CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2017
919.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (Nuovo testo C. 3792 Baldelli)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3792 Baldelli, recante «Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici»
   considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva statale e, sotto i profili concernenti la tutela del consumatore, alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione;
   osservato che l'articolo 1, comma 1, della proposta in esame definisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, l'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico;
   ricordato che l'allegato I della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali prevede un elenco di 31 pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali e che il diciassettesimo «considerando» della medesima direttiva precisa che tale elenco è da ritenersi esaustivo in quanto: «Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9» della direttiva medesima e che «L'elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva»;
   ricordato altresì, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea va nel senso di affermare l'impossibilità, per gli Stati membri, di introdurre ulteriori fattispecie di pratiche considerate in ogni caso sleali, ribadendo che l'elenco di cui alla citata direttiva 2005/29/CE non è in alcun modo modificabile, né integrabile ad opera dei singoli Stati membri;
   evidenziato, quindi, che l'introduzione di una nuova fattispecie di pratica commerciale sleale debba essere valutata alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui prevede che la potestà legislativa, e statale e regionale, debba essere esercitata nel rispetto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione:
   in base alle considerazioni svolte in premessa valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, che introduce una nuova fattispecie di pratica commerciale sleale, alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui prevede che la potestà legislativa, statale e regionale, debba essere esercitata nel rispetto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

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ALLEGATO 2

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (C. 4510, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 4510, approvata dal Senato, recante «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;
   osservato che l'articolo 3 – in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, circa il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali in capo al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio – apporta modifiche varie al decreto legislativo n. 128 del 2003 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)).;
   rilevato, in particolare, che l'articolo 3, comma 1, lettera g) interviene inoltre sull'articolo 13, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 128 del 2003, prevedendo l'immediata sostituzione di coloro che ricoprono incarichi direttivi dell'ASI oltre che in caso di incompatibilità sopravvenuta: per grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio; ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione);
   evidenziato, al riguardo, che nel nostro ordinamento in casi simili è prevista la sospensione dall'incarico e non la sostituzione anche in considerazione del principio di presunzione d'innocenza fino alla condanna definitiva,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (C. 4658, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 4658, approvata dal Senato, recante «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio»,
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dei «beni culturali»;
   rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;
   ricordato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
   considerato, inoltre, che rilevano le materie «governo del territorio», inclusa fra le materie di legislazione concorrente, e «turismo», riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   evidenziato che l'articolo 3 del provvedimento dispone l'istituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane al quale sono attribuite una serie di attività interne tra cui la costituzione di un Comitato scientifico senza tuttavia prevedere una regolamentazione del suo funzionamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE