CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 agosto 2018
47.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (C. 1041 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione del «DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
   esaminato in particolare l'articolo 4-ter, relativo al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rafforzarne la struttura e garantire l'esigenza di preservarne le competenze tecniche al fine di una efficace gestione dei fondi europei,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 148

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura (COM(2018)267 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura (COM(2018)268 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminate ai sensi dell'articolo 127, comma 1 del Regolamento, le comunicazioni della Commissione UE «Una nuova agenda europea per la cultura» COM(2018)267 e «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura» COM(2018)268;
   preso atto della risoluzione n. 75 trasmessa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dall'Assemblea legislativa delle Marche, con cui la suddetta regione ha trasmesso a questa commissione il parere sulla comunicazione COM(2018)268;
   premesso che:
    entrambe le comunicazioni si inseriscono in una serie di misure non legislative volte a promuovere e potenziare le politiche culturali e a salvaguardia del patrimonio cultura, unitamente alle politiche per i giovani e per la loro formazione;
    la nuova agenda europea per la cultura dà seguito all'auspicio che i leader dei 27 Stati membri e delle Istituzioni europee hanno formulato nel marzo del 2017, in occasione del 60o anniversario della firma dei trattati di Roma, per la costruzione di un'Unione europea più inclusiva e più equa anche grazie al contributo di risorse come cultura, innovazione e creatività;
    nella Dichiarazione di Roma, i leader degli Stati membri e delle Istituzioni europee si prefiggevano di fare dell'Unione europea un luogo «in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica»;
    tale obiettivo è stato confermato dalla riunione di Göteborg del novembre 2017 e quindi dal Consiglio europeo del dicembre 2017;
    con la nuova agenda per la cultura, la Commissione europea assegna alla risorsa culturale un importante ruolo sia nella costruzione e condivisione di un'identità europea, sia nella crescita dei settori produttivi ed economici riferibili e dipendenti dal fattore culturale, anche alla luce del contributo positivo da questi offerto negli ultimi anni alla crescita economica e commerciale dei Paesi dell'Unione europea;
    le azioni illustrate nella comunicazione in esame trovano fondamento giuridico nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e nell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in virtù dei quali, ferma restando la Pag. 149competenza esclusiva degli Stati membri nel settore della politica culturale, è ruolo dell'Unione incoraggiare la cooperazione e appoggiare ed integrare le azioni degli Stati membri;
    nella seconda comunicazione in esame, dedicata alle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura, «Costruire un'Europa più forte», la Commissione europea illustra il modo in cui sta dando attuazione all'agenda del vertice tenutosi a Göteborg nel novembre del 2017 e al mandato conferitole dal Consiglio europeo del dicembre 2017 per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025;
    la Commissione europea elenca le iniziative ritenute, a tale fine, strategiche, segnalando in particolare: il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio; programmi per migliorare la conoscenza delle lingue degli altri Stati membri; l'introduzione entro il 2021 di una carta europea dello studente; la costituzione di università europee, come passaggio preliminare alla introduzione di titoli di laurea europei; il potenziamento della scuola di governance europea e transnazionale istituita per iniziativa dell'Istituto universitario europeo di Firenze; la creazione di centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale, per promuovere competenze tecnico-professionali di alto livello;
    considerata positivamente la possibilità che siano introdotte azioni volte a promuovere l'apprendimento delle lingue degli Stati membri nelle scuole dell'infanzia favorendo, insieme all'apprendimento linguistico, lo sviluppo all'apertura e al confronto interculturale, anche attraverso didattiche innovative come il metodo CLIL, già a partire dalla scuola primaria, attività ludiche e, in generale, metodi di apprendimento integrati di contenuto e lingua;
    sottolineato che la costituzione di università europee, come passaggio preliminare alla introduzione di titoli di laurea europei, dovrebbe avvenire nel riconoscimento della storia e dell'eccellenza della tradizione dell'Accademia e dell'università italiana;
    rilevata la necessità del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio;
    tenuto conto della necessità di garantire un accesso più ampio e semplice ai fondi europei, pur nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e controllo;
    auspicata la promozione nella scuola l'attenzione alla qualità delle relazioni e del benessere a tutti i livelli tra insegnanti, bambini, ragazzi, genitori, personale ATA, anche attraverso una più interattiva formazione degli insegnanti attenta ai processi cognitivi e dell'apprendimento e il rafforzamento di un'alleanza scuola-famiglia, che comprenda percorsi formativi condivisi su come gestire le relazioni e le problematiche della scuola;
    rilevata l'opportunità di garantire la dovuta attenzione allo sviluppo del potenziale emotivo-relazionale degli studenti in modo tale da rafforzare in loro autostima e autonomia nel vivere i contesti e il loro ambiente;
    riconosciuta la necessità di promuovere percorsi di istruzione comuni finalizzati alla conoscenza e alla comprensione delle Istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo e delle culture dei territori che caratterizzano l'Europa;
    rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 150

  con le seguenti osservazioni:
  valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
   a) possano essere introdotte, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, misure di semplificazione delle procedure di accesso ai fondi;
   b) possa essere favorita la partecipazione delle scuole italiane ai bandi dell'Unione europea, nonché l'accesso delle medesime ai fondi europei per la formazione linguistica e per la mobilità degli insegnanti, anche introducendo servizi e strumenti di assistenza e consulenza per la preparazione dei bandi;
   c) venga promosso l'avvio di percorsi di istruzione, comuni per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado degli Stati membri, finalizzati alla conoscenza e alla comprensione delle Istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo, da inserire nella prossima programmazione europea relativa agli anni 2021-2027, attraverso specifiche linee di finanziamento,
   d) si prevedano attività di formazione per i funzionari delle scuole che possano agevolare la presentazione di progetti.

Pag. 151

ALLEGATO 3

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 651 Meloni e abb. recante «Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi»;
   esaminate le proposte emendative approvate, in linea di principio, dalla Commissione di merito nella seduta del 2 agosto 2018;
   considerato che l'emendamento 1.1 dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo base che introduce l'obbligo per il conducente di veicoli immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta per bambini di cui al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   tenuto conto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed in particolare degli articoli 5 e 6;
   considerato che l'emendamento 1.1 dei relatori prevede l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le specifiche tecnico-costruttive e funzionali per i dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli;
   tenuto conto della necessità di allineare le disposizioni relative all'applicazione delle nuove norme al perfezionamento della procedura di cui alla richiamata direttiva europea;
   rilevata l'opportunità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, al fine, in particolare, di contemperare la sicurezza dei bambini con il principio di libera circolazione all'interno dell'Unione europea;
   considerato che l'articolo aggiuntivo 1.03 prevede la possibilità, con successivi interventi normativi, di introdurre misure di agevolazione fiscale, temporanee, per supportare l'acquisto dei dispositivi di allarme di cui all'articolo 172, comma 1-bis del Codice della strada;
   rilevata la necessità di specificare che tali misure siano concesse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto, sull'emendamento 1.1 e sull'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo aggiuntivo 1.03, dopo le parole: possono essere previste aggiungere Pag. 152le seguenti: nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'emendamento 1.1 dei relatori, al comma 2, valuti la Commissione di merito di esplicitare che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia emanato previo espletamento della procedura di comunicazione di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento al fine, in particolare, di contemperare la sicurezza dei bambini con il principio di libera circolazione all'interno dell'Unione europea;
   c) valuti la Commissione di merito di coordinare le disposizioni relative all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e all'applicabilità delle disposizioni che si intendono introdurre con la proposta di legge all'espletamento della procedura di comunicazione di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

  sui restanti articoli aggiuntivi:

NULLA OSTA.