CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 settembre 2018
59.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)367)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione,
   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, (COM(2018)367);
   preso atto altresì della risoluzione n. 69 trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dall'Assemblea legislativa delle Marche, con cui la suddetta regione ha trasmesso alla Commissione osservazioni relative alla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 e proposte in ordine alla programmazione futura;
   premesso che:
   la proposta in esame abroga il vigente regolamento (UE) n. 1288/2013, istitutivo del programma «Erasmus+», tuttora corso fino al 2020, per sostituirlo con il nuovo programma «Erasmus» per gli anni 2021-2027, con il medesimo obiettivo di favorire e promuovere forme di mobilità finalizzata all'apprendimento e alla formazione permanente;
   il nuovo programma appare significativamente rafforzato e più ambizioso dei precedenti, sia per la dotazione di risorse doppia rispetto al passato, pari a 30 miliardi di euro, a fronte dei 14,7 miliardi per gli anni 2014-2020, sia per l'obiettivo dichiarato di triplicare il numero dei cittadini europei – studenti e non – che ne potranno beneficiare, portandolo a 12 milioni, dai 4 milioni interessati da Erasmus 2014-2020;
   la proposta trova fondamento giuridico negli articoli 165 e 166 del TFUE che conferiscono all'Unione competenze a sostegno degli Stati membri nel potenziamento delle politiche per l'istruzione e la formazione professionale, nonché volte ad offrire un contributo in materia di politiche per la gioventù e per lo sport. Ferma restando la responsabilità degli Stati membri in ordine al contenuto e all'organizzazione delle rispettive politiche negli ambiti citati, l'iniziativa dell'Unione europea mira a promuovere progetti di cooperazione e mobilità transnazionale e internazionale, oltre che a far maturare e diffondere un'identità europea;
   la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, non potendo i suoi obiettivi essere conseguiti in misura adeguata e sufficiente dai singoli Stati membri in ragione del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza e della portata geografica delle attività di cooperazione e mobilità finanziate;
   la proposta in titolo appare altresì conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in continuità con il programma già in essere;
   nel progetto del nuovo «Erasmus» appaiono migliorati, anche alla luce delle Pag. 83considerazioni contenute nella già citata valutazione di medio termine del programma in corso (per gli anni 2014-2016), alcuni aspetti del programma, quali: 1) una maggiore capacità inclusiva grazie all'obiettivo di coinvolgere un più ampio numero di discenti che per collocazione sociale o geografica beneficiano di minori opportunità formative; 2) il consolidamento delle iniziative volte a promuovere comprensione e conoscenza dei processi di integrazione europea oltre al senso di appartenenza all'Europa; 3) il potenziamento degli interventi nei settori della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale e della gioventù; 4) la semplificazione delle procedure burocratiche a carico dei beneficiari per la candidatura e la rendicontazione; 5) il ricorso alle nuove tecnologie e alla formazione online per moltiplicare le opportunità formative;
   la valorizzazione ed il rafforzamento del programma Erasmus proposto sono funzionali e coerenti, nel disegno delle istituzioni Ue, con la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione, obiettivo che la Commissione Ue ha dichiarato di voler raggiungere entro il 2025 e che dovrebbe condurre nei prossimi anni a traguardi quali il reciproco riconoscimento di titoli e periodi di studio e l'inaugurazione di università europee;
   nel programma figurano iniziative nuove, tra queste l'introduzione di DiscoverEu, che consentiranno ai giovani di compiere percorsi di viaggio e scoperta in Europa;
   il nuovo programma si prefigge inoltre di contribuire alla crescita delle competenze e della capacità d'innovazione grazie ad azioni mirate a promuovere studio, ricerca e aggiornamento, ma anche creatività e imprenditorialità, in ambiti emergenti: energie rinnovabili, cambiamenti climatici, ingegneria ambientale, intelligenza artificiale, digitale;
   rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
    a) possa essere riconsiderato il volume delle risorse assegnate che, per quanto significativamente aumentate fino al raddoppio della dotazione precedente, appaiono limitate rispetto all'obiettivo di triplicare la platea dei beneficiari delle iniziative del programma;
    b) vengano indicati obiettivi più puntuali in materia di formazione e riqualificazione degli insegnanti, anche attraverso la previsione della possibilità per il personale docente della scuola di accedere individualmente alle opportunità di mobilità formativa;
    c) si prevedano altresì misure per favorire una più ampia fruizione dei fondi per Master universitari;
    d) nell'ambito delle attività previste dalla nuova iniziativa «Discover EU», si prevedano misure adeguate volte a garantire ai destinatari del programma anche la copertura delle spese relative al vitto e all'alloggio, per non rischiare di escludere dal medesimo programma gli studenti economicamente più svantaggiati;
    e) siano adottate le opportune iniziative per estendere, in futuro, il programma di scambio «Erasmus» anche ai Paesi che non sono membri dell'Unione europea, al fine di favorire un processo di integrazione che non sia circoscritto ai confini comunitari.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)367).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, (COM(2018)367);
   preso atto altresì della risoluzione n. 69 trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dall'Assemblea legislativa delle Marche, con cui la suddetta regione ha trasmesso alla Commissione osservazioni relative alla valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 e proposte in ordine alla programmazione futura;
   premesso che
   la proposta in esame abroga il vigente regolamento (UE) n. 1288/2013, istitutivo del programma «Erasmus+», tuttora corso fino al 2020, per sostituirlo con il nuovo programma «Erasmus» per gli anni 2021-2027, con il medesimo obiettivo di favorire e promuovere forme di mobilità finalizzata all'apprendimento e alla formazione permanente;
   il nuovo programma appare significativamente rafforzato e più ambizioso dei precedenti, sia per la dotazione di risorse doppia rispetto al passato, pari a 30 miliardi di euro, a fronte dei 14,7 miliardi per gli anni 2014-2020, sia per l'obiettivo dichiarato di triplicare il numero dei cittadini europei – studenti e non – che ne potranno beneficiare, portandolo a 12 milioni, dai 4 milioni interessati da Erasmus 2014-2020;
   la proposta trova fondamento giuridico negli articoli 165 e 166 del TFUE che conferiscono all'Unione competenze a sostegno degli Stati membri nel potenziamento delle politiche per l'istruzione e la formazione professionale, nonché volte ad offrire un contributo in materia di politiche per la gioventù e per lo sport. Ferma restando la responsabilità degli Stati membri in ordine al contenuto e all'organizzazione delle rispettive politiche negli ambiti citati, l'iniziativa dell'Unione europea mira a promuovere progetti di cooperazione e mobilità transnazionale e internazionale, oltre che a far maturare e diffondere un'identità europea;
   la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, non potendo i suoi obiettivi essere conseguiti in misura adeguata e sufficiente dai singoli Stati membri in ragione del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza e della portata geografica delle attività di cooperazione e mobilità finanziate;
   la proposta in titolo appare altresì conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in continuità con il programma già in essere;
   nel progetto del nuovo «Erasmus» appaiono migliorati, anche alla luce delle Pag. 85considerazioni contenute nella già citata valutazione di medio termine del programma in corso (per gli anni 2014-2016), alcuni aspetti del programma, quali: 1) una maggiore capacità inclusiva grazie all'obiettivo di coinvolgere un più ampio numero di discenti che per collocazione sociale o geografica beneficiano di minori opportunità formative; 2) il consolidamento delle iniziative volte a promuovere comprensione e conoscenza dei processi di integrazione europea oltre al senso di appartenenza all'Europa; 3) il potenziamento degli interventi nei settori della scuola, dell'istruzione e della formazione professionale e della gioventù; 4) la semplificazione delle procedure burocratiche a carico dei beneficiari per la candidatura e la rendicontazione; 5) il ricorso alle nuove tecnologie e alla formazione online per moltiplicare le opportunità formative;
   la valorizzazione ed il rafforzamento del programma Erasmus proposto sono funzionali e coerenti, nel disegno delle istituzioni Ue, con la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione, obiettivo che la Commissione Ue ha dichiarato di voler raggiungere entro il 2025 e che dovrebbe condurre nei prossimi anni a traguardi quali il reciproco riconoscimento di titoli e periodi di studio e l'inaugurazione di università europee;
   nel programma figurano iniziative nuove, tra queste l'introduzione di DiscoverEu, che consentiranno ai giovani di compiere percorsi di viaggio e scoperta in Europa;
   il nuovo programma si prefigge inoltre di contribuire alla crescita delle competenze e della capacità d'innovazione grazie ad azioni mirate a promuovere studio, ricerca e aggiornamento, ma anche creatività e imprenditorialità, in ambiti emergenti: energie rinnovabili, cambiamenti climatici, ingegneria ambientale, intelligenza artificiale, digitale;
   rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
    a) possa essere riconsiderato il volume delle risorse assegnate che, per quanto significativamente aumentate fino al raddoppio della dotazione precedente, appaiono limitate rispetto all'obiettivo di triplicare la platea dei beneficiari delle iniziative del programma;
    b) vengano indicati obiettivi più puntuali in materia di formazione e riqualificazione degli insegnanti, anche attraverso la previsione della possibilità per il personale docente della scuola di accedere individualmente alle opportunità di mobilità formativa;
    c) si prevedano altresì misure per favorire una più ampia fruizione dei fondi per Master universitari;
    d) nell'ambito delle attività previste dalla nuova iniziativa «Discover EU», si prevedano misure adeguate volte a garantire ai destinatari del programma anche la copertura delle spese relative al vitto e all'alloggio, per non rischiare di escludere dal medesimo programma gli studenti economicamente più svantaggiati;
    e) siano adottate le opportune iniziative per rafforzare, in futuro, il programma di scambio «Erasmus» anche ai Paesi che non sono membri dell'Unione europea, al fine di favorire un processo di integrazione che non sia circoscritto ai confini comunitari.

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ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018)173),
   premesso che:
   la filiera alimentare consente la fornitura al pubblico di prodotti alimentari e di bevande per il consumo ed è costituita da una serie di mercati verticalmente connessi in cui operano diversi soggetti: agricoltori, trasformatori, commercianti, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio e consumatori. In sintesi, la filiera alimentare si suddivide in due componenti: produttiva (agricoltura e industria alimentare e di trasformazione di materie prime agricole) e distributiva e commerciale (commercio all'ingrosso e al dettaglio e settore della ristorazione);
   la maggior parte delle aziende della filiera alimentare è di piccole o medie dimensioni con una concentrazione di PMI molto più alta nei settori della trasformazione alimentare e del commercio al dettaglio rispetto al settore agricolo;
   secondo la Commissione europea, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento del potere di contrattazione, che ha avvantaggiato principalmente il settore del commercio al dettaglio e alcune imprese transnazionali a scapito dei fornitori, in particolare dei produttori primari. A giudizio della Commissione europea, a causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Sempre secondo la Commissione europea, le pratiche commerciali sleali possono esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una distribuzione inefficiente delle risorse e persino all'uscita dal mercato di operatori altrimenti sani e competitivi;
   a livello dell'Unione europea non esiste una legislazione volta a contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese e che, a livello nazionale, la situazione si presenta molto diversificata;
   i diversi approcci normativi adottati dagli Stati membri possono creare, secondo la Commissione europea, condizioni di concorrenza differenti per gli operatori e che il coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati membri è molto scarso;
   la proposta di direttiva prevede un elenco di pratiche commerciali sleali da ritenere vietate in ogni caso e un elenco di pratiche che possono ritenersi ammissibili solo a condizione che siano state concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;
   la proposta prevede altresì l'obbligo per gli Stati membri di designare un'autorità pubblica di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale, che Pag. 87possa svolgere indagini, sia su richiesta che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie decisioni nonché i nomi dei trasgressori;
   la proposta si affianca all'iniziativa volontaria del settore privato, la Supply Chain Initiative (SCI), che mira a sensibilizzare in merito alle pratiche commerciali sleali e a promuovere la correttezza dei comportamenti commerciali;
   la proposta rispetta, secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà, in quanto un'azione a livello dell'Unione europea garantirebbe un quadro minimo comune, migliorerebbe il livello di tutela dalle pratiche commerciali sleali e ridurrebbe le ripercussioni lungo la filiera alimentare. Contribuirebbe, inoltre, ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola (articolo 39 del TFUE), nonché a permettere il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri;
   secondo la Commissione europea, la proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, poiché rientrerebbero nel perimetro dell'intervento solo le PMI, le pratiche commerciali sleali più nocive e gli ambiti in cui gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi in maniera autonoma. Inoltre, i costi previsti sarebbero minimi e gli Stati membri potranno mantenere i propri regimi ed emanare leggi che vanno oltre il campo di applicazione delle misure proposte;
   tenuto conto dell'audizione svoltasi nelle Commissioni riunite X, XIII e XIV, del relatore della proposta di direttiva, presso la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, Paolo De Castro;
   sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
    a) si preveda l'estensione dell'ambito di applicazione della proposta tutti i prodotti a tutti i prodotti agricoli, e non solo alimentari, e a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive;
    b) si introduca una definizione generale di pratica commerciale sleale basata su principi ampiamente riconosciuti e accettati nell'Unione europea e dalle differenti legislazioni nazionali;
    c) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;
    d) si preveda la possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia;
    e) si preveda la possibilità per gli Stati membri di rafforzare i poteri delle autorità pubbliche di controllo, incaricate di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello nazionale.

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ALLEGATO 4

Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018)5 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018)5);
   premesso che:
   il piano d'azione sulla mobilità militare, presentato il 28 marzo 2018 congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, si inquadra nel contesto delle recenti iniziative dell'Unione europea volte a rafforzare la cooperazione europea nel settore della difesa;
   varie barriere di natura fisica, giuridica e regolamentare impediscono attualmente al personale e all'equipaggiamento militare di circolare rapidamente e senza difficoltà nell'Unione europea;
   considerato che è quindi importante prevedere misure per migliorare la mobilità militare, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri e in conformità ai trattati e alla legislazione dell'Unione europea;
   rilevato che il piano d'azione per la mobilità militare individua una serie di azioni sia a livello europeo sia a livello di Stati membri, per quanto riguarda, in particolare, i requisiti militari; gli eventuali potenziamenti delle infrastrutture di trasporto; gli adeguamenti normativi e procedurali per le disposizioni vigenti sul trasporto di merci pericolose, la semplificazione delle formalità doganali; l'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri;
   considerato che occorrerà garantire al piano d'azione sulla mobilità militare finanziamenti adeguati nell'ambito del bilancio dell'UE, nel contesto dei negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale e con particolare riferimento alla proposta relativa al Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 2021-2027;
   considerato che il piano d'azione sottolinea l'importanza della stretta cooperazione con gli Stati membri, per la sua attuazione nel rispetto della sovranità degli Stati membri sul loro territorio nazionale e i processi decisionali nazionali concernenti i movimenti militari,
   considerato che il piano di azione prende in considerazione anche l'adeguamento delle norme procedurali relative al trasporto dei beni pericolosi e tenuto conto che le regole in termini di trasporto militare sono definite a livello nazionale, mentre quelle che si applicano all'uso civile sono, per contro, determinate in ambito di normative internazionali dando luogo ad una divergenza rispetto alle norme in ambito civile che richiede autorizzazioni ad hoc e comporta rallentamenti;
   ritenuto che per quanto concerne il rilascio di permessi per oltrepassare i confini, il piano prevede che entro l'agosto del 2018 l'Agenzia europea per la difesa Pag. 89prepari un progetto sull'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri di materiale militare e gli Stati membri, dal canto loro, dovranno identificare le restrizioni normative nazionali esistenti e le possibili soluzioni per migliorare la mobilità militare
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
    a) siano garantiti adeguati finanziamenti per il piano d'azione sulla mobilità militare nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, e in particolare sia assicurata l'adeguatezza del finanziamento delle infrastrutture di trasporto con duplice uso, il cui potenziale impatto, a livello nazionale, sia opportunamente valutato dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità ambientale, nel contesto dei negoziati per il prossimo quadro finanziario pluriennale, con particolare riferimento alla proposta relativa al Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 2021-2027;
    b) siano previsti meccanismi volti a condizionare eventuali finanziamenti relativi ai movimenti transfrontalieri all'adozione di azioni adeguatamente concordate e condivise tra Stati membri.
    c) relativamente al trasporto di beni pericolosi si adottino iniziative opportune per facilitare gli allineamenti a livello comunitario delle varie disposizioni nazionali;
    d) per quanto concerne il rilascio di permessi per oltrepassare i confini, il progetto sull'autorizzazione dei movimenti transfrontalieri di materiale militare dell'Agenzia europea tenga conto anche delle restrizioni normative degli Stati membri al fine di migliorare la mobilità militare a livello nazionale.