CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2018
66.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (C. 1123).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1123 Governo recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco (C. 1125).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 1125, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato come il provvedimento risulti conforme al principio della competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 4.3 DELLA RELATRICE

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
  01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;
   b) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e aggiungere, in fine, le seguenti: alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 01, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore;
   c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori;
   d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori e sostituire le parole: della lettera a) con le seguenti: delle lettere a) e c);
   e) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 1, la Commissione elettorale comunale, per la copertura del posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso»;
   f) sopprimere il comma 6.

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  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».
4. 3. (Nuova formulazione) La Relatrice.

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ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
  01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;
   b) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e aggiungere, in fine, le seguenti: alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 01, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore;
   c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori;
   d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: iscritti nell'albo degli scrutatori e sostituire le parole: della lettera a) con le seguenti: delle lettere a) e c);
   e) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 1, la Commissione elettorale comunale, per la copertura del posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso;
   f) sopprimere il comma 6.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'in terno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della lettera c) Pag. 22del comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».
4. 3. (Nuova formulazione) La Relatrice.

(Approvato)

ART. 5

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
5. 1. La Relatrice.

(Approvato)

ART. 6

  Al comma 1, capoverso 2-ter, premettere le seguenti parole: Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza,.
6. 3. La Relatrice

(Approvato)