CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 settembre 2018
64.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 791 Salafia, recante «Disposizioni in materia di azione di classe», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame referente;
   considerato che:
    la proposta di legge interviene sullo strumento dell'azione di classe, attualmente disciplinata dall'articolo 140-bis del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo – attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti – sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere;
    la disciplina dell'azione di classe viene trasferita dal citato codice del consumo al codice di procedura civile, con l'introduzione di un apposito nuovo titolo, e la relativa competenza passa dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali e delle Corti di appello;
    viene inoltre previsto un ampliamento delle situazioni giuridiche tutelate, nonché degli strumenti di tutela, con la previsione di un'azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive e con la possibilità di aderire sia prima sia dopo la sentenza che accoglie l'azione;
    rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alle materie «ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento al quarto periodo del primo comma del nuovo articolo 840-bis del codice di procedura civile, laddove si prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della norma, facendo riferimento all'entrata in vigore «della presente disposizione», ovvero di espungere dal codice di procedura civile il rinvio al decreto attuativo e di collocarlo in una apposita disposizione del provvedimento in esame, così da collegarne la decorrenza all'entrata in vigore dello stesso.

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ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (C. 543 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al numero 1) premettere il seguente:
    01) al comma primo, le parole: «dal Presidente della Corte di appello competente per territorio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tramite sorteggio dei soggetti presenti nell'elenco di cui al comma terzo».
   2) Dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
    1-bis) dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «in caso di rinuncia o impedimento si provvede nuovamente per sorteggio».
1. 1. Santelli.

  Al comma 1, lettera b) numero 3), sopprimere la lettera b).
1. 2. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), sopprimere le parole: del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 3. Santelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: i candidati medesimi aggiungere le seguenti: nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano prioritariamente ma, laddove ciò rendesse impossibile la costituzione del seggio, possono essere disattese;».
1. 4. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 5. Sisto.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto Pag. 31penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
1. 6. Sisto.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1 sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.
2. 2. Sisto.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere la lettera b).
3. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l'articolo 323 del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
3. 2. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso f-bis), sostituire le parole:, anche non definitive con la seguente: definitive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole da: o decreto penale di condanna fino a: due anni di reclusione con le seguenti: per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
3. 3. Sisto.

ART. 4

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso a-ter).
4. 1. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1), lettera a), capoverso a-ter) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.
4. 2. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere, al comma 1, il seguente comma:
  01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, formula, con invito pubblicato anche sul sito del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, richiesta agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire Pag. 32al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica alla casella indicata nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive;
   b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223» e aggiungere, in fine, le seguenti: «tra i soli iscritti nell'albo che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore»;
   c) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «iscritti nell'albo degli scrutatori»;
   d) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «iscritti nell'albo degli scrutatori» nonché le parole: «della lettera a)» e inserire, dopo le parole: «ai sensi», le seguenti: «delle lettere a) e c)»;
   e) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Qualora il numero dei nominativi che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione elettorale comunale procede, per la copertura del posti da scrutatore rimasti vacanti, a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, ad un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso»;
   f) sopprimere il comma 6.
4. 3. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 6, al comma 1 sopprimere la lettera c).
4. 4. Santelli.

ART. 5.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
5. 1. La Relatrice.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 31 gennaio 2019.
5. 2. Sisto.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti:, ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,
6. 1. Sisto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
6. 2. Sisto.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);
   premesso che:
    in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in particolare, con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo ha novellato il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;
    con lo schema di decreto in esame si intendono apportare correttivi e integrazioni ai decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;
    lo schema di decreto è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni finali,
   rilevato che:
    il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali, nonché Pag. 34il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure;
   considerato che:
    lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni operative; in particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli) e talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione; per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli;
    valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione;
    considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sullo schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo, in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente;
   2) appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;
   3) si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, e il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia;
   4) attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche Pag. 35procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;
   5) non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce, di fatto, per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita; appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico; sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
   6) si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale e il personale del ruolo tecnico operativo;
   7) si invita il Governo a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di titoli di laurea diversi da quelle oggi previste, quali, ad esempio, quelli in ambito giuridico, scientifico e umanistico: nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;
   8) si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;
   9) valuti il Governo l'opportunità di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato ai sensi del vigente articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;
   10) appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
   11) in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale: appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;
   12) appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;
   13) si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, prevedendo per essi i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici, ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
   14) al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un Pag. 36ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri, quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari; riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali); equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza; applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;
   15) in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 212 e 260 del decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellati o introdotti dallo schema di decreto, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;
   16) si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I del Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte «di complicazioni e complicanze patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada»;
   17) si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;
   18) è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige della possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;
   19) risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza;
   20) valuti il Governo, a fronte delle predette osservazioni e alle eventuali conseguenti modificazioni che dovessero realizzarsi nella disciplina generale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, l'adozione di successivi provvedimenti volti a ridefinire le competenze operative, tecnico amministrative e investigative del Corpo Nazionale medesimo e le relazioni coinvolgenti gli aspetti, anche organizzativi, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.