CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 ottobre 2018
72.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
(C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di ispezioni).

  1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i datori di lavoro degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-assistenziali di cui al medesimo comma 1 svolgono almeno annualmente, attraverso la somministrazione di questionari anonimi, un'indagine sul grado di soddisfazione e di benessere organizzativo del personale dipendente.
  3. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero Pag. 8della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1 nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.
1. 01. Dall'Osso, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: n. 107 con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. 1. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del personale delle strutture con le seguenti: del personale operante nelle strutture.
2. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: una valutazione inserire le seguenti: psicologica e.
2. 13. Bellucci, Ferro, Bucalo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:, fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che determina i criteri per la valutazione attitudinale.
2. 3. Le Relatrici.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: la valutazione aggiungere le seguenti: psicologica e.
2. 4. Bellucci, Ferro, Bucalo.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: attitudinale con la seguente: psicoattitudinale.
2. 5. Bucalo, Bellucci, Rizzetto, Prisco.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) vi sia un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo della eventuale reiterazione di condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, in particolar modo nei confronti degli anziani e delle persone con disabilità che sono impossibilitati a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso mimica facciale.
2. 6. Spena, Calabria, Marrocco, Versace, Siracusano.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: percorsi di formazione professionale continua aggiungere le seguenti:, di formazione in e-learning e di formazione universitaria con rilevanza della relazione empatica,.
2. 7. Le Relatrici.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di operatori aggiungere le seguenti: condotti da uno psicologo,.
2. 8. Bellucci, Ferro, Bucalo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di sostegno e ricollocamento inserire le seguenti:, anche mediante la possibilità di ricorrere a mutamenti di mansione,.
2. 9. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Pag. 9

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere un sistema di monitoraggio e valutazione degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale e semi-residenziale, attuato da un’équipe psico-pedagogica territoriale.
2. 11. Bellucci, Ferro, Bucalo.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è successivamente trasmesso aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
2. 12. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata con le seguenti: nel rispetto del corretto svolgimento delle attività di assistenza e cura, le visite agli ospiti nel corso delle 24 ore giornaliere.
3. 1. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di assicurare un contesto ambientale sano ed equilibrato, favorendo le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, anche tenuto conto della peculiarità del servizio erogato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, emana le linee guida in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante il personale comunque impiegato nelle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: socio assistenziali aggiungere le seguenti: nonché di redazione del documento di valutazione dei rischi riguardante il personale impiegato nelle strutture di cui alla presente legge.
3. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 4.

  Al comma 1 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
4. 1. Fatuzzo.

  Al comma 1, dopo le parole: sistemi di video sorveglianza a circuito chiuso aggiungere le seguenti: in presenza di fattori di rischio specifici e per periodi di tempo limitati.
4. 2. Emanuela Rossini, Gebhard.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere con le seguenti: sono criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un server dedicato, appositamente installato nella struttura.
4. 5. Le Relatrici.

Pag. 10

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le cui immagini sono cifrate aggiungere le seguenti: e conservate.
* 4. 3. Calabria.
* 4. 4. Comaroli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Garante adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  Conseguentemente, sopprimere, al medesimo articolo, il comma 8.
4. 6. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies.
4. 8. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

  Conseguentemente:
   1) sopprimere il comma 8;
   2) al comma 10 sostituire le parole: del comma 8 con le seguenti: del comma 1-bis.
4. 9. Calabria.

  Al comma 3, dopo le parole: notizia di reato aggiungere le seguenti: relativa alle condotte di cui all'articolo 1.
4. 10. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 3 aggiungere in fine le parole: e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. 11. Calabria.

  Al comma 7, dopo le parole: l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito aggiungere le seguenti: in presenza di fattori di rischio specifici e per periodi di tempo limitati.

  Conseguentemente al medesimo comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: Le immagini rilevate per le predette finalità sono visionabili solo dai soggetti specificamente autorizzati dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
4. 12. Emanuela Rossini, Gebhard.

  Al comma 10, sostituire le parole: al Titolo III della parte III con le seguenti: all'articolo 166.
4. 13. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Pag. 11

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole:, le sanzioni di cui all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché con riferimento alle eventuali violazioni commesse dagli organi inquirenti in sede di accesso e trattamento dei dati registrati, le fattispecie di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
4. 14. Calabria.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente articolo deve essere garantito il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di liceità della finalità perseguita e proporzionalità del trattamento secondo i princìpi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio del Garante per la protezione dei dati personali.
4. 15. Emanuela Rossini, Gebhard.

ART. 6.

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
   b) al comma 4 sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
6. 1. Ferro, Bellucci, Bucalo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 2. Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri.

Pag. 12

ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
(C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).

EMENDAMENTI 5.1 E 6.3 DELLE RELATRICI

ART. 5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.
5. 1. Le Relatrici.

ART. 6.

  Al comma 3, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti:, con il Ministro della famiglia e delle disabilità.
6. 3. Le Relatrici.