CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 27 luglio 2018
44.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI 1.169 MURELLI E 9.12 BARONI

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: dei contratti in corso alla medesima data con le seguenti: contrattuali successivi al 30 settembre 2018.
1. 169. (Nuova formulazione) Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

ART. 9.

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d'azzardo.

  Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti:, nonché al gioco d'azzardo,;
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)»;
  1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.»;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Nelle more di entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi a giochi o scommesse con vincite di denaro nel loro corso ovvero nella mezz'ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall'avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all'articolo 7, Pag. 27comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recando la dicitura «Azzardo» o «gioco d'azzardo»;»
   al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d'azzardo.
9. 12. (Nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Francesco Silvestri, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Pag. 28

ALLEGATO 2

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:
  1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 1), capoverso 01, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
1. 49. I Relatori.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: dei contratti in corso alla medesima data con le seguenti: contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
1. 169. (Ulteriore nuova formulazione) Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono Pag. 29stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
   b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

  5. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi I e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931. n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021, nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2023.
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.
1. 011. (Nuova formulazione) Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Pag. 30Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.
(Approvato)

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti», sono inserite le seguenti: «purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, autocertifichino la relativa condizione»;
   b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  «8-bis: Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.»;
   c) al comma 14 è apportata la seguente modifica:
    alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
   d) al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:
    dopo le parole «di cui al comma 6, lettera b), versa», sono inserite le seguenti parole: «anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»;
    dopo le parole: «oneri gestionali» sono inserite le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;
   e) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, se azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, e se enti locali, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni»;
  2. alla lettera e), dopo le parole «ai sensi del comma 16», sono inserite le seguenti parole: «, ferma restando che, per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d)»;
   f) al comma 19, dopo le parole: «Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.» è aggiunto il seguente periodo: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione, in luogo delle procedure precedenti il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, Pag. 31che identifica le Parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.»;
   g) al comma 20, dopo le parole: «risulta accertata la violazione» sono aggiunte le seguenti: «salvo che la violazione di cui al comma 14 per l'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8.».
2. 024. (Nuova formulazione) Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone.
(Approvato).

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di lavoro domestico.
3. 51. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Polverini, Rotondi, Scoma, Zangrillo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Relazione al Parlamento).

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo.
3. 012. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi.
(Approvato)

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è soppresso.
4. 029. Azzolina, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

ART. 5.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali Pag. 32dello Stato, sono versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono finalizzate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.
5. 67. (Nuova formulazione) Orrico, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire le parole: di attività economica con le seguenti: dell'attività economica specificamente incentivata.
5. 59. (Nuova formulazione) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.
(Approvato)

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8.
(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della Pubblica amministrazione).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
8. 02. (Nuova formulazione) Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Serracchiani, Rizzetto, Epifani, Fassina, Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Trano, Zanichelli, Zennaro, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti al disturbo del gioco d'azzardo;

  conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: nonché al gioco d'azzardo,;

Pag. 33

  conseguentemente, al medesimo periodo sostituire la parola: internet con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

  conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)»;
  1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per le lotterie istantanee indette dal 1o gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.».
9. 12. (Ulteriore nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Francesco Silvestri, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure a tutela dei minori).

  1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1o gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.
*9. 041. (ex 9.122) (Nuova formulazione) Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Alemanno, Cubeddu, Testamento, Pallini, Currò, Caso, Invidia, Giuliodori, Raduzzi, Costanzo, Zan, Trano, Di Lauro, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Sarli, Bologna, Lapia, Chiazzese, Provenza, Lorefice, Leda Volpi.
(Approvato)
*9.042. (ex 9.124) (Nuova formulazione) Ascani, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Alemanno, Cubeddu, Testamento, Pallini, Currò, Caso, Invidia, Giuliodori, Raduzzi, Costanzo, Zan, Trano, Di Lauro, D'Arrando, Sportiello, Mammì, Sarli, Bologna, Lapia, Chiazzese, Provenza, Lorefice, Leda Volpi.
(Approvato)

  Al capo III, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Logo No Slot).

  1. È istituito il logo identificativo «No Slot».
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei Pag. 34mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».
  3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9. 05. (Nuova formulazione) Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Francesco Silvestri, Pallini, Martinciglio, Murelli.
(Approvato)
*9. 08. (Nuova formulazione) Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Francesco Silvestri, Pallini, Martinciglio, Murelli.
(Approvato)

ART. 11.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:
  2-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è soppresso.
  2-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 17. (Nuova formulazione) Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri.
(Approvato)

ART. 14.

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;Pag. 35
   al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3.
14. 2. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 36

ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), capoverso, lettera a), le parole: esigenze sostitutive di altri lavoratori sono sostituite dalle seguenti: esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
    alla lettera b), numero 1), capoverso, al terzo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 sono inserite le seguenti: del presente articolo.

  All'articolo 3:
   al comma 2, le parole: in somministrazione sono sostituite dalle seguenti: in regime di somministrazione.

  All'articolo 4:
   in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.24 dei Relatori, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

  All'articolo 5:
   al comma 2, la parola: Eeropeo è sostituita dalla seguente: europeo;
   al comma 3, le parole: maggiorato di un tasso di interesse pari al sono sostituite dalle seguenti: maggiorato di un interesse calcolato secondo il e le parole: dell'aiuto, maggiorato sono sostituite dalle seguenti: dell'aiuto, aumentato;
   al comma 4, la parola: banditi è sostituita dalla seguente: per i quali sono stati pubblicati i bandi;
   al comma 6, le parole: con la quale vi sia rapporto sono sostituite dalle seguenti: che sia con essa in rapporto.

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: in presenza di una riduzione di tali livelli superiore sono sostituite dalle seguenti: qualora la riduzione di tali livelli sia superiore;
   al comma 3, la parola: banditi è sostituita dalle seguenti: per i quali sono stati pubblicati i bandi.

  All'articolo 7:
   al comma 2, secondo periodo, le parole: degli investimenti sono sostituite dalle seguenti: dei beni; conseguentemente alla rubrica, le parole: degli investimenti sono sostituite dalle seguenti: dei beni.

  All'articolo 9:
   al comma 2, le parole: commisurata nella misura del sono sostituite dalle seguenti: di importo pari al;Pag. 37
   al comma 7, dopo le parole: 198 milioni di euro è inserita la seguente: annui.

  Il comma 1 dell'articolo 9-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo 9.025 Fregolent, è così riformulato:
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

  All'articolo 9-bis, comma 1, terzo periodo, introdotto dagli identici articoli aggiuntivi 9.041 Fregolent (ex 9.122) (nuova formulazione) e 9.042 Ascani (ex 9.124) (nuova formulazione), le parole: di tale prescrizione sono sostituite dalle seguenti: della prescrizione di cui al secondo periodo.

  All'articolo 10:
   al comma 2, le parole:, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti:. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: all'adempimento comunicativo sono sostituite dalle seguenti: obbligo di comunicazione;
   il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento Trano 11.15, è così riformulato come novella al decreto legislativo n. 127 del 2015:
  2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  All'articolo 12:
   al comma 3, lettera d), dopo le parole: quanto a 35 milioni sono inserite le seguenti: di euro.

  All'articolo 13:
   al comma 5, dopo le parole: 5,2 milioni di euro è inserita la seguente: annui.

  All'articolo 14:
   al comma 1, dopo le parole: 4,5 milioni sono inserite le seguenti: di euro;
   al comma 2:
    alla lettera a), le parole: per anno sono sostituite dalle seguenti: per l'anno;
    alla lettera c), dopo le parole: 4,5 milioni sono inserite le seguenti: di euro;
    alla lettera d), le parole: in 104,1 sono sostituite dalle seguenti: a 104,1;
   al comma 3, le parole: l'Istituto nazionale di previdenza sociale sono sostituite dalle seguenti: l'Istituto nazionale della previdenza sociale.