CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2018
33.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: o per altre cause.
1.22. Relatrice.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: applicazione, con la seguente: attuazione.
1. 7. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: esaminare con la seguente: valutare.
1. 15. (Nuova formulazione) Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.
(Approvato)

 Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: ; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto alle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera r), del presente articolo.».
1. 16. (Nuova formulazione) Lattanzio, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Silvestri.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 23. Relatrice.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
5. 1. Relatrice.
(Approvato)

ART. 7.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
7. 1. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale (C. 764 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 764, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2018, recante «Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale»;
   considerato che:
    il decreto-legge, riguardando tematiche di giurisdizione e norme processuali, costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
    secondo quanto indicato nello stesso provvedimento, il fondamento a base dell'adozione del decreto-legge è dato dall'impossibilità di celebrare le udienze penali presso il Tribunale di Bari a causa della sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse e dei locali che ospitavano gli uffici della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale;
    la relazione illustrativa del disegno di legge precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge coprono «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti»;
    in numerose altre occasioni il legislatore ha introdotto ipotesi di sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti a seguito di calamità naturali, sospendendo altresì anche il corso della prescrizione;
    la giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittima la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale e riguardante la totalità dei cittadini della zona interessata, ritenendo quindi la sospensione chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e non suscettibile pertanto di creare alcuna discriminazione tale da infrangere il principio di eguaglianza;
   rilevato che:
    appare necessario assumere tutte le iniziative necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche organizzative e logistiche che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento d'urgenza, ripristinando la piena funzionalità del Tribunale di Bari e della Procura presso il medesimo Tribunale, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE