CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 6 ottobre 2017
887.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (Testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; sono soppresse le parole da «il proprio statuto» fino a «n. 13, e»; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
   b) dopo la parola: «organizzato» aggiungere le seguenti parole «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;
   2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;

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   al comma 13, lettera a) premettere la seguente lettera: 0a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
  «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;
  1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis.»;

  dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Elezioni trasparenti).

  1. In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e di cui all'articolo 8 del testo unico per l'elezione del Senato di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
   a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;
   b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;
   c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

  2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
1. 194. (Nuova formulazione) Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
*1. 25 (Nuova formulazione) Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
*1. 184. (Nuova formulazione) La Russa.

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  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 19.», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
*1. 42. (Nuova formulazione) Lupi, Misuraca, Lainati.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.
1. 40. (Nuova formulazione) Lupi, Misuraca, Lainati.

  Al comma 17, capoverso Art. 31, aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che sarà rimosso e conservato dagli uffici elettorali, prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

  Conseguentemente:
   al comma 18, premettere la seguente lettera:
    0a) al primo comma, dopo la parola «scheda» sono aggiunte le seguenti parole: «, annota il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode»;
   al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) al terzo comma sostituire le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» con le seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda, senza tagliando, nell'urna».
1. 20. Coppola, Boccadutri, Fabbri, Famiglietti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
  8-bis. Il Ministero dell'interno, entro il 45o giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.
1. 29. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 18, lettera b), sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.

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  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 1:
    1) al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;
    2) al medesimo comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.

   b) all'articolo 2:
    1) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;
   2) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;
    3) al medesimo comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.
1. 100. Gasparini.

  Al comma 21, lettera c), capoverso comma 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: che devono obbligatoriamente essere annotate a verbale.
1. 136. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera b);.
1. 102. Gasparini.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane per età.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane per età.
  Conseguentemente, al comma 32, capoverso 3, sostituire la parola anziano con la seguente giovane
1. 101. (nuova formulazione) Fabbri.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

  Al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio Pag. 37plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter).

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 2-bis.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 3.
  4-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 3 e 4.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, comma 5, sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: precedenti commi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

  Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso articolo 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter
*1. 175. (nuova formulazione) Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

  Al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati Pag. 38della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter).

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: di cui al comma 2-bis.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 3.
  4-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 3 e 4.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, comma 5, sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: precedenti commi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

  Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4-bis e 4-ter
*1. 108. (nuova formulazione) Gasparini.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), sopprimere l'ottavo periodo.

  Conseguentemente:
   a) dopo le parole: il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata inserire le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione».
   b) al medesimo capoverso Art. 83, comma 1, lettera f), dopo le parole: Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata inserire le seguenti: Pag. 39o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
1. 103. Famiglietti.

  All'emendamento 1.220 del Relatore, sostituire le parole: tracciando un solo segno con le seguenti: tracciando un segno.

  Conseguentemente, all'allegato 1, sostituire le parole: tracciando un solo segno con le seguenti: tracciando un segno.
  Conseguentemente, all'allegato 2, sostituire le parole: tracciando un solo segno con le seguenti: tracciando un segno.
0. 1. 220. 1. Fabbri.

  Al comma 17, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nella parte esterna della scheda è riportata la seguente dicitura in carattere maiuscolo, entro un apposito rettangolo «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegato e, nel caso di più liste collegate il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio».

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  Conseguentemente, sostituire la Tabella A-ter, per l'elezione della Camera, con la seguente: Tabella A-ter.

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  Conseguentemente, sostituire la Tabella B, per l'elezione del Senato, con la seguente: Tabella B.

1. 220. (Nuova formulazione) Il relatore.

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ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.
2. 59. Marco Di Maio.

  Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).
*2. 61. (ex 1. 109) (Nuova formulazione) Fabbri, Gribaudo, Piccione, Gasparini, Giacobbe, Patrizia Maestri, Malisani, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Gnecchi, Incerti.

  Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).
*2. 62. (ex 1. 50) (Nuova formulazione) Locatelli, Pastorelli, Marzano, Vezzali, Cominelli, Malisani, Blazina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

  Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).
*2. 63. (ex 1. 178) (Nuova formulazione) Centemero, Ravetto.

  Al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: della regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, secondo periodo, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
  Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: Ufficio centrale nazionale con le seguenti: Ufficio elettorale regionale e sostituire le parole: numero 6-bis) con le seguenti: numeri 3), 4) e 5).
*2. 64. (ex 1. 60) (Nuova formulazione) Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Galgano.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: una lista collegata con le seguenti: una singola lista non collegata.
2. 60. Fabbri.

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  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ammesse al riparto aggiungere le seguenti:, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

   b) al medesimo capoverso Art. 17, comma 1, lettera c):
    1) sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e b);
    2) sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
    3) sostituire le parole: della lettera a) con le seguenti: delle lettere a) e b).
2. 20.Gasparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è soppresso.

2. 22. Fabbri.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del bacino territoriale di ciascun collegio inserire le seguenti:, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali e aggiungere in fine il seguente periodo: Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la parola: successivamente.
  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti comma 3.
3. 18. Il relatore.

ART. 4.

  All'emendamento 4.17 del Relatore, dopo le parole: hanno ricoperto inserire le seguenti: in un paese estero e conseguentemente sopprimere le parole in un paese della circoscrizione Estero.
0. 4. 17. 1. Parisi, Abrignani, D'Alessandro.

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  All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero, non possono essere candidati per le elezioni alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».
4. 17 Il relatore.