CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2018
35.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 55/2018: Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (C. 804 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 55 del 2018, recante misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   sottolineato il rilievo del decreto-legge, volto, attraverso la proroga dello stato di emergenza, a garantire la sopravvivenza e le prospettive future delle collettività colpite dai gravi eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
   rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento intervenga opportunamente sulla disciplina dei meccanismi del finanziamento, anche bancario, sia mediante lo strumento della leva fiscale per assicurare il massimo sostegno possibile alla salvaguardia e al rilancio del tessuto civile, sociale, urbanistico, economico e produttivo nelle aree colpite dagli eventi sismici;
   richiamati al riguardo:
    i contenuti dell'articolo 04, che reca la possibilità di richiedere contributi anche per i tributi o canoni dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;
    i contenuti dell'articolo 1, commi da 1 a 5, che dispone la proroga dei termini per la ripresa della riscossione dei tributi delle cartelle di pagamento e dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché del canone di abbonamento RAI, sospesi per specifiche categorie di contribuenti colpiti dal sisma;
    i contenuti dell'articolo 1, comma 6-bis, che prevede specifiche esenzioni in materia di energia elettrica, acqua e gas a favore delle utenze localizzate in «zona rossa»;
    i contenuti dell'articolo 1-bis, che posticipa il termine di sospensione dal pagamento delle rate dei muti e dei finanziamenti per i soggetti privati;
    i contenuti dell'articolo 1-septies, che aumenta da 120 a 180 giorni il termine entro il quale i beneficiari di contributi per gli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 debbono fornire i dati relativi all'ammontare dei danni subiti al Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali;
   evidenziata in tale contesto l'esigenza di assicurare la tempestiva conversione del decreto-legge,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e il direttore dell'Agenzia entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018 (Atto n. 21);
   evidenziato come lo schema di atto aggiuntivo si inserisca nel quadro della revisione dell'organizzazione istituzionale della riscossione operata dal decreto-legge n. 193 del 2016, il quale ha disposto lo scioglimento, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate;
   richiamato come, ai sensi del predetto decreto-legge n. 193 del 2016, l'Agenzia delle Entrate e il MEF siano tenuti a stipulare annualmente un atto aggiuntivo alla Convenzione triennale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia medesima;
   preso atto, sotto il profilo temporale, che lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che il Piano annuale dell'Agenzia, di cui all'Allegato 1 allo schema, individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'esercizio 2018;
   rilevato, a quest'ultimo riguardo, come la relazione illustrativa dello schema chiarisca, in merito a tale tempistica, che l’iter negoziale del presente Atto è stato avviato nel corso della precedente legislatura, nel mese di settembre 2017, per concludersi con la condivisione dei suoi contenuti nel mese di marzo 2018;
   ricordato che i contenuti dell'Atto aggiuntivo sono stati definiti tenendo conto del Documento di economia e finanza 2017 e delle previsioni introdotte dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», nonché in coerenza con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020;
   evidenziato che, per l'esercizio 2018, l'Atto aggiuntivo identifica tre aree di intervento strategico – servizi, riscossione ed efficienza – nell'ambito delle quali realizzare gli obiettivi del miglioramento Pag. 60della relazione con i contribuenti, in un'ottica di trasparenza e fiducia reciproca, dell'implementazione dello scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari, dell'ottimizzazione del risultato economico della riscossione, nonché dell'aumento dei livelli di efficienza e del progressivo contenimento dei costi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-00137 Martino: Modifica delle sanzioni previste per la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'obbligo dell'apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni sopra i 1.000 euro, sancito dalla normativa sull'antiriciclaggio, si lamenta che la recente modifica del regime sanzionatorio in caso di violazione del citato obbligo – già recato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 – entrata in vigore il 4 luglio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 90 del 2017, abbia sensibilmente inasprito il detto regime.
  Si chiede, quindi, al Governo di valutare una modifica normativa, intesa a modificare il sistema nel senso di reintrodurre con effetto retroattivo i criteri di proporzionalità e di intenzionalità.
  Al riguardo, premettendo, come si specificherà in seguito, che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti trovano attenta considerazione in questa Amministrazione, è utile rammentare che l'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione previgente alla richiamata novella introdotta per effetto del decreto 25 maggio 2017, n. 90, prevedeva, in caso di assegni emessi senza la clausola di non trasferibilità, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'assegno. Per effetto dell'applicabilità, al caso di specie, dell'istituto dell'oblazione di cui all'articolo 16 della legge 22 novembre 1981, n. 689 – per come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare del 5 agosto 2010 – l'ammontare dell'oblazione veniva in sostanza fissato al 2 per cento dell'importo dell'assegno, in quanto riferibile al doppio della percentuale minima (1 per cento dell'importo dell'assegno).
  Con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 90 del 2017, la sanzione è stata svincolata dall'importo trasferito tramite assegno irregolare e il legislatore ha optato per l'adozione di un range che consente di quantificare la sanzione entro un minimo edittale di 3.000 euro e un massimo di 50.000 euro.
  La novella ha sortito altresì l'effetto di rendere meno conveniente, per taluni contesti di importo non particolarmente significativo, il ricorso all'istituto dell'oblazione, previsto in via generale dall'articolo 16, legge n. 689 del 1981 (di importo pari a seimila euro ovvero al doppio della sanzione minima di 3.000 euro prevista per legge) di talché, per assegni di importo non elevato, l'applicazione del nuovo range sanzionatorio – e della relativa oblazione – potrebbe condurre effettivamente ad applicare sanzioni non adeguatamente commisurate all'entità e al disvalore della violazione commessa. Peraltro anche le Ragionerie territoriali dello Stato hanno segnalato criticità connesse principalmente proprio all'applicazione dell'istituto dell'oblazione e aspetti della problematica sono evidenziati anche da un vademecum sull'argomento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Pag. 62
  Per ovviare a tale situazione, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva già elaborato una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  L'emendamento di cui sopra è stato inserito nello schema di decreto legislativo redatto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 (cosiddetto DAC 5).
  Per tutto quanto esposto, effettuati i necessari ulteriori approfondimenti tecnici, si fa riserva di utilizzare il primo strumento utile per rimediare alle problematiche evidenziate.

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ALLEGATO 4

5-00138 Tabacci: Regime fiscale agevolato per gli atti di trasferimento immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione del regime agevolato, introdotto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, per gli atti di trasferimento immobiliari emessi entro il 31 dicembre 2016, nell'ambito delle vendite giudiziarie.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Il comma 1 dell'articolo 16 del menzionato decreto-legge n. 18 del 2016 prevedeva che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fossero assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
  Laddove tale condizione non fosse stata rispettata, non perfezionandosi il trasferimento nel biennio, le imposte erano dovute nella misura ordinaria, con applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.
  Tuttavia, con legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'operatività dell'agevolazione (già vigente per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016) è stata estesa agli atti emessi entro il 30 giugno 2017 ed il termine biennale per la rivendita degli immobili è stato portato a cinque anni.
  Questo più ampio termine di cinque anni in luogo di quello biennale, entro il quale l'acquirente deve ritrasferire l'immobile acquistato con i benefici fiscali di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2016, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 32, della citata legge n. 232 del 2016 in pendenza del termine biennale previsto in origine dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, dal momento che la nuova disciplina è entrata in vigore dal 1° gennaio 2017.
  Da ciò consegue che il nuovo termine di cinque anni per la rivendita trova applicazione per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2016, e quindi per i trasferimenti effettuati dal 16 febbraio 2016.
  Tale soluzione appare altresì coerente con la finalità di garantire un uniforme trattamento fiscale per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2016 e quelli emessi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, finalità che verrebbe disattesa laddove fossero previsti due differenti termini entro i quali dover procedere al ritrasferimento degli immobili acquistati con l'agevolazione di cui si discute.

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ALLEGATO 5

5-00139 Pastorino: Iniziative del Governo volte a scongiurare l'aumento delle aliquote IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali siano gli orientamenti del Governo al fine di scongiurare l'operatività delle clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento delle aliquota IVA a partire dal 2019.
  Al riguardo, come già evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 5-00094 presentata dall'Onorevole interrogante, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte indirette rappresenta una delle priorità di questo Governo, in conformità con gli impegni approvati nella risoluzione al Documento di Economia e Finanza 2018.
  Deve ribadirsi che la sterilizzazione delle clausole sarà parte di una strategia di politica economica articolata, che assicurerà la progressiva riduzione dell'incidenza del debito pubblico sul PIL ed eviterà peggioramenti dell'indebitamento netto strutturale delle Amministrazioni pubbliche. All'interno di questo scenario si valuterà, in coerenza con le regole europee in materia di bilancio, il percorso di aggiustamento fiscale per il prossimo anno e per quelli successivi.
  Tanto premesso, si fa presente che sono in corso, presso i competenti uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, gli approfondimenti tecnici volti a reperire i mezzi di copertura finanziaria necessari ad evitare l'aumento delle aliquote IVA, che saranno indicati nel disegno di legge di bilancio per il 2019.

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ALLEGATO 6

5-00140 Fregolent: Misure per la riduzione delle aliquote fiscali applicabili alle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali siano le novità che si intendono introdurre nell'attuale struttura della tassazione diretta che, già a legislazione vigente, prevede un'imposizione di tipo proporzionale. Ciò anche alla luce delle informazioni di stampa e delle dichiarazioni rilasciate da esponenti della maggioranza riguardanti l'introduzione della cosiddetta «flat tax».
  Al riguardo, premesso che la crescita attesa per l'Italia quest'anno potrebbe rivelarsi più bassa del previsto e che in questo scenario è fondamentale individuare misure che non vadano ad incidere troppo pesantemente sulla fiducia dei mercati e sugli impegni presi con l'Unione europea, si fa presente che sono attualmente allo studio degli uffici competenti diverse soluzioni che possano permettere, in un arco temporale ragionevole, di giungere all'applicazione progressiva di una forma di flat tax. Tutto ciò nel pieno rispetto del programma di Governo e degli equilibri di finanza pubblica.

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ALLEGATO 7

5-00141 Giuliodori: Iniziative per la riduzione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in riferimento, si chiedono al Governo iniziative volte alla riduzione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciati ed elettronici, rappresentando le lamentele delle categorie di operatori che gestiscono un elevato numero di operazioni con detti strumenti, i cui costi, di fatto, in alcune circostanze, neutralizzerebbero i margini di profitto o i crediti d'imposta riconosciuti ad alcune categorie.
  Al riguardo si ritiene utile precisare, che il Regolamento (UE) n. 2015/751 fissa, in linea di principio, salve alcune deroghe e opzioni nazionali, il limite delle commissioni interbancarie (multilateral interchange fee o MIF scambiate tra prestatori di servizi di pagamento) a 0,2 per cento per singola operazione effettuata con carta di debito e a 0,3 per cento per quelle effettuate con carta di credito.
  Le disposizioni del citato Regolamento stabiliscono un tetto (il cosiddetto «Cap») alle sole MIF, ritenendo, quindi, che la limitazione delle stesse dovrebbe influenzare anche l'importo complessivo delle MSC (Merchant Service Charge – la commissione dovuta dall'esercente), di cui una delle principali componenti sono proprio le MIF.
  L'importo delle commissioni MSC, che dunque includono anche le MIF, è liberamente negoziabile tra i beneficiari della transazione e i rispettivi soggetti convenzionatori (gli Acquirer) ed è a questi ultimi corrisposto.
  Si fa presente, inoltre, che le commissioni applicate dagli Acquirer sono, quindi, stabilite nell'esercizio della libertà d'impresa e rappresentano il corrispettivo per i servizi offerti dagli Acquirer ai Merchant e, dunque, il relativo importo è orientato a garantire almeno la copertura dei costi connessi; ciò anche al fine di evitare pratiche distorsive in contrasto con i principi della trasparenza (ad esempio, sussidio incrociato con altri servizi finanziari o forme di tariffazione implicita) e della concorrenza.
  Il Regolamento (UE) n. 2015/751 contiene, inoltre, numerose disposizioni dirette ad aumentare la concorrenza e l'efficienza nel settore, con riduzione dei costi e dei prezzi dei servizi di acquiring anche attraverso una maggiore concorrenza transfrontaliera.
  È interessante notare, in verità, che dai dati recati dalla collana «Questioni di economia e finanza» della Banca d'Italia n. 434 del 2018, si evince che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2015/751, negli anni che vanno dal 2011 al 2017 – a fronte dell'aumento dell'uso delle carte di pagamento – si è verificata una riduzione delle commissioni in argomento.
  Ciò non toglie che, si procederà ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici per verificare come pervenire all'auspicata ulteriore contrazione degli oneri connessi all'utilizzo degli strumenti di pagamento in questione. Tutto ciò anche sulla base dei richiamati studi della Banca d'Italia, che, peraltro, con l'AGCM è l'autorità competente ad assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/751, attraverso poteri di indagine e controllo.

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ALLEGATO 8

5-00142 Osnato: Interventi per ovviare alla carenza di organico del Corpo della Guardia di finanza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di ovviare alla grave carenza di personale della Guardia di finanza venutasi a determinare a seguito delle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge «Madia») che, all'articolo 8, ha previsto, tra le altre, la delega al Governo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.
  In attuazione della citata legge n. 124 del 2015, è stato emanato il decreto legislativo n. 95 del 2017 il quale, nel disciplinare la nuova composizione organica delle Forze di polizia, ha previsto per la Guardia di finanza una diminuzione complessiva di circa n. 5.339 unità nei ruoli dei sovrintendenti (-845) e degli appuntati/finanzieri (-4.494).
  Per far fronte a tale riduzione di organico il Corpo della Guardia di finanza può reclutare annualmente – ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – personale a tempo indeterminato entro un limite di spesa corrispondente a quella relativa al totale dei militari cessati dal servizio nel corso dell'anno precedente, fermo restando che il numero complessivo delle assunzioni non può essere superiore al 100 per cento delle cessazioni.
  In via ulteriore è, poi, prevista la possibilità di reclutare n. 1.125 unità di personale del ruolo di base nel periodo 2018-2022. Ciò in attuazione di un piano di assunzioni quinquennale diretto al ripianamento di quota parte della carenza organica delle Forze di polizia previsto dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 205 del 2017 («legge di bilancio 2018»).