CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico (Testo unificato C. 290 Gadda e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 290 Gadda e abb., recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico»;
   rilevato, in particolare, che la materia della produzione agricola con metodo biologico è regolata, a livello europeo, dal regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
   considerato che il citato regolamento è abrogato e sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2021, dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
   considerato che all'articolo 5, che reca l'istituzione del marchio «Biologico italiano» risulta opportuno specificare la natura facoltativa di tale marchio al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea recante le indicazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti biologici, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 e dall'articolo 32 del nuovo regolamento (UE) n. 848/2018;
   ritenuto che le restanti disposizioni recate dal testo unificato in esame non contrastino con la richiamata normativa europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità di specificare la natura facoltativa del marchio «Biologico italiano» e il rispetto delle norme sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura come previste dalla normativa europea.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario (Nuovo testo C. 712 Molinari).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 712 Molinari, recante «Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario»;
   rilevato che l'articolo unico della proposta di legge è volto ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 4 del citato testo unico sulle società a partecipazione pubblica che esonera le società che hanno come oggetto sociale prevalente la produzione e il commercio del latte e, in generale, dei prodotti latteo-caseari dai limiti previsti dalla richiamata norma per la partecipazione pubblica;
   considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica agricola è volta, tra l'altro, a: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;
   rilevato che la modifica che si intende apportare al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica incide sulle modalità relative alla partecipazione di soggetti pubblici al tipo di società oggetto della proposta di legge, rimuovendo specifici limiti previsti dal diritto interno, con finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, fermi restando i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.