CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2018
63.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 791 Salafia.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Titolo VIII-bis» sostituire le parole: Dell'azione di classe con le seguenti: Dei procedimenti collettivi.
1. 2. La relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il primo comma con il seguente:
  La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo ove ha sede la parte convenuta.
1. 29 (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il secondo comma, con il seguente:
  il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
1. 34. Ascari.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il terzo comma, con il seguente:
  Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo; restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
1. 35. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-ter, quarto comma, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
1. 144. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sostituire il comma 7 con il seguente:
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.
1. 52. Barbuto.

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  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 840-quater con il seguente:
  «Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
  Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva ovvero quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
  Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dai casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
  È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.».
1. 59 (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quinquies, primo comma, primo periodo, dopo le parole «fissa un termine» aggiungere le seguenti: «perentorio non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma».

  Conseguentemente, al capoverso Art. 840-sexies, primo comma, lettera e), dopo le parole «e fissa il termine perentorio» aggiungere le seguenti: «non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni.»
1. 66. (Nuova formulazione). Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sostituire il terzo comma con il seguente: quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico».
1. 72. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:
  Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
  Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
  Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
   a) esamina in quale misura la domanda sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
   b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
   c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi.

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  Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
  La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
  Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
  Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
1. 75. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: «Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito».

  Conseguentemente, al capoverso 840-sexies, sopprimere il secondo comma.
1. 76. (Nuova formulazione). Vitiello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sostituire la rubrica: (Sentenza) con la seguente: (Sentenza di accoglimento).
1. 86. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:
      a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando razione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma;.
1. 77. Cataldi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g) sopprimere le parole «quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta».
1. 83. (Nuova formulazione). Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.
1. 84. Di Sarno.

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  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, lettera c), dopo la parola: certificata aggiungere le seguenti: ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 88. Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies» secondo comma, lettera c), dopo la parola: aderente aggiungere le seguenti: o del suo difensore.
1. 89. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sostituire il quarto comma con il seguente:
  La domanda è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione ed è presentata a norma dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1. 92. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.
*1. 93. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere l'ottavo comma.
*1. 94. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», nono comma, dopo la parola: termini aggiungere la seguente: ivi.
1. 95. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sostituire le parole da: Entro il termine fino a: deve depositare con le seguenti:
  Entro il termine perentorio di 120 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deposita.
1. 96. Di Stasio.

All'articolo 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere la parola «succintamente».
1. 101. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sostituire l'ultimo comma con il seguente:
  A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della Giustizia, adottato a norma della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
1. 103. (Nuova formulazione). Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:
  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione dei numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore ai 1,5 per cento;Pag. 100
   f) da 500.001 a 1.000.000 in misura non superiore al 1 per cento;
   g) oltre 1.000.000, in misura non superiore al 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto dei Ministro della Giustizia.
1. 108. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.»
1. 113. (Nuova formulazione). Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», sostituire il secondo comma con il seguente:
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica t'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso, il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.
1. 114. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.»
1. 118. (Nuova formulazione). Palmisano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, dopo le parole: Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, aggiungere le seguenti: «fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi».
1. 117. (Nuova formulazione). Ferri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, sopprimere la lettera d).
1. 122. Perantoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» ottavo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: nei suoi confronti.
1. 125. Saitta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies», sostituire il primo comma con il seguente: L'esecuzione forzata del decreto, di cui all'articolo 840-octies, è promossa dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
1. 127. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente: Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da Pag. 101ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
1. 128. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, terzo comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 129. Scutellà.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, sesto comma, dopo le parole: posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
1. 130. Cataldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-quaterdecies, aggiungere in fine il seguente comma: Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.
1. 131. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies, sostituire il primo comma il seguente: Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, primo comma.
1. 132. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840 sexiesdecies, sostituire il terzo comma con il seguente: La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo dove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
1. 136. (Nuova formulazione). La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso Art. 840-sexiesdecies, sostituire il quarto comma con il seguente: Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
1. 137. (Nuova formulazione). Vitiello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il settimo comma con il seguente: Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
1. 140. Dori.

ART. 2

  Al comma 1, capoverso «Titolo V-bis» sostituire la rubrica: Dell'azione di classe con le seguenti: bei procedimenti collettivi.
2. 1. La Relatrice.

Pag. 102

  Al comma 1, capoverso «Art. 196-bis», primo comma, dopo le parole: all'indirizzo di posta elettronica aggiungere le seguenti: certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. 2. Palmisano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 196-bis» secondo comma, dopo le parole: Sposta elettronica ordinaria o certificata aggiungere le seguenti: ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. 3. Saitta.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
*5. 3. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.
*5. 4. D'Orso.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168 del 2003, dopo la lettera d), è aggiunta in fine la seguente:
   e) controversie di cui al Titolo VIII-bis del Libro IV del codice di procedura civile.

  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, le parole: di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: sono sostituite le seguenti: di cui al Titolo VIII-bis del Libro IV del codice di procedura civile.
6. 0. 1. (Ulteriore nuova formulazione).  D'Orso.