CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, i fornitori non possono emettere fatture a debito nei riguardi del cliente relative a consumi antecedenti i due anni dalla data di emissione del conguaglio stesso
  2. Sul fornitore, in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, non gravano le tariffe, i costi e gli oneri della filiera connessi e/o strumentali alla fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'allocazione della relativa energia, anche in relazione al settlement, le tariffe per la remunerazione dei servizi di rete, gli oneri di sistema. Con specifico riferimento agli oneri fiscali, compreso il versamento di IVA e accise, l'Agenzia delle entrate vigila sul fatto che i volumi interessati dalla mancata emissione delle fatture di conguaglio di cui al comma 1 siano esentati da oneri fiscali o tributari derivanti da IVA e accise.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture relative ai volumi immessi in consumo a partire dal 1o giugno 2018 per il settore elettrico, dal 1o luglio 2019 per il settore del gas, dal 1o luglio 2020 per il settore idrico. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni impiantistiche strumentali all'attuazione della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente lo stato di avanzamento delle installazioni di contatori di seconda generazione di energia elettrica e gas, con evidenza dell'incidenza dei nuovi contatori funzionanti rispetto all'intero parco misuratori installato presso i clienti. Sulla base delle risultanze del rapporto di cui al periodo precedente, il Governo, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dispone con decreto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie con riferimento ai termini di cui al primo periodo del presente articolo e agli obblighi di cui al presente articolo.
  4. Nell'ottica di garantire, anche in assenza di contatori di nuova generazione, una fatturazione più precisa e basata sul consumo effettivo, aumentando allo stesso tempo la consapevolezza dei clienti sui propri consumi, i distributori riconoscono, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, una specifica riduzione della tariffa di distribuzione in relazione al ricevimento delle autoletture da parte dei clienti.
  5. Quanto stabilito ai commi precedenti di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione del dato di misura sia riconducibile alla responsabilità del cliente.
1. 1. Bargero.

Pag. 128

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, il diritto del venditore di esigere la prestazione relativa a fatture a debito nei riguardi dei consumatori domestici e delle microimprese ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, per conguagli riferiti a periodi maggiori di 24 mesi si prescrive decorsi inutilmente due anni dal momento in cui il fornitore può eseguire la lettura dei consumi sul misuratore. Il distributore è tenuto a fornire al venditore, entro un termine congruo, i dati di misura reali e le eventuali rettifiche.
1. 2. Baldelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico per le microimprese e per i consumatori l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il termine per remissione della fattura di conguaglio inizia a decorrere dal giorno in cui il fornitore esegue la lettura dei consumi sul misuratore tramite la società distributrice.
1. 3. Galgano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) Per conguaglio si intende l'operazione di rettifica dei consumi di gas, energia elettrica ed idrico stimati, ma non ancora fatturati. La fattura di conguaglio è il documento contabile che è generato a seguito dell'effettiva verifica dei consumi dell'utenza.
1. 4. Galgano.

  Al comma 3, sostituire le parole da: qualora fino alla fine del comma con le seguenti: la contestazione, da parte dell'utente, dell'importo della fattura, sospende il pagamento della fattura contestata e delle fatture successive, fino alla comunicazione, da parte del venditore, di una risposta motivata alla contestazione dell'utente.
1. 5. Baldelli.

  Al comma 3, dopo la parola: l'utente inserire le seguenti: che ha inoltrato un reclamo inerente il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
1. 6. Galgano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il distributore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma, nonché i diritti ad esso spettanti.
1. 7. Baldelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soli contratti di fornitura di energia elettrica e gas, nel caso in cui le fatturazioni stimate siano imputabili a condotte del distributore quali: la mancata rilevazione dei dati reali, la mancata o tardiva comunicazione al venditore degli stessi, la comunicazione di letture stimate come dati reali, la mancata validazione di autoletture correttamente effettuate, la mancata sostituzione di contatori guasti o sospetti malfunzionanti ovvero di malfunzionamenti dei sistemi di fatturazione del venditore e/o mancato recepimento dei dati del distributore o delle autoletture, o ancora dalla mancata comunicazione delle autoletture da parte del consumatore, anche a fronte di solleciti del venditore e di persistenza della fatturazione sulla base di stime, la sospensione di cui al presente comma si estende anche ai rapporti tra Pag. 129venditore e distributore ad eccezione delle azioni risarcitorie tra le medesime parti.
1. 8. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pagamento delle fatture aggiungere le seguenti: derivanti da consumi prescritti o non effettuati.
1. 9. Baldelli.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A seguito della comunicazione, da parte dell'utente, dell'autolettura adeguatamente documentata, il fornitore ha l'obbligo di emettere una nuova fattura sulla base dei consumi effettivi. I consumatori possono trasmettere l'autolettura, di cui il venditore e il distributore devono tener conto nelle rispettive fatturazioni, qualunque sia la tipologia di misuratore installato.
1. 10. Baldelli.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
1. 11. Baldelli.

  Sopprimere il comma 5.
1. 12. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto o a distanza, fatto salvo che il fornitore abbia dato in modo chiaro e comprensibile tutte le informazioni al consumatore, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo, non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.
1. 13. Galgano.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Nei contratti di cui al comma 1, le richieste di conguaglio per periodi superiori ai 5 anni determinano un indennizzo per l'utente finale pari al triplo dell'importo richiesto.
1. 14. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio, espressamente consentito ai sensi del comma 5, e ciò deve essere reso esplicito nella medesima fattura di conguaglio. In caso di richiesta di pagamento rateale non sono applicati interessi di dilazione. Il numero di rate concesse non può essere inferiore a dodici per ogni anno di conguaglio.
1. 16. Ricciatti.

  Al comma 8, dopo le parole: con propria deliberazione aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 17. Baldelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 18. Galgano.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente Unico.
1. 19. Baldelli.

Pag. 130

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce le misure atte a promuovere e incentivare l'autolettura, individuando altresì le modalità di invio, da parte dell'utente, dell'autolettura medesima.
1. 20. Baldelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È istituito presso Acquirente Unico Spa un sistema unico nazionale per la comunicazione dell'autolettura relativa ai consumi di tutti gli utenti dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico in grado di interfacciarsi con il Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis della legge 13 agosto 2010, n. 129.
  8-ter. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
  8-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico emana i criteri generali per il funzionamento del sistema, garantendo la massima accessibilità possibile da parte degli utenti nei rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.
1. 21. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai fini della presente legge, per utente si intendono le persone fisiche, i liberi professionisti e le micro imprese di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
1. 22. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, devono chiudersi entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua.
  Entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente ogni 12 mesi, i distributori di energia elettrica e gas e fornitori di servizi idrici devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'elenco delle utenze i cui dati di misura reali risalgono a un periodo superiore ai 12 mesi precedenti.
  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, interviene per verificare la diligenza degli operatori, sanzionando eventuali comportamenti scorretti.
1. 23. Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Obbligo di apposizione timbro di spedizione posta massima).

  1. Per esigenze di certezza del servizio di spedizione e per tutelare gli utenti è previsto quanto segue:
   a) il ripristino della timbratura della data di invio per la posta massiva, relativamente alla spedizione di bollette e fatture inviate da soggetti gestori di servizi pubblici;
   b) il divieto, per le società erogatrici di servizi pubblici, dell'addebito agli utenti del tardivo pagamento nei casi in cui le bollette vengano recapitate prive di timbri postali che dimostrino la data di spedizione o di consegna.
1. 01. Prodani.

Pag. 131

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, disciplina il contenzioso in atto all'entrata in vigore della presente legge e, nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari al codice del consumo da parte dei gestori dei servizi, dispone che i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute.
1. 02. Baldelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico sono stabiliti alcuni principi di diligenza ai quali venditori e distributori devono attenersi nella fatturazione dei consumi di energia e di acqua e dei servizi connessi, comunque rispettando i seguenti criteri:
   a) i conguagli possono avvenire esclusivamente sulla base di dati reali;
   b) tutte le partite di fatturazione, incluse le rettifiche dei dati di misura, si devono chiudere entro due anni dall'avvenuto consumo dell'energia elettrica, del gas o dell'acqua;
   c) qualunque sia la tipologia di misuratore installato, i consumatori possono trasmettere l'autolettura, di cui il venditore e il distributore devono tener conto nelle rispettive fatturazioni;
   d) il venditore ha l'obbligo di rettificare le fatture stimate sulla base delle autoletture, mettendo a disposizione dei clienti adeguati sistemi per inviare l'eventuale prova dell'autolettura comunicata;
   e) il termine di pagamento per le fatture di conguaglio di importo anomalo deve essere significativamente più ampio rispetto a quello previsto per il pagamento delle fatture ordinarie;
   f) il consumatore ha diritto alla rateizzazione delle fatture di conguaglio, con rate di periodicità non inferiore a quella delle fatture ordinarie;
   g) in caso di contestazione sull'importo della fattura di importo anomalo, le azioni di sollecito del pagamento – sia sulla fattura contestata che sulle successive – sono sospese fino al momento in cui il venditore fornisce una risposta motivata ed esauriente alla contestazione del consumatore.

  2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico verifica, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue competenze, il rispetto dei criteri di cui al comma precedente.
1. 03. Ricciatti.

Pag. 132

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al comma 1, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
1.100 Il Relatore.

  Sopprimere il comma 4.
1.101 Il Relatore.

  Al comma 6, dopo le parole: dell'utente sopprimere le seguenti:, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato; dopo le parole: a titolo di inserire la seguente: indebito; sopprimere, in fine, le parole: non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.
1.102 Il Relatore

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

« Art. 2.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico al 1o gennaio 2020»
2.100 Il Relatore.

Pag. 133

ALLEGATO 3

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. C. 4510, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Alle riunioni del Comitato partecipano:
   a) i presidenti, o i dirigenti generali equiparati da essi delegati:
    1) del Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira);
    2) del Centro di geodesia spaziale dell'ASI;
    3) del Centro ASI per la gestione e l'analisi dei dati scientifici (ASDC);
    4) del Centro di gestione e controllo del sistema italiano comunicazioni riservate e allarmi (SICRAL) dell'amministrazione della difesa;
    5) dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa);
    6) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC Spa);
   b) i presidenti:
    1) dell'istituto nazionale di astrofisica (INAF);
    2) dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
    3) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

  Ai soggetti predetti non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.
2. 1. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 6, lettera a), dopo le parole: sul settore produttivo inserire le seguenti: tenendo altresì conto delle politiche industriali regionali nei medesimi ambiti.
2. 2. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 6, lettera d), dopo le parole: e dell'attività dell'A.S.I. inserire le seguenti: ovvero di società partecipate della predetta Agenzia.
2. 3. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 6, lettera g), inserire la seguente:
g-bis) garantisce il raccordo tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul Pag. 134territorio, favorendo una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.
2. 4. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 21», comma 6, sopprimere la lettera o).
2. 5. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.».

  Conseguentemente, sostituire la lettera e), con la seguente:
   e) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto da cinque membri, scelti tra personalità di riconosciuta onorabilità e di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nei campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi.».
3. 1. Da Villa, D'Uva, Liuzzi, Businarolo.