CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4741 (approvato dal Senato), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
   segnalato che l'articolo 16 interviene sulla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce rossa italiana, definita dal decreto legislativo n. 178 del 2012, recando disposizioni relative ai beni, al personale e alla liquidazione della vecchia Associazione di diritto pubblico;
   auspicato che tali disposizioni rappresentino l'ultimo atto di un lungo processo di trasformazione dal soggetto pubblico alla nuova Associazione privata di interesse pubblico, e che quest'ultima possa quindi diventare pienamente operativa nello svolgimento delle proprie attività;
   rilevato, poi, che l'articolo 18 del decreto-legge dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare al successivo riparto in favore di strutture che presentino determinate caratteristiche (strutture di particolare rilievo a livello nazionale nei settori delle prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, dell'adroterapia e delle neuroscienze) al fine di realizzare specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura, volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
   evidenziato che l'individuazione delle predette strutture è demandata a un decreto del Ministro della salute – da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – senza tuttavia prevedere, come invece sarebbe opportuno, che con tale decreto si stabiliscano anche le modalità di rendicontazione dell'avvenuta ripartizione delle risorse accantonate;
   apprezzato l'articolo 18-ter, in quanto introduce misure di semplificazione con riferimento alle procedure concernenti gli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017), sostanzialmente consentendo l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure per le regioni e le province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale;
   apprezzato, in particolare, l'articolo 18-quater, recante disposizioni in tema di produzione e trasformazione di cannabis a uso medico, che corrisponde in gran parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinate, esaminato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite II e XII, approvato dell'Assemblea il 19 ottobre 2017 e trasmesso quindi al Senato (A.S. 2947),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, la previsione per cui con il decreto del Ministro della salute si stabiliscano altresì le modalità di rendicontazione relativamente al riparto delle risorse accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

  Art. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. – (Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro). – 1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
4. 01. (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

Art. 5.

  All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
  2-ter. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni attuative finalizzate all'applicazione delle disposizioni del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.
*5. 3. (Nuova formulazione). Beni, Lenzi, Capone, Casati, D'Incecco, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Miotto, Carnevali.

  All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al Pag. 321comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
  2-ter. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni attuative finalizzate alla applicazione delle disposizioni del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.
*5. 8. (Nuova formulazione). Baroni, Mantero, Colonnese, Lorefice, Nesci, Grillo, Silvia Giordano.