CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 novembre 2017
906.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

EMENDAMENTI 3.2 e 4.2 DELLA RELATRICE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  All'emendamento 3.2 della relatrice, al comma 2-bis, premettere le parole: In via transitoria.
0. 3. 2. 1. Simonetti.

  All'emendamento 3.2 della relatrice, al comma 2-bis, sostituire le parole da: i posti di dirigente generale fuori ruolo fino alla fine del comma con le seguenti: il numero in eccedenza dei componenti del collegio dei sindaci da nominare ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della presente legge, è temporaneamente assegnato con la qualifica di dirigente generale fuori ruolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima del collocamento fuori ruolo è fissata in diciotto mesi.
0. 3. 2. 2. Simonetti.

  All'emendamento 3.2 della relatrice, al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: A decorrere dal rinnovo dei collegi dei sindaci ai sensi del comma 2 aggiungere le seguenti: in via transitoria per la durata di dodici mesi.
0. 3. 2. 3. Simonetti.

  All'emendamento 3.2 della relatrice, al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: sono considerati quali incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in via transitoria per la durata di dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
0. 3. 2. 4. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis
. A decorrere dal rinnovo dei collegi dei sindaci ai sensi del comma 2, i posti di dirigente generale fuori ruolo previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nella dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli incarichi di componente dei collegi dei sindaci degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, incrementano, in misura pari all'eccedenza rispetto al numero dei componenti del collegio dei sindaci da nominare ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della presente legge, i posti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del predetto Ministero e sono considerati quali incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma Pag. 1084-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è conseguentemente adeguato il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
3. 2. La Relatrice.

ART. 4.

  All'emendamento 4.2 della relatrice, lettera a), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 700.000 euro con le seguenti: 500.000 euro e le parole: un milione di euro con le seguenti: 700.000 euro.
0. 4. 2. 1. Lombardi, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 1 e dai rimborsi delle spese di cui all'articolo 1, comma 28, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
4. 2. La Relatrice.

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ALLEGATO 2

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Testo unificato C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, lettere a), b) e d).

  Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti:, lettere a), b) e d).
1. 54. La Relatrice.

  Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 con le seguenti: di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: previsti dall'articolo 1, primo comma, numeri 5) e 6), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 con le seguenti: di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
1. 55. La Relatrice.

  Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente: 30 All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.».
1. 56. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: nella governance con le seguenti: nell'organizzazione.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: nella governance con le seguenti: nell'organizzazione.
2. 2. La Relatrice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 3. La Relatrice.

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ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 1 e dai rimborsi delle spese di cui all'articolo 1, comma 28, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
4. 2. La Relatrice.

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ALLEGATO 3

5-12357 Ciprini: Mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento di Petrignano d'Assisi (PG) del gruppo Colussi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente evidenzio che il Gruppo Colussi sta attualmente attraversando una complessa fase di riorganizzazione dell'intero processo produttivo, con conseguenti ripercussioni sul mantenimento dei livelli occupazionali.
  La sede legale dell'azienda è a Milano mentre gli stabilimenti di produzione in Italia sono ad Imperia, Fossano (CN), Leini (TO), Valle Lomellina (PV), Tavernelle Val di Pesa (FI), Monteriggione (SI), Valle del Dittaino (EN) e Petrignano di Assisi (PG).
  Negli ultimi cinque anni la Colussi Spa ha evidenziato criticità riconducibili ad una riduzione della domanda, nel mercato di riferimento, dei beni prodotti, con le inevitabili ricadute in termini industriali, produttivi ed occupazionali.
  Per far fronte a tali difficoltà la società, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha, nel 2014, predisposto un Piano Industriale di rilancio ed attivato gli ammortizzatori sociali. Attualmente la Colussi Spa sta beneficiando dell'integrazione salariale erogata a seguito della stipula di un contratto di solidarietà in data 21 dicembre 2016. Con il citato contratto di solidarietà è stata prevista la riduzione oraria per 430 unità su di un organico pari a 931 dipendenti per il periodo decorrente dal 23 gennaio 2017 al 3 febbraio 2018. Segnalo che il trattamento di CIGS è stato autorizzato dal Ministero che rappresento con il decreto direttoriale del 3 febbraio 2017.
  Nonostante gli investimenti fatti, sia in termini impiantistici che di marketing, la situazione complessiva del gruppo ha continuato a presentare criticità e nel mese di marzo del 2017, la società ha annunciato che una parte della produzione (quella di Petrignano di Assisi), sarebbe stata trasferita ad un altro stabilimento del Gruppo, con le inevitabili ricadute in termini di tenuta occupazionale anche sul sito nel sito umbro.
  Pertanto la Colussi Spa ha predisposto un nuovo Piano industriale che ha presentato alle organizzazioni sindacali nelle scorse settimane. Si tratta di un Piano di interventi triennale, che prevede investimenti complessivi per circa 80 milioni di euro, dei quali 30 milioni sarebbero destinati, secondo quanto dichiarato dalla regione Umbria, anche alla formazione e riconversione di professionalità all'interno dell'organico di Petrignano.
  Dopo una serie di incontri con le rappresentanze sindacali e di confronti che hanno evidenziato un progressivo inasprimento della tensione, il 10 ottobre scorso la Colussi ha attivato la procedura di licenziamento collettivo per 125 lavoratori – 115 operai e 10 impiegati – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. Nell'ambito di tale procedura si sono svolti diversi incontri tra azienda e organizzazioni sindacali al fine di ridurre al massimo i licenziamenti annunciati. Nell'ultimo incontro, svoltosi lo scorso 7 novembre, sono stati fatti alcuni passi in avanti anche se allo stato non si è ancora pervenuti ad un accordo. Il prossimo incontro è infatti fissato al prossimo 15 novembre.
  La Regione Umbria, appena appresa la notizia, ha ritenuto opportuno convocare Pag. 112per il 16 ottobre scorso un incontro con le parti datoriali e sociali al fine di affrontare in maniera organica la materia.
  In questo quadro molto articolato la regione Umbria, pur non avendo attivato formalmente alcun Tavolo, ha costantemente e puntualmente monitorato la situazione attraverso incontri separati, con azienda e sindacati.
  Considerata l'importanza di una presenza strategica nel territorio regionale come quella della Colussi che in Umbria genera occupazione per oltre 600 persone (circa 480 dipendenti solo per lo stabilimento di Petrignano di Assisi) la regione Umbria ha comunicato la disponibilità nel mettere a disposizione ogni strumento utile a supportare il rilancio dell'azienda in difesa dei livelli occupazionali.
  Da ultimo, nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda in parola, posso comunque assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

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ALLEGATO 4

5-12512 Simonetti: Riconoscimento a macchinisti, capitreno e manovratori di convogli ferroviari dei benefici previdenziali connessi allo svolgimento di attività usuranti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto «Salva Italia») ha previsto, per il personale appartenente al settore ferroviario, nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico. In particolare tale decreto ha esteso anche alle categorie di lavoratori in parola i requisiti ordinari previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, determinando la disapplicazione della più favorevole disciplina prevista dall'articolo 217, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
  Come evidenziato nel presente atto parlamentare, per i macchinisti e i capitreno risulta difficilmente applicabile la disciplina – dettata dalla legge di bilancio 2017 – per i cosiddetti lavoratori precoci che prevede lo svolgimento di almeno un anno di lavoro prima del compimento dei diciannove anni di età. Per essere assunti con tali qualifiche è, infatti, necessario il conseguimento del diploma di scuola superiore di secondo grado.
  Voglio, inoltre, precisare che, non costituendo l'APE sociale un trattamento pensionistico, non rilevano ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo – 30 o 36 anni – le eventuali maggiorazioni del servizio di cui il soggetto potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento. Ai fini dell'accesso all'APE sociale, si prendono in considerazione, viceversa, soltanto quelle maggiorazioni che sono già state accreditate al lavoratore nel corso della sua vita lavorativa.
  Preciso, inoltre, che i benefici previdenziali previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 in favore dei lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono essere ottenuti dal personale di «macchina» e «viaggiante» che svolge attività lavorativa in orario notturno.
  Ricordo che il Governo ha da sempre dimostrato particolare sensibilità alle problematiche derivanti dalla riforma previdenziale introdotta con il decreto «Salva Italia», dando priorità, nella necessità di una rivisitazione della normativa vigente, alle platee dei lavoratori che svolgono attività rilevanti dal punto di vista sociale e impegnative per le tipologie di prestazione. Mi riferisco alle persone beneficiarie delle salvaguardie pensionistiche, dell'APE sociale e delle citate norme sui lavoratori precoci.
  Da ultimo, assicuro che saranno valutate nel corso del tempo le istanze di tutti le categorie affinché tutti i lavoratori possano avere giusta tutela previdenziale ed assicurativa attraverso il miglioramento e l'implementazione del reticolato normativo vigente.

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ALLEGATO 5

5-12494 Gribaudo: Attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 651, della legge di stabilità 2016 relative all'esonero dai contributi previdenziali per i conducenti di veicoli impiegati in servizi di trasporto internazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 1, comma 651, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura dell'80 per cento (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e che prestano la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.
  Al riguardo, l'INPS – il 4 marzo 2016 – ha inviato ai competenti uffici dei Ministero del lavoro una richiesta di parere al fine di conoscere se il predetto sgravio contributivo, potesse essere o meno considerato un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il predetto articoli stabilisce, in particolare, che affinché un intervento possa configurare un aiuto di Stato occorre che esso: sia concesso dallo Stato (o mediante risorse statali); comporti un vantaggio per talune imprese o produzioni; abbia un impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.
  In riscontro alla richiesta dell'INPS, Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 651, della legge n. 208 del 2015, per come strutturata, avrebbe dovuto essere sottoposta al regime degli aiuti de minimis, intendendo con tale espressione quelle agevolazioni di importo poco elevato che non possono essere considerati aiuti di Stato in quanto non in grado di alterare la libera concorrenza.
  La questione è stata successivamente affrontata presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale sede le Amministrazioni interessate hanno convenuto sulla necessità di una modifica normativa con l'espressa previsione dell'applicazione del regime de minimis.
  Alla luce di tale orientamento, pertanto, l'articolo 1, comma 651, della legge n. 208 del 2015 è stato novellato dall'articolo 47-bis, commi 2 e 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Con tale modifica, è stato espressamente previsto che l'esonero in parola possa trovare applicazione entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il predetto Regolamento, in particolare, stabilisce il limite generale di « 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari» per le imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio, con riduzione del beneficio a 100.000 euro per le imprese «che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi». Con la medesima modifica normativa Pag. 115sono state inoltre disimpegnate alcune delle risorse originariamente destinate a finanziare la misura in parola.
  A seguito della intervenuta modifica normativa, l'INPS ha avviato la realizzazione di una nuova procedura informatica predisponendo, parallelamente, una bozza di circolare contenente le indicazioni amministrative e procedurali finalizzate alla corretta gestione del sgravio. Tale bozza di circolare è stata inviata al Ministero del lavoro, per acquisire il necessario parere, lo scorso 8 settembre. Con successiva corrispondenza il Ministero del lavoro ha reso il proprio assenso. L'INPS ha assicurato, quindi, che provvederà in tempi brevi alla emanazione della circolare.