CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminata la proposta di legge C. 1066 ed abbinate, recante «Prevenzione e contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso su minori, anziani e persone con disabilità», nel testo base adottato dalle Commissioni I e XI, come risultante dalle proposte emendative approvate,
   rilevato che:
    la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
    l'articolo 4 della proposta di legge stabilisce, al comma 2, che l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel quale si prevede che, in caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
    con riguardo all'acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, la norma, pertanto, fa rinvio al codice di procedura penale nella parte in cui regola l'attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;
   rilevato altresì che:
    la videoregistrazione contenente la rappresentazione di un fatto va ritenuta «prova documentale» ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale;
    per consolidata giurisprudenza, le riprese effettuate al di fuori e prima dell'instaurazione del procedimento penale, avendo natura documentale, sono sempre acquisibili da parte dell'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui vi sia una notizia di reato;
    essendo i documenti contemplati tra i «mezzi di prova» di cui al Libro III, titolo II, del codice di procedura penale, il rinvio contenuto nella disposizione in esame potrebbe, pertanto, risultare fuorviante,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale»; conseguentemente, sopprimere il comma 3 del medesimo articolo.

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ALLEGATO 2

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il decreto-legge in discussione reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del Comune di Genova (Capo I), per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II), nonché misure per i territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 (Capo III). Il provvedimento, inoltre, reca misure urgenti riguardanti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (Capo IV) e ulteriori interventi di carattere emergenziale (Capo V);
    tali misure sono dirette a far fronte, con immediatezza, a situazioni di emergenza condizionanti complessivamente la tutela dei diritti essenziali dei cittadini e delle imprese che operano nei territori interessati;
    in particolare, in relazione all'esigenza di affrontare tempestivamente le gravissime ed impellenti necessità derivanti dal crollo, avvenuto il 14 agosto scorso, di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (Ponte Morandi), nel comune di Genova, l'articolo 1 del provvedimento prevede la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;
    il comma 5 del medesimo articolo dispone che, per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge «extrapenale», fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
    al fine di scongiurare il rischio di infiltrazioni criminali nella gestione degli affidamenti connessi alle attività sopra richiamate, appare opportuno escludere da tale deroga il rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, che il Commissario straordinario per la ricostruzione, nello svolgimento delle sue attività, non possa operare in deroga a quanto previsto dalla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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ALLEGATO 3

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Vitiello.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione non si applica in caso di condanna alla pena dell'ergastolo»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.

  1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è di quindici giorni per i condannati all'ergastolo, salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 2. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.
  1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.
  1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 3. Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
   b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa»;

  2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.
(Concessione dei benefici).

  Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa».

  Conseguentemente,
   sopprimere l'articolo 2;

   all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
   b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile».

  2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.
(Concessione dei benefici).

  Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile».

  Conseguentemente,
   sopprimere l'articolo 2;

   all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
1. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti che importano la pena dell'ergastolo.»;Pag. 95
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di rigetto ai sensi dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  «6-ter. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta respinta ai sensi del comma 1-bis, può essere riproposta. Il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene il fatto qualificabile come delitto per il quale può essere chiesto il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».
1. 14. La Relatrice.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
  1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a 30 anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo.
1. 6. Bazoli, Verini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: i delitti aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), capoverso dopo le parole: i delitti aggiungere le seguenti:, nella forma semplice o aggravata,.
1. 7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: per i quali fino a: ergastolo con le seguenti: di competenza della corte di assise.
1. 8. Bordo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), capoverso, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con isolamento diurno o aggravato da una delle circostanze di cui all'articolo 577 del codice penale.
1. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con o senza isolamento diurno.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), capoverso dopo le parole: dell'ergastolo aggiungere le seguenti: con o senza isolamento diurno.
1. 10. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine le seguenti parole: e i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale.

Pag. 96

  Conseguentemente al medesimo comma lettera b), capoverso, dopo la parola: ergastolo aggiungere le seguenti: e per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale.
1. 11. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: a una diversa qualificazione dei fatti con le seguenti: ad un fatto diversamente circostanziato.
1. 12. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
  6.1. In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, se il Giudice opera una diversa qualificazione giuridica del fatto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale.
1. 13. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  Art. 438-bis. – (Rito abbreviato nel dibattimento). – 1. Nel caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi del comma 5 dell'articolo 438, l'imputato può riproporle prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
  2. L'imputato può altresì proporre la richiesta di cui al comma 1 dell'articolo 438 direttamente al giudice del dibattimento qualora la richiesta di rinvio a giudizio enunci un fatto qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.
  3. Se nel decreto che dispone il giudizio il fatto è qualificato come reato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo e, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.
  Art. 438-ter. – (Rito abbreviato nei procedimenti di competenza della corte di assise). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del giudizio e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
1. 0. 1. Morani.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 2. Vitiello.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.

  1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti che importano la pena dell'ergastolo, il giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 2-bis.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

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Art. 2-ter.

  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Se si procede per delitto che importa la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».
2. 7. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Se il Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, determina la pena dell'ergastolo non si applicano le diminuzioni di pena di cui al presente comma.
2. 6. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso, dopo la parola: ergastolo aggiungere le seguenti: e per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale.
2. 3. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole:, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti,.
2. 1. Bazoli, Verini.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: aggravanti.
* 2. 4. Bordo.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: aggravanti.
* 2. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Sisto.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
2. 0. 3. Morani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:
  Art. 2-bis. All'articolo 176 c.p. il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il condannato all'ergastolo non può essere ammesso alla liberazione condizionale».
2. 0. 5. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 438 del codice penale è inserito il seguente.
  «Art. 438-bis. – Quando si procede per i delitti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), lettera c) d-bis) per i quali non è prevista la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, Pag. 98dispone che lo svolgimento del giudizio avvenga dinanzi al giudice in composizione collegiale e indica alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione».
2. 0. 2. Morani.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
  «1-quater. Se a seguito della modifica il reato risulta punito con pena diversa dall'ergastolo, il Giudice fissa un termine non inferiore a 30 giorni affinché l'imputato possa richiedere un rito speciale ai sensi degli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale».
2. 0. 4. Montaruli, Varchi, Lollobrigida, Maschio.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  Dopo l'articolo 599-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 599-ter. Quando all'esito del giudizio di primo grado il fatto originariamente contestato quale reato punito con la pena dell'ergastolo riceve una diversa qualificazione giuridica in reato punito con pena diversa, l'imputato ha facoltà di chiedere con specifico motivo di gravame di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato.
  La Corte d'Appello, se accoglie lo specifico motivo di gravame, in caso di conferma della sentenza di condanna, opera una riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale».
2. 0. 1. Montaruli, Varchi, Lollobrigida, Maschio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 54, comma 4, le parole: «La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai condannati all'ergastolo»;
   b) all'articolo 58-ter, comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai condannati all'ergastolo.».
2. 0. 6. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Vitiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. La Relatrice.

Pag. 99

ALLEGATO 4

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni ed abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti che importano la pena dell'ergastolo.»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto ai sensi dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.»;
   c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  «6-ter. Se la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare è dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.».
1. 14. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 2.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 2.

  1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti che importano la pena dell'ergastolo, il giudice revoca anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».

Art. 2-bis.

  1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 2-ter.

  1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Se si procede per delitto che importa la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».
2. 7. La Relatrice.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 2. La Relatrice.