CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2018
45.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE;
   rilevato che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 3, comma 10, lettera b), recante l'inserimento di un comma 1-bis, all'articolo 116 del decreto legislativo n. 58 del 1998, dispone che gli emittenti degli strumenti finanziari evadano gli obblighi informativi previsti nella richiamata disposizione «senza indugio», anziché «quanto prima possibile» come recita l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014;
   considerato che l'articolo 30, paragrafo 2, del richiamato regolamento laddove stabilisce che gli «Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno» le sanzioni amministrative e di adottare almeno le misure amministrative previste dal medesimo articolo, consente l'applicazione cumulativa sia delle sanzioni amministrative che delle altre misure amministrative ivi previste;
   tenuto conto che la medesima disposizione reca un elenco minimo di misure amministrative a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri;
   rilevato che l'articolo 4, comma 11, capoverso 183-ter.1, comma 8, dello schema di decreto legislativo configura l'applicazione delle misure amministrative solo come alternativa all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie;
   rilevato che l'articolo 4, comma 17, capoverso 183-terdecies, dello schema di decreto legislativo prevede il ragguaglio tra sanzioni amministrative e penali;
   tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente alla corretta interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 10, lettera b), capoverso comma 1-bis, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «senza indugio», con le seguenti: «quanto prima possibile»;
   b) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 4, comma 11, capoverso 183-ter.1, comma 8, nel senso di prevedere la facoltà per l'autorità competente di irrogare cumulativamente le sanzioni pecuniarie e le altre misure amministrative di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (Atto n. 31).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (atto del Governo n. 31);
   richiamata la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), specificamente l'articolo 1 e l'allegato A n. 19, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 secondo i principi e criteri direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2012;
   considerato che la direttiva (UE) 2016/1629 è volta a conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza;
   richiamato il Considerando n. 10 della direttiva che consente agli Stati membri, sia pur mantenendo un adeguato livello di sicurezza, di prevedere deroghe nei casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, evidenziando altresì che «qualora tali deroghe riguardino tutte le unità navali che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla direttiva»;
   ricordato, sul punto, anche il successivo Considerando n. 11 che reputa possibili «deroghe alla direttiva e il riconoscimento delle equivalenze per unità navali specifiche, al fine di seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi irragionevoli, a condizione che, a seconda delle circostanze, sia garantito un livello di sicurezza equivalente o adeguato»;
   rilevato che l'articolo 24 della direttiva 2016/1629/UE prevede espressamente la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe totali o parziali della direttiva per determinate categorie di unità navali, sempre a condizione che mantengano un livello di sicurezza appropriato;
   esaminate le risultanze delle audizioni svolte presso le Commissioni IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione europea della Camera sulla disciplina recata dall'atto del Governo;
   preso atto che in Italia le vie navigabili interne non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri;
   osservato che precedenti interventi del legislatore europeo volti a prevedere requisiti tecnici comuni e condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna (direttiva 76/135/CEE; direttiva 82/714/CEE; direttiva 2009/100/CE; direttiva 2005/44/CE) non sono mai stati recepiti dall'Italia, alla luce dell'assenza nel nostro Paese di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri;
   ricordato che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018,

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esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione:
   provveda il Governo a dare tempestiva attuazione alla direttiva (UE) 2016/1629 al fine di prevenire procedure di infrazione, avvalendosi estensivamente delle facoltà derogatorie previste nella direttiva medesima, allo scopo modificando o eliminando le disposizioni dello schema di decreto legislativo non strettamente necessarie per il corretto recepimento da parte degli Stati membri.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)366 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013;
   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento,
   premesso che:
    il programma in esame sostituisce il vigente regolamento (UE) n. 1295/2013 che ha istituito il programma Europa creativa 2014-2020, tuttora in corso, a sostegno dei settori culturali, creativi e dell'audiovisivo europei, per proseguirne le attività negli anni 2021-2027;
    l'iniziativa persegue due obiettivi generali: promuovere la ricchezza culturale e linguistica europee, unitamente al suo patrimonio culturale, e sostenere la competitività, la crescita e la scalabilità dell'industria e dell'impresa nei settori culturali, artistici, e audiovisivo in particolare. Il programma è aperto alle organizzazioni culturali e creative degli Stati membri dell'Unione europea come anche, a determinate condizioni, ad alcuni Paesi terzi (tra gli altri, la Norvegia, la Tunisia, l'Ucraina, i Paesi della regione balcanica, la Georgia);
    la proposta si inserisce nella cornice della nuova agenda culturale presentata dalla Commissione europea il 22 maggio 2018 e prevede che i settori Media e Cultura ed il nuovo settore Transettoriale possano continuare a valersi di un'autonoma programmazione dei fondi di sostegno anche per gli anni 2021-2027. Presentata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2018, la proposta fa parte di una serie di misure ed iniziative afferenti al capitolo «Investire nelle persone» della proposta di bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, riferito a un'Unione a 27 Stati membri (senza il Regno Unito);
    la proposta di regolamento si basa sull'attuale struttura del programma Europa creativa già in corso con le due sottosezioni Cultura e MEDIA e su una sezione Transettoriale. Sono stati confermati l'assetto e gli obiettivi del programma Europa creativa e a fianco ad essi sono stati introdotti dalla Commissione europea alcuni adattamenti che consentono al nuovo programma di rispondere al mutato contesto economico, tecnologico, sociale e politico;
    il programma Europa creativa finanzia numerosi premi e iniziative che contribuiscono alla diffusione della cultura negli Stati membri, favorendo l'accesso e la fruizione del patrimonio culturale. Tra questi l'iniziativa «Capitali europee della cultura», il marchio del patrimonio europeo, il Premio biennale dell'Unione europea per l'architettura contemporanea, le Giornate europee del patrimonio, il Premio dell'Unione europea per la musica popolare e contemporanea, il Premio annuale dell'Unione europea per la letteratura, Pag. 110il sostegno ai film europei, il forum del cinema europeo;
    il programma finanzia inoltre le piattaforme europee, volte a promuovere la mobilità e la visibilità di creatori e artisti, in particolar modo quelli che beneficiano di minore esposizione internazionale, e a stimolare una programmazione a livello europeo delle attività culturali e artistiche, nonché le reti europee, che, consentono agli operatori del settore di collaborare a livello internazionale ampliando le loro carriere e migliorando la loro visibilità in Europa e nel mondo;
    il programma Europa creativa risponde ad alcune delle sfide cruciali che il comparto cultura è chiamato ad affrontare;
    il programma corrisponde altresì alla centralità del ruolo assegnato dalle istituzioni europee al fattore cultura con la duplice finalità di costruire e condividere un'identità europea, da un lato, e promuovere la crescita del comparto economico culturale, dall'altro. In base ai dati della Commissione europea, i settori culturali e creativi generano in Europa circa 509 miliardi di euro in valore aggiunto al prodotto interno lordo (PIL), pari al 5,3 per cento del totale dell'Unione europea, e impiegano oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, equivalenti al 7,5 per cento della forza lavoro europea, risultando il terzo datore di lavoro nell'Unione europea, dopo i settori dell'edilizia e alimentare gastronomico. Contribuiscono in misura rilevante agli investimenti, all'innovazione e alla creazione di occupazione, favoriscono le esportazioni europee nel mondo, creando e rafforzando un'immagine positiva dell'Europa e dello stile di vita europeo, con buone ripercussioni nel settore digitale e nel turismo culturale;
    l'iniziativa deve ritenersi coerente con l'ordinamento dell'Unione, dando concretezza alla dichiarazione sottoscritta a Roma nel 2017 dai leader degli Stati membri e delle istituzioni europee per la costruzione di un'Unione «in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica». Obiettivo confermato dalla riunione di Göteborg nel novembre 2017 e dal Consiglio europeo nel dicembre 2017, in cui è stata sottolineata l'opportunità di valorizzare il 2018, anno europeo del patrimonio culturale, come occasione di sensibilizzazione sul ruolo sociale ed economica della cultura e del patrimonio culturale;
    la proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale qualsiasi competenza non attribuita dai Trattati all'Unione appartiene agli Stati membri. Essa trova infatti fondamento giuridico negli articoli 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce le competenze dell'Unione nel settore culturale, e 173 del TFUE, che prevede che l'Unione e gli Stati membri provvedono ad assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria nel territorio dell'Unione;
    la proposta rispetta il principio di proporzionalità limitandosi a quanto richiesto per il conseguimento dei propri obiettivi. Rispetta altresì il principio di sussidiarietà assicurando sostegno finanziario complementare a quello proveniente da fondi nazionali e regionali in favore della promozione di opere audiovisive europee;
    nel programma europeo possono ravvisarsi elementi di valore aggiunto riferiti ai tutti e tre i settori MEDIA CULTURA e TRANSETTORIALE: 1) viene promossa la circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, in particolare audiovisive; 2) il sostegno dell'Unione europea può favorire la raccolta di finanziamenti aggiuntivi; 3) viene favorita la creazione di reti europee e partenariati transfrontalieri;
    le finalità della proposta devono ritenersi complessivamente positive, anche alla luce della analisi di impatto della Commissione europea sul programma Europa creativa 2014-2020;Pag. 111
    rilevato che la dotazione finanziaria proposta, seppure in crescita rispetto al vigente programma Europa creativa 2014-2020, appare insufficiente rispetto agli obiettivi prefissati e alle esigenze del settore culturale e creativo. Le risorse assegnate al settore MEDIA e CULTURA appaiono infatti insufficienti in rapporto alle esigenze. La scarsità di risorse potrebbe condurre a respingere proposte e progetti anche con elevato potenziale innovativo e scoraggiare molti soggetti nuovi ad avvicinarsi al bando;
    tenuto conto della necessità di diffondere una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal programma Europa creativa e garantire sempre una maggior accessibilità dei programmi anche tramite una burocrazia più leggera;
    considerata la necessità di garantire una maggiore trasversalità della cultura, anche a carattere territoriale, nell'ambito dei diversi strumenti finanziari predisposti dalle Istituzioni europee;
    ritenuta opportuna la previsione di ulteriori misure a sostegno del settore della musica, a partire da un corretto monitoraggio della catena del valore in tale ambito, che consenta di indirizzare un sostegno, anche finanziario, più mirato ai diversi anelli di tale catena;
    rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alle Istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee:
    a) si preveda un congruo aumento delle risorse finanziare a disposizione del programma, al fine di raggiungere una percentuale di incremento pari al 50 per cento rispetto al vigente programma;
    b) si adottino iniziative volte a favorire un incremento, anche su base territoriale, delle iniziative e degli strumenti volti a diffondere la conoscenza dei bandi e delle opportunità offerte da Europa creativa al fine di consentire la presentazione di un numero sempre più ampio di progetti di accedere ai finanziamenti;
    c) si preveda nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri programmi finanziati dall'Unione europea, con particolare riguardo ai regolamenti relativi ai fondi di coesione, ai programmi Erasmus, Horizon, Invest EU, alla politica estera e alla cooperazione, il riferimento esplicito alla cultura, inclusa la cultura locale e regionale, nelle sue diverse forme ed accezioni, compresi le lingue e i dialetti territoriali, nonché il dialogo interculturale;
    d) si prevedano, anche al fine di un consentire l'accesso ai finanziamenti ad un maggior numero di soggetti, strumenti per favorire l'incontro tra enti diversi che intendano presentare progetti culturali a livello europeo;
    e) si prevedano attività di formazione per i funzionari della pubblica amministrazione al fine di garantire adeguata assistenza alla presentazione di progetti.