CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 ottobre 2018
78.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 OTTOBRE 2018

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4.100 dei relatori

  Al comma 1, sostituire le parole: e ai liberi professionisti con le seguenti: alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari.
0. 4. 100. 1. Cassinelli, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e n. 314 del 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e con successive ordinanze sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
0. 4. 100. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 300.000.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 4. 100. 3. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 300.000.
0. 4. 100. 4. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.
0. 4. 100. 5. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Pag. 56

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
0. 4. 100. 6. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: per la somma di 5 milioni con le seguenti: per la somma di 25 milioni di euro.
0. 4. 100. 7. Mulè, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario da adottare entro il 31 dicembre 2018, con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 100. I Relatori.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4. 050 dei Relatori 

  Al comma 9, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 45. con le seguenti: di cui al comma 9-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui all'articolo 1-bis nonché quelli, di cui ai commi da 1 a 8, del presente articolo, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9 lettera b) pari a 10 milioni di euro per Pag. 57l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Sopprimere, in fine, le parole: Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole «20 milioni» con le seguenti: 10 milioni.
0. 4. 050. 1. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
0. 4. 050. 2. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, ultimo capoverso, sopprimere le parole: Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
0. 4. 050. 3. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis.
Allo scopo di estendere gli interventi di cui all'articolo 1-bis nonché quelli di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, di sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.
  9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis lettera b) pari a 12.500.000 euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 4. 050. 4. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Sopprimere la parte consequenziale.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30.400.000 euro con le seguenti: 35.400.000 Pag. 58euro e alla lettera e) sostituire le parole: 49.005.000 euro, con le seguenti: 54.005.000 euro.
0. 4. 050. 5. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Sopprimere la parte consequenziale.
0. 4. 050. 6. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300,00 per metro quadrato per le aree coperte e di euro 325,00 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
  3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
  6. Alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
  7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.Pag. 59
  8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, a valere sulle risorse destinate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2018 al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.
4. 050. I Relatori.

Subemendamenti all'Articolo aggiuntivo 4. 051 dei Relatori

  All'articolo aggiuntivo 4.051, al comma 1, dopo le parole: è concessa inserire le seguenti: ai sensi del comma 3.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: è riconosciuta, inserire le seguenti: ai sensi del comma 3.
0. 4. 051. 100. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. All'onere di cui al presente articolo valutato in 60 milioni di euro si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
0. 4. 051. 1. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: di 24 mesi.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: valutato in 30 milioni di euro per 12 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018 con le seguenti: valutato in 60 milioni di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018.
0. 4. 051. 2. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 60

  Al comma 1, dopo le parole: dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese inserire il seguente segno di interpunzione:, .
0. 4. 051. 3. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole: operanti nelle aree del territorio della Città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, con le seguenti: operanti nell'ambito territoriale della Regione Liguria.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: valutato in 30 milioni di euro con le seguenti: valutato in 58 milioni di euro.
0. 4. 051. 4. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: della Città metropolitana di Genova con le seguenti: regionale.
0. 4. 051. 5. Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova con le seguenti: sentiti la Regione Liguria, il Comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
0. 4. 051. 6. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima indennità è concessa ai lavoratori di cui al periodo precedente impossibilitati a recarsi al lavoro.
0. 4. 051. 7. Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: che abbiano dovuto sospendere l'attività aggiungere le seguenti: o abbiano subito danno.
0. 4. 051. 8. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, con le seguenti: è riconosciuta, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un periodo di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: valutato in 30 milioni di euro per 12 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, con le seguenti: valutato in 45 milioni Pag. 61di euro per 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018.
0. 4. 051. 9. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, sostituire le parole: pari a 15.000 con le seguenti: fino a 25.000.
0. 4. 051. 10. Fidanza, Butti, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  All'articolo aggiuntivo 4.051, dopo le parole: della Regione inserire le seguenti: nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5, sostituire le parole da: valutare fino a: 2018 con le seguenti: pari a 11 milioni di euro per anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 4. 051. 200. I Relatori.

  Al comma 4, dopo le parole: sono dispensati dall'osservanza aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di contribuzione addizionale di cui all'articolo 5, nonché.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: valutato in 30 milioni di euro con le seguenti: valutato in 35 milioni di euro.
0. 4. 051. 11. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
0. 4. 051. 12. Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
Alle aziende e ai soggetti diversi dalle imprese di cui al comma 1, è concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
0. 4. 051. 13. Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Pag. 62Morandi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per dodici mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 051. I Relatori.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5. 100. dei Relatori 

  Alla lettera b), comma 3-bis sostituire le parole nella misura di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2018. All'onere per l'anno 2018 con le seguenti nella misura di 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. All'onere per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
0. 5. 100. 1. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
  al comma 3 al primo periodo, dopo le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, aggiungere le seguenti: che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e, al secondo periodo, sopprimere le parole: , nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « de minimis»;

  dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, Pag. 63sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, è concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Prà».
5. 100. I Relatori.

ART. 12.

Subemendamenti all'emendamento 12.150 dei Relatori

  Sopprimere le parole da: al terzo periodo, fino alla fine del periodo.
0. 12. 150. 1. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: sono trasferite all'Agenzia, aggiungere le parole: le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché.
0. 12. 150. 2. Sozzani, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al capoverso comma 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Anche al fine di consentire il completo svolgimento delle attività di controllo delle citate infrastrutture, il termine del 30 aprile 2019, previsto dall'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 264 del 2006, relativamente agli interventi di adeguamento delle gallerie appartenenti alla rete TERN, è prorogato al 30 aprile 2022 per le sole gallerie appartenenti alla rete TERN insistenti sul territorio ligure.
0. 12. 150. 3. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al capoverso 4-bis sostituire le parole: i requisiti minimi di sicurezza con le seguenti: i requisiti di sicurezza in riferimento ai migliori standard europei.
0. 12. 150. 4. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al capoverso 4-bis sopprimere la parola: minimi.
0. 12. 150. 5. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Sostituire il comma 4-quater con il seguente:
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia, relativamente al trasporto pubblico su rotaia, le attività in materia di sicurezza di cui all'articolo 9 comma 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2015 n. 346. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuate le reti interessate, nonché le procedure di individuazione delle norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'Agenzia sono affidati, anche per il trasporto pubblico su rotaia, i compiti di cui Pag. 64all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia in materia di trasporto pubblico su rotaia, al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, l'Agenzia medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità complessive di personale tecnico da inquadrare nei livelli professionali di ingegnere.
0. 12. 150. 6. Rotelli, Fidanza, Butti, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Agenzia aggiungere le seguenti: è dotata di personalità giuridica e al terzo periodo, sostituire le parole:, vigilanza e controllo strategico con le seguenti: e vigilanza.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11» sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 7, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con le seguenti: ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sostituire le parole da: Il collegio dei revisori dei conti esercita fino a: all'articolo 2403 del codice civile con le seguenti: Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.;
   al comma 17, dopo le parole: della banca dati di cui all'articolo 13, aggiungere Pag. 65le seguenti:, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.;
   al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi 9 e 10, con le seguenti: di cui ai commi 8 e 9.
12. 150. I Relatori.

ART. 25.

Subemendamenti all'emendamento 25.100 dei relatori

  Sopprimere la parte aggiuntiva del comma 1-bis.
0. 25. 100. 1. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano, esclusivamente, le disposizioni di legge riferite alla presentazione delle domande. Suddette domande non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma;

  Conseguentemente, sopprimere la parte conseguenziale relativa al comma 2.
0. 25. 100. 3. Braga, Muroni, Pizzetti, Stumpo, Orlando, Paita, Pastorino, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Morassut, Pezzopane.

  Sopprimere la parola favorevole.
0. 25. 100. 2. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina.

  Dopo le parole comma 27 sopprimere le parole: lettera a).
0. 25. 100. 4. Pizzetti, Muroni, Braga, Stumpo, Orlando, Paita, Pastorino, Morassut, Bruno Bossio, Buratti, Gariglio, Pezzopane.

  Dopo le parole comma 27 lettera a) aggiungere le seguenti: e lettera d).
0. 25. 100. 5. Muroni, Braga, Pizzetti, Stumpo, Orlando, Paita, Pastorino, Bruno Bossio, Buratti, Gariglio, Morassut, Pezzopane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l'articolo 32, comma 17 e comma 27, lettera a), della medesima legge.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
25. 100. I Relatori.

Pag. 66

ART. 40.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, dal Ministro per il Sud, dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.
40. 10. I Relatori.

ART. 41.

Subemendamenti all'emendamento 41.10 dei Relatori 

  All'emendamento 41.10 dei relatori, alla lettera a), dopo le parole: Selenio e Berillio aggiungere le seguenti:, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI.

  Conseguentemente, dopo le parole: Selenio ≤10 (mg/kg SS) e Berillio ≤2 (mg/kg SS) aggiungere le seguenti:, Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS).
0. 41. 10. 1. Muroni, Stumpo, Pastorino.

  Alla lettera a) sostituire le parole: IPA ≤6 (mg/kg SS) con le seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS).

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: così come specificato nel parere ISS prot. N. 32074 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: così come specificato nel parere ISS prot. N. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
0. 41. 10. 2. Braga.

  Dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) le concentrazioni massime dei metalli pesanti di cui all'allegato I B del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 vengono così modificate: Cadmio 5 (mg/kg SS), mercurio 3 (mg/kg SS), nichel 150 (mg/kg SS), piombo 200 (mg/kg SS), rame 600 (mg/kg SS) zinco 1700 (mg/kg SS);.
0. 41. 10. 3. Muroni, Stumpo, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i quali il limite è: ≤1.000 (mg/kg tal quale)» con le seguenti: «idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), IPA ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg ss), Selenio ≤10 (mg/kg SS) e Berillio ≤2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno.»;
   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008», aggiungere, in fine, le seguenti: «così come specificato nel parere ISS protocollo. N. 32074 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni e integrazioni».
41. 10. I Relatori.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi sulle giacenze straordinarie di pneumatici fuori uso).

  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sul territorio nazionale, a partire dal 1o gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un quantitativo Pag. 67di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a novantacinque.
  2. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, comunque presenti sul territorio nazionale, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
  3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.
41. 010. I Relatori.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

  1. Al Comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».
44. 0100. I Relatori.

Pag. 68

TESTO AGGIORNATO AL 23 OTTOBRE 2018

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Al comma 1, dopo le parole: la Regione Liguria, aggiungere le seguenti: e gli enti del settore regionale allargato, con l'esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale;

  Conseguentemente:
   al comma 1, dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le Società controllate dalle predette Amministrazioni territoriali;
   al comma 1, sostituire le parole: fino a 250 unità con le seguenti: fino a 300 unità;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000 per l'anno 2019.
2. 4. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: la Camera di commercio di Genova;
*2. 1.  (Nuova formulazione) Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.
*2. 3.  (Nuova formulazione) Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.
*2. 5.  (Nuova formulazione) Maccanti, Lucchini.
*2. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell'evento.
2. 20. (Nuova formulazione) Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Pag. 69Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Stumpo, Pastorino, Fidanza, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Pizzetti, Andrea Romano, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l'ordinanza di inagibilità o l'ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. 16.  (Nuova formulazione) Baldelli, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Cortelazzo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Pastorino, Stumpo, Braga, Fidanza.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 100.  (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese Pag. 70aventi sede operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 1.300,00 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.
  3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso.
  6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
  7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.
  8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9.
  9. La contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede:
   a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'INAIL alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso istituto per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (bando ISI 2018);
   b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

Pag. 71

  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.
4. 050. (Nuova formulazione) I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 4.051, al comma 1, dopo le parole: è concessa aggiungere le seguenti:, ai sensi del comma 3,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: è riconosciuta, aggiungere le seguenti: , ai sensi del comma 3,.
0. 4. 051. 100. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 4.051, comma 3, dopo le parole: della Regione Liguria aggiungere le seguenti: , nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5, sostituire le parole da: valutato fino a: 2018 con le seguenti: pari a 11 milioni di euro per anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 4. 051. 200. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dei limiti Pag. 72temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. L'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per dodici mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 051. I Relatori.

ART. 5

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.
5. 14. I Relatori.

  All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: , che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e, al secondo periodo, sopprimere le parole: , nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « de minimis»;
   dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d'intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, è concessa a titolo gratuito, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Prà».
5. 100.  (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 5, dopo le parole: 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere le seguenti: all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili.
5. 40. Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti.

ART. 6

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione Pag. 73dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. L'Agenzia trasmette, entro 30 giorni dall'assunzione del personale di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.
  4. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6. 3.  (Nuova formulazione) Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.
*6. 4. (Nuova formulazione) Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.
*6. 7. (Nuova formulazione) Pastorino, Stumpo, Muroni.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: Rivalta Scrivia, aggiungere le seguenti: Arquata Scrivia,.
7. 3. (Nuova formulazione) Molinari, Lucchini, Gusmeroli, Benvenuto, Capitanio, Donina, Maccanti, Giacometti, Morelli, Boldi, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Al comma 1, sostituire la parola: Dinazzo con le seguenti: Dinazzano, Milano Smistamento.
7. 5.  (Nuova formulazione) Pizzetti, Braga, Orlando, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni Pag. 74completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova, è concesso, per l'anno 2018, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento, ovvero i treni completi, alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 200.000 euro per l'anno 2018 e a 600.000 euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
7. 14. (Nuova formulazione). I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1.
*7. 11. (Nuova formulazione) Cassinelli, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.
*7. 12. (Nuova formulazione) Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
*7. 13. (Nuova formulazione) Pastorino, Stumpo, Muroni.

Pag. 75

ART. 8.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: corrispondente periodo dell'anno 2017 con le seguenti: valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire le parole: dell'attività con le seguenti: delle proprie attività.
8. 3.  (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2019.
*8. 15.  (Nuova formulazione) Pastorino, Stumpo, Muroni.
*8. 13. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.
*8. 14. Traversi.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo per l'anno 2018 di 4,2 milioni di euro.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso Banca nazionale del Lavoro S.p.a.
9. 7. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con le deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'autorità di sistema portuale e da altri soggetti.

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromesso dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di due milioni di euro annui per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dall'Autorità di Sistema Portuale fronte di avviamenti integrativi e straordinari da Pag. 76attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie del Porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini IMA.
9. 02. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 12.

  All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Agenzia aggiungere le seguenti: è dotata di personalità giuridica e al terzo periodo, sostituire le parole:, vigilanza e controllo strategico con le seguenti: e vigilanza.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, e altresì i profili tariffari a carico dei gestori stessi determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
  4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11» sono soppresse.
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346. A tal fine, l'Agenzia con proprio decreto disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 7, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con le seguenti: ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sostituire le parole da: Il collegio dei revisori dei conti esercita fino a: all'articolo 2403 del codice civile con le seguenti: Il collegio dei revisori dei conti Pag. 77esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.;
   al comma 17, dopo le parole: della banca dati di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti:, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14.;
   al comma 19, sostituire le parole: di cui ai commi 9 e 10, con le seguenti: di cui ai commi 8 e 9.
12. 150.  (Nuova formulazione) I Relatori.

  All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15 della legge 1o agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente, a decorrere dal 1o marzo 2020, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine all'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali».
12. 101. I Relatori.

ART. 13.

  Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale, in acciaio o in cemento.
13. 3. Amitrano, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».
*13. 8. (Nuova formulazione) D'Incà.
*13. 9. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 14.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse aggiungere le seguenti: anche utilizzando il sistema BIM Building Information Modeling.
14. 1. Maraia, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  All'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Pag. 78comma, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
14. 4. (Nuova formulazione) Liuzzi, Rizzone, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia).

  1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero mediante selezioni pubbliche espletate su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione a norma del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali devono prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l'anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
15. 01. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 16.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»;
   b) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
  «a-bis) all'articolo 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle Pag. 79seguenti: «All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,»;
  «a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: "mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»;
   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche con scorrimento delle graduatorie concorsuali dell'Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa.»;
   d) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2013, n. 147», sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito delle risorse non impegnate del fondo medesimo»;
   e) al comma 2, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
16. 1. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere, il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1 comma 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

  1. Il comma 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:
  «9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale «San Michele sull'Adda» di Paderno D'Adda».
16. 01. Belotti, Ferrari, Frassini, Invernizzi, Ribolla, Comaroli, Centemero, Termini, Bologna, Dori, Lucchini, Maccanti, Vignaroli, Scagliusi.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l'articolo 32, comma 17 e comma 27, lettera a), della medesima legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;Pag. 80
   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
25. 100. I Relatori.

ART. 30.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque professionisti con le seguenti: cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
*30. 1. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
*30. 2. Butti, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.
*30. 3. Morgoni, Verini, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate è incrementata, nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018, la dotazione organica dei comuni interessati.»;
   b) il quarto periodo è soppresso.

  Conseguentemente al Capo IV, sostituire il titolo con il seguente: Capo IV. Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017.
*39. 05. (Nuova formulazione) Giacometto, Sozzani, Martino, Rotondi, Cortelazzo, Baldelli.
*39. 093. (Nuova formulazione) D'Eramo, Bellachioma, Lucchini, Maccanti.
*39. 026. (Nuova formulazione) Giacometto, Martino, Rotondi, Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89).

  1. All'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del Pag. 81presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 1, e all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il comma 1 trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Il presente articolo non trova attuazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.»;
   c) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;
   d) al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono aggiunte le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».
*39. 098. (Nuova formulazione) Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
*39. 099. (Nuova formulazione) Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

ART. 40.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, dal Ministro per il Sud, dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.
40. 10. I Relatori.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi straordinari per il Viadotto Sente).

  Al solo fine di permettere la riapertura al traffico sul Viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, Pag. 82comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40. 013. (Nuova formulazione) Grippa, Federico, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

ART. 41.

  All'emendamento 41.10 dei relatori, alla lettera a), dopo le parole: Selenio e Berillio aggiungere le seguenti:, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI.

  Conseguentemente, dopo le parole: Selenio ≤ 10 (mg/kg SS) e Berillio ≤ 2 (mg/kg SS), aggiungere le seguenti:, Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS).
0. 41. 10. 1. Muroni, Stumpo, Pastorino.

  Alla lettera a) sostituire le parole: IPA ≤6 (mg/kg SS) con le seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS).

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: così come specificato nel parere ISS prot. N. 32074 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni e integrazioni con le seguenti: così come specificato nel parere ISS prot. N. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
0. 41. 10. 2. Braga.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale)» con le seguenti: «idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤ 1.000 (mg/kg tal quale), IPA ≤ 6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ≤ 0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤ 100 (mg/kg ss), Selenio ≤ 10 (mg/kg SS) e Berillio ≤ 2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno.»;
   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Commissione del 16 dicembre 2008», aggiungere, in fine, le seguenti: «così come specificato nel parere ISS protocollo. N. 32074 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni e integrazioni».
41. 10. I Relatori.

ART. 44.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile).

  1. Al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».
44. 0100. I Relatori.

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni).

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile, le regioni e le province autonome, i comuni e i Commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle Pag. 83risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con Consigli nazionali di cui al comma 2, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».
*45. 01. (Nuova formulazione) Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
*45. 03. (Nuova formulazione) Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.