CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: al doppio.
1. 101. I Relatori.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: propedeutiche e.
1. 100. I Relatori.

Pag. 40

ALLEGATO 2

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: al doppio.
1. 101. I Relatori.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui 19 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con le seguenti: di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di 5 unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 2:

    al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che resta a carico della medesima.;
    sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti: Al dirigente di livello dirigenziale generale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale, possono essere anche nominati fino ad un massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario.;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: Anche nelle more di tale attività fino a: delle imprese con le seguenti: Anche nelle more dell'emissione del suddetto decreto, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese.;Pag. 41
   al comma 6:
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario ricomprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis.;
    secondo periodo, sostituire le parole: a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali con le seguenti: al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali.;
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che non abbiano alcuna partecipazione fino alla fine del periodo con le seguenti: diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento al rapporto concessorio.;
   dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Misure per la tutela del diritto all'abitazione).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco della Città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi in capo ai proprietari con gli istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila.
  3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
  4. Le indennità sono diminuite del dieci per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata Pag. 42a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Art. 1-ter.
(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali).

  1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario per la ricostruzione individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario.
  2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
  3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario (PEF).
1. 55. Il Governo.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: propedeutiche e.
1. 100. I Relatori.