CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2017
934.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quater.310, 101-quater.315, 101-quater.316, 119.5 e Tab. 4.3 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al capoverso 171-bis, al primo periodo, dopo le parole: n. 159, inserire le seguenti: alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
0. 36. 81. 3. Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

  Al capoverso 171-bis, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10.000 unità.
0. 36. 81. 2.  Palese.

  Al capoverso 171-bis sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 20 unità e le parole: fino a un massimo di 20 unità con le seguenti: fino ad un massimo di 5 unità.
0. 36. 81. 1. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
36. 81. Il Relatore.

  Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di presidi Pag. 184in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.
*0. 36. 82. 1. Verini, Miotto.

  Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.
*0. 36. 82. 3. Tancredi.

  Al comma 171-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.
0. 36. 82. 2. Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
  171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.
36. 82. Il Relatore.

  All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: Per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
0. 41. 166. 2. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
0. 41. 166. 3. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: per l'anno 2018, inserire le seguenti: per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario,.
0. 41. 166. 4. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

  All'emendamento del Relatore 41.166, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2004.
0. 41. 166. 5. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

Pag. 185

  All'emendamento 41.166, aggiungere, in fine, le parole:

  Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
  260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.
0. 41. 166. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.
41. 166. Il Relatore.

  All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: con laurea L19 e.
0. 53. 61. 4. Iori.

  All'emendamento 53.61, capoverso 333-quinquies, sopprimere la lettera c).
0. 53. 61. 1. Marzana.

  All'emendamento 53.61, dopo il capoverso 333-octies, aggiungere il seguente:
  333-octies. Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-bis a 333-octies all'interno delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole», con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
0. 53. 61. 2. Marzana.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
  333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo Pag. 18613 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
  333-quater. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
  333-quinquies. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-ter, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
   a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
   b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

  333-sexies. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-bis, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
  333-septies. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.Pag. 187
  333-octies. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
  333-novies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-bis a 333-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. 61. Il Relatore.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 1, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 1, sostituire la parola: sintetica, con le seguenti: esaustivi e completi.
0. 80. 36. 1. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 2, sopprimere le parole: e in maniera concisa le informazioni essenziali.
0. 80. 36. 2. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle motivazioni non accolte esposte dalle parti.
0. 80. 36. 6. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso Art. 124-bis, sopprimere il comma 3.
0. 80. 36. 7. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, sopprimere il comma 554-ter.
0. 80. 36. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 80.36, comma 554-ter, capoverso articolo 88-bis, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 3. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

  All'emendamento 80.36 al comma 554-quater, capoverso «Art. 135-bis», sopprimere le seguenti parole: sintetica, alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza.
0. 80. 36. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 554-quater, capoverso articolo 135-bis, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 4. Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

Pag. 188

  All'emendamento 80.36 al comma 554-ter, capoverso «Art. 88-bis», alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza e, al comma, sopprimere le parole: e sintetica.
0. 80. 36. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 554, inserire i seguenti:
  554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 124-bis. Redazione degli atti. – 1. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.
  2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei princìpi di diritto applicati.
  3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti».
  554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 88-bis. Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica».
  554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Art. 135-bis. Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica».
80. 36. Il Relatore.

  All'emendamento 97.42 dopo le parole: Rai-Radiotelevisione Italiana Spa inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai – Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla Pag. 189spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 97. 42. 1. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.
0. 97. 42. 4. Boccadutri.

  All'emendamento 97.42, aggiungere, in fine, le parole: vista la consuetudine aziendale del recente passato, e l'alto prestigio dell'istituto, si impegna a valorizzare internamente le risorse che provengono dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, per l'esplicito indirizzo radiotelevisivo della scuola e per lo spirito di servizio pubblico che la ispira, partecipando l'azienda attivamente alla sua gestione e al suo finanziamento.
0. 97. 42. 3. Latronico.

All'emendamento 97.42 aggiungere, in fine, le parole: è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compaiono in video e che effettuano interviste.
0. 97. 42. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;, inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.
97. 42. Il Relatore.

  All'emendamento 101-quater.310 aggiungere in fine le parole: A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

  Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –2.000.000.000;
   CS: –2.000.000.000.
  2019:
   CP: –2.000.000.000;
   CS: –2.000.000,000.
  2020:
   CP: –2.000.000.000;
   CS: –2.000.000.
0. 101-quater. 310. 1. Borghesi, Guidesi.

Pag. 190

  All'emendamento 101-quater.310 al capoverso 657-bis, sostituire, le parole:, 2016-2017 e 2017-2018, con le seguenti:, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.
0. 101-quater. 310. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 675, inserire il seguente:
  675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016-2017 e 2017-2018».
101-quater. 310. Il Relatore.

  All'emendamento 101-quater.315 al capoverso 1-bis sostituire le parole: 9 febbraio 2019 con le seguenti: 1o gennaio 2025.
0. 101-quater. 315. 1. Di Gioia, Colomba, Mongiello.

  All'emendamento 101-quater.315 sopprimere il capoverso «1-ter».
0. 101-quater. 315. 2. Di Gioia, Colomba, Mongiello.

  Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:
   c) all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  « 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.
  1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
  1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza».
101-quater. 315. Il Relatore.

  All'emendamento 101-quater.316 dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
  675-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per l'anno 2017» e: «per l'anno 2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «nell'anno 2018» e: «per l'anno 2018».
0. 101-quater. 316. 1. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:
  Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per ciascuno dei due anni».
101-quater. 316. Il Relatore.

  All'emendamento 119.5 sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a corrispondere alle regioni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale entro il 31 dicembre 2017, in quota parte ed entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le Pag. 191somme necessarie a fronteggiare le spese sostenute dalle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.
0. 119. 5. 1. Tino Iannuzzi, Antezza, Covello, Bruno Bossio, Placido, Oliverio.

  All'articolo 18, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
119. 5. Il Relatore.

  All'emendamento Tab. 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.500.000

  Conseguentemente:
   a) nella parte dispositiva, sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;
   b) sopprimere la parte consequenziale.
0. Tab. 4. 3. 1. Prestigiacomo.

  All'emendamento TAB 4.3 dopo le parole: delle organizzazioni inserire le seguenti: azione Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (53.2) (10.8.1).
0. Tab. 4. 3. 2. Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Rondini.

  All'emendamento TAB 4.3 sostituire le parole da: programma 3.1 fino a: delle organizzazioni con le seguenti: programma 3.2 Trasferimenti assistenziali ad enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.
0. Tab. 4. 3. 4. Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: +1.000.000;
   CS: +1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: –1.000.000;
   CS: –1.000.000.
Tab. 4. 3. Il Relatore.

Pag. 192

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
*3. 242. (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Cenni, Valiante, Mongiello, Dallai, Donati, Borghi, Carnevali, Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Scuvera.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
*39. 90. (Nuova formulazione) Fanucci, Camani, Berlinghieri, Patrizia Maestri, Capone.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
* 39. 33. (Nuova formulazione) Milanato.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché Pag. 193le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
* 39. 56. (Nuova formulazione) Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
* 39. 93. (Nuova formulazione) Abrignani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
* 39. 92. (Nuova formulazione) Fauttilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
* 39. 98. (Nuova formulazione) Cenni, Scuvera.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo Pag. 194le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.
* 39. 101. (Nuova formulazione) De Mita.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
  12-ter. Al fine dell'attuazione del comma 12-bis è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

  Conseguentemente:
   il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   alla tabella B, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
**3-bis. 24 (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività Pag. 195di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
  12-ter. Al fine dell'attuazione del comma 12-bis è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

  Conseguentemente:
   il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   alla tabella B, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
**3-bis. 28. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli.

  Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
  141. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal lo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
  142. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 141, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 141, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
29-quater. 26. (Nuova formulazione) Lupi, Tancredi, Alberto Giorgetti, Palese.

  Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
  144-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000,00 euro.».
  144-ter. La disposizione di cui al comma 144-bis acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Pag. 196

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 92,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 119,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
30-bis. 8. (Nuova formulazione) Preziosi, Marchi, Carra, Scuvera, Fabbri, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Da Villa, Cinzia Maria Fontana, Rubinato, Taricco, Prestigiacomo, Melilla.

  Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:
  313-bis. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.
  313-ter. Per le finalità di cui al comma 313-bis, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.
  313-quater. Dal 1o gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
  313-quinquies. Dal 1o gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
  318-sexies. Ai fini di cui al comma 318-quinquies, si intende per:
   a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 313-quinquies;
   b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.
  313-septies. La violazione del divieto di cui al comma 313-quinquies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 313-quinquies oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: – 250.000.
51. 29. (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Misiani, Mariani, Braga, Bergonzi, Cominelli, Giovanna Sanna, Gadda, Valiante, Stella Bianchi, Zardini, Carrescia, Marroni, Tino Iannuzzi, Terzoni, Micillo, De Rosa, Zolezzi, Daga, Cristian Iannuzzi, Castiello, Vella, Pellegrino, Zaratti, Pastorelli, Pag. 197Prestigiacomo, Palese, Alberto Giorgetti, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Vignaroli, Rizzetto, Scotto, Melilla, Albini.

  Al comma 325, primo periodo, sostituire la parola: «cento» con la seguente: «duecento» e al secondo periodo le parole: «40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020» con le seguenti: «80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 unità nel 2020»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:
  327-bis. Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della Terza area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella misura di 28 unità nell'anno 2018, di 21 unità nell'anno 2019 e per 21 unità nell'anno 2020.
  327-ter. Le assunzioni di cui al comma 327-bis sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  327-quater. In attuazione dei commi 327-bis e 327-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  327-quinquies. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 327-bis, pari a 2.690.100 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e all'importo di euro 9.309.900 a decorrere dall'anno 2020»
   al comma 332: dopo le parole: urgenti misure organizzative inserire le seguenti: per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi e;
   alla lettera h-bis) sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno; dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:
   h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
   h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29;
   al comma 380 sostituire le parole: di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro Pag. 19812.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020;
    alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2019: – 1.946.850;
   2020: – 3.893.700.

  alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2018: – 1.076.040;
   2019: – 1.883.070.
52. 10. (Nuova formulazione) Carnevali.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Per interventi urgenti nella città di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019.
  Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 20142020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedente sono portati in pre deduzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
52. 1. (Nuova formulazione) Antezza, Covello, Vico, Palese, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Melilla, Albini, Scotto, Latronico.

  Dopo il comma 374, inserire il seguente:
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000;
   2020: – 7.000.000.
*58. 80. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Palese.

  Dopo il comma 374, inserire il seguente:
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione Pag. 199o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000;
   2020: – 7.000.000.
*58. 36. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Dopo il comma 374, inserire il seguente:
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000;
   2020: – 7.000.000.
*58. 10. (Nuova formulazione) Giulietti, D'Incà, Melilla, Albini, Scotto.

  Dopo il comma 384, inserire i seguenti:
  384-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  384-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 384-bis, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono essere fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno Pag. 2002012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  384-quater. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 384-ter gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.
  384-quinquies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 384-bis e 384-ter, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.
59. 32. (Nuova formulazione) Gutgeld.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 12. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carra, Scuvera, Fabbri.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari Pag. 201di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 49. (Nuova formulazione) Cirielli.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 33. (Nuova formulazione) Venittelli.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari Pag. 202di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 48. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 39. (Nuova formulazione) Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari Pag. 203di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 6. (Nuova formulazione) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 16. (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon.

Pag. 204

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 28. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:
  633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
  633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

  Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con le seguenti: 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
*95. 31. (Nuova formulazione) Lavagno.

Pag. 205

  All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal lo gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  668-ter. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  668-quater. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.
**101-quater. 271. (Nuova formulazione) Tancredi.

  All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché Pag. 206al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  668-ter. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  668-quater. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.
**101-quater. 305. (nuova formulazione) Alberto Giorgetti.

  All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia Pag. 207e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  668-ter. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  668-quater. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.
**101-quater. 34. (nuova formulazione) Giulietti.

  Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:
  374-bis. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
58.76 (Nuova formulazione) Iacono.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione Pag. 208per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:
   a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;
   b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
   c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea;
   d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;
   e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;
   f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.
17-ter. 8. (Nuova formulazione) Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Rizzetto, Melilla.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.Pag. 209
  104-quater. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile».

  104-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
24. 26. (Nuova formulazione) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

  Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:
  110-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma».

  Conseguentemente dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
25. 13. (Ulteriore nuova formulazione) Piazzoni, Giacobbe, Covello, Pilozzi, Ribaudo, Carnevali, Lenzi, Amato, Capone, Grassi, Casati, D'Incecco, Beni, Mariano, Miotto, Patriarca, Sbrollini, Piccione, Paola Boldrini, Scuvera, Galati, Culotta.

  Dopo il comma 316 inserire il seguente:
  316-bis. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 316 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 322.

  Conseguentemente:
   al comma 322, primo periodo, sostituire le parole da: e la stipula di apposite convenzioni fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale per la protezione Pag. 210dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico;
   dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
  324-ter. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
51. 31. (Nuova formulazione) Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Michele Bordo.