CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 luglio 2018
41.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese
(C. 924 Governo).

EMENDAMENTI SEGNALATI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Rizzetto, Lucaselli, Bucalo, Osnato, Acquaroli, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Gribaudo.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
*1. 4. Del Barba, Cantini, Morgoni.

  Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:

Art. 1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, Pag. 77comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 5. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di proroga o di rinnovo, l'indicazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi».
   b) all'articolo 21:
    1) prima del comma 1, è introdotto il seguente:
  «01. Il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;
    2) al comma 1, la parola: «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;
   c) all'articolo 28, comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 7. Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Pag. 78

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria». Dopo il comma 1, introdurre i seguenti: 1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 1-ter Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
1. 6. Nevi, Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
   0a) all'articolo 2:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione»;
    3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro.
1. 102. Pastorino, Epifani, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a). All'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a Pag. 79decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
1. 83. Fornaro, Epifani, Pastorino, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente: « d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, e successive modificazioni ed integrazioni».
1. 8. D'Incà, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Terzoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 21:
    1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
  «01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».
*1. 14. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Ravetto, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

Pag. 80

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 21:
    1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
  «01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».
*1. 15. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3);
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);
   c) al comma 2 sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.
1. 110. Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3);
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);
   c) al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».
*1. 112. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3);
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);
   c) al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».
*1. 97. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3 e l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 e, all'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: «ai rinnovi e».
*1. 94. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

Pag. 81

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
  3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;
  b) al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 51. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
  3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
*1. 109. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
  3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
*1. 101. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
  3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore Pag. 82entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;
   b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
*1. 98. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1) con il seguente:
  «1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso 01 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;
   b) all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
   c) all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 2, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019,»;
  2) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019»;
  3) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019»;
  4) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «59,8 milioni di euro per l'anno 2019».
1. 113. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 61. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 59. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Pag. 83

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto.
1. 57. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 58. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da: Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto fino a: comunque non eccedente i ventiquattro mesi con le seguenti: Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi.
1. 62. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere fino alla fine del capoverso;
   b) al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;
   c) alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:
  «01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi.»
1. 52. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la parola: trentasei.
1. 100. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a) sopprimere le parole: e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori.
1. 63. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Labriola, Sandra Savino.

Pag. 84

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

  Conseguentemente:
   alla lettera a) numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili;
   alla lettera b), numero 1, capoverso 01, sopprimere il primo periodo;
   alla lettera
b), numero 1, capoverso 01, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
*1. 111. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

  Conseguentemente:
   alla lettera a) numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili;
   alla lettera b), numero 1, capoverso 01, sopprimere il primo periodo;
   alla lettera
b), numero 1, capoverso 01, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
*1. 82. Del Barba, Cantini, Morgoni.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

  Conseguentemente:
   alla lettera a) numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili;
   alla lettera b), numero 1, capoverso 01, sopprimere il primo periodo;
   alla lettera
b), numero 1, capoverso 01, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
*1. 96. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili.
1. 91. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a), sopprimere le parole: estranee all'ordinaria attività.
1. 65. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).
1. 21. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;Pag. 85
   b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.
*1. 80. Del Barba, Morgoni, Cantini.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;
   b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.
*1. 53. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, alla lettera b) sopprimere la parola: significativi.
**1. 117. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, alla lettera b) sopprimere la parola: significativi.
**1. 24. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili.
*1. 25. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili.
*1. 66. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: Le condizioni giustificative di cui al presente comma, devono sussistere con riferimento alle esigenze dell'utilizzatore.
1. 68. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.
*1. 95. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione Pag. 86sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.
*1. 87. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice.
*1. 116. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: di cui al capo III aggiungere le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;
   b) dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere la seguente: 21.
1. 89. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:
   b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria.
1. 55. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.
1. 67. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.
*1. 115. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.
*1. 135. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative.
*1. 93. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Pag. 87

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi.
1. 114. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.
  1-ter. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività.
1. 50. Casciello, Fasano, Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  1-bis. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, alla lettera a), numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-bis e alla lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis.
1. 88. Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente:
  1-bis. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di cui al capo III aggiungere le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40.
1. 90. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:
   1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. In caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma Pag. 881, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 1), capoverso 01, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
1. 49. I Relatori.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1. 118. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
1. 119. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*1. 121. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*1. 18. Gribaudo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
*1. 79. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso 01, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. 56. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 138. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 137. Librandi, Cantini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:
  01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. 142. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Pag. 89

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 01, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato aggiungere le seguenti: ovvero rinnovato.
1. 122. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 01, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il contratto può essere prorogato ovvero rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. 144. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: attività stagionali inserire le seguenti: anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 143. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole: attività stagionali inserire le seguenti: nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
*1. 141. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole: attività stagionali inserire le seguenti: nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
*1. 134. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole: attività stagionali inserire le seguenti: nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
*1. 120. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 01, ultimo periodo, dopo le parole: attività stagionali inserire le seguenti: nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
*1. 23. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
  2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari, dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, del personale delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa e del personale che collabora con i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati o prorogati per un periodo di durata massima non superiore alla durata della legislatura o della consiliatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 4, 21, comma 01 e 1, 23, comma 1, nonché quanto previsto in relazione a tali Pag. 90
norme nell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1. 146. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Scalfarotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:
  2-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati per un periodo pari alla durata della legislatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 1.».
1. 156. Schullian, Tabacci, Fusacchia, Lorenzin, Vitiello, Tasso, Benedetti, Colucci, Gebhard, Soverini, Caiata, Emanuela Rossini, Toccafondi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 147. Librandi, Cantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 148. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 149. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 152. Gribaudo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 30. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 29, comma 2, lettera b), dopo le parole: «i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi», sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, e».
1. 154. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate.
1. 155. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

Pag. 91

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis) Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende sotto i cinquanta dipendenti che assumono lavoratori e lavoratrici in possesso del diploma di laurea.
1. 157. Soverini, Gebhard.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati dal 1o gennaio 2019.
*1. 161. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati dal 1o gennaio 2019.
*1. 164. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Ravetto, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa previgente al presente decreto.
1. 159. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 219. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 160. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 162. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 163. Tabacci.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 174. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

Pag. 92

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole:, nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine in corso alla medesima data.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
1. 171. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 177. Milanato, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 176. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 165. Mugnai, D'Ettore, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Casciello, Fasano, Sandra Savino.

  Al comma 2 sopprimere le parole:, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 166. Librandi, Cantini.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 167. Mugnai, D'Ettore, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 168. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
*1. 175. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: , nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data con le seguenti: . Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina vigente al 30 settembre 2018.
1. 169. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

Pag. 93

  Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: al 1o gennaio 2019.
1. 187. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla medesima data con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2019.
1. 179. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «o a tempo determinato».
1. 188. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni particolari in materia di contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni e aventi ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento).

  1. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a trentasei mesi. La stessa durata si applica anche nell'ipotesi di una successione di contratti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché in caso di proroga o di rinnovo per un massimo di cinque volte, a prescindere dal numero dei contratti. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del limite percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati Pag. 94a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
1. 189. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Lupi.

  Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: e agli enti non commerciali di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1. 218. Pedrazzini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Versace.

  Al comma 3, dopo le parole: dalle pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: e dalle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.
1. 195. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 3, dopo le parole: pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: dagli enti equiparati ad esse.
1. 194. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei lavoratori, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'lNAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 207. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della Pag. 95ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 208. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia Pag. 96e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 210. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time. stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 206. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1o luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25.
1. 205. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cifra «3.000» è sostituita dalla seguente Pag. 97«5.000». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n.205.
1. 211. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
1. 01. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali).

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini».
1. 02. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Lavoro accessorio).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione Pag. 98del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i Pag. 99criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
*1. 05. Tabacci.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Lavoro accessorio).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 Pag. 100in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
*1. 08. Musella, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di incentivare la stabilizzazione occupazionale, limitatamente ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRPEF è ridotta del 50 per cento in caso di assunzione con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
  2. Agli oneri della presente manovra si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle Pag. 101finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 09. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
1. 010. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2019, con l'ulteriore incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificata dal comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, in modo tale da assicurare maggiori Pag. 102
entrate pari a 71 milioni di euro per l'anno 2019, 243 milioni di euro per l'anno 2020, 354 milioni di euro per l'anno 2021, 299 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023.
1. 011. Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Buonuscita compensatoria).

  1. In caso di mancata trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese di servizio. Il lavoratore matura il diritto alla buonuscita compensatoria dopo i primi sei mesi di servizio.
1. 012. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo).

  1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo Pag. 103della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
1. 014. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Gribaudo.

Pag. 104

  Sopprimerlo.
*2. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian, Gebhard.

  Sopprimerlo.
*2. 4. Librandi, Cantini.

  Sopprimerlo.
*2. 5. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sopprimerlo.
*2. 6. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero complessivo dei lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. 11. Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, alla parola: somministratore premettere la seguente: singolo.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: è soggetto alla disciplina fino alla fine del periodo con le seguenti: è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.
2. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

Pag. 105

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: di cui al Capo III inserire le seguenti: per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;
   b) dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 19, 21,.
2. 22. Caon, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

  Al comma 1, dopo le parole: con esclusione delle disposizioni inserire le seguenti: in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni.
2. 10. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, dopo le parole: con esclusione delle disposizioni inserire le seguenti: In materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni.
2. 9. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21.
2. 20. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 12. Lacarra, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 18. Soverini, Lupi, Colucci, Sangregorio, Toccafondi, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 19. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 23. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 27. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 21, comma 2,.
*2. 38. Gribaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: articoli 23 e 24 con le parole: articoli 19, comma 1, 23 e 24.
2. 24. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Pag. 106

  Al comma 1, sostituire le parole: articoli 23 e 24 con le seguenti: articoli 19, commi 2, 23 e 24.
*2. 26. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, sostituire le parole: articoli 23 e 24 con le seguenti: articoli 19, commi 2, 23 e 24.
*2. 41. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Silli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti sottoscritti in materia di fornitura di lavoro portuale, disciplinata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 7. Pagani, Paita, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
*2. 8. Paita, Pagani, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla somministrazione di personale ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
*2. 40. Epifani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:

Art. 38-bis.
(Somministrazione fraudolenta).

  1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
2. 31. Costanzo, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto.
2. 39. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Pag. 107

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 54-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera d), è inserita la seguente: d-bis) per piccoli lavori di manutenzione.

  Conseguentemente, al titolo dopo le parole: somministrazione di lavoro aggiungere le seguenti: e delle prestazioni occasionali.
2. 35. Musella, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)
.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il capo V è inserito il seguente:

«Capo VI
LAVORO ACCESSORIO

Art. 47-bis.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria, da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione Pag. 108di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 47-ter.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.Pag. 109
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 47-quater.
(Coordinamento informativo a fini previdenziali)
.

  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Conseguentemente, l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è soppresso».
2. 07. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)
.

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 54-bis. – (Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione). – 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
   a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;
   b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
   c) la sua durata complessiva;
   d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

  3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le Pag. 110specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.
  5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.
  Art. 54-ter – (Disciplina del rapporto) – 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'INPS entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.
  3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-bis è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.
  4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-bis, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.
  5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro.
2. 013. Gebhard, Plangger, Schullian, Soverini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, Pag. 111ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.
*2. 06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Soverini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.
*2. 023. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Ba
  ratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Paolo Russo.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
**2. 016. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se Pag. 113regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
**2. 025. Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina del lavoro accessorio)
.

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla Legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.
**2. 021. Marco Di Maio, De Menech, Vazio.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. I datori di lavoro di cui al presente articolo possono utilizzare per prestazioni di lavoro accessorio i lavoratori come individuati ai sensi del comma 3, 5 e del comma 11.
  2. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente Pag. 114rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  3. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy. Gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere utilizzate anche per le attività lavorative di stuart e di hostess addetti alla vigilanza negli stadi.
  4. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurative relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nel settore agricolo:
   a) Alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
   b) Alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  6. I committenti imprenditori di cui alla presente legge, nonché gli enti locali possono utilizzare per le prestazioni di lavoro accessorio lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
  7. È vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano esclusivamente tramite modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  9. I committenti imprenditori che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 800 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità concernenti il pagamento delle prestazioni relative al lavoro accessorio e le modalità attuati ve della presente legge con l'individuazione altresì dei lavoratori dei settori produttivi di cui al comma 1 dell'articolo 2.
2. 08. Caiata, Vitiello, Cecconi, Tasso, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)
.

  1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono inserite le seguenti: «purché all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, autocertifichino la relativa condizione»;Pag. 115
   b) al comma 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;
   c) al comma 15 dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa», sono inserite le seguenti parole: «anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
   d) al comma 17, la lettera d) è sostituita dalla seguente data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, se appartenente al settore del turismo che applicano il CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, e se enti locali, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;
   e) al comma 17, lettera e) dopo le parole: «ai sensi del comma 16» sono inserite le seguenti: «le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d)»;
   f) al comma 19, dopo le parole: «Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore». È aggiunto il seguente periodo: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione, convalidata dall'utilizzatore, in luogo delle procedure precedenti il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato immediatamente per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo»;
   g) al comma 20 dopo le parole: «risulta accertata la violazione» sono aggiunte le seguenti: «salvo che la violazione di cui al comma 14 per l'imprenditore agricolo non derivi dalle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

  2. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma.
  2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, comma 2, e 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».
2. 024. Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
.

  1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
  «Art. 18 – (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo). – 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero Pag. 116dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.
  2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:
   a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;
   b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;
   c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

  3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.
  4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
  5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.
  6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del Pag. 117lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
  7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.
  8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera a), si applica anche ai dirigenti.
  9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:
   a) con riferimento al comma 2, lettera b), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;
   b) con riferimento al comma 2, lettera c), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:
    1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;
    2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.
  10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
   a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
   b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:
    1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;
    2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;
   c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

  11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera b), numero 2), il giudice tiene conto Pag. 118oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.
  12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
  13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
  14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
  16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
  17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.
  18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: «con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento».
  19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

  2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.».
2. 014. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

Pag. 119

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo di solidarietà aziendale)
.

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.
  3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 020. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Casciello, Germanà.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo di solidarietà aziendale)
.

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 022. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Minardo, Scoma, Siracusano.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3. 1. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sopprimerlo.
*3. 16. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

Pag. 120

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Incentivo all'occupazione stabile). – 1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  Conseguentemente, al titolo sostituire le parole: incremento contribuzione contratto a tempo determinato con le seguenti: incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo.
3. 7. Polverini, Gelmini, Zangrillo, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 8. Del Barba, Cantini, Morgoni.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 9. Librandi, Cantini.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 10. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 11. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 12. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 14. Tabacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 4, comma 1, le parole «non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità». All'articolo 6, comma 1, le parole «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità.
3. 20. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo il comma 1, introdurre il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a due e non superiore Pag. 121a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità».
3. 18. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 36. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 37. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 38. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 39. Gebhard, Plangger, Schullian.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 40. Tabacci.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 42. Librandi, Cantini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione».
3. 46. I Relatori.

  Al comma 2 sostituire le parole da: in occasione di fino alla fine del comma, con le seguenti: in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 64. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

  Al comma 2 sostituire le parole da: in occasione di fino alla fine del comma, con le seguenti: in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. 63. Lepri, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Romina Mura, Viscomi, Zan, Colaninno.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, anche in somministrazione.
3. 45. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in Pag. 122somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.
*3. 65. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche in somministrazione con le seguenti: ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore.
*3. 70. Lucaselli, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 59. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di lavoro domestico.
3. 51. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Ai datori di lavoro che procedono alla trasformazione del contratto a tempo determinato dei soggetti di età superiore a 35 anni in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi dovuti all'INAIL, per un importo pari a ciascun aumento di cui al comma 2 del presente articolo sostenuto in occasione di ciascun rinnovo. Agli oneri derivanti dalla presente norma, nei limiti di spesa di 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del presente decreto-legge.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Pag. 123Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma.
3. 78. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 56. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 55. Colaninno.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 74. Soverini, Gebhard.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato Pag. 124in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3. 79. Tabacci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 2 non si applica ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 53. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis – 1. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
3. 71. Silvestroni, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione».
3. 60. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
  «35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie.».
3. 76. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Per i datori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 100 e 108 e commi 117 e 118, della legge 27 dicembre n. 205, non è prevista la revoca ed il recupero del beneficio già fruito in caso di pagamento tardivo entro dieci giorni lavorativi dei contributi previdenziali dovuti.
3. 77. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Pag. 125Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Lavoro a orario ridotto).

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente:
  «Art. 13-bis(Lavoro a orario ridotto) – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.
  4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.
  5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.
  6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento.
  7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate».
3. 01. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Soverini, Gebhard.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 13 – (Lavoro intermittente) – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di Pag. 126lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
3. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Soverini, Gebhard.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 in materia di introduzione dell'istituto del lavoro accessorio).

  1. Dopo il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

Capo VI

LAVORO ACCESSORIO

Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente Pag. 127pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio, i cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, incrementato di due euro.
  3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e Pag. 128trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 50.
(Coordinamento informativo a fini previdenziali).

  1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 49, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Sono soppressi:
   a) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49;
   b) l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.
3. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Soverini, Gebhard.

  Dopo l'articolo, 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire l'articolo 54-bis con il seguente: Art. 54-bis(Lavoro accessorio). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;
   d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

Pag. 129

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:
   a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
    1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    3) insegnamento privato supplementare;
   b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;
   c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
    1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
    2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
    3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
    4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
   a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
   c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) Pag. 130ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:
   a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
   b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.
  11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
  12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato « Carnet Buoni Lavoro».
  13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore Pag. 131ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
  17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
3. 019. Zangrillo, Gelmini, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);
   b) dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente: «Art. 54-ter(Lavoro accessorio in agricoltura). – 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
  2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera a).
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».
3. 09. Paolo Russo, Polverini, Zangrillo, Gelmini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Pag. 132

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-bis, comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
   « b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale».
3. 028. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 54-bis, comma 14, la lettera b) è soppressa.
3. 018. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Paolo Russo, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile).

  1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nuove assunzioni di personale appartenente al genere con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, dal 1o gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al contratto di assunzione di ogni unità lavorativa aggiuntiva di quel genere e risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di quel genere rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori di quel genere occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
  2. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntivo di personale del genere d cui al comma 1 realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di Pag. 133cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  4. Il credito d'imposta di cui alla presente legge è sempre revocato:
   a) in caso di riduzione del numero annuo di lavoratori del genere di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno un periodo di durata minima inferiore a un anno;

  5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  6. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
  9. L'accesso al credito di imposta di cui al presente articolo è limitato alle sole imprese operanti almeno in una delle otto Regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del genere meno rappresentato, come annualmente riportato dall'ISTAT.
3. 08. Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Casciello, Cristina, Bartolozzi, Battilocchio, Benigni, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, D'Ettore, Fasano, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Germanà, Giacometto, Giacomoni, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Novelli, Ripani, Rossello, Rotondi, Ruffino, Sozzani, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Rosso, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Relazione al Parlamento).

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo.
3. 012. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.
  2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
3. 013. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco, Calabria.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2019, una quota pari ad un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è posta a carico della fiscalità generale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
  3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 014. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 100 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 6.000 euro».Pag. 135
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 016. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 015. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile).

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
  «101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti».

  2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità Pag. 136tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 017. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

   a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

   b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

   c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 020. Polverini, Gelmini, Carfagna, Zangrillo, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

  1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione Pag. 137in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
   a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
   b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

  2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
   a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
   b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
   c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 021. Giacomoni, Gelmini, Zangrillo, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino, Calabria.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Misure per il contrasto al precariato scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
  «108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico Pag. 1382018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;Pag. 139
    5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.
  108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
   a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
   b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    3) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o tirocinio formativo attivo (TFA);
    4) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    5) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
  108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-bis a 108-quater, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
  108-sexies. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
4. 1. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.Pag. 140
  2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:
   a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;
   b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alle II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:
    I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;
    II. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;
    III. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;
   c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.
  3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.
  4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
  5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico 297/1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
  6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli standard professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii).
4. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Zangrillo.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Apertura delle graduatorie ad esaurimento).

  1. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i laureati in Scienze della Formazione ed i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento Pag. 141di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
  2. Conseguentemente, è garantita la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato e determinato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015 n. 117, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della presente legge, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo.
  3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 4.
  4. A decorrere dal 1o settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
4. 17. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali).

  1. Al fine di assicurare l'ordinato e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 2. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, a cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.
  2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:
   a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;Pag. 142
   b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

  3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.
  4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.
  5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria).
4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il termine di cui all'articolo 14 fino a: dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, con le seguenti: il termine di 120 giorni.
4. 11. Viscomi, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: dal termine dell'anno scolastico 2018/2019.
4. 12. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Ciaburro, Deidda, Luca De Carlo, Gemmato, Rampelli, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico).

  1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 131 è soppresso.
4. 029. Azzolina, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni per l'operatività dei centri per l'impiego).

  1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo Pag. 14314 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), una quota da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. 025. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale).

  L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente:
  «54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore Pag. 144di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei Pag. 145contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
4. 014. Rizzetto, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici).

  1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.
  3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.
  4. Per i benefìci già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.
  6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con Pag. 146la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 5. Noja, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Zardini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici).

  1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno.
5. 6. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come pmi ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: le imprese italiane ed estere, aggiungere le seguenti: ambo i casi non classificabili come pmi ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE n. 651 del 2014 della Commissione,.
5. 33. Tabacci.

  Al comma 1 sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole da: aiuto di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio;

   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6 sostituire le parole da: di attività economica fino alla fine del comma con le seguenti: dell'attività economica specificamente Pag. 147incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.
5. 8. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo sostituire le parole: dell'aiuto con le seguenti: del finanziamento;
   al comma 2 sostituire le parole: aiuto di Stato con le seguenti: finanziamento pubblico di natura nazionale o europea;
   al comma 5 sostituire le parole: aiuti di Stato con la seguente: finanziamenti.
5. 15. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di un aiuto di Stato aggiungere le seguenti: anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei;.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: aiuto di Stato aggiungere le seguenti: anche derivante dall'utilizzo di fondi strutturali europei;
   al comma 5 dopo le parole: aiuti di Stato aggiungere le seguenti: anche derivanti dall'utilizzo di fondi strutturali europei.
5. 16. Occhiuto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Zangrillo, Polverini, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cannatelli, Cattaneo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, Marrocco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: decadono dal beneficio fino alla fine del comma con le seguenti: non possono delocalizzare l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte, fuori dal territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Se la delocalizzazione avviene in Stati non membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese di cui al primo periodo decadono dal beneficio e l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Fermi restando i vincoli già previsti dalla normativa dell'Unione, se la delocalizzazione è effettuata verso Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, prima che essa avvenga, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, con il prioritario obiettivo di mantenere i livelli occupazionali. Qualora in tale sede sia accertato che la delocalizzazione avviene non per ragioni riguardanti il miglioramento dei processi produttivi, ma per motivi afferenti al minor costo del lavoro o alle minori tutele dei lavoratori in essere nello Stato di nuovo insediamento (dumping sociale), il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, con proprio provvedimento può sospendere per un massimo di sei mesi il processo di delocalizzazione, al fine di verificare se tali comportamenti si configurino come una violazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dai Trattati europei.
5. 7. Benigni, Martino, Giacomoni, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Labriola.

Pag. 148

  Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;

  Conseguentemente:
   dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
   al secondo periodo, sostituire le parole: da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito con le seguenti: non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato;
   al comma 2:
    1) al primo periodo, sostituire le parole: attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
    2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.».
5. 14. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;

  Conseguentemente:
   dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;
   al comma 2:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro;
   2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.».
5. 13. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 25. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attività economica con le seguenti: la struttura produttiva.
*5. 30. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

Pag. 149

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.
5. 3. Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti.
5. 31. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Sensi, Giachetti, Mauri, Raciti.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 4. Tabacci.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
5. 20. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa.
5. 42. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 68. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
*5. 41. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da ciascuna amministrazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 47. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

Pag. 150

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o di una sua parte.
5. 49. Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Rostan, Speranza, Stumpo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi della presente norma sono finalizzate per finanziare contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.
5. 67. Orrico, Pallini, Costanzo, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 6, sostituire le parole da: di attività economica fino alla fine del comma con le seguenti: dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi.
5. 59. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo fino alla fine del comma, con le seguenti:, effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può chiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.
  6-ter. Al fine di evitare distorsioni nel sistema di finanziamento delle PMI, ostacolandone l'accesso al credito bancario per investimenti, sono esclusi dalle misure di recupero di cui al presente articolo gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, con particolare riferimento alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), del 23 dicembre 1996, n. 662;
    il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati Pag. 151successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli per i quali sia comprovabile l'avvio entro la medesima data, mediante versamento di un acconto sulla base di specifico ordine o fattura.
  3-bis. È esclusa l'applicazione del presente articolo in caso alla cessione o trasferimento di beni ad una stabile organizzazione estera di impresa italiana ai sensi dell'articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il presente comma non si applica al regime previsto dall'articolo 168-ter del TUIR (regime branch exemption).
5. 54. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dal sito produttivo fino alla fine del comma, con le seguenti:, effettuata dalla medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dal sito produttivo incentivato ad altro sito nel quale si effettuino le medesime lavorazioni o produzioni, con conseguente perdita dei livelli occupazionali.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. L'azienda interessata dal procedimento di recupero dei benefìci di cui al presente articolo, può richiedere l'apertura di un tavolo di concertazione con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, interessate e il sindacato, al fine di valutare la correttezza dei comportamenti aziendali e il rendimento atteso dagli investimenti medesimi, nonché per individuare misure per il mantenimento dei livelli occupazionali.
5. 55. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Al comma 6, sopprimere le parole: o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
5. 52. Tabacci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. Al fine di evitare distorsioni nel sistema di finanziamento delle PMI, ostacolandone l'accesso al credito bancario per investimenti, sono esclusi dalle misure di recupero di cui al presente articolo gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia, con particolare riferimento alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della 23 dicembre 1996, n. 662.
5. 66. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale).

  1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Pag. 152Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.
  3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:
   a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
   b) i risultati attesi;
   c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

  4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.
  5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.
  6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 03. Fregolent, Serracchiani, Moretto, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi, Zan, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Ungaro, Topo.

Pag. 153

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti).

  1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.
  2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.
  3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.
6. 2. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, De Menech.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, inserire le seguenti: a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014 e sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 3. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: aiuto di Stato, inserire le seguenti: a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014 e sostituire le parole: fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, con le seguenti: a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.
*6. 4. Benamati.

  Al comma 1, dopo le parole: giustificato motivo oggettivo, aggiungere le seguenti: o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento,.
6. 7. Viscomi, Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Zan.

Pag. 154

  Al comma 1, dopo la parola: riduca aggiungere le seguenti: in misura superiore al 50 per cento.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: in presenza di una riduzione di tali livelli fino alla fine del comma, con le seguenti: in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
6. 8. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire le parole: nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento con le seguenti: nei 2 anni successivi alla data di ottenimento del beneficio.
6. 11. Zan, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Romina Mura, Viscomi.

  Al comma 1, sostituire le parole: superiore al 10 per cento con le seguenti: superiore al 30 per cento.
6. 15. Fragomeli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: la decadenza dal beneficio fino alla fine del comma.
6. 17. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sostituire le parole: la decadenza dal beneficio con le seguenti: la restituzione del beneficio.
6. 12. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.
6. 18. Romina Mura, Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 è inserito il seguente:
  «1175-bis. I benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale che sono subordinati al possesso del Durc regolare e dei relativi, prescritti adempimenti, nonché al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello, permangono in caso di violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi qualora il soggetto responsabile delle violazioni provveda entro centottanta giorni al pagamento delle somme a debito ovvero alla regolarizzazione delle violazioni contestate con ravvedimento operoso.».
6. 23. Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le cause di decadenza dai benefìci di cui al presente articolo rappresentano motivo di esclusione dalla partecipazione Pag. 155a una procedura d'appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. 24. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 6, comma 1.
7. 2. I Relatori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.
7. 6. Fragomeli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi quelli per i quali sia comprovabile l'avvio entro la medesima data, mediante versamento di un acconto sulla base di specifico ordine o fattura.
7. 8. Carrara, Mandelli, Barelli, Bendinelli, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Ravetto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 9. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
*7. 10. Benamati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 12. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.
**7. 13. Benamati.

Pag. 156

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018, con le modalità previste nel medesimo comma. Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante “Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”, si applicano, con le medesime modalità, anche per gli anni 2018 e successivi, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione nell'anno precedente».
8. 03. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sgarbi, Labriola, Calabria.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano per l'anno 2018 e per i successivi, con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
8. 02. Baldelli, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Calabria.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, vengono determinati gli oneri finanziari derivanti Pag. 157dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 1, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
8. 08. Fornaro, Pastorino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'ar- ticolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
*8. 06. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
*8. 09. Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 Pag. 158dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».
*8. 012. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia.
9. 2. Crosetto, Osnato, Zucconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse).

  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma Pag. 159connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
  5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
  9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.
9. 3. Del Barba.

  All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
  «1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace Pag. 160contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:
   a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;
   b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine.

  1-bis. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
   a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
   c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché .siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

  Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla Pag. 161data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d'intesa tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
9. 8. Del Barba.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d'intesa tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
9. 16. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, Pag. 162anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, lei pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che sia in contrasto con quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 della 28 dicembre 2015, n. 208. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
9. 17. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, con le seguenti: Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro;
   al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
   al comma 2, aggiungere in fine le parole: comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico;
   al comma 5, aggiungere in fine le parole: di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al presente comma, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

  Alla rubrica sostituire le parole: Misure per il contrasto alla ludopatia con le seguenti: Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico.
9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

Pag. 163

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d'azzardo.

  Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro con le seguenti: al gioco d'azzardo regolamentato esercitati su rete di raccolta fisica e telematica;
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo i «giochi o scommesse con vincite in denaro» sono definiti «gioco d'azzardo regolamentato», conseguentemente i disturbi correlati sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».
  1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita»;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo regolamentato nel loro corso ovvero nella mezz'ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall'avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recando la dicitura «Azzardo» o «gioco d'azzardo»;
   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. — (Strumenti di monitoraggio per i Comuni). — Al fine di valutare l'adozione di regolamenti comunali per disciplinare l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali possono richiedere a Sogei i dati inerenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi di cui al presente articolo. Sogei è tenuta a fornire gratuitamente i dati richiesti entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta.
   al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d'azzardo.
9. 12. Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Francesco Silvestri, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.
(Inammissibile
limitatamente al capoverso Art. 9-
bis)

  Al comma 1, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d'azzardo (DGA).

  Conseguentemente a1 Capo III, la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: Misure per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo.
9. 7. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Pag. 164

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 con le seguenti: ed in conformità con i divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940.
9. 11. I Relatori.

  Al comma 1, dopo le parole: le affissioni, aggiungere le seguenti: , le insegne di esercizio.
9. 19. Mancini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*9. 15. Martino.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
*9. 22. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*9. 32. Del Barba, Morgoni, Cantini.

  Al comma 1 il secondo periodo è sostituito con il seguente:
  A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro, nonché le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.
9. 40. Pastorino.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: le altre lotterie ad estrazione istantanea.
9. 50. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 25. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 43. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.
*9. 44. Tabacci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai Pag. 165loghi e marchi che distinguono i giochi all'interno del punto vendita.
9. 46. Martino, Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1-quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1-quinquies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli Pag. 166investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 53. Bergamini, Giacomoni, Napoli, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D'Attis.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30% di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;Pag. 167
  1-quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1-quinquies). I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri Pag. 168siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 70. Tabacci.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30% di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
  1-quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
  1-quinquies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
   b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest'ultimo;
   d) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

Pag. 169

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
  1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

  Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
  1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*9. 72. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
   a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
   b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
   c) la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;Pag. 170
   2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.
9. 54. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità;
   b) i luoghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.
9. 55. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Pag. 171ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 57. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono altresì escluse dai divieti di cui al comma precedente le scommesse ippiche e sportive, alle quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che, ai sensi del presente comma, acquistano pubblicità ovvero danno corso a sponsorizzazioni, versano, in favore del fondo di cui all'articolo 13, comma 5, un contributo annuale pari al 2,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di pubblicità e sponsorizzazione, secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al precedente periodo è destinato in via prioritaria al finanziamento di attività di diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e di contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione delle dipendenze e della ludopatia.
9. 71. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
9. 58. Martino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione.
9. 51. Martino, Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali.
9. 52. Martino, Bergamini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
9. 56. Martino.

  Dopo il comma aggiungere il seguente:
  1-bis. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione Pag. 172di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
9. 60. Martino.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
9. 61. Martino.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 15 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 150.000.
9. 74. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 69. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 2, sostituire le parole: per ogni violazione con le seguenti: per la prima violazione e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:. In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata.
9. 67. Braga.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: da compresi quelli fino a: 24 novembre 1981, n. 689.
9. 76. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee Pag. 173a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile.
9. 77. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni.
9. 104. Fregolent, Ungaro, Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 113. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 116. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
9. 110. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, Pag. 174tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.
  5-ter. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9. 124. Ascani, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'imposta di cui all'articolo 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
9. 119. Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura del quattro per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.
9. 120. Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, il comma 5, è sostituito dal seguente:
  «5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura del cinque per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto».
9. 121. Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.
9. 122. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.
9. 123. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, nella misura del 6,25 per cento Pag. 175dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e del 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
  6-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
9. 127. Tabacci.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.

  Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è avviato un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi.
9. 128. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1o settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1o maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 125. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Al comma 6, sostituire il numero: 6,25 con il seguente: 6,50 e il numero: 6,5 con il seguente: 6,75.
9. 131. Francesco Silvestri, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Pag. 176Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a partire dal 1o settembre 2018, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
9. 133. Martino.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6-ter. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 6-ter, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
  6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4.
9. 135. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

  Aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 150. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Labriola.

  Aggiungere il seguente comma:
  7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
*9. 151. Tabacci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019».
9. 142. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore)
.

  1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018.»;
   b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: «941-bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
   c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:
  «946-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.
  946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 946-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  946-sexies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.
  946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936.
9. 01. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

Pag. 178

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per il contrasto delle ludopatie)
.

  1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
  3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.
9. 06. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

  1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
  2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 011. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Formule di avvertimento)
.

  1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con Pag. 179dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
  3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
  4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.
  5. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
9. 013. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Collocazione sale da gioco).

  1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.
  2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.».
9. 04. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Monitoraggio dell'offerta di gioco)
.

  1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio dell'offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della salute, riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.
9. 025. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

  1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre Pag. 1802014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:
   a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
   b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
   c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al comma 4.

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
  3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo «no slot».
  5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.
  6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 07. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)
.

  1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
   a) accesso selettivo, completa identificazione del l'avventore, mediante il controllo Pag. 181con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
   b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
   c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
   d) rispetto di vincoli architettonici;
   e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
   f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
   g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
   h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
   i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.
9. 024. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. 023. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla Pag. 182data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.
9. 018. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco).

  1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.
  2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico.
9. 026. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

  1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».
9. 016. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro).

  1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali Pag. 183in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
  5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.
  6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
9. 010. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

  1. È garantito l'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.
9. 039. Ungaro.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Marchio free-slot).

  1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il marchio nazionale «Slot free».
  2. Il marchio è rilasciato dai Comuni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
  3. I Comuni possono prevedere, per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che scelgono di non installarle slot machine o videolottery, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. L'accesso a tali agevolazioni dovrà essere richiesto esplicitamente entro 60 giorni dal termine dell'anno solare di riferimento e saranno esercitate sotto forma di credito d'imposta, attraverso un apposito fondo comunale di compensazione.
9. 05. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

Pag. 184

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di target costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani.
9. 02. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo «no slot».
  2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.
9. 08. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 09. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.
9. 012. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Pag. 185

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al quale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4 comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» aggiungere le seguenti parole: «mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda».
9. 035. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Andrea Mura, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Comaroli.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.
*10. 9. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato.
*10. 12. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
10. 10. Mancini.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 3. Cenni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, Pag. 186convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 5. Paolo Russo, Zangrillo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale».
*11. 6. Ferro, Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 4 è abrogato.
  2-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
  «4. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
11. 20. Paolo Russo, Zangrillo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1o gennaio 2019.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
11. 8. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro».
11. 10. Bignami.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. 15. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Pag. 187

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il limite per utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, senza apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, è pari a 15.000 euro annui. Per i medesimi soggetti è altresì elevato a 15.000 euro il limite di cui al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto senza apposizione del citato visto di conformità sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.
11. 16. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è soppresso.
11. 17. Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 5. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

  Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Split payment).

  1. L'articolo 17-ter e le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono abrogate.
  2. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 è ridotto per l'anno 2018 di 125 milioni di euro.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.285 milioni di euro per Pag. 188l'anno 2018, a 2.570 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.285 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
   a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;
   e) quanto a 1.250 milioni di euro per il 2018 mediante utilizzo nell'anno 2018 delle risorse complessive pari a 580 milioni di euro rinvenienti dal capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MIBACT) come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'attuazione della misura di cui all'articolo 1, commi 979-980 della legge n. 208 del 2015 nell'anno 2018 e nell'anno 2019, nonché mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4 e, infine, per un importo pari a 545 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica;
   f) quanto a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
12. 6. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

Pag. 189

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 17-ter è soppresso;
   b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.
  1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
12. 7. Osnato, Acquaroli, Rizzetto, Bucalo, Zucconi.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:
  «1-sexies. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizio rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
*12. 9. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:
  «1-sexies. Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizio rese ai soggetti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
*12. 10. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: non si applicano inserire le seguenti: alle piccole e medie imprese e.

  Conseguentemente:
   al comma 3, alinea, sostituire le parole: pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 con le parole: pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020;
   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 41 milioni con le parole: 82 milioni, le parole: 4 milioni con le parole: 8 milioni, le parole: 5 milioni con le parole: 10 milioni, le parole: 24 milioni con le parole: 48 milioni, le parole: 2 milioni con le Pag. 190parole: 4 milioni, le parole: 5 milioni con le parole: 10 milioni, le parole: 1 milione con le parole: 2 milioni;
   al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni»;
   al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 16 milioni»;
   al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 35 milioni con le parole: 70 milioni sostituire le parole: 6 milioni con le parole: 12 milioni, sostituire le parole: 34 milioni con le parole: 68 milioni.
12. 11. Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'articolo 17-ter e le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono abrogate.
  3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12. 13. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate erariali derivanti dal relativo gettito d'IVA, in attesa di una decisione organica europea sulla tassazione dei citati prodotti:
   a) l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato;
   b) all'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: «a distanza» è inserita la parola: «transfrontaliera»;Pag. 191
   c) all'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il comma 12 è abrogato.

  2. Conseguentemente:
   a) all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, le parole: «Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni» sono soppresse;
   b) all'articolo 50-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «in difetto di autorizzazione o» sono soppresse.

  3. La vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  4. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,85 milioni di euro per l'anno 2018 e di 7,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui all'articolo 1.
  5. L'Istituto nazionale di statistica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
  6. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle norme.
12. 03. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo n. 504 del 1995).

  1. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute in vigenza dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è ancora intervenuta sentenza passata in giudicato. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore al 95-98 per cento e la dilazione del pagamento Pag. 192della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinate in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o di altre agenzie fiscali nonché di quelli forniti dal debitore di imposta nel corso del procedimento. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  2. I debitori di imposta presentano entro il 31 dicembre 2018 domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente articolo 3 esclusivamente in via telematica mediante il modello che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli approva entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il procedimento di definizione in adesione, la cui competenza è attribuita alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio circolazione tabacchi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si conclude, entro 120 giorni dalla presentazione del modello, con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve indicare l'ammontare dei prodotti immessi in consumo ed assoggettati alle imposte di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione delle imposte e degli interessi, nonché prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di sei rate determina la risoluzione del medesimo.
  3. La presentazione della domanda di cui all'articolo 3 sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al medesimo articolo, nonché quelli per l'impugnazione di sentenze aventi ad oggetto l'impugnazione di detti provvedimenti. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 4. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante variazione delle aliquote di base, delle misure percentuali e degli importi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, con decreto di cui al medesimo articolo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle norme.
12. 05. Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini.
(Inammissibile)

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Ascani, Serracchiani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Sopprimerlo.
*13. 3. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Serracchiani.

Pag. 193

  Sopprimerlo.
*13. 4. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Eventuali minori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto sono riversate all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al fine di contribuire alla riduzione del costo del lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età delle aziende innovative ad alta tecnologia.
14. 1. Trano, Currò, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Pag. 194

ALLEGATO 2

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (C. 924 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 6, comma 1.
7. 2. I Relatori.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dall'articolo 1, commi da 937 a 940 con le seguenti: ed in conformità con i divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940.
9. 11. I Relatori.
(Approvato)

Pag. 195

ALLEGATO 3

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (C. 924 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 9.12 BARONI

ART. 9.

  All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d'azzardo;

  Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: «, nonché al gioco d'azzardo,»;
  al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)»;
  1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.»
  dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   «5-bis. Nelle more di entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi a giochi o scommesse con vincite di denaro nel loro corso ovvero nella mezz'ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall'avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recando la dicitura «Azzardo» o «gioco d'azzardo»;»
  al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia» con le seguenti «al disturbo da gioco d'azzardo».
9.12. (Nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Francesco Silvestri, Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

Pag. 196

ALLEGATO 4

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).

EMENDAMENTO 4.24 I RELATORI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO 11.07 GOVERNO

ART. 4.

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,», sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):
   a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
   b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
   c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai Pag. 197sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2013, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

  1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
   a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
   b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
  1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di Pag. 198previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.
4. 24. I Relatori.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis
(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019»;
   b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018.».

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; Pag. 199
   d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.».

11. 07. Il Governo.