CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 novembre 2018
102.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00067 Cenni: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.
7-00095 Gagnarli: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.
7-00119 Nevi: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il 24 settembre 2018, in Toscana, nella zona dei Monti Pisani, in particolare nell'area dei comuni di Calci, Vicopisano e Buti (tutti nella provincia di Pisa), si è verificato un disastroso evento incendiario che ha coinvolto vaste zone boschive e aree a destinazione agricola, agglomerati urbani, abitazioni private, con conseguenze dannose pesantissime;
    soltanto l'intervento tempestivo di numerose unità di vigili del fuoco provenienti dalla Toscana e dall'Emilia Romagna, con il supporto della protezione civile, di numerosi volontari e l'utilizzo di Canadair ed elicotteri antincendio ha impedito conseguenze ancora più tragiche;
    tale evento ha colpito un territorio, tradizionalmente votato alla coltivazione dell'olivo, rinomato per la qualità, per le molte caratteristiche organolettiche uniche, per la sua produzione olivicola fatta di terrazzamenti che sin dal medioevo caratterizzano il paesaggio del versante marino dei Monti Pisani, contribuendo, grazie alla presenza dei muretti a secco, alla tutela e alla stabilità dei versanti, anche molto scoscesi, di questa area rispetto al rischio del dissesto idrogeologico;
    l'incendio, che ha causato l'evacuazione di circa 700 persone dalle loro abitazioni, ha interessato circa 1.400 ettari di bosco e coltivazioni, ha distrutto centinaia di ettari di oliveti, sui quali insistono 50.000 piante di olivo su Calci e 12.000 su Vicopisano, quasi tutti coltivati in terrazzamenti, castagneti, minacciato abitazioni rurali e alcuni agriturismi;
    molti olivicoltori, hobbisti e abitanti della zona hanno da subito i danni alle colture, sia immediati che futuri, con particolare riguardo alla riduzione della produzione ed alle perdite che possono quantificarsi, dall'esame dei dati a disposizione, in circa 900,00 quintali di olio extravergine di oliva ed in un pregiudizio alle colture per i prossimi sei anni. Tale danno è quantificabile, tenendo conto del valore paesaggistico degli oliveti, in circa 50.000 euro ad ettaro, per un totale di circa 7 milioni e mezzo di euro (soltanto per gli oliveti);
    nell'immediatezza dell'evento, la regione Toscana ha adottato i primi interventi d'urgenza;Pag. 67
    in particolare, in data 25 settembre 2018, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale prevedendo lo stanziamento di 850 mila euro per gli interventi forestali e di ripulitura, e di ulteriori 350 mila per i lavori che i consorzi realizzeranno a valle attorno ai corsi d'acqua. Una seconda fase, dopo i rilievi, riguarderà il riassetto idrogeologico e le spese per i lavori di somma urgenza già effettuate dai comuni e il ripristino della strada provinciale sul Monte Serra;
    vista la necessità di adottare misure per il finanziamento di interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati, nonché di salvaguardia dei territori boschivi, la regione Toscana, il 13 novembre 2018, ha quindi deliberato di chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai fini dell'attivazione delle sottomisure 5.2 e 8.4 del Piano di sviluppo rurale della Toscana 2014-2020, il riconoscimento formale della calamità naturale, effettuando una stima dei danni ai comparti agricolo e forestale;
    per quanto concerne la stima del danno al comparto agricolo, la citata delibera ha determinato in 360 mila euro il valore del danno cagionato a vigneti, oliveti e altre colture agrarie e in 473.572 euro il valore del danno a strutture ed infrastrutture agrarie e patrimonio di scorta, per un totale di 833.572 euro;
    con riferimento, invece, alla stima del danno al comparto forestale, la citata delibera ha determinato in 384.269,79 euro il valore del danno cagionato a strutture ed infrastrutture e patrimonio di scorta forestale, in 2.850.000 euro il danno alla superficie boscata con soprassuolo a conifere e in 450.100 euro il danno alla superficie boscata a bosco ceduo di latifoglie; per un totale di 3.684.369,79 euro;
    l'ammontare complessivo dei danni è stato quindi stimato in 4.517.941,79 euro;
    il 22 novembre 2018, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha firmato il decreto che consentirà alla regione Toscana di attivare le misure del proprio Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del patrimonio forestale danneggiati dall'incendio sul Monte Serra;
    preso atto che non sono stati attivati gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1992, in favore delle imprese agricole colpite dall'incendio, in quanto i danni da esse subiti, in base alla vigente normativa, non sono assimilabili a calamità naturali, e che, pertanto, le uniche misure ad oggi messe in campo sono a carico dei comuni coinvolti dall'incendio e della regione Toscana;
    ritenuto che i risarcimenti dovranno, inoltre, considerare le perdite economiche e di produzione che inevitabilmente si ripercuoteranno nei prossimi anni oltre i gravissimi danni subiti dall'indotto (come ad esempio i frantoi) e relativi alla promozione turistica e ricettiva legata all'olio;
    reputato altresì che questa grande emergenza, che ha spinto le istituzioni ad organizzarsi per sostenere i territori colpiti, oggi richiede interventi rapidi per garantire la sopravvivenza di molte aziende agricole, anche attraverso l'adozione di misure straordinarie come il reimpianto delle coltivazioni andate distrutte dal fuoco,

impegna il Governo:
   a) a verificare la necessità di adottare, al più presto, le iniziative normative di competenza, d'intesa con la regione Toscana, ove necessario anche di natura straordinaria e urgente, assicurando il necessario sostegno finanziario alle imprese agricole danneggiate e agli altri soggetti il cui intervento sarebbe finalizzato a mettere in sicurezza il territorio interessato;Pag. 68
   b) a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine del reintegro e della ricostituzione delle aree e delle colture pregiudicate, la collaborazione tra enti di ricerca, università, associazioni di categoria e agricoltori per una corretta progettazione e gestione del reimpianto delle colture perse nell'incendio;
   c) ad adottare iniziative per tutelare e incentivare, nel suo sviluppo, la secolare e tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, nonché risorsa naturale e rurale qualitativamente elevata del territorio toscano e fiore all'occhiello della produzione olivicola italiana.
(8-00008) «Cenni, Gagnarli, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Cadeddu, Caon, Cassese, Ciampi, Cillis, Cimino, Coin, Cunial, Del Sesto, Fasano, Gadda, Gallinella, Gastaldi, Golinelli, L'Abbate, Legnaioli, Lombardo, Lolini, Liuni, Maglione, Alberto Manca, Mazzetti, Parentela, Pignatone, Sandra Savino, Spena, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Ziello».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (testo unificato C. 290-410-1314-1386).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e agroalimentare con le seguenti:, agroalimentare e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente:
   alla lettera
c), dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica;
   alla lettera c) sostituire le parole: l'incentivo all'impiego con le seguenti: la promozione dell'utilizzo;
   alla lettera d) dopo la parola: coltivate aggiungere le seguenti: e allevate.
1. 17. Il Relatore.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e agroalimentare con le seguenti:, agroalimentare e dell'acquacoltura.
*1. 1. Muroni, Fornaro.
*1. 15. Benedetti.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: biologico aggiungere le seguenti: e biodinamico.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera
c), inserire la seguente:
    «d) istituzione di un sistema che garantisca la tracciabilità delle transazioni dei prodotti biologici con il finanziamento di una banca dati pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20»;
   alla lettera d), dopo la parola: coltivate aggiungere le seguenti: e allevate.
1. 7. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della produzione agricola, con le seguenti: dell'agroecologia con particolare riferimento alle produzioni agricole.
1. 14. Benedetti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della produzione agricola agroalimentare con le seguenti: dell'agroecologia con particolare riferimento alle produzioni agricole, agroalimentari.
1. 2. Muroni, Fornaro.

  All'articolo 1, lettera d), sostituire la parola: «logo» con la seguente «marchio».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione di un marchio biologico italiano)

  1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici Pag. 70ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007.
  2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.
   all'articolo 7:
    al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:
nonché per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 5.;
    sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il Ministro, con il medesimo decreto, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge nonché le risorse finanziarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
1. 18. Golinelli, Lolini, Viviani, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: coltivate con la seguente: prodotte.
*1. 3. Muroni, Fornaro.
*1. 13. Benedetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: la produzione biologica fino a: biodiversità, che con le seguenti: 2. L'agroecologia è attività di interesse nazionale con funzione sociale che concorre alla tutela della salute, alla conservazione del capitale naturale del paese, all'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e della Strategia Nazionale per la Biodiversità, quale settore economico basato prioritariamente sulle produzioni biologiche e biodinamiche, per garantire la sicurezza alimentare, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali, la salvaguardia della biodiversità con la tutela degli ecosistemi e delle specie selvatiche in base alle Direttive comunitarie 2009/147/CE e 92/43/CEE e.
1. 10. Benedetti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con funzione sociale.
1. 5. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2, dopo le parole: funzione sociale inserire le seguenti: e ambientale.

  Conseguentemente all'ultimo periodo:
   1) sostituire la parola:
coltivate con la seguente: condotte;
   2) sostituire la parola: punti con la seguente: piattaforme.
1. 8. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: e ambientale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano favoriscono Pag. 71e promuovono ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole e dell'allevamento animale, di quelle condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche e con priorità nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Per gli obiettivi di cui sopra viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali alle aziende certificate per le produzioni biologiche.
1. 4. Muroni, Fornaro.

  Sostituire il secondo periodo del comma 2 con il seguente:

  2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono e promuovono ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle condotte con il metodo biologico, con priorità nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, attribuendo per questo priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali alle aziende certificate per le produzioni biologiche, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Le attività di acquacoltura, anche con produzioni biologiche, sono vietate all'interno delle aree marine protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127 (5), e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e ai sensi dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
1. 11. Benedetti.

  Sostituire il secondo periodo del comma 2 con il seguente:

  2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, favoriscono e promuovono ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole e dell'allevamento animale, di quelle condotte con il metodo biologico, con priorità nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, attribuendo per questo priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali alle aziende certificate per le produzioni biologiche, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
1. 9. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 3.
1. 12. Caretta, Lucaselli, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende:
   a) per agricoltura biologica: sistema globale di gestione dell'azienda agricola e Pag. 72di produzione alimentare, a bassa emissione di gas climalteranti (GHG) basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e di produzione vegetale;
   b) per agricoltura biodinamica: metodo di coltivazione basato sul compostaggio, che esclude la movimentazione dei suoli, prevede l'uso di preparati biodinamici, tiene conto dei cicli lunari e cura sinergia tra le diverse specie vegetali, regolato da specifici disciplinari, derivanti dalle migliori tecniche disponibili (BAT-Best available techniques) a livello internazionale.
1. 6. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Sopprimere il comma 4.
1. 16. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definisce:
   a) «produzione biologica» o «metodo biologico» la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata, anche durante il periodo di conversione, e in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», come applicato ai sensi del regolamento (CE) 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, del regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2018, e alla presente legge. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli e ittici vivi e non trasformati, alle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli e ittici trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, nonché ai mangimi;
   b) «prodotti biologici» i prodotti derivanti dalla produzione biologica che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia ad esclusione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione;
   c) «aziende» le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura, che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 4.
1. 02. Parentela.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, aggiungere le seguenti: e successive modifiche e integrazioni.
2. 1. Muroni, Fornaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero è l'autorità di indirizzo, di controllo e di coordinamento a livello nazionale in materia di importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi, ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/07 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal Reg. (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 e dal Reg. (CE) n. 1235/08 della Commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modificazioni.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 4, aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) individuare le metodologie idonee a migliorare i controlli in materia di Pag. 73importazione di prodotti agricoli biologici da Paesi terzi.
2. 2. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.
(Inammissibile limitatamente
alla parte consequenziale)

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, aggiungere le seguenti: e successive modifiche e integrazioni.
3. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

  Conseguentemente nel titolo della legge, sostituire la parola: Disposizioni con le seguenti: Legge quadro.
3. 2. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti spettanti alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, gli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e di promozione relative alla produzione agricola e agroalimentare effettuate con metodo biologico.
3. 3. Benedetti.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.

  Conseguentemente:
   1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
almeno quattro rappresentanti con le seguenti: un rappresentante per ciascuna;
   2) al comma 4, lettera e) sopprimere la parola: agricole;
   3) alla rubrica sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.
4. 14. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'agricoltura biologica, con le seguenti: l'agroecologia e l'acquacoltura biologica.
4. 9. Benedetti.

  Al comma 3, dopo le parole: della salute, aggiungere le seguenti: da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente:
   1) al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole:
da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole con le seguenti: da due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
   2) al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola con le seguenti: associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, della preparazione agroalimentare e;
   3) al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori Pag. 74con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia di agroecologia e acquacoltura;
   4) al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica aggiungere le seguenti:, biodinamica;
   5) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere riconfermati con le seguenti: possono essere riconfermati solo.
4. 8. Benedetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della salute, aggiungere le seguenti: da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,.

  Conseguentemente:
   1) al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole:
cooperazione agricola, sostituire le parole: da quattro con la seguente: da due;
   2) al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: utilizzati nell'agricoltura biologica, sostituire le parole: da tre con le seguenti: da due;
   3) al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole: associazioni dei consumatori, aggiungere le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,;
   4) al medesimo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: e da due rappresentanti dei distretti biologici fino alla fine del periodo;
   5) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere riconfermati per un secondo mandato, con le seguenti: possono essere riconfermati solo per un secondo mandato,.
4. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministro della salute, inserire le seguenti: da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: delle associazioni dei consumatori inserire le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia.
4. 4. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 3, sostituire le parole: da tre rappresentanti delle regioni con le parole: da un rappresentante delle regioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biodinamico.
4. 10. Lucaselli.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
4. 11. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

  Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico nominati in rappresentanza dei Ministri e della ricerca scientifica restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati soltanto per un ulteriore mandato.

Pag. 75

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e biodinamica.
4. 13. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: nell'ambito, aggiungere la seguente: dell'agroecologia,.
4. 7. Benedetti.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dell'agroecologia, dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di pratiche innovative dell'agroecologia e dei prodotti biologici sui mercati;.
4. 6. Benedetti.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
individuare gli strumenti di controllo che le autorità preposte possono utilizzare per evitare abusi e frodi in materia di produzione biologica ed arbitrari utilizzi della definizione di agricoltura biologica in sede di commercializzazione;.
4. 2. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.
(Inammissibile)

  Al comma 4 sopprimere la lettera d).
4. 12. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze e le buone pratiche in agroecologia e dei distretti biologici italiani e internazionali;.
4. 5. Benedetti.

Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende agricole convenzionali e dell'integrato volontario ai metodi dell'agroecologia, con particolare riferimento ai metodi del biologico e biodinamico, e favorire la conversione al biologico delle aziende di acquacoltura.
4. 3. Benedetti.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 2. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo le parole: biologico italiano, aggiungere le seguenti: contenente al suo interno il termine denominato «Italia» o termine analogo.
5. 3. Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, denominato «Bio Italia» fino alla fine del comma.
5. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, sopprimere la parola: agricola.
5. 8. Il Relatore.

Pag. 76

  Al comma 1, dopo le parole: regolamento (CE) 834/2007 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
5. 4. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2 sostituire le parole: di proprietà esclusiva del Ministero con le seguenti: gestito dal Ministero in concorso con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. 5. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. È altresì istituito il marchio «Bio di Montagna» per caratterizzare i prodotti di montagna di cui al DM 26 luglio 2017, recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna».

  Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: del logo aggiungere le seguenti: «Bio Italia» e del logo «Bio di Montagna».
5. 6. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo cui all'articolo 7.
5. 01. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  Il Ministero, con cadenza triennale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di assicurare un impiego mirato e coordinato degli strumenti finanziari previsti dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) a sostegno del settore, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 7, nonché con gli strumenti finanziari europei e le risorse regionali rese disponibili.
6. 12. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agroecologia, l'acquacoltura biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano», del quale si deve tenere conto nella redazione ed applicazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci di cui al decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, e nella redazione ed applicazione del Piano strategico nazionale per l'utilizzo delle risorse della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. Il Piano è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 7.
6. 22. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.

Pag. 77

  Conseguentemente,
   al comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole:
dell'agricoltura con le seguenti: della produzione;
    2) alla lettera a), dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura;
    3) alla lettera c) sostituire le parole da: al consumo fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alimentare;
    4) alla lettera d), dopo le parole: informazioni rilevanti per sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione;
    5) alla lettera d), punto 2, sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della produzione;
    6) alla lettera f), sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della produzione;
    7) alla lettera h), dopo le parole: distretti biologici aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 11;
    8) alla lettera h) sostituire le parole da: con i quali fino a: bene con le seguenti: finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché alla informazione.
   alla rubrica sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.
6. 27. Il Relatore.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che è aggiornato annualmente fino alla fine del periodo, con le seguenti: del quale si deve tenere conto nella redazione ed applicazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci di cui al decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, e nella redazione ed applicazione del Piano strategico nazionale per l'utilizzo delle risorse della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. Il Piano è aggiornato annualmente.
6. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, dopo le parole: aggiornato annualmente inserire le seguenti: e del quale devono tenere conto il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci di cui al decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 e la Programmazione nazionale per l'utilizzo delle risorse della PAC.

  Conseguentemente al comma 2:
   1) alla lettera a) dopo le parole: con particolare riguardo inserire le seguenti: alle filiere e ai territori agricoli con maggiori criticità economiche, occupazionali e ambientali;
   2) alla lettera a) sostituire le parole: dalle politiche di sviluppo rurale con le seguenti: dagli strumenti della PAC;
   3) alla lettera a) dopo le parole: attraverso un'azione di inserire le seguenti: formazione e;
   4) alla lettera b) dopo le parole: costituzione di forme associative inserire le seguenti: e contrattuali;
   5) alla lettera b) dopo le parole: aziende agricole inserire le seguenti: e di allevamento;
   6) alla lettera f) aggiungere infine le seguenti parole: e in quelle private in regime di convenzione;
   7) alla lettera h) sopprimere la parola: sperimentali;
   8) alla lettera h) dopo le parole: nonché delle tecniche inserire: e dei prodotti;
   9) alla lettera h) dopo le parole: di lavorazione inserire le parole: e di imballaggio.
6. 23. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Pag. 78

  Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) favorire la conversione ai metodi dell'agroecologia, con particolare riferimento al biologico e biodinamico, delle imprese agricole e agroalimentari convenzionali e dell'integrato volontario, con particolare riguardo alle filiere ed ai territori agricoli con maggiori criticità economiche, occupazionali e ambientali ed alle piccole aziende agricole, e la conversione al biologico dell'acquacoltura, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalla politica agricola comune e della pesca dell'Unione Europea, nonché attraverso un'azione di formazione ed assistenza tecnica.
6. 20. Benedetti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: con particolare riguardo alle piccole aziende agricole fino alla fine della lettera con le seguenti:, con particolare riguardo alle filiere e ai territori agricoli con maggiori criticità economiche, occupazionali e ambientali e alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dagli strumenti della politica agricola comune nonché attraverso un'azione di formazione e assistenza tecnica;
6. 3. Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: piccole aziende agricole con le seguenti: piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: delle piccole aziende agricole con le seguenti: dei piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. 13. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, con le seguenti: con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*6. 25. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.
*6. 2. Fornaro.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: associative aggiungere le seguenti: e contrattuali.

  Conseguentemente, sostituire le parole da: piccole fino alla fine della lettera, con le seguenti: aziende agricole, di allevamento e dell'acquacoltura all'interno delle filiere;.
*6. 5. Muroni, Fornaro.
*6. 19. Benedetti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole, con le seguenti: particolare attenzione al ruolo dei piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*6. 24. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.
*6. 21. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
*6. 4. Fornaro.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: educazione inserire le seguenti: ambientale, alimentare ed e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
6. 9. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.Pag. 79
  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: educazione aggiungere le seguenti: ambientale, alimentare ed.
*6. 6. Muroni, Fornaro.
*6. 18. Benedetti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: l'andamento del settore con le seguenti: lo sviluppo delle pratiche dell'agroecologia e l'andamento del settore dei prodotti biologici.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   1) dopo la parola:
biologica aggiungere le seguenti: e biodinamica e l'acquacoltura biologica;
   2) al punto 1) sostituire le parole: sul settore con le seguenti: sull'agroecologia e l'acquacoltura biologica;
   3) al punto 2), sostituire le parole: dell'agricoltura biologica nazionale con le seguenti: dell'agroecologia e dell'acquacoltura biologica.
6. 17. Benedetti.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis)
favorire l'insediamento con particolare riferimento alle aree rurali montane, di nuove aziende agricole;.
6. 26. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
stimolare enti e istituzioni pubblici affinché utilizzino i metodi dell'agroecologia, con particolare riferimento al biologico e biodinamico, nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche ed in quelle private in regime di convenzione, con particolare riferimento alle scuole pubbliche e paritarie e priorità per i servizi educativi 0-6 anni e le scuole primarie;
6. 16. Benedetti.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in quelle private in regime di convenzione, con particolare riferimento alle scuole pubbliche e paritarie e priorità per i servizi educativi 0-6 anni e le scuole primarie;.
6. 7. Muroni, Fornaro.

  Al comma 2), sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di agroecologia, con particolare riferimento alle produzioni agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e biodinamico, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2;.
6. 15. Benedetti.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: sperimentali.
6. 14. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: sperimentali.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   1) dopo la parola: biologici inserire le seguenti: e che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 5,;
   2) dopo la parola: tecniche aggiungere le seguenti: e dei prodotti;
   3) dopo la parola: lavorazione aggiungere le seguenti: e di imballaggio.
6. 11. Benedetti.

Pag. 80

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: dai distretti biologici aggiungere le seguenti: e che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 5.

  Conseguentemente, sostituire le parole: tecniche di lavorazione utilizzate con le seguenti: tecniche e dei prodotti di lavorazione e di imballaggio utilizzate.
6. 8. Muroni, Fornaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'agricoltura biologica con le seguenti: dell'agroecologia e dell'acquacoltura biologica.
6. 10. Benedetti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo entro sei mesi dalla entrata in vigore presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  2. Il piano viene aggiornato con scadenza triennale e deve consentire il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
  3. Il Piano di cui al comma 1, è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7 per una quota stabilita annualmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 6-bis;
   2) al comma 4 dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) inserire le seguenti: e al finanziamento del piano di cui all'articolo 6-bis,.
6. 01. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 7.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica come definite nel Piano di cui all'articolo 6.

  Conseguentemente,
   1) al comma 4, sostituire le parole: all'articolo 8 con le seguenti: all'articolo 9;
   2) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1; della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.;
   3) al comma 6, capoverso 1 sostituire la parola: agricola con la seguente: biologica;
   4) alla rubrica, sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della produzione.
7. 15. Parentela.

Pag. 81

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agroecologia e dell'acquacoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica e dell'acquacoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204 del 1o luglio 2014. Il Fondo è inoltre alimentato dalle risorse previste nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dal Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea almeno in proporzione all'incidenza del settore biologico sui mercati di riferimento o sulla superficie agricola utilizzata nazionale di competenza.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: dell'agricoltura biologica con le seguenti: dell'agroecologia e dell'acquacoltura biologica.
7. 8. Benedetti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: biologica aggiungere le seguenti: e biodinamica e dell'acquacoltura biologica.
7. 1. Muroni, Fornaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agroecologia e dell'acquacoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agroecologia, l'acquacoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 6.
7. 7. Benedetti.

  Al comma 5 sopprimere le parole: come sostituito dal comma 6 del presente articolo,.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.
7. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è inoltre alimentato dalle risorse previste nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dal Piano strategico nazionale per l'utilizzo dei fondi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea almeno in proporzione all'incidenza del settore biologico sui mercati di riferimento o sulla superficie agricola utilizzata nazionale di competenza.
*7. 2. Muroni, Fornaro.
*7. 5. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fondo è destinato annualmente il 50 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.
7. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agroecologia, con una produzione agricola e dell'acquacoltura ecocompatibile, e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e per la conservazione degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali e per il mantenimento dei cicli bio-geo-chimici dell'ambiente, è previsto un contributo annuale nella misura del 5 per Pag. 82cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e acquacoltura, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.
7. 6. Benedetti.

  Al comma 6, capoverso comma 1, sostituire le parole da: ed ecocompatibile fino a: 3 per cento con le seguenti: e dell'acquacoltura, ecocompatibile, e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e per la conservazione degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali e per il mantenimento dei cicli bio-geo-chimici dell'ambiente, è previsto un contributo annuale nella misura del 5 per cento.
7. 3. Muroni, Fornaro.

  Al comma 6, capoverso comma 1 dell'articolo 59 delle legge 23 dicembre 1999, al comma 1, dopo le parole: è previsto, sono aggiunte le seguenti parole: a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi, con esclusione dei distributori dei prodotti medesimi.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ogni anno entro il 31 dicembre, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa all'impiego delle risorse del fondo previsto dal presente articolo. Tale relazione è trasmessa altresì ai componenti del tavolo tecnico di cui all'articolo 4.
7. 4. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 6, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.
7. 12. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 6, capoverso 1, al primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.
7. 13. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Parentela.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo annuale di cui al presente comma è destinato esclusivamente alla sicurezza alimentare, con rendicontazione annuale in merito all'utilizzo del Fondo.
7. 9. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Pag. 83

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica.
*8. 4. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
*8. 2. Fornaro.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*8. 3. Parentela.
*8. 1. Fornaro.
*8. 5. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.
*8. 8. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle imprese agricole, singole e associate, viene riconosciuta la possibilità di mettere in comune le unità fondiarie in cui viene esercitata l'attività agricola biologica con le unità fondiarie in cui viene esercitata l'attività agricola non biologica, garantendo la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra la produzione ottenuta.
*8. 6. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.
*8. 7. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: Lo Stato sostiene, aggiungere le seguenti:, anche mediante utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7.
9. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nel settore, fino alla fine del comma, con le seguenti: nei settori dell'agroecologia, con particolare riferimento all'innovazione delle buone pratiche ed alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura, effettuate con metodo biologico.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sostegno alla ricerca in agroecologia e nei settori delle produzioni biologiche.
9. 10. Benedetti.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: in ambito universitario con le seguenti: nelle università pubbliche.

  Conseguentemente:
   1) al comma 2, lettera
a) sopprimere la parola: alta;
   2) al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: sono previsti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari pubblici anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio che producono con metodo biologico;
   3) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 7 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) e di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, comma 4, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori Pag. 84della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 11 e mettono a disposizione i loro terreni.
   4) alla rubrica sopprimere la parola: agricola.
9. 9. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: corsi di laurea fino a: metodo biologico, con le seguenti: dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione e corsi di formazione permanente, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane.
*9. 1. Fornaro.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: corsi di laurea fino a: metodo biologico, con le seguenti: dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione e corsi di formazione permanente, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane.
*9. 7. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, alla lettera a) dopo le parole: in tema di aggiungere la seguente: agroecologia.

  Conseguentemente:
   1) alla medesima lettera, dopo la parola: biologico aggiungere la seguente: biodinamico;
   2) alla lettera b) dopo le parole: nell'ambito aggiungere le seguenti: dell'agroecologia;
   3) alla lettera b) dopo la parola: biologico inserire le seguenti: e biodinamico;
   4) alla lettera c) sostituire le parole da: per la ricerca nel settore alla fine della lettera con le seguenti: per la ricerca in agroecologia e nei settori delle produzioni agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura, effettuate con metodo biologico e biodinamico.
9. 6. Benedetti.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti: e biodinamico.
9. 2. Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1999, n. 204, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, con decreto di riparto del Fondo di cui al comma 2 del citato decreto legislativo, è destinato a favore del CNR una somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;.
9. 11. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti: e biodinamico.
9. 3. Muroni, Fornaro.

Pag. 85

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: con metodo biologico aggiungere le seguenti: e biodinamico;.
9. 4. Muroni, Fornaro.

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: articolo 7, comma 4, sostituire le parole: assegna specifiche somme a progetti di ricerca di con le seguenti: nel definire i requisiti per il finanziamento dei progetti prevede che gli stessi abbiano una.
9. 5. Portas, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 1. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in materia fino alla fine del periodo, con le seguenti: in agroecologia, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche ed alle produzioni agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico e biodinamico, e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.
10. 3. Benedetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche avvalendosi di Enti di formazione riconosciuti a livello nazionale che possono operare anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.
10. 2. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo stato attuale o come obiettivo di programmazione.

  Conseguentemente:
   1) alla lettera
a), sopprimere la parola: la trasformazione;
   2) alla lettera b), premettere le seguenti parole: la necessità di tutela.
11. 1. Muroni, Fornaro.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: allo stato attuale o come obiettivo di programmazione.
11. 21. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: europea, nazionale e regionale con le seguenti: vigente in materia.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera
b) con la seguente: b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I distretti biologici si caratterizzano inoltre per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;Pag. 86
   c) sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti nonché salvaguardarne l'immagine nonché di ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera con successivo decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono inoltre stabiliti i divieti, le caratteristiche e le distanze dalle aree comprese nei distretti biologici di impianti o altre installazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, di produzione di energia da, biomasse, biogas o biometano e geotermici, di attività di ricerca, prospezione, coltivazione, stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi.
   d) sopprimere il comma 4.
   e) al comma 5:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: gli agricoltori con le seguenti: i produttori;
    2) alla lettera e), sostituire le parole: all'agricoltura con le seguenti: alla produzione;
    3) alla lettera g), sopprimere la parola: agricole.
   f) sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
  6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico, costituiscono un Comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al Comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un Consiglio direttivo che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Il Consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   g) al comma 8, sostituire le parole: per il con le seguenti: al fine del;
   h) al comma 9, sopprimere le parole: dedicate ai distretti biologici.
11. 4. Parentela

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la tutela con le seguenti: la necessità di tutela.
11. 8. Benedetti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: che adottino fino alla fine del comma, con le seguenti: gli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle aree comprese nella rete «Natura 2000», che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, Pag. 87di conservazione della biodiversità naturale e d'interesse agricolo, di mantenimento dei servizi ecosistemici e conservazione del suolo agricolo, e gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.
*11. 17. Benedetti.
*11. 22. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
*11. 2. Muroni, Fornaro.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. I distretti biologici si caratterizzano per la significatività delle produzioni primarie biologiche e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti che insistono in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni od incluse in aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed in aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, singole o nell'ambito di reti ecologiche di area vasta che includono sistemi di aree protette. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione tra le attività agricole e/o di acquacoltura con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso.
11. 16. Benedetti.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I distretti biologici si caratterizzano per il limitato uso dei fitosanitari al loro interno. In particolare gli enti pubblici vietano l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabiliscono agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
11. 20. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: promuovere e incentivare aggiungere le seguenti: attraverso la conversione all'agricoltura biologica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   1) alla lettera
b) dopo le parole: l'approccio territoriale aggiungere le seguenti: alla conversione e al mantenimento dell'agricoltura biologica;
   2) alla lettera d) sopprimere le parole:, di trasformazione;
   3) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate all'agricoltura e all'acquacoltura con metodo biologico, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica;
   4) alla lettera f) sostituire le parole:, a prezzi congrui, con le seguenti: e valorizzazione a livello locale.
11. 3. Muroni, Fornaro.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
promuovere e incentivare attraverso la conversione all'agricoltura e acquacoltura con metodo biologico le pratiche ed i processi produttivi basati sui principi dell'agroecologia e sulla gestione sostenibile del capitale naturale, finalizzato anche alla tutela degli ecosistemi ed al mantenimento dei servizi ecosistemici, attraverso il sostegno alla progettazione, all'innovazione e promozione di un'economia circolare.

Pag. 88

  Conseguentemente al medesimo comma:
   a) sostituire la lettera b), con la seguente:
    b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento dell'agricoltura e acquacoltura con metodo biologico, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) semplificare, per gli agricoltori biologici e per gli operatori del settore dell'acquacoltura biologica operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
   c) sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate all'agricoltura e all'acquacoltura con metodo biologico, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica;
   e) sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico.
11. 15. Benedetti.

  Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, ivi compresa la cura del sistema-bosco quale spazio non coltivato dal quale ricavare prodotti e servizi attraverso la sua gestione sostenibile;.
11. 5. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
favorire il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle biodiversità agricole locali costituite dalle varietà di sementi e delle razze animali tipiche, nonché dalle specifiche pratiche colturali locali;.
11. 6. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 5, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e)
promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate all'agricoltura e all'acquacoltura con metodo biologico, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica.
11. 19. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
  6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore o una associazione temporanea di scopo per la redazione del fascicolo con la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di riconoscimento Pag. 89alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Nel caso di distretti compresi nel territorio di aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata anche al relativo ente gestore.
  7. Il comitato o l'associazione temporanea di scopo promotore del distretto biologico che abbia ottenuto il riconoscimento può assumere successivamente la forma giuridica definitiva del Consorzio, Associazione di promozione sociale o altra forma giuridica prevista dalla normativa vigente e si dota di un proprio statuto e di un proprio regolamento organizzativo. Il soggetto giuridico prescelto è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Ai partecipanti agli organi di gestione del distretto non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. I rimborsi spesa sono disciplinati dal regolamento organizzativo del soggetto giuridico gestore del distretto.
11. 23. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Consiglio direttivo fino alla fine del comma, con le seguenti: un comitato promotore o una associazione temporanea di scopo per la redazione del fascicolo con la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Nel caso di distretti compresi nel territorio di aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 la richiesta di riconoscimento deve essere presentata anche al relativo ente gestore.
11. 14. Benedetti.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il comitato o l'associazione temporanea di scopo promotore del distretto biologico che abbia ottenuto il riconoscimento può assumere successivamente la forma giuridica definitiva del Consorzio, Associazione di promozione sociale o altra forma giuridica prevista dalla normativa vigente e si dota di un proprio statuto e di un proprio regolamento organizzativo. Il soggetto giuridico prescelto è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Ai partecipanti agli organi di gestione del distretto non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. I rimborsi spesa sono disciplinati dal regolamento organizzativo del soggetto giuridico gestore del distretto.
11. 13. Benedetti.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle aree comprese nella rete «Natura 2000» possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici. Alle aziende agricole ricadenti nel territorio di un distretto agricolo riconosciuto che presentano domanda per la conversione al Pag. 90biologico nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale è attribuita la priorità nella concessione dei contributi.
11. 11. Benedetti.

  Al comma 9, sostituire le parole: Il Ministero promuove, con le seguenti: Il Ministero e le Regioni promuovono.
11. 7. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate, da enti locali singoli o associati o da enti gestori delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle aree comprese nella rete «Natura 2000» operanti nel territorio di un distretto biologico o presentati dallo stesso soggetto gestore del distretto biologico.
11. 9. Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti gestori delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e delle aree comprese nella rete «Natura 2000», al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni biologiche, lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive biologiche del territorio, possono concludere contratti di promozione e stipulare convenzioni con i soggetti gestori dei distretti biologici che si impegnino ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
11. 10. Benedetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.
11. 18. Dal Moro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 3. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 6), sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.
12. 2. Il Relatore.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: una sola organizzazione fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: le organizzazioni interprofessionali a livello Pag. 91nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o le organizzazioni per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a livello nazionale possono essere articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto.

  Conseguentemente, al comma 6, lettera c):
   sostituire la cifra: 30 con la seguente: 15;
   sostituire la cifra: 40 con la seguente: 20;
   sostituire la cifra: 25 con la seguente: 13.
12. 1. Muroni, Fornaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accordi quadro)

  1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico o biodinamico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.
12. 01. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 13.

  Al comma 2, dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente:
   alla lettera
a) sopprimere la parola: agricole;
   alla lettera e) sopprimere la parola: agricole.
13. 1. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g)
valorizzare i rapporti organici con le Organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi, la pianificazione e la programmazione della produzione.
13. 2. Golinelli, Lolini, Caon, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

ART. 14.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile.
*14. 1. Fornaro.
*14. 2. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati Pag. 92con transgenesi, cisgenesi, genome editing (OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura e nell'acquacoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.
15. 3. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'agricoltura con le seguenti: nella produzione.
15. 1. Il Relatore.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
15. 2. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
15. 03. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'autoproduzione e la produzione di mezzi tecnici semplici come ammendanti, correttivi, corroboranti, substrati di coltivazione e/o similari richiede l'iscrizione agli elenchi nazionali e regionali dei fertilizzanti in forma semplificata in apposita sezione del medesimo registro.
  2. La tecnica di produzione e le materie prime impiegate devono essere comunicate, controllate e conseguentemente certificate dall'organismo di controllo autorizzato dal Ministero, sulla base di ricette e metodi riconosciuti come tradizionali o supportate da letteratura scientifica internazionale oppure oggetto di ricerca da parte di enti di ricerca pubblici (e sulla base di linee guida approvate dal Ministero).
  3. Le materie prime utilizzate sono preferibilmente scarti o sottoprodotti di altre lavorazioni agricole ed alimentari pertanto sono autorizzati acquisti e scambi documentati all'interno di reti di aziende tra loro associate o consorziate anche attraverso le reti di impresa. All'interno delle medesime reti possono essere scambiati in forma documentata i prodotti ottenuti.
15. 01. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Per l'autoproduzione e la produzione di mezzi tecnici semplici come ammendanti, correttivi, corroboranti, substrati di coltivazione e/o similari non è richiesta l'iscrizione negli elenchi nazionali e regionali dei fertilizzanti.
  2. La tecnica di produzione e le materie prime impiegate devono essere comunicate, controllate e conseguentemente certificate dall'organismo di controllo autorizzato dal Ministero, sulla base di ricette e metodi riconosciuti come tradizionali o supportate da letteratura scientifica internazionale oppure oggetto di ricerca da parte di enti di ricerca pubblici e sulla Pag. 93base di linee guida approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  3. Le materie prime utilizzate sono preferibilmente scarti o sottoprodotti di altre lavorazioni agricole ed alimentari pertanto sono autorizzati acquisti e scambi documentati all'interno di reti di aziende tra loro associate o consorziate anche attraverso le reti di impresa. All'interno delle medesime reti possono essere scambiati in forma documentata i prodotti ottenuti.
15. 02. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

ART. 16.

  Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
16. 1. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, capoverso «6-bis», ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sementiera e fitosanitaria.
16. 2. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni ulteriori)

  1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 7, di distretti biologici di cui all'articolo 10 o di organizzazioni di produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 13, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in «biologiche» e «non biologiche». Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico.
16. 04. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al fine di favorire la conversione al biologico della superficie agricola utilizzata nei territori interessati da un distretto biologico e nelle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è vietato in queste aree l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e relative modifiche contenute nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*16. 01. Muroni, Fornaro.
*16. 07. Benedetti.
*16. 03. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale da sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico)

  1. Al fine di prevenire e contenere una possibile contaminazione accidentale da Pag. 94sostanze chimiche di sintesi non ammesse nel biologico i conduttori dei terreni dove si pratica agricoltura convenzionale o l'integrato volontario, confinanti con terreni coltivati con metodo biologico, hanno l'obbligo di adottare specifiche misure di difesa e prevenzione.
  2. Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 indica gli interventi obbligatori per la prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche e disciplina le modalità per la loro attuazione. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari viene aggiornato al fine di garantire l'attuazione degli interventi medesimi di prevenzione e riduzione del rischio.
  3. La mancata realizzazione degli interventi di prevenzione e riduzione del rischio di contaminazione accidentale delle produzioni biologiche comporta una sanzione amministrativa equivalente almeno al valore commerciale dell'intero raccolto della coltura biologica danneggiata. L'agricoltore danneggiato può presentare alla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano domanda di risarcimento del danno a valere sulla sanzione amministrativa applicata.
*16. 02. Muroni, Fornaro.
*16. 08. Benedetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il Governo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e delle disposizioni vigenti in materia di agricoltura biologica, di importazione di prodotti di agricoltura biologica e di agricoltura biodinamica, in ottemperanza a e nel rispetto, sulla dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) coordinamento con le normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché adeguamento agli standard internazionali di settore e alle migliori tecniche disponibili (BAT – Best available techniques) a livello internazionale;
   b) piena informatizzazione delle procedure amministrative relative all'agricoltura biologica, rafforzando l'operatività del Sistema informativo per il biologico (SIB), del fascicolo aziendale delle aziende biologiche, nonché della banca dati transazioni prevista dall'articolo 5, comma 12 decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; anche ai fini della trasparenza del settore;
   c) semplificazione e snellimento burocratico in un'ottica di sussidiarietà, anche mediante un maggior coinvolgimento dei Centri di assistenza agricola (CAA), in qualità di soggetti incaricati di funzioni amministrative e certificatorie concernenti l'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;
   d) riforma e rafforzamento del sistema dei controlli, ivi compresi gli organismi di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, al fine di garantire una protezione più ampia del consumatore, assicurare una maggiore tutela della concorrenza attraverso la previsione di strumenti di contrasto e di soluzione dei casi di conflitto di interessi tra controllori e controllati oltre a semplificare e armonizzate la materia dei controlli anche sul piano della disciplina sanzionatoria, anche al fine di in grado di verificare la congruità dei dati dichiarati dagli operatori biologici in merito ai volumi di prodotto e ai flussi commerciali, partendo dalle superfici agricole certificate in Italia e nei Paesi da cui Pag. 95si acquistano materie prime, secondo un percorso di tracciabilità lungo tutta la filiera.

  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
16. 05. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.
(Inammissibile limitatamente
alle lettere
c) e d) del comma 1)

ART. 17.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono abrogati.
17. 1. Il Relatore.

TIT.

  Nel titolo della proposta di legge, dopo la parola: biologico, aggiungere le seguenti: e biodinamico.
Tit. 1. Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Pag. 96

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (testo unificato C. 290-410-1314-1386).

EMENDAMENTO DEL RELATORE PRESENTATO NEL CORSO DELLA SEDUTA

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai fini della presente legge, si definiscono «piccole aziende agricole» le aziende che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a), condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 03. Il Relatore.

Pag. 97

ALLEGATO 4

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (testo unificato C. 290-410-1314-1386).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e agroalimentare con le seguenti:, agroalimentare e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente:
   alla lettera
c), dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica;
   alla lettera c) sostituire le parole: l'incentivo all'impiego con le seguenti: la promozione dell'utilizzo;
   alla lettera d) dopo la parola: coltivate aggiungere le seguenti: e allevate.
1. 17. Il Relatore.

  All'articolo 1, lettera d), sostituire la parola «logo» con la seguente «marchio».

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione di un marchio biologico italiano)

  1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007.
  2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

  All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Il Ministro, con il decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 5. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.».
1. 18. (Nuova formulazione) Golinelli, Lolini, Viviani, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto.

  Al comma 2, dopo le parole: funzione sociale inserire le seguenti: e ambientale.

Pag. 98

  Conseguentemente all'ultimo periodo:
   1) sostituire la parola:
coltivate con la seguente: condotte;
   2) dopo la parola: punti inserire la seguente: e piattaforme.
1. 8. (Nuova formulazione) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Sopprimere il comma 4.
1. 16. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si definisce:
   a) «produzione biologica» o «metodo biologico» la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata, anche durante il periodo di conversione, e in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», come applicato ai sensi del regolamento (CE) 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, del regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2018, e alla presente legge. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli e ittici vivi e non trasformati, alle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli e ittici trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, nonché ai mangimi;
   b) «prodotti biologici» i prodotti derivanti dalla produzione biologica che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia ad esclusione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione;
   c) «aziende» le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura, che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 4.
1. 02. (Nuova formulazione) Parentela.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai fini della presente legge, si definiscono «piccole aziende agricole» le aziende che adottano il metodo di produzione biologica di cui alla lettera a), condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 03. Il Relatore

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, aggiungere le seguenti: e successive modifiche e integrazioni.
2. 1. Muroni, Fornaro.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, aggiungere le seguenti: e successive modifiche e integrazioni.
3. 1. Muroni, Fornaro.

Pag. 99

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.
3. 2. (Nuova formulazione) Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.

  Conseguentemente:
   1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: almeno quattro rappresentanti con le seguenti: un rappresentante per ciascuna;
   2) al comma 4, lettera e) sopprimere la parola: agricole;
   3) alla rubrica sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.
4. 14. Il Relatore.

  Al comma 3, dopo le parole: della salute, aggiungere le seguenti: da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*4. 8. (Nuova formulazione) Benedetti.
*4. 1. (Nuova formulazione) Muroni, Fornaro.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
4. 11. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

  Al comma 4 sopprimere la lettera d).
4. 12. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.

  Conseguentemente,
   al comma 2:
    1) all'alinea, sostituire le parole:
dell'agricoltura con le seguenti: della produzione;
    2) alla lettera a), dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura;
    3) alla lettera c) sostituire le parole da: al consumo fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alimentare;
    4) alla lettera d), dopo le parole: informazioni rilevanti per sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione;
    5) alla lettera d), punto 2, sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della produzione;
    6) alla lettera f), sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della produzione;
    7) alla lettera h), dopo le parole: distretti biologici aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 11;
    8) alla lettera h) sostituire le parole da: con i quali fino a: bene con le seguenti: finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché alla informazione.
   alla rubrica sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.
6. 27. Il Relatore.

  Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: costituzione di forme associative inserire le seguenti: e contrattuali.

Pag. 100

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera
f), aggiungere infine le seguenti parole: e in quelle private in regime di convenzione;
   7) alla lettera h) sopprimere la parola: sperimentali;
   8) alla medesima lettera h), dopo le parole: nonché delle tecniche di lavorazione inserire le seguenti: e di imballaggio dei prodotti.
6. 23. (Nuova formulazione) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: educazione aggiungere le seguenti: ambientale, alimentare ed.
*6. 6. Muroni, Fornaro.
*6. 18. Benedetti.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis)
favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;.
6. 26. (Nuova formulazione) Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo entro sei mesi dalla entrata in vigore presente legge, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
  2. Il piano viene aggiornato con scadenza triennale e deve consentire il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
  3. Il Piano di cui al comma 1, è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7 per una quota stabilita annualmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 6-bis;
   2) al comma 4 dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) inserire le seguenti: e al finanziamento del piano di cui all'articolo 6-bis,.
6. 01. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Parentela.

ART. 7.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica come definite nel Piano di cui all'articolo 6.

  Conseguentemente,
   1) al comma 4, sostituire le parole: all'articolo 8 con le seguenti: all'articolo 9;Pag. 101
   2) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1; della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.;
   3) al comma 6, capoverso 1 sostituire la parola: agricola con la seguente: biologica;
   4) alla rubrica, sostituire le parole: dell'agricoltura con le seguenti: della produzione.
7. 15. Parentela.

  Al comma 6, capoverso 1, al primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.
7. 13. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Parentela.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica.
*8. 4. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
*8. 2. Fornaro.

ART. 9.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: in ambito universitario con le seguenti: nelle università pubbliche.

  Conseguentemente:
   1) al comma 2, lettera
a) sopprimere la parola: alta;
   2) al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: sono previsti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari pubblici anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio che producono con metodo biologico;
   3) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
    d)
almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 7 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) e di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, comma 4, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 11 e mettono a disposizione i loro terreni.
   4) alla rubrica sopprimere la parola: agricola.
9. 9. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1999, n. 204, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca Pag. 102del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, con decreto di riparto del Fondo di cui al comma 2 del citato decreto legislativo, è destinato a favore del CNR una somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;.
9. 11. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 1. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: europea, nazionale e regionale con le seguenti: vigente in materia.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera
b) con la seguente: b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I distretti biologici si caratterizzano inoltre per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
   c) sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Con decreto del Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici, nonché di salvaguardarne l'immagine, con successivo decreto del Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica; fanno comunque eccezione gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.
   d) sopprimere il comma 4.
   e) al comma 5:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: gli agricoltori con le seguenti: i produttori;
    2) alla lettera e), sostituire le parole: all'agricoltura con le seguenti: alla produzione;
    3) alla lettera g), sopprimere la parola: agricole. Pag. 103
   f) sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
  6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico, costituiscono un Comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al Comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un Consiglio direttivo che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Il Consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   g) al comma 8, sostituire le parole: per il con le seguenti: al fine del;
   h) al comma 9, sopprimere le parole: dedicate ai distretti biologici.
11. 4. (Nuova formulazione) Parentela.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I distretti biologici si caratterizzano per il limitato uso dei fitosanitari al loro interno. In particolare gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabiliscono agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.
11. 20. (Nuova formulazione) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: promuovere e incentivare aggiungere le seguenti: attraverso la conversione alla produzione biologica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   1) alla lettera
b) dopo le parole: l'approccio territoriale aggiungere le seguenti: alla conversione e al mantenimento della produzione biologica;
   2) sostituire la lettera e) con la seguente:
    «e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate all'agricoltura e all'acquacoltura con metodo biologico, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica;»;
   3) alla lettera f) sostituire le parole:, a prezzi congrui, con le seguenti: e valorizzazione a livello locale
11. 3. (Nuova formulazione) Muroni, Fornaro.

  Al comma 9, sostituire le parole: Il Ministero promuove, con le seguenti: Il Ministero e le Regioni promuovono.
11. 7. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

Pag. 104

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.
11. 18. Dal Moro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 6), sostituire le parole: l'agricoltura con le seguenti: la produzione.
12. 2. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Accordi quadro)

  1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro, ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2005, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.
12. 01. (Nuova formulazione) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 13.

  Al comma 2, dopo la parola: agroalimentari aggiungere le seguenti: e dell'acquacoltura.

  Conseguentemente:
   alla lettera
a) sopprimere la parola: agricole;
   alla lettera e) sopprimere la parola: agricole.
13. 1. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g)
valorizzare i rapporti organici con le Organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi, la pianificazione e la programmazione della produzione.
13. 2. Golinelli, Lolini, Caon, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

ART. 14.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'organizzazione Pag. 105di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile.
*14. 1. Fornaro.
*14. 2. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'agricoltura con le seguenti: nella produzione.
15. 1. Il Relatore.

ART. 16.

  Al comma 1, capoverso «6-bis», ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sementiera e fitosanitaria.
16. 2. Golinelli, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani.

ART. 17.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono abrogati.
17. 1. Il Relatore.