CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2018
70.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo
1. 16. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge è volta a promuovere la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometri zero o utile, di quelle provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

1. 12. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli.

1. 10. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari,.
1. 8. D'Alessandro, Gadda.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari,

  Conseguentemente:

  all'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e alimentari fino a: 28 gennaio 2002,)».
   al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e alimentari;
   al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alimentari;
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: e alimentari;

  all'articolo 4:
   al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari;
   al comma 2, sopprimere le parole: e alimentari;
   all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: alimentari e.
1. 21. D'Alessandro, Gadda.

  Al comma 1 sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: di qualità

  Conseguentemente,
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: di qualità.
   all'articolo 3, sostituire le parole da: e alimentari fino a: e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.
1. 1. Bond.

Pag. 188

  Al comma 1, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
1. 17. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o utile fino alla fine del comma.
1. 6. D'Alessandro, Incerti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o utile.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: o utile;
   alla rubrica dell'articolo 3, sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile;
   alla rubrica dell'articolo 4, sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: o a chilometro utile;
   al titolo, sopprimere le parole: o utile.
1. 18. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1 dopo le parole: provenienti da filiera corta inserire le seguenti: e nazionali;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.
1. 22. D'Alessandro, Incerti.

  Al comma 1, dopo le parole: filiera corta inserire le seguenti:, dei prodotti agricoli di origine locale, stagionali e di qualità, anche certificati, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipati
1. 11. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, dopo le parole: filiera corta inserire le seguenti: di origine locale,.
1. 7. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

  Al comma 1, dopo le parole: ai consumatori inserire le seguenti: una maggiore trasparenza dei prezzi e.
1. 14. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Al comma 2 sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.
*1. 15. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 2 sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.
*1. 3. Bond.

Pag. 189

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 4. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 9. Dal Moro, Gadda.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 19. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali iniziative sono adottate in conformità a quanto previsto dalla presente legge, prevedendo il coinvolgimento degli operatori su base esclusivamente volontaria.
*1. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali iniziative sono adottate in conformità a quanto previsto dalla presente legge, prevedendo il coinvolgimento degli operatori su base esclusivamente volontaria.
*1. 20. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 26. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) prodotti agricoli e alimentari: i prodotti ottenuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, inclusa l'acquacoltura, e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti medesimi ai sensi dell'articolo 2135 c.c.;
   b) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari la cui distanza chilometrica dal luogo di produzione o da quello di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione a quello di vendita sia compresa nel raggio di 70 chilometri ed i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata nel rispetto di quanto previsto successivo articolo 3.
2. 36. Cenni.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,) da filiera corta: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione o di trasformazione in azienda, delle materie prime prevalentemente prodotte dall'azienda stessa, posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita; nonché i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;
2. 19. Cenni, Critelli.

Pag. 190

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prodotti agricoli a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:
    1) prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento  dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle  imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449";
    2) prodotti stagionali: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
    3) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale: i prodotti il  cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il  consumo produce meno di 25 kg di CO2 equivalente per tonnellata;».
2. 21. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero» i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale ai sensi dell'articolo 11 comma 2, lettera b) della legge 6 ottobre 2017, n. 158».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 12. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, la cui vendita avviene sul luogo di produzione o in luoghi posti a una distanza non superiore a 30 Km dal luogo di produzione.
2. 28. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002)».
2. 15. D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e alimentari inserire le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
2. 22. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del 28 gennaio 2002 aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
2. 27. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

Pag. 191

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle materie prime con le seguenti: delle materie prime agricole primarie utilizzate.
2. 1. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle materie prime aggiungere le seguenti: provenienti dal fondo di un imprenditore agricolo singolo o associato.
2. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 30.
2. 18 Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 40.
2. 14. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 50.
*2. 17. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 50.
*2. 3. Bond.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui all'articolo 5.
2. 37. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti da un comune della stessa provincia.
2. 5. Fornaro, Cenni.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.
*2. 23. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.
*2. 4. Bond.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa Regione del luogo di vendita,.
2. 13. D'Alessandro, Cenni.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine del periodo.
2. 33. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine della lettera, con le seguenti: e i prodotti della pesca in mare e nelle acque interne.
2. 6. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non Pag. 192superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.
2. 38. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e che rientrino nella definizione di prodotti «Made green in Italy» di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2018 n. 56 di attuazione dell'articolo 21 della legge 221/2015.
2. 9. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e alimentari.
2. 16. D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.
*2. 7. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.
*2. 30. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
2. 29. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
2. 24. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: i prodotti fino alla fine della lettera, con le seguenti: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
2. 11. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: singolo o associato in diverse forme di aggregazione.
2. 39. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: anche associato secondo diverse forme di aggregazione.
2. 34. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque provenienti da luoghi di produzione e trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;.
2. 25. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Pag. 193

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali non sono considerate intermediari.
2. 8. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerate intermediari.
2. 40. Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono considerate intermediari le cooperative agricole od altre organizzazioni di produttori.
*2. 35. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono considerate intermediari le cooperative agricole od altre organizzazioni di produttori.
*2. 31. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli ed alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protetta, prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, monche i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
   b-ter) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.
2. 20. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 41. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alimentari.
2. 32 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) mercato agricolo di vendita diretta: l'area pubblica o privata destinata all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, alimentari, dell'acquacoltura e della pesca da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in conformità alle disposizioni in materia di Pag. 194mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
2. 10. Benedetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Articolo 2-bis
(Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti prevalentemente provenienti dall'azienda stessa. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente.
  2. Gli imprenditori agricoli o ittici, che intendono produrre e commercializzare prodotti di prevalente produzione propria, devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; in particolare, per la produzione primaria si fa riferimento ai requisiti generali d'igiene previsti dall'allegato I e per le fasi successive ai pertinenti capitoli dell'allegato II del medesimo regolamento.
  3. I locali già autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.
  4. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal comma 2 e 3, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
  5. In attuazione di quanto disposto al comma 4, è consentita la trasformazione nella abitazione e nelle relative pertinenze delle seguenti materie prime di prevalente produzione propria:
   a) confetture e conserve;
   b) miele;
   c) frutti in guscio;
   d) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
   f) legumi;
   g) latte;
   h) uova;
   i) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;
   l) frutta e ortaggi;
   m) vino e olio;
   n) pane e affini;
   o) carne o pesce (di esclusiva produzione propria);
   p) canapa sativa e suoi derivati;

  È consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, spezie, olio, aceto e simili.

  6. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter venire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.
  7. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in Pag. 195tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.
  8. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.
  9. I locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.
  10. I locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione di quelli completamente interrati e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.
  11. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.
  12. Ulteriori requisiti igienici di semplificazione dei locali, deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti, specifiche delle attrezzature adibite alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo, possono essere individuati con regolamento della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle linee guida presenti della presente legge.
  13. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge è convocata la Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti necessari.
  14. Con regolamento emanato dalla Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano si possono stabilire i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo di laboratorio non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e possono, se necessario, emanare norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico.

Art. 2-ter.
(Corsi di Formazione).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti agroalimentari e ittici trasformati tradizionalmente. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma sul cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda.
  2. Il corso deve essere frequentato obbligatoriamente dal personale aziendale entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti locali tradizionali di interesse.
  3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari e ittici locali, all'applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita nonché a elementi di microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio e al sistema di autocontrollo igienico (HACCP).

Art. 2-quater.
(Attività di controllo).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei Pag. 196Servizi d'igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento
2. 01. Benedetti.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo
*3. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Benedetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. La valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a miglio zero di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 2 sono attuate nel rispetto dello schema nazionale volontario denominato Made green in Italy di cui all'articolo 21 della l. n. 221 del 2015.
  2. Al fine di rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli e alimentari i parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio sono definiti nel rispetto del d.m. 21 marzo 2018 n. 56».
3. 15. Cenni, D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

  1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
  2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.
  5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.
3. 14. Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli a chilometro Pag. 197zero o di filiera corta le Regioni, d'intesa con i comuni e con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori, definiscono azioni volte a favorire l'attività di vendita di tali prodotti anche prevedendo l'individuazione da parte dei comuni nelle aree destinate a mercati pubblici di una riserva di posti destinati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti di filiera corta o a chilometro zero.
3. 16. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: mercati in aree pubbliche con le seguenti: mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007»;

  Conseguentemente, sopprimere le parole: o utile.
3. 4. Cenni.

  Al comma 1, dopo la parola: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: singoli o associati in diverse forme di aggregazione.
3. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, sopprimere la parola: diretta.

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: diretta.
3. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, sostituire le parole: e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.
3. 12. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: a chilometro zero o utile e di quelli.
3. 7. Critelli, Incerti.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno il 20 per cento del con le seguenti: in misura congrua sul.
3.20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1 sostituire le parole: almeno il 20 per cento del totale con le seguenti: appositi spazi all'interno.
3. 8. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
*3. 3. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione Pag. 198organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
*3. 9. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
3. 13. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per poter esercitare la vendita diretta, la parte non prevalente delle produzioni degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere prodotta a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o, comunque, all'interno della stessa provincia.
3. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano a definire un sistema di garanzia partecipativa SGP adottando un proprio regolamento per evidenziare la tracciabilità e la qualità dei prodotti e stabilire i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti e dei processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto, che non può comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalità di accesso al mercato. Le associazioni sono altresì tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.
  1-ter. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
3. 2. Fornaro, Cenni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli imprenditori agricoli, nell'ambito della vendita diretta esercitata ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dovranno segnalare espressamente con appositi cartelli, da esporre all'ingresso dell'esercizio, che l'attività consiste nell'esitare e vendere ai consumatori i soli prodotti agricoli e alimentari provenienti dal proprio fondo.
3. 21. Vazio, Cenni.

  Alla rubrica, sostituire le parole da: e alimentari fino a: e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.
3. 11 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: a chilometro zero o utile e di quelli.
3. 6. Critelli, Incerti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Pag. 199

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Istituzione del marchio «chilometro zero»).

  1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «chilometro zero» che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(Articolo 4, comma 3)

  1. Disciplina del marchio «chilometro zero».

  Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio «chilometro zero» le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.
  L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.
  Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.
  L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2

  2. Logo «chilometro zero».

  La licenza d'uso del logo «chilometro zero» è concessa a titolo gratuito.
  La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.
  La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

  3. Modalità d'uso del logo «chilometro zero».

  L'utilizzo del logo «chilometro zero» mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.
  Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.
  L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti Pag. 200tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).
  Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.
  L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.
  La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.
  Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.
  Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

  4. Verifica della conformità.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.
  Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.
  La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. 17. Cenni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sono istituiti i loghi «chilometro zero» e «filiera corta» rispettivamente per i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, le quali devono comunque garantire tracciabilità, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto per il quale si chiede il logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Il logo relativo alla tipologia di prodotto in vendita, al fine di favorire il consumo responsabile e consapevole da parte del consumatore, è esposto in luogo ben visibile al consumatore nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in corrispondenza dell'esposizione dei prodotti al fine di segnalarne la presenza».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta»).
4. 9 Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile» con le seguenti: sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e il logo «filiera corta».
4. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile» con le seguenti: sono istituiti i loghi «chilometro Pag. 201zero» e «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta»

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole: e le modalità di attribuzione del logo con le seguenti: e le modalità di impiego dei loghi ai fini dell'etichettatura di tali prodotti;
   sopprimere il comma 2;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi «chilometro zero» e «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta»).
4. 16. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «chilometro zero o utile» con le seguenti: «filiera corta»

  Conseguentemente:

  al medesimo periodo:
   sopprimere le parole: «e b)»
   dopo le parole: modalità di attribuzione del logo inserire le seguenti: e del relativo controllo;
   sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del logo «filiera corta»).
4. 6. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile.
4. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: o utile inserire le seguenti: o a filiera corta.
4. 12 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attribuzione del logo aggiungere le seguenti:, le quali devono comunque garantire la tracciabilità, la sicurezza alimentare nonché la qualità ambientale del prodotto per il quale si chiede il logo, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dal luogo di produzione fino al luogo di vendita.
4. 1. Bond, Nevi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto del bilinguismo di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in provincia di Bolzano il logo «chilometro zero o utile» è sostituito dal seguente: «chilometro zero o utile – Null Kilometer oder aus nächster Nähe».
4. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il logo può essere esposto:
   a) sempre, sui prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) o relativi contenitori o imballaggi;
   b) nei mercati che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sull'insegna che indica la località o il venditore;
   c) negli esercizi di ristorazione che somministrano i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sull'insegna di accesso e sul catalogo dell'offerta al pubblico;
   d) negli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione che vendono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), all'esterno del punto vendita e sullo scomparto che ospita i prodotti. L'esposizione all'interno dei locali avviene in spazi espositivi appositamente dedicati.
4. 15, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Pag. 202

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.
4. 3. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Il logo può essere esposto aggiungere le seguenti: nel luogo di vendita diretta.
4. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: ristorazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.
4. 20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e alimentari.
4. 4. D'Alessandro.

  Al comma 2, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.
4. 8. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.
4. 13. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: in spazi espositivi fino alla fine del comma.
4. 14. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: o utile.
4. 10. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.
(Decreti attuativi).

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti «a chilometro zero o utile» e «provenienti dalla filiera corta», nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
4. 01. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.
(Decreti attuativi).

  1.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, Pag. 203sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti «a chilometro zero» e «provenienti dalla filiera corta», nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.»
4. 02. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: generi.
5. 9. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e di quelli provenienti da filiera corta.

  Conseguentemente:
   sopprimere il quarto periodo;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).
5. 6. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che documenti il proprio impegno a fornire una più ampia gamma e quantità di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta compatibilmente con il diritto dell'unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
5. 3. Critelli, Gadda.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: adeguatamente documentato inserire le seguenti: attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.
5. 1. Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: in quantità pari ad almeno il 20 per cento.
*5. 4. Cardinale, Incerti.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: in quantità pari ad almeno il 20 per cento.
*5. 7. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con la parola: congrua.
5. 11. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 25.
5. 2. Fornaro.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile.
5. 10 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Pag. 204

  Alla rubrica, sostituire la parola: utile con la seguente: zero.
5. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 4. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Attività di controllo e sanzioni).

  1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.
  2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
  3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.
6. 1. Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che immetta in commercio prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.
  2. Alla stessa sanzione soggiace colui che utilizzi il marchio «chilometro zero» per prodotti agricoli e alimentari privi dei requisiti di cui all'articolo 2.
6. 2. Cenni, D'Alessandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che immetta in commercio prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro».
  2. Alla stessa sanzione soggiace colui che utilizzi il marchio «chilometro zero» o «chilometro utile» per prodotti agricoli e alimentari privi dei requisiti di cui al medesimo articolo 2.
6. 5. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
6. 10. Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Pag. 205

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), nell'etichettatura, nella pubblicità nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
6. 3. Cardinale, Marco Di Maio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini relativi alla definizione di prodotto a chilometro zero o di filiera corta nella vendita diretta o nell'informazione ai consumatori in modo che possa indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 5000 euro.
  2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».
6. 7. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: e, ove compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2017.
6. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.»
*6. 6. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.
  1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge.».
*6. 9. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

TITOLO

  Sostituire il titolo con il seguente: «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta».
TIT. 1. Critelli.

Pag. 206

ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

  Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.
**1. 4. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
**1. 9. Dal Moro.
**1. 19. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle materie prime con le seguenti: delle materie prime agricole primarie utilizzate.
2. 1. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui all'articolo 5.
2. 37. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: ovvero provenienti dalla stessa Regione del luogo di vendita,.
2. 13. (Nuova formulazione) D'Alessandro, Cenni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine della lettera, con le seguenti: e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne.
2. 6. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: provenienti da Pag. 207punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.
2. 38. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: singolo o associato in diverse forme di aggregazione.
*2. 39. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.
*2. 34. (Nuova formulazione) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali non sono considerate intermediari.
**2. 8. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
**2. 40. (Nuova formulazione) Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

**2. 35. (Nuova formulazione) Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.
**2. 31. (Nuova formulazione) Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 41. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: singoli o associati in diverse forme di aggregazione.
3. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1, sopprimere la parola: diretta.

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: diretta.
3. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 1 sostituire le parole: almeno il 20 per cento del totale con le seguenti: appositi spazi all'interno.
3. 8. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.
*3. 3. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.
*3. 9. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.
*3. 13. (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Pag. 208

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile» con le seguenti: sono istituiti il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e il logo «filiera corta».
4. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: è.
4. 3. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 2, dopo le parole: Il logo può essere esposto aggiungere le seguenti: nel luogo di vendita diretta.
4. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

  Al comma 2, dopo la parola: ristorazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.
4. 20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: generi.
5. 9. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: adeguatamente documentato inserire le seguenti: attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.
5. 1. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con la parola: congrua.
5. 11. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.
*6. 10. Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.
*6. 2. (Nuova formulazione) Cenni, D'Alessandro.
*6. 5. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.