CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2018
34.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

D.L. 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato il testo del disegno legge C. 804, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante «Ulteriori misure urgenti a favore della popolazione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» approvato dal Senato della Repubblica;
   considerato che il comma 6 dell'articolo 1 modifica l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire dal 31 maggio 2018 al 1o gennaio 2019 la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
   rilevato che il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, mediante una novella del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame;
   evidenziato altresì che il comma 6-quater dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese ubicate nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contestualmente comprese in un'area riconosciuta come di crisi industriale complessa, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabiliti dagli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 148 del 2015 e che il trattamento in deroga è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in sede governativa nonché allo svolgimento, da parte della regione interessata, di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.