CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1334 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», limitatamente alle parti di competenza;
   esaminata in particolare la Tabella 2 della seconda sezione, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare la Missione 3 L'Italia nell'Europa e nel mondo) e il programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE);
   considerata l'importanza di prevedere adeguate risorse sia a livello centrale che territoriale per l'attuazione delle politiche europee, tenendo conto delle rispettive normative contabili;
   sottolineata l'esigenza di un adeguato finanziamento del fondo istituito, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), come modificati dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), che riconosce, dal 23 luglio 2016, il diritto all'indennizzo ai cittadini dell'Unione europea vittime di reati intenzionali violenti,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  La XIV Commissione
   premesso che,
    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
    nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
    alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
    l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
    con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
    un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
    gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono Pag. 363delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
    l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;
    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
    il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;
    l'Italia è esposto al rischio, senza precedenti, di subire una procedura per disavanzi eccessivi, ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, rispetto alle procedure ordinarie, ha un percorso ben più accelerato, con la conseguente necessità di prevederne le conseguenze finanziarie nella legge di bilancio. A tale riguardo infatti che l'Italia rischia di essere costretta a costituire un deposito infruttifero pari almeno allo 0,2 per cento del PIL;
    le competenze della XIV Commissione non possono essere intese in modo limitato e burocratico e che lo scambio di corrispondenza tra Commissione europea e Governo italiano in ordine all'obiettivo di indebitamento annuale comporta un'incidenza diretta sul bilancio dello Stato per il 2019;
    l'aumento al 2,4 per cento (contro l'1,2 a legislazione vigente) è volto solo a favorire la spesa corrente improduttiva e non seri investimenti pubblici e creazione di duraturi posti lavoro, con particolare riguardo al Meridione, e che la legge di bilancio non è ispirata a una strategia credibile di lungo periodo di riduzione dello stock di debito mediante l'avanzo primario e la lotta all'evasione fiscale;
    è ritenuto anche essenziale tutelare il risparmio degli italiani e proteggerlo dallo spread che incrementa il costo del nostro debito pubblico,
  delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (atto n. 49);
   rilevato che il termine di recepimento è fissato, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata direttiva 2014/55/UE, al 27 novembre 2018 e che l'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame è prevista ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che in proposito rinvia ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   considerato che, in attuazione della direttiva, l'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione, richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
   rilevato che, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
   rilevato che l'articolo 1 della direttiva ne dispone l'applicabilità alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE, precisando che restano escluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive;
   tenuto conto, alla luce delle norme interne concernenti l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei contratti con la Pubblica amministrazione, della necessità di includere nel dispositivo di recepimento anche i contratti al di sotto delle soglie previste dalle richiamate direttive, al fine di garantire l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione;
   preso atto del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;Pag. 365
   rilevata l'opportunità che il Governo valuti la possibilità di: attenuare gli effetti sanzionatori per tutto il periodo d'imposta 2019, e non solo per il primo semestre 2019, in tutti i casi in cui il ritardo nell'emissione e trasmissione della fattura al sistema di interscambio non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale) o quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre; di non applicare le sanzioni alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018; di non applicare le sanzioni nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata; di rendere facoltativa l'indicazione della data di emissione della fattura elettronica in tutti i casi in cui la stessa è emessa utilizzando il sistema di interscambio;
   valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Atto n. 49).

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (atto n. 49);
   rilevato che il termine di recepimento è fissato, ai sensi dell'articolo 11 della richiamata direttiva 2014/55/UE, al 27 novembre 2018 e che l'emanazione dello schema di decreto legislativo in esame è prevista ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che in proposito rinvia ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   considerato che, in attuazione della direttiva, l'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione, richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
   rilevato che, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
   rilevato che l'articolo 1 della direttiva ne dispone l'applicabilità alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE, concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza, della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, della direttiva 2014/25/UE, precisando che restano escluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive;
   tenuto conto, alla luce delle norme interne concernenti l'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei contratti con la Pubblica amministrazione, della necessità di includere nel dispositivo di recepimento anche i contratti al di sotto delle soglie previste dalle richiamate direttive, al fine di garantire l'uniformità di gestione di tutte le fatture elettroniche dirette alla Pubblica amministrazione, nonché delle esigenze di coordinamento normativo tra i vari livelli di governo;Pag. 367
   preso atto del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta dell'8 novembre 2018;
   rilevata l'opportunità che il Governo valuti la possibilità di: attenuare gli effetti sanzionatori per tutto il periodo d'imposta 2019, e non solo per il primo semestre 2019, in tutti i casi in cui il ritardo nell'emissione e trasmissione della fattura al sistema di interscambio non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta di periodo (mensile o trimestrale) o quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre; di non applicare le sanzioni alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018; di non applicare le sanzioni nei casi in cui, nel corso del 2018, sia stata emessa fattura analogica purché l'imposta sia stata regolarmente liquidata; di rendere facoltativa l'indicazione della data di emissione della fattura elettronica in tutti i casi in cui la stessa è emessa utilizzando il sistema di interscambio;
   valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.