CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 ottobre 2017
899.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4652, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, approvato dal Senato della Repubblica, e le proposte di legge ad esso abbinate;
   condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, consistono nella promozione e nel sostegno dello spettacolo, nel riconoscimento del suo valore formativo nonché del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e nel riconoscimento della sua utilità sociale;
   rilevato che l'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato «codice dello spettacolo», al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
   considerato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riferita ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, indicati dall'articolo 2, comma 4, la lettera a) prevede l'ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base, tra gli altri, dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori;
   osservato che, alla lettera g) del medesimo comma 4, che riguarda in particolare la delega per il settore della danza, al numero 2 si prevede, tra l'altro, l'individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione all'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;
   rilevato che, alla lettera l) del medesimo comma 4, si prevede il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e in coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino, in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 166
  con la seguente osservazione:
   si valuti l'esigenza di assicurare, anche in sede di attuazione delle deleghe legislative di cui all'articolo 2, che gli interventi in materia di lavoro nel settore dello spettacolo, richiamati dal comma 4, lettera l), del medesimo articolo 2, determinino un complessivo rafforzamento delle tutele dei lavoratori, anche sul piano previdenziale e assicurativo, tenendo conto delle peculiarità delle prestazioni rese.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (Nuovo testo C. 141 Antezza).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 141 Antezza, recante disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta;
   preso atto che il provvedimento è volto ad assicurare la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta, la cui costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è indicata come uno degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale;
   condivise le finalità della proposta di legge, che si pone l'obiettivo di rendere le strutture ospedaliere accoglienti e di favorire, con il massimo orario di apertura e la necessaria attenzione, la presenza nei reparti di degenza dei familiari e delle persone significative per il paziente;
   rilevato che l'articolo 2 rinvia a uno specifico decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere del Consiglio superiore di sanità, la definizione di linee guida, aggiornate con cadenza triennale, per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali;
   considerato che, nella definizione dei compiti attribuiti alle regioni, l'articolo 3 prevede la trasformazione degli attuali reparti di terapia intensiva e l'organizzazione di corsi di formazione periodici per il personale medico e infermieristico, al fine di identificare modelli organizzativi e modalità assistenziali finalizzati a favorire e supportare la comunicazione tra l’équipe medico-infermieristica, il paziente ed i familiari;
   segnalata l'esigenza di verificare se gli obiettivi del provvedimento possano essere effettivamente conseguiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del provvedimento, valutando la possibilità di destinare alla sua attuazione specifiche risorse finanziarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.