CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (S. 2942 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2942, recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
   considerato che:
    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia finanziaria collegate al disegno di legge di bilancio 2018 ed incidenti su una pluralità di ambiti materiali;
    il decreto-legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della «tutela della concorrenza» nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie» – «evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese, strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica» (nello stesso senso, sentenze n. 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007, nonché nn. 320 e 322 del 2008);
   rilevato in particolare che:
    l'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, della somma di 21,5 milioni di euro per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, previa sottoscrizione di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni «sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017», demandando ad un decreto del Ministro della salute – da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – l'individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti (articolo 18, comma 2);
    la predetta disposizione risulta riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo Pag. 204comma, lett. m), Cost.), nonché alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    considerato che, in ragione delle competenze regionali in materia di salute e di organizzazione sanitaria, appare opportuno prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti comunque compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro della salute di individuazione delle strutture beneficiarie dei finanziamenti, che risulti compatibile con le esigenze di urgenza nell'adozione del medesimo decreto ministeriale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (nuovo testo C. 141 Antezza).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 141, di iniziativa della deputata Antezza, recante «Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che la proposta di legge disciplina la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, qualificandola come obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale, con la finalità di garantire l'umanizzazione delle cure e il rispetto della dignità della persona;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.), e alla materia «tutela della salute», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   sottolineato che il provvedimento prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, attraverso lo strumento dell'accordo o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'attuazione della legge (articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 3),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (C. 4652 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge, di iniziativa governativa, C. 4652, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;
   rilevato che:
    nell'ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
    in differenti pronunce (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli» sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). La Corte non ritiene, infatti, l'attività di sostegno agli spettacoli scorporabile dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005);
    la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
   valutato favorevolmente il recepimento delle due condizioni formulate nel parere precedentemente espresso, che richiedevano la previa intesa in sede di Conferenza ai fini dell'esercizio delle deleghe e l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (S. 2922, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2922, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 22 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che:
    il disegno di legge in esame è teso a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;
    le disposizioni del disegno di legge incidono sulle materie «ordinamento civile», «opere dell'ingegno» e «tutela dei beni culturali», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l), r) e s), Cost.), nonché sulle materie «tutela del lavoro», «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «valorizzazione dei beni culturali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   preso atto che:
    l'articolo 1, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento per l'adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;
    sui progetti culturali e creativi presentati dalle imprese ai fini della concessione di beni demaniali dismessi si esprime la Commissione di valutazione dei progetti artistici, composta da cinque esperti, uno dei quali designato in rappresentanza della Conferenza unificata,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.