CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 novembre 2017
904.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI

  La II Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   premesso che:
    il provvedimento in discussione reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza);
    in particolare, lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;
    tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale – giudice tutelare e giudice minorile – che potrebbe, di fatto, determinare interferenze e sovrapposizioni tra i distinti procedimenti, oltre che un'inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali;
    l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;
   considerato che:
    lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera a), nel modificare l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, trasferisce dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore straniero non accompagnato;
    al riguardo, appare opportuno prevedere che tale procedimento si svolga innanzi al tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Tale scelta, infatti, determinerebbe una significativa riduzione dei tempi del procedimento, oltre che un minor impatto organizzativo Pag. 156per i tribunali dei minori; al fine di evitare possibili contrasti interpretativi appare altresì opportuno richiamare espressamente, nei limiti della prevista clausola di compatibilità, oltre che le norme di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile, in materia di tutela, anche le relative disposizioni di attuazione del medesimo codice che dettano importanti modalità applicative, quale, ad esempio, quelle relative all'istituzione e alla tenuta del registro delle tutele;
   rilevato che:
    analogamente, il richiamato articolo, al comma 2, lettera b), individua nel tribunale per i minorenni l'autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore medesimo, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015;
    in proposito, appare opportuno introdurre specifiche disposizioni dirette a prevedere la conservazione, in via informatica, dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, nei casi in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato. A questo scopo, potrebbe essere utilizzato il «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017. Tale soluzione consentirebbe, infatti, di scongiurare il rischio di eventuali duplicazioni di procedimenti nei confronti del medesimo minore non accompagnato, nell'ipotesi in cui questi, come sovente accade, si sposti in differenti aree geografiche del Paese, con conseguente riduzione dei relativi oneri finanziari;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 2, comma 3, del provvedimento, modifica l'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per i minori non accompagnati, sostituendo il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale, con quello delle disposizioni del titolo IX, capo I, concernenti la tutela del minore;
    al riguardo, appare opportuno inserire, nel corpo dell'articolo, una disposizione volta ad attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il coordinamento, in ambito nazionale, delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari, attualmente affidata ai garanti regionali, prevedendo, inoltre, che ciascun tutore possa espletare, la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), sia previsto che il procedimento di nomina del tutore del minore straniero non accompagnato si svolga innanzi al tribunale per i minorenni in composizione monocratica, anziché collegiale; nonché siano espressamente richiamate le disposizioni di attuazione del codice civile relative agli articoli 343 e seguenti del medesimo codice;
   all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente al caso in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato, siano introdotte misure volte a consentire la conservazione informatica dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, a tal fine utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 9 della legge n. 47 del 2017;
   al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. All'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «quando la tutela riguarda fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di tre»;Pag. 157
   b) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per garantire l'attuazione uniforme sul territorio nazionale del sistema di tutela volontaria, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza coordina le attività di selezione e di formazione dei tutori volontari. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano informano l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in merito alle attività realizzate in attuazione al presente articolo, con cadenza almeno trimestrale»;
   c) al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «titolo X, capo I». 

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ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Nuovo testo C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
   premesso che:
    l'attuale disciplina in tema di trattamento a fini commerciali dei dati personali è stata definita dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha novellato, attraverso l'introduzione del comma 3-bis, l'articolo 130 del Codice, in materia di protezione dei dati personali, consentendo in via generale il trattamento dei dati personali per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato mediante l'iscrizione della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, in un apposito registro delle opposizioni;
    in attuazione di tale disciplina, il decreto del Presidente della Repubblica settembre 2010, n. 178, operativo dal 2011, ha istituito il registro pubblico delle opposizioni, nel quale possono essere iscritte esclusivamente le numerazioni inserite nei pubblici elenchi, restando pertanto escluse tutte le utenze non inserite nei predetti elenchi e tutte le utenze di telefonia mobile;
    l'iscrizione non impedisce che il cittadino possa essere comunque contattato per finalità commerciali qualora l'operatore abbia raccolto i dati personali del cliente sulla base di fonti diverse dagli elenchi pubblici, purché nel rispetto delle altre disposizioni previste dal codice;
    l'istituzione del registro delle opposizioni, che avrebbe dovuto rappresentare il principale strumento dei cittadini per evitare le comunicazioni commerciali telefoniche indesiderate, non ha, tuttavia, soddisfatto le aspettative degli utenti, anche in considerazione di molteplici condotte scorrette di operatori e imprese: a fronte, infatti, di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro);
   rilevato che:
    condivisibile obiettivo della proposta di legge in discussione è, pertanto, quello di rendere possibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla circostanza che la numerazione sia o meno inserita negli elenchi pubblici degli abbonati, di iscrivere il proprio numero di telefono, attraverso una semplice richiesta, nel registro delle opposizioni. Gli utenti potranno, in tal modo, manifestare il dissenso all'eventuale utilizzo, da parte degli operatori, della propria numerazione per Pag. 159fini pubblicitari, di vendita diretta o di indagini di mercato (articolo 1, commi 1 e 3);
    il provvedimento, inoltre, dispone che l'iscrizione nel registro delle opposizioni comporti la automatica revoca di tutti i consensi precedentemente espressi dall'interessato per le telefonate di tipo commerciale (comma 5);
   rilevato altresì che:
    a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, è previsto il divieto di comunicazione, trasferimento e diffusione a terzi dei dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento (comma 7);
    la violazione di tali ultime disposizioni è sanzionata con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e facendo salve le ipotesi di cui all'articolo 167 del codice stesso, per le quali è irrogata una sanzione penale (comma 9);
    il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche, (comma 11);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE