CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2018
42.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAI RELATORI

  Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Atto n. 24), che detta le disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici da parte di tutti i cittadini e tra essi le persone con disabilità;
   considerato che:
    al recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 si è provveduto in prima istanza con la delega legislativa posta dagli articoli 1 e 14 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);
    il provvedimento detta le disposizioni necessarie per l'attuazione della delega e il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102, la quale introduce disposizioni volte a favorire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici («public sector bodies» nella versione inglese, «organismes du secteur public» in quella francese) da parte di tutti i cittadini e, tra essi, in particolare delle persone con disabilità;
    l'accessibilità si riferisce ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento di tali siti e applicazioni;
    al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la direttiva mira a porre fine alla frammentazione delle norme dei singoli Paesi dell'Unione, introducendo una disciplina organica a livello europeo, che superi le differenze tecniche e i livelli di conformità non omogenei attualmente esistenti, e che renda, in tal modo, il contenuto dei siti e delle applicazioni degli enti pubblici più facilmente fruibile dagli utenti, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
    risulta pertanto necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di prescrizioni concordi in materia di accessibilità da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici;
   rilevato che nell'ordinamento italiano il principio generale della accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni è sancito dalla legge n. 4 del 2004, contenente disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, oltre ad essere ribadito nel Codice dell'amministrazione digitale;
    queste due fonti di rango primario già contemplano il principio dell'accessibilità come «la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari» (articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004);Pag. 21
    in via attuativa, i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici sono stati regolati con decreto della Presidenza del Consiglio-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005);
    nell'Agenda digitale europea, la Commissione europea sottolinea che occorrono azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali; la Commissione europea inoltre incoraggia l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità;
    sottolineata l'esigenza di garantire al massimo l'accessibilità ai siti web e alle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni delle persone con disabilità uditive, con particolare riferimento ai contenuti audio-visivi di carattere istituzionale;
   condiviso il parere espresso sullo schema di decreto dalla Conferenza unificata in data 21 giugno 2018,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, al fine di mantenere il titolo coerente con i contenuti della legge che non riguardano l'attuazione della direttiva, e di uniformare lo stesso alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il titolo della legge 9 gennaio 2014, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», è sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;
   b) al fine di garantire una maggiore corrispondenza all'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 2016/2102, valuti il Governo l'inserimento tra i soggetti erogatori di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004, degli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE; pertanto, all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di premettere il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: “e successive modificazioni,” aggiungere le seguenti: “agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE,”»;
   c) al fine di consentire l'applicazione della normativa sull'accessibilità anche ai contenuti intranet ed extranet, nel rispetto della parziale disapplicazione prevista per gli stessi dall'articolo 1 della direttiva 2016/2102, valuti il Governo la possibilità di apportare le seguenti modificazioni allo schema di decreto:
    1) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo la lettera a-ter) inserire la seguente:
  «a-ter.1) contenuti di extranet o intranet, ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale»;
    2) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «ampi segmenti di utenti.» aggiungere le seguenti: «Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-ter.1) pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro sostanziale revisione.»;
   d) con riguardo al nuovo articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema, al fine di espungere il riferimento al regolamento attuativo previsto dall'articolo 10 della legge (il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005), in Pag. 22quanto obsoleto rispetto alle sostanziali modifiche apportate alla legge stessa in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, al predetto capoverso «Art. 3-ter», comma 1, le parole: «del regolamento di cui all'articolo 10 e»;
   e) al fine di evitare l'utilizzo dell’«onere sproporzionato» quale costante giustificazione per la mancata applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità, valuti il Governo la possibilità, all'articolo 1, comma 4, capoverso «Art. 3-ter», comma 2, di aggiungere il seguente periodo: «L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non può essere considerata un motivo legittimo.»;
   f) con riferimento all'articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, in considerazione della rilevante onerosità dei compiti attribuiti all'Agenzia per l'Italia digitale e dell'impossibilità di verificare tutte le dichiarazioni di accessibilità dei soggetti erogatori, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 del predetto articolo 3-quinquies, nonché, al comma 2 del medesimo articolo, di sopprimere le parole: «In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero»;
   g) in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio previste dalla direttiva, valuti il Governo l'opportunità di abrogare gli articoli 6 e 10 della legge n. 4 del 2004, che rimandano al citato regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005) concernente la valutazione dell'accessibilità;
   h) all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 4 del 2004, modificato dall'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito degli obblighi di accessibilità definiti dall'AgID d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, la sottotitolazione dei video di carattere istituzionale pubblicati sui siti web e sulle applicazioni mobili delle pubbliche amministrazioni;
   i) con riguardo all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il riferimento ai valori di cui all'allegato B del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 189, andrebbe inserito alla lettera a) del comma 1, invece che alla lettera d) del medesimo comma, in linea con quanto stabilito nei criteri specifici di delega previsti all'articolo 14 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017); pertanto, al comma 11 dell'articolo 1, al capoverso «Art. 11», comma 1, valuti il Governo l'opportunità di:
    1) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005»;
    2) alla lettera d), sopprimere le parole da: «, prendendo come» sino alla fine della lettera;
   l) sempre con riguardo all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di provvedere ad individuare nell'ambito dei requisiti tecnici per l'accessibilità stabiliti dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, un nucleo di requisiti inderogabili, per l'attuazione dei quali non è consentito il ricorso alla clausola dell'onere sproporzionato di cui all'articolo 3-ter della legge n. 4 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto; pertanto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel novellato articolo 11 un nuovo comma dal seguente tenore: «3. Tra i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1, le linee guida Pag. 23indicano quelli avente natura non derogabile e per i quali non si applica l'articolo 3-ter della presente legge.»;
   m) allo stesso articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il riferimento ai «programmi di valutazione assistita» di cui al comma 1, lettera b), non sembra opportuno, in quanto non sono previsti dalla direttiva nell'ambito degli strumenti informatici accanto ai siti web e alle applicazioni mobili; pertanto, valuti il Governo l'opportunità sopprimere, all'articolo 1, comma 11, capoverso «Art. 11», comma 1, lettera b), le parole: «, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine»;
   n) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in capo al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, un potere sanzionatorio, con il relativo quadro delle sanzioni amministrative, nei confronti dei soggetti erogatori, al fine di garantire uno strumento efficace a raggiungere nel più rapido tempo possibile la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni della legge n. 4 del 2004 in materia di accessibilità, e al fine di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni ad un Fondo ad hoc costituito per il miglioramento dell'accesso ai siti web e applicazioni mobili della Pubblica amministrazione.