CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nell'alinea del comma 1 le parole: «primo semestre del» sono abrogate.
01. 01. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.”»;
   b) al comma 2, le parole: «1o luglio 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020.».
01. 02. Giacomoni, Martino, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel secondo periodo, le parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono abrogate.
01. 03. Martino, Giacomoni, Mandelli, Nevi, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Sopprimerlo.
1. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Semplificazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto).

  1. A partire dalle comunicazioni relative al terzo trimestre 2019, l'amministrazione Pag. 99finanziaria mette a disposizione, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, prima dei termini di scadenza stabiliti, ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso, oltre a tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA. Il contribuente è tenuto a integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia delle entrate entro i termini di scadenza stabiliti per legge.
1. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 17-ter è abrogato;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».
  3. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
1. 3. Marco Di Maio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
1. 4. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
1. 5. Marco Di Maio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

Pag. 100

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
*1. 6. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
*1. 7. Marco Di Maio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
**1. 8. Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica.
**1. 9. Marco Di Maio, Fregolent.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. In deroga al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, entro il 31 agosto 2019, una liquidazione IVA a contenuto precompilato riferita al primo semestre del periodo d'imposta 2019. Nel caso il contribuente non modifichi la liquidazione con comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre 2019, la stessa si intende acquisita con i dati precompilati.
1. 10. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti).

  1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle Pag. 101stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

  2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze: 1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e Pag. 102delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
   f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

  3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla lettera b) del comma 1 consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto di conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1.
1. 01. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abrogazione obblighi informativi contribuenti forfetari).

  1. Al comma 73 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente Pag. 103all'attività svolta.» sono soppresse.
1. 02. Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.».
  2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 03. Bignami, Nevi, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 2017 le parole: «a partire dal 1o gennaio 2019» sono sostituite con le seguenti: «a partire dal 1o gennaio 2020».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 04. Bignami, Nevi, Mandelli, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Impegno alla trasmissione telematica di dichiarazioni e trasmissioni).

  1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impegno alla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente può riguardare anche più dichiarazioni o comunicazioni riferite ad un periodo non superiore a due anni, tacitamente rinnovabile.
1. 05. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 1, al comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
2. 5. La Relatrice.

Pag. 104

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
2. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata su base annuale, con modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
2. 4. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero da annotazione nei registri IVA per i contribuenti soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. I soggetti obbligati alla emissione delle fatture elettroniche ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”».
2. 01. Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Abolizione del redditometro).

  1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.
2. 02. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

  1. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
2. 03. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

  1. All'articolo 5, comma 3, capoverso comma 6-bis, comma 3, del decreto-legge Pag. 10518 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole «ai professionisti» sono aggiunte le seguenti: «e a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge n. 4 del 2013».
2. 04. Paolo Russo, Mandelli, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Registrazione delle start up).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14, le parole: «con cadenza non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto dal successivo comma 15.»;
   b) dopo il comma 14, è inserito il seguente:
  «14-bis) In caso non siano subentrate variazioni delle condizioni per fruire delle agevolazioni fiscali delle start up innovative, le dichiarazioni di cui ai commi 12 e 13 sono previste annualmente.».
2. 05. Centemero.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per l'anno solare 2019, a condizione che la società cessionario o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionario, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015.».
2. 06. Centemero.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali).

  All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70 del 1988, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono aggiunte le seguenti: «anche se chiesto a rimborso in sede trimestrale,».
2. 07. Claudio Borghi.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.
3. 2. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 3. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Pag. 106

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
  2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322, la parola: «nono» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo».
3. 5. Trano.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: h-bis.7) alle tasse sulle concessioni governative.
4. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: h-bis.7) alle tasse universitarie e scolastiche.
4. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione del pagamento dell'imposta di bollo virtuale).

  1. Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 sulle fatture elettroniche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 2015, n. 127, con le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014, può essere effettuato anche mediante carte prepagate ricaricabili, tramite conto corrente bancario o presso ricevitorie autorizzate.
4. 01. Martinciglio, Trano.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si interpreta nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.
5. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito degli immobili, per cui non è stata presentata la comunicazione di cui al presente comma relativa alla risoluzione del contratto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi riferita all'anno di risoluzione o cessazione anticipata del contratto ed indipendentemente dalla loro percezione, concorre a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sino alla data di presentazione della comunicazione stessa.
5. 2. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca).

  1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.
5. 01. Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
5. 02. Schullian, Gebhard, Plangger.

(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*6. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*6. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) è disposta la soppressione del modello dichiarativo 770, limitatamente alle dichiarazioni relative ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.
6. 3. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) ai fini dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 rimangono in vigore i vigenti termini relativi all'attuale presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta nonché l'integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.
6. 4. Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Soppressione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, degli studi di settore e dei parametri).

  1. Sono abrogati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed i parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri, degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale cessano di produrre effetti nei confronti Pag. 108dei soggetti interessati agli stessi dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  3. Sono altresì abrogate le norme che fanno rinvio a qualsiasi titolo alle disposizioni abrogate dal presente articolo.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 01. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello».
6. 02. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Termine saldo e primo acconto imposte sui redditi e Irap).

  1. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio».
6. 03. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Scadenza CU dal 7 marzo al 16 marzo di ogni anno).

  1. All'articolo 1, comma 952, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo».
6. 04. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al regime sanzionatorio per visto di conformità infedele su modello 730).

  1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1997, n. 241, al secondo periodo le parole: «pari all'importo dell'imposta, della sanzione e pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti Pag. 109al contribuente degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'importo della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente».
6. 05. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di scioglimento di società di persone).

  1. In tutte le ipotesi di cui all'articolo 2272 del codice civile la società si scioglie senza che sia redatto idoneo atto pubblico di cui all'articolo 2699 del medesimo codice civile.
6. 06. Comaroli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Nuovi termini e modalità per la trasmissione della dichiarazione IVA).

  1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2019, il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto e stabilito tra il 1o febbraio e il 31 dicembre dell'anno successivo».
6. 07. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni per le bande musicali ed equiparazione alle società sportive dilettantistiche con riguardo al regime fiscale).

  1. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali, tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.
7. 02. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore).

  1. All'articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: «religiose,» sono aggiunte le seguenti: «assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),».
7. 03. Trano.

Pag. 110

ART. 8.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
8. 1. Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'articolo 24, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
8. 2. Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il regime dell'onere della prova sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disporre sempre a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
   b) modificare le disposizioni vigenti che limitano la sfera difensiva del contribuente, abrogando ogni disposizione che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico dello stesso.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.
8. 01. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti).

  1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:
   a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita Pag. 111semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.»;
   b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.
8. 02. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Regolarizzazione delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico di dichiarazioni e liquidazioni periodiche).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: «In tal caso,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,»;
   b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese Pag. 112antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».
8. 03. Brunetta, Bignami, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ritenute di acconto effettuate non versate dal sostituto di imposta).

  1. L'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si interpreta nel senso che il sostituito non è obbligato in solido con il sostituto per le ritenute di acconto da questi effettuate nei confronti del primo e non versate.
8. 04. Brunetta, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali).

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
8. 05. Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione procedure per l'applicazione della sanzione per omesso scontrino fiscale).

  1. La violazione dell'obbligo relativo all'emissione degli scontrini fiscali per l'intero importo del corrispettivo dell'operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è immediatamente contestata ai commercianti al minuto e agli esercenti attività assimilate di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, mediante verbale, redatto con l'ausilio di sistemi informatici, con la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore, le modalità con cui è stata constatata la violazione e la relativa sanzione applicata. Copia del verbale è consegnata al trasgressore. Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione, la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ridotta del 30 per cento. Qualora entro 60 giorni dalla consegna del verbale non sia stato proposto ricorso e non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
8. 06. Aprile, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Patent Box).

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in Pag. 113apposita ed idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
  2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
  3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa regime previsto dai commi da 37 a 44 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
  5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
8. 07. Centemero, Gusmeroli.

Pag. 114

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dalle altre disposizioni speciali in materia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è predisposto un modello uniforme per le deliberazioni comunali in materia di tributi. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti gli enti locali italiani, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
9. 1. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Unificazione del tributo comunale sugli immobili con abolizione della Tasi (Nuova IMU)).

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
   a) per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato e quella ancora da terminare;
   b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata Pag. 115dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:
    1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
    4) la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;
    5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma;
   c) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;Pag. 116
   d) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

  5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1o gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
  6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
  7. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
  8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
  9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori Pag. 117di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera c), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
  10. Si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi del comma 7 tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è il comune nel cui territorio insiste la costa antistante il mare territoriale. Con riferimento ai manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, si applica il comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti, cumulabili fra loro: a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
  12. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 7 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
  13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari all'1 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio Pag. 118comunale, possono aumentarla fino al 2 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.
  14. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'11,0 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
  15. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a canone concordato, anche con contratto transitorio, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.
  16. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comune determina l'agevolazione spettante in modo che il valore complessivo del beneficio accordato non sia inferiore all'assegnazione disposta a decorrere dal 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  17. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  18. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.
  19. Per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i comuni possono modificarla in aumento sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
  20. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
   a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;Pag. 119
   b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
   d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

  21. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dai precedenti commi. Alle pertinenze di ciascun immobile si applica lo stesso trattamento applicabile all'immobile stesso.
  22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
   a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
   c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
   d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
   e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
   f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

  23. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati alla imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.
  24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il Pag. 120giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
  25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico. In caso di mancato invio degli atti e di mancato inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.
  26. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni Pag. 121italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
  27. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
  28. A decorrere dall'anno 2019, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
  29. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 20, lettere b), c) e d), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
  30. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.
  31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la dichiarazione dell'imposta è presentata da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione dell'imposta deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili la dichiarazione di cui al comma 29. I soggetti di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti al Pag. 122versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
  32. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  33. Il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, assume il ruolo di funzionario responsabile d'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  34. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  35. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  36. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.
  37. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia Pag. 123stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
   f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;
   g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
9. 01. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuova IMU).

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
9. 038. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

Pag. 124

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la definizione agevolata dei crediti non riscossi degli enti locali e per la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità dai loro bilanci).

  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale:
   a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;
   b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;
   c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
   d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui al presente articolo è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di compliance normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del Pag. 125Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
9. 02. Occhiuto, D'Ettore, Pella, D'Attis, Nevi, Napoli, Cannizzaro, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane).

  1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente:

Art 13-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali montane).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
  2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio desertificazione economica e commerciale;
   c) calo demografico nel quinquennio.

  4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.Pag. 126
  6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità;

  7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  8. Le Regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
  10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, a cadenza annuale.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 03. Vietina, Bignami, Nevi, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane).

  2. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente:
  Art. 13-bis. — (Interventi a favore delle aree marginali montane). — 1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
  2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone Pag. 127franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
   a) altimetria;
   b) rischio desertificazione economica e commerciale;
   c) calo demografico nel quinquennio.

  4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito, finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei Comuni delle zone montane;
   b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
   c) rivitalizzano i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
   d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

  16. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più Comuni o porzioni di Comuni montani.
  17. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
   a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
   b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
   c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

  18. I Comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla Regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
  19. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
  20. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
  21. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, a cadenza annuale.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 04. Vietina, Bignami, Nevi, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto Pag. 128legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*9. 05. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).

  1. A decorrere dal primo gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
*9. 025. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di Tasi).

  1. All'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:
  «A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo, della citata legge n. 147 del 2013, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018».
**9. 06. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Maggiorazione della tassa sui servizi indivisibili).

  1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 10-26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018».
**9. 026. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap).

  1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al punto 1), sottopunto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle parole: «2 euro per utenza»;
   b) al punto 1), sottopunto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle parole «1,80 euro per utenza»;Pag. 129
   c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.», è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
*9. 07. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap).

  1. Al comma 2, lettera f) dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al numero 1), punto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle parole «2 euro per utenza»;
   b) numero 1), punto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle parole: «1,80 euro per utenza»;
   c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
*9. 027. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina della TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
**9. 08. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina della TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, Pag. 130della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
**9. 09. Pastorino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina della TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».
**9. 036. Fragomeli, Topo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

  1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».
* 9. 010. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti).

  1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
  «691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto Pag. 131gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».
* 9. 011. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali. Ridefinizione procedura di riparto).

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
** 9. 012. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali. Ridefinizione procedura di riparto).

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
** 9. 013. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:
   «a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a Pag. 132favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
*9. 014. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:
   «a-bis). Nei casi di cui alla lettera a) del presente articolo, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
*9. 028. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, è aggiunto in fine il seguente comma: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.»
  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:
   «a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.».
*9. 037. Fragomeli, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale).

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
  2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esenti».
**9. 015. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

Pag. 133

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera q), dell'articolo 3, dopo le parole: «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;
   b) al comma 1 dell'articolo 10, le parole: «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esenti».
**9. 030. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Salvaguardia dell'entrata propria comunale).

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
* 9. 016. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Salvaguardia dell'entrata propria comunale).

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
* 9. 017. Pastorino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario).

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
**9. 018. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Sede di incardinamento del contenzioso tributario).

  1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta».
**9. 031. Pastorino.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela dei crediti comunali).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
*9. 019. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela dei crediti comunali).

  1. Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440  si applicano anche agli enti territoriali.
*9. 032. Pastorino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.».
**9. 020. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
**9. 033. Pastorino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione).

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento Pag. 135possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
*9. 021. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi per il potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione).

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
*9. 034. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali).

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
**9. 022. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Pag. 136

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali).

  1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
**9. 035. Pastorino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta unica comunale).

  1. All'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite l'Agenzia delle entrate e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la trasmissione in via telematica delle deliberazioni e dei regolamenti di cui al primo periodo ed è fissata la data, comunque non successiva al 14 ottobre 2018, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di trasmissione».
9. 023. Brunetta, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: verifica ed eventuale compensazione della perdita di gettito subita dai comuni).

  1. Al fine di verificate la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sottoposta all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali. A seguito delle risultanze Pag. 137di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subito da ciascun comune.
  2. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
9. 024. Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettere a) e b), dell'articolo 208, le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse;
   b) i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 sono abrogati.
9. 029. Pastorino.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-quater. Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ritardi nel mettere a disposizione dei contribuenti gli elementi indispensabili per la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge, i termini per adempiere sono di diritto prorogati per un periodo corrispondente al ritardo stesso.
10. 2. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, il seguente comma:
  3-quater. In caso di ritardo nella messa a disposizione nei termini previsti dalla norma o dai regolamenti da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto al comma 3, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in uguale misura del ritardo stesso.
10. 3. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 11.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale).

  1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla Pag. 138base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile».
   c) al comma 7 sostituire la lettera d), con la seguente:
    d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso».
11. 1. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Martino, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Anteporre al comma 1 le seguenti parole: «Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis. (Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)»;
   b) al comma 1:
    le parole: «avviso di accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «atto impositivo»; le parole: «fuori dei casi previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono soppresse;
   c) al comma 2, lettera c), la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta»; la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
   d) al comma 5, la parola: «Decorsi» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso di avviso di avvio del procedimento, decorsi»;
   e) al comma 6:
    le parole: «Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma» sono soppresse;
    la parola: «Decorso» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, decorso»;
    dopo le parole: «n. 446» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;
   f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Resta salva l'applicazione, entro il medesimo termine di sessanta giorni di cui al comma 5, delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
   g) al comma 7:
    alla lettera b), la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»; Pag. 139
    alla lettera c), dopo la parole: «termini di» sono aggiunte le seguenti: «prescrizione e»;
    alla lettera d), dopo la parola: «accertamento» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di nullità dello stesso»;
   h) dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti per i quali la legge vigente stabilisce modalità procedimentali di dialogo preventivo con il contribuente.
11. 2. La Relatrice.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, le notizie e i dati non addotti né»
*11. 3. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, le notizie e i dati non addotti né»
*11. 4. Marco Di Maio, Fregolent.

  Dopo il comma 7, aggiungere, in fine il seguente comma:
  8. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10-bis, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, tra la data di ricevimento delle osservazioni e richieste ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
11. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 13.

  Sopprimerlo
*13. 1. Pella, Bignami, Baratto, Martino, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Sopprimerlo.
*13. 2. Fragomeli, Topo.

  Sopprimerlo.
*13. 3. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata».

Pag. 140

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).
13. 5. Ungaro, Fregolent.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.» è inserito il seguente periodo: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) titolari di trattamento pensionistico italiano a condizione che non risulti locata».

  Conseguentemente: sostituire la rubrica con la seguente: (Efficacia delle deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali e facoltà di esenzione dall'IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE).
13. 4. Ungaro.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente;

Art. 13-bis.
(Semplificazioni per l'acquisto di immobili di proprietà anche delle società interamente partecipate da enti territoriali).

  All'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente integrato e modificato, sono apportate le seguenti modifiche: Al comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «di proprietà degli enti territoriali» sono aggiunte le parole: «e delle società dagli stessi interamente partecipate» e dopo le parole: «nonché altri immobili di proprietà dei», le parole: «medesimi enti» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti sopra indicati».
13. 05. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Deducibilità IMU immobili strumentali).

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «misura del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «misura del 40 per cento.».
13. 06. Fragomeli, Topo.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(TASI degli immobili merce).

  1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Per i fabbricati costruiti» fino a: «all'azzeramento.», sono sostituite dalle seguenti: «Sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».

  Conseguentemente: gli stanziamenti iscritti in bilancio, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019 sono ridotti di 10 milioni di euro.
13. 07. La Relatrice.

ART. 15.

  Sopprimere il comma 1.
15. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Pag. 141

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, al comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è correttamente emessa con le modalità di cui al comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo»;
   b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno d'imposta 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica in misura ridotta alla metà del minimo edittale».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
   3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
15. 2. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 2.
15. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 3, dopo le parole: fuori dai casi di omessa dichiarazione con imposta a debito, aggiungere le seguenti: e salvo i casi di condotte finalizzate ad ostacolare e creare pregiudizio all'azione di controllo.
15. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o non abbiano prodotto danno alle entrate o indebita fruizione di detrazioni, deduzioni o altro beneficio.».
15. 5. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione consente, su richiesta dell'interessato, il pagamento in rate mensili, da un minimo di cinque fino ad un massimo di trenta, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della sanzione. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
15. 9. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di lieve tardività o di» sono sostituite dalle parole: «di tardività o».
15. 6. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 Pag. 142novembre 2014, n. 175, non si applicano nei casi previsti dal comma 5-ter, qualora l'errata o tardiva trasmissione da parte di soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti per la redazione della dichiarazione dei redditi precompilata non abbia comportato un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
15. 7. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di» sono sostituite dalle parole: «si applica la sanzione prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Non si fa luogo all'applicazione della sanzione nei casi di tardività o di».
15. 8. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «pagamento» sono aggiunte le seguenti: «previa autorizzazione del giudice».
15. 01. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti per tale periodo il soggetto passivo può rettificare la propria dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata, sia che risulti a credito e sia che risulti a debito».
15. 02. Angiola.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  All'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: «concordanti» sono aggiunte le seguenti: «con prove fornite dall'ufficio».
15. 03. Angiola.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, la parola: «esclusione» è sostituita dalla seguente: «inclusione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio deve esperire tutti i tentativi di notifica addebitando poi le dovute spese necessarie.».
15. 05. Angiola.
(Inammissibile)

Pag. 143

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  All'articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del reddito di cui al presente comma assumono rilevanza le rimanenze iniziali e finali».
15. 04. Angiola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Estensione del principio del contraddittorio in ambito fiscale e attenuazione degli automatismi nell'applicazione delle sanzioni fiscali in caso di incertezza fiscale).

  1. In attuazione degli articoli 6 sullo scambio di informazioni tra contribuente e amministrazione finanziaria, nonché 10 e 12 sulla leale collaborazione, dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 2, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo.»;
   b) all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I contribuenti, se lo richiedono, hanno diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti al fine di fornire gli atti e le informazioni di cui al comma 1, numero 2), nei termini e secondo le modalità previste dal presente articolo.»;
   c) all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Ciascuno, prima dell'irrogazione della sanzione, a diritto a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti dinanzi all'ufficio irrogante al fine di fornire gli atti e le informazioni che gli sono richiesti o che ritiene necessari.»;
   d) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Nelle memorie difensive post-provvedimento o in adesione occorra una valutazione concreta da parte degli accertatori al fine di assicurare un omogeneo trattamento sanzionatorio dinanzi ad analoghe violazioni, con adeguato bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti.».
15. 06. Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità).

  1. L'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è sostituito dal seguente:

Art. 39.
(Sanzioni).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
   a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di Pag. 144conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.
  Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari alla metà del minimo indicato nel primo comma della presente lettera.
   In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.
   Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo comma della presente lettera.
   Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo comma della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi;
   b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.580. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

  2. Le violazioni previste nei primi commi delle lettere A e B e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.580.
  4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.
  5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.
  6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.
  7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del giudice tributario.
15. 07. Caso, Trano.

Pag. 145

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3) I contribuenti, fatta salva la temporanea ed eccezionale necessità di segretezza istruttoria relativamente a controlli fiscali in corso, hanno diritto di accedere alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale ed alla rimozione di esse nei casi previsti dal presente articolo. Le informazioni non rimosse dall'amministrazione fiscale sono inutilizzabili contro i contribuenti.
16. 2. Giacomoni, Nevi, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Conservazione fatture elettroniche esclusivamente attraverso il servizio gratuito dell'Ade).

  1. Il primo periodo del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, a mezzo esclusivo del servizio gratuito di conservazione di cui al comma 1.
16. 01. Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Abolizione dello «split payment»).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 17-ter e le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono abrogate.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvato provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 milioni nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre Pag. 1462019 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
17. 2. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
17. 3. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazione in materia di prestazioni accessorie ai fini della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

  1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere, a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.
  2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.».
18. 01. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, Pag. 147comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 02. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di detrazioni IVA).

  1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  «Art. 26. – (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). – 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad alimentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
  2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
   a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo Pag. 148non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
  7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
  10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
   a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
   b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
   c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 03. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera 0a), le parole da: «ai fini» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   b) al comma 6-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.
18. 04. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli).

  1. L'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è abrogato.
18. 05. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica della norma sulla separata indicazione in fattura del prezzo degli imballaggi per i prodotti ortofrutticoli).

  1. L'articolo 3, comma 3, della legge n. 441 del 1981, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste non hanno effetti di natura fiscale.
18. 06. Alessandro Pagano, Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di compensazioni).

  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, primo periodo, le parole «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro annui».
  2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al n. 7, primo periodo, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: 15.000 euro»;
   b) al numero 7-bis, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese Pag. 150fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
18. 07. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il risparmio delle spese in materia di notifiche alle PP.AA.).

  1. Al primo comma dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, dopo le parole: «gestito dal Ministero della Giustizia» sono aggiunte le seguenti: «e l'indice delle Pubbliche Amministrazioni o altro pubblico elenco gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale».
18. 08. Caso, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni IVA per le procedure concorsuali).

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.».
   b) il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.».
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
  «4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
    a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura Pag. 151concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
   d) il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non i applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a);
   e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. 09. Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di IVA).

  1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, l'articolo 10, comma 1, n. 21, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 010. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di IVA).

  1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633:
   a) al numero 21), dopo le parole: «legge 21 marzo 1958, n. 326,» sono inserite le seguenti: «incluse le prestazioni Pag. 152di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 011. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di tributi locali).

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
   1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b-quater) non si applicano ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 012. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Società di comodo e in perdita sistemica).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, i commi da 36-quinquies a 36-duodecies sono abrogati.
  2. L'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 è abrogato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 013. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Società di comodo e in perdita sistemica).

  1. La disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, commi da 36-quinquies a 36-duodecies si applica a condizione che le società ivi contemplate abbiano effettuato immobilizzazioni superiori a un milione di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18. 015. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Pag. 153

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni fiscali in materia di ravvedimento operoso).

  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Ravvedimento parziale).

  1. È consentito al contribuente avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell'articolo 13.
  2. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.
  3. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente comma; ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
18. 014. Ruggiero, Trano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 38, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «risparmio dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti: e sentito l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nazionale il quale, contattato l'ordine ove ha il domicilio il contribuente verificato, deve dotarsi di apposita struttura collaborativa a costo zero per il Ministero.
18. 016. Angiola.

ART. 19.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere i seguenti:
  «01. All'articolo 49, del decreto legislativo n. 23l del 2007 apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”;
   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  “5-bis. L'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario non costituisce infrazione alla disposizione di cui al precedente comma 5”».

  «02. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, sopprimere le parole da «e dalla banca» fino a «dall'altro soggetto obbligato»;
   b) al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis dopo le parole: «50.000 euro» sopprimere le parole da: «è esclusa» fino alla fine del capoverso.
19. 1. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Pag. 154

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere il seguente comma:
  «01. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, sopprimere le parole da: «e alla banca» fino a «dall'altro soggetto obbligato»;
   b) al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis) aggiungere, in fine, le parole: «e, nel medesimo caso, per l'eventuale violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51.
19. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti: 5.000 euro;
   b) al comma 1, sostituire il comma 7-ter con il seguente:
  «7-ter. Nel caso di particolare tenuità del fatto e di comportamento non abituale dell'autore dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 2.500 euro».
19. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Nevi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), capoverso 1-bis aggiungere, in fine le seguenti parole: La sanzione di cui al presente comma si applica agli assegni emessi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Gli istituiti di credito, prima di procedere all'incasso, sono tenuti a segnalare al portatore dell'assegno, la mancata presenza della clausola di non trasferibilità;
   b) alla lettera c), capoverso comma 7-bis sopprimere la lettera c).
19. 4. Della Frera, Martino, Bignami, Baratto, Giacomoni, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 è abrogato.
19. 5. Colucci, Lupi.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre l'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti: e comunque nei limiti dell'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.
20. 3. Trano.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
20. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto).

  1. All'articolo 5 del «Regolamento recante disposizioni in materia di servizi Pag. 155sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122, del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: «le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi»;
   b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le parole: «o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2».
20. 01. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di mutui non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986).

  1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
20. 02. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito professionale di cui al comma 1 è dato dalla differenza tra il reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi degli articoli 53 e 54 e le somme prelevate a favore dello stesso lavoratore autonomo nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77 e non ancora prelevati, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I lavoratori autonomi che optano, oppure adottano un regime di contabilità ordinaria in base ad un comportamento concludente, possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'eventuale opzione potrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.
21. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Nevi.

Pag. 156

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Assegnazione agevolata dei beni ai soci).

  1. I commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono sostituiti dai seguenti:

  «115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.
  116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
  117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio Pag. 1571997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

  2. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
21. 01. Cattaneo, Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni per l'adeguamento delle farmacie alle nuove norme in materia di anticontraffazione).

  1. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di 500 euro, per l'acquisto di hardware e software, necessari per il controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere r-bis) e s-bis), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato UE 2016/161 della Commissione. Il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-bis) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 8, comma 1 della legge 21 settembre 2018, n. 108. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21. 02. Martino, Mandelli, Nevi, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci per la trasformazione agevolata della società e per l'estromissione dei beni dell'impresa individuale).

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1o ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
  2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni Pag. 158indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
21. 03. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Regime speciale per i produttori agricoli).

  1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, le parole: «7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro», ovunque esse ricorrano.
21. 04. Alessandro Pagano, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Cessione crediti dei professionisti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o un libero professionista, indipendentemente dall'iscrizione ad albi o ordini professionali»;
   b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da incarichi o contratti nell'esercizio della libera professione».
21. 05. Cancelleri, Trano.

ART. 22.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 22.
(Misure di sostegno economico in favore delle famiglie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 125 a 127 si applicano per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, alle condizioni di cui al comma 2.
  2. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore:
   a) a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, primo periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è raddoppiato;
   b) a 13.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.560 euro annui;
   c) a 19.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo è pari a 1.200 euro annui.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze Pag. 159sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 256 milioni di euro per l'anno 2019, a 767 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.278 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 767 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
22. 1. Trano.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE).

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «non esercenti attività di impresa», sono inserite le seguenti: «con l'esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
22. 01. Caon, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Redditi fondiari percepiti).

  1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel secondo periodo le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse;
   b) il terzo periodo è soppresso.

Pag. 160

  2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di canoni non percepiti, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
23. 1. Pastorino.

  Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23.
(Disposizioni in materia di redditi derivanti da locazione).

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora il locatore sia una persona fisica non esercente attività di impresa, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e commerciale, se non percepiti nel periodo di imposta di riferimento in cui si è verificato il possesso, non concorrono a formare il reddito, anche precedentemente la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
23. 3. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: concernente l'imputazione dei redditi fondiari, aggiungere le seguenti: le parole: «ad uso abitativo» e.
23. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La mancata percezione dei redditi di cui al comma 1 è provata dall'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione in udienza per la convalida ovvero dall'atto di ingiunzione di pagamento».
23. 4. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni per le cessioni di immobili).

  1. La desciplina dell'articolo 1, comma 497, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alle cessioni aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da Pag. 161pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23. 01. Cavandoli, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni per le cessioni di immobili).

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «per le cessioni di fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
23. 03. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1o gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, Pag. 162dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.
23. 02. Centemero.

ART. 24.

  Sopprimerlo.
24. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
   a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
   b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione;

  il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

  dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. In questo caso, la percentuale di cui al comma 1 è portata al sessanta per cento. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)»;

  al comma 3, le parole: «in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile»;

  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito Pag. 163complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione.»;
   f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al cinque per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza o il domicilio in un territorio montano o in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione».
24. 3. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: alla formazione del reddito complessivo con le seguenti: alla formazione della base imponibile.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
  3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
  3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
  3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta percento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia del beneficiario, di una delle seguenti condizioni:
   a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
   b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;
   c) nascita o adozione di un figlio.
  3-sexies. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.
24. 2. Ungaro, Fregolent.

Pag. 164

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)).

  1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
  2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
   a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
   b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

  3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2019, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2022 si provvede:
   a) quanto a 800 milioni di euro nel 2019 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;
   b) quanto a 2 miliardi di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, nonché a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – ciclo di programmazione 2014-2020;
   c) quanto a 2 miliardi di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027;
   d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
24. 01. Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro).

  1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, Pag. 165con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: «non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e da ogni altro soggetto che abbia in essere convenzioni, appalti o collaborazioni con le pubbliche amministrazioni stesse per la somministrazione e/o la prestazione sotto ogni forma di attività di lavoro alla pubblica amministrazione medesima».
24. 02. Bignami, Vietina, Pettarin, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro).

  1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2015 dopo le parole: «delle organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «e da parte degli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».
24. 03. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro).

  1. Non si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di licenziamento per giustificato motivo determinato esclusivamente da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore di cui all'articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
24. 04. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rientro cervelli).

  1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 44-bis.
(Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata).

  1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti di docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:
   a) gli emolumenti siano erogati al docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un'attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell'assegnazione dell'attività di ricerca;
   b) l'attività di ricerca si svolga presso un'istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) e seguenti;
   c) i docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o Pag. 166equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;
   d) i docenti non ricoprano già il ruolo di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento dell'assegnazione della cattedra;
   e) i docenti o ricercatori rispondano a requisiti d'eccellenza definiti nel comma 2;
   f) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta per cento della retribuzione del docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;
   g) l'università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra “con dote”, con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote;
   h) i docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo “peer reviewed”, ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico;
   i) le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un importo massimo del 30 per cento dell'imponibile».
24. 05. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rientro professionisti e ricercatori).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2019, Pag. 167anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.
24. 06. Centemero.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  Al fine di incentivare e di aiutare la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis) L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle S.r.l. che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle stesse società.
  1-ter) Ai soci amministratori di start-up innovative sotto i 30 anni non è previsto il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.
24. 07. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di start-up).

  1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».

  2. All'articolo 25, comma 14, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «con cadenza non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto dal comma successivo e, con cadenza non superiore a sei mesi, nel caso di variazione delle condizioni richieste al fine delle fruizione delle agevolazioni fiscali».
24. 08. Centemero.
(Inammissibile)

ART. 25.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente capo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
*25. 1. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente capo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle singole leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
*25. 2. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.
**25. 3. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Pag. 168

  Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.
**25. 4. Marco Di Maio, Fregolent.

  Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.
**25. 5. Pastorino.

  Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti:, limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.
**25. 6. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»),.
25. 7. Ungaro.

ART. 26.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, la spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: valutati in 100 milioni con le seguenti: nel limite di 100 milioni.
26. 1. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'esercizio aggiungere le seguenti: ampliato o riaperto.
26. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 27.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono beneficiare dei contribuiti di cui all'articolo 26 i titolari di farmacie situate nei comuni di con meno di 3.000 abitanti che attivano a favore della popolazione nuovi servizi tra quelli individuati dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e dai successivi decreti attuativi. A tal fine, le farmacie inviano alla ASL territorialmente competente e al Comune una comunicazione per segnalare la data di avvio dell'erogazione delle nuove prestazioni.
27. 1. Martino, Mandelli, Nevi, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Per destagionalizzare le attività turistiche ed al fine di qualificare l'accoglienza turistica, sulle coste del territorio nazionale, è consentita per l'intero anno la gestione di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse, al fine di svolgere attività collaterali alla balneazione, con facoltà di mantenere le opere assentite, ancorché precarie, qualora, prima della scadenza della concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle Pag. 169relative determinazioni dell'autorità competente. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all'attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica.
  4. Per gli stabilimenti balneari e le altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse, la cui continuità della gestione per l'intero anno ai sensi del comma 2-bis comporta l'ampliamento dell'attività turistica per cui è richiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa ai mesi di apertura ulteriori rispetto alla sola stagione balneare.
27. 2. Sasso, Tateo, Giannone.
(Inammissibile)

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28-bis.
(Procedure).

  1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1o gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. I soggetti individuati nell'articolo 25 che avviano una nuova attività in corso d'anno possono presentare la richiesta di cui al presente comma entro 120 giorni dalla data di inizio attività individuata dall'articolo 35, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina e comunica al soggetto richiedente la misura del contributo spettante entro 60 giorni dalla presentazione di cui alla dichiarazione del comma 1, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.
  3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.
28. 1. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Dispositivi di sicurezza).

  1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inacessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni Pag. 170di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 01. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Dispositivi di sicurezza).

  1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inacessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri paria a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 02. Bignami, Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

ART. 31.

  Apportare le seguenti modifiche:

  al comma 1, premettere la seguente lettera:
   « 0a) alla parte II, il punto 31 è sostituito dal seguente:
    «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo Pag. 17153, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

  dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento”.

  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, lettera b-bis), e dal comma 1-bis del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
31. 6. Pentangelo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) alla II parte, numero 31, dopo le parole: «ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico» aggiungere le seguenti: «ovvero acquistati per rendere accensibili attività commerciali aperte al pubblico».
31. 1. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) alla parte II è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «41-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali.»

  Conseguentemente alla rubrica del capo IV e alla rubrica dell'articolo 31, alle parole: i bambini sono premesse le seguenti: le donne,.
31. 2. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-novies) aggiungere i seguenti:
   1-decies) spettacoli teatrali e cinematografici;Pag. 172
   1-undecies) gare ed eventi sportivi;
   1-duodecies) mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ed altre manifestazioni similari.
31. 4. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-novies) aggiungere il seguente:
   1-decies) assorbenti esterni, tamponi, coppe e spugne, mestruali.

  Conseguentemente alla rubrica del capo IV e alla rubrica dell'articolo 31, dopo le parole: i bambini sono aggiunte le seguenti: le donne,.
31. 3. Pastorino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1-novies) aggiungere il seguente:
   1-decies) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso;.
31. 5. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile).

  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
   «1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.

  2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente al CAPO IV dopo la parole: I BAMBINI, aggiungere le seguenti: LE DONNE.
31. 01. Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti).

  1. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro mille, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Nel caso in cui la spesa di cui al periodo precedente sia sostenuta da persona fiscalmente a carico di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare, la detrazione spetta a quest'ultimo».

Pag. 173

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite di spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediate corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31. 02. Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 04. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31. 03. Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. Al fine di favorire l'acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore diesel» sono inserite le seguenti: «se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile». Pag. 174
  2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile, anche prodotti in serie, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.».
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, concernente «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati agli invalidi».
31. 06. Donno.

ART. 33.

  Al comma 1 sostituire le parole da delle dotazioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
33. 1. Pastorino.

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiungere le seguenti:, nel rispetto e con le modalità previste dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.
34. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000).

  1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
  3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.Pag. 175
  4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è ridotto a 500.000 euro.
  6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
  7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
34. 01. Occhiuto, Nevi, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.
(Inammissibile)

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tracciabilità e accertamento di valore nella cessione di immobili).

  1. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «modalità di pagamento del corrispettivo» aggiungere le seguenti: «, che può essere effettuato esclusivamente con modalità tracciabili»;
   b) dopo le parole: «Con le medesime modalità» aggiungere le seguenti: «, fatta salva la possibilità dell'ufficio di procedere alla rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.»
35. 01. Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Pag. 176

ART. 36.

  Sopprimerlo.
36. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Misure per il contrasto delle indebite compensazioni).

  1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato limitatamente all'indebita compensazione».
36. 2. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Poteri della Guardia di Finanza).

  1. All'articolo 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dopo le parole «all'anagrafe tributaria» sono aggiunte le seguenti: «e alla Guardia di Finanza»;
   b) al medesimo comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Tali dati sono messi a disposizione e sono consultabili anche dalla Guardia di Finanza, con modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
36. 01. Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Incremento del limite per la preclusione alla compensazione dei crediti in presenza di debiti su ruoli definiti).

  «1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel primo periodo, le parole: «millecinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
   b) nel secondo periodo, le parole: «dell'importo dei debiti iscritti a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto indebitamente compensato»;
   c) nel terzo periodo, le parole: «e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato» sono soppresse.
  «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a cinquemila euro.».
36. 02. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Divieto di compensazione dei crediti di imposta).

  1. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole «millecinquecento euro» con le seguenti: «cinquemila euro».
36. 03. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Sospensione deleghe versamento).

  1. Il comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
36. 04. Giacomoni, Nevi, Martino, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
36. 05. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Istituzione e composizione della Commissione nazionale di verifica delle misure di contrasto all'evasione).

  1. È istituita la Commissione nazionale di verifica delle misure di contrasto all'evasione, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di appurare periodicamente l'efficacia delle misure di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti.
  2. La Commissione redige una relazione a cadenza annuale, che viene allegata al Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
  3. La Commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali o giuridico-finanziarie. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, con possibilità di un solo rinnovo.
  4. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle associazioni familiari.
  5. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi di spese.
36. 06. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.