CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 dicembre 2017
933.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 DICEMBRE 2017

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 7.40, 21-bis.107, 32.11, 42.34, 49.30, 51.34, 52.42, 61.5, 88-bis.23, 88-bis.24, 101-quater.314 E 102-ter.73 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 7. 40 del Relatore

  Sostituire il comma 24-quinquies con i seguenti:
  24-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 24-bis a 24-quater, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto i 4,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  24-sexies. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria (FinTech) e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dall'ICT, anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori FinTech. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.
  24-septies. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 24-sexies.
  24-octies. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  24-novies. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma 24-octies può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 24-sexiexdecies. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Pag. 37Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.
  24-decies. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 24-octies collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.
  24-undecies. All'Ente di cui al comma 24-octies vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende Fintech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 24-septies.
  24-duodecies. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
  24-terdecies. All'articolo 1260 del codice civile, il secondo comma è sostituto dal seguente: «Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione dei credito».
  24-quaterdecies. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2481-bis, del codice civile, le parole: «in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.», sono sostituite dalle seguenti: «in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 salvo che il loro recesso non sia escluso da diversa previsione dello statuto.».
  24-quinquiesdecies. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5-novies, sono aggiunte in fine le seguenti: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129».
   b) all'articolo 100-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali ed a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.».
    2) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «per la sottoscrizione e per la successiva alienazione», sono aggiunte le seguenti: «anche qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione»;
    3) al comma 2-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente: «la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento Pag. 38previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-quinquies; gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
    4) al comma 2-bis, lettera b), l'alinea è sostituita dalla seguente: « b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimi:»;
    5) al comma 2-bis, la lettera c), è sostituita dalla seguente: « c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.»;
    6) al comma 2-ter, le parole: «ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario»;
    7) il comma 2-quater, è sostituito dal seguente: «2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o dei gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali.».

  24-sexiexdecies. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 24-octies, pari a 750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
0. 7. 40. 1. Barbanti, Boccadutri.

  All'emendamento 7.40 del Relatore, al comma 24-quinquies, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2020, sostituire con le seguenti: per gli anni dal 2020 al 2027.
0. 7. 40. 2. Marchi.

  Dopo il comma 24 inserire i seguenti:
  24-bis. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui Pag. 39al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite dalle società finanziarie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o dagli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».
  24-ter. I gestori di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 24-bis, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  24-quater. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies» sono soppresse.
  24-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
7. 40. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 21-bis. 107 del Relatore

  All'emendamento n. 21-bis.107 sono apportate le seguenti modificazioni:

  Dopo il comma 89-bis aggiungere i seguenti:
  89-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  89-quater. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  89-quinquies. Il trattamento pensionistico di cui ai commi 89-ter e 89-quater, si provvede, nel limite della spesa di 2 miliardi e 400 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione Pag. 40del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo il comma 89-quinquies aggiungere il seguente:
  89-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2018.
0. 21-bis. 107. 1. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  All'emendamento n. 21-bis.107 sono apportate le seguenti modificazioni:

  dopo il comma 89-bis aggiungere i seguenti:
  89-ter. I soggetti disabili che hanno un'invalidità civile compresa tra 74 e 99 per cento, ai fini fiscali sono assoggettati al limite reddituale pari a 8 mila euro lordi.
  89-quater. Il trattamento di cui ai commi 89-ter e 89-quater, si provvede, nel limite della spesa di 1 miliardo e 400 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 21-bis. 107. 2. Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

Pag. 41

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.
  Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. All'onere di cui al presente comma, valutato nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21-bis. 107. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 32. 11 del Relatore

  Al capoverso comma 157-bis, comma 9-sexies, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
0. 32. 11. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
  157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico e produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di “export banca” di cui all'articolo Pag. 428 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
  9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. La garanzia è rilasciata, su istanza di SACE S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo “Arrangement on Officially Supported Export Credits” dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tale remunerazione è riassegnata allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
  9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del presente decreto. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
32. 11. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 42. 34 del Relatore

  Al comma 274-bis, dopo le parole: europea e nazionale, aggiungere le seguenti: previo confronto con tutte le associazioni di riferimento del mercato postale e con le parti direttamente interessate,.
0. 42. 34. 5. Catalano.

  Al comma 274-bis, sostituire le parole: potrà includere su richiesta di una delle parti con la seguente: include.
0. 42. 34. 1. Pastorino, Marcon, Paglia.

Pag. 43

  Al comma 274-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con la contestuale esclusione dal contratto stesso e dal servizio universale dei servizi di posta massiva.
0. 42. 34. 6. Catalano.

  Al comma 274-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e senza che vengano destinate a tal fine specifiche ed ulteriori risorse.
0. 42. 34. 7. Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Liuzzi.

  Al comma 274-ter, primo periodo, sostituire le parole: per ridurre l'attuale con le seguenti: finalizzati al superamento dell'attuale discriminazione.
0. 42. 34. 2. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 274-ter, secondo periodo, dopo le parole: Il fornitore del servizio postale universale, inserire le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale,.
0. 42. 34. 3. Pastorino, Marcon, Paglia, Placido.

  Al comma 274-ter, secondo periodo, sostituire le parole: nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio anche tenuto conto del con le seguenti: nel perseguire obiettivi di efficientamento della fornitura del servizio al fine del.
0. 42. 34. 4. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 274-quater, aggiungere i seguenti:
  274-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la posta massiva è esclusa dall'ambito del servizio universale.».

  274-sexies. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, sono operate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 7, il comma 3-quinquies è abrogato;
   b) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è alimentato» sono aggiunte le seguenti: «dal bilancio dello Stato, nel limite di 50 milioni di euro annui,»;
   c) all'articolo 10, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
   d) all'articolo 23, il comma 4 è abrogato.

  Alla copertura degli oneri derivanti dalla previsione di cui al presente comma, quantificati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei servizi di cui al comma 274-quinquies.
0. 42. 34. 8. Catalano.

  Dopo il comma 274 inserire i seguenti:
  274-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale potrà comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1° gennaio 2019, nell'offerta complessiva Pag. 44dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.
  274-ter. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 274-bis del presente articolo. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali.
  274-quater. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 274-bis e 274-ter con riferimento ai singoli regimi interessati.
42. 34. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 49. 30 del Relatore

  All'emendamento 49.30 del Relatore, comma 302, primo periodo, dopo le parole: il potenziamento aggiungere le seguenti:, la tenuta.
0. 49. 30. 1. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 302, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti:, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
0. 49. 30. 13. Manzi.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 302, primo periodo, sostituire le parole da: della Conferenza fino a: n. 281 con le seguenti: della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
   b) al comma 304-sexies, primo periodo, dopo le parole: alimentari e forestali inserire le seguenti:, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
0. 49. 30. 12. Zaratti, Melilla, Albini.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 302, ultimo periodo, dopo le parole: interventi necessari e urgenti aggiungere le seguenti: con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,;
   b) al comma 304-sexies, primo periodo, sostituire le parole: può essere adottato con le seguenti: è adottato.
0. 49. 30. 14. Sani, Oliverio.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 302, ultimo periodo, dopo le parole: il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche aggiungere le seguenti: anche al fine del contrasto alla dispersione delle risorse idriche.
0. 49. 30. 2. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

Pag. 45

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 303, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, alinea, sostituire le parole da: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino a: per il settore, con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti;
   b) sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Gli enti di gestione d'Ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono al Ministero, entro 60 gg dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 304-ter e sostituire al comma 304-octies le parole: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
0. 49. 30. 8. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, al capoverso comma 303, alinea, dopo le parole: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico inserire le seguenti: sentite le regioni e gli enti locali interessati.
0. 49. 30. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Busin.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 303, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fisico-chimica della risorsa idrica.
0. 49. 30. 10. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Busin.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 303, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) realizzazione di nuovi tratti acquedottistici diretti a risolvere problematiche di inquinamento degli acquiferi locali, con particolare riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS);.
0. 49. 30. 11. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Busin.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 303, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) implementazione o realizzazione di nuovi impianti di captazione.
0. 49. 30. 3. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, comma 304, alinea, dopo le parole: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce aggiungere le seguenti: sentite le Regioni interessate.
0. 49. 30. 4. Pastorino, Marcon, Pellegrino, Paglia.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso comma 304-quater, primo periodo, sostituire le parole da: con le risorse disponibili a: finanza pubblica con le seguenti: con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 senza nuovi o ulteriori oneri in tariffa del servizio idrico.
0. 49. 30. 7. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso 304-quater, primo periodo, sostituire le parole da: con le risorse disponibili a: finanza pubblica con le seguenti: con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, senza nuovi o ulteriori oneri in tariffa del servizio idrico.
0. 49. 30. 6. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 46

  All'emendamento 49.30 del Relatore, capoverso 304-sexies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) all'ultimo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
0. 49. 30. 5. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire i commi da 302 a 304 con i seguenti:
  302. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «invasi» e sezione «acquedotti». Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
  303. Ai fini della definizione della sezione «acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 302, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 302 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi tramettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
  304. Ai fini della definizione della sezione «invasi» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 302, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento Pag. 47ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi tramettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
  304-bis. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 302, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.
  304-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 302 a 304-octies sono esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima.
  304-quater. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 302 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 302 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  304-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
  304-sexies. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 302, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 302. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
  304-septies. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 302 a 304-octies è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano invasi» o «Piano acquedotti» sulla base della sezione di appartenenza. Pag. 48Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.
  304-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione «invasi» del Piano nazionale di cui al comma 302 e al piano straordinario di cui al comma 304-sexies, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con riferimento alla sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui al comma 302, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.
49. 30. Il Relatore.

  Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:
  324-bis. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n. 103 «Antica di Cassano», Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 dell'8 agosto 2013, la città metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'articolo l57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
51. 34. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 52. 42 del Relatore

  All'emendamento 52.42 del Relatore, capoverso comma 327-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giudizio di equivalenza di cui alla presente comma è affidato all'Anac ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
0. 52. 42. 1. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.».
52. 42. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 61. 5 del Relatore

  All'emendamento 61.5 del Relatore, capoverso comma 413-quater, comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: ai relativi oneri si provvede, nel Pag. 49limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.
*0. 61. 5. 4. Marchi.

  All'emendamento 61.5 del Relatore, capoverso comma 413-quater, comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019 nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.
*0. 61. 5. 2. Baruffi.

  All'emendamento 61.5 del Relatore, dopo il capoverso 413-quinquies, aggiungere il seguente:
  413-sexies. Fino al 31 dicembre 2021, è aumentato del 75 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2012, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero.
0. 61. 5. 1. Baruffi.

  All'emendamento 61.5. del Relatore, dopo il capoverso comma 413-quinquies aggiungere il seguente:
  413-sexies. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal Codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
0. 61. 5. 3. Baruffi.

  Al comma 396, capoverso «Art. 43-ter», primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.122.;
   dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:
  413-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»; b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 Pag. 50e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».
  413-ter. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia» sono sostituite dalle seguenti: «le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara»;
   b) le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,»;
   c) dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135» sono inserite le seguenti: «, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza».
  413-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
  413-quinquies. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

  Conseguentemente al comma 626 le parole: è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 79 milioni di euro per l'anno 2019, di 53,6 milioni di euro per l'anno 2020.

61. 5. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 88-bis. 23 del Relatore

  Al comma 584, alla lettera a), premettere le seguenti:
   a.00) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» Pag. 51sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;
   a.01) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.
0. 88-bis. 23. 4. Pesco.

  Al comma 584, alla lettera a), premettere le seguenti:
   a.00) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;
   a.01) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) una significativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso».
0. 88-bis. 23. 2. Pesco.

  Al comma 584, alla lettera a), premettere le seguenti:
   a.01) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;
0. 88-bis. 23. 5. Pesco.

  All'emendamento 88-bis.23, comma 584, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso».
0. 88-bis. 23. 6. Pesco.

  All'emendamento Relatore 88-bis. 23. sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso 586, sostituire le parole: «relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici» con le seguenti: «relative a cessioni di beni ed a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, incluse le transazioni relative ad attività di e-commerce»;
   2) sostituire le parole: «I commi 590, 591 e 592 sono abrogati», con le seguenti: «I commi 590 e 592 sono abrogati».
0. 88-bis. 23. 1. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino.

  All'emendamento 88-bis. 23. Sopprimere i capoversi da: il comma 586 è sostituito dal seguente fino alla fine.
0. 88-bis. 23. 9. Boccadutri, Galli.

  All'emendamento 88-bis.23, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere i capoversi da: «il comma 586 è sostituito dal seguente: “fino al capoverso:” il comma 589 è sostituito dal seguente»;
   sostituire il capoverso: «i commi 590, 591 e 592 sono abrogati» con i seguenti: «Al comma 590, dopo le parole: “l'imposta di cui al comma 586”, aggiungere le seguenti: “è determinata in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi annuale ed”».

  Conseguentemente al comma 591, primo periodo, dopo le parole: dei versamenti delle imposte sui redditi, aggiungere le seguenti: e dell'imposta di cui al comma Pag. 52586, con riferimento al medesimo anno di imposta.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 114 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 88-bis. 23. 10. Galli, Boccadutri.

  Dopo il capoverso comma 587, inserire il seguente:
  L'imposta di cui al comma 586 non si applica ai contratti di acquisto di beni e fornitura di servizi da parte della Pubblica amministrazione.
0. 88-bis. 23. 7. Crippa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo il capoverso comma 587, inserire il seguente:
  L'imposta di cui al comma 586 non si applica ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e di intrattenimento televisivo.
0. 88-bis. 23. 8. Crippa, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  All'emendamento del Relatore 88-bis.23, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 624 è incrementata nella misura di 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
0. 88-bis. 23. 3. Marchi.

  Sopprimere i commi da 578 a 583 e il comma 585.

  Sostituire il comma 584 con il seguente:
  584. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  « 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
   a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
   b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
   c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
   d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
   e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
   f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

  5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due Pag. 53imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
  6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
  7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
  7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale»;
   b) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

  Sostituire il comma 586 con il seguente:
  586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

  Sostituire il comma 587 con il seguente:
  587. Le prestazioni di servizi di cui al comma 586 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento Pag. 54umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

  Sostituire il comma 588 con i seguenti:
  588. L'imposta di cui al comma 586 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 587, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 586 superiore a 3.000 unità.
  588-bis. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 589, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 588. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

  Sostituire il comma 589 con il seguente:
  589. Con il decreto di cui al comma 587 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 586, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

  Sopprimere i commi 590, 591 e 592.

  Sostituire il comma 593 con il seguente:
  593. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 586, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

88-bis. 23. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 88-bis. 24 del Relatore

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, sopprimere il capoverso 597-bis.

  Conseguentemente:
   al capoverso 597-ter lettera c), sopprimere le parole: che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
   sopprimere i capoversi 597-quater e 597-quinquies.
0. 88-bis. 24. 4. Vignali, Tancredi.

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, sopprimere i capoversi 597-quater, 597-quinquies, 597-sexies.

  Conseguentemente, sostituire il 597-septies con il seguente:
   597-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 591-bis e 591-ter, del presente articolo, nel limite di un milione di euro annuo a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200. Della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 88-bis. 24. 3. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Michele Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli.

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, al comma 597-septies, sostituire le parole: nel limite di con le seguenti: pari a.
0. 88-bis. 24. 7. Marchi.

Pag. 55

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, al comma 597-septies sostituire la parola: due milioni con le seguenti: quattro milioni.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 597-septies aggiungere il seguente:
   597-octies. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies, 597-sexies, del presente articolo, si autorizza l'assunzione di ulteriori 20 unità presso il Garante per la protezione dei dati personali.
0. 88-bis. 24. 2. Artini.

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, dopo il capoverso 597-septies aggiungere il seguente:
   597-octies. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies, 597-sexies, del presente articolo, si autorizza l'assunzione di ulteriori 20 unità presso il Garante per la protezione dei dati personali.
0. 88-bis. 24. 1. Artini.

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, dopo il capoverso 597-septies aggiungere il seguente:
  597-octies. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni».
0. 88-bis. 24. 5. Boccadutri.

  All'emendamento 88-bis.24 del Relatore, dopo il capoverso 597-septies aggiungere il seguente:
  597-octies. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.
(Archivio informatico unico).

  1. I soggetti indicati dall'articolo 3 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
  2. A tal fine i soggetti di cui al primo comma istituiscono un archivio unico informatico.
  3. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
  4. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
  5. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
  6. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.Pag. 56
  7. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
  8. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
  9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
0. 88-bis. 24. 6. Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 597 inserire i seguenti:
  597-bis. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato «regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
  591-ter. Ai fini di cui al comma 597-bis, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;
   b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
   c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
   d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
  597-quater. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 597-ter, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.
  597-quinquies. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi del comma 591-quater e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.
  597-sexies. Il Garante per la protezione dei dati personali dà conto dell'attività Pag. 57svolta ai sensi del comma 597-quinquies e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  597-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies e 597-sexies, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

88-bis. 24. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 101-quater. 314 del Relatore

  Sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:
  Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque dominati, situati nei territori delle Regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2020 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2020.
0. 101-quater. 314. 1. Dall'Osso, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il capoverso comma 668-ter aggiungere i seguenti:
  668-quater. La stessa deroga espressa nel comma 668 3-bis viene concessa per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2017 sull'isola di Ischia.
  668-quinquies. Al fine di favorire una ripartenza adeguata ai territori colpiti dagli eventi sismici nell'anno 2016, visto lo sgravio dalle tasse universitarie operato dall'Università degli Studi di Camerino al fine di favorire un incremento delle immatricolazioni, alla stessa ed al Comune sede dell'Ateneo oltre che al territorio delle Marche viene concesso un contributo straordinario per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti ed anche per docenti pari a 5.000.000 euro.
0. 101-quater. 314. 2. Dall'Osso, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  All'articolo 1, dopo il comma 668 sono inseriti i seguenti:
  668-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
  3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017».Pag. 58
  668-ter. Le disposizioni di cui al comma 668-bis entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
101-quater. 314. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 102-ter. 73 del Relatore

  Al comma 684-bis, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
  «Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è altresì autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2018. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.
   d) al secondo periodo sostituire le parole: «All'onere derivante dal presente comma» con le seguenti: «All'onere derivante dal completamento delle opere inerenti il progetto «Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia-Variante alla SS 1 Aurelia»».

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: – 53.000.000
   2019
   2020
0. 102-ter. 73. 1. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 684-bis aggiungere il seguente:
  684-bis.1. Al fine del rilancio della produttività dello stabilimento ex Breda Menarmi di Bologna oggi Industria Italiana Autobus, che interessa l'economia della Città Metropolitana di Bologna della Regione Emilia-Romagna oltre ad essere una best practice nazionale, viene concesso per l'anno 2018 e 2019 un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro da erogarsi in 2 tranches.
0. 102-ter. 73. 2. Dall'Osso, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  All'articolo 1, dopo il comma 684 aggiungere il seguente:
  684-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia», è concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102-ter. 73. Il Relatore.

Pag. 59

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1, e 2556, comma 2, del codice civile».
3-bis. 2. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
   «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
5. 8.  (Nuova formulazione) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Galgano.

  All'emendamento 7.40 del relatore, al capoverso comma 24-quinquies, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: per gli anni dal 2020 al 2027.

0. 7. 40. 2. Marchi.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite dalle società finanziarie di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o dagli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».

Pag. 60

  24-ter. I gestori di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 24-bis, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  24-quater. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies» sono soppresse.
  24-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
7. 40. Il Relatore.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prevista, l'istituzione della Zona logistica semplificata.
  35-ter. La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 35-bis, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) o vi sia la presenza di un'Autorità di sistema portuale (AdSP) di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169.
  35-quater. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
  35-quinquies. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
  35-sexies. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 3, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  35-septies. All'articolo 1, comma 618, della legge 23 dicembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Il Commissario di governo per il Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale»;
   b) dopo le parole: «di punto franco» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio del 1947, ratificato con legge 25 novembre 1952 n. 3054».

8. 45. (Nuova formulazione) Oliaro, Galgano, Catalano, Monchiero, Menorello, Palese.

  Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

39-bis. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, Pag. 61di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabilite, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
   c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

  39-ter. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:
  « 11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».

* 2. 10. (Nuova formulazione) Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabilite, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi Pag. 621 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
   c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  « 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

  39-ter. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:
  « 11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato».

* 10. 47. (Nuova formulazione) Rotta, Boccadutri, Malpezzi, Morani, Paola Bragantini, Barbanti, De Menech, Carbone.

  Dopo il comma 89, aggiungere il seguente:
  89-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesaprevisti Pag. 63per l'attuazione del presente articolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. All'onere di cui al presente comma, valutato nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21-bis. 107. Il Relatore.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  104-ter. All'articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.

44. 2. (Nuova formulazione) Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
  118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  118-ter. Il Fondo di cui al comma 118-bis è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
  118-quater. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 118-bis, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

26. 24. (Nuova formulazione) Fregolent

  Dopo il comma 170, aggiungere i seguenti:
  170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Pag. 64
  170-ter. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 21, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,»;
   b) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa»;
   c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
     a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
    b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi».

  170-quater. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è abrogata.
  170-quinquies. Agli oneri di cui al comma 170-bis, pari ad euro 1.427.390 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

34-bis. 15. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Stella Bianchi, Tancredi, Giampaolo Galli, Melilla, Marcon, Pastorino, Marazziti.

  Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
  170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016-2019»;
   b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2018: 0;
   2019: – 282.668;
   2020: – 1.942.228.

34-bis. 18. (Nuova formulazione) Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  175-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono inserite le seguenti: «ed economico»;
   b) al secondo periodo, alle parole: «Il trattamento economico del personale» Pag. 65sono premesse le seguenti: «In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale,»;
   c) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

  175-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 175-bis, pari a 300.000 euro per l'anno 2019, a 600.000 euro per l'anno 2020, a 850.000 euro per l'anno 2021, a 1.100.000 euro per l'anno 2022, a 1.400.000 euro per l'anno 2023, a 1.650.000 euro per l'anno 2024, a 2.000.000 di euro per l'anno 2025, a 2.250.000 euro per l'anno 2026, a 2.500.000 euro per l'anno 2027, a 2.800.000 euro per l'anno 2028 e a 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

36. 71.  (Nuova formulazione) Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Marchi, Misiani, Rubinato, Tancredi, Marco Meloni.

  Dopo il comma 215, inserire il seguente:
  215-bis. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione e i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono includere beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa e anche appartenenti al demanio marittimo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.

39-quater. 14.  (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 3, sopprimere la parola: principalmente ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in subordine l'audience televisiva certificata.

40. 67.  (Nuova formulazione) Sbrollini, Guidesi, Palese, Alberto Giorgetti, Covello.

  Sopprimere il comma 222.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:
  221-bis. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo Pag. 6623 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  221-ter. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  221-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
  221-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24, le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   c) al comma 26, le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».

  il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400.000 euro per l'anno 2023.

*40. 68.  (Nuova formulazione) Sbrollini, Molea, Coccia.

  Sopprimere il comma 222.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 221 aggiungere i seguenti:
  221-bis. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  221-ter. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.Pag. 67
  221-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
  221-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24, le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono inserite le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   c) al comma 26, le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».

  il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400.000 euro per l'anno 2023.

*40. 34.  (Nuova formulazione) Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.

  Sostituire il comma 229 con il seguente:
  229. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro»; b) al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91»; c) al comma 10, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b-bis)»;d) al comma 10, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

40. 78.  (Nuova formulazione) Losacco, Rotta.

  Al comma 230, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:
   f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
40. 5. Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 234, aggiungere il seguente:
  234-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 Pag. 68per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 10 gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore»;
   b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 10 gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore»;
   c) all'articolo 3, comma 8, le parole: «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico».

40. 89.  (Nuova formulazione) Sbrollini, Molea, Coccia.

  Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
  251-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste d all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.
  251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.
  251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
  251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
* 41. 85.  (Ulteriore nuova formulazione) Tancredi, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
  251-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle Pag. 69funzioni assistenziali previste d all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.
  251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.
  251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
  251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
* 41. 120.  (Ulteriore nuova formulazione) Fauttilli, Marchi, Melilla, Albini, Gelli, Ginefra.

  Dopo il comma 259, inserire il seguente:
  259-bis. Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme.
41. 122. Di Gioia, Galati, Baruffi, Bruno Bossio, Covello.

  Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
  259-bis. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
41. 2.  (Nuova formulazione) Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
  261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
  261-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 261-bis è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 261-quater a 261-quaterdecies, Pag. 70nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 261-quater, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 261-bis, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi e maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.
  261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 261-ter e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 261-quinquies. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.
  261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 261-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.
  261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato Pag. 71nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 261-septies.
  261-novies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 261-quinquies. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 261-sexies, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-decies. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 261-sexies con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 261-septies.
  261-undecies. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 261-quater e 261-duodecies è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 261-septies.
  261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 261-duodecies, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-quaterdecies. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-duodecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*41. 1.  (Nuova formulazione) Tancredi, Palese, Miotto, Lenzi, Guidesi.

Pag. 72

  Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:  261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i princìpi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
  261-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 261-bis è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 261-quater a 261-quaterdecies, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 261-quater, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 261-bis, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi e maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.
  261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 261-ter e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 261-quinquies. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.
  261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 261-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.
  261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di Pag. 73idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 261-septies.
  261-novies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 261-quinquies. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 261-sexies, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-decies. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 261-sexies con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 261-septies.
  261-undecies. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 261-quater e 261-duodecies è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 261-septies.
  261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 261-duodecies, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
  261-quaterdecies. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-duodecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio Pag. 742010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

*41-quinquies. 13.  (Nuova formulazione) Lenzi, Gelli, Miotto, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piazzoni, Piccione, Sbrollini, Miccoli, Burtone, Scuvera, Bruno Bossio, Ginefra, Grassi, Cinzia Maria Fontana, Mongiello.

  Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
  261-bis. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
41. 65.  (Nuova formulazione) Gelli, Lenzi, Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini, Grassi, Covello, Iacono, Palese, Antezza, Monchiero, Rizzetto, Guidesi, Simonetti, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
41-sexies. 8.  (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Catalano, Misiani, Rubinato, Palese.

  Dopo il comma 274, inserire i seguenti:
  274-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, Pag. 75e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale potrà comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1o gennaio 2020, nell'offerta complessiva dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.
  274-ter. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 274-bis del presente articolo. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali.
  274-quater. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 274-bis e 274-ter con riferimento ai singoli regimi interessati.
42. 34. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo il comma 274, aggiungere i seguenti:
  274-bis. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche per i casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione».
  274-ter. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente
  «5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso».
42. 23. (Nuova formulazione) De Girolamo, Ravetto, Locatelli, Gnecchi, Centemero, Carloni, Schirò, Gelmini, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Melilla, Cenni, Sorial, D'Incà.

  Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
  285-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «tenuto conto dei» sono sostituite con le seguenti: «e conforme ai»;
   b) al comma 5 le parole: «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa» sono eliminate;
   c) al comma 6 dopo le parole: «lettere a) e c)» aggiungere: «  b), d), e), g), h) ed i)»;Pag. 76
   d) al comma 6 le parole: «anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione» sono eliminate;
   e) il comma 9 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è abrogato.
45. 1. De Girolamo.

  Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
  289-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole : «in tre precedenti concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque precedenti concorsi.»
  289-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea» sono aggiunte le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137».
46-bis. 5.  (Nuova formulazione) Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici, si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.
*47. 2. La XIII Commissione.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici, si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.
*47. 39. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin, Cenni.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 3, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: e le province autonome.
47. 28. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Furnari.

  Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 47-bis. 3. La XIII Commissione.

  Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 47-bis. 26. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Pag. 77Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 294, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
** 47-bis. 4. La XIII Commissione.

  Al comma 294, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
** 47-bis. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti:, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio,.
* 47-bis. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti:, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio,.
* 47-bis. 23. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (vie di fuga) confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  301-ter. Agli interventi di cui al comma 301-bis non si applica l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
48-ter. 18.  (Nuova formulazione) Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono, Palese, Ribaudo. Prestigiacomo.

  All'emendamento 49.30, capoverso comma 302, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
0. 49. 30. 13. Manzi.

  All'emendamento 49.30, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 302, ultimo periodo, dopo le parole: interventi necessari e urgenti aggiungere le seguenti: con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva Pag. 78ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,;
   b) al comma 304-sexies, primo periodo, sostituire le parole: può essere adottato con le seguenti: è adottato.
0. 49. 30. 14. Sani, Oliverio.

  All'emendamento 49.30, capoverso comma 302, ultimo periodo, dopo le parole: il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche aggiungere le seguenti: anche al fine del contrasto alla dispersione delle risorse idriche.
0. 49. 30. 2. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.

  All'emendamento 49.30, al capoverso comma 303, alinea, dopo le parole: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico inserire le seguenti: sentite le regioni e gli enti locali interessati.
0. 49. 30. 9. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Busin.

  Sostituire i commi da 302 a 304 con i seguenti:
  302. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «invasi» e sezione «acquedotti». Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
  303. Ai fini della definizione della sezione «acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 302, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 302 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi tramettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
  304. Ai fini della definizione della sezione «invasi» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 302, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e Pag. 79ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi tramettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
  304-bis. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 302, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.
  304-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 302 a 304-octies sono esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima.
  304-quater. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 302 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 302 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  304-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
  304-sexies. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 302, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 302. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di Pag. 80enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
  304-septies. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 302 a 304-octies è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come «Piano invasi» o «Piano acquedotti» sulla base della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.
  304-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione «invasi» del Piano nazionale di cui al comma 302 e al piano straordinario di cui al comma 304-sexies, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con riferimento alla sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui al comma 302, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.
49. 30. Il Relatore.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
**49. 22. La I Commissione.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
**49. 19. Fabbri, Marchi, Guerra.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «La restante quota del gettito»;Pag. 81
   b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole  «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita».
*49-bis. 4. Simonetti, Guidesi, Allasia, Saltamartini, Taricco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «La restante quota del gettito»;
   b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole  «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita».
*49-bis. 30. Costa, Galati.

  Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:
  324-bis. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n. 103 «Antica di Cassano», Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 dell'8 agosto 2013, la città metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'articolo l57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
51. 34. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.
52. 42. Il Relatore.

Pag. 82

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: del personale.

  Conseguentemente:
   al comma 366, dopo le parole: aventi carattere di certezza e stabilità aggiungere le seguenti:, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016;
   dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
  367-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 364 e 367, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
57-octies. 25. (Nuova formulazione) Miccoli, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 364, aggiungere il seguente:
  364-bis. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per i predetti enti di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti».

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 13 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 57 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 364, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
   il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
57-octies. 22. (Nuova formulazione) Dallai, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Ginefra, Mongiello, Cariello.

  Dopo il comma 369, aggiungere i seguenti:
  369-bis. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  369-ter. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al comma 369-bis del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di locazione da Pag. 83corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57-novies. 13. Il Governo.

  All'emendamento 61.5, capoverso comma 413-quater, comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.
*0. 61. 5. 4. Marchi.

  All'emendamento 61.5, capoverso comma 413-quater, comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.
*0. 61. 5. 2. Baruffi.

  All'emendamento 61.5, dopo il capoverso comma 413-quinquies, aggiungere il seguente:
  413-sexies. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal Codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.
0. 61. 5. 3. Baruffi.

  Al comma 396, capoverso «Art. 43-ter», primo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.;
   dopo il comma 413, aggiungere i seguenti:
  413-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»; b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 Pag. 84e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019».
  413-ter. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia» sono sostituite dalle seguenti: «le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara»;
   b) le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,»;
   c) dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135» sono inserite le seguenti: «, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza».

  413-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  « 9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».

  413-quinquies. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

  Conseguentemente al comma 626 le parole: è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 79 milioni di euro per l'anno 2019, di 53,6 milioni di euro per l'anno 2020.
61. 5. Il Relatore.

  Al comma 441, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con corrispondente incremento della dotazione organica.

  Conseguentemente:
   al comma 444, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I contratti di lavoro Pag. 85a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.
   dopo il comma 445, aggiungere i seguenti:
  445-bis. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 441 a 445 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 442 e 445 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 441 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 441 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 444, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 445, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  445-ter. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1o gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1o gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
68. 49. (Nuova formulazione) Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori, Carrescia, Palese, Castelli, D'Incà, Fanucci.

Pag. 86

  Dopo il comma 462, aggiungere i seguenti:
  462-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.
  462-ter. Agli oneri derivanti dal comma 462-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 462-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
69-bis. 8. (Nuova formulazione) Antezza, Covello.

  Dopo il comma 467, aggiungere il seguente:
  467-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di a 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per gli anni dal 2019 al 2024, ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per gli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni che compongono il comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso.

  Conseguentemente:
   al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: 920 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.915 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.480 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033;
   alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero della salute:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 15.000.000.
   alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2020: – 20.000.000.
*70-bis. 1. (Nuova formulazione) Moretto.

  Dopo il comma 467, aggiungere il seguente:
  467-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di a 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per gli anni dal 2019 al 2024, ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per gli anni dal 2019 al 2024, è destinata a tutti i comuni che compongono il comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso.

Pag. 87

  Conseguentemente:
   al comma 632, primo periodo, sostituire le parole: 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: 920 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.915 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.480 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033;
   alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero della salute:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 15.000.000.
   alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2020: – 20.000.000.
*71. 39. (Nuova formulazione) Brunetta, Milanato.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:
  483-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
71. 197. (Nuova formulazione) Rubinato.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:
  483-bis. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:
   a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;
   b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.
71. 144. (Nuova formulazione) Palese, Occhiuto.

  Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:
  488-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
   1) la lettera è sostituita dalla seguente:
«a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;
   2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a), che procede Pag. 88all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».
72. 102. Parrini, Arlotti, Carrescia.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Comune di Campomarino (Campobasso)» sono sostituite con le seguenti: «dei comuni di Campomarino e Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti)».
76-bis. 17. Venittelli, Rostellato.

  Al comma 509, lettera a), n. 3, dopo le parole: secondo il formato di cui al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
*77. 109. (Nuova formulazione) Losacco, Boccadutri.

  Al comma 509, lettera a), n. 3, dopo le parole: secondo il formato di cui al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
*77. 99. (Nuova formulazione) Cera.

  Dopo il comma 556, aggiungere i seguenti:
  556-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 7-septies è aggiunto il seguente:

«ART. 7-octies.
(Territorialità — Disposizioni relative alle prestazioni di servizi rese a titolo gratuito).

  1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli da 7-ter a 7-septies, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, di qualunque tipo si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti.»;
   b) all'articolo 70-quinquies, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
  4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
  4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato mentre da un soggetto che non ne fa parte.
  4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante Pag. 89a un Gruppo IVA costituito, in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
  4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a 4- quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3. Alle stesse operazioni in mancanza di un corrispettivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, all'articolo 7-octies e all'articolo 13, comma 2, lettera c).».

  556-ter. Le disposizioni del comma 556-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è incrementato di 28,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 19,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
81. 3. (Nuova formulazione) Sanga, Fragomeli.

  All'emendamento 88-bis.23, comma 584, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso».
0. 88-bis. 23. 6. Pesco, Cariello, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento del relatore 88-bis.23, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 624 è incrementata nella misura di 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
0. 88-bis. 23. 3. Marchi.

  Sopprimere i commi da 578 a 583 e il comma 585.

  Sostituire il comma 584 con il seguente:
  584. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
  « 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
   a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
   b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
   c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
   d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
   e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
   f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

  5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o Pag. 90gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.
  6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
  7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
  7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale»;
   b) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

  Sostituire il comma 586 con il seguente:
  586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all'articolo 27 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

  Sostituire il comma 587 con il seguente:
  587. Le prestazioni di servizi di cui al comma 586 sono individuate con decreto Pag. 91del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

  Sostituire il comma 588 con i seguenti:
  588. L'imposta di cui al comma 586 si applica con l'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 587, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 586 superiore a 3.000 unità.
  588-bis. L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 589, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 588. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

  Sostituire il comma 589 con il seguente:
  589. Con il decreto di cui al comma 587 sono stabilite le modalità applicative dell'imposta di cui al comma 586, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

  Sopprimere i commi 590, 591 e 592.

  Sostituire il comma 593 con il seguente:
  593. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 586, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
88-bis. 23. Il Relatore.

  All'emendamento 88-bis.24, al comma 597-septies, sostituire le parole: nel limite di con le seguenti: pari a.
0. 88-bis. 24. 7. Marchi.

  Dopo il comma 597 inserire i seguenti:
  597-bis. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato «regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.
  591-ter. Ai fini di cui al comma 597-bis, il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione ;
   b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Pag. 92regolamento RGPD, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
   c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
   d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

  597-quater. Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 597-ter, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.
  591-quinquies. Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare ai sensi del comma 591-quater e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.
  597-sexies. Il Garante per la protezione dei dati personali dà conto dell'attività svolta ai sensi del comma 597-quinquies e dei provvedimenti conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo 154, comma 1, lettera m), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  591-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 597-bis, 597-ter, 597-quater, 597-quinquies e 597-sexies, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
88-bis. 24. Il Relatore.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 43 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Pag. 93Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in assenza di oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies
derivasse un minor gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154.
*90. 53. (Nuova formulazione) Laffranco, Russo.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 43 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per Pag. 94tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in assenza di oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies
derivasse un minor gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154.
*90. 59. (Nuova formulazione) Sani, Palma, Cova, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Maria.

Pag. 95

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «settembre 2018».
95-ter. 9.  (Nuova formulazione) Boccadutri.

  Dopo il comma 668, inserire i seguenti:
  668-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
  3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017».

  668-ter. Le disposizioni di cui al comma 668-bis entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
101-quater. 314. Il Relatore.

  Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:
  681-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
   a) di tutti i comuni appartenenti alle province, confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  681-ter. Le modalità e i criteri di erogazione sono stabiliti con decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.
  681-quater. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le corrispondenti risorse già assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo fondo per le finalità di cui al comma 681-bis.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per Pag. 96l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
101-septies. 5.  (Nuova formulazione) De Menech, Moretto, Rubinato, D'Incà, Menorello, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi. È altresì prorogato, per l'anno 2018, l'intervento di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che è a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per l'anno 2018.
  684-ter. All'onere derivante dal comma 684-bis, pari complessivamente a 24.400.000 euro per l'anno 2018, si provvede quanto a 12.455.793 euro mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 626, sostituire le parole
: 2,4 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 14.855.793 euro per l'anno 2018;
   alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –11.944.207;
   CS: –11.944.207.
102-ter. 72. Il Governo.

  Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:
  684-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia», è concesso all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
102-ter. 73. Il Relatore.

TAB. 1

  Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:
Unità di voto 1.1.1 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche:
  2018:
   CP: –47.088.000;
   CS: –47.088.000;Pag. 97
  2019:
   CP: + 1.549.700;
   CS: + 1.549.700;
  2020:
   CP: + 9.437.700;
   CS: + 9.437.700.

  Unità di voto 1.1.2 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società:
  2018:
   CP: –4.600.000;
   CS: –4.600.000;
  2019:
   CP: + 7.900.000;
   CS: + 7.900.000;
  2020:
   CP: –2.000.000;
   CS: –2.000.000.

  Unità di voto 1.1.4 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Altre imposte dirette:
  2018
   CP: –880.000;
   CS: –880.000;
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000;
  2020:
   CP: –200.000;
   CS: –200.000.

  Unità di voto 1.1.5 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto:
  2018:
   CP: –3.900.000;
   CS: –3.900.000;
  2019:
   CP: + 19.300.000;
   CS: + 19.300.000;
  2020:
   CP: –3.200.000;
   CS: –3.200.000.

  Unità di voto 1.1.6 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva;
  2018:
   CP: + 100.000;
   CS: + 100.000;
  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000;
  2020:
   CP: –200.000;
   CS: –200.000.

  Unità di voto 1.1.9 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposte sui generi di Monopolio:
  2018:
   CP: + 7.800.000;
   CS: + 7.800.000;Pag. 53
  2019:
   CP: + 7.800.000;
   CS: + 7.800.000;
  2020:
   CP: + 7.800.000;
   CS: + 7.800.000.

  Unità di voto 2.1.3 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Redditi da capitale:
  2018:
   CP: + 900.000;
   CS: + 900.000;
  2019:
   CP: + 4.500.000;
   CS: + 4.500.000;
  2020:
   CP: –1.400.000;
   CS: –1.400.000.

  Unità di voto 2.1.5 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:
  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;Pag. 98
  2019:
   CP: + 16.600.000;
   CS: + 16.600.000;
  2020:
   CP: –4.200.000;
   CS: –4.200.000.

  Unità di voto 2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:
  2018:
   CP: –2.300.000;
   CS: –2.300.000.

  Conseguentemente:
   alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
    a) Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali:
  2018:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.
    b) Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:
  2018:
   CP: + 11.304.100;
   CS: + 11.304.100;
  2019:
   CP: + 9.204.100;
   CS: + 9.204.100;
  2020:
   CP: + 9.200.000;
   CS: + 9.200.000.
    c) Missione 6 Soccorso civile, Programma 6.1 Interventi per pubbliche calamità:
  2018:
   CP: –10.000.000;
   CS: –10.000.000;
  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000;
  2020:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.
    d) Missione 19 Giustizia, Programma 19.1 Giustizia tributaria:
  2018:
   CP: + 474.000;
   CS: + 474.000;
  2019:
   CP: + 474.000;
   CS: + 474.000;
  2020:
   CP: + 474.000;
   CS: + 474.000.
    e) Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare:
  2018:
   CP: –61.910.000;
   CS: –61.910.000;
  2019:
   CP: + 99.140.000;
   CS: + 99.140.000;
  2020:
   CP: + 16.800.000;
   CS: + 16.800.000.
   f) Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 2.2 Fondi di riserva e speciali:
  2018:
   CP: –19.461.971;
   CS: –19.461.971;
  2019:
   CP: –53.750.971;
   CS: –53.750.971;
  2020:
   CP: –53.750.971;
   CS: –53.750.971.

  alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni: Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Pag. 991.3 Incentivazione del sistema produttivo:
  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000;
  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 2 Politiche previdenziali, Programma 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –3.779.000;
   CS: –3.779.000;
  2019:
   CP: –26.404.000;
   CP: –26.404.000;
  2020:
   CP: + 7.416.000;
   CP: + 7.416.000.

  alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 11.732.000;
   CP: + 11.732.000;
  2019:
   CP: + 10.001.600;
   CP: + 10.001.600;
  2020:
   CP: –500;
   CP: –500.

  alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità:
  2018:
   CP: + 1.500.000;
   CP: + 1.500.000;
  2019:
   CP: + 1.500.000;
   CP: + 1.500.000;
  2020:
   CP: + 1.500.000;
   CP: + 1.500.000.
   b) Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario:
  2018:
   CP: + 966.971;
   CP: + 966.971;
  2019:
   CP: + 966.971;
   CP: + 966.971;
  2020:
   CP: + 966.971;
   CP: + 966.971.

  alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare:
  2018:
   CP: + 1.400.000;
   CP: + 1.400.000;
  2019:
   CP: + 2.300.000;
   CP: + 2.300.000;
  2020:
   CP: + 3.200.000;
   CP: + 3.200.000.Pag. 100
   b) Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza:
  2018:
   CP: –2.000.000;
   CP: –2.000.000;
  2019:
   CP: –2.000.000;
   CP: –2.000.000;
  2020:
   CP: –2.000.000;
   CP: –2.000.000.

  Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
   a) Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali:
  2018:
   CP: + 1.800.000;
   CP: + 1.800.000.

  b) Missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 6.1 Indirizzo politico:
  2018:
   CP: –1.800.000;
   CP: –1.800.000.
Tab. 1. 1. Il Governo.