CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;
   preso atto della Raccomandazione n. 3 del Consiglio europeo, con la quale si invita l'Italia a mettere in atto interventi diretti a rendere complessivamente più efficiente il «sistema giustizia» e a rafforzare gli strumenti di contrasto alla corruzione;
   apprezzate, a tal fine, le misure contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che perseguono l'obiettivo di deflazionare e di semplificare il processo penale, riducendone significativamente la durata;
   apprezzate altresì le misure contenute nel provvedimento di riforma del c.d. Codice antimafia (Decreto legislativo n. 159 del 2011), approvato definitivamente dalla Camera il 27 settembre scorso, che reca disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'accumulo di patrimoni illeciti;
   valutati con favore gli interventi attuati dal Governo con la legge di bilancio 2017, che ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente di personale amministrativo di oltre 1000 unità, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria;
   ritenuto che le misure attuate dall'Esecutivo dovranno comunque essere integrate da ulteriori interventi diretti a migliorare il complessivo quadro istituzionale e a modernizzare il settore giustizia;
   sottolineata la necessità, in tale particolare ambito, nella direzione indicata dall'A.S. 2284, di introdurre misure dirette ad assicurare una più moderna ed efficiente gestione delle cause civili, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti, la specializzazione dell'offerta di giustizia, l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice e l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico;
   condiviso, infine, l'impegno del Governo ad attuare una complessiva riforma delle procedure concorsuali (A.S. 2681), attraverso l'introduzione di misure dirette a prevedere la riduzione dei costi e della durata delle procedure stesse, oltre che ad incentivare, la composizione delle crisi in via stragiudiziale, al fine di salvaguardare quanto più possibile la continuità aziendale;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 248

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4631 Governo, C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie).

  1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della presente legge, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle stesse imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conio dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  2. Le convenzioni di cui al comma precedente si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.
  3. Si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole contenute nelle convenzioni di cui ai commi 11 e 12 che consistono:
   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
   d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
   e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
   f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
   g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
   h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo Pag. 249cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati. Le clausole di cui alle lettere a), c), d), e) e g), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

  4. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma precedente sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
  5. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi precedenti, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 (della legge 31 dicembre 2012, n. 247)».

  Conseguentemente, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.
(Equo compenso e clausole vessatorie).

  1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della presente legge, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle stesse imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  2. Le convenzioni di cui al comma precedente si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.
  3. Si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole contenute nelle convenzioni di cui ai commi 11 e 12 che consistono:
   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
   d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
   e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
   f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
   g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o, imperate dalla parte;
   h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente Pag. 250stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati. Le clausole di cui alle lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

  4. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma precedente sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
  5. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi precedenti, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 (della legge 31 dicembre 2012, n. 247)».

  Conseguentemente, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
1. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge tutela l'equità del compenso degli avvocati, associazioni professionali o società iscritte all'albo degli avvocati, nei rapporti contrattuali con i loro clienti, che siano soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione degli articoli 35 e 36, primo comma, della Costituzione, nonché per assicurare l'esigenza di evitare nell'esercizio della professione forense servizi professionali di bassa qualità, anche nell'interesse della giustizia, ed eliminare il permanere di situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali in essere tra le parti.
1. 3. Di Lello.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 4. Dambruoso.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 5. Parisi.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 6. Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: La presente legge tutela l'equità dei compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
*1. 7. Zan.

  Al comma 1, prima delle parole: La presente legge tutela premettere le seguenti: In attuazione dell'articolo 36, comma primo, della Costituzione,.
1. 8. Rizzetto.

Pag. 251

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1. Dopo le parole: anche in forma associata, inserire le seguenti: o societaria;
   2. Dopo le parole: in favore, inserire le seguenti: delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   3. Le parole: o medie sono soppresse.
1. 9. Chiarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: in favore di, inserire le seguenti: pubbliche amministrazioni,.
1. 10. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo le parole: raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: nonché Enti Pubblici, anche non economici, Fondazioni, Enti morali, Pubbliche Amministrazioni territoriali e centrali, Agenzie, Sindacati, Società controllate e/o partecipate, Università, Enti di Ricerca.
1. 12. Rostan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 6 maggio 2003 inserire le seguenti: nonché con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 11. Ermini.

  Al comma 2, prima delle parole: Ai fini della presente legge, premettere le seguenti: Fermo il disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,.
*1. 13. Cuomo.

  Al comma 2, prima delle parole: Ai fini della presente legge, premettere le seguenti: Fermo il disposto dell'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,.
*1. 14. Marotta.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247 aggiungere le seguenti: e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.
**1. 15. Marotta.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247 aggiungere le seguenti: e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.
**1. 16. Cuomo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In ogni caso, si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.Pag. 252
    b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1. Dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
   a-ter) nella dichiarazione che le clausole apposte al contratto siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti;
     2. Alla lettera e) dopo le parole rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: vive sostenute;
   c) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: Sono inefficaci le dichiarazioni o consimili con le quali si riconosce che l'apposizione delle clausole sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti;
   all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
  1. Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi dell'articolo 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2. Il contratto rimane valido per il resto;
   l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Determinazione giudiziale dell'equo compenso).
  1. Il giudice:
   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi dell'articolo 1, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'articolo 2 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
1. 17. Chiarelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. I livelli di equità del compenso professionale non possono essere oggetto di alcuna forma di contrattazione tra le parti sociali.
1. 18. Rizzetto.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 19. Di Lello.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 20. Zan.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 21. Parisi.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 22. Marotta.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 23. Dambruoso.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
  «Art. 1-bis. 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti a vantaggio del committente della prestazione legale prevedendo un compenso non equo.
  2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo il compenso dell'avvocato di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro Pag. 253della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
1. 01. Rizzetto.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   « a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
   a-ter) nella dichiarazione che le clausole apposte al contratto siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti»;
    2. alla lettera e) dopo le parole: «rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «vive sostenute»
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sono inefficaci le dichiarazioni o consimili con le quali si riconosce che l'apposizione delle clausole sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
   Conseguentemente, all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
  1. Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi dell'articolo 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2. Il contratto rimane valido per il resto.
   l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Determinazione giudiziale dell'equo compenso).

  1. Il giudice:
   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi dell'articolo 1, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'articolo 2 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
2. 2. Chiarelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Alla rubrica dopo la parola vessatorie aggiungere le seguenti: e loro nullità;
   b) Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Si considerano vessatorie, salvo prova contraria, le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato, associazione professionale o società per l'esercizio della professione forense, e uno dei soggetti di cui all'articolo 1 determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente;
   c) Al comma 2 sostituire la parola: particolare con le seguenti: ogni caso;
   d) Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per garantire la tutela del credito dell'avvocato verrà adottato con decreto Pag. 254ministeriale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la previsione di un obbligo legale di segnalazione da parte del professionista dei pagamenti che eccedono i 60 giorni alle istituzioni a presidio della solvibilità ai fini del credito.
2. 1. Di Lello.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in ragione della non equità del compenso pattuito,.
*2. 3. Parisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in ragione della non equità del compenso pattuito,.
*2. 4. Zan.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in ragione della non equità del compenso pattuito,.
*2. 5. Dambruoso.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in ragione della non equità del compenso pattuito,.
*2. 6. Marotta.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.
**2. 7. Dambruoso.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.
**2. 8. Zan.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.
**2. 9. Parisi.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese aggiungere le seguenti: vive sostenute.
**2. 10. Chiarelli.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere le seguenti parole: ovvero che dall'importo complessivo previsto sia decurtato quanto separatamente recuperato dall'avvocato in ragione dell'attribuzione.
2. 11. Rostan.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
  h-bis. Nella previsione di clausole che impongono all'avvocato un compenso indipendentemente dal numero specifico e dalla tipologia delle controversie.
2. 12. Sisto, Sarro.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
  h-bis. Nella previsione che il compenso pattuito per la difesa in giudizio spetti unicamente in caso di esito positivo del giudizio;.
2. 13. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis. Nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente Pag. 255in caso di sottoscrizione del contratto;.
2. 14. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

  Al comma 3, le parole: lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), d), e) e g).
2. 15. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), d) ed e).
2. 16. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c) e d).
2. 17. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c) ed e).
2. 18. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, le parole lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti: lettere a), c), g).
2. 19. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alle clausole previste al presente articolo non si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
2. 20. Sisto, Sarro.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
  2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.
*3. 1. Zan.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
  2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.
*3. 2. Parisi.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
  2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta Pag. 256dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.
*3. 3. Marotta.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
  2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.
*3. 4. Dambruoso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È nulla ogni clausola che stabilisca un compenso non equo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 o qualsiasi patto vessatorio stipulato ai sensi dell'articolo 2 comma 2, mentre il contratto rimane valido per il resto.
3. 5. Di Lello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. L'azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.
3. 6. Chiarelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. L'azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.
3. 7. Chiarelli.

ART. 4.

  Al comma 1 sostituire le parole: del compenso e con le seguenti: del compenso ai sensi dell'articolo 3 o.
4. 1. Di Lello.

  Al comma 1 dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247. aggiungere le seguenti: e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.
*4. 2. Cuomo.

  Al comma 1 dopo le parole: legge 31 dicembre 2012, n. 247. aggiungere le seguenti: e tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricomprese nelle convenzioni di questioni di fatto e di diritto similari.
*4. 3. Marotta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il procedimento di cui al comma precedente è quello previsto dall'articolo 702 del codice di procedura civile. Tra il deposito del ricorso e la prima udienza deve intercorrere un tempo non superiore a 90 giorni.
4. 4. Rostan.

Pag. 257

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Equo compenso nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

  Le pubbliche amministrazioni nel disciplinare il conferimento di incarichi professionali agli avvocati iscritti all'albo sono tenute a conformarsi a parametri minimi prestabiliti e non derogabili sui compensi, anche al fine di escludere contenziosi giudiziali che hanno ad oggetto l'entità dei corrispettivi professionali.
  Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), con uno o più decreti individua i compensi secondo parametri minimi e vincolanti per l'affidamento di incarichi, anche all'interno degli appalti pubblici, a cui debba attenersi una pubblica amministrazione, tenuto conto della quantità, del contenuto e delle caratteristiche delle prestazioni legali.
5. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma finale).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano solo agli incarichi professionali conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 05. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma di diritto transitorio).

  1. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore.
*5. 02. Marotta.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma di diritto transitorio).

  1. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore.
*5. 03. Cuomo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente articolo:

Art. 5-bis.
(Norma transitoria).

  1. La legge si applica anche alle convenzioni sottoscritte antecedentemente e non esaurite o, comunque, non ancora definite o alle prestazioni non ancora fatturate.
5. 04. Di Lello.