CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di ispezioni).

  1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.
  2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.
1. 01. (Nuova formulazione) Dall'Osso, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Pag. 17Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: n. 107 con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. 1. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere attitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento della loro valutazione.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: la valutazione attitudinale con le seguenti: la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale.
2. 3. (Nuova formulazione) Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) possa essere indicato un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo di eventuali condotte di maltrattamento o di abuso, anche reiterate, di cui all'articolo 1, in particolare nei confronti delle persone impossibilitate a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso la mimica facciale;
2. 6. (Nuova formulazione) Spena, Calabria, Marrocco, Versace, Siracusano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: lettera a), inserire le seguenti:, svolti eventualmente in modalità telematica, anche in collaborazione con le università e finalizzati, in particolare, all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica,
2. 7. (Nuova formulazione) Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è successivamente trasmesso aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
2. 12. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere con le seguenti: sono criptate e conservate per Pag. 18sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura.
4. 5. Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il Garante per la protezione dei dati personali è competente con le seguenti: Il Garante è altresì competente;
   2) sopprimere il comma 8;
   3) al comma 10, sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del secondo periodo del comma 1.
4. 6. (Nuova formulazione) Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies.
4. 8. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: notizia di reato aggiungere le seguenti: relativa alle condotte di cui all'articolo 1.
4. 10. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
(Approvato)

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. 11. Calabria.
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire le parole: al Titolo III della parte III con le seguenti: all'articolo 166.
4. 13. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole:, e di cui all'articolo 83 del Regolamento Pag. 19(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. 14. (Nuova formulazione) Calabria.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.
5. 1. Le Relatrici.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 2. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti:, con il Ministro per la famiglia e le disabilità.
6. 3. Le Relatrici.
(Approvato)