CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 novembre 2017
917.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. C. 4741, Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS. 1.

  Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché ai delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII del codice penale.
Dis. 1. Ferraresi.

ART. 1.
(Estensione della definizione agevolata dei carichi).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'onere derivante, quantificato in 2,3 miliardi di euro per il 2017, 1,5 miliardi per il 2018 e 300 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1. 4. Busin, Guidesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione della definizione agevolata dei carichi).

  1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Pag. 6

  Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
   b) al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).
1. 22. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato, Duranti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012 è aggiunto, infine il seguente periodo: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94 il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al comma 3 del presente articolo uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».
1. 17. Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.
(Inammissibile)

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 24. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di seguito denominato «Decreto», per quanto non derogate da quelle dei successivi commi da 5 a 10-ter del presente articolo, attraverso il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettere 0b) e c), sostituire le parole: non inferiore al 70 per cento, con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente Pag. 7articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti con l'obbligo di rivalsa.
  3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 972, n. 633, come modificato dal presente articolo.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater.
1. 23. Fassina, Paglia, Marcon.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio al 30 settembre 2017, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di seguito denominato «Decreto», per quanto non derogate da quelle dei successivi commi da 5 a 10-ter del presente articolo, attraverso il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettere 0b) e c), sostituire le parole: non inferiore al 70 per cento, con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. 
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, Pag. 8convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. come modificato dal presente articolo.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizioni di cui al precedente comma 3-quater.
1. 25. Fassina, Paglia, Marcon.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: al 30 settembre con le seguenti: alla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 19. L'Abbate, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.
1. 18. L'Abbate, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, alle seguenti tassative condizioni:
   a) che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero;
   b) che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero;
   c) che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

  In ogni caso, non sono applicabili gli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
1. 12. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.
  4-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati.

  Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettere 0b) e c), sostituire le parole: non inferiore al 70 per cento, con le seguenti: non inferiore al 50 per cento;
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. 
  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle Pag. 9ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater.
1. 26. Paglia, Marcon, Fassina.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La dichiarazione di cui al primo periodo deve essere immediatamente presa in carico con il numero identificativo e deve essere immediatamente inserita nell'Area Riservata – Cittadini e Imprese (c.d. cassetto fiscale) in modo da impedire l'attivazione degli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni. La registrazione e la successiva lavorazione della dichiarazione devono essere fatte entro 15 giorni dalla presa in carico.
1. 13. Palese.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019.

  Conseguentemente, al comma 8, lettera b), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) in dieci rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019, febbraio 2020, le somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
1. 27. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018, dicembre 2018, febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, settembre 2019 e dicembre 2019.
1. 11. Palese.

  Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: ordinaria con le seguenti: raccomandata o con PEC.

  Conseguentemente:
   al comma 7, lettera b) dopo la parola: comunica inserire le seguenti: con posta raccomandata o con PEC;
   al comma 8, lettera a), dopo la parola: comunica inserire le seguenti: con posta raccomandata o con PEC.
1. 30. Mucci, Catalano.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Per le somme superiori ad euro 20.000, il debitore è tenuto a pagare:
   1) in tre rate di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di luglio 2018, ottobre 2018 e dicembre 2018, il 40 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
   2) in ulteriori quattro rate scadenti rispettivamente nei mesi di febbraio 2019, luglio 2019, ottobre 2019 e dicembre 2019, Pag. 10il restante 60 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

  Nel caso di comprovata difficoltà, in particolare per nuclei familiari numerosi, libero-professionisti, e titolari di attività imprenditoriali, sarà possibile allungare i termini di pagamento comunque al 15 luglio 2020. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di convenzione del presente decreto, sono definite le modalità ed i requisiti per poter accedere a tale ulteriore dilazione.
1. 15. Sarro, Alberto Giorgetti.

  Al comma 10-ter, in fine, i seguenti periodi: Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96. Il termine richiamato dal comma 1 del citato articolo 54 si intende riferito al termine di cui al precedente comma 4.
1. 20. Sibilia, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:
  10-quater.1. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 recanti le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. A tal fine si applicano i commi da 5 a 10 del presente articolo.
1. 28. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimere il comma 10-quinquies.
1. 29. Mucci, Catalano.

  Dopo il comma 10-sexies, inserire i seguenti:
  10-septies. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto, come modificata dal presente articolo e alla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1o gennaio 2018 nel numero massimo di:
   a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
   b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
   c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
   d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
   e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
   f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
   g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.
  10-octies. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1o giugno 2018 è effettuato il pagamento:
   a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari allo 0,3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;
   b) delle somme maturate a favore dell'agenti di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  10-novies. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio Pag. 112018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:
   a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;
   b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
   c) azzeramento degli interessi di mora;
   d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
   e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

  10-decies. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.
  10-undecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 10-septies a 10-decies del presente articolo.
  10-sexies.6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-septies e seguenti, quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1. 1. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 10-sexies, inserire i seguenti:
  10-septies.1. In deroga alle disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96, le società di capitali poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono richiedere la definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, compresi quelli in attesa di definizione del contenzioso tributario e quelli già definiti iscritti a ruolo, senza corresponsione delle somme relative agli interessi e alle sanzioni e delle somme dovute a titolo di aggio all'agente di riscossione, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, nella misura del:
   a) 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
   b) al 50 per cento delle somme dovute per omessi versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi;
   c) al 30 per cento delle somme dovute per omessi versamenti delle imposte sui redditi della società e degli omessi versamenti dovuti come sostituito d'imposta;Pag. 12
   d) al 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

  10-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente.
  10-novies. Agli oneri di cui al comma 10-septies, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 16. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 21. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva.
1. 6. Palese.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale.
1. 5. Palese.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11.1. Il processo penale per i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 deve essere sospeso a seguito di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo e la sospensione dura sino all'integrale pagamento delle somme dovute.
1. 14. Palese.

  Dopo il comma 11-quater, inserire i seguenti:
  11-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
  11-sexies. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta».Pag. 13
  11-septies. Le disposizioni di cui ai commi 11-quinquies e 11-sexies si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di IVA.
*1. 3. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 11-quater, inserire i seguenti:
  11-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
  11-sexies. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta».
  11-septies. Le disposizioni di cui ai commi 11-quinquies e 11-sexies si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di IVA.
*1. 7. Palese.

  Dopo il comma 11-quater, aggiungere i seguenti:
  11-quinquies. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.
  11-sexies. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso.
  11-septies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quinquies e 11-sexies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 9. Palese.

  Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:
  11-quinquies. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:
   a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporta o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
   b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
   c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o Pag. 14propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
1. 8. Palese.

  Dopo il comma 11-quater, aggiungere, il seguente:
  11-quinquies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è soppresso.
1. 10. Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Definizione agevolata)

  1. Le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato che dimostrino di essere coinvolte in uno stato di grave difficoltà finanziaria ai sensi del comma 2, possono aderire definizione agevolata di cui al comma 3.
  2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per «grave difficoltà finanziaria» quando il debito del contribuente è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012 e/o quando il contribuente dimostra la riduzione almeno del 30 per cento del proprio reddito, per almeno uno degli anni dal 2011 al 2016, causato dalla riduzione dell'orario di lavoro o dalla riduzione dello stipendio per cause indipendenti dalla propria volontà e per un periodo temporale non inferiore ad un anno.
  3. La definizione agevolata consiste nel pagamento integrale, senza sanzioni e interessi per i ritardati pagamenti, delle imposte dei contributi e dei premi corrispondenti agli imponibili nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 30 settembre 2017, accertati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS e non ancora iscritti a ruolo.
  4. Le somme di cui al comma 3, sono ripartite in un numero di rate mensili il cui importo totale annuo non può eccedere il quinto del reddito dichiarato l'anno precedente, salvo l'adesione volontaria da parte del contribuente a versare una somma maggiore.
  5. Per i contribuenti che nel 2017 sono nella condizione di essere in cassa integrazione o di essere in mobilità, licenziati, o esodati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, i pagamenti relativi alle somme di cui al comma 1 sono sospesi per un anno dalla data della richiesta all'Agenzia delle Entrate o all'INPS da parte del contribuente che ne attesti i requisiti.
  6. I contribuenti di cui al comma 1, per aderire alla definizione agevolata, sono tenuti a farne richiesta all'Ente accertatore, anche per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2018, che, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 10, dimostri lo stato di grave difficoltà finanziaria.
  7. L'Ente accertatore entro 60 giorni dalla notifica comunica con posta raccomandata o per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'accettazione o il rifiuto dell'istanza di cui al comma 6.
  8. In caso di accettazione dell'istanza di cui al comma 6, sono sospese le ipoteche, i pignoramenti e i fermi amministrativi eventualmente in essere relativi alle somme di cui al comma 3.
  9. Le amministrazioni competenti controllano la veridicità delle istanze presentate ai sensi del comma 6, valutando la situazione patrimoniale e finanziaria di chi accede al beneficio, al fine di verificare l'effettivo stato di bisogno e le cause che lo hanno prodotto. Nel caso fosse accertata una situazione diversa da quella dichiarata dal contribuente, si procede immediatamente alla decadenza dei benefici di cui al presente articolo.
  10. L'Agenzia delle entrate e l'INPS, adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le circolari che disciplinano le relative modalità di attuazione, ivi inclusi i criteri atti a dimostrare lo stato di grave difficoltà finanziaria.Pag. 15
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
1. 01. Albanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla riscossione).

  1. Le quote minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono pari a:
   a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
   b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;
   c) se quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
1. 02. Guidesi, Busin.

ART. 1-bis.
(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione).

  Al comma 1, dopo le parole: n. 232, dopo le parole, inserire le seguenti: alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono inserite le seguenti: e del patrimonio comunale e dopo le parole.
1-bis. 1. Simonetti, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «chiese ed altri edifici religiosi» sono soppresse.
1-bis. 2. Mucci, Catalano.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.

  1. All'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Non è mutazione d'uso rilevante, ad ogni effetto di legge, l'utilizzo effettivo dell'immobile diverso da quello previsto dalla sua classificazione urbanistica o catastale, purché il carico urbanistico non aumenti e la mutata destinazione rientri nei tipi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, fermo restando il possesso degli altri requisiti ed obblighi previsti dalla normativa per l'uso effettivo. In tali casi non è richiesto neppure il cambio di classificazione catastale.».

  2. L'importo delle imposte dovute per il possesso dell'immobile e sul reddito effettivo o presunto non può essere inferiore a quello dovuto per l'ipotesi che lo stesso immobile resti inutilizzato.
  3. L'utilizzo diverso da quello previsto dalla classificazione urbanistica o catastale è consentito solo per immobili che non siano stati dati in locazione nell'ultimo anno.
1-bis. 01. Galgano.

Pag. 16

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Fabbricati rurali).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. 02. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Fabbricati di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-bis. 03. Cenni.

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Fabbricati di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-bis. 04. Fiorio.

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Fabbricati di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, Pag. 17con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-bis. 05. Palese, Alberto Giorgetti.

ART. 1-ter.
(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
1-ter. 1. Guidesi, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: commi 1 e 2-bis con le seguenti: commi 1, 2-bis e 2-ter e sostituire le parole: e dell'articolo 21 con le seguenti: e degli articoli 21 e 21-bis.
1-ter. 16. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento».

  1-ter. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21» sono soppresse;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio».
1-ter. 11. Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, Pag. 18con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per motivi di semplificazione possano non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1-ter. 9. Palese.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.
*1-ter. 2. Guidesi, Busin.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: con cadenza annuale.
*1-ter. 17. Pisano, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-ter. 3. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
1-ter. 6. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.».
1-ter. 4. Palese.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo.».
1-ter. 12. Palese.

Pag. 19

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sopprimere le parole: «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
   b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 14. Palese, Alberto Giorgetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sopprimere le parole: «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
   b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 20. Fiorio.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sopprimere le parole: «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
   b) dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 22. Cenni.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».
  5-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto per le comunicazioni sull'esito dei controlli relativi a omesso o insufficiente versamento emesse a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
1-ter. 5. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ad un quinto»;
   b) all'articolo 3, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ad un terzo».
1-ter. 18. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

Pag. 20

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
*1-ter. 15. Palese, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
*1-ter. 21. Fiorio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.».
*1-ter. 23. Cenni.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 70-duodecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è presentata dal gruppo IVA tra il 1o febbraio e il 30 giugno. Restano ferme le disposizioni sulle modalità di presentazione previste dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

  Conseguentemente alla rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: e al gruppo IVA.
1-ter. 19. Melilli.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli).

  1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
   a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;
   b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

  2. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
  4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 Pag. 21aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
  6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
  7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
  10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento, dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.
  11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.
  12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
  13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.
1-ter. 022. Palese.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 250 milioni di euro a favore delle province e 92 milioni di euro a favore delle città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province. Le risorse di cui al periodo precedente sono Pag. 22ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge n. 50 del 2017.
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».
1-ter. 08. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate).

  1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.
  2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.
  3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

  4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato Pag. 23dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
1-ter. 09. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:
  «1-sexies. La richiesta di rateizzazione presentata dal debitore non costituisce in nessun caso riconoscimento del debito.»;
   2) al comma 3, lettera c), le parole: «le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede al pagamento di tre delle cinque rate scadute» e dopo le parole: «può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data» sono aggiunte le seguenti: «, comprensive delle rate scadute e non saldate all'atto di presentazione della richiesta».
1-ter. 010. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla disciplina della riscossione mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi di avvio di procedure di riscossione mediante ruolo da parte di enti creditori o del concessionario tramite cartella di pagamento o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, nei quali l'ente creditore o il concessionario intendono avvalersi, per le notifiche, del servizio di posta elettronica certificata, non possono addebitarsi al contribuente costi per diritti di notifica o qualunque altro costo relativo alla notifica dell'atto»;
   2) il comma 2-bis è sostituto dal seguente:
  «2-bis. A pena di nullità, la cartella di pagamento contiene comunque l'indicazione degli atti presupposti alla formazione del ruolo e della relativa data di notificazione, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il responsabile del procedimento di formazione del ruolo, la motivazione concisa della pretesa, il responsabile del procedimento del concessionario, l'indicazione analitica della misura degli oneri di riscossione applicati nonché l'indicazione specifica degli interessi di mora e del relativo procedimento di calcolo»;
   3) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  «2-ter. Ogni atto della riscossione o della procedura esecutiva successivo alla cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione analitica degli atti Pag. 24interruttivi precedentemente notificati, anche se antecedenti alla formazione del ruolo, e della relativa data di notificazione».
1-ter. 011. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 541 sono inseriti i seguenti:
  «541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
  541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di una cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto a indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al doppio di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.»
   b) al comma 544, le parole: «mediante posta ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata».
1-ter. 013. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Esercizio di più attività).

  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*1-ter. 01. Cenni.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Esercizio di più attività).

  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*1-ter. 05. Fiorio.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Esercizio di più attività).

  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto Pag. 25del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*1-ter. 024. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Esercizio di più attività).

  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*1-ter. 021. Palese, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Estensione limiti di pignorabilità ai lavoratori autonomi).

  All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi limiti di pignorabilità si applicano alle somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta.»;
   2) al comma 2, dopo le parole: «comprese quelle dovute a causa di licenziamento,» sono inserite le seguenti: «e le somme percepite dai lavoratori autonomi a titolo di compenso per l'attività professionale svolta».
1-ter. 012. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Perfezionamento delle notificazioni di atti di accertamento e di riscossione).

  1. Nei casi di notificazioni a mezzo del servizio postale o di posta elettronica certificata, eseguite nell'ambito di procedure di accertamento e di riscossione nonché cautelari o esecutive, ivi comprese le procedure amministrative connesse, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per la notificazione degli atti di accertamento, di riscossione o esecutivi si intendono riferiti alla data di effettiva ricezione dell'atto da parte del contribuente e non alla data di consegna al servizio postale o al gestore del servizio di posta elettronica certificata.
1-ter. 014. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento).

  1. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediante ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento, anche non opposte, e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in Pag. 26ogni caso al termine previsto dalla legge per il credito iscritto a ruolo.
1-ter. 015. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato stipulati dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 15 comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con scadenza fino al 31 dicembre 2017 possono essere prorogati dalle province e dalle città metropolitane, su richiesta delle regioni, delle agenzie o degli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, per il periodo dagli stessi indicato. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge a tale personale si applicano le altre disposizioni del presente articolo.
1-ter. 016. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete).

  Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete).

  Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 04. Fiorio.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete).

  Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, Pag. 27del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 019. Gallinella, Sorial.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete).

  Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*1-ter. 020. Palese, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Accatastamento fabbricati rurali).

  Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
1-ter. 03. Cenni.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(IMU agricola 2014-2015).

  1. Sull'IMU dovuta per gli anni 2014-2015 da parte dei possessori di terreni agricoli, versata oltre le scadenze ordinarie, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, non sono dovute sanzioni per obiettive incertezze nell'applicazione della norma per effetto della revisione nel corso dell'anno dei perimetri territoriali di esenzione dal tributo dei terreni agricoli.
1-ter. 06. Fiorio.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

  17. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 652, terzo periodo, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».
1-ter. 07. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Esenzione IVA massofisioterapisti).

  1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con Pag. 28il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
1-ter. 018. Guidesi.

ART. 2.
(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e Comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.
  1-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: sospensione con la seguente: soppressione.
2. 8. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: sospensione con la seguente: soppressione.
2. 9. Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole: scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018 con le seguenti: scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e la data dell'avvenuta definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
2. 1. Rampelli.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver segnalato danni alla casa di abitazione, allo studio professionale o all'azienda, nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La dichiarazione è trasmessa agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Dall'attuazione della presente disposizione discendono oneri pari a 15 milioni di euro Pag. 29per ciascuno degli anni 2017 e 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 36. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 6:
    a) al primo periodo, sostituire le parole da: «da ripartire tra» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «, di 8,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per il 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2017, entro il 31 luglio 2018 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2018 ed entro il 31 luglio 2019 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno»;
    b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e relativamente ai piani di rateizzazione richiesti».

  All'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 8,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 4. Saltamartini, Guidesi, Castiello.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.
*2. 3. Guidesi, Busin.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.
*2. 10. Palese.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.
*2. 17. Pesco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Al comma 4, sostituire le parole da: devono essere effettuati fino alla fine del periodo, con le seguenti: possono essere versati in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019.

Pag. 30

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 22. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, sostituire le parole da: devono essere effettuati fino alla fine del periodo, con le seguenti: possono essere versati in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 luglio 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2. 23. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, sostituire le parole da: devono essere effettuati fino alla fine del periodo, con le seguenti: possono essere versati in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro Pag. 3110 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 24. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere effettuati fino alla fine del periodo, con le seguenti: possono essere versate in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019.
2. 16. Pesco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Al comma 4 sostituire le parole: 16 ottobre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 21. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4 sostituire le parole: 16 ottobre 2018 con le seguenti: 16 ottobre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, Pag. 32esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 19. Brugnerotto, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: è prorogato al 30 settembre 2018 con le seguenti: è prorogato sino alla avvenuta definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
2. 2. Rampelli.

  Al comma 5-bis, dopo le parole: territorialmente competenti, aggiungere il seguente periodo: La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6.1.

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6.1. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. 11. Palese.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa Pag. 33economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-quater, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2. 40. Impegno, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5,8 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
  1) all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: 1.175,4 milioni e 2.425 milioni, con le seguenti: 1.179,7 milioni e 2.428 milioni;
   2) alla lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.098,978 milioni e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 594.000 con le seguenti: 596.000 e alla Missione «1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: 12.000 con le seguenti: 14.000 e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 12.000;
   3) alla lettera e), sostituire le parole: 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018.
2. 25. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, sostituire le parole: 5,8 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti variazioni:
   all'alinea, sostituire rispettivamente le parole: 1.175,4 milioni e 2.425 milioni con le seguenti: 1.177,7 milioni e 2.428 milioni;
   alla lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.095,179 milioni e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze sostituire le parole: 594.000 con 596.300 e alla Missione «1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: 12.000 con le seguenti: 14.000 e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 12.000.
   alla lettera e), sostituire le parole: 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018.
2. 20. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Caso, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o Pag. 34settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   c) al comma 12, le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle parole: «dicembre 2018»;
   d) al comma 12-bis, le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018» e le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
  6.1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;Pag. 35
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.142,879 milioni e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 594.000 con le seguenti: 624.000 ed apportare le seguenti variazioni:
   a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: 12.000 con le seguenti: 37.000 e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 35.000;
   b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 65.000 e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: 40.000 con le seguenti: 65.000;
  2) alla lettera e), sostituire le parole: 1.898,7 milioni con le seguenti: 1.918,7 milioni.
2. 26. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6.1. All'articolo 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso.
2. 12. Palese.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6.1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  «13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo».
2. 13. Palese.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».
2. 18. Luigi Di Maio, Sorial, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di Pag. 36comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993».
2. 27. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) comma 1, le parole: «per l'anno 2016» sono state sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019»;
   b) comma 3, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;
   c) comma 4, primo periodo, le parole: «per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;
   d) comma 5, le parole: «per l'anno 2016» sono state sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: «594.000» con le seguenti: «624.000» e apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla Missione: «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «37.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: «10.000» con le seguenti: «35.000»;
    b) alla Missione: «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con le seguenti: «65.000» e al Programma: «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000»;
   2) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 29. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Pag. 37Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:
  6-bis.1. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 2, comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis;
   all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 5. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 6-sexies, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.

  Conseguentemente, al comma 6-undecies sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 17 milioni di euro e, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 8,5 milioni di euro.
2. 37. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;
   c) al comma 1-quater, le parole: «Con riferimento al periodo d'imposta 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017»;
   d) al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituire dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018»;
   e) al comma 10, primo periodo, le parole: «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2018» e al secondo periodo le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   f) al comma 11, al primo periodo, le parole: «16 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2018» e al secondo periodo, le parole: «di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019»;Pag. 38
   g) comma 12, le parole: «entro il mese di febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio 2019»;
   h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

  Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: «594.000» con le seguenti: «624.000» e apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla Missione: «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «37.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: «10.000» con le seguenti: «35.000»;
    b) alla Missione: «21 Debito pubblico», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000» e al Programma: «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000»;
   2) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 28. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 7, sostituire le parole da: Gli adempimenti fino a: maggio 2018 con le seguenti: Gli adempimenti e i pagamenti agevolati dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nella sola misura del 40 per cento, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7.1 All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, valutato in 180 milioni di euro per il 2017 e in 360 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. 14. Palese.

  Al comma 7 sostituire le parole: 31 maggio 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

Pag. 39

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 210 milioni di euro per l'anno 2017 e le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2018;
   all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 335 milioni di euro per l'anno 2018.
2. 38. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 7 sostituire le parole: 31 maggio 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.

  Conseguentemente:
   all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2017, e le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2018;
   all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 460 milioni di euro per l'anno 2018.
2. 39. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Al comma 7 sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti e, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, mediante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.
2. 6. Simonetti, Busin.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «e ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e alle province aventi un comune all'interno degli allegati».
2. 35. Colletti.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
2. 33. Colletti.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
2. 34. Colletti.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti Pag. 40previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 7. Simonetti, Busin.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.142,879 milioni e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 594.000 con le seguenti: 644.000 e apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla Missione: «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «37.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: «10.000» con le seguenti: «35.000»;
    b) alla Missione: «21 Debito pubblico», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000» e al Programma: «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «35.000».
   dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 30. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

Pag. 41

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 46, commi 2 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «al netto degli introiti derivanti da interventi di ospitalità sociale,».
2. 31. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Nell'attesa della piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-quinquies le parole: «all'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2017 e 2018»;
   b) al comma 2-sexies le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
2. 32. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali.
2. 15. Palese.

ART. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) Gli Uffici speciali per la ricostruzione esaminano le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5, comma 1, della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo.
2-bis. 1. Castiello, Saltamartini, Busin, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti e dopo il capoverso 2-bis inserire il seguente:
  2-ter. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la Pag. 42ricostruzione, non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti.
2-bis. 2. Castiello, Saltamartini, Busin, Grimoldi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
  13-bis. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Le pertinenze di cui al presente comma, anche se esterne, sono funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione di al presente articolo.
2-bis. 73. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
  13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.
*2-bis. 49. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
  13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.
*2-bis. 81. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile sono sostituite con le seguenti: 30 giugno.
2-bis. 7. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018.
2-bis. 8. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 settembre.
2-bis. 9. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il secondo periodo.
2-bis. 10. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

Pag. 43

  Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: e delle modalità.
2-bis. 11. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 4, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e, nei soli casi fino alla fine del periodo.
2-bis. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
2-bis. 13. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori e le opere, anche in assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica, qualora siano realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente autorizzati dal sindaco del territorio, nonché diventino presìdi della protezione civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza.
2-bis. 3. Galgano.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, comma 1, sopprimere le parole: previa acquisizione, anche.
2-bis. 14. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero sia classificato come terreno agricolo.
2-bis. 86. Rampelli.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si fa luogo alla rimozione se la volumetria della struttura o delle opere realizzate rientra in quella prevista dagli strumenti urbanistici per l'edificabilità del terreno, fatte salve eventuali prescrizioni che gli enti pubblici competenti potranno dettare.
2-bis. 15. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, comma 4, aggiungere, infine, le parole:, nonché la compatibilità paesaggistica.
2-bis. 16. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, al comma 5, dopo le parole: qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo Pag. 44inserire le seguenti: per la mancante sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 1.
2-bis. 17. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, al comma 6 sostituire le parole: 31 gennaio 2018 con le seguenti: 31 marzo 2018.
2-bis. 18. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
*2-bis. 19. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.
*2-bis. 85. Rampelli.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  7. In casi di straordinaria necessità quale quella di un evento sismico, i sindaci dei comuni interessati possono emettere ordinanze per trasformare gli annessi o pertinenze in legno alle abitazioni principali, qualora siano previsti dalle leggi regionali, in presìdi di protezione civile, per consentire una immediata risposta a tutti coloro che si trovano in una evidente situazione di necessità.
2-bis. 4. Galgano.

  Al comma 6, capoverso Art. 8-bis, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui al presente articolo, sono nulle.
2-bis. 20. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica».
*2-bis. 31. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e Pag. 45degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica».
*2-bis. 84. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
    1) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
    2) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
    3) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
    4) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
    5) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.
  1-ter. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.
  1-quater. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.».
2-bis. 64. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

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  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, una tantum per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto.
2-bis. 28. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli previsti dal comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma. I comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, alla esecuzione di piani di recupero decentri storici e di nuclei urbani e rurali.».
2-bis. 68. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 8, capoverso Art. 13, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno è determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
2-bis. 21. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 8, capoverso Art. 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 e sue ordinanze attuative.
2-bis. 52. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: le parole: «pubblici o paritari» sono sostituite dalle seguenti: «ad accezione di quelli paritari».
*2-bis. 33. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: le parole: «pubblici o paritari» Pag. 47sono sostituite dalle seguenti: «ad accezione di quelli paritari».
*2-bis. 83. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro, Mognato.

  Al comma 9, sopprimere la lettera b).
2-bis. 22. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

Art. 14-ter.
(Micro interventi per l'edilizia scolastica).

  1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare a mi ero interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Temi e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2-bis. 5. Galgano.

  Al comma 11, capoverso Art. 15, comma 2, sostituire le parole: può delegare con le seguenti: delega entro 30 giorni.
2-bis. 67. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 11, capoverso Art. 15, comma 2, dopo le parole: contenute nell'articolo aggiungere le seguenti: 37 e.
2-bis. 32. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 12 inserire il seguente:
  12-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del c.d. crowfunding per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo.
2-bis. 69. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 14, capoverso comma 2, dopo le parole: sottoposte alle verifiche di cui al comma 1 inserire il seguente periodo: La piattaforma di cui il precedente periodo deve essere realizzata in conformità con quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come stabilito dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2-bis. 30. Mucci, Catalano, Menorello, Quintarelli.

Pag. 48

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e per l'intero triennio 2017-2020».
2-bis. 53. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
2-bis. 54. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 14 inserire il seguente:
  14-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:
  16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai princìpi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento adoperare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
2-bis. 55. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole: «è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016» è aggiunto il seguente periodo: «e di euro 100 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019».
2-bis. 56. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

Pag. 49

  Sopprimere il comma 17.
2-bis. 40. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera a).
2-bis. 23. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera b).
2-bis. 24. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera c).
2-bis. 41. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera d).
2-bis. 42. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera e).
2-bis. 25. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera f).
2-bis. 43. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 17, sopprimere la lettera g).
2-bis. 44. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» sono inserite le seguenti: «nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale»;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «: in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale»;

  17-ter. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.
  17-quater. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei commi 17-bis e 17-ter, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero Pag. 50dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.
  17-quinquies. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche per integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. 39. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» sono inserite le seguenti: «nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale»;
   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «: in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale»;

  17-ter. I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.
  17-quater. Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei commi 17-bis e 17-ter, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.
  17-quinquies. Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a Pag. 513.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche per integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. 82. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 19 inserire il seguente:
  19-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al precedente comma deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità».
2-bis. 71. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 20, lettera a), sopprimere le parole: limitatamente alle unità di personale che sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma.
2-bis. 74. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «28 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
2-bis. 29. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 21, sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma con le seguenti: ed è aggiunto il seguente periodo: «Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, anche se già oggetto di interventi di ricostruzione in corso d'opera o già conclusi, localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020».
2-bis. 50. Polidori.

  Al comma 21, dopo le parole: inagibile o distrutta inserire le seguenti: anche se già oggetto di interventi di ricostruzione in corso d'opera o già conclusi.
2-bis. 51. Polidori.

Pag. 52

  Al comma 24, sostituire le parole: 31 maggio 2018 con le seguenti: 31 maggio 2020.
2-bis. 26. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Busin.

  Sostituire il comma 26 con i seguenti:
  26. All'articolo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:
  «10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis al presente decreto. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;
   d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;
    2) le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
   e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
   12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Pag. 53Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».
  26-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis: «Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017»;

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 26 dell'articolo 2, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017 , mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. 45. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

Pag. 54

  Sostituire il comma 26 con i seguenti:
  26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;
   d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;
    2) le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
   e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
  «12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».
  26-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il Pag. 55pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 20 dopo il comma 8-quater aggiungere i seguenti:
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, commi 26 e 26-bis si provvede a decorrere dall'anno 2018 si provvede, entro il limite massimo di 400 milioni di euro annui, attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione dei successivi commi 8-sexies e 8-septies:
  8-sexies. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
    8-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».
2-bis. 76. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Sostituire il comma 26 con i seguenti:
  26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Al termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze Pag. 561o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;
   d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018»;
    2) le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
   e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
  «12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».
  «26-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro Pag. 57la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 197»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».
2-bis. 75. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 26, sostituire le parole: 1o giugno 2018 con le seguenti: 1o giugno 2020.
2-bis. 27. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 27 dopo le parole: della legge 31 maggio 2005, n. 88 aggiungere le seguenti: ad eccezione del rimborso delle maggiori spese di missione.
2-bis. 70. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Al comma 28, sostituire le parole: diritti reali di godimento con le seguenti: diritti reali di godimento o dei titolari di diritti reali di garanzia.
2-bis. 34. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Al comma 29 sostituire le parole: 48 ore con le seguenti: 96 ore.
2-bis. 66. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di ventiquattro mesi».
2-bis. 72. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo Pag. 58163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.».
*2-bis. 47. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 29, inserire il seguente:
  29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.
*2-bis. 78. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
2-bis. 63. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 48, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018».
2-bis. 61. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 48, comma 12, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «febbraio 2019».
2-bis. 62. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 settembre 2018».
2-bis. 60. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 29 inserire il seguente:
  29-bis. All'articolo 49, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le Pag. 59parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2018».
2-bis. 59. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 38, inserire i seguenti:
  38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il comune dell'Aquila può utilizzare 1 avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo, n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:
   a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2-bis. 36. Saltamartini, Castiello, Busin.

  Dopo il comma 38, inserire i seguenti:
  38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.
  38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. 35. Saltamartini, Castiello, Busin.

  Dopo il comma 38, inserire i seguenti:
  38-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. 38. Saltamartini, Castiello, Busin.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Pag. 60comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-bis. 37. Saltamartini, Castiello, Busin.

  Dopo il comma 39 inserire il seguente:
  39-bis. Al comma 1, dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
2-bis. 65. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 41 inserire il seguente:
  41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
2-bis. 6. Busin, Castiello, Saltamartini, Grimoldi.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;
   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;
   c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le parole: «e professionale»;
   d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera e): «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;
   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene Pag. 61concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;
   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

  Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 8-quater aggiungere i seguenti:
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 44-bis si provvede a decorrere dall'anno 2018, entro il limite massimo di 400 milioni di euro annui, attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione dei successivi commi 8-sexies e 8-septies;
  8-sexies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  8-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
2-bis. 80. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 44 inserire il seguente:
  44-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;
   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;
   c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le parole: «e professionale»;
   d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera d-bis): «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;
   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;
   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di Pag. 62osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».
*2-bis. 48. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 44 inserire il seguente:
  44-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;
   b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;
   c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le parole: «e professionale»;
   d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera d-bis): «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;
   e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;
   g) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle parole: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».
*2-bis. 79. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;
   b) al comma 3 le parole: «alle imprese che abbiano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che abbiano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;
   c) al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di Pag. 63osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di tre anni decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.
2-bis. 57. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. A favore dei piccoli comuni tra quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a valere nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
2-bis. 58. Terzoni, Massimiliano Bernini, Castelli, Agostinelli, Cecconi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 44 inserire il seguente:
  44-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate a ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.
*2-bis. 46. Saltamartini, Busin, Guidesi, Castiello.

  Dopo il comma 44 inserire il seguente:
  44-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, Pag. 64commi 16 e 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate a ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.
*2-bis. 77. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo l'articolo 2-bis è inserire il seguente:

Art. 2-bis.1
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-bis. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

Art. 2-bis.1
(Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori Pag. 65di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2001» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
2-bis. 02. Palese.

ART. 2-ter.
(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017).

  Al comma 1 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: della regione Sardegna e sopprimere le parole: alla regione Sardegna.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: della regione Sardegna.
2-ter. 2. Gallinella, Sorial, L'Abbate, Parentela, Lupo, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro, e alla lettera c) sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
2-ter. 1. Rampelli, Murgia.

  Dopo l'articolo 2-ter inserire il seguente:

Art. 2-quater.

  1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
  «c-bis) delitti di combustione illecita di rifiuti previsti dall'articolo 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

Pag. 66

  2. Nei casi di cui alla lettera c-bis) di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.
2-ter. 01. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017).

  1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3. Il Commissario delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;
   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;
   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

Pag. 67

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per l'anno 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2-ter. 02. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-quater.

  1. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è soppresso.
2-ter. 03. Gallinella, Sorial, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. 05. Palese.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative).

  1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter. 06. Castiello, Grimoldi, Busin.

  Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Incentivi all'affitto).

  1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali per i redditi delle persone fisiche, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 01, la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400» e la parola: «150» dalla seguente: «200»;
   b) al comma 1, la parola: «495,80» è sostituita dalla seguente: «700» e la parola: «247,90» dalla seguente: «350».

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter. 07. Castiello, Grimoldi, Busin.

  Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale).

  1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito un Fondo Nazionale destinato a finanziare un piano decennale di edilizia residenziale pubblica e sociale riguardante il recupero di immobili o, in subordine, la realizzazione di nuove costruzioni e le connesse Pag. 69urbanizzazioni destinate ad assicurare il diritto sociale all'abitazione a favore dei soggetti e dei nuclei familiari che non sono in grado economicamente di accedere al libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative di soggetti residenti da oltre 10 anni nel territorio nazionale, ivi comprese quelle collegate a spostamenti per particolari condizioni di lavoro o di studio.
  2. Gli alloggi devono collocarsi obbligatoriamente nel comparto delle locazioni a canoni sociali e/o significativamente inferiori a quelli del mercato libero, ed essere prioritariamente destinati alla locazione permanente o, eccezionalmente, di durata non inferiore ad anni 15.
  3. Al fondo è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2018, 2019, 2020.
  4. Annualmente, a partire dal 2018, in sede di formazione del Documento di economia e finanza (DEF), oltre al finanziamento diretto del Fondo per gli anni successivi, si individuano modalità di reperimento di ulteriori risorse.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti gli indirizzi programmatici e ripartite le risorse assegnate al Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter. 08. Castiello, Grimoldi, Busin.

  Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

Art. 2-quater.
(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free).

  1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-ter. 09. Gianluca Pini, Busin.

ART. 3.
(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'onere derivante, quantificato in 60 milioni di euro annui decorrenti dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Pag. 70«Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. 3. Busin, Guidesi.

  Sopprimerlo.
3. 11. Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.
3. 5. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   «a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
3. 4. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
  «1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis».
3. 6. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 sono inserite le seguenti: «e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4». All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
3. 7. Alberti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

Pag. 71

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole «del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322» sono aggiunte le seguenti: «e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225,».
3. 8. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».
3. 9. Abrignani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è aggiunto il seguente:

  «4. I soggetti indicati nel decreto legislativo n. 39 del 2010, iscritti esclusivamente nel registro dei revisori legali, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5.1 lettera a) Reg. U.E. n. 537/2014 quando non svolgono per il cliente attività di revisione.».
3. 10. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 3, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992 è inserita la seguente lettera: «i) Sono altresì abilitati i soggetti indicati nel decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti esclusivamente nel registro dei revisori legali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5.1, lettera g), punto iii). Reg. U.E. n. 537/2014 quando non svolgono per il cliente attività di revisione.
3. 12. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «consulenti del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e i soggetti indicati di cui decreto legislativo n. 39 del 2010, iscritti esclusivamente nel registro dei revisori legali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5.1 lettera a) Reg. UE n. 537/2014 quando non svolgono per il cliente attività di revisione.».
3. 13. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
3. 14. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti Pag. 72di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.».
3. 1. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018, il rimborso del credito IVA dovuta ai cedenti o prestatori è dovuta entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
3. 2. Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.
(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
  3. Gli introiti derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a decorrere dall'anno 2018, di 600 milioni di euro su base annua.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti, nonché le disposizioni di cui articolo 17, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente.»
3. 02. Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro, Lacquaniti, Mognato, Fossati.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

Art. 25-quinquies.
(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati Pag. 73a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a decorrere dall'anno 2018, fino al limite massimo di 600 milioni di euro su base annua al fine di provvedere agli oneri derivanti dal successivo comma 4.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) primo periodo e lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti, nonché le disposizioni di cui articolo 17, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente.».
3. 03. Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro, Lacquaniti, Mognato, Fossati.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incremento del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e Abolizione del Superticket).

  1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
  2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a decorrere dall'anno 2018, di 2.500 milioni di euro su base annua anche al fine di provvedere per quota parte agli oneri derivanti dall'attuazione del successivo comma 3.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, e lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti, nonché le disposizioni di cui articolo 17, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente.
3. 04. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Lacquaniti, Mognato, Fossati.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Dopo l'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.
(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente Pag. 74della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.».
3. 05. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment).

  1. L'articolo 1, comma 128, della legge n. 208 del 2015, si applica in via transitoria e fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017.
3. 01. Bernardo.

ART. 4.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 57-bis è abrogato.
4. 3. Brescia, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Marzana, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose».
  1-ter. Alle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante quota parte delle risorse rinvenienti dalla disposizione di cui all'articolo 20, comma 7-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «6,25 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
4. 4. Pannarale, Paglia, Marcon.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'obbligo di privilegiare i quotidiani di carta più diffusi sul territorio rispetto ai siti on line, per la trasparenza e la pubblicità in materia di appalti, obbligo già previsto nel codice degli appalti, deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.
4. 1. Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per le vendite degli immobili all'asta gestite dagli uffici esecuzioni immobiliari dei tribunali, deve trovare applicazione Pag. 75l'obbligo di privilegiare la pubblicità sui quotidiani cartacei più diffusi sul territorio rispetto alle piattaforme di altre forme di comunicazione.
4. 2. Palese.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei settori giovanili scolastici italiani, anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate».
4. 02. Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sport-bonus credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport).

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al Pag. 76presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 01. Guidesi, Busin, Saltamartini.

ART. 5.
(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
   a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;
   b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:
  «4-bis imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

  1-ter. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1o aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali ratione temporis vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione.
5. 1. Palese.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori detrazioni per oneri familiari).

  1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, Pag. 77previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1».
5. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633).

  1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercizio di più attività).

  1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
5. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dopo le parole: «prevista dal presente decreto» sono inserite le seguenti: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale».
   b) al comma 4, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
5. 06. Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del Pag. 78debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.
5. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti.
5. 01. Palese.

ART. 5-bis.
(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.1.
(Tassa concessione governativa licenza di porto di fucile).

  1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:
   a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
   b) gli ultrasessanticinquenni;
   c) i disoccupati da almeno sei mesi.

  2. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi».

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis.1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis. 01. Borghesi, Guidesi, Grimoldi, Busin.

ART. 5-quinquies.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di inserire le seguenti: bevande vegetali che contengano un cereale o frutta secca non geneticamente modificati o frutta secca almeno nella misura dell'8 per cento, che siano prive di olio di palma, zuccheri e sali aggiunti e che abbiano un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro e per l'acquisto di.
5-quinquies. 2. Cristian Iannuzzi.

Pag. 79

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole:, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 2:
    lettera
a), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 21 milioni;
    lettera b), sostituire le parole: 11,4 milioni con le seguenti: 12,4 milioni;
   sopprimere l'articolo 19-undecies.
5-quinquies. 1. Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo l'articolo 5-quinquies inserire il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Imposta sul valore aggiunto).

  1. Alle bevande vegetali che contengano un cereale o frutta secca non geneticamente modificati o frutta secca almeno nella misura dell'8 per cento, che siano prive di olio di palma, zuccheri e sali aggiunti e che abbiano un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 4 per cento, stabilita ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) latte vegetale privo di olio di palma, senza zuccheri e sali aggiunti, con un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro e che contenga almeno l'8 per cento di cereale o di frutta secca non geneticamente modificati».
  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quinquies. 01. Cristian Iannuzzi.

ART. 5-sexies.
(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria.
5-sexies. 1. Gianluca Pini, Busin.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-sexies.1.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5-sexies. 02. Gianluca Pini, Busin.

  Dopo l'articolo 5-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 5-sexies.1.

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
5-sexies. 01. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 5-septies.
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 20 sopprimere il comma 3.
5-septies. 1. Paglia, Marcon, Pastorino.

ART. 5-octies.
(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79).

  Dopo l'articolo 5-octies inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
  2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
  3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
  4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione Pag. 81del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
  5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5-octies. 01. Businarolo.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.

  1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni.
5-octies. 02. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5-octies. 04. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente: «e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».Pag. 82
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5-octies. 017. Bernardo.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.

  1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: «redditi di pensione non superiori a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «redditi di pensione non superiori a 12.000 euro».
  2. A decorrere dall'anno 2018:
   a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;
   b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;
   c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;
   d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento.
5-octies. 015. Palese.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.

  1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999 e al massofisioterapista il cui titolo, seppur conseguito entro il 17 marzo 1999, non ha ottenuto il riconoscimento di equivalenza.
5-octies. 012. Busin, Rondini.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Corretta attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-undecies) a tutti gli effetti di legge per «soggetti auto-produttori» si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse, totalmente o in parte – con cessione alla rete –, compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto.
5-octies. 013. Laffranco.

Pag. 83

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Detraibilità della maggiore IVA erroneamente addebitata).

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 471 del 1997, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.».
*5-octies. 03. Cenni.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Detraibilità della maggiore IVA erroneamente addebitata).

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 471 del 1997, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.».
*5-octies. 016. Palese.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Regime IRAP delle cooperative agricole).

  1. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto.
5-octies. 05. De Mita.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Tassazione dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale Pag. 84sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa».
  2. Le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma precedente confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto.
5-octies. 06. De Mita.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Deducibilità dei ristorni ai fini Irap).

  1. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto.
5-octies. 07. De Mita.

  Dopo l'articolo 5-octies, inserire il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e incremento dell'occupazione).

  1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «reddito imponibile» sono inserite le seguenti «e, con riferimento alle rotte infracomunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario»;
   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «Registro Internazionale di cui all'articolo 1», sono inserite le seguenti: «con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento dei contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario» e dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
5-octies. 08. Ruocco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Disposizioni relative alla riscossione degli enti locali).

  1. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «la notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo Pag. 85149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 5 quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente: «gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale;».
5-octies. 09. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Disposizioni relative alla riscossione degli enti locali).

  1. L'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle Pag. 86entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.».
5-octies. 010. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Disposizioni relative alla riscossione degli enti locali).

  1. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli Enti Locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i Comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
5-octies. 011. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo l'articolo 5-octies, aggiungere il seguente:

Art. 5-octies.1.
(Disposizioni relative alla riscossione degli enti locali).

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è soppressa.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
5-octies. 014. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

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ART. 6.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile).

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La relazione è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero contrari, la relazione è sottoposta al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti».
6. 3. Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: , al secondo periodo, dopo le parole: «e i risultati conseguiti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché l'ammontare delle spese sostenute».
6. 2. Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al medesimo fine, entro il 15 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale.
6. 4. Fassina, Paglia, Pastorino, Marcon.

  Al comma 5-bis, premettere alla lettera a) la seguente:
  0-a) al comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
   « s) all'articolo 13, i commi 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
  6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 300; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150; per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al Pag. 88decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
  6-ter.1. A decorrere dal 2018 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

  Conseguentemente, all'onere derivante pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti modifiche all'articolo 20:
   1) sopprimere il comma 3;
   2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
6. 5. Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina.

  Al comma 5-bis, sopprimere le lettere a) ed e).
6. 1. Albini, Capodicasa, Melilla, Cimbro, Mognato.

ART. 6-bis.
(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi e la formazione per il contrasto del terrorismo internazionale e della violenza di genere, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi e la formazione per il contrasto del terrorismo internazionale e alla violenza di genere, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;
   b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-bis. 1. Galgano.

Pag. 89

ART. 7.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente ad implementare la dotazione organica per il contrasto alla violenza di genere.
7. 1. Galgano.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2018, di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari.

  Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
   b) dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente comma:
  7-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: «6 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1o gennaio 2018.
7. 12. Pastorino, Fassina, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Airaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le assunzioni di cui al comma 2 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo per ciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette.
7. 13. Paglia, Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
7. 14. Fassina, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di valorizzare le competenze in materia ambientale e forestale per le unità assunzionali di cui al precedente comma si procede, nella misura del cinquanta per cento, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato.
7. 6. Basilio, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti con i bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento. Le risorse conseguentemente Pag. 90risparmiate nella selezione a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.
7. 2. Molteni, Busin, Guidesi.

  Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10.
7. 11. Capodicasa, Melilla, Albini, Duranti, Cimbro, Mognato.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
7. 15. Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è abrogato;
   b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».
  9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;
   b) l'articolo 168 è abrogato.
  9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 i commi 4 e 4-bis sono abrogati;.
7. 7. Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Basilio, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «o dell'Esercito» sono abrogate;
   b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato.».
7. 8. Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Basilio, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano», sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo»;
   b) Al comma 2, le parole: «durata massima di un anno», sono sostituite dalle seguenti: «durata di 3 anni»;
   c) il comma 3 è abrogato.
  9-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza è scelto, tra i generali di corpo d'armata in servizio Pag. 91permanente effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale della Guardia di finanza.»;
   b) al comma 4, lettera b-bis le parole: «pari a due anni», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3 anni»;
   c) il comma 4-bis è abrogato.
7. 9. Tofalo, Rizzo, Corda, Frusone, Basilio, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1o aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.
  9-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.
  9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del libro IV, titolo IX, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis.
7. 10. Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:
  10-septies. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito». Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.
7. 5. Cirielli.

Pag. 92

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:
  10-septies. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
7. 3. Molteni, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 10-sexies, aggiungere il seguente:
  10-septies. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis, le seguenti parole sono soppresse: «e di retribuzione del personale di servizio».
  10-octies. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 10-septies, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019; nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
7. 4. Palese.

ART. 7-bis.
(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria).

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Norme in materia di poligoni militari).

  1. All'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
   a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
   b) il munizionamento utilizzato;
   c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili».
  «5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza».
  «5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009».

  2. All'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un Pag. 93piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, anche a cura degli organi competenti, alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate».
  «4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute».
  «4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio».
  «4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n.132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli».
  «4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale».
  «4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni».
  «4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  «4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

  3. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:
  «5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro».
7-bis. 01. Duranti, Carlo Galli, Piras, Lacquaniti, Melilla, Albini, Capodicasa.

Pag. 94

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).

  1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
  2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
   a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
   b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
   c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta».

  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   «d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

  3. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco è condotta da nuclei misti composti da personale ispettivo del ministero della difesa e dal personale dell'Ispettorato generale del lavoro. I nuclei sono formati con criteri tali da assicurare la maggioranza al personale dell'Ispettorato generale Nazionale del lavoro.»;
   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il personale dell'ispettorato generale Nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-ter deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.».

Pag. 95

  «2-ter. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco di seguito denominato Comitato. Il Comitato è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri della difesa, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del mare, dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL».
  «2-quater. Il Comitato di cui al comma 2-ter ha il compito di:
   a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;
   b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza».

  4. All'articolo 206-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
7-bis. 02. Duranti, Carlo Galli, Piras, Lacquaniti, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativa al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. L'assicurazione del personale di cui al primo comma è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale militare sulla base della verifica delle denunce ricevute.
  4. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole «del Ministero della difesa».
  5. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  6. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo Pag. 96sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità.
  7. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
  8. All'articolo 1, comma 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole «riportato lesioni o».
  9. Le Amministrazioni di cui al comma 1, trasmettono all'Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrare in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
  10. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento negativo in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di concessione dell'equo indennizzo possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle lesioni od infermità per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stata riconosciuta, in via definitiva, la dipendenza da causa di servizio e concesso l'equo indennizzo.
7-bis. 03. Duranti, Carlo Galli, Piras, Lacquaniti, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico).

  1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
  2. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.
  3. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1. I predetti codici alfanumerici devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.
  4. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.
  5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri Pag. 97mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.
  6. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 5. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente comma».
7-bis. 04. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica).

  1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».
7-bis. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Fondo per la salute dei militari).

  1. A decorrere dal 2018 è istituito, presso il Ministero della Difesa, il Fondo «Fondo di assistenza sanitaria integrativa» (FASI), riservato ai militari e ai dipendenti civili di tutte le Forze Annate, che abbiano partecipato a missioni all'estero in teatri bellici e che si siano ammalati, durante il periodo di servizio, anche per cause non connesse all'attività militare, o dopo il congedo per patologie conseguenti l'attività militare, di patologie neoplastiche, neurodegenerative, autoimmuni, di ipersensibilità a fattori fisici e/o chimici, infiammatorie, neurologiche, psichiatriche e psicosomatiche, e patologie correlate a stress lavoro correlato e/o a stress da combattimento, che non consentano più l'espletamento del servizio.
  2. Hanno diritto all'accesso al Fondo anche coloro che, censiti dal Ministero della Difesa, hanno contratto le malattie di cui al comma 1 in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
  3. I soggetti di cui al comma 1 e 2, in relazione alle patologie ivi previste, fruiscono, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture convenzionate, di un'esenzione totale dal ticket sanitario per le prestazioni sanitarie che non risultino già esenti in base alle norme Pag. 98della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di un rimborso per l'acquisto di farmaci e/o presidi sanitari necessari e per l'effettuazione di esami di accertamento e controllo in strutture sanitarie pubbliche e/o private nazionali ed estere. L'erogazione del rimborso forfettario per le spese connesse ed accessorie avviene con un anticipo quadrimestrale delle spese, rendicontate entro il giorno 15 del mese successivo. Tale rimborso non è imponibile ai fini fiscali.
  4. Il Fondo, nel suo complesso, può erogare annualmente fino a un massimo di 25.000 euro l'anno per avente diritto, indicizzato annualmente all'inflazione.
  5. Il Fondo si alimenta mediante un prelievo progressivo dal trattamento economico dei militari e del personale civile del Ministero della Difesa. Il calcolo del prelievo viene effettuato considerando il numero dei malati censiti presso il Ministero della Difesa moltiplicato per l'erogazione massima di cui al comma 4 in rapporto al numero dei militari e dei dipendenti civili in capo alle forze armate. Questo ammontare viene rideterminato ogni anno in automatico.
  6. I costi per il mantenimento e il funzionamento del fondo sono a carico del fondo stesso.
  7. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e di accesso al fondo, ivi compresa la documentazione da presentare, nonché le procedure per l'inserimento dei soggetti non compresi negli elenchi del Ministero della Difesa, che si siano ammalati in servizio o dopo il congedo.
  8. Con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della Salute, sentito il parere della Conferenza stato regioni, sono determinate le modalità per l'erogazione dei servizi in esenzione, nonché l'acquisto di farmaci a carico del fondo.
7-bis. 06. Catalano.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).

  1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
  2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
   a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnicoindustriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire Pag. 99danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
   b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
   c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta».

  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   «d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

  3. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco è condotta da nuclei misti composti da personale ispettivo del Ministero della difesa e dal personale dell'Ispettorato generale del lavoro. I nuclei sono formati con criteri tali da assicurare la maggioranza al personale dell'Ispettorato generale Nazionale del lavoro.»;
   b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il personale dell'ispettorato generale Nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-ter deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.».
  2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco di seguito denominato Comitato. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del mare, dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
  2-quater. Il Comitato di cui al comma 2-ter ha il compito di:
   a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;
   b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;

  4. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  6. L'assicurazione del personale di cui al comma 4 è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle Pag. 100di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale militare sulla base della verifica delle denunce ricevute.
  8. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole «del Ministero della difesa».
  9. Al personale di cui al comma 5 continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  10. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità.
  11. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
  12. All'articolo 1, comma 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole «riportato lesioni o».
  13. Le Amministrazioni di cui al comma 7 trasmettono all'Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrare in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
  14. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento negativo in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di concessione dell'equo indennizzo possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
  15. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle lesioni od infermità per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stata riconosciuta, in via definitiva, la dipendenza da causa di servizio e concesso l'equo indennizzo.
7-bis. 07. Rizzo, Corda, Frusone, Basilio, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Grillo.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Revisione del servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato).

  1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza Pag. 101al pubblico interesse delle attività istituzionali, il servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, è assicurato, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità di seguito stabilite:
   a) l'assistenza è prestata al personale militare residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione;
   b) l'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui alla successiva lettera i). L'autorità ecclesiastica competente: 1) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate; 2) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; 3) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni;
   c) la competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: 1) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale; 2) al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; 3) al Ministro della difesa la designazione del cappellano coordinatore nazionale;
   d) il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro della difesa entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati;
   e) l'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai successivi punti 1 e 2. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il 63o anno di età. 1. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di cui alla lettera b). 2. L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro della difesa, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano;
   f) il Ministro della difesa con proprio decreto: 1) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici; 2) conferisce i nuovi incarichi; 3) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui alla precedente lettera e), punti 1 e 2; 3) specifica l'importo del compenso di cui alla successiva lettera, punti 1 e 2, da corrispondere ai cappellani;
   g) fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: 1) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; 2) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al militare più elevato Pag. 102di grado del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dal Comando militare del luogo dove ha sede l'ufficio. Il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale delle Forze armate. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50 per cento dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui alla successiva lettera i);
   h) l'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana;
   i) le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di «cappellano coordinatore nazionale», al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti: 1) mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della Difesa. 2) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani; 3) regolare gli avvicendamenti;
   l) l'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e). Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio;
   j) il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40 per cento. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo;
   k) il compenso di cui alla precedente lettera m) è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Sul compenso di cui alla lettera m) l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato. A decorrere dalla medesima data i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato.
7-bis. 08. Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello.

Pag. 103

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente, dopo la conclusione di ciascuna attività:
   a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
   b) il munizionamento utilizzato;
   c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;
  5-bis. 2. Il registro di cui al precedente comma 5-bis.1 è conservato per almeno venti anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
   d) per ogni attività a fuoco sono registrati a parte anche i nominativi dei militari che hanno partecipato. Gli elenchi di cui alla presente lettera, sono conservati per 20 anni e per eventuali verifiche in caso di insorgenza di patologie tra i militari.
  5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto ministeriale 22 ottobre 2009».
   b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semipermanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate;
  4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai finì della tutela dell'ambiente e della salute.
  4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.
  4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli;Pag. 104
  4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, ne poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale;
  4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
  4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009 l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4-novies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 2...41-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
   c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
  «5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.».
7-bis. 09. Rizzo, Corda, Frusone, Basilio, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Grillo.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di trattamento previdenziale integrativo delle Forze armate).

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Il personale militare di cui all'articolo 1919, comma 1, lettera a), è reiscritto d'ufficio al rispettivo fondo previdenziale integrativo all'atto del rientro nel ruolo di provenienza.»;
   b) all'articolo 1914 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Con riferimento alle posizioni giuridiche di cui all'articolo 1913, comma 3-bis, il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di rientro nei ruoli di provenienza.»;
   c) l'articolo 1917, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza diritto all'indennità supplementare e salvo quanto previsto dall'articolo 1919, comma 1, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.»;
   d) all'articolo 1919:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta anche a coloro i quali, iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, siano:
   a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili Ministero della difesa ovvero di altra amministrazione dello Stato;Pag. 105
   b) transitati in altra categoria con decorrenza dalla data di immissione nel nuovo ruolo, salvo espressa rinuncia.»;
    2) il comma 2 è abrogato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente i fondi previdenziali interessati, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7-bis. 010. Cirielli.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Nuove misure in materia di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

  1. Nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 la parola: «sette» è sostituita dalla parola: «cinque».
  2. Nell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 la parola: «nove» è sostituita dalla parola: «cinque».
  3. Nell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 inserire il seguente comma 1-bis:
  «1-bis. Per gli ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni di servizio nella qualifica di ispettore capo, gli ulteriori anni trascorsi nella suddetta qualifica sono utili per la maturazione dell'anzianità per concorrere alla qualifica di sostituto commissario».
7-bis. 011. Molteni, Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Nuove misure in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

  Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma 1:
  1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente comma 4:
  4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità’ stabilite nel regolamento di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e di età non superiore a cinquanta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti;Pag. 106
   c) nell'articolo 5-bis, le parole: «con un'età non superiore a 35 anni» sono soppresse e le parole: «vice commissario» sono sostituite dalla seguente: «commissario»;
   d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6.

  La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
   a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
   b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
7-bis. 012. Molteni, Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Stabilizzazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008).

  1. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti con i bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento.
  2. Le risorse conseguentemente risparmiate nella selezione a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2018.
7-bis. 013. Molteni, Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Nuove disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) alla lettera b) dopo le parole: «nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quanto stabilito precedentemente per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sovrintendenti, gli assistenti capo accedono alla predetta qualifica al compimento del 23o anno di servizio, previo superamento di un corso-concorso. Anche gli agenti e assistenti con Pag. 107più di 4 anni di servizio possono accedere alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per esame»;
   2) le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente lettera c):
    c) Tutti gli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti transitano nel ruolo ispettori con la qualifica di vice ispettore, anche a copertura dei posti riservati a regime all'accesso mediante concorso pubblico;
   3) alla lettera i), prima delle parole: «gli ispettori capo che al 1o gennaio 2017 hanno maturato» inserire le seguenti: «Per i vincitori del 9o corso per vice ispettore la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata al 1o gennaio 2014»;
   4) nella lettera r), sostituire le parole: «Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7o e dell'8o corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1o gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «I posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, sono coperti attraverso un unico corso-concorso, per titoli, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7o e dell'8o corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1o gennaio 2018 e i frequentatori del relativo corso-concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo»;
   5) alla lettera aa) sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» con le seguenti: «dopo cinque anni e mezzo nella qualifica di commissario capo»;
   6) alla lettera nn) sostituire le parole: «un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche» con: «un qualunque diploma di scuola secondaria di secondo grado»;
   7) alla lettera t) sostituire le parole: «vicecommissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari» con le seguenti: «commissario, durante la frequenza del corso di formazione, e di commissario capo, con funzioni identiche a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari».

  2. All'articolo 45, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:
   1. Le parole: «riassorbibile con i successivi incrementi» sono sostituite dalle seguenti: «cumulabile con i successivi incrementi»;
   2. Le parole: «riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale» sono sostituite dalle seguenti: «cumulabile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».
7-bis. 014. Molteni, Busin, Guidesi.

Pag. 108

ART. 8.
(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione).

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conseguentemente, le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

  1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
  2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio Pag. 1092014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
8. 7. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione del limitato utilizzo, come attestato dal comma 1, della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle Pag. 110politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.
  1-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  1-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20, e per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017 con una riduzione corrispondente dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto per l'anno 2017 dall'articolo 9, comma 1, Pag. 111e per 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3-bis.
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 275,2 milioni di euro per l'anno 2017, e le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 225 milioni di euro per l'anno 2018.
8. 10. Airaudo, Pastorino, Placido, Marcon, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per l'ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 2. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2018, della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda.
8. 1. Simonetti, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con Pag. 112modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
8. 9. Capodicasa, Albini, Melilla, Cimbro, Mognato, Duranti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per l'anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro, è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
  3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
   all'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
8. 13. Airaudo, Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;Pag. 113
   b) al comma 12-bis, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  3-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3-quinquies.
  3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
8. 11. Marcon, Paglia, Pastorino, Airaudo, Placido, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1o gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018.
8. 12. Pastorino, Airaudo, Placido, Marcon, Paglia, Fassina.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma Pag. 1141 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 3. Simonetti, Busin, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Al fine di portare a conclusione la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia. All'onere derivante dalla presente.
  5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
8. 5. Simonetti, Busin, Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dallo gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018.
8. 4. Simonetti, Busin, Guidesi.

Pag. 115

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono utilizzati, nel limite di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a copertura di un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia dai requisiti pensionistici per 150 lavoratori ex postali.
8. 6. Simonetti, Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita).

  1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1o gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.Pag. 116
  8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
8. 03. Tripiedi, Ciprini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. 01. Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa).

  1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
   «5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 02. Guidesi, Busin.

Pag. 117

ART. 8-bis.
(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 13,4 milioni di euro con le seguenti: 15,4 milioni di euro.
8-bis. 1. Gebhard.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 159 è sostituito con il seguente:
  «159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 150 per il quale vige la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni».

  3-ter. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-bis. 2. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Regime fiscale della liquidazione anticipata della NASpI).

  1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, corrisposta per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 2 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente Pag. 118utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. 01. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).

  1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è prorogata al 30 giugno 2018.
8-bis. 02. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato, Duranti.

ART. 9.
(Fondo garanzia PMI).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale all'interno di micro e piccole imprese a conduzione familiare, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 2. Guidesi, Allasia, Busin.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro e sono destinate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo, a sostegno di interventi in favore delle imprese femminili.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 3. Allasia, Simonetti, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti».
  2-quater. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità Pag. 119finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
  2-quinquies. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2-bis a 2-quater, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 6. Busin, Guidesi, Allasia.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti».
  2-quater. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.Pag. 120
  2-quinquies. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 7. Tancredi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 2-ter, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del anno 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 4. Allasia, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Gli istituti di credito che fruiscono della controgaranzia pubblica di ultima istanza, mediante il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono acquisire dall'impresa garanzie accessorie, garanzie reali, bancarie o assicurative esclusivamente sulla parte del finanziamento non coperta dalla garanzia pubblica. È fatto divieto agli istituti di credito di acquisire ulteriori forme di protezione del credito, anche personali, sul finanziamento coperto dalla suddetta controgaranzia pubblica.
  2-quater. Nel caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria, l'istituto di credito, una volta escussa la garanzia del Fondo, può rivalersi sull'impresa inadempiente unicamente nei limiti della quota di finanziamento a proprio rischio non coperta dalla garanzia del Fondo stesso.
9. 1. Catalano.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Al fine di favorire gli investimenti produttivi nei territori dei piccoli comuni, i contratti di locazione degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ubicati nel territorio dei piccoli comuni, sono stipulati, in alternativa a quanto stabilito dalla vigente normativa per la definizione del valore del canone e della durata del contratto, in appositi accordi adottati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Il canone di locazione non può superare una percentuale minima, compresa tra uno e tre, del valore Pag. 121locativo dell'immobile locato. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
9. 5. Guidesi, Allasia, Busin.

ART. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi).

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano «Industria 4.0», gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: disposizioni in materia di Confidi.
9-bis. 1. Taranto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure straordinarie in materia di sofferenze bancarie).

  1. Ai fini della presente legge sono considerate posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati «debitori».
  2. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui all'articolo 1 iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.
  3. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve Pag. 122prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Il credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
  4. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  5. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 1 fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 1.
  6. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del credito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  8. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.
  9. Per i crediti ipotecari classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquies-decies del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  10. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.
  11. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
  12. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui agli articoli 2 e 4 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi.
  13. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, Pag. 123non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.
  14. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui all'articolo 6.
  15. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi dell'articolo 1, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.
  16. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia.
9-bis. 01. Alberti, Pesco, Villarosa, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Certificati di credito fiscale).

  1. Si autorizza il Governo a emettere certificati di credito fiscale nel triennio 2018-20 secondo un regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, nei limiti di quanto disposto dal presente articolo.
  2. I certificati di credito fiscale incorporano un diritto alla compensazione con obbligazioni finanziarie verso le pubbliche amministrazioni, statali, regionali, locali e funzionali, di ogni tipo e non possono dare diritto in alcun modo alla corresponsione di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, in ogni caso non concorrono alla formazione di reddito imponibile da parte degli assegnatari.
  3. I certificati di credito fiscale sono utilizzabili dal titolare nei confronti della pubblica amministrazione a partire dal secondo anno successivo a quello della loro emissione;
  4. I certificati di credito fiscale sono emessi nel triennio per un ammontare annuo di 1 miliardo di euro annui; tale ammontare potrà essere rimodulato, nella misura in cui la loro emissione non alteri significativamente il livello dei prezzi né il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
  5. I certificati di credito fiscale sono allocati mediante corresponsione di essi come percentuale sui pagamenti pubblici a imprese e professionisti ovvero come allocazione diretta a soggetti economicamente o socialmente svantaggiati; nel primo caso, il regolamento di cui al primo comma stabilisce la percentuale massima per la quale l'impresa o il professionista avente crediti verso lo Stato possa ricevere il proprio compenso sotto forma di certificato di credito fiscale.
  6. I certificati di credito fiscale sono emessi sotto qualunque forma, fisica o elettronica, in modo nominativo o al portatore, secondo quanto sarà disposto dal regolamento di cui al primo comma.
  7. Non è vietato, sin dall'emissione, l'utilizzo dei certificati di credito fiscale, come strumento di regolazione delle transazioni interne su base fiduciaria e nei limiti dell'autonomia privata, fatto salvo il diritto dei creditori di pretendere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie integralmente in moneta legale. Per stimolarne Pag. 124la circolazione, il Governo promuoverà l'accettazione fiduciaria per i pagamenti interni con i certificati di credito fiscale attraverso accordi con associazioni imprenditoriali rappresentanti della distribuzione commerciale, attraverso agevolazioni agli imprenditori che ne accetteranno una percentuale in pagamento dai loro clienti, attraverso l'investimento per la produzione e la diffusione di supporti informatici che ne rendano agevole l'utilizzo come mezzo fiduciario negli scambi interni; è istituito un apposito mercato telematico dei certificati di credito fiscale nel quale gli stessi potranno essere liberamente negoziati sotto il controllo della Banca d'Italia.
  8. Il Governo terrà separato inventario, per mezzo di apposito sistema informativo, delle emissioni, dei giroconti e delle estinzioni dei suddetti titoli, mediante apposito conto titoli gestito in maniera centralizzata; in ogni caso per ogni anno sarà disposto un preventivo e un consuntivo, da allegare rispettivamente al bilancio dello Stato e al Rendiconto generale dello Stato, senza introdurre i rispettivi valori nei documenti finanziari in quanto non contemplanti entrate o uscite di carattere finanziario.
  9. Il regolamento di cui al primo comma disporrà sull'autorità responsabile per la gestione dei certificati di credito fiscale; essa potrà essere interna al Dipartimento del tesoro, potrà essere la Banca d'Italia o apposito organo o ente istituito allo scopo.
  10. Il regolamento dispone, in proporzione ai rispettivi prodotti interni lordi, e in proporzione alle quote di imposte dirette devolute secondo quanto disposto dai relativi statuti, le quantità di certificato di credito fiscale da attribuire alle regioni a statuto speciale che traggono il loro finanziamento da tributi devoluti o da percentuali su tributi devoluti; le modalità di allocazione e gestione dei certificati di credito fiscale emessi dalle regioni a statuto speciale saranno le medesime, su scala, di quelle dello Stato e i diritti incorporati nei rispettivi titoli saranno identici a quelli emessi dallo Stato; in alternativa lo Stato potrà emettere in esclusiva i certificati di credito fiscale ed attribuirli alle suddette regioni, nelle due proporzioni del prodotto interno lordo e delle quote riconosciute di partecipazione alle imposte dirette, soltanto per quanto riguarda l'allocazione ai destinatari degli stessi.
  11. I certificati di credito fiscale sono coperti finanziariamente dalle maggiori entrate derivanti dall'effetto moltiplicatore connesso alla circolazione dei medesimi. Qualora le maggiori entrate non dovessero coprire finanziariamente il valore nominale dei certificati di credito fiscale emessi si provvede per un massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante i seguenti commi.
  12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  13. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  14. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione Pag. 125del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  15. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  16. Le modifiche introdotte dai commi 12, 13 e 14 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
9-bis. 04. Alberti, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese).

  1. Le banche, gli intermediari finanziari e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di seguito denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia le svalutazioni dei crediti effettuate e i relativi crediti fiscali contabilizzati in bilancio.
  2. Al fine di allineare il bilancio delle imprese debitrici al bilancio dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito, questi ultimi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, notificano alle imprese debitrici il valore netto del debito residuo pari alla differenza tra il valore nominale del credito vantato e il corrispondente credito fiscale iscritto in bilancio.
  3. Le imprese debitrici, relativamente al debito residuo determinato ai sensi del presente articolo, possono richiedere la garanzia dello Stato di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. Successivamente alla concessione della garanzia dello Stato, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito richiedono la cancellazione dall'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia delle imprese debitrici e concordano con le stesse un nuovo piano di ammortamento del debito residuo. Le imprese debitrici, in sede di definizione del nuovo piano di ammortamento, possono concordare con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito anche il finanziamento del corrispettivo della garanzia dello Stato.
  4. Possono accedere alla misura straordinaria di cui al presente articolo le imprese che al 1o gennaio 2008 erano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) avere un quoziente di indebitamento, pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile, inferiore a 1;
   b) non essere iscritte nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
   c) avere un indice sintetico di affidabilità fiscale pari o superiore a 8.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni di attuazione della medesima legge.
  6. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in particolare, le modalità e le procedure per la richiesta, l'ammissione e l'escussione della garanzia dello Stato concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 nonché i criteri di determinazione del relativo corrispettivo.Pag. 126
  7. Il corrispettivo della garanzia dello Stato concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 è erogato dopo la definizione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del medesimo comma 3.
9-bis. 02. Ruocco, Sibilia, Pisano, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Disposizioni sul credito dei debitori ceduti).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 2017, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4».
9-bis. 03. Alberti, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 10.
(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea).

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo rotativo di Kyoto).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
    a) oggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
    b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari».
   b) conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo la parola: « scolastici» sono inserite le seguenti: « sanitari sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 9, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 ancora disponibili alla predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», il decreto ministeriale 22 febbraio 2016, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale 27 giugno 2017, recante «Proroga del termine di presentazione delle istanza a valere sulle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: ed ad Pag. 127enti territoriali per effettuare interventi e attività;
   b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: d-ter) infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, riqualificazione elettrica dei veicoli e in generale mobilità sostenibile;
   c) al comma 2, sono soppressi il primo, il secondo e il terzo periodo;
   d) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati sono aggiunte le seguenti: «dagli enti territoriali»;
   e) conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
10. 01. Catalano.

ART. 11.
(Fondo imprese).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. Il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
  2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2018.
11. 5. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: c-ter) sostegno alle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione;

  Conseguentemente, al comma 2, premettere il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), capoverso c-ter), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019.

  All'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso c-ter), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 1. Guidesi, Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:
   a) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi Pag. 128e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;
   b) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
   c) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;
   d) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;
   e) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, e animali;
   f) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;
   g) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».
11. 4. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio.
11. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
11. 3. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo patrimonio Italia).

  1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i mutui di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.Pag. 129
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore del garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.
  5. Entro sessanta giorni dalla scadenza determina indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.
  7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri ereditari intervenuti.Pag. 130
  8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.
  10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.
  11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio, di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel uguale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.
  13. Il Fondo, nell'aspetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità.
  14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi: di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o Pag. 131siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
11. 01. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco.

ART. 11-bis.
(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa).

  All'articolo 11-bis, premettere il seguente:

Art. 011-bis.

  1. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo, nei limiti delle disposizioni di cui al successivo comma 4, in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del presente decreto detenevano strumenti finanziari emessi da società cooperative oggetto di procedure fallimentari. L'accesso all'indennizzo è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
  2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e detenuti alla data della conversione in legge del presente decreto al netto di:
   a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
   b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, sono definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione dell'indennizzo;
   c) le procedure da esperire.

  4. Il Fondo di solidarietà è alimentato per un massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2018, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione dell'indennizzo in base alle seguenti disposizioni. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo Pag. 132è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  8. Le modifiche introdotte dai commi 4, 5, e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
0. 11-bis. 01. Spadoni, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sarti, Ferraresi, Dell'Orco.

  Sopprimerlo.
11-bis. 3. Boccadutri.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con i seguenti:
   1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
   1-quater. Tutti gli atti costitutivi di persone giuridiche e di società nonché gli atti di cui agli articoli da 2498 a 2506 del codice civile possono essere ricevuti dal notaio mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a condizione che tali mezzi assicurino, ai sensi degli articoli 47 e 47-bis della legge notarile, la compresenza delle parti e del notaio e il controllo esclusivo da parte di quest'ultimo del luogo virtuale di stipula.
11-bis. 1. Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle parole: «stipulati con atto pubblico informatico»;
   b) dopo le parole: «documenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1 e 2556, comma 2, del codice civile».
11-bis. 4. Castelli, Bonafede.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: sottoscritti con firma digitale sono sostituite dalle seguenti: stipulati con un atto pubblico informatico.
11-bis. 2. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Disposizioni transitorie per il credito fondiario).

  1. Le banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo Pag. 133n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
11-bis. 03. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Regime tariffario speciale per le imprese con forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica).

  1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO Pag. 13438, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia.
11-bis. 01. Vignaroli, Zolezzi, Sorial, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Velocizzazione procedure esecutive).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;
   b) all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «l'udienza per la loro audizione» sono inserite le seguenti: «da tenersi entro trenta giorni dal deposito»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale»;
   c) all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione»;
   d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «, non manifestamente infondati».
11-bis. 02. Tancredi.

ART. 12.
(Procedura di cessione Alitalia).

  Sopprimerlo.
12. 1. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

ART. 12-ter.
(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi).

  Sopprimerlo.
12-ter. 1. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

ART. 13.
(Norme in materia di trasparenza societaria).

  Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 Pag. 135dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
13. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13.1.

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sostituire le parole da: «nonché alle società da esse partecipate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche».
*13. 01. Abrignani.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13.1.

  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sostituire le parole da: «nonché alle società da esse partecipate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche».
*13. 02. Guidesi, Busin.

ART. 13-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali).

  Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: e che rispettino i requisiti dell'attività prevalente e del controllo analogo in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
13-bis. 6. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  b-bis) Le convenzioni di cui alla lettera b) devono assicurare il completamento della rete autostradale nazionale, impegnando i nuovi concessionari alla sottoscrizione degli atti d'intesa diretti a permettere e rendere effettive le interconnessioni con le infrastrutture autostradali limitrofe, con particolare riferimento al collegamento della A31 Valdastico Nord con il territorio Trentino e la relativa viabilità.
13-bis. 2. Busin.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
13-bis. 8. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A..

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le finalità di cui al citalo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI S.p.A., con le seguenti: per il finanziamento di provvedimenti da adottare con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati ad ottenere uno spostamento modale da gomma a ferro migliorando al capacità Pag. 136reale della linea ferroviaria storica del Brennero.
13-bis. 7. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Per quanto concerne le opere compensative complementari alla A22 da proporre per il territorio veronese nel nuovo piano finanziario, il seguente ordine di priorità è vincolante per la programmazione e la realizzazione:
   1. in riferimento alla sistemazione del casello di Verona nord, devono essere rese accessibili e fluide le corsie da e per il nord e da e per il sud delle tangenziali di adduzione al casello;
   2. la nuova strada gronda ovest di Verona è da realizzarsi come adduzione della Valpolicella al casello di Verona nord;
   3. il nuovo casello autostradale di Isolalta/Vigasio in provincia di Verona è realizzarsi dopo la nuova definizione dello sviluppo dell'area inizialmente dedicata all'autodromo.
13-bis. 4. D'Arienzo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Nel piano finanziario a supporto della concessione, le seguenti opere non sono computate nei fondi per le opere compensative complementari alla A22:
   a) la nuova strada Mediana dovrà essere realizzata al fine di soddisfare pienamente le esigenze infrastrutturali generate dal nuovo interporto di Isola della Scala;
   b) il nuovo interporto di Isola della Scala è da realizzarsi a seguito di intesa con il Consorzio ZAI e con RFI S.p.A., che dovranno entrare in partecipazione societaria con quote significative.
13-bis. 5. D'Arienzo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 già approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale e del perfezionamento delle procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di poter utilizzare anticipatamente le risorse allo scopo stanziale dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 52-quinquies del citato decreto-legge n. 50 del 2017, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso anche per l'anno 2017, previa emanazione, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. dalla rata sospesa del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 55.860.000 maggiorati degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dell'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123. Restano Pag. 137ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.
13-bis. 3. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.»;
  b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
13-bis. 1. Bargero, Carrescia.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.1.

  1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato»;
   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
13-bis. 01. Lavagno, Pilozzi.

ART. 13-ter.
(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria).

  Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.
(Misure antielusive e di contrasto all'evasione).

  1. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13 al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;Pag. 138
   c) dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  7-ter. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 7-bis, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico».
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7».
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».

  2. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera a), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  3. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8, comma 2, lettera b), e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
13-ter. 01. Vignali.

ART. 14.
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE).

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 1, comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Al fine di assicurare protezione degli assetti strategici nazionali attraverso la tutela nei confronti di manovre acquisitive che possono mettere a rischio il controllo effettivo di tecnologie e know-how industriale e commerciale essenziale per la competitività del sistema Italia,».
14. 1. Fassina, Paglia, Marcon.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «, dei trasporti e delle comunicazioni,» aggiungere le seguenti: «, del credito e finanziario,».
14. 2. Paglia, Fassina, Marcon.

Pag. 139

  Al comma 1, lettera b), il numero 6) è sostituito dal seguente:
   6) al comma 7 le parole: «di cui ai commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi precedenti»; alla lettera b) aggiungere il seguente numero: «2-bis) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti del lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;».
14. 3. Paglia, Fassina, Marcon.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 3, aggiungere le seguenti: comma 1, dopo le parole: da parte di un soggetto sono aggiunte le seguenti: interno o,.
14. 4. Fassina, Paglia, Marcon.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99).

  1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A., corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime, sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 01. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99).

  1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Pag. 140legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 02. Busin, Guidesi.

ART. 15.
(Incremento contratto di programma RFI).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa nuova delibera del CIPE volta a indicare l'esatta destinazione delle ulteriori risorse assegnate.
15. 3. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla integrazione della propria delibera del 7 agosto 2017, recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016. Per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza della reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
15. 6. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della propria delibera del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.
15. 7. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Sopprimere il comma 1-bis.
15. 2. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare, con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia Pag. 141e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attivazione di quanto previsto dai commi 1-bis.3 e 1-bis.4.
  1-bis.3. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  1-bis.4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
*15. 5. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Lacquaniti, Duranti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare, con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attivazione di quanto previsto dai commi 1-bis.3 e 1-bis.4.
  1-bis.3. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  1-bis.4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
*15. 9. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in Pag. 142arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  1-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis.3.
  1-bis.3. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
**15. 4. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Lacquaniti, Duranti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  1-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis.3.
  1-bis.3. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
**15. 8. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 all'onere derivante del presente comma si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 20.

  Conseguentemente,
  alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e implementazione del trasporto pubblico locale;
  all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole:, e a decorrere dall'anno 2018 del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis diminuito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5, comma 1-bis.1;
   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, Pag. 143n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
15. 10. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Al comma 1-ter, capoverso 7 sostituire le parole: di un finanziamento sostenibile con le seguenti: del finanziamento necessario.
15. 11. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Al comma 1-quater, dopo le parole: individuata sulla base della normativa di settore, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni degli utenti,.
15. 12. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Al comma 1-septies sostituire le parole: 4,5 milioni con le seguenti: 34,5 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con «25.000»;
   b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «55.000»;.
15. 1. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria).

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2018.
15. 01. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

ART. 15-bis.
(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle Pag. 144leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
*15-bis. 1. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
*15-bis. 2. Tancredi.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.1.
(Misure per il risparmio spesa per interessi).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
15-bis. 01. Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.1.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
  2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.».

  3. La legge regionale e provinciale di cui all'articolo 1, comma 793, della legge n. 208 del 2015 ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della Provincia autonoma alla data del 1o gennaio Pag. 145dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 466.
  5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
  6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
15-bis. 02. Guidesi, Busin.

ART. 15-ter.
(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima).

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: standard di sicurezza inserire le seguenti: nonché gli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità e i progetti volti all'integrazione modale bici e trasporto pubblico e collettivo.
15-ter. 1. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 15-ter, aggiungere il seguente:
  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 per incentivare i Comuni a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.
  2. La incentivazione di cui al comma 1 è ammessa a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici.
  3. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge è adottato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per stabilire i criteri e le modalità di cui ai commi 1 e 2.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-ter. 01. Dell'Orco, Crippa, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

ART. 15-quater.
(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre Pag. 1462014, n. 190, è ridotto di un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014.
15-quater. 1. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 15-quater, aggiungere il seguente:

Art. 15-quater.1.
(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo Pag. 147della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare.

  6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» è aggiunto il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'articolo 15-quater.1, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.700.000,00 euro decorrenti dall'anno 2018.
15-quater. 01. Guidesi.

ART. 15-quinquies.
(Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione).

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-sexies.
(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti).

  1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, Pag. 148n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
  2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
  3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
  4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
  6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
  8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Pag. 149Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-quinquies. 09. Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della «raccolta di prodotti selvatici non legnosi»).

  1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  4. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  5. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nella parte I, dopo il n. 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione detenni nate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;»;
   b) nella parte 11-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;»;
   c) nella parte III, il n. 20-bis) è abrogato.

  7. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, quindi esclusi dalla classe ATECO 02.30, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, Pag. 150il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Agli oneri, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15-quinquies. 01. Gagnarli, Sorial.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-sexies.
(Misure per la sicurezza dell'aviazione civile).

  1. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di turn over nonché di facoltà assunzionali, è autorizzato, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 5.050.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede attraverso mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-quinquies. 03. Mognato, Franco Bordo, Murer, Zoggia.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 15-quinquies. 04. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Pag. 151

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 15-quinquies. 010. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Fondo per il retrofit e per il revamping).

  Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma in utilizzo nelle regioni della pianura padana, è istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma la cui dotazione è di 10 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2018 fino al 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
15-quinquies. 05. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Crippa, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.

  1. Al fine di assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria e l'effettivo contrasto all'inquinamento atmosferico, finalizzato altresì al superamento delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è assegnato un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il sostegno dei piani di risanamento della qualità dell'aria dell'area delle Regioni del Bacino Padano, di cui al Nuovo Accordo di programma siglato il 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
15-quinquies. 06. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Crippa, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

Pag. 152

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.

  1. Al fine di favorire il rinnovo, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica del materiale rotabile su gomma in utilizzo nelle regioni della pianura padana, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-quinquies. 07. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Crippa, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 91 della legge 208/2015 si applicano anche agli investimenti per l'acquisto di veicoli ibridi plug-in, fullcell ed elettrici al fine di promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone ai sensi dell'articolo 4 del decreto Ministeriale 27 marzo 1998.
15-quinquies. 08. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Itinerari turistici).

  1. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati «cammini» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, 1 milione di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020.
  Conseguentemente ridurre di 1 milione di euro per l'anno 2018, 1 milione di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-quinquies. 011. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-sexies.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
15-quinquies. 012. Palese.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, è aggiunto il seguente:

Art. 15-sexies.

  1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «far data dal 1o novembre 2017»;Pag. 153
    al primo periodo, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cento per cento»;
    il secondo periodo è soppresso;
   b) il comma 2 è soppresso;
   c) al comma 3, le parole: «pari all'ottanta per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al cento per cento».
15-quinquies. 013. Palese.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, è aggiunto il seguente:

Art. 15-sexies.
(Modifiche alla disciplina di finanziamento del servizio universale postale).

  1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4.bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la posta massiva è esclusa dall'ambito del servizio universale.»;
   b) all'articolo 7, il comma 3-quinquies è abrogato;
   c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole «è alimentato», sono aggiunte le seguenti: «dal bilancio dello Stato, nel limite di euro 50 milioni annui,»;
   d) all'articolo 10, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
   e) all'articolo 23, il comma 4 è abrogato.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 1, quantificati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai servizi di cui alla lettera a) del precedente comma.
15-quinquies. 014. Catalano.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, è aggiunto il seguente:

Art. 15-sexies.
(Disposizioni in materia di Fondo di compensazione del servizio universale postale).

  1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 12 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «L'onere per la fornitura del servizio universale è finanziato attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.»;
   b) il comma 3-quinquies dell'articolo 7 è abrogato;
   c) l'articolo 10 è abrogato;
   d) il comma 4 dell'articolo 23 è abrogato.
15-quinquies. 015. Catalano.

  Dopo l'articolo 15-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 15-sexies.
(Disposizioni in materia di realizzazione di opere prioritarie).

  1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014 n. 164, sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero dell'anno Pag. 154successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi.».
15-quinquies. 02. Tino Iannuzzi, Tartaglione, Manfredi.

ART. 16.
(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana).

  Sopprimerlo.
16. 8. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 16. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
  2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
  3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
  4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai princìpi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto, delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.Pag. 155
  7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.
  8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».
16. 1. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Art. 16. – (Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178). – 1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:
   a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;
   b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».
16. 5. Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2 al comma 5, le parole «per l'anno 2016» sono soppresse e dopo le parole «proprie competenze,» aggiungere le seguenti: «per un periodo non superiore ad un anno.
16. 9. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d).
16. 10. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

Pag. 156

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ai sensi del presente decreto aggiungere le seguenti: trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
16. 4. Rondini, Guidesi, Busin.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1-bis).
16. 6. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 1-bis sopprimere le parole da: nell'ambito della dirigenza medica fino a: 2004-2005 e sostituirle con le seguenti: istituto superiore di Sanità.
16. 3. Busin, Rondini.

  Al comma 1-bis sopprimere le parole da: nell'ambito della dirigenza medica fino a: 2002-2005.
16. 2. Busin, Rondini.

  Sopprimere il comma 1-ter.
16. 7. Grillo, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 1-ter, dopo le parole: predetto inquadramento aggiungere le seguenti: , fermi restando i requisiti previsti dalla normativa in vigore per le posizioni professionali da coprire nella amministrazione di destinazione.
16. 11. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato, Duranti.

ART. 17.
(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera).

  Al comma 1, dopo le parole: 27 milioni di euro per l'anno 2017 aggiungere, in fine, le seguenti: da destinare alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto e, nello specifico, al prolungamento delle linee della metropolitana nella piana di Coraglio.
17. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.
  1-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e dei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia Pag. 157concorso nel determinare la situazione esistente.
  1-quater. Le somme di cui al comma 1-bis recuperate ai sensi del comma 1-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 237,6 milioni di euro per l'anno 2018, 168,7 milioni di euro per l'anno 2019, 160,9 milioni di euro per l'anno 2020, e, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 480 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Bagnoli-Caroglio, aggiungere le seguenti: della gravina di Leucaspide.
17. 3. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Pannarale.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 gennaio 2018, il Governo presenta alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione con la rendicontazione degli interventi già realizzati e delle relative risorse finanziarie utilizzate, le risorse a disposizione e gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione con le risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività, nonché la quota parte di finanziamenti di competenza statale.
17. 1. Castiello, Grimoldi, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza, le funzioni di commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984 n. 887 sono esercitate, senza soluzione di continuità, fino al 30 dicembre 2018. Dall'entrata in vigore della presente disposizioni e fino al termine del 30 dicembre 2018, il Commissario adotta un programma di completamento, contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. A decorrere dallo scadere del termine di cui al primo capoverso del presente comma, il commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984 n. 887 eserciterà le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984 n. 80.

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea.
17. 4. Impegno, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Pag. 158

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Istituzione del Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività zootecniche).

  1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera prodotte nelle attività di allevamento zootecnico con particolare riferimento a quelle provenienti da installazioni localizzate nelle regioni del Bacino Padano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per l'adozione di interventi per la limitazione delle predette emissioni in atmosfera, con specifico riferimento al contrasto di quelle prodotte dallo spargimento di liquami e dall'uso fertilizzanti sulla base di un approccio integrato delle fonti inquinanti emissive e di una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 17.1 pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17. 01. Busto, Zolezzi, Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17.1.
(Disposizioni in materia di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano).

  1. Il Ministro dell'ambiente, nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto del giugno 2017, effettua un costante monitoraggio dei livelli di inquinamento nell'area del Bacino Padano e, nel caso di un diffuso superamento dei valori limite di qualità dell'aria in violazione della direttiva 2008/507CE, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dispone la sospensione degli incentivi di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse ubicati nell'area del Bacino Padano.
  3. Al comma 149 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte in fine le seguenti parole «purché detti impianti siano dotati di sistemi di recupero di energia termica».
17. 02. Busto, Zolezzi, Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

ART. 17-bis.
(Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria).

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

  All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le Pag. 159parole: «degli assessori» sono aggiunte le seguenti: «e dei Gruppi consiliari comunali».
17-bis. 01. Galgano.
(Inammissibile)

ART. 17-quater.
(Sostegno alla progettazione degli enti locali).

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
17-quater. 1. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: a un intervento compreso inserire le seguenti: o da comprendere.
17-quater. 2. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
17-quater. 3. Saltamartini, Castiello, Grimoldi, Busin.

  Dopo l'articolo 17-quater, inserire il seguente:

Art. 17-quater.1.

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione Pag. 160MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2018, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.
  8. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  9. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare».
  10. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  11. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  12. Le modifiche introdotte dai commi da 8 a 10 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
17-quater. 02. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 17-quater, inserire il seguente:

Art. 17-quater.1.

  1. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari.
17-quater. 01. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 17-quater, inserire il seguente:

Art. 17-quater.1.

  1. Per il solo esercizio 2017, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2017. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016. In tal caso il Consiglio dell'Ente può anche adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento per la missione/il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilancio del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2016 in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e programma.
17-quater. 03. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 17-quater, inserire il seguente:

Art. 17-quater.1.

  1. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserita dopo la lettera d), la seguente:
   d-bis) nuove opere viarie e interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria.

  2. All'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente al 2017, il Fondo Pluriennale Vincolato (parte spesa) relativo a progetti approvati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi».
17-quater. 04. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 17-quinquies.
(Disposizioni in materia di enti locali).

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. La rubrica dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituita dalla seguente: «Banche dei tempi e buoni locali».
  1-ter. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro anche tramite l'utilizzo della tecnologia blockchain. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire per una percentuale da definire ogni anno per tasse, tariffe e tributi locali, di servizi a domanda individuale, di canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e di ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali potranno utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che riterranno idonea ai sensi del presente articolo.
  2-ter. Al fine di tutelare l'equilibrio di bilancio degli enti locali l'integrazione nei relativi bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un regolamento con il quale prevedere eventuali limiti in termini di accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei Conti ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni».

Pag. 162

  1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
17-quinquies. 1. Sibilia, Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio».
17-quinquies. 2. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo le parole: «fonti rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti, che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi».
17-quinquies. 3. Cenni.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, inserire il seguente:

Art. 17-sexies.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

  1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché le società la cui titolarità delle azioni risulti sostanzialmente esclusiva, ossia superiore al 90 per cento, da parte di un unico ente locale, ovvero il risultato operativo medio degli ultimi cinque anni risulti positivo, ovvero l'attività svolta in concreto sia legata alla valorizzazione di risorse naturali del territorio ove ha sede l'ente proprietario».
17-quinquies. 01. Rigoni.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 17-sexies.
(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019).

  1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti Pag. 163da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.
  2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSI. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania o dei Provveditorati alle Opere Pubbliche della medesima regione. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti o i Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Fisu, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.
  6. È facoltà del commissario:
   a) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro;
   b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli da 60 a 63, 74, 79, 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;Pag. 164
   c) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
   d) in caso di necessità e urgenza, fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  7. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.
  8. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.
  10. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
  11. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  12. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione Pag. 165alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  13. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.
  14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.
  15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17-quinquies. 02. Tino Iannuzzi, Tartaglione, Impegno, Manfredi.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 17-sexies.
(Rinegoziazione del debito degli enti locali e partecipate).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province, città metropolitane e loro partecipate dirette (primo livello), e al fine di adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, è autorizzata la rinegoziazione dei mutui dei suddetti enti gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti, trasmettendo entro il 15 marzo 2018, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento Pag. 166di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.
  6. Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:
  8-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».
  8-sexies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».
  8-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 93 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

  8-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  8-novies. Le modifiche introdotte dal commi 8-quinquies e seguenti rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
17-quinquies. 03. Sorial.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 17-sexies.
(Moratoria nella progressione della perequazione del fondo di solidarietà comunale ed istituzione di un fondo verticale perequativo).

  1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.
  2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziate dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il Pag. 167periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.
  3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

  Conseguentemente, all'articolo 20 dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
17-quinquies. 04. Pastorino, Marcon, Placido, Paglia.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, inserire il seguente:

Art. 17-sexies.

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dopo il punto 1) è inserito il seguente:
  1-bis) dopo comma 1 è inserito il seguente: 1.1) A seguito della delibera dello stato di emergenza, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è innalzata al 100 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
17-quinquies. 05. Castelli, Caso, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, inserire il seguente:

Art. 17-sexies.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».
17-quinquies. 06. Zan.

  Dopo l'articolo 17-quinquies, inserire il seguente:

Art. 17-sexies.

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al comma Pag. 168precedente non trovano applicazione in riferimento agli organi politici di governo degli enti locali (giunte comunali), nonché agli organi di controllo, di vigilanza e di consulenza delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
17-quinquies. 07. Sarro.
(Inammissibile)

ART. 18.
(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

  Sopprimerlo.
18. 6. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine del periodo con le seguenti: alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: 9 milioni con le seguenti: 13 milioni e alla lettera b), sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 17 milioni;
   b) all'articolo 9 comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017, e le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2018;
   c) all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 570 milioni di euro per l'anno 2018.
18. 12. Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine del periodo con le seguenti: alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma di 21,5 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 278,5 milioni di euro per l'anno 2017, e le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 221,5 milioni di euro per l'anno;
   b) all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 578,5 milioni di euro per l'anno 2018.
18. 13. Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1 sostituire le parole: 32,5 milioni con le seguenti: 23,5 milioni.

  Conseguentemente, alla lettera b-bis), sostituire le parole: 11 milioni di euro in favore delle strutture, con le seguenti: 2 milioni di euro, sulla base di criteri definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da ripartire tra le strutture,.
18. 11. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 32,5 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Pag. 169

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
18. 7. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 32,5 milioni con le seguenti: 26 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 12,5 milioni con le seguenti: 6 milioni.
18. 8. Capodicasa, Albini, Melilla, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1, dopo le parole: la somma di 32,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei progetti individuati ai sensi del citato comma 34-bis e.
18. 4. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 1, lettere a) e b) ovunque ricorrano, sopprimere le parole: , anche private.
18. 15. Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1, lettere a), b) e b-bis), ovunque ricorrano sostituire le parole: anche private accreditate con la seguente: pubbliche.
18. 16. Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1, alla lettera b-bis) sopprimere le parole: anche private accreditate.
18. 14. Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 28.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta sostituire: 10.000 con: 26.000;
   b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 56.500 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 56.500.
18. 3. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   1) all'alinea, dopo le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 aggiungere le seguenti: 18, comma 1-bis;
   2) alla lettera a) sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.099,879 milioni e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia Pag. 170e delle finanze, sostituire: 594.000 con: 601.000 e quindi, alla Missione: 1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica sostituire: 12.000 con: 19.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 17.000.
18. 5. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019.
18. 1. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui al precedente comma, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento, apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito ISEE fino ai 24 mila euro.
18. 2. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono individuate le strutture di cui al comma 1 con le seguenti: per le attività di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» sono definite le modalità per il riconoscimento a favore dei centri per l'adroterapia che erogano trattamenti mediante l'irradiazione, anche con ioni carbonio, di una specifica remunerazione.
18. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 2, sostituire le parole: sono individuate le strutture di cui al comma 1 con le seguenti: per le attività di cui al comma 1, lettera a) sono definiti i criteri per la ripartizione della somma nonché le strutture e i criteri per la costituzione di un modello di rete clinica di settore il cui funzionamento è definito dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni.
18. 9. Capodicasa, Albini, Melilla, Cimbro, Mognato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18.1.
(Abolizione ticket sanitari).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, Pag. 171comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
18. 01. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Edilizia sanitaria).

  1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;
   b) al secondo periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi», e le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
18. 03. Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per il Personale in Sanità).

  1. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono inserite le seguenti: «ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
18. 02. Guidesi, Busin.

ART. 18-ter.
(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:
  «1.Art. 1. – (Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale). – 1. La presente legge è finalizzata:
   a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
   b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

  2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data Pag. 172di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.
  4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
  5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
  6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
  7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
  8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
   a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
   b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;
   c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
   d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
   e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
   f) la creazione di un'apposita pagina web che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
   g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
   h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, Pag. 173come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
   i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
   l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
   m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

  9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monito raggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.
  10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
  11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati.
18-ter. 34. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Coperture vaccinali). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.
  2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie Pag. 174specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affinata allo Stabilimento Chimico-farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Aifa rende disponibili uno stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 4, dell'articolo 2 degli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati.
18-ter. 3. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.
  3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
  4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
  5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Aifa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali stata concessa l'AIC.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, Pag. 175dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati.
18-ter. 4. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    a) sopprimere la parola: sole;
    b) prima delle parole: sono applicabili premettere la seguente: non;
    c) sostituire le parole da: sono applicabili fino alla fine del periodo con le seguenti: Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono autonomamente alla verifica degli adempimenti sugli obblighi vaccinali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3;
   sopprimere il comma 2.
18-ter. 5. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Garante per la protezione dei dati personali con le seguenti: acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
18-ter. 6. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: «sono obbligatorie e gratuite» sono sostituite con le seguenti: «in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
18-ter. 36. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: «obbligatorie» sono sostituite con le seguenti: «raccomandate».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
18-ter. 35. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sostituire le parole «10 marzo» con le seguenti: «31 luglio.
18-ter. 1. Busin, Rondini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 marzo con le seguenti: 31 dicembre.
18-ter. 2. Busin, Rondini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito con il seguente:
  «1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e Pag. 176sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
   a) anti-morbillo;
   b) anti-rosolia;
   c) anti-parotite;
   d) anti-varicella;
   e) anti-epatite B;
   f) anti-pertosse;
   g) anti-Haemophilusinfluenzae tipo b.

  2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le lettere d), e) ed f) sono abrogate.
18-ter. 7. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:
  «1-ter. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età.
18-ter. 8. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 3 è sostituito con il seguente: «La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie».

  2-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato.
18-ter. 24. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: «al comma 1-bis» sono sostituite con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».
18-ter. 9. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
  «1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali Pag. 177e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto-legge.
18-ter. 10. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: «dagli esiti dell'analisi sierologica», sono aggiunte le seguenti: «effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale».
18-ter. 11. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 1-quinquies, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:
  «1-sexies. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria».
18-ter. 12. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: «di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale» sono abrogate.
18-ter. 13. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione».
18-ter. 14. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «obbligatori» è sostituita con la seguente: «di cui al presente decreto-legge»;
   b) le parole: «le procedure accentrate di acquisto» sono sostituite con le seguenti: «tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate».
18-ter. 15. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

Pag. 178

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini.
18-ter. 16. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione» sono abrogate;
   b) in fine, è aggiunto, il seguente periodo: «La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito internet del Ministero della salute».
18-ter. 17. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è abrogato.
18-ter. 18. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertite con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione».
18-ter. 19. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzialità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico.
18-ter. 20. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al Pag. 179presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse».
18-ter. 21. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «idonea documentazione» sono sostituite con le seguenti: «una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;
   b) al terzo periodo, le parole da: «La documentazione», fino alle parole: «n. 445» sono abrogate.
18-ter. 22. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: «che, qualora» fino alla fine del periodo sono abrogate.
18-ter. 23. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato.
18-ter. 25. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito con il seguente:
  «Art. 4. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinali, i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza».
18-ter. 26. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: «di Pag. 180Trento e Bolzano», sono inserite le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».
18-ter. 27. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: «gli eventuali effetti indesiderati» sono sostituite con le seguenti: «gli effetti indesiderati e le reazioni avverse».
18-ter. 28. Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: «documentazione» è sostituita con le seguenti: «dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000» e, conseguentemente, il secondo periodo è abrogato.
18-ter. 29. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».
18-ter. 30. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: «obbligatorie» è abrogata.
18-ter. 31. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
18-ter. 32. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

Pag. 181

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: «nell'articolo 1» sono sostituite con le seguenti: «nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente».
18-ter. 33. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

ART. 18-quater.
(Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico).

  All'articolo 18-quater, premettere i seguenti commi:

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
  1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza Pag. 182dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».
  01-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».
  01-ter. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«CAPO I-bis.
DELLA DETENZIONE

  Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). — 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, è fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di cannabis. La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».

  01-quater. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».
  01-quinquies. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;
   b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».
  01-sexies. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope Pag. 183comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Chiunque, per fame uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;
   c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
   d) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
  01-septies. 1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
  01-octies. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
  Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
  Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
  Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
  Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies.Pag. 184
  2. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo Vili del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
   b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:
   a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;
   b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;
   c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;
   d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.
  01-novies. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore detta presente legge, disciplina:
   a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;
   b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis.
  01-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:
   a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;
   b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
  01-undecies. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.
  01-duodecies. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 01-sexies del presente articolo, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo X, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo Pag. 185II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dal comma 01-octies del presente articolo, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.
  01-terdecies. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:
   a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
    1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;
    2) alle fasce di età dei consumatori;
    3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;
    4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
    5) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
   b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
   c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
   d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
  01-quaterdecies. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.
  01-quindecies. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
  01-sedecies. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 01-quindecies, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
  01-septiesdecies. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.
  01-octiesdecies. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
  01-noviesdecies. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 01-quindecies, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.
18-quater. 9. Ferraresi, Mantero, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Premettere il seguente comma:

  01. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze Pag. 186psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26»;
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
18-quater. 8. Ferraresi, Mantero, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18-quater.
(Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico).

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
   a) delle procedure e delle attività per il miglioramento qualitativo delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee;
   b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
   c) di stabilimenti chimici farmaceutici militari legittimati alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti;Pag. 187
   d) di enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica;
   e) di programmi, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, per la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis.
18-quater. 11. Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
18-quater. 3. Busin, Rondini.

  Al comma 2, dopo le parole: allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze aggiungere le seguenti:, ovvero ai soggetti autorizzati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,.
18-quater. 1. Mucci, Catalano, Menorello, Quintarelli.

  Al comma 3, dopo la parola: enti aggiungere le seguenti: persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1.
18-quater. 13. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.
  3-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3. Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4. il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.
  5. La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato.».Pag. 188
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26»;
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 e inserito il seguente:
  «1-bis. Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4».
18-quater. 4. Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Baroni, Ferraresi, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita, in ordine alfabetico la seguente voce: «, Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)». Nella tabella II allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «foglie e» sono soppresse.
18-quater. 5. Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Ferraresi, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del finanziamento previsto per il fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94.
18-quater. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 909, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Non è punibile chiunque coltivi cannabis per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza»;
   b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: «Chiunque,», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,».
18-quater. 6. Colonnese, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Ferraresi, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La cannabis posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria deve essere consegnata Pag. 189allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al comma 1.
18-quater. 7. Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Ferraresi, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della Salute e il Ministero della dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad attuare programmi specifici per interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e tossicodipendenti.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e per le finalità di cui al comma 4-bis la spesa di euro 500.000 per l'anno 2017 e al secondo periodo sostituire le parole: 2.300.000 euro con le seguenti: 2.800.000 euro.
18-quater. 2. Galgano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  1-ter. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
  1-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del comma 1-bis deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
18-quater. 12. Cristian Iannuzzi.

ART. 18-quinquies.
(Debiti sanitari della regione Sardegna).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con le risorse di cui al comma 1, la Regione Sardegna è autorizzata a riorganizzare il punto nascita dell'ospedale Paolo Merlo del comune di La Maddalena Pag. 190(OT) al fine di garantire l'intero percorso nascita e la gestione delle urgenze, sulla base dell'Intesa del 30 luglio 2015 con l'utilizzo delle quote accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 1 comma 1, 2 e 3 del decreto del Ministro della salute 11 novembre 2015 considerando le particolari condizioni di insularità e di difficoltà nei trasporti.
18-quinquies. 2. Corda, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con le risorse di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario, la Regione Sardegna è autorizzata ad affidare il servizio al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso il rinnovo della convenzione tra la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna e la Direzione Generale della sanità della regione Sardegna anche per il 2018.
18-quinquies. 1. Corda, Nesci, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 18-sexies.
(Misure urgenti per il ripiano del disavanzo delle Regioni).

  1. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2015, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale.
  2. Le Regioni di cui al comma 1, per gli anni dal 2018 al 2025 incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminando annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni 2021-2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
  3. Le Regioni di cui al comma 1 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  4. Le Regioni di cui al comma 1 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2015, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 5, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata dal disavanzo 2015. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Pag. 191Giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2015 da parte del Consiglio regionale.
18-quinquies. 01. Tartaglione, Impegno, Tino Iannuzzi, Manfredi.

  Dopo l'articolo 18-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 18-sexies.
(Riconoscimento della fibromialgia fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

  1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
  5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18-quinquies. 02. Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

ART. 19.
(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società Pag. 192italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente», e la parola: «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
   b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
   f) all'articolo 180:
    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti»;
    2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
    3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
    4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
    5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
    6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
    7) al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituire dalle seguenti: «Organismi ed entità».
   g) all'articolo 180-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente delle società di gestione collettiva: dei diritti d'autore»;
    2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

  2. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere Pag. 193l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:
   a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;
   c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;
   e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;
   f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
   h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
   i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
   l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
   m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
   n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;
   o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento Pag. 194comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi.
19. 8. Battelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633).

  1. L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

Art. 180.

  1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
  2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.
  3. L'intermediazione comprende:
   a) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
   b) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
   c) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

  4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
  5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
  6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.
  7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni; trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
  8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge.
19. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al fine di consentire uno sviluppo armonico del mercato degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto; e degli enti indipendenti di gestione, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi sono tenute:
   a) a costituirsi in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Pag. 195Stato membro dell'Unione europea che consenta l'effettiva partecipazione e l'effettivo controllo da parte dei titolari dei diritti d'autore in merito ai criteri di ripartizione dei profitti tra gli autori;
   b) a collocare la sede legale o una sua dipendenza operativa nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   c) a dotarsi e mantenere un patrimonio netto minimo non inferiore a 10.000 euro;
   d) a gestire i diritti d'autore attraverso una banca di dati informatica accessibile e digitale, in linea con la strategia nazionale di open government e open data, consultabile tramite una piattaforma open source, regolarmente aggiornata e disponibile, delle opere e dei titolari dei diritti d'autore amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei medesimi diritti e la distribuzione dei compensi;
   e) ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti d'autore, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato, alle tipologie dei rapporti di gestione che possono essere instaurati, alla partecipazione dei membri al processo decisionale, assicurando una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e alla ripartizione dei diritti d'autore nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni posti a carico dei titolari dei diritti medesimi con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relativi agli accordi sottoscritti;
   f) a consentire sistematicamente ai titolari dei diritti d'autore la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche;
   g) a procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti d'autore entro i nove mesi successivi dalla fine dell'anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione;
   h) ad affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   i) a prevedere che la comunicazione tra titolari dei diritti e utilizzatori possa avvenire anche tramite l'ausilio di mezzi elettronici;
   l) a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al presente comma. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi;
   m) a pubblicare nel proprio sito internet lo statuto, l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione, il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;
   n) a predisporre e pubblicare una relazione di trasparenza annuale, approvata dall'assemblea generale dei membri e contenente, tra l'altro, i documenti di bilancio opportunamente controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti, e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio annuale.
19. 14. Cristian Iannuzzi.

Pag. 196

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. L'organismo di gestione collettiva e l'ente indipendente di gestione dei diritti d'autore provvedono, entro tre mesi dalla costituzione dei loro organi, a redigere lo statuto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare, ai seguenti princìpi:
   a) eliminazione delle forme di differenziazione della rappresentanza e del ruolo riconosciuto ai titolari dei diritti d'autore, prevedendo e disciplinando un'unica modalità di adesione all'organismo o all'ente;
   b) garanzia di un'equa rappresentanza delle diverse categorie di titolari del diritto d'autore e delle diverse espressioni artistiche all'interno dell'organismo o dell'ente e nelle decisioni nell'ambito delle iniziative promozionali;
   c) disciplina delle consultazioni elettorali in modo da garantire la completa e corretta informazione degli aventi diritto, la presenza negli organi sociali di tutte le categorie (autori ed editori) e di tutti i repertori rappresentati nonché la completa e corretta parità di voto, il libero confronto tra le eventuali liste concorrenti e la massima partecipazione degli aventi diritto anche attraverso la costituzione di piattaforme informatiche;
   d) previsione delle cause di decadenza dei membri elettivi degli organi collegiali, in caso di reiterate assenze, non giustificate, dalle sedute dell'organo collegiale del quale fanno parte e in caso di sopraggiunte cause di incompatibilità.
19. 15. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma con il seguente:
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente», e la parola: «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
   b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
   f) all'articolo 180:
    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere Pag. 197e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti»;
    2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
    3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
    4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
    5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
    6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
    7) al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Organismi ed entità».
   g) all'articolo 180-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente delle società di gestione collettiva: dei diritti d'autore»;
    2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
19. 9. Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 71 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. La trasmissione o la riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore o di parti di esse che avvengano durante manifestazioni di beneficenza o di intrattenimento, se effettuate senza scopo di lucro, sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti d'autore»;
   b) l'articolo 71-septies e l'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), sono abrogati;
   c) all'articolo 180:
    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è libera. I titolari dei diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un ente indipendente di gestione di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'ente indipendente di gestione o del titolare dei diritti»;
    2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione»;
    3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), dagli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore o dagli enti indipendenti di gestione agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
   d) all'articolo 180-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi attraverso la Società Pag. 198italiana degli autori ed editori (SIAE) e gli altri organismi di gestione collettiva o enti indipendenti di gestione appositamente costituiti»;
    2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
   e) dopo l'articolo 180-bis è inserito il seguente: «Art. 180-ter. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare le persone fisiche che pongono in essere attività di scambio e di condivisione di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, è esercitato dai titolari dei diritti d'autore anche attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva o enti indipendenti di gestione»;
   f) gli articoli 181, 181-bis e 181-ter sono abrogati;
   g) all'articolo 182-bis:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla polizia tributaria»;
    2) al comma 2, le parole: «La SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo e la polizia tributaria» e le parole: «si coordina» sono sostituite dalle seguenti: «si coordinano»;
    3) al comma 3, le parole: «gli ispettori della SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «gli ispettori del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la polizia tributaria».
19. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) all'articolo 15-bis, il comma 2-ter è soppresso; conseguentemente al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
19. 11. Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: e gli altri organismi di gestione collettiva aggiungere le seguenti: nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
   b) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: ed agli altri organismi di gestione collettiva aggiungere le seguenti: nonché alle entità di gestione indipendente.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: organismi di gestione collettiva aggiungere le seguenti: e le entità di gestione indipendente;
   al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
    b) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso.
19. 6. Tancredi.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) dopo le parole: e gli altri organismi di gestione collettiva aggiungere le seguenti: nonché le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore;
   alla lettera b), numero 1) dopo le parole: ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 aggiungere le seguenti: nonché le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore.
19. 7. Battelli.

Pag. 199

  Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 71-octies, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 7 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale. Inoltre il 3 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società allo svolgimento di attività di monitoraggio e di segnalazione finalizzate al contrasto dell'utilizzo non autorizzato di produzioni sottoposte a diritti d'autore o diritti connessi, rafforzando il servizio antipirateria e realizzando campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'importanza della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi.
19. 3. Bernardo.

  Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 71-octies, comma 3-bis le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre il 3 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allo svolgimento di attività di monitoraggio e di segnalazione finalizzate al contrasto dell'utilizzo non autorizzato di produzioni sottoposte a diritti d'autore o diritti connessi e al rafforzamento del servizio antipirateria tramite la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'importanza della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi».
19. 2. Bernardo.

  Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 71-octies, comma 3-bis le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre il 3 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società allo svolgimento di attività di monitoraggio e di segnalazione finalizzate al contrasto dell'utilizzo non autorizzato di produzioni sottoposte a diritti d'autore o diritti connessi, rafforzando il servizio antipirateria e realizzando campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'importanza della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi».
19. 1. Bernardo.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 22, comma 6, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I predetti mandatari territoriali sono obbligatoriamente iscritti in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile».
19. 5. Pizzolante, Tancredi.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da Pag. 200emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, Blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente.
19. 4. Palese.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 45, comma 1, capoverso 2-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al presente comma è definita musica dal vivo l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti».
19. 12. Pellegrino, Pannarale, Paglia, Marcon.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:
  2. Al fine di tutelare gli artisti interpreti e esecutori aventi diritto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti da IMAIE in liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze:
   a) tutte le somme giacenti nei conti di IMAIE in liquidazione dedotte quelle corrispondenti ai debiti di cui al comma 2-quater, lettera a);
   b) ogni titolo mobiliare e immobiliare di IMAIE in liquidazione;
   c) l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione contestualmente alla chiusura della stessa.

  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le somme e i titoli di cui al comma 2 ad un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia.
  2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono individuati, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione approvata dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2014, i criteri di attribuzione delle somme di cui al comma 2 in favore degli Organismi di gestione collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.
  2-quater. Restano riservate ai Commissari liquidatori fino al termine della liquidazione le attività di seguito indicate, perché procedano in conformità alle ordinarie procedure di legge in materia di liquidazione:
   a) il pagamento di tutti i debiti di IMAIE in Liquidazione quali risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge;
   b) l'amministrazione e liquidazione dei beni immobili nonché di ogni altro bene diverso da quelli di cui al comma 2;
   c) la gestione dell'eventuale contenzioso relativo ai beni e rapporti giuridici dianzi elencati.
19. 17. Boccadutri.

Pag. 201

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) il comma 1 è abrogato;
    2) al comma 2, dopo le parole: «della SIAE» sono inserite le seguenti: «e degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione» e le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della SIAE, degli organismi di gestione collettiva o degli enti indipendenti di gestione»;
    3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sugli organismi di gestione collettiva o sugli enti indipendenti di gestione»;
    4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e gli enti indipendenti di gestione dei diritti d'autore sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet lo statuto, l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione, il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio»;
   b) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, gli altri organismi di gestione collettiva o gli enti indipendenti di gestione».
19. 16. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19.
(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale – ARGOS).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata «Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1o gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.
  4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizia del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
   c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

  5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni Pag. 202per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.
  6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

  7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.
  8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
  9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.
  11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
  13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.
  16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.
  17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui Pag. 203ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datare di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.
  18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
  19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
  20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione, concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
  21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
  22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica atti va prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:
   a) perdita dello stato di disoccupazione;
   b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
   c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
   d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
   e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

Pag. 204

  23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.
  24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
19. 03. Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19.1.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico).

  1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a standard europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Committee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
  2. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per i medesimi anni.
19. 04. Garofalo.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19.1.
(Disposizioni in materia di anatocismo).

  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed Pag. 205eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo».
  2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
19. 02. Alberti, Pesco, Sorial, Caso, Castelli, Cirielli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19.1.
(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita dei beni nelle aste giudiziarie).

  1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».
19. 01. Colletti, Businarolo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

ART. 19-bis.
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.

  1. Al fine di consentire l'effettiva fruibilità, impedita da inconvenienti tecnici, del « bonus 18 App» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i giovani nati nel 1998, debitamente registrati entro il 30 giugno 2017, sono autorizzati a perfezionare la registrazione ed utilizzare il « bonus 18 App» entro il 30 giugno 2018. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con circolare ministeriale dispone le modalità attuative.
19-bis. 01. Miotto.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
   1. la scadenza prevista dall'articolo 6, comma 1, per l'utilizzo della Carta da Pag. 206parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016 è prorogata al 30 giugno 2018;
   2. la registrazione prevista dall'articolo 5, comma 1, per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016 e che si sono registrati al sito 18app.it entro la scadenza prevista del 30 giugno 2017, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2018;
   3. le possibilità di utilizzo del buono indicate all'articolo 5, comma 2-bis, sono estese anche ai beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016.
19-bis. 02. Miotto.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.

  1. Al fine di far fronte agli inconvenienti tecnici legati al malfunzionamento del programma Bonus 18 app, che hanno impedito la effettiva fruibilità del bonus agli aventi diritto che dimostrano di aver effettuato la registrazione entro i termini previsti dalle vigenti norme, il Ministero dell'economia e delle finanze commina una sanzione di 100 milioni di euro al soggetto incaricato di gestire tecnicamente l'iniziativa governativa, allo scopo di indennizzare i giovani ingiustamente penalizzati.
19-bis. 03. Miotto.

ART. 19-ter.
(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato).

  Sopprimerlo.
*19-ter. 1. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sopprimerlo.
*19-ter. 2. Paglia, Pastorino, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina.

  Sopprimerlo.
*19-ter. 3. Di Lello.

  Sopprimerlo.
*19-ter. 4. Galati.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.

  Le disposizioni previste all'articolo 19-ter si intendono in vigore dal 1o gennaio 2018. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui all'articolo 19-ter sono tenuti al reintegro delle somme eventualmente utilizzate dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 dicembre 2017.
**19-ter. 01. Galati.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.

  Le disposizioni previste all'articolo 19-ter si intendono in vigore dal 1o gennaio 2018. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui all'articolo 19-ter sono tenuti al reintegro delle somme eventualmente utilizzate dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 dicembre 2017.
**19-ter. 02. Di Lello.

ART. 19-quater.
(Banca dati nazionale degli operatori economici).

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: di euro 100.000 per l'anno 2017 e di Pag. 207euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di euro 10.000 per l'anno 2017 e di euro 150.000 per l'anno 2018;
   b) al terzo periodo sostituire le parole: pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: pari a 10.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro per l'anno 2018.
19-quater. 1. Coppola.

  Dopo l'articolo 19-quater, inserire il seguente:

Art. 19-quater.1
(Qualifica imprenditore agricolo professionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*19-quater. 01. Fiorio.

  Dopo l'articolo 19-quater, inserire il seguente:

Art. 19-quater.1
(Qualifica imprenditore agricolo professionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*19-quater. 02. Cenni.

  Dopo l'articolo 19-quater, inserire il seguente:

Art. 19-quater.1
(Qualifica imprenditore agricolo professionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*19-quater. 03. Gallinella, Sorial.

  Dopo l'articolo 19-quater, inserire il seguente:

Art. 19-quater.1
(Qualifica imprenditore agricolo professionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*19-quater. 04. Palese, Alberto Giorgetti.

ART. 19-quinquies.
(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche).

  Sopprimerlo.
*19-quinquies. 8. Paolo Bernini, Del Grosso, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sopprimerlo.
*19-quinquies. 9. Cristian Iannuzzi.

Pag. 208

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-quinquies
(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche).

  1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e degli strumenti che ne consentono il consumo già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma».

  2. All'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio, 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.»;
   b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.»;
   c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 TITOLO ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
19-quinquies. 3. Tancredi.

Pag. 209

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-quinquies
(Adeguamento alla disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche).

  1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione dei soli liquidi da inalazione contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma».

  2. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, alla parola «transfrontaliera» è premessa la seguente «soltanto».
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
19-quinquies. 1. Galgano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno mille euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi di cui al presente comma»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «8. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al precedente comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».
   2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall'entrata in vigore Pag. 210del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
   a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
   b) l'esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
   c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili non inferiori a 120;
   d) l'attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  3-ter. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 3-bis mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita ovvero della prima rata.
  3-quater. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 3-bis. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 3-ter. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
19-quinquies. 7. Rotta, Boccadutri.
(Ritirato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma»; Pag. 211
   2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
   a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
   b) l'esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
   c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
   d) l'attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  3-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 4 mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita ovvero della prima rata.
  3-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 8. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 9. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3-sexies. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
*19-quinquies. 2. Laffranco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»; Pag. 212
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma»;
   2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
   a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
   b) l'esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
   c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
   d) l'attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi-Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  3-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 4 mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita ovvero della prima rata.
  3-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 8. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 9. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3-sexies. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché del decreto direttoriale di cui al comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
*19-quinquies. 5. Tancredi.

Pag. 213

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
19-quinquies. 6. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».
19-quinquies. 4. Tancredi.

ART. 19-octies.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».
  6-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.» con le seguenti: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.».
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di riscossione ed in materia di imposta sul valore aggiunto.
19-octies. 3. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.
19-octies. 1. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, Pag. 214con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo.
19-octies. 2. Guidesi, Busin.

ART. 19-novies.
(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria).

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottoscrittori delle polizze di cui al presente comma possono stipulare nuovamente o recedere dal contratto precedentemente stipulato senza incorrere nel pagamento di oneri o penali accessorie.
19-novies. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di stipulare le polizze di cui al presente comma decorre del 1o marzo 2018.
19-novies. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 19-novies, aggiungere il seguente:

Art. 19-novies.1.
(Società di comodo e in perdita sistematica).

  1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-decies e 36-undecies sono soppressi.
  «5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19-novies. 01. Busin.

ART. 19-decies.
(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonte eolica, la potenza nominale dell'impianto viene verificata esclusivamente con riguardo alla potenza nominale effettivamente installata, ai fini dell'ammissione dello stesso alla tariffa omnicomprensiva a seguito di regolare iscrizione al registro EOLN RG 2012 e dei successivi registri, rimanendo indifferente la potenza indicata nella relazione tecnica, allegata alla richiesta di PAS ovvero alla richiesta di altra autorizzazione, anche al fine del controllo della regolarità di iscrizione al registro.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché chiarimenti con riguardo alla potenza di un impianto eolico.
19-decies. 1. Alfreider.

  Dopo l'articolo 19-decies, aggiungere il seguente:

Art. 19-decies.1.

  A partire dal 15 ottobre 2018, è fatto obbligo di utilizzo di pellet certificato Pag. 215conforme alle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché alla classe A1 della norma UNI EN ISO 172252, da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW.
  È fatto altresì obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore del pellet certificato.
19-decies. 01. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Crippa, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 19-decies, aggiungere il seguente:

Art. 19-decies.1.

  Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 apportare le seguenti modifiche:
   sopprimere le parole «in tempi ragionevoli»;
   dopo le parole «dalle diagnosi stesse» inserire le seguenti: «con un tempo non superiore a due anni».
19-decies. 02. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 19-decies, aggiungere il seguente:

Art. 19-decies.1.

  1. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di legna e derivati, a partire dal 15 ottobre 2018, è fatto obbligo di sottoporre i generatori di calore alimentati a biomasse, a controllo e manutenzione secondo quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le tempistiche indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
  Tali impianti dovranno altresì essere muniti di libretto di impianto, così come indicato nel decreto ministeriale 10 febbraio 2014.
19-decies. 03. Spessotto, Busto, Zolezzi, Crippa, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

ART. 19-undecies.
(Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA).

  Sopprimerlo.
*19-undecies. 1. Rampelli.

  Sopprimerlo.
*19-undecies. 2. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Mantero, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere il seguente comma:
  8-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Pag. 216convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di euro 1.000.000 per l'anno 2018.
19-undecies. 3. Caso, Castelli, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice.

ART. 19-duodecies.
(Modifica alla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-duodecies.
(Modifiche alla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994).

  1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: «Istituto del nastro azzurro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)», «Società di Studi Fiumani».
19-duodecies. 1. Rampelli.

ART. 19-terdecies.
(Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia).

  Sopprimerlo.
19-terdecies. 7. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-terdecies.

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83:
    al comma 3, lettera e), le parole: «non supera i 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non supera i 100.000 euro»;
    il comma 3-bis è abrogato;
   b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato.

  2. Gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017 sono abrogati.
19-terdecies. 9. Fiorio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-terdecies.
(Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia).

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83, il comma 3-bis è abrogato;
   b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato;

  2. Gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017 sono abrogati.
19-terdecies. 10. Fiorio.

  Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
19-terdecies. 2. Russo.

  Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.
19-terdecies. 3. Russo.

Pag. 217

  Al comma 1, lettera a) e lettera b), sostituire le parole: per un importo superiore a 5.000 euro con le seguenti: per un importo superiore 10.000 euro per pagamento.
19-terdecies. 11. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a) e lettera b), sostituire le parole: per un importo superiore a 5.000 euro con le seguenti: per un importo superiore 1.500 euro annui per ettaro e pagamento.
19-terdecies. 13. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a) e lettera b), dopo le parole: per un importo superiore a 5.000 euro inserire le seguenti: per pagamento.
19-terdecies. 12. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 1.000 euro.
19-terdecies. 8. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.
*19-terdecies. 5. Palese, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.
*19-terdecies. 15. Fiorio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.
**19-terdecies. 6. Palese, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.
**19-terdecies. 14. Fiorio.

  Dopo l'articolo 19-terdecies, aggiungere il seguente:

Art. 19-terdecies.1.
(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti).

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
19-terdecies. 01. Molteni, Guidesi, Busin, Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Caparini, Castiello, Grimoldi, Simonetti.

ART. 19-quaterdecies.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati).

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il presente articolo tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei Pag. 218rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2006.
19-quaterdecies. 28. Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis al comma 1 sopprimere le parole: o medie.
19-quaterdecies. 29. Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, dopo le parole: raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: nonché di enti pubblici, anche non economici,.
19-quaterdecies. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Il presente articolo è altresì finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale, delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e ai mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Ai fini del presente articolo, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni.
  2-ter. Per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.
  2-quater. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
  2-quinquies. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ove vigenti per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, dei professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, e dei mediatori di cui dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 2-sexies.
  2-sexies. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-quinquies, ove non vigenti, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  2-septies. All'interno del tavolo di cui al comma 2-sexies, possono essere costituite delle Commissioni per:
   a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;
   b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;
   c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche delle professioni regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.
  2-octies. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2-bis opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
  2-novies. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento Pag. 219della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.
  2-decies. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-novies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di equo compenso.
19-quaterdecies. 6. Palese.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo: In ogni caso, si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
   b) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
    2) alla lettera e) dopo le parole: «rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «vive sostenute»;
   c) al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi del comma 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6. Il contratto rimane valido per il resto;
   d) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice:
   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi del comma 2, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 5 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
19-quaterdecies. 30. Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 13-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;Pag. 220
    2) alla lettera e) dopo le parole: «rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «vive sostenute»;
   b) al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi del comma 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6. Il contratto rimane valido per il resto.
   c) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il giudice:
   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi del comma 2, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 5 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
19-quaterdecies. 31. Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 5, alinea, sopprimere le parole: salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso articolo 13-bis, sopprimere il comma 6.
19-quaterdecies. 7. Gribaudo.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis al comma 5, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: vive sostenute.
19-quaterdecies. 32. Chiarelli, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le seguenti lettere: a), c), d), e) e g).
19-quaterdecies. 23. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le seguenti: lettere a), c), d) ed e).
19-quaterdecies. 26. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le seguenti: lettere a), c), e d).
19-quaterdecies. 27. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le seguenti: lettere a), c), ed e).
19-quaterdecies. 24. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, capo verso Art. 13-bis, al comma 9, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime con le seguenti: entro 12 mesi dalla data di cessazione della convenzione.
19-quaterdecies. 21. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto.

Pag. 221

  Al comma 1, capoverso Art. 13-bis, dopo il comma 11 inserire il seguente:
  11-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo agli incarichi professionali conferiti successivamente alla data di entrata in vigore dal presente articolo.
19-quaterdecies. 33. Chiarelli, Latronico.

  Sopprimere il comma 2.
19-quaterdecies. 18. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
19-quaterdecies. 19. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
19-quaterdecies. 20. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Al comma 2, dopo la parola: disposizioni inserire le seguenti: relative all'equo compenso e sostituire le parole: anche alle prestazioni con le seguenti: a tutte le prestazioni.
19-quaterdecies. 5. Menorello.

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: Ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, con decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, sono individuati e determinati i parametri standard minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni rese dai professionisti non iscritti agli albi o ordini sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione. Il decreto suddetto è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge. Per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, anche in favore delle pubbliche amministrazioni, i parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27.

Pag. 222

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e i professionisti iscritti agli ordini e collegi.
19-quaterdecies. 17. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 2, sostituire le parole: i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con le seguenti: i cui parametri economici di equità dei compensi ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono determinati con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n.81, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali parametri vengono stabiliti avendo riguardo alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Per le professioni regolamentate in ordini e collegi, i parametri di comma 10 non possono in ogni caso essere inferiori ai valori stabiliti dai decreti recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
19-quaterdecies. 8. Gribaudo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis.
19-quaterdecies. 4. Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle imprese di autotrasporto iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, all'atto della stipulazione di un contratto di trasporto di merci su strada ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 e successive modificazioni, al fine di tutelare la sicurezza sociale e della circolazione.
19-quaterdecies. 15. Squeri, Pizzolante.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le prestazioni rese dai professionisti non regolamentati, i parametri sono commisurati agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
19-quaterdecies. 3. Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo è delegato all'adozione di un decreto legislativo con il quale vengano fissati i criteri per determinare l'equo compenso dei lavoratori autonomi in possesso di partita Iva che prestano la loro attività a favore della pubblica amministrazione, nel rispetto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
19-quaterdecies. 1. Mucci, Catalano, Menorello, Quintarelli.
(Inammissibile)

Pag. 223

  Al comma 3, sostituire le parole: La pubblica amministrazione con le seguenti: Le pubbliche amministrazioni, comprese le società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.165, e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la parola: garantisce con le seguenti: garantiscono.
19-quaterdecies. 9. Gribaudo.

  Al comma 3, dopo le parole: proprie attività, inserire le seguenti: applica e.
19-quaterdecies. 2. Menorello.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «d-bis) il compenso della collaborazione deve essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte».

  3-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.».

  3-quater. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.».

  3-quinquies. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.
19-quaterdecies. 10. Gribaudo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «d-bis) il compenso della collaborazione deve essere stabilito in base alla Pag. 224durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte».
19-quaterdecies. 11. Gribaudo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte».
19-quaterdecies. 12. Gribaudo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte».
19-quaterdecies. 13. Gribaudo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte».
19-quaterdecies. 14. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 19-quaterdecies.1
(Equo compenso delle professioni regolamentate).

  1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, Pag. 225n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla ogni clausola o patto che determini un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
19-quaterdecies. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, aggiungere il seguente:

Art. 19-quaterdecies.1.
(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4).

  1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.
19-quaterdecies. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, inserire il seguente:

Art. 19-quaterdecies.1.
(Estensione rito sommario di cognizione).

  1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) Pag. 226e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.».

  2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge Pag. 227di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.
  6. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»;
   b) all'articolo 3:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è soppresso;
    3) al comma 2, le parole «all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: 281-ter»;
    4) al comma 3, le parole «702-bis e 702-ter, sono sostituite dalle seguenti: 281-ter e 281-quater»;
   c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e le parole «rito sommario di cognizione» ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole «Capo IV – Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31:
    1) al comma 1 le parole «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)»;
    2) al comma 3, le parole «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)»;
   h) all'articolo 33:
    1) al comma 1, le parole «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)»;
    2) al comma 5, le parole «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19-quaterdecies. 01. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 228

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, inserire il seguente:

Art. 19-quaterdecies.1.
(Obblighi di custodia del terzo pignorato e mancata dichiarazione del terzo).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole «nell'articolo 543» sono aggiunte le seguenti: «e sino alla data di udienza indicata nell'atto»;
   b) all'articolo 548, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore procedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore».
19-quaterdecies. 03. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, inserire il seguente:

Art. 19-quaterdecies.1.
(Progetto di riparto del ricavato).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;
   b) all'articolo 596, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla fine del primo periodo del primo comma sono inserite le seguenti parole: «, da tenersi entro un mese dal deposito.»;
    2) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale.»;
   c) all'articolo 598, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione.».
19-quaterdecies. 02. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

ART. 19-quinquiesdecies.
(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi).

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prezzi pubblicizzati dei servizi offerti in base ai contratti di fornitura nei servizi di comunicazione mobile disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, devono includere tutti i prezzi relativi ai servizi ancillari già erogati sulle SIM fornite ai clienti finali in fase di attivazione, o attivabili successivamente.
19-quinquiesdecies. 2. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione altresì in relazione Pag. 229ai contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
  3-ter. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 1, dopo la lettera bb) è inserita la seguente:
   bb-bis) porre in essere condotte finalizzate ad aggirare gli obblighi, previsti dalla vigente normativa, in materia di periodicità della fatturazione e rinnovo delle offerte concernenti i servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
  3-quater. All'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 12, dopo le parole: «singoli aderenti» sono inserite le seguenti: «in caso di accoglimento di un'azione di classe proposta per il ristoro del pregiudizio derivante a consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali, il tribunale, se accoglie la domanda, liquida altresì, a titolo di risarcimento punitivo, una somma pari ad euro 5.000 per ciascun aderente all'azione.».
19-quinquiesdecies. 1. Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies, inserire il seguente:

Art. 19-sexiesdecies.
(Trasparenza per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità e di telecomunicazione).

  1. Al fine di garantire all'utente una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e di telecomunicazione, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.
19-quinquiesdecies. 03. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro, Mognato.

  Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 19-sexiesdecies.
(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
19-quinquiesdecies. 01. Vargiu, Latronico.

  Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:

Art. 19-sexiesdecies.
(Sanzioni per l'inadempimento delle disposizioni di cui l'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

  1. Con regolamento del Ministro per lo sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite, con parere conforme dell'Agenzia per l'Italia digitale, le sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono individuate in un decurtamento delle somme stanziate a favore delle pubbliche amministrazioni in virtù del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 e del Piano Operativo Nazionale 2014-2020.
19-quinquiesdecies. 04. Mucci, Catalano, Menorello, Quintarelli.

Pag. 230

  Dopo l'articolo 19-quinquiesdecies, inserire il seguente:

Art. 19-sexiesdecies.
(Attività di rigassificazione offshore).

  1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore»;
   b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
19-quinquiesdecies. 02. Busin, Grimoldi, Castiello.

ART. 20.
(Disposizioni finanziarie).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  1-bis. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.
  1-ter. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza.
  1-quater. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può Pag. 231essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.
  1-quinquies. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  «7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».
  1-sexies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.
  1-septies. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.
  1-octies. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.
  1-nonies. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4, relative alla localizzazione.
  1-decies. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.
  1-undecies. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.
20. 13. Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
  1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto Pag. 232ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
  1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
   a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
   b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;
   c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
   d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
  1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
20. 23. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori.
  1-bis. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
  1-ter. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.
  1-quater. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 per ciascun apparecchio fuori norma.
  1-quinquies. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio Pag. 2332003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  1-sexies. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.
  1-septies. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
20. 9. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009.
  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi degli articoli 9 e 20.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
   b) all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
   c) al medesimo articolo 20 sopprimere il comma 3, e dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
20. 25. Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione Pag. 234commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.
20. 2. Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
20. 3. Baroni, Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2017.
20. 4. Nesci, Mantero, Baroni, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni Pag. 235già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
20. 5. Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'accesso ai giochi leciti è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera elettronica unica e nominale, contenente i dati anagrafici del titolare e idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate nonché la possibilità d'inserire anche un limite mensile di utilizzo per un importo non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare.
  1-bis. La tessera di cui al comma precedente è abilitata dalla Sogei ed è fornita dai concessionari, con oneri a carico degli stessi, su richiesta del giocatore da inoltrare tramite il sito dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche della tessera elettronica unica nominale e le modalità applicative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi, al fine di consentire l'accesso al gioco solo tramite la tessera elettronica unica e nominale.
20. 6. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita;
   c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;
   g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi.
20. 7. Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico Pag. 236delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita.
20. 8. Baroni, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Nesci, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanza superiori.
20. 10. Nesci, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
20. 11. Grillo, Colonnese, Baroni, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Lorefice, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.
20. 12. Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Baroni, Mantero, Grillo, Nesci, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 946, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di 150 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal gioco.
20. 14. Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di assicurare la tutela degli interessi del giocatore e della sua famiglia, al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 404 e seguenti del codice civile. Sono fatte salve Pag. 237le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile.
  1-bis. Il giudice tutelare può sospendere eventuali procedure esecutive, qualora tali procedure siano conseguenti a dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
20. 15. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Lorefice, Colonnese, Baroni, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) sopprimere il comma 1;
   2) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.142,879 milioni e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: 594.000 con 644.000.

  Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
   a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 37.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 35.000;
   b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 65.000 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 65.000;
   3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 16. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Caso, Cariello.

  Al comma 3, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 66 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge.
20. 26. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Pannarale, Airaudo.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 868,379 milioni di euro per l'anno 2017 e dopo le parole: degli stati di previsione dei Ministeri aggiungere le seguenti: ad esclusione di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pag. 238

  Conseguentemente, all'Allegato, sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e all'articolo 9 sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 75,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 424,5 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  1-bis. Al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «375,5 milioni di euro per l'anno 2018».
20. 27. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Airaudo.

  Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:
   alla lettera a), sostituire le parole: 1.092,879 milioni con le seguenti: 1.122,879 milioni;
   sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   1) all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: 594.000 con: 624.000 ed apportare le seguenti variazioni:
    a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 27.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 25.000;
    b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 55.000 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 55.000;
   2) al comma 7, sopprimere le parole da: e quanto a 30 milioni fino a: Ministero dello sviluppo economico.
20. 17. Sorial, Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, D'Incà.

  Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
   1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: 594.000 con: 634.000.

  Conseguentemente:
   a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 32.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 30.000;
   b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 60.000 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 60.000;
   2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: 224.500 con: 184.500 e quindi, alla Missione: 1. Politiche per il lavoro, sostituire: 80.000 con: 40.000.
20. 18. Caso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
   1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: 594.000 con: 634.000.

  Conseguentemente:
   a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 32.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 30.000;Pag. 239
   b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 60.000 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 60.000;
   2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: 224.500 con: 184.500 e quindi, alla Missione: 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, sostituire: 125.000 con: 85.000 e al Programma: 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, sostituire: 125.000 con: 85.000.
20. 19. Cariello, Caso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
   1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: 594.000 con: 641.000.

  Conseguentemente:
   a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 32.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 30.000;
   b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 67.000 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 67.000;
   2) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'interno.
20. 20. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:
   1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: 594.000 con: 613.000.

  Conseguentemente:
   a) alla Missione: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, sostituire: 12.000 con: 22.000 e al Programma: 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, sostituire: 10.000 con: 20.000;
   b) alla Missione: 21 Debito pubblico, sostituire: 40.000 con: 49.000 e al Programma: 21.1 Oneri per il servizio del debito statale, sostituire: 40.000 con: 49.000;
   c) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
20. 21. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:
   f) quanto a 534 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze Pag. 240sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 22. Cariello, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 8-bis, sopprimere la lettera c).
20. 24. Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:
  8-quinquies. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  8-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 1. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali).

  1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.
20. 01. Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido, Paglia, Fassina.