CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 ottobre 2018
73.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Fondi per gli interventi urgenti per la città di Genova).

  1. Al fine di garantire il ristoro dei danni ai cittadini che abbiano subito in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, la distruzione o il danneggiamento dell'immobile di proprietà o siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottati a seguito dell'evento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con dotazione pari a 120 milioni per l'anno 2018.
  2. Al fine di garantire il ripristino e il riavvio delle imprese danneggiate in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con dotazione pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: In caso di omesso o ritardato versamento nel termine da parte del Concessionario e per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario e garantire l'immediata realizzazione degli interventi urgenti per la città di Genova relativi alla ricostruzione del Ponte Morandi, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui per l'anno 2018, 270 milioni per l'anno 2019, 200 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. All'atto del versamento da parte del Concessionario delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato;
   b) al comma 8, dopo le parole: risorse pubbliche all'uopo destinate inserire le Pag. 10seguenti:, le risorse di cui all'articolo 01, commi 1 e 2.
01. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1 sostituire le parole: e il conferimento in discarica dei materiali di risulta con le seguenti: dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: in discarica dei materiali di risulta con le seguenti: dei materiali di risulta, in attuazione della normativa italiana ed europea vigente, deve essere realizzato un piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale.
1. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 1, dopo le parole: del sistema viario aggiungere le seguenti: nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta,;

  Conseguentemente:
  al comma 5 dopo le parole:
connesso sistema viario aggiungere le seguenti: nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta;
  aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
1. 5. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti:, nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.
*1. 3. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti:, nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.
*1. 4. Stumpo, Muroni, Pastorino.

Pag. 11

  Al comma 1, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: nonché garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili come individuate e definite dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive modificazioni e integrazioni che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,.
1. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1 sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: ventiquattro.
1. 7. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: i cui componenti sono individuati direttamente dal Commissario.
1. 8. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

Subemendamenti all'emendamento 1.55 del Governo

  All'emendamento 1.55 del Governo, dopo le parole: «conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo,» aggiungere le seguenti:dopo le parole: che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere aggiungere le seguenti: nonché delle misure di cui all'articolo 1-bis e.
0. 1. 55. 1. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  All'emendamento 1.55 del Governo, al capoverso art. 1-bis, comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 aggiungere il seguente: Il Commissario, qualora necessario ad accelerare le operazioni di ricostruzioni di cui al presente decreto, può operare in deroga all'articolo 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
0. 1. 55. 2. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A ciascuno dei pieni proprietari, che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, una indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi, e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. Inoltre per ciascuna unità immobiliare, è corrisposta l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila.
0. 1. 55. 3. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-bis, al comma 2, sostituire le parole: euro 2.025,50 con le seguenti: euro 2.700.
0. 1. 55. 4. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai locatari degli immobili oggetto degli atti di cessione sono corrisposte nel Pag. 12termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila, l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila e le spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa.
0. 1. 55. 6. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila è corrisposta al conduttore titolare di contratto di locazione regolarmente registrato in corso alla data dell'evento del 14 agosto 2018.
0. 1. 55. 5. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I progetti inerenti gli interventi di cui al comma 2 sono approvati, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72, dalla competente Direzione generale per la vigilanza, sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla presentazione da parte dei concessionari autostradali.
0. 1. 55. 7. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-ter, al comma 3, dopo le parole: del traffico veicolare aggiungere le seguenti: sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite delle sue articolazioni periferiche.
0. 1. 55. 8. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-ter, al comma 3, sostituire le parole: da concludersi entro fino a: articolo 12 e con le seguenti: sono svolte sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e dovranno concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
0. 1. 55. 9. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-ter, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anas provvede, con particolare riguardo ai manufatti sospesi di propria competenza ad un piano straordinario di verifica e messa in sicurezza degli stessi, da concludersi entro il termine previsto di cui al comma 3, e ad adottare conseguentemente tutte le occorrenti misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture. A tale scopo è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro.
  3-ter. Al fine di supportare l'attività delle Province per la verifica e messa in sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia di propria competenza è autorizzato un contributo straordinario per l'anno 2018 pari a 30 milioni di euro.
  3-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Pag. 13

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: Tratte autostradali aggiungere le seguenti: statali e provinciali.
0. 1. 55. 10. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali di cui al comma 3 restano affidate alla competente Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 72.
0. 1. 55. 11. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  All'emendamento 1.55 del Governo, capoverso art. 1-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Governo, entro il 30 marzo di ciascun anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione, da parte delle concessionarie autostradali, del piano degli investimenti previsti dagli atti convenzionali.
0. 1. 55. 12. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.
(Inammissibile)

  All'emendamento 1.55 del Governo, ca poverso art. 1-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, riferisce alle competenti commissioni parlamentari in ordine all'attuazione da parte delle concessionarie degli obblighi di cui al comma 3.
0. 1. 55. 13. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui 19 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con le seguenti: di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di 5 unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 2:
    al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che resta a carico della medesima.;
    sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti: Al dirigente di livello dirigenziale generale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale Pag. 14intestata al Commissario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale, possono essere anche nominati fino ad un massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario.;
   al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: Anche nelle more di tale attività fino a: delle imprese con le seguenti: Anche nelle more dell'emissione del suddetto decreto, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese.;
   al comma 6:
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario ricomprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis.;
    secondo periodo, sostituire le parole: a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali con le seguenti: al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali.;
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che non abbiano alcuna partecipazione fino alla fine del periodo con le seguenti: diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento al rapporto concessorio.;
   dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Misure per la tutela del diritto all'abitazione).

  1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco della Città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi in capo ai proprietari con gli istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila.Pag. 15
  3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.
  4. Le indennità sono diminuite del dieci per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
  6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Art. 1-ter.
(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali).

  1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario per la ricostruzione individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario.
  2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.
  3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario (PEF).
1. 55. Il Governo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e una unità di personale dirigenziale di livello non generale con le seguenti: e due unità di personale dirigenziale delle quali una con funzioni di direttore generale e una di livello non generale.

  Conseguentemente, al quinto periodo:
   sostituire le parole: Al dirigente della struttura con le seguenti: Al direttore generale e al dirigente di livello non generale;
   sostituire le parole: ai dirigenti di livello non generale con le seguenti: ai corrispondenti livelli dei dirigenti;
   aggiungere in fine il seguente periodo: A integrazione della copertura di cui al periodo precedente si provvede, nei limiti di 20 mila euro annui, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 16finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 9. Baldelli, Bagnasco, Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2 sopprimere, ove ricorrano, le seguenti parole: di livello non generale.

  Conseguentemente:
   al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: equivalente con le seguenti: non superiore;
   sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
1. 10. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Fino al massimo di cinque unità, il personale della struttura commissariale può essere scelto tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione e tra soggetti in quiescenza, senza ulteriori oneri a carico della contabilità speciale di cui al comma 8.
1. 11. Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e il ripristino del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2019;

  Conseguentemente sostituire le parole: in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, con le seguenti: mediante ordinanze da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono essere specificamente motivate.
1. 13. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario, aggiungere le seguenti: nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.
*1. 12. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario, aggiungere le seguenti: nonché gli interventi volti alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 e/o dalle conseguenti fasi della ricostruzione in maniera diretta o indiretta.
*1. 14. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del connesso sistema viario aggiungere le seguenti: nonché garantire un piano di indennizzo relativo alle unità immobiliari e agli immobili, come individuati e definiti dalle ordinanze sindacali del Comune di Genova, n. 28272018 e successive Pag. 17modificazioni e integrazioni, che dovranno essere demoliti per la realizzazione dell'infrastruttura, secondo le modalità previste dalla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 38,.
1. 15. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ad ogni disposizione di legge extrapenale con le seguenti: alle norme di legge individuate dal Ministero della giustizia che emana un apposito decreto, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente atto, sentite le commissioni competenti di Camera e Senato, nel quale devono essere indicate analiticamente e specificamente le norme di legge derogabili.
1. 16. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: extrapenale con la seguente: legge diversa dalla legge penale, e dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».
1. 17. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di legge extrapenale, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
1. 19. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fatto salvo, aggiungere le seguenti: il rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive, nonché.
1. 20. Labriola, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 5, dopo le parole: dell'Unione europea inserire le seguenti: e fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1. 21. Verini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: all'Unione europea aggiungere le seguenti: e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
1. 22. Butti, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: all'Unione europea aggiungere le seguenti:, visto l'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'articolo 32, comma 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE.
1. 23. Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: all'Unione europea aggiungere le seguenti: e dei compiti affidati al Commissario delegato nominato con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018.
1. 24. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

Pag. 18

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, sono aggiunte le seguenti: in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
1. 29. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario Straordinario provvede altresì ad applicare le disposizioni regionali urgenti in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opere di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura. La contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 25. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario provvede ad applicare le disposizioni regionali in materia di indennizzo per la delocalizzazione dei soggetti siano essi persone fisiche o imprese interferiti dalle opera di demolizione, ricostruzione e ripristino della infrastruttura.
1. 26. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I beni oggetto delle procedure di espropriazione o occupazione d'urgenza di cui al presente comma sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Genova.
1. 27. Baldelli, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire l'immediata demolizione e conseguente ricostruzione dell'infrastruttura il Commissario straordinario può avvalersi dello strumento dell'Associazione Temporanea di Imprese che comprenda operatori economici a capitale pubblico o di concessionari dei tratti autostradali, ad eccezione del concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento.
1. 28. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il prefetto di Genova, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi alle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
  5-ter. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai Pag. 19sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del prefetto di Genova, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  5-quater. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
1. 30. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del fuoco di Genova è incrementata la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco fino al completamento della pianta organica del citato Dipartimento. All'onere di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
1. 31. Pastorino, Fornaro, Stumpo, Muroni.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: nonché di quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente.
*1. 32. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: nonché di quelle necessarie per indennizzare i disagi e la ricollocazione delle abitazioni e delle attività economiche e produttive danneggiate o rese incompatibili con le attività di demolizione, ricostruzione e ripristino, anche nel rispetto della normativa regionale vigente.
*1. 33. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: In caso di omesso pagamento nei suddetti termini, è prevista una sanzione compresa tra euro 600.000 ed euro 1.000.000, per ogni mese di ritardato versamento.
1. 34. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

Pag. 20

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: in caso di omesso versamento nel termine aggiungere le seguenti: si provvede alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia.
1. 35. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: di tre punti percentuali, con le seguenti: di cinque punti percentuali.
1. 37. Cassinelli, Sozzani, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In considerazione degli specifici impegni economico-finanziari assunti dalle parti, resta impregiudicato l'obbligo del concessionario di cui al comma 6, di procedere senza indugio alla realizzazione del «Nodo stradale e autostradale di Genova, adeguamento del sistema – Gronda di Genova», approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 settembre 2017, nei termini e secondo le modalità già concordate, mobilitando le relative risorse, in attesa della definizione della procedura di revoca della concessione in corso. Agli esiti di tale procedura le parti procedono alla verifica dello stato dei lavori, tenuto conto del carattere di pubblica utilità, indifferibilità urgenza dell'opera.
1. 38. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Ruffino, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Zanella.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi di quanto previsto all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro 30 giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario costituisce, al fine della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.
*1. 39. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi di quanto previsto all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario e di ogni altra attività propedeutica ad esse connessa, ad un unico operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato scelto a seguito di indagine di mercato fra operatori economici in possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale relativi a pregresse esperienze maturate in Italia e all'estero nel settore delle infrastrutture di trasporto. Il soggetto affidatario può presentare varianti agli elaborati in possesso del Commissario straordinario entro 30 giorni dall'affidamento. Il soggetto affidatario costituisce, al fine della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.
*1. 40. Butti, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida.

Pag. 21

  Al comma 7 dopo le parole: Il Commissario straordinario affida inserire le seguenti: entro il 30 novembre 2018.
1. 41. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 7, sopprimere le parole: nonché quelle propedeutiche e connesse.
1. 42. Sozzani, Mulè, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole da: che non abbiano alcuna partecipazione, fino alla fine del periodo.
*1. 43. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole da: che non abbiano alcuna partecipazione, fino alla fine del periodo.
*1. 44. Mulè, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali con le seguenti:, ad eccezione delle società concessionarie di strade a pedaggio.
1. 45. Lollobrigida, Meloni, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Butti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in società concessionarie di strade e pedaggio in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate con le seguenti: in Autostrade per l'Italia S.p.A ovvero siano da quest'ultima controllata o, comunque, ad essa collegata.
1. 46. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo inviano una relazione semestrale al Commissario, che la trasmette alle commissioni competenti di Camera e Senato, per effettuare una valutazione tecnica-economica dei lavori svolti.
1. 47. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.

  7-bis. In considerazione delle limitazioni all'accessibilità del territorio ligure conseguenti all'evento, il Commissario straordinario è autorizzato a stipulare apposito accordo con il vettore Alitalia, unico operante la tratta aerea tra Genova e Roma, al fine di prevedere misure di compensazione finanziaria per garantire la continuità territoriale sulla suddetta tratta fino al 31 dicembre 2019, prorogabile fino ad un massimo di dodici mesi in attesa della conclusione delle attività di cui al comma 5. A tal fine il Commissario straordinario provvede fino all'occorrenza di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 8. A fronte di tali compensazioni, l'accordo prevede l'impegno di Alitalia, pena la restituzione delle somme indebitamente ricevute, a mantenere il programma voli attualmente previsto Pag. 22e a garantire la vendita di biglietti aerei sulla tratta Genova Roma e viceversa, esclusivamente a cittadini residenti in Liguria, o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia, alla tariffa massima di 15 euro per tratta, esclusi diritti aeroportuali, tasse e addizionali. Tale disponibilità sarà garantita per tutti i voli operati nel periodo di validità di cui al presente comma, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti offerti su ogni volo, e per tutte le fasce orarie previste dal programma voli.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea, sostituire le parole: pari a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020 con le seguenti: pari a 50.205.000 euro per l'anno 2018, a 68.305.300 euro per l'anno 2019, a 75.610.000 euro per l'anno 2020;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 con le seguenti: quanto a 31.400.000 euro per l'anno 2018;
   c) alla lettera f) sostituire le parole: quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro per l'anno 2020 con le seguenti: quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2019, a 54.810.000 euro per l'anno 2020.
1. 48. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacomelli, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi della disposizione contenuta all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
1. 49. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 8, sostituire le parole: nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento con le seguenti: ove tali risorse non vengano tempestivamente messe a disposizione dal concessionario al momento dell'evento a cagione degli obblighi posti a suo carico.
1. 50. Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla contabilità speciale di cui al precedente periodo, sono assegnati 50 milioni per il 2018 e 100 milioni per il 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2014, n. 307.
1. 51. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Il Commissario straordinario predispone, entro 30 giorni dalla data della nomina, un piano d'azione strutturato, finalizzato alla miglior ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel quale devono essere indicati con precisione i tempi necessari all'abbattimento del viadotto e quelli necessari per la sua ricostruzione. Il Piano deve essere immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, al presidente della regione Liguria e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento, possono esprimere un parere non vincolante.

Pag. 23

  8-ter. Il Commissario ha l'onere di riferire trimestralmente, alle competenti Commissioni parlamentari, lo stato di avanzamento dei lavori.
1. 52. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
1. 53. Cassinelli, Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. Agli atti del commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni.
1. 54. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, è soppresso.
1. 01. Lollobrigida, Meloni, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Butti.
(Inammissibile)

Pag. 24

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: all'evento aggiungere le seguenti: e a tutte le necessità da esso derivanti;

  Conseguentemente:
   dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: Camera di Commercio di Genova;
   dopo le parole: supporto all'emergenza aggiungere le seguenti: e delle qualifiche previste nelle società partecipate «in house» del Comune di Genova e nelle agenzie della Regione Liguria;
   sostituire la parola: 250 con la seguente: 500;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'articolo 3 comma 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
   al comma 2 sostituire: 10.000.000 con: 16.000.000;

   al comma 3, dopo le parole: soli titoli aggiungere le seguenti: e colloquio.
  dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 6 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 1. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: all'evento aggiungere le seguenti: nonché a tutte le necessità da esso derivanti.
2. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova con le seguenti: e a tutte le necessità da esso derivanti, la Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova, la Camera di Commercio di Genova;

  Conseguentemente:
  al comma 1 sostituire le parole:
fino a 250 unità, con le seguenti: e delle qualifiche previste nelle società partecipate «in house» del Comune di Genova e nelle agenzie della Regione Liguria, fino a 350 unità;
   al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché all'articolo 3 comma 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, per far fronte alle necessità conseguenti all'evento;
   al comma 2, sostituire le parole: 10.000.000, con le seguenti: 16.000.000;
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: anche per soli titoli, aggiungere le seguenti: e colloqui.
2. 3. Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: la Regione Liguria, aggiungere le seguenti: e gli Enti del settore regionale allargato;
  Conseguentemente:
  al comma 1, dopo le parole:
Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le Società partecipate dalle predette Amministrazioni territoriali;Pag. 25
  al comma 1, sostituire le parole: fino a 250 unità con le seguenti: fino a 300 unità;
  dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima.
2. 4. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: gli enti del settore regionale allargato e le società pubbliche partecipate;

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 1, sostituire le parole:
250 unità con le seguenti: 300 unità;
  dopo le parole: 27 dicembre 2006 n. 296 aggiungere le seguenti: e per le società in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.
2. 9. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova aggiungere le seguenti: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 270;
   al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: ad eccezione del personale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio.
*2. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova aggiungere le seguenti: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 270;
   al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: ad eccezione del personale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio.
*2. 7. Orlando, Paita, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova aggiungere le seguenti: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 270;
   al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: ad eccezione del personale della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che provvederà con risorse a carico del proprio bilancio.
*2. 8. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

Pag. 26

  Al comma 1, dopo le parole: il comune di Genova aggiungere le seguenti: la camera di Commercio di Genova.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000.000 con le seguenti: euro 16.000.000 e aggiungere, infine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 5. Maccanti, Lucchini.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova sono aggiunte le seguenti parole: e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: protezione civile, polizia locale e di.
2. 6. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le relative società partecipate.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 sopprimere le parole: protezione civile, polizia locale e di.
2. 10. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 1, dopo le parole: il Comune di Genova aggiungere le seguenti: la Camera di Commercio di Genova.
2. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: gli enti del settore regionale allargato e le società pubbliche e sotto il controllo pubblico.
2. 11. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'emergenza, fino a 250 unità con le seguenti: fino a 350 unità in possesso delle qualifiche previste nelle società partecipate in house del Comune di Genova e nelle Agenzie della Regione Liguria, fino a 350 unità.

  Conseguentemente, sostituire le parole: euro 10.000.000 con le seguenti: euro 16.000.000.
2. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: all'emergenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo al servizio di assistenza sociale,.
2. 14. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Al comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 500.

  Conseguentemente, all'articolo 2, secondo comma, sostituire le parole: 3.500.000 con le seguenti: 7.000.000 e le parole: 10.000.000 con le seguenti: 20.000.000.
2. 15. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

Pag. 27

  Al comma 1, sostituire la parola: 250 con la seguente: 300.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: 3.500.000 con la seguente: 4.500.000 e la parola: 10.000.000 con la seguente: 12.000.000.
2. 16. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

  Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: per soli titoli, aggiungere le seguenti: e colloquio.
2. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le società in deroga ai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. 17. Pastorino, Muroni, Stumpo.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: 9 milioni con le seguenti: 40 milioni e sostituire le parole: 11 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) aggiungere in fine il seguente periodo: Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle suddette risorse possano essere utilizzate ad integrazione del piano degli interventi del Commissario Delegato, per le finalità di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 agosto 2018, n. 539.
2. 20. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società partecipate del Comune di Genova che gestiscono servizi pubblici locali possono assumere personale a tempo determinato, anche in deroga ai limiti stabiliti dai provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al relativo onere si potrà provvedere anche con risorse a valere sulla contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza.
2. 21. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di personale).

  1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento le Amministrazioni Statali competenti provvedono, entro il biennio 2018-2020 ad aumentare la dotazione della pianta organica pari al 20 per cento per quel che riguarda il personale in servizio presso le sedi di Genova di:
   a) Tribunale e Procura della Repubblica;
   b) Prefettura;
   c) Amministrazione penitenziaria;
   d) Polizia di Stato;Pag. 28
   e) Vigili del Fuoco;
   f) Arma dei Carabinieri;
   g) INPS;
   h) INAIL;
   i) Ispettorato del Lavoro;
   j) Provveditorato Opere Pubbliche.

  2. È altresì, per lo stesso periodo e per la stessa sede, incrementata la quota di finanziamento del Fondo nazionale per la sanità per la deroga all'assunzione di personale nella medesima misura percentuale.
  3. Per compiti di monitoraggio ambientale è autorizzato l'incremento della dotazione organica dell'Arpal.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 01. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

Pag. 29

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: al comune di Genova, con le seguenti: agli enti territoriali interessati;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
o che hanno sede o unità locali;
   al comma 2, dopo le parole: conseguenti all'evento, aggiungere le seguenti: e per le attività economiche e produttive danneggiate dall'evento;
   al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche e produttive danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.;
   al comma 3, sostituire le parole: Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dai pagamento con le seguenti: I soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati in immobili e le attività economiche e produttive che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, sono esentate dal pagamento;
   al comma 5, sopprimere le parole: residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria, per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliate o che hanno sede legale o operative nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero l'evento di cui al comma 1 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normative bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto».
3. 1. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, con le seguenti: I redditi dei fabbricati danneggiati o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: direttamente e sopprimere il secondo periodo.
3. 2. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, dopo la parola: fabbricati aggiungere la seguente: danneggiati e sopprimere le parole da: oggetto fino a: seguito dell'evento;

  Conseguentemente:
  al comma 2, sopprimere la parola:
direttamente;
  sopprimere il periodo da: Per i soggetti che svolgono fino alla fine del comma.
3. 3. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

Pag. 30

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento con le seguenti: danneggiati.
3. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento con le seguenti: o che abbiano subìto un danno accertato.
3. 5. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: al comune di Genova aggiungere le seguenti: e alla Regione Liguria.
3. 7. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: conseguenti all'evento aggiungere le seguenti: e per le attività economiche danneggiate dall'evento.
3. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o che hanno sede o unità locali.
3. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: direttamente.
3. 9. Pastorino, Stumpo.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo
3. 10. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le attività produttive sono esonerate, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo. La restituzione può essere compensata senza interessi, con i contributi gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo.
3. 11. Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. I soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono esentati dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento del 14 agosto 2018.
3. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 5, sopprimere le parole: residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili.
3. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I soggetti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018 per i quali opera la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari possono chiedere per assolvere tale obbligo la compensazione fino a capienza dei contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di cui al comma 2. L'eventuale eccedenza è rateizzata, su istanza dell'interessato, fino a 36 mesi senza applicazione di sanzioni e interessi di mora.

Pag. 31

  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità e criteri per l'applicazione delle misure di cui al comma 5-bis.
  5-quater. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 14. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite derivanti dall'esercizio di impresa per i soggetti passivi aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.

  5-ter. Per i soggetti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, ai fini dell'applicazione dell'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il periodo di imposta in corso e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 50 per cento.
3. 15. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. 16. Baldelli, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Cortelazzo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fatto salvo l'accertamento delle relative responsabilità da parte dell'Autorità giudiziaria per le persone fisiche o giuridiche proprietarie residenti o domiciliati o che hanno sede legale o operativa nei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, l'evento di cui al comma Pag. 321 dell'articolo 1 è da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche centrali dei rischi. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti delle parti del contratto.
3. 17. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le misure fiscali rivolte alle attività economiche danneggiate dall'evento del 14 agosto 2018 non costituiscono aiuti di Stato.
3. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

Pag. 33

ART. 4

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e successive ordinanze, che nell'anno 2018 hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sopprimere le parole:
, che provvede a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale per le emergenze;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza;
   b) quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 29. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: nel rispetto della normativa europea con le seguenti: in deroga alla normativa europea.
4. 1. I Relatori.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con le seguenti: e successive ordinanze.
4. 5. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Alle imprese, aggiungere le seguenti: e ai liberi professionisti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e successive ordinanze.
4. 4. Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

Pag. 34

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: n. 314 del 7 settembre 2018, aggiungere le seguenti: e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario da adottarsi entro il 31 dicembre 2018;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, sostituire le parole:
rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, con le seguenti: rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017;
   al comma 2, le parole: per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. 7. I Relatori.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e n. 314 del 7 settembre 2018 aggiungere le seguenti: e con successive ordinanze sindacali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
4. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto fino alla fine del periodo, con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto hanno subìto un decremento del fatturato rispetto alla media degli anni 2016 e 2017 relativa al corrispondente periodo, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento nel limite massimo di euro 200.000.
4. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al corrispondente periodo dell'anno 2017 con le seguenti: alla media ponderata del fatturato realizzato nei corrispondenti periodi degli anni 2015, 2016 e 2017 ovvero, in caso di soggetti che abbiano iniziato la propria attività non prima dell'ultimo trimestre dell'anno 2017, che abbiano subito un significativo decremento di fatturato rispetto al mese di giugno dell'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, aggiungere le seguenti: per l'anno 2018. Per gli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 9. Cassinelli, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  A comma 1, sostituire le parole: il corrispondente periodo dell'anno 2017, con le seguenti: alla media degli anni 2016 e 2017;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
5 milioni, con le parole: 15 milioni;
   sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 11, le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato».
4. 10. Mulè, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

Pag. 35

  Al comma 1, sopprimere le parole: e nel limite massimo di euro 200.000.

  Conseguentemente:
  al comma 2, dopo le parole:
5 milioni per l'anno 2018, aggiungere le seguenti: e 40 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
   dopo le parole: a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, aggiungere le seguenti: per l'anno 2018. Per gli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”.
4. 11. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Baldelli, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 5 milioni con le seguenti: euro 40 milioni.
4. 12. Butti, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 2, sostituire le parole: euro 5 milioni per l'anno 2018 con le seguenti: euro 40 milioni per gli anni 2018 e 2019.
4. 13. Fidanza, Foti, Butti, Meloni, Lollobrigida, Rotelli, Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli strumenti di accertamento quali gli studi di settore, nonché il redditometro e lo spesometro. Detta sospensione opera anche all'interno della zona franca di cui all'articolo 8.
4. 3. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.
4. 14. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, alle imprese iscritte e registrate all'anagrafe portuale, con conducenti in possesso di badge di accesso ai gate terminali, che svolgono operazioni di carico e scarico è garantito un ristoro delle maggiori spese affrontate per ogni operazione ovvero per ogni trasporto che comporta un'operazione di carico e scarico nei terminali portuali e che risulta tracciato dal sistema telematico portuale E-port.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione a favore degli autotrasportatori di cui al comma 2-bis del presente articolo delle risorse necessarie. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 500.000 euro per l'anno 2018, e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;.
4. 16. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

Pag. 36

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che, per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, abbiano necessità di effettuare assunzioni di ulteriore personale viaggiante, hanno il diritto ad usufruire di un regime di contribuzione agevolata, mentre i lavoratori licenziati da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, in seguito all'evento del 14 agosto 2018, hanno diritto all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;.
4. 17. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2018 e 2019, le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella provincia di Genova godono della sospensione del pagamento dell'IVA. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso a forme di contribuzione agevolata e di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2018, e di 6 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;.
4. 18. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che utilizzino automezzi che possano trasportare un carico superiore alle 3,5 tonnellate, immatricolati nella Provincia di Genova in data precedente all'evento, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà dell'automezzo per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 2 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;.
4. 19. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le aziende iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori che abbiano la sede o la filiale operativa situata nella Provincia di Genova, per gli anni 2018 e 2019 sono previsti esoneri e diminuzioni dal pagamento delle imposte per tutti i dipendenti, e in particolare prevedendo l'esenzione IRAP e forme di riduzione dei contributi INAIL per il personale viaggiante in forza e per le eventuali nuove assunzioni necessarie ad assicurare un livello adeguato di servizi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni Pag. 37dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;.
4. 20. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Sopprimere il comma 3.
4. 21. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.
4. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione, i soggetti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018 possono chiedere, per assolvere tale obbligo, il finanziamento o un'integrazione del medesimo, assistito dalla garanzia dello Stato, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 23. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, per le utenze intestate ai soggetti di cui al comma 1 nonché dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo.
  3-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma Pag. 383-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 24. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività del tessuto produttivo genovese, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissate, rispettivamente, al 28 per cento e al 15 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
4. 25. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla rapida ripresa delle attività economiche presenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 per consentirne la localizzazione in ogni caso nel territorio del comune di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le modalità applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. 26. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in favore delle imprese di cui Pag. 39al comma 1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
4. 27. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è altresì attribuita la possibilità di proseguire la propria attività produttiva mediante collocazione all'interno delle aree ex siderurgiche.
4. 28. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento).

  1. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area individuata ai sensi del comma 1, e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  3. La medesima indennità di cui al comma precedente, è corrisposta in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della area limitrofa individuata ai sensi del comma 1.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. È concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui all'articolo 1, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti. La medesima indennità è concessa ai lavoratori di cui al periodo precedente impossibilitati a recarsi al lavoro.
  2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del suddetto evento, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla Regione Liguria, nei limiti delle risorse assegnate. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il presidente della Regione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Regione Liguria.
  4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 015. Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sostegno al reddito dei lavoratori).

  1. Dal 14 agosto 2018 al 14 agosto 2020 è concessa, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale Pag. 41con la relativa contribuzione figurativa, in favore:
   a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 a Genova, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti sul territorio regionale e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti;
   b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati o penalizzati a recarsi a lavoro.

  2. Viene riconosciuta, inoltre, a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del citato evento, una indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla Regione Liguria, nei limiti delle risorse di cui al comma 7. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Liguria. L'Inps provvede al monitoraggio periodico del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio ai soggetti stipulanti la convenzione di cui al presente articolo.
  4. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza del citato evento, sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25 comma 1, 30, comma 1, e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
  5. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza del suddetto evento non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  6. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo autorizzato.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2018, 50 milioni di euro nell'anno 2019 e 25 milioni di euro nell'anno 2020, fino al relativo fabbisogno, mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
4. 016. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Individuazione dell'area limitrofa alla zona rossa finalizzata al supporto al reddito di tutti i soggetti danneggiati dall'evento).

  1. Allo scopo di estendere le misure di sostegno al reddito alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua Pag. 42una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese operanti nell'area di cui al comma 1, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 02. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Indennità mensile a favore degli artigiani, dei commercianti e degli altri lavoratori autonomi).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, in favore degli artigiani, dei commercianti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere, anche temporaneamente, l'attività a causa dell'evento, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, è riconosciuta, una indennità mensile pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 03. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Indennità mensile a favore dei lavoratori danneggiati dall'evento e sprovvisti di ammortizzatori sociali).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese, operanti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e per i quali non trovano applicazione le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta una indennità mensile pari al trattamento Pag. 43massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e il relativo onere è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 04. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trattamenti straordinari di integrazione salariale e di indennità mensile, in deroga alla legislazione vigente a favore della Regione Liguria).

  1. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito dell’«evento», ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della Regione Liguria, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima Regione, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale. Le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data dell’«evento» fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 05. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trattamenti straordinari di integrazione salariale e di indennità mensile, in deroga alla legislazione vigente, a favore della Regione Liguria).

  1. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito dell’«evento», nell'ambito territoriale della Regione Liguria, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima Regione, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale. Le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data dell’«evento» fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione Pag. 44dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2018 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 06. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento).

  1. A decorrere dalla data dell'evento e fino al 31 dicembre 2020, i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale riguardanti i dipendenti delle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, non sono computati ai fini della determinazione del periodo temporale massimo di utilizzo nel quinquennio mobile previsto dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Alle aziende di cui al comma precedente non si applica la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. 07. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cassa integrazione in deroga).

  1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto 2018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la Regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 08. Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cassa integrazione in deroga).

  1. In relazione alle difficoltà economiche che si sono manifestate dal 14 agosto Pag. 452018 a causa della caduta del ponte Morandi, per le attività produttive nell'ambito di tutta la regione Liguria viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, così come già previsto dall'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 017. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Introduzione della cassa integrazione in deroga).

  Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché alle imprese che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, viene reintrodotta la cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. 09. Fidanza, Foti, Butti, Meloni, Lollobrigida, Rotelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per interventi a favore delle imprese).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per assicurare il finanziamento degli interventi di welfare aziendale per i soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, concernenti la copertura degli oneri delle ore-uomo non lavorate e non coperte da prestazioni economiche sostitutive, copertura degli oneri sostenuti per far fronte alla ridotta mobilità ed accessibilità di clienti e fornitori, nonché abolizione del limite alla compensazione delle perdite fiscali afferenti alle aziende colpite dall'evento per il periodo di imposta in corso al 2018.
  2. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 010. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. In attesa che il Concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento avanzi le somme dovute ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo, lo Stato anticipa le somme dovute con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento.
4. 012. Fidanza, Lollobrigida, Rotelli, Foti, Trancassini, Meloni, Butti.

Pag. 46

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai fini di garantire le attività di recupero beni dagli immobili degli sfollati la contabilità speciale di cui alla O.C.D.P.C. n. 539 del 20 agosto 2018 intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.
4. 013. Gagliardi, Mulè, Sozzani.

Pag. 47

ART. 5.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  «0.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie relativamente ai pedaggi nelle tratte liguri delle autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione tariffaria consiste nel riconoscimento di una riduzione o di un rimborso, in misura pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, in favore delle persone fisiche residenti nel territorio della regione Liguria o che, sebbene non siano residenti nella regione, svolgono la loro attività lavorativa o frequentano corsi di istruzione superiore o universitaria nelle province di Genova, Savona e Imperia. L'agevolazione è riconosciuta sino alla piena operatività infrastruttura oggetto di ricostruzione ai sensi dell'articolo 1. Nell'Accordo sono stabiliti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per il contenimento della spesa complessiva entro il limite di 1,5 milioni euro per l'anno 2018 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5. 1. Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per l'anno 2019 con le seguenti: nella misura di 5.000.000 di euro per l'anno 2018 e 28.000.000 di euro per l'anno 2019 e aggiungere, in fine, le parole: e nei bacini di traffico limitrofi;
   b) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: quanto a euro 500.000 fino a: 2019 con le seguenti: quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 46 e quanto a euro 28.000.000 per l'anno 2019;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al Commissario è dato potere di richiedere che vengano destinati a Genova mezzi già appaltati e in consegna ad altre aziende di TPL italiane.

  2-ter. Trenitalia anticipa la messa in servizio del nuovo materiale rotabile previsto dal Contratto di Servizio con la regione Liguria agli anni 2019-2020.;
   d) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. È consentito alle Aziende di trasporto pubblico locale del Comune e della Città Metropolitana di Genova e della divisione del Trasporto Regionale della Liguria di Trenitalia, per gli anni 2018 e 2019, di assumere nuovi autisti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente per garantire i servizi aggiuntivi.
5. 2. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 per l'anno 2019 con le seguenti: di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 30.000.000 per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole si provvede quanto 500.000 euro per l'anno 2018 e quanto euro 23.000.000 con le Pag. 48seguenti: si provvede quanto 1.000.000 euro per l'anno 2018 e quanto euro 30.000.000 e sopprimere le parole: e quanto euro 23 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. 3. Stumpo, Muroni, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 con le seguenti: nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 30.000.000 di euro per il 2019.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il 2019 aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 45.

  Conseguentemente, all'articolo 45:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: 63.305.300 euro con le seguenti: 86.305.300 euro;
   b) al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: 32.505.300 euro con la seguente: 55.505.300 euro.
5. 7. Ubaldo Pagano, Del Basso De Caro.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: 23 milioni con le seguenti: 30 milioni;
   2) dopo le parole: nonché per garantire aggiungere le seguenti: contributi per gli abbonamenti e.

  Conseguentemente:
   al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: garantendo la trasparenza e la pubblicazione dei relativi atti;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 6. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e per garantire la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locale ai residenti all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e da eventuale successivo provvedimento.
5. 5. Ficara, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l'anno 2018 e a euro 23 milioni per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 45.

Pag. 49

  Conseguentemente, all'articolo 45, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, alinea, sostituire la cifra: 63.305.300 con la seguente: 86.305.300 euro;
   al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: 32.505.300, con la seguente: 55.505.300 euro.
5. 8. Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse di cui al precedente periodo sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura della imposta sul valore aggiunto pari a 50 mila euro per l'anno 2018 e 2.300.000 euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   b) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di accelerare l'acquisto dei mezzi di trasporto di cui al presente comma, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono derogare alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione dei suddetti mezzi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tratti autostradali aggiuntivi, con le seguenti: tratti stradali e autostradali aggiuntivi;
   d) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis, con le seguenti: in base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento non costituiscono aiuto di Stato.
5. 39. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere la mobilità pubblica per i cittadini residenti nel comune di Genova la detrazione del costo degli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, prevista dall'articolo 1 comma 28, lettera a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è estesa all'anno 2019.
5. 9. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate da ulteriori stanziamenti a titolo di copertura dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 2.300.000 per l'anno 2019.
5. 10. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 20.000.000 con la seguente: 40.000.000.
5. 12. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 20.000.000 con la seguente: 30.000.000.
5. 13. Pastorino, Muroni, Stumpo.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.
5. 14. I Relatori.

Pag. 50

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire denominato «Fondo per il sostegno al trasporto pubblico genovese nell'emergenza Ponte Morandi», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per assicurare il finanziamento di interventi volti ad assegnare gratuitamente abbonamenti al trasporto pubblico locale di linea in ogni forma ivi incluso il trasporto ferroviario per le tratte urbane, fino al completo ripristino della funzionalità delle infrastrutture di rete danneggiate dall'evento alle persone fisiche residenti o domiciliate nella zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché per concedere uno sconto pari al 50 per cento del costo dell'abbonamento, nel medesimo periodo temporale, ai soggetti residenti nel comune di Genova, per le medesime tratte urbane del trasporto di linea.
  2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di erogazione, alle aziende di trasporto interessate, del ristoro delle somme equivalenti al valore dello sconto praticato sugli abbonamenti emessi, a valere sul fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Le società di trasporto pubblico locale applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fermo restando il ristoro previsto dal comma 2-ter.
  2-quinquies. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 17. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di procedere per via di urgenza all'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 2, le aziende di trasporto pubblico locale della regione Liguria possono procedere in deroga alle procedure ordinarie previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di tali mezzi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
5. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle maggiori spese affrontate con le seguenti: dei maggiori costi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 3, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019;
   al secondo periodo sostituire le parole: le tipologie di spesa ammesse con le seguenti: definiti i maggiori costi ammessi.
5. 24. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: delle maggiori spese affrontate, con le seguenti: dei maggiori costi affrontati.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: sono definite le tipologie di spesa ammesse a ristoro, con le Pag. 51seguenti: sono definiti i maggiori costi ammessi a ristoro.
5. 34. Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Mulè, Gagliardi, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: spese affrontate dagli autotrasportatori aggiungere le seguenti: e dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone interregionali di competenza statale ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, dopo le parole: erogazione di risorse a favore degli autotrasportatori, aggiungere le parole: e delle imprese esercenti servizi di trasporto di persone interregionali di competenza statale di cui al periodo precedente.
5. 31. Ubaldo Pagano, Del Basso De Caro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: percorrenza di tratti autostradali aggiungere le seguenti: e stradali.
5. 22. Pastorino, Stumpo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti di 180 milioni di euro per gli anni da 2018 a 2020.
5. 23. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 45, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f-bis) Ai maggiori oneri di cui al comma 3 pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 32. Paita.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di 60 milioni di euro per l'anno 2019.
5. 33. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Germanà, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Pentangelo, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 20 milioni per l'anno 2019.
5. 21. Pastorino, Stumpo.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».
5. 20. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In base a quanto disposto dall'articolo 11 le risorse erogate alle attività economiche danneggiate dall'evento non costituiscono aiuti di Stato.
5. 19. Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria realizza un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Ai fini di cui al presente comma vengono attribuite all'Arpa Pag. 52Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2019 Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 25. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per tutelare la salute dei cittadini e dei lavoratori l'Arpa Liguria deve realizzare un piano di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle zone interessate dalla modificazione della viabilità e un potenziamento dei controlli ambientali nei cantieri. Sono attribuite all'Arpa Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 500.000 per l'anno 2019.
5. 26. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 Aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 27. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per accelerare la realizzazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Genova, approvato il 21 Aprile 2017, sono attribuite al Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 10.000.000 per l'anno 2019.
5. 29. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 1.000.000 per gli anni da 2018 a 2020 da destinare al finanziamento del prolungamento fino al 2020 dell'abbonamento integrato Treno-TPL urbano-TPL extraurbano, a prezzo calmierato a favore dei pendolari residenti nei comuni dell'area metropolitana genovese.
5. 28. Lollobrigida, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Meloni, Butti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, è fatto divieto agli autotrasportatori di transitare nel territorio di Genova se la città non è la sede di arrivo delle merci trasportate per gli anni 2018 e 2019. Le imprese di autotrasporto che dovranno modificare i propri tragitti percorrendo arterie autostradali alternative che non implichino il transito su Genova sono esenti dal pagamento dei pedaggi autostradali imputabili al cambio di viabilità obbligatoria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'esenzione. Agli oneri derivanti si provvede nel limite 1 milione di euro per l'anno 2018, e di 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 30. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

Pag. 53

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, al fine di assicurare un adeguato servizio di trasporto privato di merci su strada, in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 561 del 2006, per gli anni 2018 e 2019 si dispone la deroga alle regole ordinarie relative all'orario di lavoro, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 contenente l’«Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti» al fine di consentire l'aumento dell'orario di lavoro pari nel massimo a due ore giornaliere.
5. 35. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere le parole: Per la Regione Liguria.
*5. 37. Pella, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere le parole: Per la Regione Liguria.
*5. 41. Pastorino, Stumpo, Muroni.
(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo le parole: Per la Regione Liguria, aggiungere le seguenti: limitatamente ai contratti di servizio relativi alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Genova.
**5. 36. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 4, dopo le parole: Per la Regione Liguria, aggiungere le seguenti: limitatamente ai contratti di servizio relativi alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza del Comune di Genova.
**5. 38. Ubaldo Pagano, Del Basso De Caro.

  Al comma 5, dopo le parole: 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere le seguenti: all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili.
5. 40. Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
  5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018, e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare al finanziamenti delle attività di progettazione.
  5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo Pag. 54non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita «fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;
  5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
  5-sexies. Al fine di far fronte all'onere di cui ai precedenti commi da 5-ter a 5-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 43. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per il personale, previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
  5-ter. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per gli anni 2018, e 2019 per 5.000.000 di euro da destinare ai finanziamenti delle attività di progettazione.
  5-quater. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo comunemente definita «fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte della viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra Rio Branega e il Rio San Michele;
  5-quinquies. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5.000.000 di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e al ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
5. 42. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di consentire l'effettuazione dei servizi di trasporto aggiuntivi di cui al comma 1, le Aziende di trasporto pubblico locale della Regione Liguria possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzione di autista in numero sufficiente a garantire i sopracitati servizi aggiuntivi, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 175 del 2016, nei limiti di due milioni di euro l'anno. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 55. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

Pag. 55

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti a Genova nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri che aderiscono ai CCNL Porti, Logistica e Trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società.
  5-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto, quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo smart working, alle imprese di cui al comma 1 che adottano nuovi modelli organizzativi come previsti dalle intese di cui al comma 3.
  5-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per la stipula delle intese di cui al comma 2 e le modalità di applicazione del credito d'imposte.
5. 44. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, sono da promuovere intese tra le parti per le aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri, finalizzate a favorire lo svolgimento nelle ore serali e notturne delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazione delle merci e dei passeggeri. A tal fine, alle imprese aderenti ai CCNL di riferimento e che adottino nuovi modelli organizzativi a seguito delle intese di cui sopra, è riconosciuta quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi del lavoro straordinario e per incentivare lo smart working, nel triennio 2018-2020 una detrazione fiscale del 20 per cento sul 24 per cento dovuto per IRES entro un tetto massimo di 15 milioni di euro. Entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreti il Ministero dell'economia e delle finanze emana, d'intesa con i Ministeri del Lavoro, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali, apposito Decreto Ministeriale di regolamentazione.
5. 60. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per euro 5.000.000 da destinare al finanziamento delle attività di progettazione.
  5-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo più comunemente definita «Fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte dalla viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele.
  5-quater. Per consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione Pag. 56del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 5.000.000 nel 2019 da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione.
5. 45. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di garantire la regolare attuazione degli interventi programmati inerenti la mobilità, già indicati nel Piano strategico della mobilità sostenibile, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie per 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività di progettazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità ed in particolare alla individuazione di aree utilizzabili quali parcheggio di interscambio, è trasferita al Comune di Genova, a titolo non oneroso e senza onere alcuno per l'ente locale, la proprietà dell'intera area appartenente al Demanio marittimo più comunemente definita «Fascia di rispetto di Prà», delimitata a monte dalla viabilità pubblica, a mare dal canale di calma e ricompresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele.
5. 56. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Baldelli, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di procedere al rafforzamento della mobilità su ferro per gli abitanti della città metropolitana di Genova entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono espletate tutte le procedure relative alla realizzazione delle nuove stazioni ferroviarie Palmaro, Multedo, Erzelli, Teglia, nonché per l'avvio dei lavori per la realizzazione del tronco di manovra della metropolitana presso la stazione di Brin.
5. 47. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, il Commissario delegato per l'emergenza può consentire l'apertura dei varchi commerciali del porto di Genova dalle ore 4.00 alle ore 22.00 al fine di poter meglio distribuire il traffico pesante nell'arco di un maggior numero di ore nella giornata.
5. 48. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la direzione dei lavori sul nodo ferroviario di Genova Brignole, accelerando e implementando i lavori in corso per garantire un servizio pubblico efficiente ai viaggiatori nella tratta Sestri Levante – Savona.
5. 49. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata la realizzazione di Pag. 57un nuovo efficiente sistema ferroviario per l'ingresso e l'uscita dal porto di Genova delle merci.
5. 50. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al Commissario delegato per l'emergenza è demandata l'adozione e l'approvazione del Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) per implementare in particolare la diffusione delle corsie preferenziali e riservate al trasporto pubblico locale della città di Genova.
5. 51. Germanà, Prestigiacomo, Fiorini, Pentangelo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, sono stanziate a favore del Comune di Genova risorse straordinarie nel limite di 5 milioni di euro nel 2019, da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 57. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Al fine garantire, in via d'urgenza, la realizzazione della tratta Brin-Canepari della linea metropolitana della Città metropolitana di Genova è autorizzato l'affidamento diretto all'attuale Concessionaria.
5. 52. Lollobrigida, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Meloni, Butti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Per le gallerie appartenenti alla rete TERN, insistenti sul territorio ligure, i termini previsti dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 264 del 2006, sono prorogati al 30 aprile 2022.
5. 54. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, come definita dal comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di Pag. 58carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi, e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se complessi di veicoli a cinque assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.»;
   b) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)»;
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali di cui all'articolo 61;
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
    c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a), relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, o alle lettere b) e c), i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali».
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6, se:
    a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;
    b) non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1.;
   e) il comma 18 è sostituito dal seguente:
  18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2 o 3, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.143. Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa del comma 8, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1;
   f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a Pag. 59euro 1.697, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera;
   g) il comma 25 è sostituito dal seguente:
  25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

  5-ter. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente: 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione ovvero indicata dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

  5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 sono adottate le necessarie misure di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, derivanti dai commi 5-bis e 5-ter.
*5. 46. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, come definita dal comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, Pag. 60fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi, e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se complessi di veicoli a cinque assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.»;
   b) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)»;
   c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali di cui all'articolo 61;
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
    c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
    d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'articolo 34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alla lettera a), relativamente ai limiti dimensionali di cui all'articolo 61, o alle lettere b) e c), i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali».
   d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n) non hanno titolo a circolare, né può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 6, se:
    a) vengono superati i limiti di massa di cui al comma 8;
    b) non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1.
   e) il comma 18 è sostituito dal seguente:
  18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2 o 3, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.143. Alla medesima sanzione è soggetta la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma dell'articolo 61 senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa del comma 8, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa dell'articolo 62 senza che sia stato corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1;
   f) il comma 21 è sostituito dal seguente:
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di Pag. 61circolazione da uno a sei mesi. All'atto dell'accertamento della violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, che è trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione. In caso di accertamento di tre violazioni, entro i cinque anni decorrenti dalla data di commissione della prima violazione, è sempre disposta la revoca, sulla carta di circolazione del veicolo, della qualifica di mezzo d'opera;
   g) il comma 25 è sostituito dal seguente:
  25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta, la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

  5-ter. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente: 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione ovvero indicata dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

  5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 sono adottate le necessarie misure di coordinamento al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, derivanti dai commi 5-bis e 5-ter.
*5. 58. Donina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di garantire la realizzazione del terzo Valico dei Giovi, quale opera strategica di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per potenziare i collegamenti tra la Liguria, il Nord Italia e l'Europa, e consentire un vantaggio competitivo per i porti liguri, al sesto lotto del terzo Valico sono assegnati 791 milioni di euro ad integrazione del finanziamento già disponibile, a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. 010. Mulè, Sozzani, Gagliardi, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Bagnasco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In deroga all'esame in corso relativo all'analisi costi-benefici sulle grandi opere, considerata la rilevanza per Genova e la Liguria del completamento della ferrovia Genova-Tortona/Novi Ligure denominata anche Terzo Valico dei Giovi è autorizzato il prosieguo dei lavori riguardanti il V lotto nonché è autorizzato il finanziamento pari a 762 milioni di euro per la realizzazione Pag. 62del VI lotto il cui iter autorizzativo per la cantierizzazione è da considerarsi avviato entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge.
5. 01. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis.
(Finanziamento del Terzo Valico dei Giovi).

  Al fine di consentire la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, con l'utilizzo del «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di 791 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per il triennio 2018-2020 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.
5. 011. Lollobrigida, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Meloni, Butti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge sono da concludersi tutti i processi autorizzativi in atto per l'avvio dei cantieri relativi alla realizzazione della nuova autostrada «Gronda» di Genova.
5. 06. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per assicurare il diritto alla mobilità dei residenti, dei lavoratori e degli studenti nella Liguria di ponente).

  1. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il rimborso, pari al 70 per cento dell'importo del pedaggio, è riconosciuto a favore dei residenti della Regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
  3. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 1 sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 500.000 euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2014, n. 307.
5. 02. Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Pag. 63

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal c.d. progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
*5. 09. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo di tale evento sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE», il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.Pag. 64
  4. La realizzazione delle opere di cui al punto 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
*5. 015. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per promuovere la continuità territoriale aerea ligure).

  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Liguria che, nelle more del complessivo ripristino del sistema viario, consenta la riduzione dei disagi in conseguenza dell'evento di cui all'articolo 1 e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Regione Liguria e il Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo n. 1008 del 2008, adotta con proprio decreto le misure necessarie per il riconoscimento di oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati dall'aeroporto di Vallano d'Albenga.
5. 05. Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. In relazione alle criticità legate alla mobilità all'interno della città di Genova al fine di prevedere la piena accessibilità delle strutture sanitarie e un potenziamento delle stesse entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge la Regione Liguria d'Intesa con il Ministero della salute provvede a:
   a) potenziare in termini di mezzi e unità di personale i presidi sanitari della Valpolcevera;
   b) prolungare h24 l'operatività del Punto di Primo intervento presso l'Ospedale A. Gallino di Pontedecimo con conseguente potenziamento dell'organico in servizio;
   c) a prorogare al 31 dicembre 2020 la convenzione con i VV.FF. per il servizio di elisoccorso;
   d) realizzare presso l'Ospedale di Voltri un servizio h24 per le guardie mediche di neurologia e di cardiologia nonché l'aumento dei posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) in modo tale da riclassificare l'Ospedale di Voltri da Pronto Soccorso a DEA di I Livello permettendo così di ridurre gli accessi in situazioni di emergenza-urgenza presso l'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena;
   e) a prevedere con l'Ente gestore dell'autostrada A/7 la possibilità di utilizzare come casello riservato alle ambulanze Pag. 65un accesso di servizio già esistente presso località Fondega, nel Comune di Serra Riccò.
5. 03. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi).

  1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova, il Commissario straordinario, le municipalità e le imprese in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:
   a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetico, sportivo, turistico, sanitario, sociale, culturale ed economica.
   b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.
   c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire.
   d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario, il Sindaco di Genova, o loro delegati, le municipalità e le imprese anche i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e la società civile.
5. 08. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Osservatorio civico per la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio della ricostruzione del Ponte Morandi).

  1. Al fine del buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa europea, Pag. 66nazionale e regionale vigente, al fine di incentivare la collaborazione tra i cittadini, l'amministrazione di Genova e il Commissario straordinario, in modo da renderla attiva, fattiva e responsabile nell'individuare, e monitorare, le soluzioni ottimali per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, il ripristino del connesso sistema viario, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile, e alla stesura del piano per la gestione dei materiali provenienti dalla demolizione del ponte e degli eventuali edifici da abbattere, che dovrà indicare: la gestione dei materiali pericolosi, di quelli da recuperare in maniera selettiva, l'area in cui separare i materiali, la loro lavorazione orientata al riciclo con impianti mobili, la movimentazione e la loro destinazione finale, nonché per l'attuazione delle soluzioni abitative è istituito con delibera del Commissario straordinario, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, un Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo da disciplinare la partecipazione dei cittadini in attuazione dei seguenti obiettivi strategici:
   a) per Osservatorio civico, si intende un processo di partecipazione dei cittadini, attraverso un percorso di informazione e condivisione, anche utilizzando strumenti informatici, sulla scelta per la realizzazione di opere, pubbliche o private, che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, energetico, sportivo, turistico, sanitario, sociale, culturale ed economica.
   b) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui il Commissario straordinario acquisisce i necessari elementi di conoscenza sui bisogni delle collettività interessate nonché i suggerimenti in merito alle migliori modalità per dare soddisfazione ai bisogni stessi.
   c) l'azione dell'Osservatorio civico rappresenta lo strumento attraverso cui vengono proposte, discusse e adottate le scelte di pianificazione urbanistiche, ambientali, energetiche, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti rinnovabili, smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione all'incentivazione del recupero, del riciclo e del riuso dei rifiuti da smaltire.
   d) nell'Osservatorio sono presenti oltre al Commissario straordinario e il Sindaco di Genova, o loro delegati, i rappresentanti dei cittadini colpiti dal crollo del ponte Morandi, le forze sociali, le associazioni ambientaliste e della società civile.
5. 07. Muroni, Pastorino, Stumpo.

Pag. 67

ART. 6.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: utilizza il soggetto attuatore unico di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche visto quanto disposto dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dal Decreto ministeriale attuativo del 20 giugno 2005, n. 18T. A tal fine, il soggetto attuatore unico;
   b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico opportuno atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al presente comma;
   c) dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Per la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli dei flussi logistici da e per il Porto di Genova, la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 è da estendersi prioritariamente ai retroporti di Ovada Belforte, Castellazzo Bormida e Rivalta Scriviamoli cui all'articolo 7 del presente decreto.
6. 1. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del successivo comma 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  2-ter. Alle ulteriori maggiori spese dell'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede nei limiti delle capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della Salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici Pag. 68doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica Gli uffici del Ministero della Salute, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
*6. 3. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del successivo comma 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  2-ter. Alle ulteriori maggiori spese dell'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede nei limiti delle capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici Pag. 69doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica Gli uffici del Ministero della salute, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
*6. 4. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Bagnasco, Baldelli, Cassinelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del successivo comma 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
  2-ter. Alle ulteriori maggiori spese dell'attuazione del presente comma, pari ad euro 4.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede nei limiti delle capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018. Al pari delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli anche per gli uffici periferici del Ministero della salute ubicati nel bacino portuale ed aeroportuale di Genova la possibilità di assunzioni a tempo determinato di 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva di dirigenti veterinari e 4 unità di personale da inquadrare nella fascia retributiva area II F1 (1 assistente di amministrazione e 3 assistenti di prevenzione) nel limite complessivo pari a euro 560.000 per gli anni 2018 e 2019. Tale personale è da adibire alle attività di profilassi internazionale su mezzi di trasporto, dedicato ai controlli veterinari in materia di sicurezza alimentare su merci provenienti da paesi terzi e destinate al mercato comunitario. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione Pag. 70dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374/90. Per le stesse l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico, può assumere per la propria Sede di Genova, con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 110.000,00 per gli anni 2018/2019, tre ulteriori unità di personale da adibire ad attività di controllo sugli alimenti di origine animale e vegetale, al supporto tecnico/scientifico ed amministrativo per le azioni di difesa sanitaria e di sorveglianza epidemiologica Gli uffici del Ministero della salute, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 1, nel limite complessivo pari a euro 1.700.000 per gli anni 2018 e 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
*6. 7. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del successivo comma 2-quinquies.

  2-ter. Le assunzioni di cui al comma 2-bis, sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Qualora nelle citate graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l'Agenzia può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base dei criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità anche semplificati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge n. 101 del 2013.
  2-quater. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 2-bis pari a euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede nei limiti delle capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018.
  2-quinquies. Per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema portuale del mar ligure occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 374 del 1990.
  2-sexies. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, gli uffici del Ministero della salute USMAF, SASN e PIF – UVAC di Genova, possono assumere con contratti a tempo determinato, in deroga ai vincoli vigenti, nel limite complessivo pari a euro 1.500.000 internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8.Pag. 71
  2-septies. Le assunzioni di cui al comma 2-sexies sono effettuate previa selezione pubblica, per titoli ed esami, prioritariamente su base regionale, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità anche semplificati».
6. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Ai fini dell'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990.
  2-ter. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – (USMAF) Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) di Genova, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui al comma 4, nel limite complessivo pari a euro 1.500.000 per l'anno 2019, fino a ulteriori 27 unità di personale da adibire alle attività di profilassi internazionale su persone, mezzi di trasporto e merci, assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, controllo e ispezione in materia di sicurezza alimentare. Ai relativi oneri si fa fronte, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1 comma 8.
  2-quater. Le assunzioni, di cui al comma 2-ter sono effettuate previa selezione pubblica, per titoli ed esami, prioritariamente su base regionale, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.
  2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
6. 5. Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Zona economica speciale).

  1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
*6. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Zona economica speciale).

  1. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area Pag. 72interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
*6. 03. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Zona economica speciale).

  1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.
  4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019.
  5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 valutati in 1 milione di euro per l'anno 2018, in 7 milioni di euro per l'anno 2019 e in 18 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
6. 04. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento (treni completi) alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è istituito, per il biennio 2018-2019, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo pari a euro 4 per treno/km da riconoscere alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del decreto ministeriale 14 luglio 2017 n. 125. Il contributo di cui al precedente periodo non è Pag. 73cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  2. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per il biennio 2018-2019, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  3. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Agli oneri derivanti dall'esecuzione delle attività di cui ai commi 1 e 2, fino ad un massimo di 710.000 euro (2018) e euro 2.840.000 per l'anno 2019, si provvede mediante le risorse poste a carico del bilancio di AdSP, nell'ambito del saldo corrente.
  5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato.
6. 06. Pizzetti, Braga, Orlando, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno all'intermodalità ferroviaria del Porto di Genova).

  1. Per la durata di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è riconosciuto un contributo pari a euro 4 per treno/km alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettera g), del Decreto Ministeriale del 14 luglio 2017, n. 125, per traffico di treni completi con origine ovvero destinazione porto di Genova.
  2. Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con altri contributi denominati Ferrobonus previsti da altre norme vigenti.
  3. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il porto di Genova, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  5. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 9 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 05. Mulè, Sozzani, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno all'intermodalità ferroviaria del Porto di Genova).

  1. Per la durata di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è Pag. 74riconosciuto un contributo pari a euro 4 per treno/km alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettera g), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, per traffico di treni completi con origine ovvero destinazione porto di Genova.
  2. Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con altri contributi denominati Ferrobonus previsti da altre norme vigenti.
  3. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il porto di Genova, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  5. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  6. Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 08. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno all'intermodalità ferroviaria del Porto di Genova).

  1. Per la durata di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è riconosciuto un contributo pari a euro 4 per treno/km alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettera g), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, per traffico di treni completi con origine ovvero destinazione porto di Genova.
  2. Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con altri contributi denominati Ferrobonus previsti da altre norme vigenti.
  3. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il porto di Genova, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  5. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
6. 07. Pastorino, Stumpo, Muroni.

Pag. 75

ART. 7.

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Zona economica speciale (ZES) – Porto e Retroporto di Genova).

  1. Al fine favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività imprenditoriali direttamente e indirettamente interferite dai danni conseguenti al crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, le disposizioni di cui all'articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) si applicano anche in riferimento all'intero perimetro portuale e retroportuale del Comune di Genova, fino a comprendere i retroporti di Rivalla Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo e Vado Ligure, Novara, Mortara e Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente della regione Liguria sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.
7. 1. Gagliardi, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella, Rossello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Cairo Montenotte, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzo e Melzo, e Vado Ligure.
7. 2. Foscolo, Maccanti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del superamento dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall'evento, è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalla Scrivia, comprendente anche le attività logistiche ubicate nelle aree limitrofe del comune di Tortona e del comune di Pozzolo Formigaro, Novi San Bovo, Alessandria, Mortara, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Vignole Borbera, Arquata Scrivia, Milano, CIM Novara, Padova, Dinazzo e Melzo, Rubiera e Vado Ligure.
7. 3. Molinari, Lucchini, Gusmeroli, Benvenuto, Capitanio, Donina, Maccanti, Giacometti, Morelli, Boldi, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le aree retroportuali Pag. 76di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera;
   b) sostituire la parola: Dinazzo con le seguenti: Dinazzano e Milano Smistamento.
7. 5. Pizzetti, Braga, Orlando, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo le parole: del Comune di Genova aggiungere le seguenti: e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera,
7. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: fino a includere i retroporti di aggiungere le seguenti: Milano smistamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento (treni completi) alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è istituito, per il biennio 2018-2019, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo pari a euro 4 per treno/km da riconoscere alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, comma 1, lettere g) e h) del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altri contributi di sostegno, all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti.
  2-ter. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, per il biennio 2018-2019 al concessionario del servizio è riconosciuto, a domanda, un contributo pari a 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il conseguimento del contributo di cui al comma 3 e le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle misure dei commi 2-bis e 2-ter, fino ad un massimo di 710.000 euro per l'anno 2018 e 2.840.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse poste a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, nell'ambito del saldo corrente.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato.
7. 15. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: fino a includere i retroporti di aggiungere le seguenti: Milano smistamento,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento (treni completi) alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è istituito, per il biennio 2018-2019, e a compensazione, dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo pari a euro 4 per treno/km da riconoscere alle imprese Pag. 77utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del decreto ministeriale 14 luglio 2017 n. 125. Il contributo di cui al periodo precedente non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  2-ter. A fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per il biennio 2018-2019, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'esecuzione delle attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter, fino ad un massimo di 710.000 euro per l'2018 e di euro 2.840.000 per l'anno 2019, si provvede mediante le risorse poste a carico del bilancio di AdSP, nell'ambito del saldo corrente.
  I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato.
7. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, dopo le parole: retroportuali del comune di Genova aggiungere le seguenti: e le aree retroportuali di interesse e sostegno per i processi produttivi portuali come individuati in corso d'opera.
7. 10. Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Sozzani, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1, dopo le parole: Novi San Bovo aggiungere le seguenti: Torino, Novara e Mortara.
7. 6. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo le parole: Alessandria, inserire le seguenti: Torino, Novara, Tortona, Milano Smistamento.
7. 7. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 1 sostituire la parola: Dinazzo con la seguente: Dinazzano.

  Conseguentemente dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di sostegno all'intermodalità ferroviaria del Porto di Genova).

  1. Per la durata di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è riconosciuto un contributo pari a euro 4 per treno/km alle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettera g), del decreto ministeriale 14 luglio 2017 n. 125, per traffico di treni completi con origine ovvero destinazione porto di Genova.
  2. Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con altri contributi denominati Ferrobonus previsti da altre norme vigenti.
  3. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  4. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il Pag. 78porto di Genova, viene riconosciuto al concessionario del servizio, per 36 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
  5. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo verranno definite in apposito decreto ministeriale da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
7. 23. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire la parola: Dinazzo con la seguente: Dinazzano.
*7. 8. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la parola: Dinazzo con la seguente: Dinazzano.
*7. 9. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: Vado Ligure aggiungere le seguenti: Milano smistamento. Ulteriori territori portuali e retroportuali del Comune di Genova possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionano o abbiano commissionato a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova, è concesso, per l'anno 2019, il contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in misura doppia rispetto all'importo stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, pari ad euro 5.000.000,00 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-ter Al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento, ovvero i treni completi, alternativi al trasporto tutto strada da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo pari a euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all'intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo pari a euro 200 per ogni tradotta giornaliera Pag. 79movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2018 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nell'ambito del saldo corrente.
  2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
7. 14. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale, provvede alla eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al presente comma.
*7. 11. Cassinelli, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale, provvede alla eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al presente comma.
*7. 12. Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale, provvede alla eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al presente comma.
*7. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, sostituire le parole: alle imprese con le seguenti: alle categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari.
7. 17. Rossello, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applicano i benefici fiscali e le procedure semplificate di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 30 milioni di euro nel 2018, 36,25 milioni di euro nel 2019 e 155,2 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della Pag. 80legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regione di cui all'articolo 4, comma 4.
7. 16. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis Nel biennio compreso dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2020 gli introiti per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale derivanti dal versamento dei diritti portuali e delle tasse di ancoraggio cui alla legge n. 82 del 1963 e successive modificazioni, entro un tetto massimo di 6 milioni di euro l'anno, sono resi disponibili dalla stessa Amministrazione a copertura degli extracosti generati dall'emergenza e gravanti sulle imprese dell'autotrasporto impegnate nella vezione dei volumi generati dal porto. Per tali interventi non si applicano i tetti previsti dal cosiddetto de minimis. La definizione delle imprese destinatarie e le modalità di compensazione sono previste mediante apposito decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
7. 18. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Le imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 fruiscono delle seguenti agevolazioni:
   a) riduzione del 50 per cento delle imposte sui redditi (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
   b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;
   c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.
7. 20. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 ed effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel porto di Genova è attribuito il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La misura percentuale massima del credito di imposta spettante ai sensi del presente comma è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.
7. 21. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ex comma 3 dello stesso articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità Pag. 81di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione.
  2. Analogamente, l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge n. 84 del 1994. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 2020.
  3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1o settembre 2018 – 31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova.
  4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio.
7. 02. Paita, Pizzetti, Braga, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

Pag. 82

ART. 8.

  Al comma 1 sopprimere le parole: secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea, sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole: al 30 settembre 2018, con le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   al comma 2, alinea, sopprimere le parole: nel Comune di Genova;
   al comma 4, sostituire le parole: 2018, con le seguenti: 2019.
   al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: di 50 milioni per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020;
   al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché, per gli anni 2019 e 2020 mediante riduzione di 50 milioni l'anno del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
   h) alla rubrica sopprimere la parola: urbana.
8. 2. Sozzani, Mulè, Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1 sopprimere le parole: secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: nel periodo dal 14 agosto 2018 fino alla fine del comma 5 con le seguenti nel 2018, rispetto all'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.
  5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, si provvede: fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 45, fino a un massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e Pag. 832020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
8. 1. Braga, Paita, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1 sopprimere le parole: secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 6. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Le imprese con le seguenti: Le categorie economiche e produttive, compresi professionisti e titolari di imprese individuali o di imprese familiari

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: alle imprese, con le seguenti: alle categorie di cui al comma 2.
8. 4. Rossello, Mulè, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;
   b) sostituire le parole: al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   c) sopprimere le parole: nel comune di Genova.
*8. 5. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: almeno pari al 25 per cento;
   b) sostituire le parole: al 30 settembre 2018 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   c) sopprimere le parole: nel comune di Genova.
*8. 8. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente,
   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e per i due periodi di imposta successivi.
   sostituire il comma 5, con il seguente:
  «5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:
   a) fino a 20 milioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 45;
   b) fino a 30 milioni per il 2018 e 50 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».
8. 7. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

Pag. 84

  Al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: al 30 settembre 2018, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   b) sostituire le parole: rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, con le seguenti: rispetto alla media dei corrispondenti periodi dei due anni precedenti.
8. 9. Sozzani, Cassinelli, Mulè, Gagliardi, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: corrispondente periodo dell'anno 2017 con le seguenti: valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017.

  Conseguentemente,
   dopo le parole:
prosecuzione delle aggiungere la seguente: proprie.
   al comma 5, le parole: per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2018 e 2019.
8. 3. I Relatori.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: benefici di cui agli articoli 3 e 4, aggiungere le seguenti: se già previsti.
8. 11. Gagliardi, Cassinelli, Sozzani, Mulè, Bagnasco, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 400.000.
8. 10. Rotelli, Fidanza, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e per quello successivo.
8. 12. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2019

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: per l'anno 2018, con le seguenti: per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
8. 15. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2019.
*8. 13. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 4, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2019.
*8. 14. Traversi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 40 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.
8. 17. Fidanza, Foti, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 5 dopo le parole: per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020.
8. 18. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Sopprimere il comma 6.
8. 19. Stumpo, Pastorino, Muroni.

  Nella rubrica sopprimere la parola: urbana.
8. 20. Pastorino, Stumpo, Muroni.

Pag. 85

ART. 9.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.
  2. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra, le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge n. 84 del 1994 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali in una situazione di grave pregiudizio per il porto di Genova causato dall'evento, di cui al presente provvedimento, l'autorizzazione attualmente in corso e rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di 2 milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dall'Autorità a fronte di avviamenti integrativi/straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini nei primi Pag. 86sei mesi dell'anno 2018. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo non possono essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento.

Art. 9-quater.
(Misure di sostegno alla connettività del sistema aeroportuale).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo sul sistema aeroportuale, è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione del programma di collegamento intermodale relativo all'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, così come descritto dal progetto «GATE», condiviso da Regione Liguria, Comune di Genova, Società per Cornigliano, Aeroporto di Genova S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere previste dal citato progetto «GATE» il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  5. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto dell'evento e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario delegato mette a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo.
  Le modalità per il conseguimento del contributo sono definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.
9. 14. Mulè, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzata la spesa di 95 milioni di euro in favore del porto di Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 95 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9. 15. Orlando, Paita, Pizzetti, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: e fermo restando il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure occidentale è riconosciuto un importo aggiuntivo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 Pag. 87milioni per il 2019 a valere sulla quota dell'1 per cento per l'anno 2018 e dell'1,65 per cento per l'anno 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
9. 7. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le parole: la quota di riparto fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.

  1-bis. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
*9. 8. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del fondo fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019.

  1-bis. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona.
*9. 13. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la quota di riparto del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: una quota pari al 10 per cento dell'IVA e delle accise derivante dalle importazioni della Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è conferita alla Regione Liguria e vincolata al completamento di tutte le infrastrutture portuali e retroportuali funzionali al corridoio Reno-Alpi e alle reti transeuropee di trasporto.
9. 6. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2019 con le seguenti: 2019 e 2020 e le parole: di 30 milioni di euro annui con le seguenti: di 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni di euro nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.
9. 5. Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Al comma 1 sostituire le parole: e 2019 con le seguenti:, 2019 e 2020.
9. 2. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1 sostituire le parole: di 30 milioni di euro annui con le seguenti: di 60 milioni di euro nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 80 milioni di euro nel 2020.
9. 1. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni.
9. 3. Pastorino, Stumpo, Muroni.

Pag. 88

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti in favore delle imprese e dei lavoratori del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Il canone dovuto dai soggetti che svolgono operazioni portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è ridotto del 50 per cento per ciascuno degli anni 2019, 2018 e 2020.
  2. Per gli anni 2019 e 2020 l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale applica la riduzione di cui al comma 1 contestualmente al rinnovo della autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge n. 84 del 1994.
  3. I canoni per la concessione demaniale marittima frazionabili per il periodo compreso tra il mese di agosto e il mese di dicembre 2018 dovuti dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono ridotti del 50 per cento.
  4. Per gli anni 2019 e 2020 l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale introduce la misura di riduzione di cui al comma 3 nella previsione di bilancio per l'anno 2019 e per il periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di luglio 2020.
  5. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di tutela e promuovere la riqualificazione e l'occupazione del personale che svolge lavoro temporaneo, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata ad incrementare le risorse destinate ai sensi dell'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite di 2 milioni di euro annui.
  6. Per ciascun intervento finanziato con le maggiori risorse previste dal comma 5 l'Autorità di sistema portuale si avvale di una relazione condivisa e sottoscritta «pro veritate» da due soggetti, uno dei quali individuato dalla stessa Autorità all'interno del proprio organico e uno individuato dal fornitore di manodopera. La relazione contiene il prospetto consuntivo delle minori giornate di avviamento al lavoro subite in conseguenza dell'evento del 14 agosto 2018.
  7. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a rimodulare le proprie previsioni di bilancio per il 2018 fino alla concorrenza di 5/12 di 18 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni per il 2019 e 8/12 di 18 milioni per il 2020, a copertura degli oneri derivanti complessivamente dai tre interventi sopra indicati.
9. 01. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).
1. Il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con le deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti. Ad integrazione delle risorse sopra indicate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quota destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Pag. 89

Art. 9-ter.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromesso dall'evento, l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di due milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dall'Autorità di Sistema Portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie del Porto di Genova nel primo semestre dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2, non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini IMA.
9. 02. I Relatori.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è soppresso.
*9. 03. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  L'articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è soppresso.
*9. 025. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Per il mantenimento dei livelli di competitività delle imprese portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi 24 mesi, le accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale sono ridotte fino a concorrenza di una spesa annua di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità applicative della riduzione.
9. 026. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione delle accise in favore delle imprese logistiche e portuali del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. A sostegno del mantenimento della competitività delle imprese logistiche e portuali alle accise sui prodotti energetici, per tutti i veicoli e le macchine industriali Pag. 90impegnate nella movimentazione e nel trasporto merci generati in porto ed in entrata ed uscita da esso è applicata una riduzione per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione e riconoscimento della riduzione di cui al comma 1.
9. 04. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale ha facoltà di concedere una riduzione dei canoni concessori ai terminalisti portuali e ad altri concessionari del porto di Genova per la durata di 24 mesi a decorrere dal 14 agosto 2018, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
9. 05. Paita, Orlando, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU nei porti ricompresi nell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

  1. Gli effetti stabiliti dall'articolo 1, commi da 578 a 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1o gennaio 2019 per le banchine e le aree, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie e i depositi, come indicati al comma 578, ed insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.
9. 027. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 decorrono dal 1o gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi che insistono negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale.
9. 06. Orlando, Paita, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni Pag. 912018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge n. 84 del 1994 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e sono oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.
*9. 09. Orlando, Paita, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).

  1. Al fine di contenere l'impatto negativo determinato dall'evento sul sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, attraverso misure ed interventi, anche in materia di sicurezza, che aumentino l'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali e delle attività ad essi connesse, nonché del trasporto di passeggeri, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà affidare, per gli anni 2018 e 2019 e con apposita motivazione, lavori già programmati, ivi inclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi, ivi inclusi servizi di progettazione ed architettura, e forniture con le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  2. Per le finalità di cui sopra le competenze in materia di autorizzazione e concessione demaniali previste dalla legge n. 84 del 1994 e dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione, possono, per motivate ragioni di urgenza, essere esercitate direttamente dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e saranno oggetto di successiva comunicazione al Comitato di Gestione.
  3. Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui al presente articolo, sono ammessi apporti diretti, anche progettuali, da parte di soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica.
*9. 017. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure compensative in favore delle imprese portuali).

  1. Al fine di favorire la compensazione degli ulteriori costi generati dall'emergenza e gravanti sulle imprese dell'autotrasporto impegnate nella vezione dei volumi generati dal porto, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 nei porti del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, riferite al periodo compreso tra il mese di agosto 2018 e il mese di agosto 2020, sono nella disponibilità della medesima Autorità di sistema portuale, nel limite di 6 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione Pag. 92del presente decreto-legge, sono indicate le imprese beneficiarie e definiti i criteri e le modalità di compensazione.
  3. Alle misure di cui al presente articolo, in considerazione del loro carattere meramente compensativo, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 010. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tassa di ancoraggio).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui all'articolo 1 e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale la tassa di ancoraggio nei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale è ridotta del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021.
  2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione all'Autorità portuale di cui al comma 1 è riconosciuto, a titolo compensativo per il mancato gettito, l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per l'erogazione della misura compensativa di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
9. 012. Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Mulè, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure di sostegno alla connettività di Genova e delle Liguria).

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale è riconosciuta l'urgenza dell'attuazione della nuova diga foranea del Porto di Genova di cui alla Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017.
  2. Allo scopo di stabilire le condizioni per l'effettiva e celere realizzazione delle opere, il Commissario delegato provvede all'approvazione dei relativi progetti e all'affidamento dei conseguenti lavori anche attraverso le deroghe di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 e n. 542 del 7 settembre 2018.
  3. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione delle citate opere.
9. 013. Cassinelli, Mulè, Gagliardi, Bagnasco, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Pag. 93

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali in una situazione di grave pregiudizio per il porto di Genova causato dall'evento di cui al presente provvedimento, l'autorizzazione attualmente in corso e rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di due milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo sarà erogato dall'Autorità di Sistema Portuale a fronte di avviamenti integrativi/straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie nei primi sei mesi dell'anno 2018. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal citato contributo non potranno essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 ai fini IMA.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale.
*9. 014. Orlando, Paita, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).

  1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali in una situazione di grave pregiudizio per il porto di Genova causato dall'evento di cui al presente provvedimento, l'autorizzazione attualmente in corso e rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 è prorogata per 5 anni.
  2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo nel limite massimo di due milioni di euro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. Tale contributo sarà erogato dall'Autorità di Sistema Portuale a fronte di avviamenti integrativi/straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Menù Varie nei primi sei mesi dell'anno 2018. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal citato contributo non potranno essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 ai fini IMA.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale.
*9. 018. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, per il periodo 2018-2020, è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo, in aggiunta Pag. 94a quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 un contributo, nel limite massimo di due milioni di euro, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti al crollo del «Ponte Morandi».
  2. Il contributo di cui al comma 1 sarà erogato dall'Autorità di Sistema Portuale tramite un meccanismo di richiesta di avviamenti integrativi/straordinari, da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal e che dovranno essere valorizzati utilizzando il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie nei primi sei mesi dell'anno 2018.
  3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 1 non potranno essere computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 ai fini IMA.
  4. Al fine di salvaguardare l'occupazione e incentivare le attività del Porto di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è altresì autorizzata a prorogare le concessioni in scadenza per il soggetto di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 fino a 10 anni.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il periodo 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 015. Paita.

Pag. 95

ART. 10.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1o gennaio 2019» sono soppresse.
10. 1. Tripiedi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione presso il Tribunale di Genova di una sezione specializzata e competente sulle controversie relative al crollo del Viadotto Polcevera avvenuto in data 14 agosto 2018).

  1. Al fine di agevolare il lavoro di indagine e l'attività processuale legati al crollo del Viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuta in data 14 agosto 2018, è istituita presso il Tribunale di Genova, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi della dotazione organica, una sezione specializzata e competente in materia di diritti dei soggetti danneggiati dall'evento.
  2. La sezione specializzata di cui al presente articolo è competente per le controversie promosse da tutti i soggetti danneggiati dal crollo del Viadotto Polcevera per il riconoscimento dei loro diritti, nei confronti dei responsabili dell'evento.
  3. I giudici che compongono le sezioni specializzate di cui al comma 1 sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze.
  4. In tutte le controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1, numero 3), del codice di procedura civile.
10. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni.

Pag. 96

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1, comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati 3.600.000 euro per le progettazioni e 5.000.000 euro per l'acquisizione delle aree necessarie. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.
11. 01. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di una pronta ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2014 il Commissario può istituire all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1 comma 2, un gruppo specificatamente dedicato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Traguardando sia una completa ripresa delle attività coinvolte dall'evento sia un assetto urbano pienamente funzionale e organico alla città, faranno parte dell'attività il reperimento di aree idonee al trasferimento e l'attivazione delle procedure ad esse relative come rappresentato all'articolo 1 comma 5.
  3. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, necessiteranno di progettazioni approvabili direttamente dal Commissario, sentiti i competenti soggetti che nella normalità delle procedure autorizzative emettono i necessari pareri, autocertificazioni o approvazioni.
  4. Laddove possibile, gli assetti delle aree interessate saranno definiti, sentiti gli utenti finali o con meccanismi partecipativi e/o concorsuali.
  5. Per far fronte alle attività di cui al presente articolo vengono stanziati Euro Pag. 973.600.000 per le progettazioni ed euro 5 milioni per l'acquisizione delle aree necessarie.
  6. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 010. Mulè, Gagliardi, Sozzani, Cassinelli, Bagnasco, Baldelli, Cortelazzo, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la ricollocazione delle attività sottostanti il Ponte Morandi e interventi per l'innesco di meccanismi rigenerativi urbani).

  1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività coinvolte dall'evento del 14 agosto 2018 il Commissario straordinario istituisce all'interno della Struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, un tavolo dedicato e finalizzato alle attività di censimento delle attività produttive, commerciali, residenziali e servizi in genere al fine di definirne il mantenimento in loco, la ricollocazione temporanea o la ricollocazione definitiva in altra sede.
  2. Le ricollocazioni dei manufatti siano essi pubblici o privati, così come le eventuali nuove sistemazioni di spazi aperti o assetti viari, devono essere oggetto di progetti approvati dal Commissario straordinario, sentiti i soggetti competenti.
  3. Gli assetti delle aree interessate, ai fini del presente articolo saranno definiti, anche attraverso percorsi partecipativi e/o concorsuali da parte dei cittadini interessati.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo sono stanziati 3.000.000 di euro per le progettazioni e 5.000.000 di euro per l'acquisizione delle aree eventualmente necessarie.
11. 011. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.
  2. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di concerto con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 1.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti dalle Valli Stura e Scrivia.
11. 02. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la città di Genova).

  1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno Pag. 98del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della Casa della Salute.
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. 04. Paita, Braga, Pizzetti, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 99

ART. 12

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ANSISA).

  1. È istituita, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, che esercita secondo le modalità previste nella presente legge.
  3. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
   a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
   b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
   c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
   d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
   e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

  4. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attività di cui al comma 3, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 ed euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione Pag. 100della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o alla circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a 100.000 euro ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.
  5. Sono organi dell'Agenzia:
   a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
   b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;
   c) il collegio dei revisori dei conti.

  6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e, in quanto applicabile, all'articolo 2403 del codice civile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
  7. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca princìpi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
  8. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:
   a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di una distinta articolazione competente ad esercitare la nuova competenza in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte Pag. 101due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;
   b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
   c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  9. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
  10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.
  11. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
  12. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 8, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 10, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.
  13. L'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 8.
  14. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.
  15. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all'Agenzia è garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13.
  16. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno Pag. 1022019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  17. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  18. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  19. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
12. 1. Toccafondi, Tasso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: «delle ferrovie» e: «ferroviario nazionale»;
   b) al comma 1 sostituire: «ANSFISA» con: «ANSISA»; conseguentemente ove ricorra sostituire il termine: «ANSFISA» con il seguente: «ANSISA»;
   c) al comma 1 sostituire le parole: «con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «con sede in Genova»;
   d) sopprimere i commi 2 e 3;
   e) al comma 9 sopprimere la lettera a);
   f) al comma 9 alla lettera b) sopprimere le parole da: «nel limite» fino alla fine del periodo;
   g) sopprimere il comma 11;
   h) al comma 12 sopprimere le parole: «in aggiunta» fino a: «ANSF»;
   i) al comma 19 sopprimere il periodo da: «Fino all'adozione» fino alla fine del comma;
   l) sopprimere il comma 20.
   m) alla rubrica sopprimere le parole: «delle ferrovie e»;
12. 2. Fragomeli, Cantini.

  Al comma 1 sopprimere le parole: delle ferrovie e, conseguentemente al comma 1 sopprimere le parole: ferroviario nazionale.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: delle ferrovie e.
*12. 3. Fragomeli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: delle ferrovie e, conseguentemente al comma 1 sopprimere le parole: ferroviario nazionale.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: delle ferrovie e.
*12. 4. Cantini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole da: «con sede» fino a: «articolazioni territoriali» con le seguenti: «con sede in Genova, con possibilità di articolazioni territoriali.»;
   b) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, all'Agenzia sono trasferite le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 gironi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riorganizzazione delle direzioni interne del personale, nonché all'eventuale trasferimento dello stesso presso l'Agenzia e al Pag. 103conseguente trasferimento al bilancio dell'ANSFISA delle somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione. L'Agenzia anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:».
12. 5. Sozzani, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1 sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
*12. 6. Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1 sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
*12. 7. Orlando.

  Al comma 1 sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Genova.
*12. 9. Pastorino.

  Al comma 1 sostituire le parole: Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la seguente: Firenze.
12. 8. Mugnai, D'Ettore, Bergamini, Carrara, Mazzetti, Ripani, Silli.

  Al comma 1, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e in Genova e dopo le parole: con possibilità di aggiungere la seguente: ulteriori.
12. 10. Pizzetti, Braga, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane, Vazio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: possibilità di.
12. 11. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui una con sede in Genova.
12. 13. Molinari, Foscolo, Viviani, Lucchini, Maccanti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia, limitatamente ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avrà sede a Genova presso la Regione Liguria.
12. 12. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*12. 14. Fragomeli.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*12. 15. Cantini.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le funzioni precedentemente svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), anche se trasferite alla neo istituita Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), continuano a svolgersi prevalentemente nelle attuali sedi.
12. 16. Speranza, Stumpo, Muroni.

Pag. 104

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Agenzia continua ad utilizzare a titolo gratuito, quali sedi per l'espletamento delle funzioni già svolte dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, gli immobili, individuati e da individuarsi d'intesa con le società interessate, già utilizzati da FS S.p.A., o da altre società del gruppo, per l'espletamento delle attività da cui tali società sono venute a cessare ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2007.
12. 17. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. In ambito ferroviario restano in vigore le sanzioni già previste dalla legge, così come disciplinate negli atti amministrativi di ANSF. Entro il 30 giugno 2019 l'Agenzia dovrà disciplinare apposite sanzioni (comprese tra euro 5.000 ed euro 20.000 e determinate anche in funzione del numero di abitanti), per gli enti proprietari delle strade in relazione alle diverse non conformità al Codice della Strada rilevabili in corrispondenza dei passaggi a livello.
  3-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto da emanare annualmente entro il 31 marzo provvede alla rivalutazione monetaria al 31 dicembre dell'anno precedente delle ammende e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ”Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
12. 18. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

  Al comma 4 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) a supporto dell'adozione del Piano di cui alla lettera d) è istituito uno specifico fondo per gli interventi che annualmente sono ritenuti prioritari. Per il periodo che va dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2019 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
12. 19. Fragomeli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 20. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 21. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Pag. 105Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 22. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 23. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure, i tempi e le modalità per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente comma agli enti territoriali sono definite da apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato Città ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
*12. 24. Cantini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;
   al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: Metà dei con la seguente: due;
   al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce;
   dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
**12. 25. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;
   al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: Metà dei con la seguente: due;
   al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce;
   dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
**12. 26. Pella, Mulè, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei;
   al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: Metà dei con la seguente: due;
   al comma 7, quinto periodo, sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce;
   dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
**12. 27. Cantini.

Pag. 106

  Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
12. 28. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: quattro membri aggiungere le seguenti: di cui tre espressione della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province e dell'ANCI.
12. 29. Fragomeli.

  All'articolo 12, dopo le parole: con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.
12. 30. Fragomeli.

  Al comma 7, dopo le parole: del Ministro delle infrastrutture e trasporti aggiungere le seguenti: d'intesa con le Regioni e previo il parere delle competenti Commissioni Parlamentari.
12. 31. Fragomeli.

  Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza delle regioni.
12. 32. Fragomeli.

  Al comma 7, sopprimere il quarto periodo da: Metà dei componenti fino a: comitato direttivo.
12. 33. Fragomeli.

  Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: Metà dei con la seguente: , due.
12. 34. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 7, quinto periodo sostituire le parole: I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono, con le seguenti: Un componente è scelto tra i dirigenti dell'agenzia e non percepisce.
12. 35. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 7, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: I restanti tre componenti sono nominati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. 36. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 9, alinea dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa Conferenza Stato-Regioni.
12. 39. Fragomeli.

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
12. 37. Cantini.

  Al comma 9, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria, con sede principale in Firenze, e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, con sede principale in Genova, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;.
12. 38. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

Pag. 107

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
12. 40. Fragomeli.

  Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: nel limite fino alla fine del periodo.
12. 41. Cantini.

  Al comma 10, dopo le parole: di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze inserire le seguenti:, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,.
12. 43. Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 10, dopo le parole: economia e finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.
12. 44. Fragomeli.

  Sopprimere il comma 11.
12. 45. Fragomeli.

  Al comma 12, sopprimere le parole da: in aggiunta fino a: ANSF,.
*12. 46. Fragomeli.

  Al comma 12, sopprimere le parole da: in aggiunta fino a: ANSF,.
*12. 47. Cantini.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. In fase di prima attuazione, sino all'approvazione del regolamento di cui al comma 9, anche al fine di dare con estrema urgenza piena attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172, l'ANSF, fermo restando il possesso dell'adeguata competenza e requisiti professionali previsti dal ruolo stesso, è autorizzata al passaggio nei ruoli alla prima qualifica professionale, limitatamente ai profili professionali di ingegnere e per un massimo di 11 unità, delle figure professionali di ruolo in ANSF con una esperienza professionale specificatamente nel settore ferroviario, di almeno 5 anni.
12. 48. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

  Al comma 14, sostituire la parola: ANSFISA con la seguente: Agenzia per la sicurezza infrastrutture stradali e autostradali.
12. 49. Fragomeli.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:
  14-bis. In fase di prima attuazione l'Agenzia provvede, mediante apposita selezione, a una migliore allocazione del personale già nei ruoli dell'ANSF, tenendo conto dei titoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78 e delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso previsti per ciascun profilo professionale, conformemente ai princìpi stabiliti all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
12. 50. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

  Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: e l'articolo 226 del Codice della Strada, nonché l'accesso alle banche dati gestite dai Gestori Infrastrutture Ferroviari, dalle Imprese Ferroviarie e da ANAS.
12. 51. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

Pag. 108

  Al comma 19, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza delle Regioni.
12. 52. Fragomeli.

  Al comma 19, sopprimere il periodo da: fino all'adozione fino alla fine del comma.
*12. 53. Fragomeli.

  Al comma 19, sopprimere il periodo da: fino all'adozione fino alla fine del comma.
*12. 54. Cantini.

  Sopprimere il comma 20.
**12. 55. Fragomeli.

  Sopprimere il comma 20.
**12. 56. Cantini.

  Sostituire il comma 23, con il seguente:
  23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato. Fino all'adozione dei regolamenti di cui ai commi 9 e 10 l'Agenzia manterrà gli immobili individuati dall'articolo 4 comma 9.
12. 57. Rotelli, Butti, Foti, Lollobrigida, Fidanza, Meloni, Trancassini.

  Al comma 23, aggiungere in fine, il seguente comma:
  23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2020.
12. 58. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 23, aggiungere in fine, il seguente:
  23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2020.
12. 59. Butti, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 le parole: 30 giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2020.
*12. 60. Butti, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 le parole: 30 Pag. 109giugno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2020.
*12. 61. Enrico Borghi.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).

  1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;.
12. 01. Capitanio, Maccanti, Donina, Giacometti, Morelli, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti, Liuzzi, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
(Inammissibile)

Pag. 110

ART. 13.

  Al comma 1 sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti: Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
13. 2. Fragomeli.

  Al comma 1, dopo le parole: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono inserite le seguenti: e con sede operativa in Genova.
13. 1. Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale, in acciaio o in cemento.
13. 3. Amitrano, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 5 sostituire le parole: ed è aggiornato in tempo reale con le parole: ed è aggiornato trimestralmente.

  Alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 4. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Al comma 5 sostituire le parole: ed è aggiornato in tempo reale con le parole: ed è aggiornato trimestralmente.

  Alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 5. Cantini.

  Al comma 5 sostituire le parole: ed è aggiornato in tempo reale con le parole: ed è aggiornato trimestralmente.

  Alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: Per le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali gli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo sono imputati nelle spese di cui al successivo comma 10 e rimborsati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità da definirsi con il decreto di cui al presente comma.
*13. 6. Pella, Mulè, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Ruffino, Prestigiacomo.

  Al comma 7, sostituire le parole: dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con le seguenti dall'agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Pag. 111

  Conseguentemente, sostituire le parole dall'ANSFISA con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e trasporti.
13. 7. Fragomeli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
13. 8. D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di cui al comma 7, all'articolo 50-ter, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
13. 9. I Relatori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in materia di trasporti eccezionali).

  1. L'agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.
  2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'AINOP di cui all'articolo 13 della presente legge.
  3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.
  4. L'Agenzia a partire dal 1o gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.
13. 01. Fragomeli, Carnevali.

Pag. 112

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: individuate dal Ministero stesso con apposito decreto inserire le seguenti: da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

  Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: il Ministero per i beni e le attività culturali adotta inserire le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 2. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: La progettazione, realizzazione e gestione sperimentale di tale sistema di monitoraggio è affidata al soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: Agli oneri derivanti dalle attività inserire le seguenti: di progettazione, realizzazione e gestione sperimentale del sistema di monitoraggio e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula opportuna convenzione con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
14. 3. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse inserire le seguenti: anche utilizzando il sistema BIM Building Information Modeling.
14. 1. Maraia, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità di monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostrada nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2018 e di euro 2 milioni per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreta sono definite le modalità di attuazione della sperimentazione basata sulla tecnologia 5G.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro, e le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 12 milioni di euro.
14. 4. Liuzzi, Rizzone, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

Pag. 113

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia).

  1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 130 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero mediante selezioni pubbliche espletate su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione a norma del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova, presso i quali presta servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 875.664,00 per l'anno 2018 e di euro 5.253.984,00 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede ai sensi dell'articolo 45.

  Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo la parola: 13, sono aggiunte le parole: 15-bis, le parole: 49.205.000, 63.305.300, 70.610.000, 42.600.000, 22.500.000, 79.605.000, 69.804.217, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 50.080.664, 68.859.284, 75.863.984, 47.853.984, 27.753.984, 80.480.664, 75.058.201;
   dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   e-bis) quanto ad euro 875.664 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.;
   alla lettera f), le parole: 10.000.000, 49.810.000, 20.450.000, 20.252.000 e 21.700.000, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 15.253.984, 55.063.984, 25.703.984, 25.505.984 e 26.953.984.
15. 01. I Relatori.

Pag. 114

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Per far fronte alle necessità conseguenti all'evento, per il Ministero della giustizia è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2018 e 2019, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di 60 unità di personale, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria. (GU n. 92 del 22 novembre del 2016), con scorrimento delle graduatorie vigenti, da destinare agli uffici giudiziari di Genova al fine di assicurare la ripresa della piena efficienza e del loro funzionamento, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli relativi alla pianta organica degli uffici interessati.
15. 02. Orlando, Braga, Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 115

ART. 16.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 43, comma 1 aggiungere le seguenti: e 2-bis;
   b) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   «a-bis) all'articolo 37, comma 6, capoverso, le parole: “Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché alle altre competenze e attività attribuite dalla legge,”;
   a-ter) all'articolo 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: “b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici.”»;
   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento di ulteriori venti unità di personale di ruolo ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie riferite all'ultimo reclutamento condotto».
   d) al comma 2, lettera d) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere prioritariamente sulle risorse destinate alle regioni Abruzzo e Lazio nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2016, n. 147.
16. 1. I Relatori.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificata dall'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 e di 142 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
16. 2. Martino, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo.

  Al comma 2, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere le seguenti: previa verifica effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dello stato di attuazione a carico della società concessionaria Strade dei Parchi SPA degli investimenti contenuti nella proposta di Piano economico finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030,.
16. 3. Braga, Pizzetti, Paita, Orlando, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Gariglio, Giacomelli, Morassut, Morgoni, Nobili, Andrea Romano, Pellicani, Pezzopane.

Pag. 116

  Al comma 2, alla lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.
*16. 4. D'Alessandro.

  Al comma 2, alla lettera d) sopprimere l'ultimo periodo.
*16. 7. D'Alessandro, Pezzopane, Braga.

  Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016. con le seguenti: Il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito del Piano operativo infrastrutture di cui alla delibera CIPE n. 54 del 2016.
16. 6. Pezzopane, D'Alessandro, Braga.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei territorio, nei casi di urgenza, le amministrazioni possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
16. 8. Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere, il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 1 comma 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

  1. Il comma 9, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente:
  «9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale “San Michele sull'Adda” di Paderno D'Adda».
16. 01. Belotti, Ferrari, Frassini, Invernizzi, Ribolla, Comaroli, Centemero, Termini, Bologna, Dori, Lucchini, Maccanti, Vignaroli, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti per superare l'emergenza derivante dalla chiusura del ponte San Michele d'Adda).

  1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. è nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, il Commissario rielabora i progetti Pag. 117anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al ripristino del citato Ponte San Michele, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  3. Il Commissario di cui al comma 1 provvede trimestralmente ad informare le province di Lecco e Bergamo, ed i comuni di Calusco e Paderno d'Adda sull'andamento dei lavori e ad illustrare il cronoprogramma degli interventi.
  4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
16. 09. Carnevali, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo straordinario in favore della regione Lombardia).

  1. In riferimento alla realizzazione delle opere per il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda a sostegno dell'azione di rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico (locale) per fronteggiare i disagi derivanti per l'utenza, è autorizzato un finanziamento straordinario in favore della Regione Lombardia pari a 1 milione di euro.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 1072 della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16. 05. Carnevali, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere, il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi per le popolazioni dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al ponte San Michele di Paderno/Calusco sul fiume Adda).

  1. In considerazione dei disagi arrecati alle popolazioni dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al ponte San Michele di Paderno/Calusco sul fiume Adda di cui è stata predisposta la chiusura totale dal 15 settembre 2018 su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, le disposizioni dell'articolo 8 si applicano anche alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno dei territori dei Comuni di Paderno d'Adda e Calusco d'Adda e che abbiano registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 15 settembre al 30 novembre, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017. Le esenzioni di cui al presente comma sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 per il 2018 ,1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
16. 02. Belotti, Ferrari, Frassini, Invernizzi, Ribolla, Comaroli, Centemero.

Pag. 118

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Alle imprese aventi sede operativa nelle province di Bergamo e Lecco, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, la cui attività risulti essere condizionata negativamente dalla chiusura alla circolazione del Ponte di San Michele sull'Adda e che dimostrino entro il prossimo 31 dicembre 2018 di aver subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuta a domanda una somma a compensazione nel limite massimo di 50 mila euro.
  2. Il fondo costituito per le misure di cui al comma 1 è pari a 2 milioni di euro
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 207.
16. 06. Carnevali, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici).

  L'articolo 177, è sostituito dal seguente:
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, e con esclusivo riferimento alle attività, non svolte con personale o mezzi propri, il presente articolo si applica ai soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con modalità diverse dalla formula della finanza di progetto, ovvero dalle procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, o, se precedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidate in difformità dalle specifiche normative di settore.
  2. Il presente articolo non si applica alle concessioni escluse dall'ambito di applicazione del presente codice ai sensi della parte I, titolo II. In particolare, non si applica alle concessioni di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale affidate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. I soggetti di cui al comma 1, diversi da quelli di cui al comma 2, sono obbligati ad affidare una quota pari all'ottanta per cento delle attività oggetto della concessione, se esternalizzate, esclusivamente mediante le procedure previste dal presente codice, anche come declinate a seconda delle soglie di rilevanza comunitaria, fermo quanto sancito dall'articolo 50. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota dell'ottanta per cento è pari al sessanta per cento.
  4. Qualora un soggetto sia titolare di molteplici rapporti concessori relativi al medesimo settore di attività, anche se affidati da concedenti diversi, il rispetto delle percentuali di cui al comma 3 è valutato con riguardo alla gestione complessiva e non ai singoli rapporti concessori.
  5. Le concessioni di cui al presente articolo già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
  6. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 3 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in Pag. 119vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei contratti di lavori, servizi o forniture affidati in difformità alle previsioni del comma 3.
16. 07. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  Art. 16-bis. – (Modifiche al Codice dei contratti pubblici per le concessioni autostradali). – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni»;
   b) al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «ottanta»;
   c) il comma 3, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Nel caso di situazione di squilibrio rispetto ai limiti indicati durante l'annualità, il concedente applica una penale in misura pari alla metà dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.».
16. 03. Colletti, Berardini, Grippa, Torto, Del Grosso, Zennaro.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera
a))

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  Art. 16-bis. – (Modifiche al Codice dei contratti pubblici per le concessioni autostradali). – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture di importo parlo superiore a 150.000 euro già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni»;
   b) al comma 1, ultimo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».
16. 04. Colletti, Berardini, Grippa, Torto, Del Grosso, Zennaro.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera
a))

Pag. 120

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica dell'articolo 177 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici).

  1. All'articolo 177, comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La quota di cui al primo periodo si calcola avuto esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri».
16. 08. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

Pag. 121

ART. 17.

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche attraverso specifici piani di localizzazione e trasformazione urbana.

  Conseguentemente:
   all'articolo 20, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: delocalizzazione e trasformazione urbana;
   all'articolo 22, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana.
17. 2. Braga, Orlando, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Al comma 3, dopo le parole: piani di delocalizzazione e trasformazione urbana aggiungere le seguenti:, finalizzati anche alla rimozione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico.
17. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo.

Pag. 122

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando sia verificato e comprovato il possesso del certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
18. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 25;
   f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico, idrogeologico di cui al comma 2-ter dell'articolo 25;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 17, provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. La definizione delle istanze di cui al presente articolo è subordinata al recepimento da parte dei Comuni, di cui all'articolo 17 comma 1, degli esiti degli studi delle attività di microzonazione sismica, nonché dopo aver realizzato la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico, idrogeologico.
18. 7. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 25;

  Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 provvede, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad effettuare le demolizioni delle costruzioni interessate da interventi edilizi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. 2. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) provvede a rendere pubbliche, anche attraverso internet, le modalità di accesso agli incentivi previsti dalla normativa vigenti in materia di ecobonus e sismabonus.
18. 3. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi sulle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui Pag. 123all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
*18. 4. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Patassini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi sulle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
*18. 5. Cantalamessa.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi sulle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 agosto 2017, n. 476, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.
*18. 6. Maraia, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.

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ART. 21.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, aggiungere le seguenti: previo accertamento del possesso di certificato di collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
21. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, se non previa revoca dello stesso da parte del giudice competente dell'esecuzione penale.
21. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo.

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ART. 22.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, aggiungere le seguenti: e verificata l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086 o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985.
22. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo.

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ART. 23.

  Sopprimere il comma 2.
23. 1. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'effettuazione del collaudo statico, nel caso di costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o il possesso del certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre. Nel caso della mancanza del collaudo statico, questo viene effettuato, ai fini della concessione dell'agibilità, da un professionista in possesso dei requisiti di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086.
23. 2. Muroni, Pastorino, Stumpo.

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ART. 24.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione nel rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.
24. 1. Braga, Morassut, Morgoni, Orlando, Del Basso De Caro, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

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ART. 25.

  Sopprimerlo.
25. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Per la redazione, l'approvazione e la messa in esecuzione di un piano urbanistico generale basato su una programmazione strategica dell'isola d'Ischia che tenga conto del costruito fino alla data del 31 dicembre 2003, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è costituita una apposita Cabina di Regia diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, e composta dal Ministro per il Sud o suo delegato, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o suo delegato, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o suo delegato; dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o suo delegato; dal sindaco della Città Metropolitana di Napoli o suo delegato; dai sindaci dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana o loro delegati. La Cabina di Regia può chiedere la partecipazione dei responsabili dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale, dell'Agenzia Nazionale Invitalia, dell'Agenzia regionale Sviluppo Campania.
  2. La segreteria tecnica della Cabina di Regia è affidata alla struttura commissariale. L'istituzione e il funzionamento della Cabina di Regia non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 9. Rostan, Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326.
25. 2. Gallo, Sarli, Sportiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: pendenti fino alla fine del comma.
25. 3. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni di legge inerenti la data di presentazione della domanda.
25. 4. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: previo accertamento del possesso del certificato di collaudo statico per le costruzioni realizzate prima della entrata in vigore della legge 5 novembre 1971 n. 1086, o di certificato di idoneità statica per le opere costruite abusivamente in data successiva, di volume complessivo superiore a 450 mc, ai sensi del decreto ministeriale del 15 maggio 1985, così come modificato e integrato dal decreto ministeriale 20 settembre 1985, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. 5. Muroni, Pastorino, Stumpo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: entro sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: entro tre mesi dall'approvazione della pianificazione di dettaglio di cui al successivo comma 2-bis;

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  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le compatibilità dei volumi realizzati nelle aree sottoposte a vincoli di tutela sono verificate nell'ambito della pianificazione di dettaglio prevista, rispettivamente, dall'articolo 19 del Piano territoriale paesistico «Isola d'Ischia», approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999, e dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da redigere e approvarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei poteri conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 17. Il Commissario straordinario si avvale, per il supporto alle attività di cui al presente comma, del Ministero per i beni e le attività culturali e dell'Autorità di Bacino regionale della Campania.
25. 6. Gallo, Sarli, Sportiello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché alla preventiva verifica che l'immobile oggetto di condono ai sensi del presente articolo risulti conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica e idrogeologica.
25. 8. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio e mappatura delle abitazioni sfitte).

  1. Al fine di monitorare, arginare e reprimere l'abusivismo edilizio e di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, attraverso il coordinamento tra il Commissario straordinario, le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia, la regione Campania, gli organi giudiziari e le Forze dell'ordine, è istituito, presso il Commissario straordinario, l'Osservatorio civico sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. Con delibera del Commissario straordinario, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.
  3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
   a) promuovere e assicurare, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni coinvolte, il coordinamento tra gli enti locali, le regioni, le prefetture – uffici territoriali del Governo, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine, al fine di rafforzare l'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio;
   b) provvedere al monitoraggio sull'attuazione delle demolizioni degli immobili abusivi e di ripristino dei luoghi;
   c) promuovere e coordinare la raccolta delle segnalazioni pubbliche e private su manufatti abusivi;
   d) provvedere all'attuazione e alla realizzazione del piano di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente;
   e) provvedere alla stesura di una relazione annuale, con particolare riferimento ai dati sull'abusivismo edilizio e sull'abbattimento degli edifici abusivi;
   f) provvedere alla realizzazione di una mappatura del patrimonio abitativo non affittato in modo da poter conoscere il reale fabbisogno abitativo dell'isola di Ischia.

  4. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario straordinario, o da un suo delegato, ed è composto:
   a) dai sindaci, o da un loro delegato, dei comuni dell'isola di Ischia;
   b) da un rappresentante della regione Campania;Pag. 130
   c) da un rappresentante della Polizia di Stato:
   d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
   e) da un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;
   f) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale delle strutture del Commissario straordinario.
  6. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non sono previsti indennità o rimborsi di nessun tipo.
25. 01. Muroni, Pastorino, Stumpo.

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ART. 26.

  Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e, per importi inferiori fino alla fine del periodo.
*26. 1. Butti, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e per importi inferiori fino alla fine del periodo.
*26. 2. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Pag. 132

ART. 29.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
29. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

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ART. 30.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque professionisti con le seguenti: cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
*30. 1. Sozzani, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Mulè, Cortelazzo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque professionisti con le seguenti: cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
*30. 2. Butti, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: cinque professionisti con le seguenti: cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.
*30. 3. Morgoni, Verini, Pezzopane.

Pag. 134

ART. 32.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
32. 1. Paolo Russo, Baldelli, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Sozzani, Cassinelli, Bergamini, Casino, Giacometto, Germanà, Labriola, Pentangelo, Mazzetti, Rosso, Ruffino, Zanella.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*32. 2. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*32. 4. Maraia, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.
(Inammissibile)

Pag. 135

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  «Art. 35-bis. – Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, già prorogato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019. Gli adempimenti e i pagamenti di cui al comma precedente sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2020».
*35. 01. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  «Art. 35-bis. – Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, già prorogato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019. Gli adempimenti e i pagamenti di cui al comma precedente sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2020».
*35. 02. Prisco, Butti, Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni.

Pag. 136

ART. 37.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
37. 32. De Micheli, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» aggiungere le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'Anci regionale di riferimento».
37. 33. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:
  1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;

  1-ter) al comma 4, dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e realizzazione»;.
*37. 1. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:
  1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;

  1-ter) al comma 4, dopo la parola: «progettazione» aggiungere le seguenti: «e realizzazione»;.
*37. 3. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati Pag. 137che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».
37. 34. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, comma 1-ter, primo periodo le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018, 2019 e 2020».
37. 35. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Pag. 138

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esami, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-sexies dell'articolo 50. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.».
37. 36. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari».
37. 4. Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:
  «Art. 5-bis. – (Interventi di ricostruzione in aree interessate da dissesti idrogeologici). – 1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, possono essere realizzati anche in aree interessate da dissesti idrogeologici, indicate dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, anche in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio a condizione che:
   a) sia effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area;
   b) siano programmate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
   c) gli edifici ripristinati o ricostruiti siano utilizzati dopo l'esecuzione ed il collaudo delle eventuali opere di mitigazione.

  2. Sugli interventi di cui al comma 1 l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio esprime il proprio parere di competenza».
37. 73. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con Pag. 139provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari».
*37. 12. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative» sono aggiunte le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari».

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari».
*37. 13. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 6, comma 8-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le modalità di rimborso delle spese di cui al precedente periodo vengono definite con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4».
37. 37. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 8, il comma 1-bis è soppresso.
37. 39. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 8-bis, comma 1, terzo periodo, le parole da: «ad eccezione dei casi in cui», fino alla fine del comma sono soppresse.
37. 38. Morgoni, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 11, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto Pag. 140urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 138. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
37. 41. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comune rilascia il titolo abilitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione».
37. 42. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Sisma bonus edifici inagibili). – 1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato “E”, il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto “sisma-bonus”, qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
*37. 30. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Sisma bonus edifici inagibili). – 1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato “E”, il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto “sisma-bonus”, qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
*37. 31. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

Pag. 141

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 14:
  1) Al comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario sentiti i vice commissari»;.
*37. 5. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 14:
  1) Al comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario sentiti i vice commissari»;.
*37. 6. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 15:
  1) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

  2) al comma 3-bis:
   a) al primo periodo la parola: «interventi» è sostituita dalla seguente: «lavori» e la parola: «intervento» dalla seguente: «lavoro»;
   b) le parole: «500.000 euro» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «750.000 euro»;
   c) al primo periodo, le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse.
**37. 8. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 15:
  1) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: « e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

  2) al comma 3-bis:
   a) al primo periodo la parola: «interventi» è sostituita dalla seguente: «lavori» e la parola: «intervento» dalla seguente: «lavoro»;
   b) le parole: «500.000 euro» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «750.000 euro»; Pag. 142
   c) al primo periodo, le parole: «ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,» sono soppresse.
**37. 10. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
37. 11. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 15:
  1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2;».

  2) al comma 2, dopo le parole: «o agli altri enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico».
37. 44. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 15, comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
37. 45. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 15 il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Per gli interventi di competenza delle diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro di lavori, i soggetti attuatori presentano presso i competenti Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del presente decreto i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto. I professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. I lavori di cui al presente comma sono affidati a imprese che risultino iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, comma 6, scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
  L'elenco delle chiese su cui saranno autorizzati tali interventi è individuato dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Presidente della CEI e il Ministero dei beni Pag. 143e le attività culturali e del turismo. Con la medesima ordinanza commissariale sono stabilite le modalità procedurali di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Fino all'adozione dell'ordinanza commissariale di cui al periodo precedente trovano applicazione, in quanto compatibili, le modalità procedurali stabilite con le ordinanze commissariali n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017.

  3-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana e sulla base dei lavori del tavolo tecnico istituito presso la struttura commissariale con decreto del Commissario straordinario di Governo n. 214 del 29 agosto 2018, vengono definite procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro di lavori e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità, la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità di intervento, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
37. 46. De Micheli, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»;
*37. 14. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»;
*37. 15. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 16, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «che necessitano» sono aggiunte le seguenti: «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione».
37. 47. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono autorizzati ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai Pag. 144vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo.
37. 49. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 20-bis, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2019».
37. 50. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 31 sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è sempre possibile subappaltare le lavorazioni previa autorizzazione del committente. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto con l'indicazione delle relative lavorazioni. L'indicazione dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, può essere effettuata anche contestualmente alla comunicazione di inizio lavori».
37. 18. Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 31 sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare le lavorazioni speciali previa autorizzazione del committente. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto con l'indicazione delle relative lavorazioni. L'indicazione dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'arti colo 30, comma 6, può essere effettuata anche contestualmente alla comunicazione di inizio lavori».
37. 17. Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, un'anticipazione pari al 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resisi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di Pag. 145avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo.».
*37. 19. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 34, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, un'anticipazione pari al 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, è del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resisi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa prelazione geologica e le indagini specialistiche verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo».
*37. 20. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 44, comma 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese».
37. 51. De Micheli, Pezzopane.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non Pag. 146provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
37. 52. Morgoni, Pezzopane, Verini, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 45, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.

  Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 53. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

Art. 45-bis.
(Sostegno agli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica).

  1. Per le unità immobiliari in proprietà e/o in gestione degli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica, danneggiate o distrutte dal sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, con riferimento ai comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è concesso un rimborso pari al 100 per cento del mancato introito di canoni di locazione in essere sulla base di contratti regolarmente registrati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e adibite a residenza anagrafica dell'assegnatario.
  2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, il rimborso si estende anche alle quote di condominio/autogestione ove dovute dall'ente proprietario.
37. 54. Pezzopane, D'Alessandro.

Pag. 147

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) All'articolo 48:
    1) al comma 11 sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»;
    2) al comma 13 sostituire le parole: «sessanta rate» con le seguenti: «120 rate».

  Conseguentemente, al decreto-legge n. 55 del 2018, all'articolo 1:
   al comma 8 sostituire le parole:
a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020.
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 55. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 48, comma 13, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
*37. 74. Prisco, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 48, comma 13, le parole: «entro il 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
*37. 75. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 50, comma 3, la lettera a), è sostituita dalla seguente: ”Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 148legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese.
37. 57. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 50-bis:
    1) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono aggiunte le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    3) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
    4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
37. 58. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 50-bis:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
    2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Pag. 149

  Conseguentemente, al medesimo articolo 37, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del precedente comma, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
37. 21. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 50-bis, comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2019».
37. 59. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

Art. 50-ter.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
37. 60. Verini, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis. all'allegato 2-bis dopo le parole: «9) Fano Adriano», sono aggiunte le seguenti:
   «9-bis) Penne (PE)»;
   «9-ter: Catignano (PE)»;
   «9-quater: Civitella Casanova (PE)»;
   «9-quinquies: Penna Sant'Andrea (TE)»;
   «9-sexies: Basciano (TE)».
*37. 26. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Pag. 150

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis. all'allegato 2-bis dopo le parole: «9) Fano Adriano», sono aggiunte le seguenti:
   «9-bis) Penne (PE)»;
   «9-ter: Catignano (PE)»;
   «9-quater: Civitella Casanova (PE)»;
   «9-quinquies: Penna Sant'Andrea (TE)»;
   «9-sexies: Basciano (TE)».
*37. 27. Zennaro, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis. all'allegato 2-bis dopo le parole: «9) Fano Adriano», sono aggiunte le seguenti:
  «9-bis) Penne (PE)»;
**37. 28. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis. all'allegato 2-bis dopo le parole: «9) Fano Adriano», sono aggiunte le seguenti:
  «9-bis) Penne (PE)»;
**37. 29. Colletti, Berardini, Zennaro, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.
  1-ter. Ai maggiori oneri del precedente comma, pari a 42 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*37. 22. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.
  1-ter. Ai maggiori oneri del precedente comma, pari a 42 milioni di euro annui Pag. 151per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*37. 23. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2022».
**37. 24. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite con le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2022».
**37. 25. Colletti, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvedere, anche per prestazioni di servizi, a stipulare apposite convenzioni con le società indicate all'articolo 50 comma 3 lettera a) e lettera b).
  1-ter. Al fine di non pregiudicare l'attività di ricostruzione già avviata, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  1-quater. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai funzionari della struttura Commissariale centrale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle attività istituzionali.
  1-quinquies. All'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Pag. 152dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: «nella misura massima di cento unità».
  1-sexies. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
*37. 71. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvedere, anche per prestazioni di servizi, a stipulare apposite convenzioni con le società indicate all'articolo 50 comma 3 lettera a) e lettera b).
  1-ter. Al fine di non pregiudicare l'attività di ricostruzione già avviata, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  1-quater. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai funzionari della struttura Commissariale centrale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle attività istituzionali.
  1-quinquies. All'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: «nella misura massima di cento unità».
  1-sexies. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 3-bis e 3-ter si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
*37. 72. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Contemporaneità tra lavori per danni lievi, eco-bonus e sisma-bonus).

  1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo Pag. 15316, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori.».
**37. 013. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Contemporaneità tra lavori per danni lievi, eco-bonus e sisma-bonus).

  1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono accedere contestualmente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, ovvero alle detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, per le eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo, e possono realizzare contemporaneamente i relativi lavori.».
**37. 014. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Norme per i piani di ricostruzione comunali).

  1. I Piani di Ricostruzione dei centri e nuclei storici dei comuni colpiti dal sisma del centro Italia di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con legge n. 229 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis) devono privilegiare soluzioni per la ricostruzione compatibili con le risultanze degli studi di microzonazione sismica e tenere conto delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie costruttive affinché siano realizzati edifici di tipologia analoga a quelli preesistenti ma capaci di resistere al massimo sisma possibile e senza perdere le caratteristiche di agibilità statica.
  2. I contributi per la ricostruzione privata relativi agli interventi di cui al presente articolo, possono tenere conto della percentuale di incremento eventualmente necessaria per realizzare i fabbricati con le caratteristiche indicate al comma 1 anche ricorrendo se del caso allo strumento del «sisma bonus».

Art. 37-ter.
(Norme per la ricostruzione privata nei centri e nuclei storici dei paesi colpiti dal sisma del centro Italia).

  1. Nei centri e nuclei storici dei Comuni di cui all'articolo 37-bis è ammessa la ricostruzione nello stato anteriore al sisma di fabbricati crollati o demoliti (per esigenze rappresentate dalla pubblica amministrazione) ovvero dei fabbricati danneggiati Pag. 154al punto tale da renderne il recupero non sicuro ed antieconomico.
  2. Nel caso della ricostruzione dei fabbricati prevista dal comma 1, trattandosi di interventi di fedele ricostruzione dei manufatti preesistenti, il Comune rilascia il titolo edilizio, anche relativamente agli aspetti paesaggistici ed ambientali.
  3. È potere del Commissario identificare tra i comuni indicati all'articolo 37-bis i borghi e i centri urbani in cui le presenti disposizioni sono applicabili.
  4. Sono sempre fatte salve le procedure relative alle istanze di condono edilizio inerenti gli immobili interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2003 n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Restano inoltre ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto-legge inerenti istanze di sanatorie, anche relative ad aumenti di volumetria e/o di superficie utile.

Art. 37-quater.
(Responsabilizzazione dei professionisti, degli Uffici speciali per la ricostruzione, delle imprese e dei committenti).

  1. I progettisti, gli Uffici speciali per la ricostruzione, le imprese esecutrici ed i committenti, sono tenuti ad operare garantendo che la ricostruzione avvenga evitando situazioni che possano compromettere gravemente la sicurezza degli immobili e la qualità paesaggistico ambientale del territorio. In particolare è prevista un'assunzione di responsabilità da parte del committente di ricostruire solo ciò che era legittimamente preesistente.
  2. Al fine di garantire la massima celerità per l'avvio dei lavori, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di contributo e della relativa documentazione tecnica, in mancanza di esplicito diniego, anche relativo ai contenuti strutturali del progetto, i soggetti interessati possono dare immediato inizio ai lavori. Nel caso del silenzio assenso, gli Uffici speciali per la ricostruzione possono disporre controlli e verifiche nei cantieri, senza che si possano stralciare dal contributo le opere già realizzate, a meno che non risultino eseguite in difformità dallo stato preesistente al sisma e dal progetto depositato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per gli edifici definiti «strategici».

Art. 37-quinquies.
(Affidamento dei lavori e meccanismo premiale per le imprese).

  1. Fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure concorrenziali attualmente previste, i privati possono procedere all'affidamento diretto dei lavori ad impresa iscritta all'Anagrafe di cui all'articolo 30 comma 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che dovrà applicare un ribasso sul costo dei lavori pari al 3 per cento.
  2. Il contratto di affidamento dei lavori, da stipularsi una volta nota l'entità del contributo ed il conseguente importo, potrà anche indicare ai fini dell'accesso a meccanismo premiale di cui al comma 3 la data per la riconsegna anticipata delle opere rispetto a quanto stabilito da norme e regolamenti per le diverse tipologie di intervento fissato in 6 mesi ed in 2 anni rispettivamente per la ricostruzione leggera e pesante.
  3. Per ogni mese di anticipo rispetto a detti termini di 6 mesi e di 2 anni il ribasso e ridotto dello 0,1 per cento a titolo premiale per l'impresa.
  4. In caso di ritardi nella riconsegna delle opere finite rispetto al termine indicato nel contratto, non imputabili ad oggettive e imprevedibili circostanze di fatto, in sede di contabilità finale, il Direttore dei lavori provvede a ripristinare gradualmente il ribasso aumentandolo dello 0,1 per cento per ogni mese di ritardo.
  5. In caso di gravi ritardi, non imputabili ad oggettive circostanze imprevedibili, Pag. 155che superino di 3 mesi il termine per la ricostruzione leggera, e di 1 anno il termine di legge per la ricostruzione pesante, il Direttore dei lavori redige lo stato di consistenza delle opere, riportando il ribasso al 3 per cento ed applicando una penale onnicomprensiva del 10 per cento sull'importo dei lavori.
  6. I ritardi di cui al comma precedente comportano la risoluzione di diritto del contratto, a seguito del quale l'impresa decaduta può esigere solo il pagamento delle opere realizzate con le decurtazioni annotate dal Direttore dei Lavori.
  7. A seguito della risoluzione del contratto con l'impresa per le cause di cui al comma 4 del presente articolo, i privati possono affidare il completamento dei lavori per l'importo residuo ad altra impresa scelta con le modalità del precedente comma entro il termine di 6 mesi, pena la revoca della restante parte del contributo.
  8. Ai fini del rispetto dei tempi di riconsegna delle opere finite stabiliti nel contratto, le imprese, all'atto della sottoscrizione, possono coinvolgere nella ricostruzione altre imprese anche attraverso la costituzione di ATI. Le imprese che a seguito di controlli risultano ricorrere annualmente alla costituzione di ATI nella misura del 50 per cento dei contratti stipulati, perdono il diritto di iscrizione all'Anagrafe di cui all'articolo 30 comma 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
37. 01. Cataldi.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nel 2017» sono aggiunte le seguenti: «, nel 2018 e nel 2019»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  2. Le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

  3. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:
  «746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;Pag. 156
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  746-bis Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data da 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  6. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 5, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 016. Pezzopane, Melilli, Braga, Morgoni, Morani, Ascani, D'Alessandro, Verini.

Pag. 157

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
37. 017. Prisco, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 018. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a Pag. 158quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
37. 019. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  «Art. 37-bis – (Misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata). – 1. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 189/2016, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
  2. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'eventuale anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di scadenza per la presentazione della istanza di riparazione o ricostruzione prevista per la tipologia di danno, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per la definizione delle suddette pratiche di sanatoria, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 189/2016, fanno riferimento alle rispettive normative regionali in materia.
  3. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero presentate ai sensi e per gli effetti del presente articolo entro il 31/12/2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dall'ufficio Speciale alla Ricostruzione Pag. 159competente all'approvazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».
37. 61. Trancassini.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi l) ed m) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
37. 020. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani, De Micheli, De Micheli.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito).

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 021. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
  2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «nel 2018» sono inserite le seguenti: «e nel 2019».
  3. Eventuali residui attivi e risorse residue esistenti alla predetta data potranno essere utilizzati dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
37. 022. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il personale, individuato ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato con validità al 31 dicembre 2018 è prorogato al 31 dicembre 2019.
37. 023. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Meloni, Butti.

Pag. 161

ART. 38.

  Al comma 2, sostituire le parole: Al Commissario si applicano le disposizioni del con le seguenti: Al Commissario, che si avvale della Struttura di cui all'articolo 50 del decreto-legge 189 del 2016, si applicano le disposizioni in materia di personale impiegato in attività emergenziali di cui al citato articolo 50, nonché le ulteriori disposizioni del medesimo.
38. 1. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».
38. 2. Trancassini, Fidanza, Rotelli, Foti, Lollobrigida, Butti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvederà, anche per prestazioni di servizi, a stipulare apposite convenzione con le società indicate all'articolo 50 comma 3 lettera a) e lettera b).
  3-ter. Al fine di non pregiudicare l'attività di ricostruzione già avviata, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre la scadenza del termine della gestione straordinaria.
  3-quater. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai funzionari della struttura Commissariale centrale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle attività istituzionali.
  3-quinquies. All'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: «nella misura massima di cento unità».
  3-sexies. La dotazione della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aumentata per una somma pari a 60 milioni di euro.
  3-septies. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante:
   a) corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 25 milioni di euro per l'anno 2019 e per Pag. 16250 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e per 4 milioni di euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e per 6 milioni di euro per l'anno 2020;
   b) corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2019.
38. 3. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Patassini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Sostituire la rubrica con la seguente: «(Nomina del Commissario straordinario).».
38. 6. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

Pag. 163

ART. 39.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attivati e intestati, con le seguenti: attivati o intestati.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, sostituire le parole: sono versati direttamente con le seguenti: possono essere versati direttamente;
   b) sopprimere il comma 6.
39. 1. Anna Lisa Baroni, Baldelli, Fiorini, Vietina, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attivati e intestati con le seguenti: attivati o intestati.
39. 2. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 08. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Sisma de L'Aquila 2009 – interventi a favore degli imprenditori in infrazione. Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi).

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
*39. 03. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Pag. 164Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
39. 04. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale precario e quello assunto a seguito di concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 06. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila).

  1. Al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza di personale presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che sta creando gravi rallentamenti alla ricostruzione pubblica nei territori colpiti dall'evento sismico del 2009, è istituita una task force dedicata. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione di un bando per il reperimento di personale presso altre amministrazioni da trasferire in missione al Provveditorato alle Opere Pubbliche de L'Aquila per un periodo di tempo limitato allo sblocco dei progetti e delle gare necessarie alla ripresa sociale ed economica dei territori.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 15 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 07. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 Pag. 165aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti.
39. 09. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 010. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 011. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune de L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 166legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 012. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 014. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune de L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
39. 013. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune de L'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 015. Martino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Conferenza permanente sisma de L'Aquila).

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle Pag. 167infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 016. Giacometto, Martino, Rotondi, Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Conferenza permanente).

  1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un organo unico denominato «Conferenza permanente». Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, detto organo è istituito e sono adottate le disposizioni relative alla sua composizione e al suo funzionamento.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 017. Martino, Giacometto, Rotondi, Sozzani, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009).

  1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
39. 019. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assegnazione di spazi finanziari).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2012, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.Pag. 168
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2016 E 2017».
39. 082. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012).

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 081. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012).

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148, del 2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, Pag. 169comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 080. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Risorse per le spese di funzionamento).

  1. L'articolo 1, comma 758, della legge n. 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
  «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
39. 021. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in favore dei territori interessati dagli eventi sismici dell'anno 2012).

  Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
39. 092. Donina, Piastra, Golinelli, Tomasi, Cestari, Tonelli, Vinci, Murelli, Cavandoli, Raffaelli, Tombolato, Maccanti, Lucchini.

Pag. 170

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44 del citato decreto-legge n. 148, del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 022. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del citato decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
  3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019 e 12,8 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 023. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. bis.

  1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, Pag. 171dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
   «3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3 è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».
39. 0100. Zolezzi, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 7591. n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
**39. 024. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 7591. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
**39. 025. Rossi, Pezzopane, Critelli.

Pag. 172

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Assunzione personale aree terremotate).

  1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, non assorbibile nei ruoli dei Comuni, transita all'amministrazione centrale o altra amministrazione con disponibilità di ruoli ed inserimento immediato nei medesimi, sulla base di intese sottoscritte tra i Comuni e le organizzazioni sindacali di categoria, così come previsto per il personale assunto ai sensi del comma 6 del medesimo decreto-legge.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni annuali del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
39. 05. Giacometto, Sozzani, Martino, Rotondi, Cortelazzo, Baldelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure in favore dei territori interessati dagli eventi sismici dell'anno 2009).

  All'articolo 67-ter, comma 5 del decreto-legge n. 83, del 2012, le parole: «temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. Dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura corrispondente la dotazione organica dei comuni interessati».
39. 093. D'Eramo, Bellachioma, Lucchini, Maccanti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

  1. Al comma 5, articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, la parola: «temporaneamente» è soppressa;
   b) il quarto periodo è soppresso.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
39. 026. Giacometto, Martino, Rotondi, Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili).

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno Pag. 1732019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 027. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili).

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 028. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. bis.

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
39. 0102. Zolezzi, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dell'autorizzazione per l'assunzione del personale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017,2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
**39. 029. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

Pag. 174

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga dell'autorizzazione per l'assunzione del personale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017,2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
**39. 030. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. – (Posticipo della ripresa dell'attività di riscossione) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 2, le parole: «a decorrere dal 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2021».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 071. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

  All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli allegati»;
   b) le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2023».
*39. 095. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

  All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli allegati»;Pag. 175
   b) le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2023».
*39. 096. Colletti, Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia, Torto.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  All'articolo 17-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e ai comuni di cui agli allegati» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai comuni entro 30 chilometri di distanza dai comuni di cui agli allegati»;
   b) le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2023».
39. 094. Colletti.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali).

  1. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 069. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vietina, Baldelli, Bignami, Cortelazzo, Sozzani, Germanà, Mulè, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Rosso, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Barelli, Battilocchio, Pentangelo, Zanella.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. bis.

  1-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 0101. Zolezzi, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello.

Pag. 176

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga al riconoscimento degli straordinari del personale degli Enti locali).

  1. Al comma 9, dell'articolo 14, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente sostituire il Capo IV con il seguente: «Capo IV. MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017».
*39. 070. Rossi, Pezzopane, Critelli.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  Art. 39-bis. – (Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici) – 1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
39. 072. Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole «2017» e «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020,».
39. 073. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare Pag. 177entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
39. 074. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Accelerazione della spesa (Casa Italia)).

  All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
  «1. Al fine di accelerare gli interventi, nelle more dell'adozione dei decreti annuali di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, il Commissario e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri in raccordo con il Dipartimento della protezione civile possono richiedere, anche disgiuntamente, un'anticipazione annuale del riparto nella misura massima del 20 per cento delle risorse del Fondo».
  2. Nell'espletamento della propria funzione di coordinamento delle modalità di utilizzo delle risorse disponibili presso le diverse amministrazioni centrali, regionali e locali per la mitigazione del rischio sismico e per la messa in sicurezza del patrimonio abitativo, il Dipartimento Casa Italia utilizza le risorse di cui al presente comma da eseguirsi con modalità definite in raccordo con il Dipartimento della protezione civile per le finalità ivi espressamente previste, nonché per: a) il monitoraggio degli investimenti pubblici e degli strumenti finanziari esistenti finalizzati a ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a causa di rischi naturali, dei territori, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; b) l'allineamento, la verifica e il coordinamento delle basi dati e delle informazioni relative al patrimonio edilizio nazionale in possesso delle diverse amministrazioni centrali ed enti pubblici; c) l'adeguamento tecnologico delle modalità di svolgimento delle funzioni catastali di competenza comunale; d) azioni di sensibilizzazione, formazione e capacitazione istituzionale delle diverse amministrazioni centrali, regionali e locali coinvolte nei processi di messa in sicurezza del patrimonio abitativo; e) attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento civico dei cittadini delle zone a rischio sismico 1, utilizzando metodi di consultazione e deliberazione pubblica.
39. 075. De Micheli, Pezzopane, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 Pag. 178ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio; dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
39. 085. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).

  1. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire la parola: «2016», con la seguente: «2018».Pag. 179
  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 076. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39 aggiugngere il seguente:
  39-bis. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire la parola: «2016», con la seguente: «2018».
*39. 077. Prisco, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dal comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sostituire la parola: «2016», con la seguente: «2018».
*39. 078. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga e potenziamento della zona franca urbana «sisma centro Italia»).

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quattro successivi»;
   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Amministrazioni comunali disciplinano con propri provvedimenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi e delle imposte comunali versate e non dovute dai soggetti beneficiari delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede per il 2019 a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per l'anno 2020 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
39. 079. Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Pag. 180

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di esenzione in favore delle utenze di immobili oggetto di ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero).

  1. Al comma 25, articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali, consumi, dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime, in favore delle utenze di immobili inagibili ubicati nel cratere.».
39. 097. Baldelli, Cortelazzo, Sozzani, Casino, Gagliardi, Bergamini, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016) – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.
39. 084. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2017, convertito, Pag. 181con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole «dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2021».
*39. 088. Prisco, Foti, Fidanza, Rotelli, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole «dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2021».
*39. 089. Pentangelo, Carfagna, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Paolo Russo, Sarro, Cosimo Sibilia, Germanà.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole «dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2021».
*39. 087. Nevi, Sozzani, Cortelazzo, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89).

  1. All'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, ovvero in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701»;
   2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 trova applicazione Pag. 182anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume»;
   3) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «2. Per la conformità ai precedenti titoli edilizi conseguiti,»;
   4) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o».
   5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 1-bis»;
   6) al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono aggiunte le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».
*39. 098. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89).

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, ovvero in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nelle ipotesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione. È Pag. 183fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701»;
   2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume»;
   3) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «2. Per la conformità ai precedenti titoli edilizi conseguiti,»;
   4) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»;
   5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini dell'attuazione del comma, 1 è consentito l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 1-bis»;
   6) al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono aggiunte le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».
*39. 099. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui all'articolo 1» e le parole: «di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 22, comma 1».
39. 091. Pezzopane, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera Pag. 184e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
39. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Detrazioni per gli immobili situati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 17 del presente decreto-legge e dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 16 decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come sostituito dall'articolo 1 comma 2-septies, lettera c, n. 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia raggiunta la classe di rischio B o altra classe decrescente di rischio, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici di cui al comma 1-ter dell'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come introdotto dall'articolo 1, comma 2-septies, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
*39. 01. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Detrazioni per gli immobili situati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 17 del presente decreto- Pag. 185legge e dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come sostituito dall'articolo 1 comma 2 septies, lettera c, n. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia raggiunta la classe di rischio B o altra classe decrescente di rischio, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  2. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici di cui al comma 1-ter dell'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 come introdotto dall'articolo 1 comma 2 septies, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*39. 02. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.

Pag. 186

ART. 40.

  Sopprimerlo.
40. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Buratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: monitoraggio delle opere pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi incluse le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.
40. 2. Baldelli, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Sozzani, Bergamini, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi di cui all'OCDPC n. 482/2017, sono stanziati euro 30.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6064 aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della suddetta ordinanza. Si fa fronte alla suddetta spesa attraverso il prelievo di pari importo sui fondi accertati nell'esercizio 2018 di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esenzione IMU su immobili inagibili dei territori dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno).

  1. Al fine di consentire la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati dall'evento alluvionale del 9-10 settembre 2017 le abitazioni ubicate nelle zone colpite dall'evento eccezionale totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
*40. 3. Berti, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per il superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi di cui all'OCDPC n. 482/2017, sono stanziati euro 30.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6064 aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della suddetta ordinanza. Si fa fronte alla suddetta spesa attraverso il prelievo di pari importo sui fondi accertati nell'esercizio 2018 di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esenzione IMU su immobili inagibili dei territori dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno).

  1. Al fine di consentire la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati dall'evento alluvionale del 9-10 settembre 2017 le abitazioni ubicate nelle zone colpite dall'evento eccezionale totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, Pag. 187fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
*40. 4. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi straordinari Viadotto Sente).

  Al solo fine di permettere la riapertura al traffico sul Viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
40. 013. Grippa, Federico, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*40. 01. Pella, Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Cortelazzo, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*40. 06. Fidanza, Rotelli, Foti, Trancassini, Lollobrigida, Meloni, Butti.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre Pag. 1882016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*40. 09. Cantini.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ulteriori interventi prioritari su infrastrutture viarie).

  1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è istituito un fondo per la realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle opere di infrastrutture viarie degli enti locali sulla base degli elenchi trasmessi in attuazione del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 agosto 2018.
  2. Il fabbisogno finanziario è determinato in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*40. 010. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi straordinari per i territori della Regione Calabria colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 5 ottobre 2018).

  1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 5 ottobre 2018, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori della regione Calabria colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori.
  2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  3. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
  4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018.
  5. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di cui al comma 1, la somma complessiva di euro Pag. 18920 milioni per l'anno 2019 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della regione Calabria nominato Commissario delegato per fronteggiare tale emergenza, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite.
  6. Le risorse di cui al comma 5 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole.
  7. Il Commissario delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.
  8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
40. 012. Furgiuele.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis

  1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria e Sardegna nel mese di ottobre 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono individuati gli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
  2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 207.
40. 07. Bruno Bossio, Mura, Gavino Manca, Viscomi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. A seguito dell'evento alluvionale avvenuto nelle province di Catanzaro, Crotone Pag. 190e Vibo Valentia nei primi giorni di ottobre 2018, per l'avvio della ristrutturazione del Ponte delle Grazie nel comune di Curinga è autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. 03. Barbuto, Scagliusi, Barzotti, Luciano Cantone, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Orrico, Scutellà, Misiti, Parentela, Tucci, Sapia, Nesci, Dieni, Melicchio.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi urgenti a favore dei territori calabresi colpiti dagli eventi meteorologici avversi dell'ottobre 2018).

  1. Al fine di consentire gli interventi per la ricostruzione delle infrastrutture di utilità pubblica danneggiate dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella regione Calabria all'inizio dell'ottobre 2018, la ripresa delle attività produttive interessate dai medesimi, il recupero di immobili pubblici e privati eventualmente ridotti in stato di inagibilità e adeguato sostegno ai familiari delle vittime, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per tutte le misure necessarie.
  All'uopo sono stanziati dieci milioni di euro, eventualmente da incrementare con provvedimento successivo e sulla base della stima dei danni rimessa al Commissario straordinario.
40. 016. D'Ippolito.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misura urgente in materia di infrastruttura stradale).

  1. Al fine di consentire la più rapida ricostruzione del ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari e collega i comuni di Capoterra e Pula, crollato dopo l'alluvione del 10 ottobre scorso, e per consentire il conseguente ripristino della relativa viabilità, sono stanziati a favore della regione Sardegna e degli enti locali interessati, quale contributo statale, dieci milioni di euro per il 2018.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 015. Pittalis.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti per gli incendi verificatisi in provincia di Pisa nel mese di settembre 2018).

  1. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 10 milioni di euro nell'anno 2019, per realizzare interventi nei territori colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono Pag. 191ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a 10 milioni per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
40. 04. Ciampi, Cenni, Ceccanti, Nardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni urgenti per gli incendi verificatisi in provincia di Pisa nel mese di settembre 2018).

  1. Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini dell'attuazione dei primi interventi urgenti in relazione agli incendi verificatisi nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
40. 05. Cenni, Ciampi, Ceccanti, Nardi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Interventi straordinari per le imprese agricole della regione Puglia).

  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
  2. La regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. 011. Sasso, Tateo, Golinelli, Maccanti, Lucchini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Il prefetto di Matera è nominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per tutto il periodo della durata degli interventi di cui al presente articolo Commissario per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e realizzazione dello spartitraffico centrale sulla strada statale 407 Basentana nel tratto compreso tra il comune di Calciano e Metaponto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile, qualora ricorrano motivi di necessità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli interventi, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione Pag. 192dell'opera, il Commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro novanta giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata agli interventi utilizzando all'uopo le strutture tecniche di ANAS senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
  3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi necessari sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
40. 08. Losacco.
(Inammissibile)

Pag. 193

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 4. Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e con il Ministro della salute, con un apposito decreto, entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.
41. 3. Benedetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il correttivo «gesso di defecazione da fango» di cui all'Allegato 3 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, considerato che per «fanghi» si intendono quelli di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, le regioni possono esercitare le prerogative ad esse attribuite dal comma 1, numeri 2 e 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
41. 1. Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 31 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva UE 2018/850.
41. 2. Braga, Buratti, Cantini, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi sulle giacenze straordinarie di pneumatici fuori uso).

  1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sul territorio nazionale, a partire dal 1o gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a novantacinque.
  2. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, comunque presenti sul territorio nazionale, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
  3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.
41. 01. Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti sulla cessazione della qualifica di rifiuto).

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
  5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  5-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, ovvero ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabiliscono, ai sensi e per gli effetti del comma 1, criteri specifici individuati nel rispetto delle condizioni del medesimo comma 1.
41. 02. Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Fogliani, Tombolato, Zordan, Cecchetti.

Pag. 195

ART. 42.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
42. 1. Ciampi, Piccoli Nardelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
42. 2. Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Sozzani, Bergamini, Polidori, Nevi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.
*42. 3. Relatori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.
*42. 4. Carbonaro, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzati alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di indagine statica e relativa alla consistenza del calcestruzzo sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal fatto che siano assegnati o meno.
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine le seguenti parole: e piano straordinario di interventi sugli immobili di edilizia residenziale pubblica.
42. 6. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le Pag. 196schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 01. Pastorino, Stumpo, Muroni.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dal la legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 02. Toccafondi.

Pag. 197

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico).

  1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende accessibili alle Regioni le schede relative alle verifiche e agli indici di rischio sismico degli edifici controllati.
  2. Le Regioni, anche avvalendosi del supporto delle task force regionali presso l'Agenzia per la coesione territoriale e sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono, sulla base di parametri adottati in sede di Conferenza Unificata, gli interventi prioritari, dandone comunicazione agli enti proprietari e definendo i tempi massimi per i relativi interventi.
  3. Gli interventi di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale per l'edilizia scolastica in fase di aggiornamento annuale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ovvero possono essere finanziati nell'ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici ricadenti in aree interessate da eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
  4. L'inserimento in programmazione, ovvero il finanziamento come previsto dal comma 3, esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, ove questi non siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o dalle task force regionali.
  5. All'attuazione della disposizione di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*42. 08. Pella, Cortelazzo, Sozzani, Bagnasco, Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Fiorini, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Misure per incentivare interventi di valutazione sulla staticità degli edifici e prevenzione del rischio sismico).

  1. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
  «1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati e “A” e “B” al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con “metodo convenzionale” e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con “metodo semplificato”».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali Pag. 198di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 03. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Scuole innovative e poli dell'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi già individuati con il decreto di cui al terzo periodo, l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'effettuazione degli interventi stessi.».
  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione dei nuovi poli d'infanzia.
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimata dall'INAIL.
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente parola: «gli».
*42. 07. I Relatori.

  Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Scuole innovative e poli dell'infanzia).

  1. All'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi già individuati con il decreto di cui al terzo periodo, l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all'adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all'effettuazione degli interventi stessi.».
  2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.
  3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l'infanzia di cui Pag. 199all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione dei nuovi poli d'infanzia.
  4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall'INAIL all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento. L'anticipazione non può superare il valore dell'area stimata dall'INAIL.
  5. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente parola: «gli».
*42. 05. Carbonaro, Vignaroli, Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi.

Pag. 200

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa).

  1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3947, del 16 giugno 2011, pubblicata nella G.U. del 27 giugno 2011, n. 147, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 12 febbraio 2011 al 15 dicembre 2017, versano le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il mese di gennaio 2019, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro nell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 01. Patassini.
(Inammissibile)

Pag. 201

ART. 44.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il completamento dei piani occupazionali delle imprese e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta entro il 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni concernenti la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria cui agli articoli 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
44. 2. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. 1. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onereprevisto, Pag. 202il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.
44. 3. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2019, le disposizioni di cui all'articolo 22-bis comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riguardanti la possibilità di proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale sono estese alla causale di contratto di solidarietà. Tale ulteriore intervento può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi, nei casi in cui il limite temporale di utilizzo previsto dagli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, non consenta di evitare la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
44. 4. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Braga, Pizzetti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto nomina il Presidente di ANPAL e il Direttore Generale di ANPAL Servizi contestualmente decadono le precedenti nomine di Presidente e Direttore Generale»;
   b) al comma 13, le parole «ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi» sono sostituite dalle seguenti: ”il Direttore Generale di ANPAL Servizi riferisce al Presidente dell'ANPAL, in qualità di coordinatore delle attività.

  2. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 è soppresso.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, lo statuto di ANPAL Servizi è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo al fine di assicurarne la piena ed efficiente continuità operativa.
44. 04. Tripiedi.
(Inammissibile)

Pag. 203

ART. 45.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Provincie autonome, i Comuni e i Commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni onerosi con Consigli Nazionali di cui al comma 2, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».
*45. 01. Patassini, Basini, De Angelis, Gerardi, Maturi, Saltamartini, Zicchieri, Latini, Paolini, Bellachioma, D'Eramo, Caparvi, Marchetti, Benvenuto, Lucchini, Badole, Binelli, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Morelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Provincie autonome, i Comuni e i Commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni onerosi con Consigli Nazionali di cui al comma 2, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti».
*45. 03. Terzoni, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Berardini, Colletti, Rachele Silvestri, Grippa, Parisse, Maurizio Cattoi, Emiliozzi, Giuliodori, Roberto Rossini, Daga, Vignaroli, Ciprini, Gallinella, Del Grosso, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Ricciardi, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Maraia.