CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il disegno di legge in discussione opera una complessiva revisione della disciplina delle professioni sanitarie attraverso interventi di riordino della vigente normativa, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
    come si desume dalla relazione illustrativa del provvedimento, si tratta di un intervento di ammodernamento e razionalizzazione che, in attuazione dei principi della direttiva 2005/36/ CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha lo scopo di rendere il sistema delle professioni sanitarie più funzionale e aderente alle esigenze dei cittadini;
    in particolare, è disposta la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni, accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili e prevedendo, inoltre, la costituzione degli albi per le professioni sanitarie che ne siano sprovviste (articolo 3);
   rilevato altresì che:
    l'articolo 9 del disegno di legge, nel modificare l'articolo 348 del codice penale, disciplina l'esercizio abusivo della professione sanitaria, prevedendo per tale fattispecie di reato la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di condanna è prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché la trasmissione, ove il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o una attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata;
    l'articolo in questione, che novella altresì gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, riproduce, ai commi 1-2-quinquies, integralmente il contenuto degli articoli da 1 a 4 della proposta di legge C.2281 in materia di esercizio abusivo di una professione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, del quale la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 agosto 2016,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    il disegno di legge in discussione opera una complessiva revisione della disciplina delle professioni sanitarie attraverso interventi di riordino della vigente normativa, risalente alla legge istitutiva degli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
    come si desume dalla relazione illustrativa del provvedimento, si tratta di un intervento di ammodernamento e razionalizzazione che, in attuazione dei principi della direttiva 2005/36/ CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha lo scopo di rendere il sistema delle professioni sanitarie più funzionale e aderente alle esigenze dei cittadini;
    in particolare, è disposta la trasformazione degli attuali collegi delle professioni sanitarie e delle rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni, accorpando in un medesimo ordine professioni tra loro omogenee e compatibili e prevedendo, inoltre, la costituzione degli albi per le professioni sanitarie che ne siano sprovviste (articolo 3);
   rilevato altresì che:
    l'articolo 8-bis del provvedimento, introdotto dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente, nel modificare la legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede, al comma 3, capoverso comma 7-bis, che il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività in regime libero-professionale;
    al riguardo, andrebbe meglio definita la portata applicativa della disposizione, specificando le modalità attraverso le quali il predetto Fondo, il cui funzionamento è disciplinato da apposito decreto del Ministro della salute (articolo 14, comma 2, della legge da ultimo richiamata), è chiamato ad assolvere a tale funzione;
   ritenuto infine che:
    l'articolo 9 del disegno di legge, nel modificare l'articolo 348 del codice penale, disciplina l'esercizio abusivo della professione sanitaria, prevedendo per tale fattispecie di reato la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di condanna è prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché la trasmissione, ove il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente Pag. 64una professione o una attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata;
    l'articolo in questione, che novella altresì gli articoli 589 (Omicidio colposo) e 590 (Lesioni personali colpose) del codice penale, riproduce, ai commi 1-2-quinquies, integralmente il contenuto degli articoli da 1 a 4 della proposta di legge C.2281 in materia di esercizio abusivo di una professione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, del quale la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 2 agosto 2016,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.