CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2018
67.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Atto n. 40).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;
   ricordato che la direttiva (UE) 2016/2370 rientra nel cosiddetto «quarto pacchetto ferroviario» e mira a rafforzare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nonché a promuovere l'ulteriore apertura del mercato ferroviario dei passeggeri sulle tratte nazionali;
   richiamato il termine di recepimento della direttiva, che è fissato entro il 25 dicembre 2018, e il termine per l'esercizio della delega che scade il 25 novembre 2018, applicandosi lo scorrimento di tre mesi previsto dalla legge n. 234/2012;
   preso atto che lo schema di decreto legislativo recepisce in modo non testuale la direttiva (UE) 2016/2370, in quanto diverse disposizioni non sono applicabili alla realtà italiana, ovvero non vi trovano riscontro o sono già presenti nell'ambito del nostro ordinamento;
   rilevato – quanto alla definizione relativa ai servizi di trasporto ad alta velocità – che lo schema non recepisce la caratteristica secondo la quale i treni non devono avere fermate intermedie tra due luoghi separati da meno di 200 km, poiché opportunamente adattata alla realtà italiana;
   ritenuto che tale scelta legislativa appare in linea con i principi sottesi alla direttiva medesima, che consente agli Stati membri sufficiente flessibilità per organizzare la propria rete ferroviaria al fine di garantire un'elevata qualità di servizi facilmente disponibili per tutti i passeggeri, tenuto conto dell'eterogeneità delle reti nazionali in termini di dimensioni e densità (Considerando n. 23);
   sul punto dell'alta velocità, più specificamente, il Considerando n. 29 ricorda che gli Stati membri debbono poter scegliere modalità diverse per promuovere gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità;
   analogamente, il Considerando n. 30 richiama l'obiettivo, tra gli altri, di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente;
   evidenziato, infine, che parrebbe opportuno un coordinamento con le altre competenti autorità europee e nazionali, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance della infrastruttura ferroviaria, per approfondire alcuni ambiti di particolare rilevanza, quali:
    le esigenze di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie in numerose zone Pag. 94dell'Unione europea inclusi i territori italiani che rischiano l'isolamento per carenza infrastrutturale e deficit di mobilità;
    una adeguata programmazione, da affidare alle autorità di vigilanza e controllo, che garantisca lo sviluppo coerente sui diversi territori della mobilità nazionale dei passeggeri per ferrovia, onde evitare che la redditività della utilizzazione delle linee ad alto utilizzo rappresenti l'unico criterio per l'effettiva apertura del mercato dei servizi ferroviari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (Atto n. 42).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;
   ricordato che la direttiva 2016/1164/UE si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto BEPS – Base erosion and profit shifting); essa mira al contrasto delle pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, attraverso l'introduzione di una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali;
   evidenziato che la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 ha apportato modifiche alla direttiva (UE) 2016/1164, allo scopo di contrastare i cosiddetti disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione;
   ritenuto opportuno che venga garantita una corretta e concreta applicazione delle normative citate in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
   richiamata la disposizione di delega al recepimento della direttiva 2016/1164 contenuta all'articolo 1, commi 1 e 2, e nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);
   preso atto che il termine per il recepimento della direttiva 2016/1164 è fissato al 31 dicembre 2018 (fatte salve le norme sull’exit tax per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2019) e che le disposizioni della direttiva (UE) 2017/952 sono destinate ad entrare in vigore il 1o gennaio 2020,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XIV Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229);
   premesso che:
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (Convenzione ICCAT) nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016;
    la raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento;
    il piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca;
    il Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno;
    le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore, per consentire la ricostituzione dello stock;
   tenuto conto dell'audizione svoltasi nelle Commissioni riunite XIII e XIV di membri italiani della Commissione Pesca del Parlamento europeo;
   rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,Pag. 97
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
  valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare alle competenti sedi europee:
   a) l'inopportunità di pervenire ad una disciplina normativa che ponga a carico degli Stati membri dell'Unione obblighi e oneri aggiuntivi non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima Convenzione ICCAT e che rischiano di tradursi in costi supplementari, come l'obbligo di dotarsi del Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS);
   b) l'esigenza di apportare le adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e artigianale, nonché di meccanismi volti a favorire il riparto delle medesime quote anche in favore di pescherecci in precedenza esclusi dall'assegnazione di contingenti per il pesce spada;
   c) la necessità di promuovere l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzate nella pesca tradizionale e artigianale.