CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2018
45.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31.

PROPOSTA DI PARERE

  La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite a navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE,
   considerato che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento italiano le norme europee che – al fine di innalzare i livelli di sicurezza nel settore del trasporto fluviale e, al contempo, evitare distorsioni della concorrenza tra i Paesi membri – hanno modificato la previgente disciplina relativa ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna fluviale e lacustre e alla gestione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei certificati di abilitazione alla navigazione;
   sottolineato come, in passato, l'Italia si fosse avvalsa della facoltà, espressamente prevista dalle norme europee, di esentare dall'applicazione delle direttive le proprie navi, essendo queste destinate ad operare esclusivamente su idrovie non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile di altri Stati membri;
   condiviso l'obiettivo, sotteso al recepimento della normativa europea già disposto con il decreto legislativo n. 22 del 2009, di favorire l'acquisizione da parte della cantieristica italiana delle conoscenze tecniche utili per poter operare in Europa, nonché di adeguare gli standard di sicurezza ai più avanzati parametri adottati a livello europeo;
   preso atto dell'intenzione di incrementare, in coerenza con gli obiettivi europei, il trasporto fluviale, ancora molto limitato nel nostro Paese, anche al fine di ridurre il trasporto su rotaie o su strada;
   valutate positivamente le principali novità contenute nello schema in esame, tra le quali figurano l'introduzione di una procedura per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo della navigazione interna, l'aggiornamento di una serie di regole costruttive, la previsione di una Banca europea degli scafi e di un numero unico di identificazione delle navi, la definizione più precisa dei poteri di controllo delle autorità pubbliche nonché delle condotte che integrano fattispecie d'illecito, amministrativo o penale;
   evidenziata la possibilità, in linea con le disposizioni europee, di definire norme che tengano conto delle caratteristiche delle vie navigabili interne nazionali e delle attività esercitate;
   considerate le nuove funzioni attribuite dal provvedimento agli Uffici della Motorizzazione civile;
   preso atto delle precisazioni fornite dal Governo circa l'estensione della rete di navigazione italiana;
   segnalata l'opportunità di valutare l'incremento della capacità operativa della banchina fluviale di Torretta nel Comune Pag. 98di Legnago (VR), al fine di favorire il trasferimento delle merci dalla gomma all'acqua e sfruttare appieno le potenzialità del Fissero-Tartaro-Canalbianco, nonché di rendere navigabile il fiume Mincio, nel tratto tra Peschiera del Garda e Mantova,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di evitare che l'adeguamento ai nuovi criteri costruttivi definiti in sede europea comporti il rischio di irregolarità nei servizi di trasporto e navigazione sulle vie navigabili interne o determini oneri eccessivi a carico degli armatori e del settore in generale, si modifichi l'articolo 2, commi 1 e 2, lettere da a) a c), per limitare il campo di applicazione della normativa introdotta alle sole navi di nuova costruzione, come segue:
    «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, nelle principali vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:
   a) identica;
   b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
   c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
   d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al successivo comma 2, lettera a);
   e) identica.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
   a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;
   b) identica;
   c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori»;
   2) compatibilmente con la possibilità di derogare alle prescrizioni europee, date le caratteristiche della rete interna italiana di vie navigabili, all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), si sostituiscano le parole: «entrano temporaneamente» con le seguenti: «in navigazione», con l'effetto di consentire la navigazione nelle acque interne di navi della navigazione marittima e di unità da diporto;
   3) si modifichi l'allegato IV, previsto dall'articolo 3, comma 1, laddove consente che le navi abbiano requisiti tecnici ridotti quando navigano in zona 4, al fine di non consentire ai traghetti esistenti di ridurre i mezzi di salvataggio;
   4) all'articolo 3, sia aggiunta la seguente definizione: «»unità nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018»;
   5) l'articolo 5, comma 1, sia modificato in modo da ribadire l'applicazione del decreto legislativo alle sole unità di nuova costruzione;
   6) si preveda che la visita addizionale sia effettuata allorquando il sinistro marittimo possa compromettere la sicurezza dell'unità navale, e non in ogni caso. Pertanto, l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 6, lettera a), sia sostituita dalla seguente: «a) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettete, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa»;
   7) si elenchino le vie navigabili oppure, in via subordinata, si modifichi il testo dell'allegato I dello schema di decreto Pag. 99come segue: «Si considerano incluse nella zona 4 le principali vie d'acqua navigabili conformemente al diritto nazionale»;
   8) in considerazione del fatto che il trasporto di merci pericolose non risulta essere regolato, sebbene dalle audizioni svolte sia emerso, in particolare, che il quantitativo di GPL che risale il Po sino alla città di Ferrara non sia irrilevante, il Governo adotti con propri provvedimenti le misure tecniche opportune, in analogia con il trasporto marittimo di tali sostanze;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) sarebbe opportuno valutare con attenzione l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione alla compatibilità delle attuali dotazioni organiche degli Uffici della motorizzazione civile rispetto all'attribuzione di nuove competenze, potenziando gli Uffici specificatamente interessati con le opportune riallocazioni di risorse umane e materiali, atte a favorire l'espletamento delle funzioni di controllo ed ispettive assegnate, lasciando invariato l'organico complessivo della Motorizzazione civile, in coerenza con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto;
   b) al fine di evitare incertezze interpretative o duplicazioni di procedure, sembra necessario il coordinamento delle funzioni attribuite alla Motorizzazione civile in relazione al rilascio del nuovo certificato europeo, rispetto a quelle già esercitate, in base alla legislazione vigente, dagli Ispettorati di porto con riferimento alla licenza e al certificato di navigazione, chiarendo al contempo se il certificato comunitario sostituisca la licenza e il certificato di navigazione rilasciato dagli Ispettorati di porto;
   c) sarebbe opportuno, all'articolo 19, comma 1, prevedere indicativamente i termini temporali entro i quali gli organismi di classificazione possano svolgere i compiti di controllo di competenza;
   d) occorrerebbe infine chiarire, con riferimento all'articolo 22, commi 4 e 5, la formulazione delle disposizioni in materia di sanzioni, garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.