CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 275 inserire il seguente:
  275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma “Sicurezza democratica”, nell'ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».
4768/II/1. 1. Verini, Ferranti.

  Dopo il comma 275 inserire i seguenti:
  275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:
  «787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
  787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
  787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono Pag. 33inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari.».

  275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  275-quater. II modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4768/II/1. 2. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 278 inserire il seguente:
  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

«Art. 238-bis (L).
  (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

  1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.Pag. 34
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
4768/II/1. 3. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 279 inserire i seguenti:
  279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000;
   2020: 0.
4768/II/1. 4. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 288 inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;
    2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
   b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
   c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
  «13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
  Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.
  Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 Pag. 35tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
4768/II/1. 5. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 288, inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
   b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2018: –;
    2019: –;
    2020: –140.000.
   voce Ministero della giustizia:
    2018: –2.093.000;
    2019: –9.558.000;
    2020: –9.418.000.
4768/II/1. 6. Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
  289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
   b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;
   c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.».

  289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».
4768/II/1. 7. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289 inserire il seguente:
  289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 Pag. 36dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».
4768/II/1. 8. Ventricelli.

  Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
  289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
    «r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione»;
   b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola «professionale» sono inserite le seguenti: «nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis»;
   c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.»;
   d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
  «Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
  2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
   a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
   b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso Pag. 37dei requisiti di cui alla presente lettera.

  4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
  5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
  7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

  289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4768/II/1. 9. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289, inserire i seguenti:
  289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di tre dei seguenti settori di specializzazione:
   a) diritto di famiglia e delle successioni;
   b) diritti reali, condominio e locazioni;
   c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
   d) diritto agrario;
   e) diritto commerciale e societario;
   f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
   g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
   h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
   i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   j) diritto tributario;
   k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
   l) diritto dell'Unione europea;
   m) diritto dei trasporti e della navigazione;
   n) diritto penale minorile;
   o) diritto penale dell'ambiente;
   p) diritto penale dell'impresa;
   q) diritto dell'esecuzione penale;
   r) diritto amministrativo;
   s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
   t) diritto dei contratti pubblici;
   u) diritto della concorrenza;
   v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

  2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi Pag. 38dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il comma:
  «4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».

  289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
  289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
4768/II/1. 10. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289, inserire il seguente:
  289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;
   b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
  «3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;
   c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».
4768/II/1. 11. Bazoli.

Pag. 39

  Dopo il comma 554 inserire i seguenti:
  554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
  Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assicurando Pag. 40il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.
  Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327».
   b) all'articolo 281-septies, le parole: «degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 281-sexies».

  554-ter. Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-quinquies e 554-sexies.
  554-quater. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.
  554-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis nonché al Capo III-bis del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-septies, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-ter.
  554-septies. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-quater, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  554-octies. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.Pag. 41
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è soppresso;
    3) al comma 2, le parole: «702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;
   c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»; le parole: «rito sommario di cognizione» ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente «sentenza»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.
4768/II/1. 13. Verini, Berretta, Vazio, Ermini, Rossomando, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 554 inserire il seguente:
  554-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'inefficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.Pag. 42
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006. n. 198, e 28 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
4768/II/1. 14. Bazoli, Rossomando.

  Dopo il comma 554 inserire il seguente:
  554-bis. 1. Alla lettera b) dell'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse.
  2. All'articolo 3, primo comma, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo le parole: «è condizione di procedibilità della domanda giudiziale» sono aggiunte le parole: «, con eccezione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».
  3. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.».
4768/II/1. 15. Bazoli, Rossomando.

  Dopo il comma 665 inserire il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*4768/II/1. 16. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 665 inserire il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*4768/II/1. 19. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Pag. 43

  Dopo il comma 665 inserire il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: al comma 4, art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sei».
4768/II/1. 17. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 667 inserire il seguente:
  667-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A concernente i «Fondi speciali di parte corrente», di cui all'articolo 94 del presente disegno di legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

Voce Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 e successivi
Ministero dell'economia e delle finanze – 8.000.000 – 8.000.000 – 8.000.000

4768/II/1. 18. Verini, Tartaglione.

Pag. 44

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 275 inserire il seguente:
  275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma “Sicurezza democratica”, nell'ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».
4768/II/1. 1. Verini, Ferranti.

  Dopo il comma 275 inserire i seguenti:
  275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:
  «787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
  787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
  787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono Pag. 45inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari.».

  275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  275-quater. II modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4768/II/1. 2. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 278 inserire il seguente:
  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

«Art. 238-bis (L).
  (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

  1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.Pag. 46
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
4768/II/1. 3. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 279 inserire i seguenti:
  279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000;
   2020: 0.
4768/II/1. 4. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 288 inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;
    2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
   b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
   c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
  «13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
  Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.
  Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 Pag. 47tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
4768/II/1. 5. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 288, inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
   b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2018: –;
    2019: –;
    2020: –140.000.
   voce Ministero della giustizia:
    2018: –2.093.000;
    2019: –9.558.000;
    2020: –9.418.000.
4768/II/1. 6. Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
  289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
   b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;
   c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.».

  289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».
4768/II/1. 7. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Pag. 48

  Dopo il comma 289 inserire il seguente:
  289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».
4768/II/1. 8. Ventricelli.

  Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
  289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
    «r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione»;
   b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola «professionale» sono inserite le seguenti: «nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis»;
   c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.»;
   d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
  «Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
  2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
  3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
   a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
   b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
   c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, Pag. 49in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

  4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
  5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
  6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
  7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

  289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4768/II/1. 9. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289, inserire i seguenti:
  289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:
   a) diritto di famiglia e delle successioni;
   b) diritti reali, condominio e locazioni;
   c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
   d) diritto agrario;
   e) diritto commerciale e societario;
   f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
   g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
   h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
   i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   j) diritto tributario;
   k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
   l) diritto dell'Unione europea;
   m) diritto dei trasporti e della navigazione;
   n) diritto penale minorile;
   o) diritto penale dell'ambiente;
   p) diritto penale dell'impresa;
   q) diritto dell'esecuzione penale;
   r) diritto amministrativo;
   s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
   t) diritto dei contratti pubblici;
   u) diritto della concorrenza;
   v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

  2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata Pag. 50evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il comma:
  «4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».

  289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
  289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
4768/II/1. 10. (Nuova formulazione). Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 289, inserire il seguente:
  289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;
   b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
  «3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;
   c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».
4768/II/1. 11. Bazoli.

Pag. 51

  Dopo il comma 554 inserire i seguenti:
  554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
  Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assicurando Pag. 52il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.
  Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327».
   b) all'articolo 281-septies, le parole: «degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 281-sexies».

  554-ter. Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-quinquies e 554-sexies.
  554-quater. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.
  554-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis nonché al Capo III-bis del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-septies, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-ter.
  554-septies. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-quater, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  554-octies. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.Pag. 53
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è soppresso;
    3) al comma 2, le parole: «702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;
   c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»; le parole: «rito sommario di cognizione» ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente «sentenza»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.
4768/II/1. 13. Verini, Berretta, Vazio, Ermini, Rossomando, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 554 inserire il seguente:
  554-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'inefficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.Pag. 54
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006. n. 198, e 28 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
4768/II/1. 14. Bazoli, Rossomando.

  Dopo il comma 554 inserire il seguente:
  554-bis. 1. Alla lettera b) dell'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse.
  2. All'articolo 3, primo comma, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo le parole: «è condizione di procedibilità della domanda giudiziale» sono aggiunte le parole: «, con eccezione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».
  3. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.».
4768/II/1. 15. Bazoli, Rossomando.

  Dopo il comma 665 inserire il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*4768/II/1. 16. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 665 inserire il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*4768/II/1. 19. Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

Pag. 55

  Dopo il comma 667 inserire il seguente:
  667-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A concernente i «Fondi speciali di parte corrente», di cui all'articolo 94 del presente disegno di legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

Voce Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 e successivi
Ministero dell'economia e delle finanze – 8.000.000 – 8.000.000 – 8.000.000

4768/II/1. 18. Verini, Tartaglione.

Pag. 56

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    il disegno di legge contempla misure dirette a migliorare, nel loro complesso, l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;
    in particolare, sono istituiti due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il primo dei quali, con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, alla funzionalità degli uffici giudiziari, (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (co. 272-273); il secondo è istituito, invece, per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279);
    il provvedimento, inoltre, incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani (co. 168-170);
    sono altresì previsti interventi relativi al personale, essendo il Ministero della giustizia autorizzato ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020;
    ulteriori misure contemplate dal provvedimento riguardano l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari, nonché proroghe di termini riguardanti ben individuati settori di competenza del Ministero della giustizia;
   rilevato che:
    l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale; nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito Pag. 57della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna);
    va considerato d'altra parte che, per effetto della riforma dell'organizzazione del Ministero della giustizia, è stato operato lo spostamento presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dell'intero settore dell'esecuzione penale esterna, già in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tali misure organizzative derivano dall'accentuata recente attenzione del legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensione del procedimento penale dell'imputato e sua messa alla prova. Di qui, l'esigenza, nonostante le specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, di un comune contesto organizzativo e di un comune percorso formativo sia del personale amministrativo che di polizia penitenziaria che degli assistenti sociali per aree di competenza omogenee, quali quelle del trattamento inframurario nonché dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
    un'azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati è l'integrazione di personale con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna;
    infatti solo un maggiore numero di personale, giovane, motivato e adeguatamente formato, permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria;
   considerato che:
    al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e, in particolare, dell'ufficio per il processo di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, è indispensabile prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di tirocinio formativo. Da un monitoraggio effettuato presso il Ministero della giustizia, risulta, infatti, che circa 140 uffici giudiziari, tra tribunali e corti di appello, hanno istituito l'ufficio per il processo, nell'ambito del quale prestano attività molti di coloro che attualmente svolgono tale percorso formativo;
    appare, inoltre, necessario introdurre misure dirette ad incentivare il personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano conseguito significativi obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nella misura almeno del 10 per cento, o di riduzione delle spese di funzionamento. In tale ambito, dovrebbero essere, quindi, introdotte disposizioni dirette a prevedere specifiche misure, che consentano di ovviare alle criticità connesse all'inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal predetto personale. A tal fine, dovrebbe essere modificato, pur restando sostanzialmente invariato l'impianto complessivo della norma, l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011;
   considerato altresì che:
    la riforma dell'ordinamento penitenziario, oggetto di specifica delega al Governo prevista dalla legge n. 103 del 2017, prevede, tra le altre misure, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari e l'incremento del lavoro carcerario;
    in tale ambito, appare necessario, anche con riferimento agli anni 2018 e 2019, estendere il periodo di sperimentazione della competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi Pag. 58alla prova in lavori di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale, assunti alle dipendenze di enti del terzo settore;
   osservato che:
    al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi relativi, si profila l'esigenza di consentire ai presidenti della Corte di appello ovvero ai procuratori generali presso le corti medesime, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, la stipula di convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;
    tale previsione si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di accordi, protocolli o convenzioni con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario;
   ritenuto che:
    come evidenziato anche nel Documento di economia e Finanza relativo all'anno 2018, la riduzione dei tempi del processo civile, nella direzione indicata dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, rappresenta una imprescindibile priorità per il Paese, con positive ripercussioni sia sull'efficienza del sistema giudiziario complessivamente inteso, sia sulla crescita del prodotto interno lordo;
    a tal fine, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette, da un lato, ad affermare con maggiore incisività il principio della «responsabilizzazione» del giudice, chiamato, a delineare il rito sulla base delle difficoltà del caso concreto (cosiddetto case management), dall'altro, a semplificare fortemente la trattazione dei procedimenti civili davanti al tribunale monocratico, prevedendo al contempo misure di contenimento delle liti temerarie;
    la contrazione dei tempi della giustizia civile è, infatti, indispensabile a rendere un servizio più funzionale ed efficiente ai cittadini, che si rivolgono al «sistema giustizia» per far valere i propri diritti;
    la riforma del processo civile, così come quella in materia di procedure concorsuali (ora legge n. 155 del 2017), rende, inoltre, necessaria ed urgente l'introduzione di una più puntuale disciplina in tema di specializzazione nel settore delle professioni forensi. In particolare, dovrebbero essere introdotte specifiche disposizioni relative sia all'elenco dei settori di specializzazione, da individuare sulla base di una ricognizione ampia di quelli più rilevanti dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, sia alla disciplina concernente il colloquio diretto ad accertare la «comprovata esperienza» per ottenere il titolo di specialista, anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi;
    analogamente, al fine di individuare figure professionali adeguate alla gestione dei sempre nuovi adempimenti in materia fiscale, contabile e di trasparenza, dovrebbero essere previsti adeguati percorsi di specializzazione per dottori commercialisti ed esperti contabili;
   ritenuto altresì che:
    l'articolo 1, comma 289, del disegno di legge in esame, interviene sulla legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato;
    in riferimento all'attività notarile, appare opportuno inserire nel provvedimento in discussione disposizioni finalizzate Pag. 59ad agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario;
   evidenziato che:
    relativamente alle materie di interesse del Ministero della giustizia, al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ubicate, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è necessario disporre la proroga al 13 settembre 2020 del termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21;
    appare altresì necessario, in considerazione dell'attuale vuoto normativo venutosi a determinare a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 237 e 238 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), prevedere un'espressa disciplina relativa all'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie rimaste insolute. Attualmente, infatti, difetta una norma che stabilisca le modalità di acquisizione delle informazioni, da parte degli uffici giudiziari, relative all'impossibilità di esazione della pena pecuniaria in tempi compatibili con la tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria e che stabilisca la sorte dei procedimenti di riscossione nelle more dell'attivazione e dello svolgimento del procedimento di conversione della pena pecuniaria. L'introduzione di tale disciplina si rende necessaria per agevolare il processo di recupero dei crediti giudiziari, ivi compresi quelli di difficile esigibilità, tutti destinati, quindi, ad aumentare il gettito nelle casse dello Stato;
   evidenziato altresì che:
    per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 dell'articolo 1 del disegno di legge prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione;
    in particolare, il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell'articolo 115, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, richiesti per l'applicazione temporanea dei magistrati, addetti all'ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L'applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria;
    tale disposizione, che prevede l'applicazione « esclusivamente» alla sezione tributaria dei magistrati dell'Ufficio del Massimario per comporre i collegi giudicanti, benché tesa a fornire, nell'immediato e con natura transitoria, un significativo contributo alla riduzione delle pendenze del contenzioso tributario di legittimità, potrebbe pregiudicare il fondamentale contributo del predetto ufficio alle complessive attività della Corte di Cassazione, atteso l'imprescindibile collegamento tra le attività di studio e di massimazione. Inoltre, la predetta assegnazione «esclusiva», e non invece «prevalente», potrebbe comprimere le prerogative organizzative del Presidente della Corte, al quale compete istituzionalmente di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate a tutte le sezioni in rapporto alle pendenze e ai flussi di ingresso,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano introdotte disposizioni dirette ad implementare le dotazioni organiche del personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna;Pag. 60
   2) sia introdotta una disposizione diretta a prevedere la proroga, sino al 31 dicembre 2018, del termine di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
   3) siano introdotte disposizioni dirette a incentivare, attraverso la modifica dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari che abbiano conseguito obiettivi di riduzione dei procedimenti pendenti nonché di riduzione delle spese di funzionamento;
   4) siano introdotte disposizioni dirette a prevedere, in riferimento agli anni 2018 e 2019, l'estensione del periodo di sperimentazione della competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere relativo alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il predetto Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi alla prova in lavori di pubblica utilità;
   5) al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i relativi costi, siano introdotte disposizioni dirette a prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, di stipulare convenzioni con soggetti diversi dall'amministrazione pubblica;
   6) al fine di incrementare l'efficienza della giustizia civile, siano previste disposizioni dirette a disciplinare, attraverso la modifica del libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile, il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, nonché ad introdurre misure di contenimento delle liti temerarie;
   7) siano introdotte disposizioni dirette a conferire un grado di maggiore certezza applicativa alla disciplina relativa alle specializzazioni nel settore forense, attraverso la modifica dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   8) siano previsti adeguati percorsi di specializzazione per dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso la modifica del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
   9) siano introdotte disposizioni dirette ad agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, a tal fine modificando gli articoli 561, 563 e 2655 del codice civile;
   10) al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, ubicate, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, sia disposta la proroga al 13 settembre 2020 del termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21;
   11) siano introdotte disposizioni dirette a disciplinare le procedure di conversione delle pene pecuniarie rimaste insolute, a tal fine modificando il Testo Unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 553, comma 3, del disegno di legge, che dispone l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti all'Ufficio del Massimario della Cassazione, che tale applicazione sia « prevalente» e non «esclusiva»;
   e trasmette gli emendamenti approvati 4768/II/1.1, 4768/II/1.2, 4768/II/1.3, 4768/II/1.4, 4768/II/1.5, 4768/II/1.6, 4768/II/1.7, 4768/II/1.8, 4768/II/1.9, 4768/II/1.10 (nuova formulazione), 4768/II/1.11, 4768/II/1.13, 4768/II/1.14, 4768/II/1.15, *4768/II/1.16, *4768/II/1.19, e 4768/II/1.18.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    la legge 23 giugno 2017, n.103, all'articolo 1, comma 82, reca la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;
    come precisato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, tale riforma è finalizzata alla realizzazione di un giusto contemperamento tra interessi parimenti meritevoli di tutela costituzionale, vale a dire la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (articolo 15 Cost.) e il diritto all'informazione (articolo 21 Cost.);
    con l'obiettivo di garantire anche la riservatezza delle comunicazioni, sono quindi introdotte disposizioni dirette a disciplinare, da un lato, l'utilizzazione a fini cautelari dei risultati delle intercettazioni, dall'altro, il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, delineato sulla base di una specifica scansione temporale;
    in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), della richiamata legge delega, tali disposizioni sono volte ad impedire l'indebita divulgazione di fatti e riferimenti a soggetti estranei all'attività investigativa. Ciò sia attraverso l'esclusione di qualsivoglia riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall'attività di ascolto, sia mediante l'espunzione del materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia;
    l'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo è sicuramente condivisibile, sia nella parte in cui costruisce la procedura di selezione come un'autentica procedura acquisitiva (nel senso che sino a che la selezione non è stata positivamente effettuata le intercettazioni non possono dirsi acquisite al fascicolo delle indagini preliminari, e non sono in alcun modo spendibili nel procedimento), sia nella parte in cui stabilisce che tutte le intercettazioni restano coperte da segreto sino alla conclusione della procedura di selezione, benché siano atti che sono stati già integralmente depositati e quindi portati a conoscenza della difesa, e che dopo la conclusione di tale procedura il segreto permane per le conversazioni non acquisite. Altresì condivisibile è quella parte del provvedimento in cui viene meno l'attuale automatismo tra la procedura di selezione e la perizia trascrittiva delle intercettazioni, dislocando la prima nelle indagini e la seconda nel dibattimento;
    condivisibile è certamente l'intento di mantenere il segreto «esterno» sui materiali irrilevanti ai fini processuali, per evitarne la pubblicazione. Apprezzabile, pertanto, è la scelta di realizzare la scissione del legame, sino ad oggi esistente, tra caduta del segreto investigativo (cosiddetto «interno») rispetto all'imputato e possibilità di divulgare il contenuto delle intercettazioni (articolo 114, comma 2, in relazione all'articolo 329 del codice di procedura penale): in base alla riforma, la Pag. 62pubblicazione resta vietata malgrado l'avvenuta conoscenza dell'atto in capo alla difesa sino alla definizione della procedura di acquisizione in contraddittorio tra le parti, con cui viene meno in segreto e quindi il divieto di pubblicazione. Efficace è pure lo strumento dell'archivio riservato ove custodire gli atti non inseriti nel fascicolo di indagine;
    invero, tutta la disciplina procedurale con cui lo schema di Decreto Legislativo, novellando il Codice di Procedura Penale, regola in dettaglio i rapporti tra Giudice, Pubblico Ministero e difensori, appare strettamente funzionale alla ratio generale della delega che «richiede al Governo di garantire il rispetto dell'articolo 15 della Costituzione» e impone al legislatore delegato «una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo», salvaguardando espressamente il «contraddittorio tra le parti» e le esigenze di indagine, «avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni»;
    in più, lo schema di decreto ha cura di intervenire sull'articolo 329 c.p.p., che regola il segreto investigativo, per far rientrare in quell'ambito, oggi ristretto agli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, anche gli atti che il giudice emette per autorizzare il compimento dell'indagine (ad esempio proroga di indagini, decreto di autorizzazione di intercettazione);
    la particolare attenzione rivolta al segreto e al suo ambito è giustificata dalla considerazione che gli atti compiuti nel corso delle indagini, e i risultati intercettativi in specie, non possono diventare un mezzo di conoscenza collettiva di dati personali che non sarebbero altrimenti reperibili, se questi eccedono lo scopo in vista del quale risulta legittimo il sacrificio del diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza delle comunicazioni. L'insegnamento al riguardo della Corte europea dei diritti dell'uomo è contenuto nella sentenza 17 luglio 2003, nella quale si afferma che «l'interesse pubblico a ricevere informazioni riguarda esclusivamente i fatti che siano connessi con le accuse penali rivolte alla persona imputata»;
    per realizzare appieno il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (efficienza investigativa, riservatezza delle persone, libertà di stampa, diritto all'informazione) e dare piena attuazione al principio di delega del comma 84, lettera c), ove si dispone che si tenga conto «delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo a tutela della libertà di stampa e dei diritti dei cittadini all'informazione», potrebbe essere opportuno chiarire, mediante una modifica dell'articolo 114, comma 2, che l'ordinanza di custodia cautelare è sin da subito pubblicabile, una volta che si sono messe a punto le regole che ne guidano l'elaborazione con rinnovata attenzione alle esigenze di riservatezza;
   rilevato che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di decreto legislativo, dà attuazione alla disposizione di delega relativa alla riservatezza delle comunicazioni dei difensori nei colloqui con l'assistito, modificando l'articolo 103 del codice di procedura penale. Tale disciplina, in conformità ai principi stabiliti dalla legge delega, tutela la riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, prevedendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni: il contenuto delle intercettazioni, infatti, non può essere trascritto neanche sommariamente. Conseguentemente, appare condivisibile il rilievo secondo cui va soppresso il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, disposizione che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili;Pag. 63
    il medesimo articolo, al comma 1, lettera b), modifica il comma 4 dell'articolo 267 del codice di procedura penale (relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento che dispone l'intercettazione), prevedendo che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba informare preventivamente, cioè prima della trascrizione in verbale, il pubblico ministero di eventuali comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini o riguardanti dati sensibili. La polizia giudiziaria annota i contenuti delle comunicazioni e conversazioni al fine di poterle sottoporre al pubblico ministero, cui spetta la decisione circa la trascrizione;
    l'articolo 1, comma 84, lettera a), n. 5, della legge n. 103 del 2017, stabilisce, infatti, che, in caso di conversazioni che non siano oggetto di trascrizione sommaria, si debba indicare nel verbale soltanto «data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione»;
    l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto, in attuazione della direttiva di delega, deve interpellare il pubblico ministero e renderlo edotto, con lo strumento più agile dell'annotazione di PG, dell'esistenza della conversazione apparentemente non rilevante, per metterlo in condizioni di stabilire se scartarla o se invece trasfonderla nel verbale; questa nota informativa – espressione diretta del rapporto delegato-delegante che lega l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'ascolto e il pubblico ministero titolare del potere di esecuzione delle operazioni – si risolve, all'esito della procedura di ascolto, in un utile strumento per orientare anche i difensori al momento dell'accesso in archivio, nella ricerca del materiale che merita, nella loro prospettiva, di essere recuperato;
    è pertanto opportuna la disposizione diretta a stabilire che, in stretta connessione con la previsione che nel verbale, in caso di mancata trascrizione, «sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta» (articolo 268, comma 2-bis), si abbia un ulteriore supporto documentale (articolo 267, comma 4) costituito da «un'annotazione» della polizia giudiziaria rivolta al pubblico ministero, in cui devono essere indicati «i contenuti» della comunicazione non trascritta;
   rilevato altresì che:
    le lettere c) e d) del medesimo articolo 2, modificano l'articolo 268 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione delle operazioni;
    in particolare, attraverso l'introduzione del comma 2 bis, si vieta la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini. L'irrilevanza può essere collegata all'oggetto della conversazione o ai soggetti coinvolti, nonché ai dati personali sensibili. In applicazione del divieto, il verbale delle operazioni dovrà riportare solo la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. La relazione illustrativa precisa che attraverso tale disposizione trova applicazione il principio di delega «secondo cui le intercettazioni inutilizzabili, ovvero quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non trovano ingresso nei cd. «brogliacci» d'ascolto, cioè nei verbali delle operazioni, redatti anche in forma sommaria ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale»;
    attraverso l'inserimento del comma 2 ter dell'articolo 268, si consente, inoltre, al PM di disporre, con decreto motivato, la trascrizione nel verbale delle comunicazioni e conversazioni che in un primo momento aveva ritenuto irrilevanti ai sensi del comma 2-bis, quando egli ne apprezzi successivamente, in forza della successiva attività di indagine, la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Il parametro è costituito dai «fatti oggetto di prova», dato che si tiene conto della progressione investigativa e del diverso momento in cui la prima decisione (di irrilevanza) e la seconda (di rilevanza) si collocano. Se in un primo momento il criterio valutativo non può che Pag. 64essere molto ampio, segnato dai temi di indagine che sono un dato variabile e modificabile, temi che possono ampliarsi in ragione di un dato fisiologico rappresentato dalla relativa fluidità del fatto che ne guida lo sviluppo, diverso e più selettivo è il parametro per le decisioni volte al recupero di conversazioni inizialmente scartate, ma che possono assumere rilevanza anche solo per delineare meglio il contesto in cui si collocano le conversazioni direttamente pertinenti ai temi di indagine. La decisione di recupero si colloca, per ragioni di intuitiva comprensione, quando il quadro investigativo è sufficientemente composto, sicché ben può essere calibrata su ipotesi di fatto ben più delineate e definite, prossime al tema di prova consegnato dall'imputazione. Un criterio ancor più selettivo è invece disegnato per il recupero di conversazioni che siano relative a dati sensibili. Anch'esse scartate in un primo momento, quando apparivano non rilevanti per le indagini, sono oggetto di una opposta considerazione ma, per non infliggere inutili sacrifici alla riservatezza delle persone, si precisa che la loro riemersione trova giustificazione su un duplice giudizio, di rilevanza e di necessità di prova. Tale soluzione è fondata sulle previsioni della legge delega (articolo 1, comma 84, lettera a), n. 1): il criterio direttivo distingue, infatti, nel comune ambito della non rilevanza, le conversazioni, contenenti dati sensibili, non pertinenti all'accertamento della responsabilità, e quelle comunque non rilevanti. Si condivide allora la scelta di tener conto di questa bipartizione proprio in sede di apprezzamento per il recupero delle conversazioni prima scartate. Per le conversazioni relative a dati sensibili il criterio per la riemersione deve corrispondere a quello utilizzato per lo scarto, sicché se quest'ultimo guarda alla prospettiva dell'accertamento di responsabilità, anche l'altro deve avere lo stesso spettro valutativo;
    mediante, infine, la sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 268, si prevede che i verbali e le intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni, se pure oggetto di proroga, per la conservazione nell'archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero;
    la normativa attualmente vigente dispone che, formato il verbale, esso è oggetto di immediata trasmissione al pubblico ministero; l'immediatezza sottolinea il profilo qualificante dell'intero disegno codicistico in punto di intercettazioni, ossia l'assenza di un ruolo autonomo in capo alla polizia giudiziaria che può sì essere delegata all'ascolto ma con il costante controllo del pubblico ministero;
    la periodica trasmissione all'archivio riservato di atti e registrazioni mentre ancora le intercettazioni sono in corso, perché prorogate, può però rappresentare, come è stato evidenziato, un ostacolo per l'efficacia delle indagini, nella misura in cui può rendere più difficoltoso l'esame del seguito dell'ascolto in assenza delle risultanze del periodo o dei periodi precedenti. A tal proposito può osservarsi che il criterio di delega impone che il materiale intercettativo, in specie quello irrilevante e quindi non contenuto nei verbali, sia custodito in apposito archivio riservato fino al momento di conclusione della procedura acquisitiva (articolo 1, comma 84, lettera a), n. 2), a protezione rafforzata della segretezza. Tale criterio, tuttavia, non impone anche che verbali e registrazioni siano sempre periodicamente trasmessi dalla polizia giudiziaria delegata al pubblico ministero delegante;
    merita, pertanto, condivisione il rilievo secondo cui è opportuno sopprimere l'inciso «se pure oggetto di proroga» contenuto nel novellato comma 4 dell'articolo 268;
   osservato che:
    l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca modifiche al codice di procedura penale in materia di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione. Nello specifico, è introdotta una procedura di tipo «bifasico», Pag. 65che prevede una prima fase di deposito dei verbali e delle registrazioni, cui fa seguito quella di acquisizione del materiale intercettato al fascicolo delle indagini. L'acquisizione da parte del giudice che ha autorizzato le operazioni avviene all'esito di un contraddittorio tra le parti che può essere anche solo cartolare, attraverso richieste scritte, memorie, controdeduzioni. Viene, pertanto, ridefinita la procedura di selezione del materiale raccolto dal pubblico ministero attraverso l'introduzione degli articoli 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni), 268-ter (Acquisizione al fascicolo delle indagini), e 268 quater (Termini e modalità della decisione del giudice), e la modifica del comma 1 dell'articolo 269 del codice di procedura penale;
    in particolare, il nuovo articolo 268 ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, dispone che il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito dei verbali e delle registrazioni, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ritenute rilevanti a fini di prova e ricomprese nell'elenco formato a norma dell'articolo 268 bis, comma 1, dandone contestualmente comunicazione ai difensori (comma 2);
    nel medesimo termine di cinque giorni dal deposito, i difensori hanno facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione di conversazioni ulteriori, non comprese nell'elenco del pubblico ministero, oppure l'eliminazione di quelle ivi contenute ritenute inutilizzabili o irrilevanti e, pertanto, non trascrivibili (comma 3);
    il deposito è contemplato con riguardo all'intero compendio di documenti e atti (annotazioni, verbali, registrazioni, decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione), proprio al fine di garantire l'esercizio delle facoltà riconosciute ai difensori delle parti e consentire il controllo sulle scelte di esclusione operate dal pubblico ministero;
    tra il materiale oggetto di deposito sono comprese le annotazioni a cui la polizia giudiziaria è tenuta per informare il pubblico ministero sui contenuti di conversazioni che potrebbero, data la loro irrilevanza, essere non trascritte in verbale;
    contestualmente al deposito, il pubblico ministero è tenuto a elencare le comunicazioni e conversazioni ritenute utili nella prospettiva di accusa, selezionando cioè fin da subito il materiale ritenuto utile a fini di prova, e quindi oggetto della verosimile trascrizione in forma di perizia. Ciò significa che i difensori sono così posti nelle condizioni per apprendere immediatamente quale potrà essere il contenuto delle richieste di acquisizione del pubblico ministero;
    il pubblico ministero deve dare immediato avviso ai difensori delle parti delle facoltà di esaminare gli atti, prendere visione dell'elenco predisposto, di ascoltare le registrazioni. Il deposito può essere ritardato, per decisione del giudice e su richiesta del pubblico ministero, se sussistono esigenze di tutela delle indagini (essenzialmente anche connesse alla pendenza di richiesta di misura cautelare);
    a fronte della richiesta del pubblico ministero, che ha già individuato le conversazioni o comunicazioni utili all'accusa, i difensori sono onerati di individuarne altre o di chiedere l'eliminazione di quelle indicate: in tal modo, si definisce per tempo, quasi compiutamente, l'oggetto delle valutazioni del giudice per le indagini preliminari;
    le maggiori preoccupazioni derivano dai tempi abbastanza ristretti concessi alla difesa per ottenere che siano recuperate dall'archivio riservato conversazioni rilevanti in chiave difensiva. In particolare, deve essere corretta la disposizione che fa coincidere il dies a quo per la decorrenza del termine accordato alle difese con il momento del deposito. È invece logico e corretto individuare il momento iniziale del termine a beneficio delle difese nel giorno in cui ricevono avviso dell'avvenuto deposito; Pag. 66
    il termine concesso alla difesa, peraltro, risulta troppo breve e può essere raddoppiato (10 giorni), con possibilità di proroga (fino a 20 giorni) in ragione della complessità del procedimento (in relazione al numero di indagati e al numero delle utenze intercettate);
    successivamente alla conclusione della procedura di selezione, inoltre, è concessa alla difesa la possibilità di reiterare richieste di acquisizione già rigettate o di formularne di nuove, anche in ragione del fatto che la selezione ex articoli 268 ter e quater avviene quando l'accusa non è ancora compiutamente delineata e quando la difesa non è a conoscenza dell'intero compendio investigativo;
    a tal fine dovrebbe essere esplicitato, all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, benché risulti sostanzialmente implicito, nelle modifiche apportate agli articoli 422 e 472 del medesimo codice, che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e delle sue facoltà, può accedere all'archivio riservato nell'intero corso del procedimento per presentare al giudice procedente le sue richieste di acquisizione;
   considerato che:
    l'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 268-ter, comma 1, e lettere d), e) ed f) dello schema di decreto legislativo, disciplina il procedimento di utilizzazione e acquisizione delle intercettazioni nella fase cautelare;
    al riguardo, certamente da condividere è la scelta di affidare al giudice della cautela un compito di eliminazione dell'irrilevante analogo a quello che spetta al giudice della procedura selettiva, anche se, in questo caso, si tratta di una cernita che avviene necessariamente senza contraddittorio con la difesa. Sul piano tecnico, si postula un'acquisizione delle conversazioni rilevanti al fascicolo delle indagini (articolo 268-ter, comma 1) che, in realtà, è successiva al già avvenuto utilizzo dell'atto di indagine a fini cautelari. Sembra, dunque, preferibile prevedere che l'acquisizione al fascicolo si realizzi al momento dell'uso dell'intercettazione ai fini della richiesta cautelare, con facoltà, per il giudice della cautela, di decretare lo spostamento dell'atto dal fascicolo delle indagini all'archivio riservato; conseguentemente, appare preferibile trasferire nel codice la previsione relativa ai poteri del giudice della cautela contenuto nel nuovo articolo 92, comma 1-bis, delle norme di attuazione;
    rispetto alla normativa vigente, la riforma specifica che, tanto nella richiesta del pubblico ministero quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possono essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del pubblico ministero o a motivare la decisione del giudice;
    in particolare, attraverso la modifica dell'articolo 293 del codice di procedura penale, che disciplina gli adempimenti esecutivi della misura cautelare, si consente al difensore di esaminare, senza poterne fare copia, i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Si prevede, inoltre, il diritto del difensore medesimo di ottenere la trasposizione della registrazione su idoneo supporto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 268-quater, comma 4;
    la scelta di attribuire al difensore, successivamente al deposito dell'ordinanza cautelare, accanto al diritto di ottenere la trasposizione delle registrazioni, il «diritto di esame e non di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate» non è del tutto condivisibile trattandosi, infatti, di una compressione del diritto di difesa che non appare giustificata. Né pare significativo l'incremento dei diritti di privacy dei soggetti coinvolti nell'intercettazione, dal momento che i difensori possono comunque divulgare la registrazione o provvedere essi stessi alla trascrizione, facendo circolare un testo scritto. Per tali stesse ragioni, fuori dall'incidente cautelare, dovrebbe essere consentito alla difesa di ottenere copia dei Pag. 67verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui sia stata disposta la selezione all'esito della procedura selettiva, modificando opportunamente il nuovo articolo 268 quater, comma 4, del codice di procedura penale;
   considerato, altresì, che:
    l'articolo 4 modifica alcune disposizioni del capo relativo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (segnatamente gli articoli 266, 267, 268, 270 e 271) per dare attuazione alla delega (articolo 1, comma 84, lettera e) per la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili;
    in particolare, la riforma (articolo 4, co. 1, lett. a) interviene sull'articolo 266 c.p.p., per specificare che in tutti i casi in cui sono consentite le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, è consentito anche procedervi con l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile;
    la riforma, inoltre, modifica l'articolo 267 c.p.p., prevedendo che il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti attraverso il captatore informatico debba indicare le ragioni che rendono necessarie questa particolare modalità per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, anche i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, nei quali è possibile attivare il microfono (comma 1);
    come precisato nella relazione illustrativa, la formula, secondo la quale nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono essere «anche indirettamente determinati» si spiega nell'impossibilità di prevedere specificamente tutti gli spostamenti dell'apparecchio controllato. Da ciò consegue la necessità logica di delimitare gli ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative;
    nella medesima relazione illustrativa si evidenzia, altresì, che la previsione dell'attivazione del microfono da remoto sta pertanto a significare che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto autorizzativo, la captazione delle comunicazioni o conversazioni non può iniziare già dal momento dell'inserimento del captatore informatico. Questa è operazione preliminare necessaria, ma non sufficiente, per procedere all'ascolto dovendosi tener conto dei limiti di spazio e di tempo disegnati dal decreto autorizzativo;
    è condivisibile la scelta del legislatore delegato di prevedere che i risultati delle intercettazioni tra presenti operati con captatori informatici non possano essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ciò in specifica attuazione del principio di delega contenuto nel comma 84, lettera e), numero 7;
   valutato che:
    l'articolo 6 dà attuazione alla lettera d) del comma 84 dell'articolo 1 e in ordine ai più gravi delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione prevede che l'accesso all'attività di intercettazione avvenga sulla base dei presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità dello svolgimento delle indagini. La deroga ai criteri stabiliti in via generale dall'articolo 267 c.p.p. risponde al principio della «semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni nei procedimenti più gravi dei pubblici ufficiali contro la PA» e si modula secondo l'analoga previsione prevista in materia di criminalità organizzata. Restano invece fermi il divieto di intercettazione delle conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, in quanto i reati contro la pubblica amministrazione, sia pur gravi, non sono equiparati, a tal proposito, per tali tipologie di intercettazioni, dalla legge delega, Pag. 68ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;
   evidenziato che:
    il nuovo articolo 89 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal richiamato articolo 5 dello schema di decreto legislativo, prevede l'istituzione, presso l'ufficio del pubblico ministero, dell'archivio riservato delle intercettazioni, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni cui afferiscono (comma 1);
    il predetto archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione ivi custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto custodito (comma 2);
    a questo riguardo, si sottolinea l'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, la cui tenuta pone, peraltro, complessi problemi organizzativi, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, nonché con riferimento all'istituzione di un registro informatico. Al fine di assicurare la sicurezza dei sistemi informativi, si profila, quindi, l'opportunità di adottare specifiche linee guida da adottarsi con successivo decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;
   rilevato che:
    è opportuno prevedere che l'archivio riservato possa essere gestito con modalità informatiche in tutti i casi in cui gli uffici giudiziari già operino esclusivamente con documenti digitalizzati. Se, infatti, le registrazioni già oggi sono costituite da files, anche la parte «documentale» dell'archivio, previa digitalizzazione o previa creazione di verbali e annotazioni già in origine digitali, può essere gestita con analoghe modalità, facendo dunque dell'archivio riservato un luogo non necessariamente fisico, con evidenti ricadute positive sia in termini di gestione che di costi anche con riguardo all'accesso ai files. Già infatti il regime di accesso è disciplinato attraverso l'istituzione di registro informatico e, ove le condizioni tecnologiche lo consentano, la fruizione stessa dei files contenenti registrazioni e verbali potrebbe essere consentita mediante accesso virtuale piuttosto che fisico;
   rilevato, infine, che:
    il comma 3 del medesimo articolo 89 bis dispone, inoltre, che oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero (dovendosi a tal proposito precisare che nella categoria degli ausiliari rientrano anche gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto), al predetto archivio possono avere accesso, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, nonché i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete;
    tale disposizione deve interpretarsi, come già osservato in riferimento all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, nel senso di ritenere che il difensore dell'imputato, per l'esercizio dei suoi diritti e facoltà, possa accedere all'archivio riservato in ogni stato e grado del procedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
   2) all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: «se pure oggetto di proroga»;
   3) all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso Art. 268-ter, comma 3, sostituire le parole: «nel termine di cui al comma 2» con le seguenti: «nel termine di dieci Pag. 69giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2». Conseguentemente, aggiungere, in fine, al medesimo comma 3, i seguenti periodi: «Tale termine può essere oggetto di proroga per un periodo di pari durata. Il giudice dispone la proroga in ragione della complessità del procedimento e del numero delle utenze intercettate;
   4) all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 268-quater, sostituire il comma 4 con il seguente: «I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite»;
   5) all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), secondo periodo, dopo le parole: «Al giudice per le indagini preliminari» inserire le seguenti: «e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà»;
   6) all'articolo 3, comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «non»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, dopo le parole «l'archivio» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «è gestito, anche con modalità informatiche, e»;
   b) all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 3, si valuti l'opportunità di eliminare l'inciso «oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero» e di inserire, dopo le parole «il pubblico ministero e i suoi ausiliari», le seguenti: «, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto»;
   c) all'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso ART. 89-bis, comma 2, in ragione dell'esigenza di prevedere una specifica disciplina relativa sia alle modalità di accesso all'archivio riservato, sia ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica per impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a prevedere l'adozione di specifiche linee guida da adottarsi con decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati personali;
   d) all'articolo 114, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare, elaborata secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati. Atto n. 475.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017;
    come si evince dalla relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito, sostanzialmente, è quello di condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali;
    l'intervento normativo proposto va ricollegato alla volontà di favorire la nuova disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui al nuovo articolo 162-ter del codice penale, introdotta dalla stessa legge n. 103 del 2017 e applicabile ai soli reati procedibili a querela remissibile;
    con le indicate finalità, il provvedimento in esame novella il codice penale estendendo, da un lato, la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, dall'altro limitando, per alcuni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio;
    in attuazione delle disposizioni della legge delega, sono quindi resi punibili a querela una serie di reati contro la persona previsti dal codice penale, sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;
   rilevato che:
    nello schema di decreto legislativo in esame viene stabilita la procedibilità a querela dei delitti di arresto illegale, di cui all'articolo 606 c.p. (articolo 1), di indebita limitazione della libertà personale di cui all'articolo 607 c.p. (articolo 2), di perquisizione e ispezione personali arbitrarie, di cui all'articolo 609 c.p. (articolo 3), e di violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale di cui all'articolo 615 c.p. (articolo 5);
    la scelta di rendere procedibili a querela le predette fattispecie incriminatrici appare contrastante con quella di mantenere la procedibilità di ufficio per il reato previsto dall'articolo 608 del codice penale (Abuso di autorità contro arrestati e detenuti), che, come evidenziato nella relazione illustrativa, non è ricompresa nello schema di decreto legislativo, poiché commessa in danno di « persona affidata alla custodia dell'autore delle condotte abusive e quindi allo stesso sottomessa, con conseguente stato di minorata difesa»;
    tale condizione, in verità, appare ricorrente anche nelle ipotesi di cui agli articoli 606, 607, 609 e 615 del codice penale, trasformate nello schema di decreto legislativo in reati procedibili a querela. Nelle predette ipotesi la persona offesa, infatti, in ragione della posizione rivestita dal soggetto agente, versa in condizioni di minorata difesa o, comunque, di Pag. 71soggezione di fronte all'azione di pubblici ufficiali, del tutto assimilabili a quelle ricorrenti nel reato di «abuso di autorità contro arrestati e detenuti»;
    la procedibilità d'ufficio dovrebbe, pertanto, essere mantenuta anche in relazione fattispecie incriminatrici sopra richiamate;
   ritenuto che:
    all'articolo 4, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, è prevista la procedibilità a querela per l'ipotesi di minaccia grave, di cui all'attuale articolo 612, comma 2, del codice penale, per la quale viene mantenuta solo una specie di pena diversa rispetto all'ipotesi base (la reclusione, anziché la multa). Alla lettera b) del medesimo articolo 4, invece, è conservata la procedibilità d'ufficio nel caso in cui la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale. Ciò in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 16, lettera a), n. 2 della legge n. 103 del 2017, dove, peraltro, si prevede di conservare la procedibilità d'ufficio anche nei casi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale;
    essendosi trasformata la minaccia grave in ipotesi procedibile a querela, non risulterebbero, quindi, più punibili d'ufficio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo 612, comma 2, anche quelle di minaccia aggravate dalle finalità di terrorismo e di eversione (articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979), di mafia ( articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991), o di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993). Trattasi di circostanze ad effetto speciale, che sanzionano condotte particolarmente offensive e pericolose per l'ordine pubblico, in ordine alle quali può apparire inopportuna la previsione del regime di procedibilità a querela, tanto più che le stesse fattispecie refluirebbero nell'ambito applicativo dell'estinzione per condotte riparatorie di cui all'articolo 162 ter del codice penale;
    per tali ragioni, dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare l'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo, attraverso il richiamo, dopo il riferimento all'articolo 339 del codice penale, anche alle circostanze aggravanti ad effetto speciale;
   considerato che:
    l'articolo 10 introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dal secondo comma dell'articolo 638 c.p;
    tale fattispecie, consistente nell'uccisione o nel danneggiamento di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punita con la reclusione 6 mesi a 4 anni;
    la procedibilità a querela di parte del reato in questione appare inopportuna, sia per la particolare pericolosità sociale di tale condotte criminali, poste in essere, per lo più, a scopo intimidatorio o ritorsivo negli ambienti agresti o pastorali, spesso soggetti alla pressione della criminalità organizzata che opera nel settore agricolo e zootecnico; sia in ragione dell'esigenza, particolarmente avvertita nell'attuale contesto sociale, di garantire una adeguata tutela agli animali quali componenti della collettività;
   osservato che:
    nello schema di decreto legislativo è mantenuta ferma la perseguibilità d'ufficio in tutte le ipotesi di cui all'articolo 590-bis del codice penale (lesioni personali colpose derivanti da violazione del codice della strada). Nella relazione illustrativa si giustifica tale scelta in ragione del fatto che «anche in tali ipotesi la persona offesa, avendo subito una lesione, versa per ciò stesso in una situazione di invalidazione sia pure temporanea»;
    la legge delega ancora la trasformazione del regime di procedibilità ad un profilo di gravità astratta del reato e alla mancanza di talune circostanze, tra cui Pag. 72rientra (articolo 1, comma 16, lettera a, numero 1), della legge n. 103 del 2017) l'ipotesi in cui «la persona offesa sia incapace per età o per infermità»;
    la suddetta circostanza ostativa deve ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, per età o per infermità, preesistano al comportamento criminoso dell'autore del reato e siano perciò da questo indipendenti. La maggiore gravità del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità d'ufficio, sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l'agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita che ne ha reso più agevole l'esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa;
    la scelta di preservare la procedibilità d'ufficio può, pertanto, condividersi per le ipotesi previste all'articolo 590-bis, commi 4, 5 e 6 del codice penale, per l'indubbia rilevanza delle regole cautelari violate, ma non per quella di cui al primo comma dell'articolo 590 bis, relativa al reato di lesioni colpose gravi o gravissime cagionate per colpa consistita nella violazione delle generali norme in materia di circolazione stradale;
    il mantenimento per tali ipotesi colpose stradali minori del regime di procedibilità d'ufficio determina, peraltro, l'ulteriore effetto di non rendere operanti cause estintive del reato che si fondano sull'avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa (la remissione della querela e le condotte riparatorie ex articolo 162 ter del codice penale), disincentivando lo stesso risarcimento al quale non può conseguire una pronuncia liberatoria;
    dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di ricomprendere la sola ipotesi di cui all'articolo 590 bis, comma 1, del codice penale nel novero dei reati procedibili a querela,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10;
   2) all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 339» inserire le seguenti: «o quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale»;
   3) sia ricompresa nel novero dei reati procedibili a querela la fattispecie di cui all'articolo 590-bis, comma 1, del codice penale.

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ALLEGATO 6

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. C. 4073 Vecchio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.5 DEL RELATORE

  Al capoverso, comma 1.bis, sopprimere le seguenti parole: «, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso».
0. 1. 5. 1. Colletti, Sarti.