CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 dicembre 2018
108.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (Testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin e abb.)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 122 Rampelli, recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria, adottato come testo base dalla VII Commissione;
   condiviso l'obiettivo di fondo, sotteso al provvedimento, di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, comportamenti e stili di vita orientati alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere e allo sviluppo della persona, disciplinando a tal fine l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, riservando lo stesso a insegnanti con titolo specifico e stabilendo un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe;
   rilevato, con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come gli interventi previsti dal testo unificato attengano alle materie «norme generali sull'istruzione» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», rimesse alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n) e g), della Costituzione;
   rilevato, inoltre, come il provvedimento attenga anche alla materia «professioni», rimessa alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, Costituzione, materia rispetto alla quale, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso spetta allo Stato;
   segnalato altresì come il provvedimento faccia salva, all'articolo 1, comma 1, lettera e), l'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il quale prevede, tra l'altro, il superamento, ai fini dell'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di specifiche procedure concorsuali abilitanti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare meglio tale previsione, la quale potrebbe far intendere che la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria possa essere diversa da quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria, ovvero di indicare almeno la tipologia di concorso cui ci si riferisce (ad esempio: per titoli ed esami, o per soli esami);
   b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, il quale prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata Pag. 23di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'adozione del decreto legislativo avvenga previa intesa con la predetta Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Disegno di legge C. 1334-A)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1334-A, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come risultante dall'esame in sede referente presso la V Commissione;
   rilevato come il provvedimento sia in primo luogo riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza», rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
   evidenziato altresì come il disegno di legge investa, in via prevalente, le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici», anch'essa spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
   osservato come il coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembri in particolare costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;
   preso atto che la coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea costituiscono princìpi richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;
   rilevato come, anche in ragione del contesto finanziario, la Corte costituzionale abbia, negli anni, fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica: pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi», la Corte ha, infatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie e di enti che svolgano funzioni fondamentali Pag. 25e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014);
   evidenziato, in particolare, come i commi 412 e 413 dell'articolo 1 incrementino il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa, prevedendo che le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria siano stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata;
   rilevato come i commi 184 e 185 dell'articolo 1 consentano all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della legge, che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche e che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
   rilevato come il comma 566 dell'articolo 1 disponga che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo gli accordi in merito piena efficacia;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento ai commi 412 e 413 dell'articolo 1, i quali incrementano il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa, prevedendo che le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria siano stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, si valuti se sia sufficiente al riguardo il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra la previa intesa con la medesima Conferenza, in quanto l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi e dunque coinvolge anche il dimensionamento della rete scolastica sul territorio e, potenzialmente l'edilizia scolastica, aspetti entrambi ritenuti riconducibili, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa concorrente;
   b) con riferimento ai commi 184 e 185 dell'articolo 1, i quali consentono all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di taluni requisiti, si valuti l'opportunità di specificare il numero di assunzioni a tempo indeterminato che si intendono consentire, previo colloquio, con tale previsione, tenendo altresì conto della giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge;
   c) con riferimento al comma 566 dell'articolo 1, il quale dispone che, ferma Pag. 26restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia, si rileva l'opportunità di valutare tale previsione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2010 e dalle pronunce degli organi di giustizia amministrativa con cui è stata, in particolare, riconosciuta l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.