CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00288 Covolo: Concentrazione di scadenze fiscali nella seconda metà del mese di agosto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che la disciplina fiscale vigente prevede una sovrapposizione delle scadenze fiscali per i contribuenti e chiedono al Governo iniziative idonee a attenuare la concentrazione degli adempimenti fiscali con particolare riferimento a quelli in scadenza nella seconda metà di agosto.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La normativa fiscale attualmente in vigore consente diverse modalità di pagamento rateale delle imposte, con connessi possibili differimenti e sospensioni dei versamenti.
  In particolare, per il 2018, fermo restando il pagamento dell'ultima rata entro il 16 novembre, i soggetti titolari di partita IVA possono procedere al versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi mediante una rateazione con scadenze mensili.
Il pagamento delle singole rate può essere differito di 30 giorni qualora il contribuente decida di versare con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
  Considerato che i pagamenti in scadenza dal 1o al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione, l'effetto concreto è quello per cui la prima (2 agosto) e la seconda rata (16 agosto) – maggiorate per effetto del differimento di 30 giorni – vengono a scadenza nel medesimo giorno (ossia, appunto, il 20 agosto).
  Il contribuente potrebbe comunque evitare la sovrapposizione delle scadenze versando quanto dovuto in momenti diversi, pur nel rispetto dei termini.
  Qualora, invece, il contribuente intenda adempiere allo scadere del termine ultimo per l'adempimento, si verifica la sovrapposizione, sopra descritta, della prima e della seconda rata.
  Tanto premesso, questo Governo si propone di delineare una riforma strutturale del sistema fiscale con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti tributari e costruire un rapporto di leale collaborazione tra il Fisco e i contribuenti. In questo quadro saranno individuate anche apposite iniziative normative che prevedano, a regime e nel rispetto dei vincoli di gettito, una diversa modulazione della rateazione del versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, in presenza delle segnalate criticità relative al calendario delle scadenze fiscali.
  In particolare, si valuterà una eventuale proposta tesa ad evitare, per i soli soggetti titolari di partita Iva che optino per il pagamento rateale, con il differimento previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 435 del 2001, l'accavallamento dei termini di versamento di due rate nel medesimo giorno (peraltro di un mese «vacanziero»).
  Meno avvertito è il problema per i soggetti non titolari di partita Iva in quanto per costoro non vi è coincidenza nella scadenza del termine delle due rate.

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ALLEGATO 2

5-00285 Tabacci: Agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver fatto presente che ai fini dell'applicazione del regime speciale dei lavoratori rimpatriati è previsto, in particolare, il requisito «sostanziale» della continuità dell'attività di lavoro svolta fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, chiedono di sapere se il predetto requisito possa ritenersi comunque soddisfatto, ai fini dell'agevolazione in esame, nel caso di cambio del posto di lavoro che determini una interruzione tra un contratto e l'altro dovuta al solo fatto che tra il termine del primo contratto di lavoro e l'inizio del nuovo rapporto siano intercorsi giorni festivi.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, come risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 150, lettera c), della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), disciplina un regime speciale di tassazione per i lavoratori rimpatriati, al fine di favorire lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese.
  L'agevolazione fiscale spetta ai lavoratori, anche autonomi, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero siano cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, oppure abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
  L'agevolazione prevede che nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi successivi, il reddito di lavoro prodotto in Italia concorra alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento (misura applicabile a decorrere dal 2017).
  Da ultimo, con la circolare n. 17 del 23 maggio 2017, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del regime in argomento specificando che per quanto attiene, in particolare, al requisito dello svolgimento dell'attività di lavoro all'estero, lo «svolgimento dell'attività di lavoro o studio all'estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi».
  Fatta tale premessa, con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, nel caso in cui si verifichi un'interruzione tra il termine del primo contratto e l'inizio del secondo dovuta esclusivamente al ricorrere di un giorno festivo deve ritenersi, in linea generale, comunque Pag. 131soddisfatto il requisito «sostanziale» della continuità dell'attività di lavoro svolta all'estero.
  A diverse conclusioni può, invece, giungersi in situazioni diverse da quella specificamente rappresentata, trattandosi di valutare le singole circostanze alla luce della ratio della disciplina agevolativa in commento. A tal fine, uno strumento utile può essere l'istituto dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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ALLEGATO 3

5-00286 Baratto: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.
5-00287 Del Barba: Disposizioni attuative per l'operatività del Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto a causa della violazione di obblighi da parte di istituti di credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con le interrogazioni in riferimento, di analogo contenuto, si chiede quali siano i tempi per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'operatività del fondo, previsto dalla legge di bilancio per il 2018, in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto – in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza – a seguito della risoluzione/liquidazione coatta amministrativa di varie Banche sul territorio nazionale.
  In primo luogo, si sottolinea il deciso impegno di questo Governo, sin dalla fase dell'insediamento, a dare immediato seguito alle richieste dei risparmiatori vittime dei default bancari.
  A tal fine si è ritenuta fondamentale una prima fase interlocutoria e di ascolto, anche alla luce delle numerose critiche, rivolte dalle Associazioni rappresentative dei risparmiatori interessati, al decreto previsto dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) e si sono svolti incontri anche per raccogliere le indicazioni delle predette Associazioni.
  Nella sede delle interlocuzioni, sono emersi anche altri temi, quali la necessità di stabilire criteri oggettivi di priorità al fine del ristoro dei danni effettivamente subiti, ipotizzando anche l'istituzione di una cabina di regia per regolare le tempistiche dei risarcimenti.
  In conclusione, pur nella consapevolezza del ritardo accumulato, il Governo si impegna ad adottare al più presto le necessarie misure correttive e attuative, nella direzione dinanzi richiamata, in modo da garantire ai risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto il ristoro dovuto.

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ALLEGATO 4

5-00289 Raduzzi: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava.
5-00290 Pastorino: Sulla nomina del Presidente della CONSOB Mario Nava.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-00289 Onorevole Raduzzi ed altri e 5-00290 Onorevole Pastorino ed altri in merito al dottor Nava che è stato nominato Presidente della CONSOB con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2018.
  Secondo quanto stabilito dal quinto comma, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge n. 216 del 1974, il Presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
  Gli articoli 3 e 4 del regolamento di organizzazione della CONSOB precisano poi che i componenti di nuova nomina, nella prima riunione cui partecipano, debbano dichiarare formalmente, assumendosi la responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste. Ove un componente incorra in una delle cause di incompatibilità, la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, è prevista una comunicazione, da parte della CONSOB, al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo.
  In relazione agli atti di sindacato ispettivo in esame, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto alla CONSOB se il procedimento di verifica delle incompatibilità dei Componenti di detta Autorità sia stato formalmente esitato, formulando, altresì, richiesta di trasmissione di copia dei relativi atti.
  Al momento non risulta ancora pervenuto un riscontro dalla CONSOB alla predetta richiesta.
  Questo Governo, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della CONSOB, attende di conoscere le definitive determinazioni del suddetto Collegio, riservandosi di valutarle alla luce del vigente quadro normativo.

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ALLEGATO 5

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato il decreto-legge n. 84 del 2018, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici (C. 1004 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che il provvedimento in esame si pone nel solco dell'impegno profuso dall'Italia negli ultimi anni per il rafforzamento degli strumenti operativi a disposizione di Tripoli per esercitare la sua autorità statuale nel controllo delle acque antistanti la costa libica, nel quadro delle attività volte al controllo ed alla sicurezza dei mari, nonché al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani;
   preso atto, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la cessione a titolo gratuito di 12 unità navali italiane, e che 2 di tali unità sono cedute dal Ministero dell'economia e delle finanze fra quelle in dotazione alla Guardia di finanza, della stessa tipologia dei guardiacoste precedentemente forniti alla Libia, e ancora oggi impegnati nel pattugliamento delle aree marittime di loro competenza;
   rilevato che la consegna delle 2 unità navali cedute dalla Guardia di finanza avverrà – l'una il 25 luglio, l'altra il 15 settembre – nel territorio nazionale, che è prevista la fornitura di un supporto logistico fino al 31 dicembre 2018 e che le attività di addestramento degli equipaggi verranno svolte dalla Guardia di finanza;
   considerato che la cessione alla marina militare libica delle due unità navali della Guardia di Finanza non comporterà la necessità di acquisire nuovi mezzi navali in sostituzione di quelli ceduti, come comunicato dal Governo in sede di discussione del provvedimento presso la 5a Commissione Bilancio del Senato;
   visto infine il parere favorevole espresso sul provvedimento dalla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nel presupposto che le unità navali della Guardia di finanza non debbano essere oggetto di reintegrazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.