CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia;
   preso atto che il provvedimento è volto a rivedere la disciplina recata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, riguardante la professione di estetista, nonché ad estenderne le previsioni ad altre attività professionali nel medesimo settore;
   considerato, in particolare, che il testo unificato introduce disposizioni organiche per lo svolgimento delle attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista;
   rilevato che, rispetto alla normativa vigente, il provvedimento innova la disciplina prevista per l'abilitazione all'esercizio della professione di estetista, che si applica anche alle attività di tatuatore e di piercer, e introduce disposizioni relative alla qualificazione e all'abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia;
   osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera m), introduce nella legge n. 1 del 1990 l'articolo 12-bis, che qualifica le attività disciplinate dal provvedimento in esame quali attività a carattere stagionale, autorizzando il Governo a integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
   considerato che, in base al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle attività a carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, non si applicano i limiti al numero complessivo di contratti a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro e il limite di durata massima di trentasei mesi dei rapporti a tempo determinato, nonché la disposizione secondo cui, in caso di violazione dei divieti di riassunzione a tempo determinato alla scadenza di un precedente contratto, il nuovo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato;
   ricordato che l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del ricordato decreto legislativo n. 81 del 2015 rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di individuare le attività stagionali, continuando il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, a trovare applicazione fino all'adozione del medesimo decreto ministeriale;
   rilevata l'opportunità che la definizione della attività stagionali sia affidata al decreto previsto dal richiamato articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in modo da rimettere ad un unico strumento normativo la valutazione delle caratteristiche delle diverse prestazioni lavorative, in modo da non favorire la creazione di rapporti di lavoro precari in assenza di una effettiva stagionalità delle attività svolte,Pag. 141
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1, comma 1, lettera m), in modo da rimettere al decreto di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una valutazione sistematica circa l'aggiornamento dell'elenco delle attività considerate stagionali ai fini dell'applicazione della disciplina dei contratti a tempo determinato.