CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2018
42.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (C. 924 Governo)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.24 I RELATORI E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.07 DEL GOVERNO

subemendamenti all'emendamento 4.24 dei Relatori

  Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-bis, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  1-ter. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  1-quater. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  1-quinquies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.
  1-sexies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato Pag. 60di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 e 2020/2021.
  1-septies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  1-octies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.
0. 4. 24. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile limitatamente ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies)

  Sostituire le lettere a) e b) con le inseguenti:
   a) al comma 1, sostituire le parole: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-bis, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».
   b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  1-ter. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  1-quater. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  1-quinquies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.
0. 4. 24. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Pag. 61

  All'emendamento 4.24 Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti;, della legge 13 luglio 2015, n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;
   2) al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
   1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
   2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
   3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.
0. 4. 24. 3. Fassina, Pastorino.

  Al capoverso 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a Esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;
0. 4. 24. 5. Fassina, Pastorino.

  Alla lettera b), comma 1-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo le parole: fissato al 30 giugno 2019 inserire le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo;
   b) alla lettera b) dopo le parole: fissato al 30 giugno 2019 inserire le seguenti: o per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo.
0. 4. 24. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento il personale precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
   1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;Pag. 62
   2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
   3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
   4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico.
0. 4. 24. 7. Fassina, Pastorino.

  Sostituire i commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-nonies, 1-decies e 1-undecies con i seguenti:
  1-quinquies: sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  1-sexies. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  1-septies. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  1-octies. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.
0. 4. 24. 8. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:
  1-sexies. I docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente accedono ad una specifica graduatoria di merito valida per la copertura dei posti vacanti.

  Conseguentemente, al comma 1-quinquies le parole: e di sostegno sono soppresse.
0. 4. 24. 9. Mollicone.

  Al comma 1-octies sostituire le parole: riservati sino a 50 con le seguenti: riservati sino a 35.
0. 4. 24. 10. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Pag. 63

  Al comma 1-octies sostituire le parole: riservati sino a 50 con le seguenti: riservati sino a 40.
0. 4. 24. 11. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La prova orale di natura didattico-metodologico non è dovuta qualora il docente abbia frequentato un Corso di aggiornamento di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies. Il medesimo Corso di aggiornamento costituisce titolo sufficiente per l'immissione in ruolo dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
0. 4. 24. 12. Mollicone.

  Al comma 1-octies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La prova orale di natura didattico-metodologico non è dovuta qualora il docente abbia frequentato un Corso di aggiornamento di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies.
0. 4. 24. 13. Mollicone.

  Dopo il comma 1-undecies aggiungere i seguenti:
  1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
  1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  1-quattuordieces. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.
0. 4. 24. 14. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

  Alla lettera b), dopo il comma 1-undecies è inserito il seguente:
  1-duodecies. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 80 ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
0. 4. 24. 6. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.
(Inammissibile)

Pag. 64

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):
   a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
   b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
   c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

  1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
   a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di Pag. 65analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
   b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
  1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.
4. 24. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 917, è sostituito con il seguente:
  «917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:
   a) alle fatture emesse a partire dal 1o luglio 2018 relative a cessioni di benzina o Pag. 66di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019;
   b) alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.».

  Conseguentemente, al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 30,9 milioni con le seguenti: 35,9 milioni e le parole: 29,9 milioni con le seguenti: 34, 9 milioni.
0. 11. 07. 1. Bignami, Martino, Giacomoni, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, ad eccezione, fino alla fine del periodo con le seguenti: . In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.
0. 11. 07. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 917, lettera b), alla fine è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta.».

  Conseguentemente, al comma 3 lettera c) sostituire le parole: 30, 9 milioni con le seguenti: 34,4 milioni e le parole: 29,9 milioni con le seguenti: 33,4 milioni.
0. 11 07. 3. Giacomoni, Bignami, Martino, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Mandelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   c) dopo il comma 928, è inserito il seguente: «In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1o novembre 2018».
0. 11 07. 4. Fragomeli.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis
(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019»;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018.».

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.».

11. 07. Il Governo.

Pag. 68

ALLEGATO 2

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 4.

  Prima dell'articolo 4, inserire il seguente capo:

CAPO I-bis.
(Misure finalizzate alla continuità didattica).
04. 01. I Relatori.
(Approvato)

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,», sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):
   a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;Pag. 69
   b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
   c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

  1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
   a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
   b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
  1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con Pag. 70decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.
4. 24. I Relatori.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni per l'operatività dei centri per l'impiego).

  1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. 025. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la parola: riduca aggiungere le seguenti: in misura superiore al 50 per cento.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: in presenza di una riduzione di tali livelli fino alla fine del comma, con le seguenti: in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
6. 8. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 71

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Monitoraggio dell'offerta di gioco).

  1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio dell'offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.
9. 025. (Nuova formulazione) Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.
(Approvato)

ART. 11.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. 15. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019»;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018.».

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero Pag. 72dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.».
11. 07. Il Governo.
(Approvato)

Pag. 73

ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTO 14.2 DEI RELATORI

ART. 14.

  All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, alinea, dopo le parole: 72,7 milioni di euro e le parole: 71,3 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, lettera c), dopo le parole: 36 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: 128,7 milioni di euro aggiungere la seguente: annui e sostituire le parole: articoli 1, 2 e 3 con le seguenti: articoli 1 e 3.
14. 2. I Relatori.