CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 settembre 2018
53.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO 6.65 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO 13.131 DEI RELATORI

subemendamenti all'emendamento 6.65 dei Relatori

  All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole da: disposizione di cui fino alla fine del comma con le seguenti: circolare n. 0020546 del 6 luglio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non comporta alcuna responsabilità per i dirigenti scolastici.
0. 6. 65. 1. Marattin, Lorenzin, Carnevali, Migliore, Boschi, Ceccanti.

  All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 15 ottobre 2018.
0. 6. 65. 2. Lucaselli, Prisco, Lollobrigida, Donzelli, Crosetto, Rampelli.

  All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2018.
0. 6. 65. 3. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 10 novembre 2018.
0. 6. 65. 7. Magi.

  All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 30 novembre 2018.
0. 6. 65. 4. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti.

  All'emendamento 6.65 dei relatori sostituire le parole: 10 marzo 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
0. 6. 65. 5. Marin, Gelmini, Aprea, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani, Jotti.

  All'emendamento 6.65 dei relatori aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-octies-bis. L'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dai seguenti:
  «3-bis. Entro il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, le vaccinazioni di cui all'articolo 1, sono rese obbligatorie per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale e nelle scuole private non paritarie nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari.Pag. 113
  3-ter. Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, detto personale è esonerato dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.
  3-quater. Le vaccinazioni di cui all'articolo 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale».
0. 6. 65. 6. Paolo Russo.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 3-octies con il seguente:
  3-octies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
6. 65. I Relatori.

  Sopprimere il comma 1-ter.
13. 131. I Relatori.

Pag. 114

ALLEGATO 2

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:
  2-bis. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, rimodulato o riformulato ai sensi dell'articolo 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto decreto legislativo sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalità ivi previste. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
  2-ter. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.
1. 105. I Relatori.

  Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies.
6. 60. I Relatori.

  Sostituire il comma 3-octies con il seguente:
  3-octies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
6. 65. I Relatori.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Il termine dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, Pag. 115limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.
6. 62. I Relatori.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
6. 63. I Relatori.

  Dopo il comma 3-novies, aggiungere il seguente:
  3-decies. Nelle more delle revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito dal 1o settembre 2018 al 1o settembre 2019.
6. 64. I Relatori.