CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 luglio 2018
41.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore. Atto n. 33.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, nelle sedute del 27 giugno, dell'11 e del 17 luglio 2018, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33);
   tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 4 e l'11 luglio 2018 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni nonché delle note scritte inviate da soggetti che non hanno potuto partecipare alle audizioni;
   preso atto della mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 21 giugno 2018;
  considerato che:
   il presente provvedimento attua, con riferimento al decreto legislativo n. 117 del 2017, la delega contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
   dalla relazione illustrativa del suddetto schema di decreto si deduce che l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità costituzionale instaurati dalle regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica, e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli stakeholders di riferimento;
   tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere pienamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle regioni Lombardia e Veneto nonché i rilievi critici emersi da parte dei soggetti interessati;
   oltre che lo schema di decreto in esame, l'impostazione stessa della riforma del Terzo settore, di cui alla legge delega n. 106 del 2016, suscita incertezze e perplessità, in quanto si fonda su di un modello marcatamente centralista, in violazione del principio di sussidiarietà;
   la suddetta riforma sembra, inoltre, corrispondere prevalentemente alle esigenze delle grandi organizzazioni, le uniche in grado di fare fronte alla complessità degli adempimenti richiesti, finendo con il compromettere l'esistenza stessa degli enti di minori dimensioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero ai fini del mantenimento della coesione sociale;
   ritenuto che, nonostante tutte le criticità evidenziate, l'adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo integrativo e correttivo recato dallo schema in esame costituirebbe comunque una soluzione preferibile rispetto al mantenimento della normativa vigente, contenuta nel predetto decreto legislativo n. 117 del 2017;Pag. 40
   fatto presente, inoltre, che l'adozione del decreto legislativo non pregiudica affatto future iniziative normativa del Governo in materia di Terzo settore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
  provveda il Governo a:
   1. all'articolo 3 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «tutela degli animali» aggiungere le seguenti: «da compagnia»;
   2. sopprimere l'articolo 5 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017, elevando da centomila a duecentoventimila euro la soglia oltre la quale è disposta la pubblicazione sul sito internet dei compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, in quanto non si comprende quale sia l'esigenza sottesa a un abbassamento delle garanzie di trasparenza dei bilanci sociali – in contrasto con i principi di trasparenza e di correttezza disposti in modo espresso dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega – stante che questa soluzione non sembra corrispondere nemmeno alla necessità di semplificare il carico burocratico per gli enti del Terzo settore;
   3. sopprimere l'articolo 6 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017, introducendo una ulteriore possibilità di deroga alla fissazione, nella misura di 1 a 8, del divario salariale massimo tra i lavoratori di uno stesso ente del Terzo settore, ciò che potrebbe eludere il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione corrisposti anche in forma indiretta e violare i principi di uguaglianza dei lavoratori e di economicità della gestione, stabiliti dall'articolo 4 comma 1, lettere d) ed e) della legge delega;
   4. all'articolo 7, comma 1, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente la definizione di volontario e l'attività di volontariato, sopprimere la lettera a) e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 5 del presente articolo non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della provincia autonoma di Bolzano, all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della provincia autonoma di Trento, e di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.»;
   5. all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «che ottengono» inserire le seguenti: «la personalità giuridica attraverso» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore rimane ferma la possibilità di acquisire o mantenere la personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.»;
   6. all'articolo 10, comma 1, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, apportare le seguenti modificazioni: I) aggiungere la seguente lettera: «0a) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso»; II) alla lettera a), sostituire le parole da: «Fermo restando» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, i suoi componenti devono essere iscritti nell'apposito registro»;
   7. all'articolo 15, che modifica l'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, prevedere che, oltre ai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 59, faccia parte del Consiglio anche un rappresentante designato dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione Pag. 41del numero di centri di servizio per il volontariato ad essa aderenti;
   8. all'articolo 19, che modifica l'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, prevedere che gli atti di indirizzo per il finanziamento di tali progetti siano sottoposti all'intesa in sede di Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-Regioni;
   9. all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi», al fine di consentire agli enti del Terzo settore individuati nel medesimo comma di adeguare i propri statuti entro un termine superiore a quello originariamente previsto;

e con le seguenti osservazioni:
  valuti il Governo l'opportunità di:
   a) all'articolo 8, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedere che all'interno del Registro unico nazionale del Terzo settore sia istituita un'apposita sezione speciale dedicata alle associazioni con personalità giuridica. Conseguentemente, modificare l'articolo 46 del medesimo decreto legislativo, concernente la struttura del Registro;
   b) integrare l'articolo 13, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di associazioni di promozione sociale, inserendo, alla lettera b), il seguente comma: «1-ter. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale», diretto ad inserire il termine di approvazione del bilancio, altrimenti assente nel Codice, e aggiungendo, alla fine del comma 4 del medesimo articolo 35, il seguente periodo: «Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86», affinché gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale di minori dimensioni che optano ai fini tributari per il regime forfetario di imposizione, con la conseguente esenzione da scritture contabili per le finalità fiscali, non debbano tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile;
   c) all'articolo 14, che modifica l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, in materia di risorse degli enti filantropici: I) inserire le parole: «anche di investimento» dopo le seguenti: «beni e servizi» anziché dopo la parola: «beni», anche al fine di allineare tale disposizione con quella recata dall'articolo 37 del medesimo decreto; II) sopprimere la modifica: «le parole “degli enti del Terzo settore” sono sostituite dalle seguenti: “di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”», in quanto gli enti filantropici non operano direttamente nei confronti di persone svantaggiate, perseguendo piuttosto tali finalità attraverso il sostegno economico e patrimoniale nei confronti di specifici enti, che operano concretamente nel Terzo settore, dotati di strutture, personale e adeguata esperienza;
   d) all'articolo 18, che modifica l'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente gli Organismi territoriali di controllo, prevedere, con riferimento alla rappresentanza all'interno di questi ultimi, che nei territori in cui il numero delle organizzazioni di volontariato di medie e piccole dimensioni è molto alto, le piccole e medie strutture organizzative possano competere con quelle di maggiori dimensioni attraverso un meccanismo di «doppia rappresentanza»;
   e) all'articolo 19, che modifica l'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, introdurre il criterio della programmazione triennale delle risorse, per consentire alle regioni e alle province autonome una pianificazione più ampia e un utilizzo più efficiente dei fondi;Pag. 42
   f) all'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, sopprimere le parole: «lettere b), g) o h)», al fine di estendere a tutte le attività di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo la possibilità di acquisire specifiche competenze;
   g) modificare l'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o di scioglimento dell'ente del Terzo settore, nel senso di prevedere, in luogo del parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, il nulla osta di quest'ultimo, in quanto trattasi di un atto negoziale di diritto privato e sembra, dunque, poco congruo subordinarlo al parere favorevole di un organo pubblico, che dovrebbe limitarsi al controllo sul fatto che la scelta del destinatario ricada su uno dei soggetti indicati dall'articolo 9 del medesimo decreto, senza incidere, quindi, sull'autonomia privata del soggetto disponente. Conseguentemente, modificare anche l'articolo 91, comma 2, del predetto decreto legislativo, nel senso di sostituire le parole: «in assenza o in difformità al parere» con le seguenti: «in assenza del nulla osta»;
    h) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, tenere conto della peculiarità costituita dagli enti religiosi, prevedendo che in caso di cessazione, da parte dell'Ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangono allo stesso Ente religioso ovvero siano devoluti ad enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni previste dallo statuto o dal regolamento del medesimo Ente religioso e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
   i) modificare l'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedendo che nelle fondazioni di Terzo settore l'organo di amministrazione debba essere un organo collegiale, composto da almeno tre membri;
   j) modificare gli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nel senso di coordinare la disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore in materia di affidamento di contratti pubblici con quella contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, soprattutto con riferimento al rispetto delle regole di pubblicità circa l'intenzione, da parte delle amministrazioni, di stipulare le convenzioni, e gli esiti delle procedure comparative, nonché all'applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 2010;
   k) all'articolo 65, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le seguenti: «espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio»; analogamente, con riguardo all'articolo 65, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, sostituire le parole: «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le seguenti: «espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio»;
   l) sopprimere, all'articolo 95 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 2, che prevede una relazione annuale da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, poiché tale relazione finirebbe col tradursi in un appesantimento burocratico laddove sarebbe invece opportuno utilizzare l'interconnessione tra uffici delle regioni e delle province autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   m) all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «assemblea ordinaria» aggiungere le seguenti: «o dell'organismo equivalente, qualora sia previsto dallo statuto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3»;
   n) introdurre una nuova disposizione nel decreto legislativo n. 117 del 2017, volta a prevedere modalità di gestione semplificate per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco che compiono operazioni di contabilità significative solo in limitate occasioni (ad esempio, in caso di feste o di sagre).