CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 ottobre 2017
900.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto del Governo n. 452);
   rilevato che lo schema di decreto in esame è volto a integrare e modificare il codice dell'amministrazione digitale (CAD) al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, proseguire nella semplificazione delle disposizioni contenute nel codice, rafforzare i diritti di cittadinanza digitale, migliorare la qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale e favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;
   rilevato che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera c), del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame – disciplina l'applicabilità delle disposizioni del codice alle società a controllo pubblico, alle società quotate pubbliche ed alle società a partecipazione pubblica;
    dalla formulazione del testo non risulta peraltro sufficientemente chiara l'applicabilità o meno delle disposizioni del codice alle società a partecipazione pubblica;
   evidenziato che:
    l'articolo 3-bis del CAD – modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame – al comma 1-bis, riconosce, a chiunque la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater; il comma 1-quater introduce l'obbligo di comunicare ogni modifica o variazione del domicilio medesimo;
    l'articolo 3-bis non riconosce invece il diritto, per chi ha esercitato la facoltà di cui al comma 1-bis, di ottenere la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6-quater, diritto che, sulla base del principio generale del consenso previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, dovrebbe essere riconosciuto fino alla data fissata dal decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per il passaggio alla comunicazione esclusivamente in forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti cui si applica il CAD;
   considerato che:
    l'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto modifica l'articolo 5, comma 1, del CAD, estendendo l'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica del Sistema pubblico di connettività a tutte le forme di pagamento elettronico accettate dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD;
    la predetta modifica deve essere valutata alla luce del principio di non discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronica;Pag. 20
    osservato che l'articolo 5, comma 2-quater, del CAD – introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame – prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma elettronica del Sistema pubblico di connettività, senza peraltro fissare un termine per l'adozione del decreto medesimo;
   rilevato che:
    l'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del CAD – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto in esame – prevede l'espressione da parte dell'AgID di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori che svolgono attività di centrale di committenza relative all'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale;
    appare in proposito opportuno assicurare la tempestività dello svolgimento delle procedure di gara;
    risulta altresì opportuno estendere il carattere vincolante anche ai pareri espressi dall'AgID sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica nei casi previsti dalla lettera f) del medesimo comma 2 dell'articolo 14-bis;
   considerato che:
    l'articolo 17, comma 1-quater, del CAD – modificato dall'articolo 15 dello schema di decreto – istituisce presso l'AgID un unico ufficio del difensore civico per il digitale, in luogo della previsione di un difensore civico per ciascuna amministrazione;
    non viene modificato l'ultimo periodo del predetto comma 1-quater – secondo cui il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari – il quale dovrebbe ora precisare che si tratta dell'ufficio competente di ciascuna amministrazione,
   sottolineato che
    occorre procedere ad un'adeguata valorizzazione del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD;
    risulta a tal fine opportuno costituire una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, da realizzare con le risorse assegnate al Commissario straordinario per l'Agenda digitale e gestita da parte dell'ISTAT;
   rilevato che:
    l'articolo 62, comma 5, dello schema di decreto modifica l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, che reca la definizione di pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
    appare opportuno inserire un riferimento anche alla materia contabile, al fine di rendere l'applicazione della disposizione omogenea tra tutte le giurisdizioni;
   sottolineato che:
    l'articolo 66 del CAD – modificato dall'articolo 56 dello schema di decreto – disciplina il rilascio della carta di identità elettronica;
    in un'ottica di semplificazione e di sussidiarietà, al fine di ampliare i servizi per i cittadini, dovrebbe essere consentito al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni con gli identity provider accreditati dall'AgID per la distribuzione della carte di identità elettronica;
   evidenziato che:
    lo schema di decreto prevede la sostituzione delle «regole tecniche» previste dall'articolo 71 del CAD con «linee guida» contenenti regole tecniche e di Pag. 21indirizzo, in linea con il criterio della “neutralità tecnologica”, volto ad evitare il rischio di individuare soluzioni tecnologiche che non risultino al passo con il rapido sviluppo del settore;
    le richiamate «linee guida» devono qualificarsi, sul piano delle fonti del diritto, come atti di regolazione di natura tecnica, con una valenza erga omnes ed un carattere vincolante;
   richiamata infine la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla compimento del passaggio alla modalità informatica di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame – si valuti l'opportunità di precisare l'applicabilità delle disposizioni del CAD alle società a partecipazione pubblica;
   b) all'articolo 3-bis del CAD – modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame – si valuti l'opportunità di riconoscere la facoltà, per chi ha eletto il domicilio digitale, di ottenere la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6-quater, esercitabile fino alla data fissata dal decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per il passaggio alla comunicazione esclusivamente in forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti cui si applica il CAD;
   c) all'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto – che modifica l'articolo 5 del CAD – si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a);
   d) all'articolo 5, comma 2-quater, del CAD – introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato ivi previsto;
   e) all'articolo 14-bis, comma 2, del CAD – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto – alla lettera f), si valuti l'opportunità di sopprimere la parola: «non» al fine di riconoscere carattere vincolante ai pareri dell'AgID ivi previsti;
   f) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del CAD – modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di definire tempi certi per l'espressione del parere dell'AgID e di limitare l'obbligatorietà dello stesso alle sole procedure di gara che superino una determinata soglia, disponendo negli altri casi la facoltatività dello stesso;
   g) all'articolo 17, comma 1-quater, del CAD – modificato dall'articolo 15 dello schema di decreto – all'ultimo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «all'ufficio competente» le parole: «di ciascuna amministrazione»;
   h) si valuti l'opportunità di introdurre nel CAD l'articolo 50-ter, volto all'istituzione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, da realizzare con le risorse assegnate al Commissario straordinario per l'Agenda digitale e gestita da parte dell'ISTAT, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD nonché alla semplificazione della condivisione dei dati;
   i) all'articolo 66 del CAD – modificato dall'articolo 56 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione che riconosca al Ministero dell'interno la facoltà di stipulare convenzioni con gli identity provider accreditati dall'AgID per la distribuzione della carte di identità elettronica;
   l) all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 – modificato dall'articolo 62, comma 5 dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di aggiungere dopo la parola: «amministrativa» la parola: «, contabile».

Pag. 22

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Sopprimerlo.
*1. 2. Marcon, Costantino.

  Sopprimerlo.
*1. 3. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modifiche seguenti:
   a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il quaranta per cento dei voti validi;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Elezione del sindaco e del consiglio comunale».

  2. Gli articoli 72 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi.
1. 4. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «con una o più liste presentate» sono sostituite dalle seguenti: «con una lista presentata»;
   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o delle liste» sono soppresse;
   c) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «e per una delle liste» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista»;
   d) al comma 4, le parole: «la maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento più uno»;
   e) al comma 5, terzo periodo, le parole: «o il gruppo di liste» sono soppresse;
   f) il comma 7 è soppresso; Pag. 23
   g) al comma 8, primo periodo, le parole da: «sono riprodotti» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «è riprodotto il simbolo della lista collegata»;
   h) al comma 9, secondo periodo, le parole: «o il gruppo di liste» sono soppresse.

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 7, le parole da: «e che non appartengono» fino alla fine del comma, sono soppresse;
   c) al comma 8, sono apportate le modifiche seguenti:
    1) al primo periodo, le parole: «o a ciascun gruppo di liste collegate» e le parole: «o gruppo di liste collegate» sono soppresse;
    2) al secondo e al terzo periodo, le parole: «o gruppo di liste» sono soppresse;
    3) l'ultimo periodo è soppresso;
   d) il comma 9 è soppresso;
   e) al comma 10, primo, secondo e terzo periodo, le parole: «o al gruppo di liste» sono soppresse;
   f) al comma 11, le parole: «o gruppo di liste collegate» sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;
1. 5. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 6. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 2. Marcon, Costantino.

  Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
2. 3. Marcon, Costantino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
2. 4. Fabbri.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*2. 5. Sisto.

  Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*2. 6. Fabbri.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).
2. 7. Marcon, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto, alla carica di consigliere comunale, il candidato alla carica di sindaco, non risultato eletto, la cui lista o coalizione di lista ha ottenuto il miglior risultato dopo la lista o la coalizione di liste del sindaco risultato eletto. Il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
2. 9. Russo.

Pag. 24

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente: Art. 34-bis. (Condivisione di risorse economiche e strumentali tra enti locali). – 1. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, gli enti locali possono acquisire, anche per il tramite di apposite piattaforme telematiche, la temporanea disponibilità di risorse umane e strumentali messe a disposizione da altri enti locali, contro un corrispettivo in denaro o altra utilità.
  2. Sia il provvedimento con il quale viene messa a disposizione di altri enti una risorsa, sia quello di acquisizione di una risorsa altrui, sono di competenza dell'organo monocratico di vertice dell'ente locale, e possono essere assunti per via telematica, previa autenticazione con firma digitale.
  3. Qualora l'acquisizione si protragga per un periodo superiore a sei mesi, anche non consecutivi, o comunque assuma carattere di stabilità o continuità, deve essere stipulata apposita convenzione, ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 01. Catalano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 149 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  13-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.
  13-ter. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005. n. 266, e successive modificazioni.
2. 02. Catalano.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 2. Marcon, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i commi 1 e 3 sono abrogati.
   a-bis) Il comma 2 è sostituto dal seguente:
  «Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, il consiglio comunale nella prima adunanza successiva, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzione di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore».
3. 3. Russo.

Pag. 25

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5. Il subentro nel Consiglio Comunale per effetto del precedente comma 3 avviene ai sensi dell'articolo 45 del presente Testo Unico e la relativa supplenza ha termine in caso di revoca sindacale ai sensi dell'articolo 46, comma 4, dell'assessore cui il medesimo consigliere è subentrato».
3. 4. Menorello.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Fabbri.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Cecconi, Toninelli, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Sopprimerlo.
*4. 3. Marcon, Costantino.

  Sopprimerlo.
*4. 4. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.

  Sostituirlo con il seguente: I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo sono esonerati dalla raccolta di sottoscrizioni per la presentazione di liste che partecipano alle elezioni per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale.
4. 5. Marcon, Costantino.

  Al comma 1 aggiungere le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «i partiti», con le seguenti: «ai partiti»;
   b) sostituire le parole: «in luogo delle sottoscrizioni,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non è richiesta alcuna sottoscrizione».
4. 6. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Raccolta in via digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione delle consultazioni elettorali locali).

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali locali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
4. 01. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Fabbri.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Mucci.

Pag. 26

  Sopprimerlo.
*5. 3. Marcon, Costantino.

  Sopprimerlo.
*5. 4. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) alla lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «500 e da non più di 750»;
    2) alla lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «250 e da non più di 500»;
    3) alla lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «180 e da non più di 350»;
    4) alla lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
    5) alla lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «90 e da non più di 180»;
    6) alla lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100»;
    7) alla lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «30 e da non più di 60»;
    8) alla lettera h), le parole: «30 e da non più di 60» sono sostituite dalle seguenti: «15 e da non più di 30»;
    9) la lettera i) è abrogata;
   b) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 abitanti».
5. 5. Marcon, Costantino.

  Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:
   al numero 1), sostituire le parole: «2.000 e da non più di 3.000» con le seguenti: «1.500 e da non più di 2.000»;
   al numero 2), sostituire le parole: «1.000 e da non più di 2.000» con le seguenti: «1.000 e da non più di 1.500»;
   al numero 3), sostituire le parole: «700 e da non più di 1.400» con le seguenti: «500 e da non più di 850»;
   al numero 4), sostituire le parole: «400 e da non più di 800» con le seguenti: «300 e da non più di 500»;
   al numero 5), sostituire le parole: «350 e da non più di 700» con le seguenti: «250 e da non più di 500»;
   al numero 6), sostituire le parole: «150 e da non più di 300» con le seguenti: «150 e da non più di 250»;
   al numero 7, sostituire le parole: «100 e da non più di 200» con le seguenti: «80 e da non più di 150».
5. 6. Sisto.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 6.

  La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito della prefettura territorialmente competente, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito del comune chiamato al rinnovo e degli stessi partiti, Pag. 27movimenti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. 01. Marcon, Costantino.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente: All'articolo 14, dopo il comma 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53 aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. Possono altresì essere attribuite le funzioni di certificatori a avvocati, parlamentari e consiglieri regionali.
6. 1. Mucci.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «i consiglieri metropolitani,».
6. 2. Fabbri.

  Al comma 1, sostituire le parole: Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, con le seguenti: È altresì competente ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma qualunque cittadino non condannato per falso o interdetto dai pubblici uffici previa autorizzazione del sindaco.
6. 3. Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 7.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano).

  1. Il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i consiglieri provinciali e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale diretto attraverso il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22, i commi da 25 a 39 e da 56 a 78 sono abrogati.

ART. 8.
(Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani).

  1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia.
  2. I consiglieri provinciali e metropolitani hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o sindaco metropolitano.

  Conseguentemente, la rubrica della legge è modificata come segue: Modifiche alle leggi in materia di ordinamento degli enti locali.
6. 01. Marcon, Costantino.
(Inammissibile)