CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 novembre 2018
93.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (C. 395 Gallo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 16. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 17. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 18. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e a fini non commerciali aggiungere le seguenti:; dopo le parole: «quando documentati in articoli» sono inserite le seguenti: «, in atti di convegni, dati e risultati anche parziali di progetti di ricerca, materiali audio e video inerenti alla ricerca e divulgazione scientifica».
1. 27. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico» sono sostituite con le seguenti: «quando documentati in pubblicazioni scientifiche».
1. 11. Di Giorgi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 19. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'articolo e l'eventuale materiale audio e video a esso allegato, con le seguenti: gli articoli, gli atti di convegni, i dati e risultati anche parziali di progetti di ricerca, i materiali audio e video inerenti alla ricerca e divulgazione scientifica.
1. 28. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'articolo con le seguenti: il prodotto della ricerca.
*1. 1. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'articolo con le seguenti: il prodotto della ricerca.
*1. 6. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

Pag. 116

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, corredati di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione.
**1. 2. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, corredati di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione.
**1. 7. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1. 20. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, nel più breve tempo consentito dalle politiche sull'accesso aperto dei periodici di prima pubblicazione. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la ripubblicazione avviene entro dodici mesi dalla prima pubblicazione, per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, e entro diciotto mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;».
1. 13. Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), alla lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi e le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1. 12. Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 14. Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 21. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  2-ter. Sono nulli eventuali contratti o clausole contrattuali che impediscano, direttamente o indirettamente, la pubblicazione e il riutilizzo in accesso aperto di cui al comma precedente.
**1. 3. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  2-ter. Sono nulli eventuali contratti o clausole contrattuali che impediscano, direttamente o indirettamente, la pubblicazione e il riutilizzo in accesso aperto di cui al comma precedente.
**1. 8. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Sono nulle le clausole contrattuali del contratto di edizione con le quali uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b), nel cedere i diritti di Pag. 117sfruttamento all'editore della prima edizione, non abbiano riservato all'autore il diritto di ripubblicare in accesso aperto, dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, la versione dell'autore, come proposta per la pubblicazione, purché la ripubblicazione sia effettuata a fini non commerciali. Tale periodo di tempo non può essere superiore a dodici mesi per le discipline scientifiche, tecniche e mediche e a diciotto mesi per le scienze umane e sociali. All'atto della ripubblicazione devono essere sempre citati gli estremi completi della prima pubblicazione.».
1. 15. Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 42-bis.

  1. L'autore di un'opera che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo o una monografia, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera successivamente alla messa a disposizione gratuita da parte dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno dalla prima pubblicazione. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore, nell'esercizio del diritto, indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.
  2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle.”».
1. 23. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:
   a) adotta strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica;
   b) favorisce la creazione di una infrastruttura nazionale per la diffusione ed il ricorso all'accesso aperto, aggregando le banche dati degli istituti universitari e degli enti di ricerca, anche adottando i software di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato il soggetto preposto alla gestione della infrastruttura nazionale;
   c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti di ricerca.».
1. 24. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e Pag. 118l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale».
*1. 4. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale».
*1. 9. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 22. Lorenzin, Toccafondi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3. Il Ministro dello sviluppo economico assicura adeguati spazi per l'informazione scientifica nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da utilizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».
*1. 5. Piccoli Nardelli, Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3. Il Ministro dello sviluppo economico assicura adeguati spazi per l'informazione scientifica nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da utilizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».
*1. 10. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Centralizzazione per l'acquisto delle pubblicazioni di natura scientifica).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ricorre ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altre centrali di committenza, anche regionali, Pag. 119per l'acquisto delle pubblicazioni di natura scientifica, con l'obiettivo di ottimizzare i costi sostenuti dagli istituti universitari e dai centri per la ricerca e di favorire, altresì, la diffusione della conoscenza ad accesso aperto. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
1. 01. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.