CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 dicembre 2017
935.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  3-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica del veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
3. 63 (Nuova formulazione) Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati,

  Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
  49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  49-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi Pag. 115dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito, è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-bis. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  49-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter.

  Conseguentemente, il fondo di al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
14. 16. (Nuova formulazione). Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. È istituito presso il Ministero della difesa il »Fondo antibracconaggio ittico« con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).
  11-ter. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.
17-ter. 7. (Nuova formulazione) Tripiedi, Cinzia Maria Fontana

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui Pag. 116è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 2.000.000;
  2019: – 4.000.000;
  2020: – 4.000.000.
17-quater. 39. (Nuova formulazione) Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
  104-quater. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 è sostituito dal seguente:
  «302. A decorrere da gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.».
  104-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 Pag. 117dicembre 2000, n. 388 si applica a tutte le gestioni amministrate dall'istituto nazionale della Previdenza sociale. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con il presente comma.
24. 26. (Nuova formulazione) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono inserite le seguenti: «corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti»;
   c) al secondo periodo, le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 2.700.000;
  2019: – 2.800.000;
  2020: – 2.700.000.
29-ter. 27. (Nuova formulazione) Fanucci, Bini, Parrini.

  Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  Conseguentemente dopo il medesimo comma 459, aggiungere il seguente:
  459-bis. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
69. 9. (Nuova formulazione). Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese.

  Sostituire i commi 507 e 508 con i seguenti:
  507. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e posto in liquidazione», sono aggiunte le seguenti: «Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione Pag. 118e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso ente riferita alla data del 31 marzo 2018».
  508, All'articolo 21, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 11 è sostituito dai seguenti periodi: «Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo alle stesse, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sui territori regionali delle infrastrutture di captazione e grande adduzione della Società. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o in servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività, eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012. All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, programmazione 2014- 2020,»;
   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.»
76-bis. 8. (Nuova formulazione) Ginefra.

  Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
  509-bis. A far data dal 1o luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente ai lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo Pag. 119delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
  509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.
77. 51. (Nuova formulazione) Di Salvo, Paris, Albanella, Ariotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:
  666-bis. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, Pag. 120e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto. Per le liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, o di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 e successive modificazioni, e per le liste ad esse collegate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 l?indicazione dei candidati nei collegi uninominali è presentata separatamente dalla lista dei candidati nel collegio plurinominale, con la sola sottoscrizione di cui al comma 1-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 18-bis.
  666-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2018.
  666-quater. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli Affari Esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.
101-quater. 72. (Nuova formulazione) Ferrari.

  Dopo il comma 670, aggiungere i seguenti:
  670-bis. All'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) ai commi 3-bis e 9-bis, dopo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre», ovunque ricorrenti, sostituire 017« con 018»;
b)
al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro», è inserita la seguente: «annui» e le parole «nel corso dell'anno 2017.» sono sostituite con le seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018.».

  670-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:

ART. 194-bis.
(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI).

  1. ln adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni «Codice di amministrazione digitale» e consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 sono effettuati anche in formato digitale.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti citati.
  3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell?articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. Pag. 121
  4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.
  5. Per il recupero di contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti del sistema SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
   a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
   b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo dì contributo;
   c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
   d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

  6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2, determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non comporta il pagamento di interessi.
101-quater. 264 (Nuova formulazione) Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
3. 63 (Ulteriore nuova formulazione) Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati, Catalano, Mucci

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. I treni adibiti al trasporto passeggeri prevedono adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.
  39-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le dotazioni minime di primo soccorso in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonché i tempi e le modalità di attuazione di cui al comma 39-bis. Il decreto di cui al presente comma individua altresì le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.
  39-quater. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 39-ter, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle società di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, alla voce
: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le Pag. 123seguenti: di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
10. 16 (Nuova formulazione) Rostellato, Arlotti, Paola Boldrini, Capone, Carra, Crivellari, Donati, Iacono, La Marca, Manfredi, Melilli, Narduolo, Terrosi, Venittelli, Di Salvo, Galgano, Catalano, Mucci

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 71 della legge 30 luglio 1999, n. 300, possono:
   a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
   c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
   d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;
   e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate ad individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a), o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione Pag. 124sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

  49-ter. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
   a) all'articolo 23-quater, comma 7, le parole: «due posti di vicedirettore», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «da una e fino ad un massimo di tre posti da vicedirettore»; le parole: «, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono soppresse;
   b) il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), è soppresso. L'abrogazione di cui al primo periodo ha effetto dalla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 49-bis, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.

  49-quater. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
14. 9. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana

  Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
  49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  49-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito Pag. 125né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito, è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-bis. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  49-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter.

  Conseguentemente, il fondo di al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
14. 16. (Ulteriore nuova formulazione). Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2016, viene erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo entro il limite di spesa di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a riduzione sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
16. 98. (Nuova formulazione). Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. È istituito presso il Ministero della difesa il »Fondo antibracconaggio ittico« con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).
  11-ter. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni Pag. 126dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.
17-ter. 7. (Ulteriore nuova formulazione) Tripiedi, Cinzia Maria Fontana

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)» apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 1.000.000.
17-ter. 14. (Nuova formulazione) Sani.

  Al comma 72, dopo le parole: sono stanziati inserire le seguenti: 1 milione di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.
*17-quater 49. (Nuova formulazione). Capone Massa, Mariano, Vico.
*17-quater. 41. (Nuova formulazione). Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Antezza.
*17-quater. 47. (Nuova formulazione). Palese

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara, Rovigo e Ravenna è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 2.000.000;
  2019: – 4.000.000;
  2020: – 4.000.000.
17-quater. 39. (Ulteriore nuova formulazione) Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Guidesi, Nuti, Rizzetto, Rubinato, Mongiello, Paglia, Borghi.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-Pag. 127legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e l'anno 2020.
*17-quater. 55. (Nuova formulazione). Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
*17-quater. 43. (Nuova formulazione) Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

  Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2018: –2.000.000;
  2019: –4.000.000;
  2020: –4.000.000.
17-quater. 58. (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della Pag. 128presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. ».
48-ter. 42. (Nuova formulazione) Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.
19. 10. (Nuova formulazione) Cinzia Maria Fontana, Sanga, Carnevali, Arlotti, Carrescia.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Pag. 129
  104-quater. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 è sostituito dal seguente:
  «302. A decorrere da gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.».
  104-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applica a tutte le gestioni amministrate dall'istituto nazionale della Previdenza sociale. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con il presente comma.
24. 26. (Ulteriore nuova formulazione) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto nella misura di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018.
26. 18. (Nuova formulazione). Tancredi.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente;
  118-bis. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;»;
   b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
   «h) “ medicinali destinati alla donazione ”: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di princìpi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
   i) “ Soggetti donatori del farmaco ”; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie, Pag. 130i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
   l) “ articoli di medicazione ”: gli articoli di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   m) “ altri prodotti ”; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e).».
   c) all'articolo 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera b) nonché di altri esperti di settore.;
   d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: «medesimi.» è aggiunto il seguente periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).»;
   e) all'articolo 11:
    1) Alla rubrica dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
    2) al comma 2 dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di
rete,»;
   f) all'articolo 16:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale»;
    2) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
   a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;
   c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

   d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;
   e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione Pag. 131per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

  2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
   a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
   b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
   c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

  4. Al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo».
   d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
  «2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351, 352.»;
   e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

ART. 19.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
   b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
26. 3. (Nuova formulazione) Gadda, Fiorio, Cenni, Richetti, Giachetti, Cuperlo, Lenzi, Sanga, Marchi, Realacci, Vazio, Borghi, Guerra, Fiano, Moretto, Cinzia Maria Fontana, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Donati, Ascani, Fanucci, Coppola, Quartapelle Procopio, Parrini, Morani, Ermini, Capone, Braga, Venittelli, Famiglietti, Crimì, Mariani, Marroni, Giovanna Sanna, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Manfredi, Massa, Nardi, Patrizia Maestri, Arlotti, Lodolini, Pag. 132Librandi, Fragomeli, Carocci, Burtone, Di Salvo, Garavini, Rotta, Malpezzi, Tartaglione, Pes, Paolo Rossi, Carrescia, Patriarca, Stella Bianchi, De Menech, Zardini, Francesco Sanna, Rampi, Marantelli, D'Ottavio, Tentori, Sbrollini, Cardinale, Luciano Agostini, Zan, Romanini, Scuvera, Cova, Carnevali, Carra, Barbanti, Gribaudo, Currò, Andrea Romano, Narduolo

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
   b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.
  3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.».
26-ter. 7. (Nuova formulazione) Di Salvo, Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo, Gelmini, Carra, Cenni, Scuvera.

  Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: condizioni soggettive dei lavoratori, inserire le seguenti: e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

  Al comma 105, primo periodo, sostituire le parole: all'anno 2018 con le seguenti: agli anni 2018,2019 e 2020.

  Al comma 106, sostituire le parole: per l'anno 2018 con le seguenti: per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. All'articolo 1 comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono inserite le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale».
  106-ter. Il fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è Pag. 133incrementato della somma di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma, 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione viene fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
29-ter. 17. (Nuova formulazione). Boccuzzi, Lavagno, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bargero, Carra, Fabbri

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica» e dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;
   b) al secondo periodo:
    1) dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono inserite le seguenti: «corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti»;
    2) le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  140-ter. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, nei limiti di spesa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 2.700.000;
  2019: – 2.800.000;
  2020: – 2.700.000.
29-ter. 27. (Ulteriore nuova formulazione) Fanucci, Bini, Parrini.

  Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
  157-bis. Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia che alla data in entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011 può essere concesso un contributo a parziale compensazione Pag. 134delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra ex-lege e pro-quota nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento del contributo nonché, nel rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo medesimo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
*32-bis. 6. (Nuova formulazione)Tidei.
*32. 6. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 119, inserire il seguente:
  119-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 260 mila euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
38. 4. (Nuova formulazione) Zampa, Fregolent, Fabbri.

  Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
  203-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fessoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
39. 76. (Nuova formulazione) Incerti, Mariani, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Blazina, De Maria, Carra, Scuvera, Fabbri.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
  207-bis. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria in tutte le forme e Pag. 135a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l ’anno 2020.
39. 88. (Nuova Formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Palese.

  Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:
  215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive;
  215-ter. Al line di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018;

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 300.000 euro per il 2018 e di 2,5 milioni nel 2019.
39. 111. (Nuova Formulazione) Cenni.

  Al comma 204, sostituire le parole: 2018 e 2019 con le seguenti: 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:
   2020:
    CP: – 300.000;
    CS: – 300.000.
39. 87. (Nuova formulazione) Preziosi, Pisicchio, Iori, Sanga, Berlinghieri.

  Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
  270-bis. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
   a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
   b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;
   c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
   d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
   e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

Pag. 136

  270-ter. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 270-bis sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
  270-quater. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-bis sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.
  270-quinquies. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi 270-bis, 270-ter e 270-quater non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
41-quinquies. 34. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Gnecchi.

  Al comma 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea 97-bis, alla lettera a) sostituire le parole: «dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e dai successivi atti di regolamentazione» con le seguenti: «dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124» ed eliminare, in fine, l'ultimo periodo da: «La gestione dei pieghi» sino ad: «unico operatore»;
   b) all'alinea 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
  «Art. 6. – 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.
  2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità.».
   c) all'alinea 97-bis, alla lettera g) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.
  3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative dì consegna della corrispondenza inesitata in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii;
   d) all'alinea 97-bis, alla lettera h) al comma 1 alle parole:  «Sono restituiti»  sono premesse le seguenti: »Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285«;
   e) all'alinea 97-quinquies sostituire le parole: «dell'autorità di regolamentazione»  con le seguenti:  «del Ministero dello sviluppo economico»  e aggiungere, in fine, il seguente periodo:  «Le disposi Pag. 137zioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applicano dal 1o giugno 2018.».
*42. 25. (Nuova formulazione) Latronico.
*42. 1. (Nuova formulazione) Fanucci, Parrini, Arlotti
*42. 8. (Nuova formulazione) D'Alia

  Dopo il comma 288 inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «296 unità»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.
  3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018.«

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero della giustizia:
  2018: –2.066.350;
  2019: –9.398.099;
  2020: –9.398.099
46. 15. (Nuova formulazione) Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Piazzoni, Galati.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nell'agenda ONU 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia per COP 26/2020, e in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
47. 11. (Nuova formulazione) Guerra, Boccadutri, Gelmini

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,», sono inserite le seguenti: «nonché di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020».

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
47. 7. (Nuova Formulazione). Di Gioia, Galati.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis.. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, Pag. 138di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
48-ter. 43. (Nuova formulazione). Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gagnarli.

  Dopo il comma 324 inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.
  324-ter. Per le finalità assunzionali di cui al comma 324-bis, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.
51. 27. (Nuova formulazione) Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 703 del Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al quinto comma, dopo la parola:  «realizzati» e prima delle parole:  «dal concessionario uscente» sono inserite le parole:  «o acquisiti» ;
   b) al sesto comma, dopo la parola:  «realizzati»  e prima delle parole:  «dal concessionario uscente»  sono inserite le parole:  «o acquisiti» ;
   c) al sesto comma, dopo le parole:  «alcun rimborso»  sono inserite le parole:  «salvo immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC, la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione Pag. 139dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria» ;
   d) al settimo comma, le parole:  «salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC,» sono sostituite dalle parole:  «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
*52. 24. (Nuova formulazione). Paola Bragantini, Guerra.
*52. 35 (Nuova formulazione). Marchi

  Dopo il comma 328, aggiungere i seguenti:
  328-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  328-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i concessionari, a far data dal 1o gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n, 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis.
  328-quater. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-bis.
  328-quinquies. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità Pag. 140immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter e a quelle già iscritte in catasto dal lo gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
**52-bis. 7. (Nuova formulazione). Tullo, Guerra, Carrescia
**52-bis. 8 (Nuova formulazione). Oliaro, Catalano, Monchiero

  All'articolo 1, dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari ad 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 2,525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di 3,525 milioni di euro per il 2023 e di 2,525 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
*52. 23. (Nuova formulazione) Bragantini.
*52. 30. (Nuova formulazione) Famiglietti.
*52. 37 (Nuova formulazione). Mognato, Franco Bordo, Murer, Zoggia, Cimbro, Marcon

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante Pag. 141quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
52-sexies. 5. (Nuova formulazione) Galperti.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.
  336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
  336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  336-quinquies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-ter possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  336-septies. Agli oneri di cui al comma 336-sexies, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
54. 45. (Nuova formulazione) Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Mongiello

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, Pag. 142n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  336-quater. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione a quelli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro nel 2018, e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
54. 43. (Nuova formulazione). Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello, Mongiello

  Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari e le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e 8 e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera esso è corrisposto in due rate, da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modificazioni:
   a) nel secondo periodo sostituire le parole:
l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
   b) nel terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti:, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;Pag. 143
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
    Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole:  «Possono altresì svolgere»  sono inserite le seguenti:  «, anche con rapporto di lavoro subordinato,» .
55. 34. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.
55. 2. (Nuova formulazione) Mongiello, Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalla università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, il contributo delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
57. 53. (Nuova formulazione). Dell'Aringa, Misiani, D'Ottavio, Marco Meloni.

  Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
  352-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni euro.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro nell'anno 2018.
57. 63. (Nuova formulazione). Vignali, Cristian Iannuzzi, Taricco, Cinzia Maria Fontana,

  Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
  352-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.
  352-ter. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: »1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della Pag. 144valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le, linee guida relative elaborati dall'ANVUR. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza«.
57. 49. (Nuova formulazione). Vignali.

  Al comma 357 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

  Dopo il comma 357 inserire i seguenti:
  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020,15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2025, 16,9 milioni di euro per il 2026, 17,5 milioni di euro per il 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: »e 2016-2017« sono sostituite dalle seguenti: », 2016-2017 e 2017-2018«.
  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019 –2019/2020 – 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
  357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017/2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una Istituzione AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e di quelle di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto Pag. 145con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  357-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti da quanto previsto dai commi da 357-bis a 357-quater si provvede per 1 milione di euro nell'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020,15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 30. (Nuova formulazione). Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Iacono, Scuvera.
*57-quinquies. 1 (Nuova formulazione) Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi
*57. 17 (Nuova formulazione) Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
*57-quinquies. 27 (Nuova formulazione) Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni
*57-quinquies. 23 (Nuova formulazione) Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.
*57-quinquies. 17 (Nuova formulazione) Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica »Conservatorio Claudio Monteverdi« della libera università di Bolzano.
  359-ter. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
  359-quater. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  359-quinquies. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB  «Conservatorio Claudio Monteverdi» , le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative alio stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
  359-sexies. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto- legge 12 settembre. 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  359-septies. Dalle disposizioni di cui ai commi da 359-bis a 359-sexies non derivano Pag. 146incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
57-quinquies. 22. (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plannger, Schullian.

  Dopo il comma 370, inserire i seguenti:
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018,100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi, devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.
  370-ter. I termini di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 563 sostituire le parole:
è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi con le seguenti: è elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento pere gli anni successivi;
   il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
58. 90. (Nuova formulazione). Fiano, Paola Bragantini, Mongiello, Carnevali.

  Il comma 394 è sostituito dal seguente:
  394. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e per l'anno 2018»;
   b) dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti:  «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro.» .

  Dopo il comma 394, sono aggiunti i seguenti:
  394-bis: Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. le parole;  «1o maggio 2018»  ove ricorrono sono sostituite da: «1o luglio 2018;»   
   2. al sesto periodo, dopo le parole:  «legge 7 agosto 2012, n. 134œ», sono aggiunte le seguenti: «informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,»;   Pag. 147
   3. all'ultimo periodo, infine, aggiunge le seguenti parole: «, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee».

  394-ter: Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. dopo le parole:  «, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 e successive modificazioni e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni».

  394-quater: Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato  «MAXXI L'Aquila» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.

  Al comma 395, il capoverso 1-bis è sostituito dal presente: 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale del Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  Dopo il comma 395 sono aggiunti i seguenti commi:
  395-bis. All'articolo 4, comma 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: «nonché per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  395-ter. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
*60. 15. (Nuova formulazione) Tancredi.
*60. 14 (Nuova formulazione) Melilla, Tancredi, Castricone, Cimbro.

  Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
  395-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato Pag. 148dal comma 624, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
60-bis. 1. (Nuova formulazione) De Menech, Borghi, D'Incà, Taricco, Preziosi

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro».
  412-ter. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».
  412-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, la lettera d) è soppressa:
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.».
  412-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis è soppresso.
  412-sexies. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, i commi 1, 2 e 3, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
  «1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».
  412-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita Pag. 149contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
   b) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
   c) il comma 4 è soppresso.

  412-octies. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
  412-novies. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.
  412-decies. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie» sono soppresse.
  412-undecies. Per quanto non diversamente previsto dai commi 412-octies, 412-novies e 412-decies, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  412-duodecies. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «legge 7 agosto 2012, n. 134,» sono inserite le seguenti: «e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
  412-terdecies. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 finanziati a Pag. 150valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I Comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui alla presente disposizione sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
  412-quaterdecies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 1, lettera a), le parole: «degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto» sono sostituite dalle seguenti parole: «delle chiese, degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo ed utilizzati per le esigenze di culto»;
   al comma 1, lettera c), le parole: «degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)», sono integralmente sostituite dalle seguenti: «degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.».

  412-quinquiesdecies. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, individuati nella misura di euro 353.600 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 415 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.
  412-sexiesdecies. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dapprima dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.».
  412-septiesdecies. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 Pag. 151dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di euro 3.000.000»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
  «6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3.000.000 di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
  412-octiesdecies. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) del comma 1 è così sostituita: »Le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50«.
  412-noviesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».
65. 11. (Nuova formulazione) Carrescia, Parrini, Fanucci, Galgano, Tino Iannuzzi, Tea Albini, Giulietti

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del Pag. 152presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
65. 1. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 454, aggiungere il seguente:
  454-bis. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori, si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
68. 1. (Nuova formulazione) Tancredi, Vignali, Menorello.

  Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  Conseguentemente dopo il medesimo comma 459, aggiungere il seguente:
  459-bis. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.
69. 9. (Ulteriore nuova formulazione). Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:
  459-bis. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni e di 12,5 milioni annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 23 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
69. 16. (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Nicoletti.

  Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:
  508-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021.»
76-bis. 8. (Ulteriore nuova formulazione) Ginefra.

  Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
  509-bis. A far data dal 1o luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono Pag. 153ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente ai lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
  509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.
77. 51. (Ulteriore nuova formulazione) Di Salvo, Paris, Albanella, Ariotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

Pag. 154

  Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:
  577-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferirli al cessionario.
  577-ter. Ai fini del comma 577-bis, gli utili distribuiti dai soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  577-quater. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera a), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un eredito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è incrementato di 18 milioni di euro nell'anno 2019.
88. 3. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 598, aggiungere il seguente:
  598-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
89. 3. (Nuova formulazione) Liuzzi, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli Pag. 155affari esteri e della cooperazione Internazionale, assicurare la partecipazione italiana all'lnternational Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), ed attuare gli impegni assunti dall'Italia con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington II28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.
  684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-sexies.
  684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
  684-quinquies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:
   a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;
   b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
   c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
   d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
   e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.
   g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.

  684-sexies. Il Comitato è composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:
   a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);
   b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) il rappresentante italiano nell'lnternational Arctic Science Committee;
   e) il rappresentante italiano di NySMAC,
   f) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   g) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.

  684-septies. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione Pag. 156a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti dì ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
  684-octies, L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche, Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
  684-novies. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
102-ter. 49. (Nuova formulazione) Cicchitto, Causi, Scagliusi.

  Dopo il comma 632, inserire i seguenti:
  632-bis. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 632 e nell'ambito dei settori di spesa indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:
   a) degli interventi individuati dal DPCM 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati;
   b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, individuati ai sensi del successivo comma 632-ter.

  632-ter. Gli interventi di cui al comma 632-bis, lettera b) sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I Presidenti delle regioni o Province autonome interessate, possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 632. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
95. 47. (Nuova formulazione) Braga, Borghi, Culotta, Ribaudo

  Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

  639-bis. All'articolo 1, comma 228 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile» Pag. 157ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
  639-ter. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile.
95-bis. 31. (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Arlotti, Menorello, Marroni.

  Dopo il comma 640, aggiungere i seguenti:
  640-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per finalità di cui al comma 640-ter.
  640-ter. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-bis, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
95-ter. 6. (Nuova formulazione) Scuvera, Rubinato, Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Narduolo.

  Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:
  643-bis. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n, 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quella delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.
  643-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 643-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
96. 12. (Nuova formulazione) Camani, Fanucci, Berlinghieri, Patrizia Maestri, De Girolamo, Cenni, Abrignani, De Mita, Benamati.

  Al comma 652 primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e sostituire le parole: con sentenza passata in giudicato Pag. 158o altro titolo equivalente con le seguenti: con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Infine, aggiungere le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della presente disposizione.
al comma 653 sostituire la parola: centottanta con la parola: «novanta».

  Al comma 655 sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
*100-bis. 1. (Nuova formulazione). Rubinato.
*100-bis. 4 (Nuova formulazione). Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

  Al comma 666, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) Al fine di incrementare il ricorso alla misura del ritorno volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 286 del 1998, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un «Piano Nazionale la realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel paese di origine», per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018. Di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 per l'anno 2020. Tale piano prevede l'istituzione fino ad un massimo di trenta sportelli comunali che svolgano, in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con Prefetture, Questure e con le organizzazioni internazionali, attività informativa, di supporto, di orientamento, assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; la formazione ad hoc di personale interno; l'informazione sui progetti che prevedano, in partenariato, la reintegrazione nei paesi di origine dei destinatari delle misure di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno stabiliscono le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020.
101-quater. 195. (Nuova formulazione) Misiani, Giulietti, Carnevali, Ribaudo, Gribaudo, Giuseppe Guerini

  Dopo il comma 337 aggiungere i seguenti:
  337-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole: «per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2016, 2017 e 2018».
  337-ter. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2018».
101-quater. 141. (Nuova formulazione). Melilli, Pilozzi

  Dopo il comma 666, aggiungere i seguenti:
  666-bis. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici Pag. 159elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto.
  666-ter. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.
101-quater. 72. (Ulteriore nuova formulazione) Ferrari, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 670, aggiungere i seguenti:
  670-bis. All'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) ai commi 3-bis e 9-bis, dopo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre», ovunque ricorrenti, sostituire 2017« con 2018»;
   b)
al comma 9-bis, quarto periodo, dopo le parole: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro», è inserita la seguente: «annui» e le parole «nel corso dell'anno 2017.» sono sostituite con le seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018.».

  670-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:
Articolo 194-bis.
(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI).

  1. ln adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni «Codice di amministrazione digitale» e consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 possono essere effettuati in formato digitale.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti citati.
  3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.
  5. Per il recupero di contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti del sistema SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: Pag. 160
   a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
   b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo dì contributo;
   c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
   d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

  6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2, determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non comporta il pagamento di interessi.
101-quater. 264 (Ulteriore nuova formulazione) Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.
*101-quater. 246. (Nuova formulazione) Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Valiante, Ribaudo.
*101-quater. 275. (Nuova formulazione) Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 678 aggiungere il seguente:

  678-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per i successivi quarantotto mesi».
101-quater. 53. (Nuova formulazione) Castricone, Tancredi, Amato, Vacca, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

Pag. 161

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è incrementato di 1.000.000 euro nel 2018.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –6.000.000.
102-ter. 40. (Nuova riformulazione) Romanini, Albanella, Burtone.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.
21. 10. Ginefra, Grassi, Castricone, Chaouki, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Michele Bordo

  Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
  118-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) legge 19 agosto 2016 n. 166, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-ter. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-quater. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017».
  118-quinquies. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-sexies. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117» e al terzo periodo, le parole: «agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
26. 2. Moretto, Gadda, Sanga, Fanucci.

Pag. 162

  Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 12. Galati.
*29. 13. Abrignani.
*29. 16. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Galati.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 10. Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.
**29. 9. Zampa, Gnecchi, Giacobbe.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.»
29-bis. 5. Marchi, Marco Di Maio, Montroni.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017 è sostituita dalla seguente:
   «b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento».
29-bis. 14. Marchi, Marco Di Maio, Arlotti.

  Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:
  272-bis. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, entrambi i Pag. 163termini di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.
42. 2. Giulietti, Fragomeli, Tentori.

  Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:
  276-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.
42-ter. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:
  276-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei.».

*42-ter. 9. Tancredi.
*101-quater. 125 (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

  Al comma 331, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 149, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono aggiunte le seguenti: «o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
**52-quinquies. 5. (Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata) Tancredi.
**52-quinquies. 6. (Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata) Marroni, Ginefra, Chaouki, Valiante.
**52-quinquies. 7. (Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata) Palese.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: «non più di due anni» sono sostituite con le seguenti: «non più di tre anni».
55. 10. Marroni.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
  349-bis. All'articolo 5, comma 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: «comma 1-ter,» sono aggiunte le seguenti: «per gli studenti internazionali e».
57. 36. Vignali.

  Al comma 389, sopprimere la lettera a).
59. 31. Famiglietti.

  Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:
  411-bis. I Comuni ricompresi negli allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 20113, n. 326, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
65. 58. Melilli.

Pag. 164

  Dopo il comma 648, inserire il seguente:
  648-bis. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
98. 6. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo il comma 648 aggiungere il seguente:
  684-bis. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.
98. 5. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo il comma 213, inserire il seguente:
  213-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di contributi in favore delle Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.585.300 euro.
39-ter. 1. Vignali, Dallai.

  Dopo il comma 212, inserire il seguente:
  212-bis. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.
39-ter. 5. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Tancredi

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  278-bis. All'articolo 2751-bis, comma 1, numero 2) del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono aggiunte le seguenti: «compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per IVA».
43. 7. Castricone.

  Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «ad eccezione della» con la seguente: «la»;
   b) sostituire le parole: «all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il» con la seguente: «al».
*101-quater. 245. La I Commissione.
*101-quater. 194. Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Lodolini, Cenni, Culotta

Pag. 165

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2018», e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2018».
101-quater. 75. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
  288-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
46. 25. (Nuova formulazione) Sanga, Fragomeli.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:
  533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi » In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.
   b) Al comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis. Le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma»
*79. 26. Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Alfreider.
*79. 34 La X Commissione

  Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:
  664-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente, al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
101-ter. 8. Borghi, Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 Pag. 166per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*101-ter. 6. La II Commissione.
*101-ter. 5. Giuseppe Guerini.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.».
    2) all'articolo 3:
   a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224».
**101-quater. 31. Guidesi, Saltamartini, Allasia, Busin, Simonetti, Molteni, Pagano.
**101-quater. 62. Vignali.
**101-quater. 76. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
**101-quater. 79. Pastorino, Marcon.
**101-quater. 132. Lodolini.
**101-quater. 41. Castricone.
**101-quater. 167. De Mita.
**101-quater. 288. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.
**101-quater. 151. Carra, Cenni.
**101-quater. 171. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.
**101-quater. 123. Falcone.
**101-quater. 120. Nastri.

Pag. 167

**101-quater. 101. Oliaro, Galgano.
**101-quater. 122. Romanini, Patrizia Maestri.
**101-quater. 145. Prataviera, Matteo Bragantini.
**101-quater. 144. Vico.
**101-quater. 172. Basso, Giacobbe, Tullo.
**101-quater. 182. Capezzone, Latronico.
**101-quater. 164. Taricco.

  Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:
  672-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   2) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2018».
101-quater. 251. Famiglietti.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
*101-quater. 10. La XI Commissione.
*101-quater. 13. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.
*101-quater. 107. D'Alia.
*101-quater. 113. Latronico.
*101-quater. 115. Marroni.
*101-quater. 129. Gasparini, Carrescia.
*101-quater. 140. Rizzetto.
*101-quater. 272. Paris, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli, Marroni.

  Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
  680-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e di altri immobili di proprietà del demanio dello Stato»;
    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3, dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice.»;
   b) al comma 8-quater, il quinto periodo è soppresso e sostituito con il seguente: «Al predetto dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il trenta per cento del valore di apporto dei beni, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al precedente comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di Pag. 168gestione del risparmio, il Ministero della difesa non potrà alienare la maggioranza delle predette quote.».
101-sexies. 2. Sanga, Fragomeli.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione» sono soppresse. Dopo il comma 7 dell'articolo 49, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017 è aggiunto il seguente: «7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, la correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni di cui al comma 1. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica.».
102-ter. 30. Tancredi, Palese.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.
  684-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 684-bis e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. La Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede conseguentemente all'integrazione del criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non mercatali.
102-ter. 35. Donati, Becattini, Richetti, Fiano, Ermini, Impegno, Nardi, Morani, Dallai, Basso, Manfredi, Paola Bragantini, Tino Iannuzzi, Carra, Mariano, Valeria Valente, Paris, Minnucci, Orfini, Palladino, Palese, Berlinghieri.

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:
  264-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.
*41-sexies. 31. (Nuova formulazione) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Lenzi.
*41-ter. 3. (Nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.

Pag. 169

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –300.000;
  2019: –600.000;
  2020: –1.000.000.
23. 10. (Nuova formulazione) Damiano, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
  171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1o ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.
  171-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:
   al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 171 a 176 con le seguenti: 171, 171-ter, 171-quater e 176.
   al medesimo comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti Pag. 170per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
36. 46. Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Giuditta Pini, Nardi, Arlotti, Carra, Culotta, Carnevali, Gribaudo, Valiante, Giacobbe, Taricco, Bruno Bossio, Oliverio, Borghi, Rizzetto, Cinzia Maria Fontana, Ginefra.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto dei cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
77. 50. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Pisicchio.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 200 mila euro per il 2018, e di 60 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019.
26-ter. 4. (Nuova formulazione) Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola, Catalano, Monchiero, Rizzetto, D'Incà, Galgano

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita Pag. 171sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  333-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
   a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
   b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
53. 13. (Nuova formulazione) Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro l'anno a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, il fondo cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018.
26-ter. 15. (Nuova formulazione) Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità Pag. 172e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
36. 81. Il Relatore.

  Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.
*0. 36. 82. 1. Verini, Miotto.

  Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.
*0. 36. 82. 3. Tancredi.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.
36. 82. Il Relatore.

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.
41. 166. Il Relatore.

  All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: con laurea L19 e.
0. 53. 61. 4. Iori.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.Pag. 173
  333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
  333-quater. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
  333-quinquies. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-ter, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
   b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
  333-sexies. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-bis, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
  333-septies. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
  333-octies. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale Pag. 174già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
  333-novies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-bis a 333-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. 61. Il Relatore.

  All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.
0. 97. 42. 4. Boccadutri.

  Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;, inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo prioritariamente al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.
97. 42. Il Relatore.

  Dopo il comma 675, inserire il seguente:
  675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016-2017 e 2017-2018».
101-quater. 310. Il Relatore.

  Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
  Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ciascuno dei due anni».
101-quater. 316. Il Relatore.

  Dopo il comma 157 è aggiunto il seguente:
  157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di »export banca« di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.Pag. 175
  9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo »Arrangement on Officially Supported Export Credits« dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
  9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
32. 11. Il Relatore.

  All'articolo 1, dopo il comma 402, inserire il seguente:
  402-bis. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
63. 35. Il Relatore.

  Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 11. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
*46-bis. 15. Gregorio Fontana, Prestigiacomo.
*46-bis. 27. Tabacci.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle Pag. 176società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:
   a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2511, primo comma, lettera d), del codice civile»;
    2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
    3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ».
   b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 2383»;
   c) all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
    2) al terzo comma, le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma seguente.»;
    3) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati».
77. 21. Basso, Marchi, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio, Montroni, Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.

  Dopo il comma 288 inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»; Pag. 177
    2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
   b) al comma 12, primo periodo, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
   c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
  «13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
  Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
*46. 14. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
*46. 19. La II Commissione.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
  259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
  259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –2.000.000.
*41. 117. (Nuova formulazione) Marazziti.
*41. 64. (Nuova formulazione) Lenzi, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Miotto, Piazzoni, Grassi, Fabbri, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano.

Pag. 178

  Dopo il comma 265, inserire il seguente:
  265-bis. Dopo l'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 247 del 2012, come modificata dall'articolo 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono inseriti i seguenti commi:
  «6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione «società tra avvocati» nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 576/1980 e successive modificazioni, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA importo che dovrà essere riversato annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
  6-ter. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione dei principi contenuti nel comma 6-bis. Il regolamento di cui sopra sarà sottoposto ad approvazione Ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994».
41-quater. 11. (Nuova formulazione) Di Gioia, Galati.

  Al comma 676, lettera d), dopo il capoverso 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «diritto comunitario ed internazionale privato» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato».
101-quater. 99. (Nuova formulazione) Menorello, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

  Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
*101-quater. 9. La XI Commissione.
*101-quater. 274 Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
**6. 2. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
**6. 105 Tentori, Gasparini, Carnevali.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento Pag. 179di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino

rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.
57. 65. (Nuova formulazione) Vignali.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto ter, comma 2, lettera c) della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78 convertito con la legge 3 agosto 2009 n. 102 e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
*76-bis. 13. Antezza, Oliverio.
*76-bis. 2. La XIII Commissione.

  Al comma 682, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 682, aggiungere il seguente:
  682-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 682, pari 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**101-octies. 5. Losacco, Boccadutri.
**101-octies. 4. Marchi.

  Al comma 311, dopo le parole anno 2018 aggiungere le seguenti: , così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.
49-ter. 28. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».
*101-quinquies. 4. Mongiello, Antezza, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
*101-quinquies. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 113 inserire il seguente:
  «113-bis. Per l'anno 2018 ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, Pag. 180lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
25. 45. (Nuova formulazione) Ribaudo.

  Al comma 39, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:
  In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province al alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria.
10. 46. (nuova formulazione) Arlotti, Marchetti.

  Dopo il comma 198, inserire il seguente:
  198-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro per il 2017, 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2018: –150.000;
  2019: –150.000;
  2020: –200.000.
39. 105. Latronico.

  Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:
  122-bis. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU.
  122-ter. Per le finalità del comma 122-bis, le previsioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018.
  122-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ed alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entità della spesa sostenuta a livello statale.
28. 3. (Nuova formulazione) Paris, Covello, Bruno Bossio, Manfredi, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Magorno, Oliverio.

  Al comma 658, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) La lettera g) è sostituita dalla seguente:
    g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca.
101-bis. 4. Capone, Massa.

  Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:
  672-bis. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti : «1o gennaio 2019»; Pag. 181
   b) all'articolo 7, comma 1, le parole «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti : «1o gennaio 2019».
*101-quater. 263. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Minnucci.
*101-quater. 203. (Nuova formulazione) Sisto

  Dopo il comma 337 inserire i seguenti:
  337-bis. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
  337-ter. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 337-bis è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.
  337-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 337-bis e 337-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
54. 54 (Nuova formulazione ) Ribaudo, Rocchi, Culotta, Tino Iannuzzi, Iacono, Moscatt, Ventricelli, Raciti, Malpezzi, Albanella, Capone, Manzi, Coscia, Capozzolo, Crimì.

  Al comma 641, sostituire le parole : e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti:, 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
96. 20 Il Relatore

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa si 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto. Individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed assicura il relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
*41-sexies. 56. (Nuova formulazione) Tancredi.
*41. 160. Manzi.

Pag. 182

ART. 18

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
119. 5. Il Relatore.

TAB. A

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 700.000;

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 700.000;
   CS: + 700.000.
Tab. A. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: – 1.000.000;
  2019: – 1.000.000;
  2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
  2020:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. A. 13. Francesco Saverio Romano.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire Programma 23.1 apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 4.000.000;
   CS: – 4.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 Sostegno, Pag. 183valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: +4.000.000;
   CS: +4.000.000.
Tab. 2. 9. Prestigiacomo.

TAB. 4.

  All'emendamento Tab 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: Il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) nella parte dispositiva, premettere la seguente parola: Conseguentemente e sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;
   b) sopprimere la parte consequenziale.
0. Tab. 4. 3. 1. Prestigiacomo.

  Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: +1.000.000;
   CS: +1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –1.000.000;
   CS: –1.000.000.
Tab. 4. 3. Il Relatore.

TAB. 7.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: +1.000.000;
   CS: +1.000.000.
  2019:
   CP. +1.000.000;
   CS: +1.000.000.
  2020:
   CP: +1.000.000;
   CS: +1.000.000.

  Conseguentemente, si provvede alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui al comma 625, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*Tab. 7. 2. (Nuova formulazione) Mucci, Catalano, Monchiero
*Tab. 7. 3. (Nuova formulazione) Tancredi.

TAB. 10

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 184finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.
Tab. 10. 3. Il Relatore.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.

  Conseguentemente, allo stato di prensione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 300.000;
   CS: – 300.000.
Tab. 10. 4. Il Relatore.

TAB. 13.

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
  2019:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
  2020:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 100.000;
   CS: – 100.000.
  2019:
   CP: – 100.000;
   CS: – 100.000.
  2020:
   CP: – 100.000;
   CS: – 100.000.
Tab. 13. 3. Il Relatore.

Pag. 185

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Al capoverso 171-bis, primo periodo, dopo le parole: n. 159, inserire le seguenti: alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0. 36. 81. 3. Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

  Al capoverso 171-bis, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10.000 unità.
0. 36. 81. 2. Palese.

  Al capoverso 171-bis sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 20 unità e le parole: fino ad un massimo di 20 unità con le seguenti: fino ad un massimo di 5 unità.
0. 36. 81. 1. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
36. 81. Il Relatore.
(Approvato)

  Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero Pag. 186dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.
*0. 36. 82. 1. Verini, Miotto.
(Approvato)
*0. 36. 82. 3. Tancredi.
(Approvato)

  Al comma 171-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.
0. 36. 82. 2. Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.
36. 82. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: Per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
0. 41. 166. 2. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
0. 41. 166. 3. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario,
0. 41. 166. 4 Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento del Relatore 41.166, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2004.
0. 41. 166. 5. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento 41.166 del Relatore, aggiungere, in fine, le parole:

  Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
  260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica le disposizioni Pag. 187di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n.296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2013.
0. 41. 166. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.
41. 166. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: con laurea L19 e.
0. 53. 61. 4. Iori.
(Approvato)

  All'emendamento 53.61, capoverso 333-quinquies, sopprimere la lettera c).
0. 53. 61. 1. Marzana.

  All'emendamento 53.61, dopo il capoverso 333-octies, aggiungere il seguente:
  333-octies.1. Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-bis a 333-octies all'interno delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole», con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
0. 53. 61. 2. Marzana.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
  333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione Pag. 188degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
  333-quater. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
  333-quinquies. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-ter, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
   b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

  333-sexies. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-bis, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
  333-septies. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
  333-octies. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, Pag. 189ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
  333-novies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-bis a 333-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. 61. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 1, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 1, sostituire la parola: sintetica, con le seguenti: esaustivi e completi.
0. 80. 36. 1. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 2, sopprimere le parole: e in maniera concisa le informazioni essenziali.
0. 80. 36. 2. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle motivazioni non accolte esposte dalle parti.
0. 80. 36. 6. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, sopprimere il comma 3.
0. 80. 36. 7. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, sopprimere il comma 554-ter.
0. 80. 36. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, comma 554-ter, capoverso articolo 88-bis, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 3. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  All'emendamento 80.36 al comma 554-quater, capoverso «Art. 135-bis», sopprimere le seguenti parole: sintetica, alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza.
0. 80. 36. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 554-quater, capoverso articolo 135-bis, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 4. Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

  All'emendamento 80.36 al comma 554-ter, capoverso «Art. 88-bis», alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza e, al comma, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Pag. 190

  Dopo il comma 554, inserire i seguenti:
  554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 124-bis. – (Redazione degli atti). – 1. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.
  2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei princìpi di diritto applicati.
  3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti».

  554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 88-bis. Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica».

  554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
  «Art. 135-bis. Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica».
80. 36. Il Relatore.

  All'emendamento 97.42 dopo le parole: Rai-Radiotelevisione Italiana Spa inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai – Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti Pag. 191di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 97. 42. 1. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
(Inammissibile)

  All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.
0. 97. 42. 4. Boccadutri.
(Approvato)

  All'emendamento 97.42, aggiungere, in fine, le parole: vista la consuetudine aziendale del recente passato, e l'alto prestigio dell'istituto, si impegna a valorizzare internamente le risorse che provengono dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, per l'esplicito indirizzo radiotelevisivo della scuola e per lo spirito di servizio pubblico che la ispira, partecipando l'azienda attivamente alla sua gestione e al suo finanziamento.
0. 97. 42. 3. Latronico.

  All'emendamento 97.42 aggiungere, in fine, le parole: è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compaiono in video e che effettuano interviste.
0. 97. 42. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;, inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.
97. 42. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento 101-quater.310 aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.
  2019:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.
  2020:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.
0. 101-quater. 310. 1. Borghesi, Guidesi.

Pag. 192

  All'emendamento 101-quater.310 al capoverso 657-bis, sostituire le parole:, 2016-2017 e 2017-2018, con le seguenti:, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.
0. 101-quater. 310. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 675, inserire il seguente:
  675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016-2017 e 2017-2018».
101-quater. 310. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento 101-quater.315 al capoverso 1-bis sostituire le parole: 9 febbraio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2025.
0. 101-quater. 315. 1. Di Gioia, Colomba, Mongiello.

  All'emendamento 101-quater.315 sopprimere il capoverso «1-ter».
0. 101-quater. 315. 2. Di Gioia, Colomba, Mongiello.

  Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:
   c)
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.
  1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
  1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza».
101-quater. 315. Il Relatore.

  All'emendamento 101-quater.316 dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
  675-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per l'anno 2017» e: «per l'anno 2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «nell'anno 2018» e: «per l'anno 2018».
0. 101-quater. 316. 1. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
(inammissibile)

  Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
  675-bis. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ciascuno dei due anni» .
101-quater. 316. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento 119.5 sostituire il primo periodo con il seguente:
  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a corrispondere Pag. 193alle regioni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale entro il 31 dicembre 2017, in quota parte ed entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le somme necessarie a fronteggiare le spese sostenute dalle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.
0. 119. 5. 1. Tino Iannuzzi, Antezza, Covello, Bruno Bossio, Placido, Oliverio.

  All'articolo 18, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
119.5. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento Tab 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2018: –1.500.000

  Conseguentemente:
   a) nella parte dispositiva, sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;
   b) sopprimere la parte consequenziale.
0. Tab. 4. 3. 1. Prestigiacomo. (approvato)

  All'emendamento TAB 4.3 sostituire le parole da: programma 3.1 fino a: delle organizzazioni con le seguenti: programma 3.2 Trasferimenti assistenziali ad enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.
0. Tab. 4. 3. 4. Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: +1.000.000;
   CS: +1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –1.000.000;
   CS: –1.000.000.
Tab. 4. 3. Il Relatore.
(Approvato)

  Al capoverso comma 157-bis, comma 9-sexies, secondo periodo, aggiungere, in Pag. 194fine, le seguenti parole: previo parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
0. 32. 11. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
  157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di »export banca« di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
  9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo »Arrangement on Officially Supported Export Credits« dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
  9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di [40] milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie delle Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 Pag. 195settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al relativo onere pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
32. 11. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 402 inserire il seguente:
  402-bis. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
63. 35. Il Relatore.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 200.000;
   CS: – 200.000.
Tab. 10. 3. Il Relatore.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico programma 3.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 300.000;
   CS: + 300.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 300.000;
   CS: – 300.000.
Tab. 10. 4. Il Relatore.
(Approvato)

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e Pag. 196tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
  2019:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.
  2020:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 100.000;
   CS: – 100.000.
  2019:
   CP: – 100.000;
   CS: – 100.000.
  2020:
   CP: – 100.000;
   CS: – 100.000.

Tab. 13. 3. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 641, sostituire le parole : e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti:, 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
96. 20. Il Relatore.
(Approvato)