CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 novembre 2017
911.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini. C. 4665, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: La Repubblica, nell'ambito delle finalità aggiungere le seguenti: di recupero,.
1. 1. Vezzali.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: negli anni 2018 e 2019 aggiungere le seguenti: di recupero,.
2. 1. Vezzali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 2. Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Simone Valente, Brescia.

ART. 3.

  Al comma 2, sostituire le parole: valorizza e diffonde con le seguenti: ha il compito di recuperare, valorizzare e diffondere.
3. 1. Vezzali.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:, nel quale saranno pubblicate, secondo criteri di trasparenza, tutte le somme a vario titolo assegnate ed erogate dal Comitato, nonché tutte le spese effettuate a valere sul contributo straordinario di cui al presente comma.
4. 1. Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Simone Valente, Brescia.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*5. 1. Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Simone Valente, Brescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre Pag. 202015, n. 208 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*5. 2. Nicchi, Bossa, Scotto.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (atto n. 468).

PARERE APPROVATO

   La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 24 ottobre e 9, 14 e 16 novembre 2017, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo;
   udita la relazione della deputata Ascani nella seduta del 24 ottobre;
   valutati favorevolmente l'oggetto e le finalità dello schema, che si ispira ai princìpi di libertà e di responsabilità degli operatori nel settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori;
   considerate altresì le misure presenti nella medesima legge n. 220 del 2016, all'articolo 3, lettera f), e all'articolo 10, lettera h), nonché della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e della legge 29 maggio 2017, n. 71, finalizzate ad assicurare l'educazione al linguaggio audiovisivo, alla conoscenza dei linguaggi multimediali, alla formazione per una fruizione critica, nonché all'uso consapevole delle nuove tecnologie e dei cosiddetti «new media»;
   esaminato il nuovo sistema di classificazione delle opere cinematografiche previsto dall'articolo 2, finalizzato ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, secondo il quale:
    le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: opere per tutti; opere non adatte ai minori di anni 6; opere vietate ai minori di anni 14; opere vietate ai minori di anni 18;
    per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni;
    rilevata l'abolizione del meccanismo della censura preventiva, con la soppressione della Commissione per la revisione cinematografica, sostituita dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale – in base all'articolo 3 – verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche;
    osservata la composizione della Commissione per la classificazione, formata da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta, e provenienti dalle seguenti categorie: esperti in materie giuridiche; docenti in materie pedagogico-educative; sociologi Pag. 22con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; rappresentanti delle associazioni dei genitori; rappresentanti delle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori;
    rilevato l’iter del procedimento di verifica della classificazione di cui all'articolo 4, secondo cui i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, la inviano alla Direzione generale cinema per la verifica da parte della Commissione la quale si esprime circa la correttezza o meno della classificazione assegnata;
    tenuto comunque conto che, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, l'opera può uscire nelle sale cinematografiche, fermo restando che potrebbe subire una modifica nella classificazione;
    considerate le disposizioni specifiche sulle edizioni originali di opere cinematografiche straniere, sui materiali pubblicitari e sulle opere promozionali di altra opera;
    manifestata condivisione per il divieto di abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori;
    considerate le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza sia degli obblighi di qualificazione dell'opera in base ai nuovi criteri di classificazione sia degli obblighi di pubblicità e tenuto conto che è demandata a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'introduzione della disciplina relativa alla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi;
    rilevato che l'efficacia del nuovo sistema di classificazione, nonché delle icone indicanti la eventuale presenza nelle opere di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, potrà essere pienamente assicurata mediante il ricorso a forme di pubblicità e di adeguate campagne informative indirizzate a tutti gli agenti educativi, in primis la famiglia e la scuola;
    valutati i pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Stato- Regioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 2, comma 3, si invita ad innalzare l'età dei minori che, ove accompagnati da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, possono assistere agli spettacoli di opere vietate, prevedendo che il minore accompagnato abbia almeno 11 anni nel caso di opere vietate ai minori di 14 anni e almeno 15 anni nel caso di opere vietate ai minori di 18 anni;
   2) si invita a riconsiderare la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di cui all'articolo 3, calibrando meglio la distribuzione delle professionalità interessate, anche per quanto attiene alle modalità di lavoro nelle sottocommissioni e alle specifiche opere da esaminare;
   3) all'articolo 7, comma 2, con riguardo alle icone indicanti la eventuale presenza nelle opere di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, si invita a precisare che, con il decreto del Direttore generale cinema con cui sono definite le tipologie e le specifiche tecniche di tali icone, siano altresì dettati criteri e parametri per agevolare gli operatori nel settore Pag. 23cinematografico nella attribuzione alle opere della corretta classificazione;
   4) sempre in merito all'articolo 7, si invita altresì ad assicurare la più ampia forma di pubblicità, anche tramite campagne informative, del nuovo sistema di classificazione e delle icone indicanti la eventuale presenza nelle opere di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, con particolare attenzione agli agenti educativi, in primis la famiglia e la scuola;
   5) con riguardo all'articolo 9, in materia di sanzioni, si invita a valutare l'opportunità di affiancare alle sanzioni pecuniarie e afflittive anche sanzioni di tipo reputazionale, come ad esempio l'obbligo di dare adeguata pubblicità alla circostanza che un determinato operatore si sia reso responsabile di una violazione della disciplina a tutela dei minori;
   6) all'articolo 10, riguardante la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi:
    si invita a valutare la possibilità di precisare, tra i principi e i criteri dettati all'AGCOM per l'emanazione del regolamento ivi previsto, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche la specifica definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere loro vietate;
    al comma 2, lettera a), si invita a precisare che il richiamo all'articolo 2, ivi formulato, è riferito esclusivamente al comma 1 di detto articolo, al fine di evitare possibili contraddizioni in merito alla classificazione da adottare in materia di opere web e di videogiochi;
   nonché con la seguente raccomandazione:
    si coglie l'occasione per sollecitare la piena operatività del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, considerati gli importanti compiti ad esso assegnati per la tutela dei minori rispetto alla programmazione televisiva.

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ALLEGATO 3

5-12717 Nicchi: Sull'esclusione dalla fruizione dei pasti presso le mense scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On.le Nicchi,
  premetto, anzitutto, che la questione sollevata con la sua interrogazione non rientra nelle competenze dirette di questo Ministero. Ciononostante, nella considerazione che la scuola è per eccellenza luogo di inclusione, di accoglienza e di uguaglianza, questa Amministrazione si sente comunque chiamata in causa in relazione alla vicenda in argomento.
  Il MIUR reputa che la misura adottata dall'amministrazione comunale di Montevarchi non può essere una risposta accettabile al problema della morosità delle famiglie. Un'amministrazione comunale che risolve i problemi di pagamento del servizio mensa scolastico danneggiando bambine e bambini è da condannare. È paradossale che, di fronte a buchi di bilancio, siano le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a pagare. Le discriminazioni e le emarginazioni non possono appartenere all'istituzione scolastica.
  Certo, esiste un disagio legato alle tariffe applicate dagli Enti erogatori del servizio mensa, che – si ricorda – fa capo ai Comuni che provvedono all'appalto di servizi e decidono le tariffe da applicare, in completa autonomia, sebbene possano delegare l'attività alle scuole, con l'accordo di queste, trasferendo loro anche le necessarie risorse finanziarie.
  Le rette riferite alla mensa scolastica sono ripartite in base al reddito, seguendo il coefficiente ISEE. Ciò consente ad ogni famiglia di pagare sulla base della propria possibilità economica. Il sistema va in crisi nel momento in cui si verificano defezioni nei pagamenti, sicché chi versa il dovuto si trova a dover colmare l'ammanco di coloro che non pagano e che non sempre coincidono con i soggetti delle fasce più deboli.
  Posto ciò, si ritiene comunque che vada salvaguardato un sistema in cui le mense scolastiche rappresentano un'opportunità di crescita sociale e culturale che la scuola pubblica deve in tutti i modi garantire.
  È noto a tutti, in particolare, che la mensa scolastica concorre:
   all'educazione alla socialità: il cibo è veicolo di conoscenza e comunicazione;
   all'abbattimento delle differenze sociali;
   a dare valore al cibo: il pasto fornito alle mense scolastiche è studiato e bilanciato in tutte le sue componenti;
   alla tutela della salute.

  Come abbiamo accennato, la normativa vigente rimette all'autonomia degli enti locali la gestione del servizio di mensa che, in quanto servizio a domanda individuale, non può, per sua stessa natura, costituire oggetto di una disciplina unica nazionale, dovendo, al contrario, essere organizzato e modulato secondo la reale necessità dei territori e in ragione della specificità del contesto socio-economico locale.
  Malgrado tale premessa, però, il MIUR, proprio in ragione del ruolo educativo che riconosce al momento della mensa e nell'esercizio del suo ruolo di coordinamento e supporto dei dirigenti scolastici che in prima linea sono chiamati a rispondere alle esigenze manifestate dalla famiglie, si Pag. 25sente coinvolto nel promuovere e sostenere con la dovuta attenzione il confronto con tutte le parti coinvolte.
  In questo senso si registra un continuo impegno dell'articolazione territoriale del Ministero a risolvere in modo condiviso le emergenze, nonché a preservare e ristabilire, ove necessario, il corretto clima di fiducia tra le famiglie e la scuola.
  Da elementi forniti dal competente U.S.R. si evince che in data 3 novembre l'Amministrazione di Montevarchi ha comunicato gli elenchi di coloro che risultavano morosi e ha fornito le indicazioni per la distribuzione del vitto a partire dal successivo lunedì 6 novembre. La scuola ha, quindi, sollecitamente invitato chi fosse inadempiente a mettersi in regola o presentarsi in segreteria per esperire nuove forme di consumazione del pasto, sensibilizzando particolarmente i docenti ad aver un atteggiamento di attenzione verso i bambini che avrebbero consumato un pasto diverso.
  Alla data dello scorso 13 novembre risulta che la situazione si sarebbe risolta con l'80 per cento delle famiglie che hanno regolarizzato il pagamento, il 12 per cento che è stato preso in carico dai servizi sociali e il restante 8 per cento che ha fatto richiesta del pasto domestico.
  Concludendo, va detto che non può non riconoscersi che sul tema esistono delle criticità, per risolvere le quali sono in primo luogo gli enti locali a doversi attivare, salvaguardando necessariamente quel sistema di valori educativi e sociali che la mensa ha consentito in questi anni di sviluppare, ivi compresi quelli relativi ad una corretta ed equilibrata alimentazione.

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ALLEGATO 4

5-12718 Bianconi: Sulla gestione di fondi del CNR in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On.le Bianconi,
  innanzitutto reputo importante sottolineare come il Ministero, non appena venuto a conoscenza, nel marzo scorso, delle vicende a cui Lei si riferisce, esercitando i propri poteri di vigilanza ha chiesto al vertice del CNR di attivarsi subito per fare piena chiarezza su quanto realmente accaduto.
  Come già affermato dalla Ministra Fedeli, di fronte ad accuse come quelle in argomento bisogna infatti essere tempestivi e dare risposte esaustive. Il MIUR è convinto che la massima trasparenza è d'obbligo, e ciò anche a tutela dell'immagine del CNR.
  Si ribadisce altresì la totale fiducia nel ruolo della magistratura ai fini dell'accertamento dei fatti.
  Dagli elementi forniti da parte del CNR in ordine a quanto accaduto presso l'Istituto per l'ambiente marino costiero (IAMC), emerge che sia stato lo stesso ente ad avviare l'attività di audit interna e ad attivare l'Autorità giudiziaria.
  In particolare, a seguito delle criticità riscontrate nell'ambito delle normali attività di chiusura dell'esercizio finanziario del 2014 dell'IAMC, il CNR ha presentato denuncia penale a carico dell'ex direttore del medesimo Istituto e ha altresì attivato la procedura disciplinare, che si è conclusa con il provvedimento sanzionatorio del licenziamento senza preavviso, poi confermato dalla competente Autorità giudiziaria.
  Inoltre, ritenendo di dover procedere ad un approfondimento interno, il CNR ha altresì disposto la nomina di una Commissione di indagine amministrativa per l'IAMC, con il compito, tra gli altri, di effettuare i necessari accertamenti per valutare l'attività amministrativa dell'Istituto e per accertare e verificare la sussistenza di eventuali elementi di responsabilità di rilevanza amministrativa, civile, penale ed erariale.
  In esito agli accertamenti emersi nel corso dell'attività della Commissione, il CNR ha integrato le originarie denunce, sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli sia alla competente Procura della Corte dei conti.
  Circa la posizione degli altri dipendenti da Lei citati, il CNR ha comunicato di essere in attesa di conoscere le determinazioni che la Procura della Repubblica adotterà alla conclusione delle indagini preliminari, ancora in corso, al fine di poter attivare tempestivamente i provvedimenti che si renderanno necessari.
  Per quanto concerne la richiesta di restituzione di 15 milioni di euro di fondi europei, è stato rappresentato che OLAF, al termine di un procedimento di accertamento, ha inoltrato la richiesta alla Commissione Europea di procedere al recupero di circa 13,5 milioni di euro, con l'indicazione che le raccomandazioni finali verranno veicolate al MIUR attraverso la Commissione europea.
  Infine, si rappresenta che, oltre alla citata Commissione di indagine, il CNR ha comunicato di aver istituito una «Commissione di studio per l'efficienza e la trasparenza delle procedure amministrative Pag. 27del Consiglio Nazionale delle Ricerche», della quale fanno parte eminenti giuristi.
  A seguito di ciò, il CNR riferisce di aver già attivato le procedure di adeguamento del proprio statuto e dei propri regolamenti alle prescrizioni del decreto legislativo n. 218 del 2016. Le proposte di adeguamento sono al vaglio della stessa Commissione, la quale valuterà le nuove disposizioni con l'obiettivo di intensificare e potenziare le attività di controllo dell'Ente.

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ALLEGATO 5

5-12719 Ghizzoni: Sull'emanazione del prossimo bando per il finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On.le Ghizzoni,
  non possono non condividersi le considerazioni da Lei esposte nell'interrogazione in quanto il bando PRIN 2017 (Progetti di ricerca di interesse nazionale) è fondamentale per lo sviluppo della ricerca.
  Per questo, il bando PRIN 2017 sarà emanato entro il corrente anno e, al netto delle somme destinate alle attività di valutazione e monitoraggio, metterà a disposizione della comunità scientifica italiana, ossia degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, la consistente somma di 390 milioni di euro.
  Si tratta di un impegno estremamente rilevante, che mette a disposizione risorse pari a più del doppio di qualsiasi altro bando analogo mai emanato dal MIUR e quattro volte quanto stanziato nell'ultimo bando del 2015 (92 milioni di euro).
  Ciò è reso possibile attingendo a più fonti finanziarie individuate dal Ministero, tra le quali il FIRST, per circa 70 milioni di euro, il Fondo Sviluppo e Coesione contenuto nel Piano nazionale della Ricerca, per 50 milioni di euro, e utilizzando le economie di spesa dell'Istituto Italiano di Tecnologia, per 250 milioni di euro, attraverso la firma di un apposito Protocollo d'Intesa tra MIUR e IIT.
  L'accordo con l'IIT, fortemente voluto dalla Ministra e avallato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, ha ricevuto l'approvazione definitiva degli Organi dell'Istituto proprio pochi giorni fa.
  L'individuazione dei progetti vincitori che, come nel caso dei bandi precedenti, avranno durata di tre anni, avverrà mediante due fasi (pre-selezione e selezione), nel rispetto delle migliori prassi internazionali (peer review), sotto il coordinamento del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) così come previsto dalla legge n. 240 del 2010.
  Nella fase preselettiva, secondo adeguate attribuzione di punteggi, verranno valutate fondamentalmente:
   la qualità scientifica del Principal Investigator;
   il coinvolgimento (ai possibili massimi livelli) di giovani ricercatori (under 40), al fine di favorire un effettivo ricambio generazionale presso gli Atenei e gli Enti di ricerca pubblici;
   la ragionevolezza delle risorse finanziarie.

  Le procedure di valutazione annovereranno numerose novità fra le quali si segnala un'articolazione più incisiva dei Comitati di selezione (panel) che saranno in numero maggiore rispetto al passato e rispetteranno le 25 aree dell’European Research Council (ERC) nelle quali si ripartiscono le tre grandi macro-aree delle Life Sciences, Social Sciences and Humanities, Physical Sciences and Engineering.
  L'intera procedura prevedrà anche, per maggior trasparenza, una mid term review e sarà gestita dal MIUR esclusivamente per via telematica.

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ALLEGATO 6

5-12720 Palmieri: Sul Piano di mobilità straordinaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On.le Centemero,
  in merito alla presunta violazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di contrattazione si precisa che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha modificato l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che i contratti collettivi nazionali di lavoro possano derogare alle disposizioni, vigenti e future, riguardanti il personale pubblico, nelle materie indicate da quest'ultimo decreto legislativo, inclusa la mobilità.
  Ne consegue che il contratto sulla mobilità del personale docente è stato sottoscritto nel rispetto della vigente normativa.
  In merito alla la richiesta di dati, si evidenza che sia in occasione della mobilità e delle assegnazioni provvisorie relative all'anno scolastico 2016/2017, nonché, più recentemente, con riferimento alle medesime procedure per l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero ha sempre dato notizia della conclusione delle operazioni rispetto ai vari gradi di istruzione con appositi comunicati stampa, recanti il numero complessivo di istanze soddisfatte.
  Ogni Ufficio scolastico regionale ha, altresì, provveduto a pubblicare i cosiddetti «bollettini», contenenti l'esito delle operazioni per ciascuno degli istanti, assicurando così la totale trasparenza circa le procedure sia della mobilità sia delle assegnazioni provvisorie.
  Per di più, per la prima volta, in relazione alle operazioni relative all'anno scolastico 2016/2017 è stata altresì resa un'informativa alle organizzazioni sindacali in merito alle procedure informatiche che hanno governato il processo della mobilità nazionale.
  Pertanto, ogni aspetto legato alla mobilità e alle assegnazioni provvisorie dello scorso anno e di quest'anno scolastico è stato oggetto di comunicati e informative ampiamente dettagliate.
  Tuttavia, per soddisfare la sua richiesta, si lascia a disposizione di tutti gli on.li parlamentari una tabella riepilogativa del numero delle istanze presentate e di quelle accolte, per regione e grado di istruzione, con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, nonché un'ulteriore tabella che illustra il numero di istanze distinte a seconda delle precedenze previste e vantate dagli istanti in relazione alle assegnazioni provvisorie, con riferimento agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

TABELLE ALLEGATE AL TESTO DELLA RISPOSTA:

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ALLEGATO 7

5-12721 Vacca: Sulle chiamate di professori associati presso l'Università di Tor Vergata di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On.le Vacca,
  le accuse che i ricercatori hanno mosso nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» sono indubbiamente molto gravi. Si auspica che la magistratura possa rapidamente far luce su tali accadimenti. Verrà valutata l'eventualità della costituzione di parte civile nella fase dibattimentale del procedimento penale in corso, ove dovesse essere pronunciato il rinvio a giudizio a seguito dell'udienza preliminare fissata per il 18 dicembre p.v.
  Si reputa altresì utile informare che, nell'ambito del tavolo tecnico avviato dall'ANAC per la definizione di specifiche linee guida per le Università, nel Piano Nazionale Anticorruzione, cui partecipa il MIUR, è stato affrontato anche il tema relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei Rettori ed è emersa la possibilità di raccomandare alle Università di prevedere che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al Decano. Detta procedura, fino ad oggi mai applicata, verrà inserita nelle linee d'indirizzo che il Ministero emanerà immediatamente dopo la formalizzazione da parte dell'ANAC del Piano Anticorruzione.
  Il Ministero dunque assicura che sta monitorando con la massima attenzione la vicenda e conseguentemente assumerà le iniziative più opportune.
  Dagli elementi di informazione trasmessi dall'Università circa il merito della questione, si è appurato che i ricorsi presentati dinanzi al TAR Lazio dai due ricercatori sono finalizzati all'annullamento delle procedure di chiamata indette dall'Università.
  In particolare, sul ricorso proposto dal ricercatore dott. Sileri, il Giudice amministrativo ha già avuto modo di esprimersi con sentenza del 20 marzo 2017, annullando la singola procedura in questione laddove, in seguito al verificarsi della presenza all'interno dello stesso Dipartimento di due candidati in possesso dei requisiti di accesso alla procedura selettiva, il TAR ha rilevato che tale fattispecie non era disciplinata dal Regolamento dell'Ateneo. Nella citata sentenza, il Giudice amministrativo ha riscontrato un vizio non pertinente alle modalità di valutazione del candidato, quanto piuttosto agli aspetti procedimentali a monte della specifica procedura, senza dunque alcuna conseguenza per tutte le altre chiamate di professori.
  Sul punto, va altresì precisato che, nelle more del giudizio, l'Università ha proceduto ad emendare il Regolamento di chiamata dei professori, inserendo una norma regolamentare disciplinante proprio l'eventualità della presenza nella procedura di chiamata di più candidati afferenti allo stesso Dipartimento. Per tale ragione l'Università non ha ritenuto di proporre appello contro la sentenza. A seguito della pronuncia in questione, l'Ateneo, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Avvocatura dello Stato, ha rinnovato la specifica procedura di chiamata ed è in attesa della delibera del Dipartimento di nomina della Commissione.
  Quanto al ricorso presentato dal dott. Gruner, il TAR del Lazio ha disposto la sollecita definizione del giudizio nel merito fissando l'udienza pubblica del 7 marzo 2018. Si precisa che tale caso differisce dal precedente, trattandosi di un'ipotesi nella Pag. 35quale non si è in presenza di più candidati afferenti al medesimo Dipartimento, bensì ad un unico candidato appartenente ad un Dipartimento diverso da quello che ha indetto la procedura selettiva.
  È comunque utile sottolineare che nessuna delle altre procedure coeve alle due impugnate è stata oggetto di ricorso e, pertanto, esse sono da ritenersi valide a tutti gli effetti.

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ALLEGATO 8

5-12722 Pannarale: Sull'immatricolazione anche in soprannumero di docenti idonei alla specializzazione dei posti di sostegno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  On.le Pannarale,
  corre preliminarmente l'obbligo di evidenziare che il numero dei posti per i corsi di specializzazione per il sostegno che possono essere banditi in ogni regione è, naturalmente, condizionato dall'offerta formativa che ogni Università funzionante nella regione è in grado di erogare.
  Per i corsi di abilitazione/specializzazione (TFA) più datati la distribuzione è stata effettuata attraverso una stima di previsione dei posti disponibili, ovverosia non tenendo conto a priori dell'offerta formativa ma in base alla presunta esigenza di specializzati di ogni regione. Tuttavia, in diversi casi, alcune Università non hanno potuto attivare tutti i posti loro assegnati, mentre altre ne avrebbero potuto attivare un numero maggiore.
  Onde superare tali problematiche, con riguardo al III ciclo TFA l'apposito Gruppo di lavoro ha definito una nuova strategia, recepita dal DM n. 948 del 2016 di attivazione dei corsi, con la quale è stato definito a monte il numero nazionale dei posti disponibili successivamente ripartito con appositi decreti ministeriali tra le diverse Università solo dopo aver acquisito l'offerta formativa di ciascuna di esse in ragione dell'effettiva capacità di erogazione dei corsi.
  Infatti, con i successivi decreti n. 141 e n. 226 del 2017, è stato avviato un corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per complessivi 9.949 posti, corrispondenti alla capacità massima di accoglienza offerta dalle Università di tutto il Paese.
  Questo corso di specializzazione consentirà di coprire in maniera sostanzialmente integrale i 10.011 posti che sono rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto nel 2017/2018 per carenza di docenti specializzati iscritti nelle graduatorie utili all'immissione in ruolo. Carenza, peraltro, che deriva anche dal fatto che numerosi docenti specializzati all'insegnamento su posto di sostegno, che preferiscono insegnare su posto comune, appena ne hanno la possibilità vi si spostano.
  Si ricorda, infine, che proprio nell'intenzione di venire incontro a tutte le esigenze manifestate dagli alunni con disabilità, il decreto legislativo n. 59 del 2017 ha previsto un nuovo modello di reclutamento che consente ai neolaureati di partecipare immediatamente ad appositi concorsi. Sino ad oggi, invece, era previsto che potessero partecipare ai concorsi solo soggetti che, successivamente alla laurea, avessero sostenuto sia un percorso abilitante di durata annuale, sia un corso di specializzazione, anch'esso annuale. Naturalmente il nuovo modello di reclutamento conferma l'attenzione alla qualità della formazione, poiché i giovani che vinceranno i nuovi concorsi saranno formati adeguatamente grazie alla frequenza di un apposito percorso universitario in pedagogia e didattica speciale.