CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2017
884.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (testo unificato C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
  3. Ogni partito o movimento politico che intenda presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è tenuto a svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati ai collegi uninominali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1. 48. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori Pag. 31nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1. 73. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo le parole: Trentino Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti: Friuli Venezia Giulia.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo le parole: in sei aggiungere le seguenti:, in sei.
1. 208. Malisani.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    2) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.
    3) al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole:, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale con i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
    4) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali».
    5) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni».
    6) al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: La presentazione delle liste fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
    7) al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: in Pag. 32un collegio plurinominale con le seguenti: in una circoscrizione;
    8) al comma 9, lettera b), capoverso 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: del collegio plurinominale con le seguenti: della circoscrizione;
    9) al comma 9, lettera d) capoverso 3:
     a) al primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni circoscrizione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
     b) al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
     c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    10) al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    11) al comma 10, capoverso Art. 19:
     a) al comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi;
     b) al comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: circoscrizioni;
     c) al comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    12) sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali».
    13) sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
    14) al comma 15, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella circoscrizione;
    15) sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
    16) al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.
    17) al comma 17, capoverso Art. 31, commi 3 e 4, sopprimere le parole: nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale;
    18) al comma 18, lettera a), sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
    19) al comma 20, capoverso Art. 59-bis, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
    20) al comma 20, capoverso Art. 59-bis, comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul Pag. 33contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
    21) al comma 21, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    22) al comma 24, capoverso Art. 77, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione;
    23) al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   « e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    24) sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
    25) al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
    26) al comma 28, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: collegi plurinominali Pag. 34con la seguente: circoscrizioni, sostituire le parole: nel collegio con le seguenti: nella circoscrizione e sostituire le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione.
    27) al comma 28, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni.
    28) al comma 29, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono aggiunte le seguenti: «in una circoscrizione» e le parole: «del medesimo collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione»;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 1, sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter con il seguente:
  2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
    2) al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
    3) al comma 3, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    4) al comma 3, lettera c), capoverso 4:
     a) al primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni regione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
     b) al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella regione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
     c) sopprimere il terzo periodo;
     d) al quarto periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
    5) al comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
    6) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella regione;
    7) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
    8) al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: regione;
    9) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   « e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione;
   e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
    10) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera c);
    11) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei Pag. 35seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e-bis).»;
    12) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 2, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una regione;
   c) all'articolo 3:
    1) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
    2) al comma 1, sopprimere la lettera b);
    3) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
    4) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
    5) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
    6) al comma 2, sopprimere la lettera b);
    7) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
    8) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
    9) al comma 6, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
   d) all'allegato 3, tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.
   e) all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella B, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.
1. 54. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   a) sostituire i commi da 2 a 32 con i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  « 2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale.»

  4. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi Pag. 36plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   « 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».

  8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.
  2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
  3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.Pag. 37
  4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

  9. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  10. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
  11. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
  «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  11-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  12. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

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  13. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».

  14-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  14-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo».

  16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  « 1. Se l'elettore traccia un solo segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo».

  18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, Pag. 39nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  18-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  19. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data Pag. 40dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile Pag. 41sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

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  26. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

  28. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   b) al comma 3, le parole: «comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c)» e le parole da: «e, per ciascuna lista cui sono collegati,» fino alla fine del comma sono soppresse;
   c) il comma 4 è abrogato;
   d) al comma 6, i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti»;
   e) il comma 7 è abrogato.
   b) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.Pag. 43
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
  4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle Pag. 44schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo».
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi Pag. 45uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».

  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17.- 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».

  8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;Pag. 46
   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
   c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;
   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
   e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  « 1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun Pag. 47gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».

  11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».

  12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».

  13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».

  14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
   c) sostituire l'articolo 3, con il seguente:
  «Art. 3. – (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore). – 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano Pag. 48al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
   c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Pag. 49

  3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
  6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
  8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

Pag. 50

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
Pag. 51

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

TABELLA A.1

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;

  Circoscrizione MOLISE:
   MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
   MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

Pag. 52

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il Pag. 53numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter.
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

».

Pag. 54

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)
«Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1 Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2 Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3 Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4 Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5 Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6 Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7 Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8 Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9 Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1 Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2 Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3 Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4 Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5 Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6 Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7 Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8 Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9 Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10 Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11 Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12 Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14 Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15 Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16 Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17 Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18 Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1 Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2 Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3 Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4 Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5 Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6 Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7 Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8 Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9 Veneto n. 6 e n. 4;Pag. 55
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1 Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2 Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3 Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1 Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2 Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3 Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4 Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5 Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6 Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7 Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1 Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2 Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1 Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2 Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3 Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1 Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2 Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3 Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4 Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5 Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6 Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7 Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8 Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9 Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10 Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11 Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1 Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2 Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1 Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1 Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANO, SENATO 2 Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3 Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4 Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5 Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6 Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7 Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8 Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9 Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10 Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11 Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1 Puglia n. 1 e n. 2;Pag. 56
PUGLIA SENATO 2 Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3 Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4 Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5 Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6 Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7 Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8 Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1 Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2 Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1 Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2 Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3 Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4 Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1 Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2 Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3 Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4 Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5 Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6 Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7 Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8 Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9 Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10 Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1 Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2 Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3 Sardegna n. 4 e n. 5;
Pag. 57

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)
«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono Pag. 58collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

».
1. 49. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Pag. 59

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 32 con i seguenti:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale.».

  4. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  6. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di Pag. 60inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.
  L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».

  8. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.
  2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
  3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
  4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

  9. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  10. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».

  11. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
  «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
  «1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
  «1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    « a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui Pag. 61all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  11-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  12. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  13. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».

  14-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  14-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo».

  16. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

Pag. 62

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un solo segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo».
  18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  18-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  19. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;Pag. 63
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna Pag. 64lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista Pag. 65abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  24. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

  26. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  27. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

  28. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   b) al comma 3, le parole: «comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c)» e le parole da: «e, per ciascuna lista cui sono collegati,» fino alla fine del comma sono soppresse;
   c) il comma 4 è abrogato;
   d) al comma 6, i periodi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, lettera c), secondo periodo e seguenti. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi Pag. 66candidati, i seggi eccedenti sono attribuiti alla lista che segue nella graduatoria dei resti»;
   e) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
  4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati Pag. 67di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo».
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio Pag. 68di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».

  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide Pag. 69poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».

  8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    « a-bis) nella regione Valle d'Aosta/ Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
   c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;
   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un Pag. 70riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
   e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».

  11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
  12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».
  13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».
  14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

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  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

  3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d‘Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  4. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per Pag. 72l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
   c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol/, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
  8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

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ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
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ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

TABELLA A.1

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;

  Circoscrizione MOLISE
   MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
   MOLISE CAMERA 2 – Molise 2;

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ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono Pag. 76collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Pag. 77

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

«Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 — Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1 Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2 Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3 Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4 Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5 Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6 Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7 Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8 Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9 Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1 Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2 Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3 Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4 Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5 Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6 Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7 Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8 Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9 Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10 Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11 Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12 Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14 Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15 Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16 Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17 Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18 Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1 Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2 Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3 Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4 Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5 Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6 Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7 Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8 Veneto n. 7 e n. 5;Pag. 78
VENETO SENATO 9 Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1 Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2 Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3 Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1 Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2 Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3 Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4 Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5 Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6 Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7 Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1 Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2 Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1 Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2 Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3 Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1 Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2 Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3 Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4 Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5 Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6 Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7 Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8 Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9 Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10 Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11 Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1 Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2 Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1 Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1 Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANO, SENATO 2 Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3 Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4 Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5 Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6 Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7 Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8 Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9 Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10 Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11 Campania n. 21 e n. 22;Pag. 79
PUGLIA SENATO 1 Puglia n. 1 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2 Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3 Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4 Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5 Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6 Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7 Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8 Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1 Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2 Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1 Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2 Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3 Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4 Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1 Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2 Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3 Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4 Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5 Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6 Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7 Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8 Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9 Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10 Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1 Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2 Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3 Sardegna n. 4 e n. 5;
Pag. 80

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono Pag. 81collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1. 53. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Pag. 82

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 1 sostituire i commi da 3 a 34 con i seguenti:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale».

  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore Pag. 83a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».
  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
  3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
  4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
  12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
    «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco Pag. 84dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».
  17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale».

  20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

Pag. 85

  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo».

  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;Pag. 86
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale Pag. 87parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile Pag. 88attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

  31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

  33. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
  34. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
   b) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 Pag. 89dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:

  «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura Pag. 90superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
   «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
   «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;Pag. 91
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
   Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».

  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
   «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».

  8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
   «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.Pag. 92
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   « a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
   c) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;
   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
   e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».

  11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, Pag. 93n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
  12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».

  13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».

  14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
  15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,».
   c) Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

  1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.
  2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.
  3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione Pag. 94in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
   c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle Pag. 95zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
  8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   d) Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

Pag. 96

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
Pag. 97

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

  Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

  Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1
PIEMONTE CAMERA 1 Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2 Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3 Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4 Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5 Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6 Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7 Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8 Piemonte n. 8;
PIEMONTE CAMERA 9 Piemonte n. 9;
Circoscrizione PIEMONTE 2
PIEMONTE CAMERA 10 Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11 Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12 Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13 Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14 Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15 Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16 Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17 Piemonte n. 17;Pag. 98
Circoscrizione LOMBARDIA 1
LOMBARDIA CAMERA 1 Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2 Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3 Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4 Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5 Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6 Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7 Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8 Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9 Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10 Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11 Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12 Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13 Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14 Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15 Lombardia n. 16;
Circoscrizione LOMBARDIA 2
LOMBARDIA CAMERA 16 Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17 Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18 Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19 Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20 Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22 Lombardia n. 35;
Circoscrizione LOMBARDIA 3
LOMBARDIA CAMERA 23 Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24 Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25 Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26 Lombardia n. 25;
LOMBARDIA CAMERA 27 Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28 Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29 Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4
LOMBARDIA CAMERA 30 Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31 Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32 Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33 Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34 Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35 Lombardia n. 30;
Circoscrizione VENETO 1
VENETO CAMERA 1 Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2 Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3 Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4 Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5 Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6 Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7 Veneto n. 7;
Circoscrizione VENETO 2
VENETO CAMERA 8 Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9 Veneto n. 9;Pag. 99
VENETO CAMERA 10 Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11 Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12 Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13 Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14 Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15 Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16 Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17 Veneto n. 17;
Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 Friuli Venezia Giulia n. 1
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 Friuli Venezia Giulia n. 2
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 Friuli Venezia Giulia n. 3
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 Friuli Venezia Giulia n. 4
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 Friuli Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA
LIGURIA CAMERA 1 Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2 Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3 Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4 Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5 Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6 Liguria n. 6;
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 Emilia Romagna n. 1;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 Emilia Romagna n. 2;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 Emilia Romagna n. 3;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 Emilia Romagna n. 4;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 Emilia Romagna n. 5;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 Emilia Romagna n. 6;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 Emilia Romagna n. 7;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 Emilia Romagna n. 8;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 Emilia Romagna n. 9;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 Emilia Romagna n. 10;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 Emilia Romagna n. 11;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 Emilia Romagna n. 12;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 Emilia Romagna n. 13;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 Emilia Romagna n. 14;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 Emilia Romagna n. 15;
Circoscrizione TOSCANA
TOSCANA CAMERA 1 Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2 Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3 Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4 Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5 Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6 Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7 Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8 Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9 Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10 Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11 Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12 Toscana n. 12;Pag. 100
TOSCANA CAMERA 13 Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14 Toscana n. 14;
Circoscrizione UMBRIA
UMBRIA CAMERA 1 Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2 Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3 Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4 Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5 Umbria n. 5;
Circoscrizione MARCHE
MARCHE CAMERA 1 Marche 1;
MARCHE CAMERA 2 Marche 2;
MARCHE CAMERA 3 Marche 3;
MARCHE CAMERA 4 Marche 4;
MARCHE CAMERA 5 Marche 5;
MARCHE CAMERA 6 Marche 6.
Circoscrizione LAZIO
LAZIO CAMERA 1 Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2 Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3 Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4 Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5 Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6 Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7 Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8 Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9 Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10 Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11 Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12 Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13 Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14 Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2
LAZIO CAMERA 15 Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16 Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17 Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18 Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19 Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20 Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21 Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO
ABRUZZO CAMERA 1 Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2 Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3 Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4 Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5 Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1 Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2 Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1
CAMPANIA CAMERA 1 Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2 Campania n. 2;Pag. 101
CAMPANIA CAMERA 3 Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4 Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5 Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6 Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7 Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8 Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9 Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10 Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11 Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12 Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2
CAMPANIA CAMERA 13 Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14 Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15 Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16 Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17 Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18 Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19 Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20 Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21 Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22 Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA
PUGLIA CAMERA 1 Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2 Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3 Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4 Puglia n. 4.
PUGLIA CAMERA 5 Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6 Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7 Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8 Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9 Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10 Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11 Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12 Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13 Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14 Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15 Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16 Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA
BASILICATA CAMERA 1 Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2 Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3 Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4 Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5 Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA
CALABRIA CAMERA 1 Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2 Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3 Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4 Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5 Calabria n. 5;Pag. 102
CALABRIA CAMERA 6 Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7 Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8 Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1
SICILIA CAMERA 1 Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2 Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3 Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4 Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5 Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6 Sicilia n. 6;
SICILIA CAMERA 7 Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8 Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9 Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10 Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2
SICILIA CAMERA 11 Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12 Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13 Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14 Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15 Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16 Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17 Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18 Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19 Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20 Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA
SARDEGNA CAMERA 1 Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2 Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3 Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4 Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5 Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6 Sardegna n. 6.
Pag. 103

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono Pag. 104collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Pag. 105

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

  TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1 Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2 Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3 Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4 Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5 Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6 Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7 Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8 Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9 Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1 Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2 Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3 Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4 Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5 Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6 Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7 Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8 Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9 Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10 Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11 Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12 Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14 Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15 Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16 Lombardia n. 26 e n. 27;Pag. 106
LOMBARDIA SENATO 17 Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18 Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1 Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2 Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3 Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4 Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5 Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6 Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7 Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8 Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9 Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1 Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2 Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3 Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1 Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2 Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3 Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4 Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5 Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6 Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7 Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1 Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2 Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1 Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2 Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3 Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1 Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2 Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3 Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4 Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5 Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6 Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7 Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8 Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9 Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10 Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11 Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1 Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2 Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1 Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1 Campania n. 1 e n. 3;Pag. 107
CAMPANO, SENATO 2 Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3 Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4 Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5 Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6 Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7 Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8 Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9 Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10 Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11 Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1 Puglia n. 1 e 2;
PUGLIA SENATO 2 Puglia n. 3 e 5;
PUGLIA SENATO 3 Puglia n. 4 e 15;
PUGLIA SENATO 4 Puglia n. 6 e 13;
PUGLIA SENATO 5 Puglia n. 7 e 12;
PUGLIA SENATO 6 Puglia n. 8 e 9;
PUGLIA SENATO 7 Puglia n. 10 e 11;
PUGLIA SENATO 8 Puglia n. 14 e 16;
BASILICATA SENATO 1 Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2 Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1 Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2 Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3 Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4 Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1 Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2 Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3 Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4 Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5 Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6 Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7 Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8 Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9 Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10 Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1 Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2 Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3 Sardegna n. 4 e n. 5;
Pag. 108

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono Pag. 109collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1. 94. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Pag. 110

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole da: «ciascuna circoscrizione» fino a: «ripartita» con le seguenti: «le circoscrizioni sono ripartite in 50»;
   b) sostituire le parole: «a tre e non superiore a sei» con le seguenti: «a cinque e non superiore a otto»
1. 185. La Russa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sopprimere le parole: costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e.
1. 126. Galgano, Menorello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 1, comma 9, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
   2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    b) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
   3) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a sessanta.
    c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    d) al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, il numero complessivo dei collegi plurinominali nelle circoscrizioni non può essere superiore a trenta.
1. 171. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 1, comma 9, lettera d), capoverso comma 3, sostituire le parole: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
   2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore Pag. 111a sei con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    b) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: in ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a cinque;
    c) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
    d) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei, con le seguenti: non inferiore a quattro e non superiore a sette.
1. 170. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a due e non superiore a tre.
1. 127. Galgano, Menorello.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
   d-bis)
verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
   d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
   b) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la Pag. 112maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
1. 180. La Russa.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, sopprimere le parole: e le coalizioni di liste e le parole: e alle coalizioni di liste;
   2) al comma 7, capoverso Art. 14-bis, sopprimere i commi 1 e 2;
   3) al comma 9:
    a) sopprimere la lettera b);
    b) alla lettera c), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo;
    c) alla lettera e), capoverso 3.1, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   4) al comma 15, capoverso 2), sopprimere le parole: alle coalizioni e le parole , nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;
   5) al comma 17, capoverso Art. 31. sopprimere i commi 3 e 4;
   6) al comma 18, lettera b), sopprimere il secondo periodo;
   7) al comma 24, capoverso Art. 77, lettera c), sopprimere le parole da: collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera;
   8) al comma 25, capoverso Art. 83:
    a) al comma 1, sopprimere le lettere a-ter), a-quater), b), n. 1;
    b) al comma 1, alla lettera
b), n. 2, sopprimere le parole: singole e le parole non collegate;
    c) al comma 1, alla lettera c), nel primo periodo sopprimere le parole: le coalizioni di liste e e la parola: singole al secondo periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola al quarto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; al quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; al sesto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole;
    d) al comma 1, sopprimere la lettera d);
    e) al comma 1, alla lettera e), nel primo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole; nel terzo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste e singole; nel quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; nel sesto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; nel settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole; nell'ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole; nel nono periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole; nel decimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola; nell'undicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singola; nel dodicesimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole; nel tredicesimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole; e le parole: coalizione di liste o alla singola; nel quattordicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o e la parola: singola;
   f) al comma 1, sopprimere la lettera f);
   g) sopprimere il comma 4;
   h) al comma 5, sopprimere le parole: 2, 3 e 4 e le seguenti: 2 e 3;

  Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: ed alle coalizioni di liste;
   2) al comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   3) al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: alle coalizioni e, non collegate e Pag. 113, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;
   4) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
   5) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera;
   6) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d), e) n. 1); alla lettera e), al n. 2, sopprimere le parole: singole, non collegate e collegata ovunque ricorrano; alla lettera f) sopprimere le parole: e coalizioni di liste e , numeri 1) e 2);
   7) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: singole e le coalizioni di liste e le parole: , numeri 1) e 2)»
   8) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera a), sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste e singola, sostituire la parola: ammessa con la seguente: ammesse e sopprimere le parole: coalizione di liste o singole;
   9) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera b);
   10) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: coalizione di liste o singola.
1. 4. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   al comma 1, capoverso «ART. 1», comma 3, secondo periodo sopprimere le parole:
e alle coalizioni di liste;
   al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2, 3 e 5;
   al comma 7, capoverso «Art. 14-
bis», comma 4, sostituire le parole: ai commi 1, 2 e 3, con le parole: al comma precedente;
   al comma 9, sopprimere la lettera b);
   al comma 9, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 9, lettera
e), capoverso 3.1. sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   al comma 15, capoverso 2) sostituire le parole: coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: liste;
   al comma 17, capoverso «Art. 31» sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 18, lettera
b), sopprimere l'ultimo periodo;
   al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera
c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere a-ter e a-quater;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1);
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: singole liste non collegate ovunque ricorrano con le seguenti: liste;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei Pag. 114seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere la lettera d);
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).
  In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre Pag. 115circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;”;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere la lettera f);
   al comma 25, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 4;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, sostituire le parole: , 3 e 4 con le seguenti: e 3;
   al comma 29, lettera b), sopprimere le parole: , 4.

  Conseguentemente, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

1. 96. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 50 seggi;
   b) al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati»;
   c) al comma 25, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali”;
    2) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) qualora una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, Pag. 116assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità;
    3) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e procede» con le seguenti: «e, nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera b), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, detrae i 50 seggi riservati al premio di governabilità, procede quindi»;
    4) al comma 1, lettera d), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ed eventualmente della lettera b-bis)».

  Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «con metodo proporzionale» aggiungere le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 25 seggi»;
   b) al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati»;
   c) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, alla lettera e), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali;
   d) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:
   «f) qualora una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità»;
   g) nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, procede all'assegnazione del premio di governabilità. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione individuata per 25, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista o coalizione di liste individuata, in ciascuna regione, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista o coalizione di liste i seggi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio;
   h) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto di verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), l'eventuale numero di seggi già attribuito come premio di governabilità e il nome del soggetto cui sono stati assegnati;
   e) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «eventualmente decurtati del numero di seggi già assegnato come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g),»;
   f) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «eventualmente implementato del numero di seggi assegnato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g)».
1. 24. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Pag. 117

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dai seguenti:
  «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.
  Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
  Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto».

  Conseguentemente:
   1) al comma 17, capoverso articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Sulle schede, i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza.
   2) sostituire il comma 20 con il seguente: 20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. L'indicazione deve contenere il nome e cognome quando vi sia la possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata.
  2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati compresi nella lista da lui votata. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
  3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno della lista alla quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo.
  4. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartenente ad una delle liste votate. Diversamente, il voto è nullo.
   3) Al comma 21 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
    a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista»;
    b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti, di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.»;
   4) sopprimere il comma 23;
   5) sostituire il comma 24 con il seguente: 24. Al comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 1) sono inseriti, i seguenti:
  «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;
  1-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali»;
   6) al comma 27, capoverso articolo 84, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, Pag. 118i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età;
   7) al comma 29, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 1 sostituire le seguenti parole: «al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» con le seguenti: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-ter)».
1. 212. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto come da scheda riportata in allegato.».

  Conseguentemente:
   al comma 18, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: b-bis) nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto;
   al comma 27, capoverso articolo 84 dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del presente testo unico legge l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

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ALLEGATO
(articolo 1, comma 4, lettera b)

  1. 186. La Russa.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto;
   2) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: né superiore a quattro.
   3) al comma 18, lettera a) sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
   4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il Pag. 120voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   5) sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.».
   6) al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   7) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   8) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale».
   9) al comma 24, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
     « c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
     « d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, Pag. 121per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
   c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
     « e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
     e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
     « f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
   10) al comma 25, capoverso articolo 83, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    b) alla lettera a-ter), sostituire le parole da: «nazionale» sino alla fine della lettera con le seguenti: «circoscrizionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento»;
    c) alla lettera a-quater aggiungere, in fine, le parole: «Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera a-ter) e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa»;
   11) al comma 27, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute.»;
   12) al comma 29 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
   2) al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della Pag. 122lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   3) al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c)
determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
    c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
     « e-bis)
determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
     e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
     «f)
determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
   4) al comma 7, capoverso articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b) sostituire le parole: di ciascuna lista con le seguenti: parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;;
    b) sostituire la lettera c) con la seguente:
     « c)
determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;Pag. 123
    c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa;»;
   5) al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 10. Costantino, Civati, Marcon, Fratoianni.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le seguenti: esprime il proprio voto;
   2) al comma 9, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
   3) al comma 18, capoverso lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
   4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   5) Il comma 20 è sostituito dal seguente:
  20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato Pag. 124nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   6) al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   7) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   8) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   9) al comma 24, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
     « c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
     « d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
    c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
     « e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
     e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
     « f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
   10) al comma 25, capoverso articolo 83, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di Pag. 125ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    b) alla lettera a-ter) sostituire le parole da: «. Non concorrono» fino alla fine della lettera con le seguenti: «che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;»
    c) alla lettera a-quater) aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;»;
   11) al comma 27, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
   12) al comma 29 sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
   2) al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   3) al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
    «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
    «d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;Pag. 126
    c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   «e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
   e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
   «f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
   4) al comma 7, capoverso articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b) sostituire le parole: «di ciascuna lista» con le seguenti: «parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    b) sostituire la lettera c) con la seguente:
    «c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;
    c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa;»;
   5) al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 11. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le seguenti: esprime il proprio voto;
   2) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: né superiore a quattro.
   3) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
   4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando Pag. 127unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
    Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
    Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;
   5. Sostituire il comma 20 con il seguente:
    20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
    3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   6) al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   7) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   8) sostituire il comma 23 con il seguente:
    23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   9) al comma 24, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti Pag. 128validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;
   c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
    « e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
    e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
   d) sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
   10) al comma 25, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    b) alla lettera a-ter sostituire le parole da: «nazionali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «circoscrizionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento»;
    c) alla lettera a-quater, aggiungere, in fine, le parole: e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;
   11) al comma 27, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute;
   12) al comma 29 sopprimere la lettera a):

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
  1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro».
  2) al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della Pag. 129lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;
   3) al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c)
determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d)
per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;
    c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   « e-bis)
determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
   e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
   « f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
   4) al comma 7, capoverso articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b) sostituire le parole: «di ciascuna lista» con le seguenti:
   «cifre parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;
    b) sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 2 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico»; Pag. 130
    c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le parole:
   «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;
   5) al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute.»;
1. 8. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere,» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;
   2) al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: «né superiore a quattro».
   3) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.»;
   4) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
    Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
    Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;
   5) sostituire il comma 20 con il seguente:
    20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
    2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
    3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   6) al comma 21, sostituire la lettera a) è con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi Pag. 131enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   7) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   8) sostituire il comma 23 con il seguente:
    23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   9) al comma 24, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   « c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;
   c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
    « e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
    e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;
   d) sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
   10) al comma 25, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera a-bis) sostituire le parole da: delle cifre elettorali sino alla fine della lettera con le seguenti: delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
    b) alla lettera a-ter) sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    c) alla lettera a-quater, aggiungere, in fine, le parole: e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;Pag. 132
   11) al comma 27, capoverso Art. 84 comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
   12) al comma 29 sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
  1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
  2) al comma 6, sostituire il capoverso articolo 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;
   3) al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    b) sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
    c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;
   e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;
    d) sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;Pag. 133
  4) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera b) sostituire le parole: di ciascun lista con le seguenti: parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;
   c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;
  5) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 9. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le seguenti: esprime il proprio voto;
   2) al comma 18, lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.;
   3) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel Pag. 134caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.;
   4) sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
  3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
   5) al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   6) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   7) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
   8) al comma 24, capoverso Art. 77, sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
   9) al comma 27, capoverso Art. 84, al comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
   10) al comma 29, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
  1) al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza Pag. 135non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.;
  2) al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
  3) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, al comma 1 sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
1. 12. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere, con le parole: esprime il proprio voto;
   2) al comma 18, capoverso lettera a), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
   3) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio Pag. 136uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   4) il comma 20 è sostituito dal seguente:
  20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   5) al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
   6) al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   7) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   8) al comma 24, capoverso Art. 77, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
   9) al comma 27, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
   10) al comma 29 sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno Pag. 137sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;
   2) al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
   3) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 13. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto;
   2) al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   3) sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.Pag. 138
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.
1. 7. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: da esprimere, fino alla fine del comma con le seguenti: per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 17, capoverso Art. 31:
    a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
    b) sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due linee orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze;
   al comma 18:
    a) alla lettera
a), sopprimere le parole da: e i nominativi dei candidati, fino a plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.;
    b) sopprimere la lettera b);
   sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono soppressi;
   al comma 21, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» Pag. 139sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 23, con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 27, capoverso Art. 84:
    a) al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
    b) al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   c) ai commi 3 e 4, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   al comma 28, lettera a), sostituire le parole da: la lista, fino alla fine della lettera, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;
   al comma 31, lettera b), dopo la parola contiene, inserire il seguente periodo: Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso.

  Conseguentemente, al comma 34, sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Pag. 140

Allegato 1

Pag. 141

Pag. 142

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e e, dopo la parola: votazione, inserire le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati;
   al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, con le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   al comma 7, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
1. 55. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda sino alla fine del comma, con le seguenti: anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
  al comma 18, capoverso Art. 58, lettera a), sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine della lettera con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi, fino alla fine della lettera, con le seguenti: L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al comma 20, capoverso Art. 59-bis:
   a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore, sino alla fine del comma con le seguenti: ai fini della lista;
   b) al comma 3, sostituire la parola: «nullo» con la seguente: «valido»;
  al comma 21, capoverso Art. 68, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui Pag. 143è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista».
  al medesimo comma 21 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
  al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;
  al medesimo comma 24, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
  al comma 27, capoverso Art. 84, al comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio fino alla fine del comma, con le seguenti: nella medesima lista, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
  al medesimo capoverso 84, al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
  al comma 29, capoverso Art. 86, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 1 sostituire le parole da: «sopravvenuta,» fino alla fine del comma con le seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14:
   a)
al comma 1, sostituire le parole da: «il contrassegno» sino alla fine del comma, con le seguenti: «il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti».
   b) sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.»;
  al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio sino alla fine del comma, con le seguenti: nella lista medesima in ragione Pag. 144del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.
1. 156. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: «su un'unica scheda» sino alla fine del comma, con le seguenti: «anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.»;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
  al comma 18, capoverso Art. 58, lettera a) sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine della lettera con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi sino alla fine della lettera con le seguenti: L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al comma 20, capoverso Art. 59-bis:
   a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore sino alla fine del comma con le seguenti: ai fini della lista;
   b) al comma 3, sostituire la parola: nullo con la seguente: valido.
  al comma 21, capoverso Art. 68, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»
  al medesimo comma 21 sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
  al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;
  al medesimo comma, dopo la lettera
f), inserire le seguenti:
   «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;Pag. 145
  al comma 27, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole da: proclama sino alla fine del comma, con le seguenti: verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
  al medesimo capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al precedente comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1.»;
  al comma 29, capoverso Art. 86, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 1 sostituire le parole da: sopravvenuta, fino alla fine del comma con le seguenti: sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui al precedente articolo 84»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine del comma, con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.»;
   b) sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.»;
  al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio sino alla fine del comma, con le seguenti: i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
1. 135. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda sino alla fine del comma, con le seguenti: anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore Pag. 146deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.»;

  conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 18, capoverso Art. 58, lettera a), sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine della lettera, con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al medesimo comma 18, lettera b), sostituire le parole da: Nei casi sino alla fine della lettera con le seguenti: L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
  al comma 20, capoverso Art. 59-bis:
   a) al comma 2, sostituire le parole da: a favore sino alla fine del comma, con le seguenti: ai fini della lista;
   b) al comma 3, sostituire la parola: nullo con la seguente: valido;
  al comma 21, capoverso Art. 68, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»
  al medesimo comma 21 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis sostituire il primo periodo con il seguente: «3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
  al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera;
  al medesimo comma 24, dopo la lettera
f) inserire le seguenti:
   «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
  al comma 27, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole da: proclama sino alla fine del comma, con le seguenti: verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 20 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute Pag. 147cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
  al medesimo comma 27, capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al precedente comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1;
  al comma 29, capoverso Art. 86, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 sostituire le parole da: «sopravvenuta,» fino alla fine del comma con le seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui al precedente articolo 84»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: il contrassegno sino alla fine del comma, con le seguenti: il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti;
   b) sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.»;
  al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: nella lista del collegio sino alla fine del comma, con le seguenti: i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
1. 134. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 4 capoverso comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda fino alla fine del comma con le seguenti: su una scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e di un voto da esprimere su una scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 1, dopo le parole: caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter aggiungere le seguenti: A-quater e A-quinquies;
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 2, dopo le parole: la scheda aggiungere le seguenti: per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali;
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 3, sostituire le parole: i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli con le seguenti: i contrassegni delle liste nonché i nomi e Pag. 148i cognomi dei candidati nel Collegio plurinominale sono posti su righe orizzontali;
   al comma 17, capoverso Art. 31, al comma 4, sopprimere il primo periodo;
   al comma 18, lettera a) premettere la seguente:
   0a) al primo comma, dopo la parola: scheda sono aggiunte le seguenti: per l'elezione del candidato nel collegio uninominale ed una per l'elezione dei candidati nel Collegio plurinominale;
   al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.»;
   al comma 18, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.»;
   sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: «Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo.»;
   al comma 21, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura è la stessa, sia per lo spoglio delle schede dei collegi uninominali che per le schede dei collegi plurinominali. Ma se nelle schede per i collegi plurinominali non è attribuita nessuna preferenza, viene enunciato il nome del candidato primo nell'ordine di lista.»;
   al comma 21, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «o di ciascun candidato nel Collegio uninominale.»;
   sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «ed i voti di ciascun candidato nel Collegio uninominale.»;
   al comma 24, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine del comma;
   al comma 24, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;Pag. 149
   al comma 24, lettera g) alle parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, premettere le seguenti: la graduatoria di cui alla lettera f-ter), la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del Collegio uninominale,;
   al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui all'articolo 77.;
   al comma 34, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Allegato A-bis art. 31 DPR 361/1957

Pag. 150

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Allegato A-ter art. 31 DPR 361/1957

Pag. 151

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Allegato A-quater art. 31 DPR 361/1957

Pag. 152

Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Allegato A-quinquies art. 31 DPR 361/1957

  Conseguentemente all'articolo 2 sostituire il comma 6 con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.
  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.;
   al comma 7, capoverso lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera;
   al comma 7, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui Pag. 153attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al medesimo comma 7, lettera g), alle parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, premettere le seguenti: la graduatoria di cui alla lettera f-ter), la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale,;
   al comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter) dell'articolo 16.
1. 128. Galgano, Menorello.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: da corredato sino alla fine del comma, con le seguenti:. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali come da scheda riportata in allegato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 9, lettera d), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico;
   al comma 15, numero 2), capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,;
   al comma 27, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite.

Pag. 154

Allegato
(articolo 1, comma 4)

1. 181. La Russa.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente, al comma 17, capoverso Art. 31:
   1) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato;
   2) sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente, al comma 18, capoverso Art. 58.:
   1) Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: il voto con le seguenti: un voto e dalla parola: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto.
   2) Sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sostituire il comma 20, capoverso. Art. 59-bis, con il seguente:
  «20. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Pag. 155

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.».

  Conseguentemente, al comma 3 dello stesso articolo 2, sopprimere le seguenti parole: e 59-bis.

  Conseguentemente, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le tabelle allegate.

Pag. 156

Allegato 1
Tabella A-bis

Pag. 157

Tabella A-bis

Pag. 158

Tabella A-ter

Pag. 159

Tabella A-ter

1. 57. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente, al comma 18, capoverso Art. 58:
   1) Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: il voto con le seguenti: i voti e Pag. 160la parola: plurinominale, fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale.;
   2) Sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sostituire il comma 20, capoverso Art. 59-bis, con il seguente:
  «20. L'articolo 59-bis. del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale.».

  Conseguentemente, al comma 3 dello stesso articolo 2, sopprimere le seguenti parole: e 59-bis.
1. 56. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente:
   al comma 18, lettera a), sostituire le parole da: esprime sino alla fine della lettera, con le seguenti: può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.;
   al comma 18, sopprimere la lettera b);
   sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   al comma 24, capoverso «Art. 77», lettera c), le parole da: e dai voti espressi a favore fino al termine della lettera sono soppresse.
1. 90. Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.

  Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   al comma 17, capoverso Art. 31, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   al comma 17, capoverso Art. 31, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;Pag. 161
   al comma 18, lettera a), premettere le parole: L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta.;
   al comma 21, lettera a), numero 2, sostituire il sottonumero 2.1) con il seguente: 2.1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;
   al comma 21, lettera a), numero 2, sostituire il sottonumero 2.2) con il seguente: 2.2) dopo le parole «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:« b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».
   sostituire il comma 23 con il seguente: 23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
   al comma 24, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
    f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
   al comma 29, lettera a), sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
   la tabella A-bis di cui all'articolo 31, comma 3, è sostituita dalla seguente:

   

1. 95. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 162

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) i presidenti delle Giunte regionali.
1. 27. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) i presidenti e gli assessori delle Giunte regionali.
1. 28. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

Art. 8.

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati a deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
  5. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità.
1. 31. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali Pag. 163per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
  I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.
1. 30. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole da: «il proprio statuto» fino a «n. 13, e» sono soppresse.
1. 87. Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati».
1. 86. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  «6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
   b) dopo la parola: «organizzato» aggiungere le seguenti parole «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;
    2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì Pag. 164sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;
   al comma 13, lettera a) premettere la seguente lettera: 0a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
  «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;
  1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis.»;
  dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Elezioni trasparenti).

  1. In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
   a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;
   b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;
   c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

  2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
1. 194. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
  2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
  3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».

Pag. 165

  Conseguentemente, al comma 13 premettere la seguente lettera:
   0a) Al numero 3) dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto,» sono inserite le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis,».
1. 140. Menorello, Galgano, Vaccaro.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 2 sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 9, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;
   conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 77, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: nella ripartizione dei voti fino alla fine della lettera c);

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, lettera c), quarto periodo, sopprimere le parole da: nella ripartizione dei voti fino alla fine della lettera c).
1. 85. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 7, capoverso Art. 14-bis, al comma 4, sopprimere le parole: e 3.
1. 34. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
1. 46. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione con le seguenti: . Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.
1. 47. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare dichiarano che il capo della coalizione è quello della forza politica che ottiene il maggior numero di voti.
1. 173. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione.
1. 93. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere Pag. 166il seguente: A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato.
1. 78. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole «relativi documenti», sono inserite le seguenti parole: «nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis».

  Conseguentemente al medesimo articolo 1:
   al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
  «Art. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
  2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
  3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
  4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione.
   al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) il numero 6-bis è sostituito dai seguenti:
  6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
  6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale Pag. 167nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 3, lettera
c), capoverso comma 4-bis, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
  conseguentemente al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    d) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».
1. 61. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
  1) all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni»;
  2) all'articolo 3, sopprimere il comma 7.
1. 213. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, capoverso Art. 18-bis,; alla lettera a), sostituire le parole da: nel collegio plurinominale fino a uninominali, con le seguenti: in ciascuna circoscrizione, con l'indicazione della lista dei collegi plurinominali e dei collegi uninominali compresi nella stessa circoscrizione.

Pag. 168

  Conseguentemente, alla medesima lettera a):
   sostituire le parole: nel medesimo collegio plurinominale con le seguenti: nella medesima circoscrizione;
   sopprimere le parole da o, in caso sino a: di tale collegio plurinominale.
1. 138. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da da almeno fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: da almeno 750 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.250 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 2.000 e da non più di 2.250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
1. 196. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1500 e da non più di 2000 con le seguenti: da almeno 250 e da non più di 400.
1. 72. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 250 e da non più di 500.
1. 129. Galgano, Menorello.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 400 e da non più di 600.
1. 159. Mucci, Catalano, Quintarelli, Galgano, Menorello.

  Al comma 9, capoverso Art. 18-bis, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 500 e da non più di 700.
1. 63. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 500 e da non più di 1.000.
1. 158. Mucci, Catalano, Quintarelli, Galgano, Menorello.

  Al comma 9, capoverso Art. 18-bis, lettera a), sostituire le parole: e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.000.
*1. 64. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, capoverso Art. 18-bis, lettera a), sostituire le parole: e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.000.
*1. 21. Distaso, Latronico.

  Al comma 9, capoverso lettera a) sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.200.
1. 1. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: 1500 e da non più di 2000 con Pag. 169le seguenti: 750 e da non più di 1500.
  Conseguentemente:
   al medesimo comma 9, dopo la lettera
a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.;
   al medesimo comma 9, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: 1-bis, con le seguenti: 1-ter;
   conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il comma 7.
1. 15. Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2000 con le seguenti: 750 e da non più di 1500.
1. 2. Civati, Marcon, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 300.
1. 155. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 500.
1. 150. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 700.
1. 151. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: 1500 con la seguente: 1000.
1. 152. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: da non più di 2000 con le seguenti: da più di 1000.
1. 153. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole da: nel medesimo collegio plurinominale fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Al secondo periodo, le parole: «che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni» sono soppresse.
1. 195. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

Pag. 170

  Al comma 9, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per la presentazione delle liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e 300.
1. 154. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6).

  Conseguentemente: all'articolo 1, comma 13, capoverso lettera d), alinea 1.2) sostituire le parole: agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19, con le seguenti: agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19.
1. 5. Fratoianni, Civati, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 9, capoverso lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai sensi della legge n. 482 del 1999, nella regione Friuli Venezia Giulia le liste rappresentative delle minoranze linguistiche possono presentare candidature almeno in due collegi plurinominali e la lista è sottoscritta da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale.
1. 202. Gigli.

  Al comma 9, capoverso lettera a), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nella regione Friuli Venezia Giulia le liste rappresentative delle minoranze linguistiche possono presentare candidature almeno in due collegi plurinominali e la lista è sottoscritta da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale.
1. 201. Gigli.

  Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ovvero, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati, da cittadini italiani allo scopo delegati dal sindaco, entro 15 giorni dalla richiesta. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare esclusivamente le firme raccolte nel territorio del comune per il quale hanno ricevuto la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
1. 160. Mucci, Catalano, Galgano, Quintarelli, Menorello.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Non è richiesta certificazione per le firme apposte online nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

  Conseguentemente: all'articolo 3, sopprimere il comma 7.
1. 214. Cristian Iannuzzi.

Pag. 171

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega, I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
1. 77. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione. Il sindaco, su richiesta di persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, delega la funzione di autenticatore a cittadini italiani designati nella richiesta che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto».
1. 197. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero da qualsiasi cittadino italiano delegato dal sindaco.
1. 161. Mucci, Quintarelli, Catalano, Giachetti, Menorello.

  Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunti, in fine, le parole: o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione.
1. 122. Galgano, Menorello.

  Al comma 9, capoverso articolo 18-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis), al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le parole:, nonché da un avvocato iscritto a un albo professionale.
1. 139. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro tre mesi dall'entrata in Pag. 172vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche determinate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni e integrazioni, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.
1. 198. Mazziotti di Celso, Quintarelli, Menorello, Galgano.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le modalità tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.
1. 200. Mazziotti di Celso, Quintarelli, Menorello, Galgano.

  Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo delle modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione di atti giuridici da utenti identificati ai sensi di legge con modalità digitali. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.
1. 199. Quintarelli, Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: 1-bis, con le seguenti: 1-ter e all'articolo 3 sopprimere il comma 7.
1. 6. Costantino, Civati, Fratoianni, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: all'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 9:
   alla lettera c), capoverso 2-bis sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere le parole: nei collegi uninominali.
1. 98. Fabbri.

Pag. 173

  Al comma 9, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, ovvero in una componente del gruppo misto, in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma.
1. 162. Catalano.

  Al comma 9, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
1. 187. La Russa.

  Al comma 9, capoverso articolo 18-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: all'inizio della legislatura in corso sono soppresse.
1. 58. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al momento della convocazione dei comizi aggiungere le seguenti: e per le componenti, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite in un ramo del Parlamento prima del 15 ottobre 2017.
1. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al momento della convocazione dei comizi aggiungere le seguenti: e per i gruppi parlamentari costituiti in un ramo del Parlamento prima del 15 ottobre 2017.
1. 76. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 9, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o i gruppi politici con almeno tre rappresentanti in una delle due Camere all'atto della convocazione dei comizi elettorali.
1. 157. Menorello, Galgano, Vaccaro.

  Al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Le componenti parlamentari come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano della sottoscrizione di un quinto di quelle indicate nel comma 1.
1. 74. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 9, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le Pag. 174parole da: in ogni caso sino alla fine del periodo.
1. 188. La Russa.

  Al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: né superiore a quattro.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: né superiore a quattro.
1. 3. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 9, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: né superiore a quattro., con le seguenti: né superiore a tre.
1. 123. Galgano, Menorello.

  Al comma 9, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.
*1. 32. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 9, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.
*1. 191. La Russa.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere le parole: A pena di inammissibilità;
   b) sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   1) al medesimo capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
    a) premettere le parole: «A pena di inammissibilità»;
    b) sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «circoscrizionale».
   2) al medesimo capoverso 3.1, sopprimere il terzo periodo;
   3) al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al numero 3, le parole: «di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18-bis, comma 3, terzo periodo, e comma 3.1, secondo periodo, e dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, primo periodo.»;
   4) all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
   5) al medesimo articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
**1. 178. Centemero, Ravetto.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere le parole: A pena di inammissibilità;
   b) sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   1) al medesimo capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
    a) premettere le parole: «A pena di inammissibilità»;
    b) sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «circoscrizionale».
   2) al medesimo capoverso 3.1, sopprimere il terzo periodo;Pag. 175
   3) al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al numero 3, le parole: «di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18-bis, comma 3, terzo periodo, e comma 3.1, secondo periodo, e dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, primo periodo.»;
   4) all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
   5) al medesimo articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità, e sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
**1. 60. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, lettera e), comma 3.1, al primo periodo premettere le parole: A pena di inammissibilità.
1. 133. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

  Al comma 9 lettera e), capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale con le seguenti: liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale;
   b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.
1. 189. La Russa.

  Al comma 9 lettera e) capoverso 3.1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale con le seguenti: ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali;
   b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.
1. 190. La Russa.

  Al comma 9, lettera e), al capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e sostituire le parole: Pag. 176in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 51. Pastorelli, Locatelli, Marzano, Vezzali, Cominelli, Malisani, Blazina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

  Al comma 9, lettera e), comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e dopo le parole: può essere rappresentato aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e dopo le parole: può essere rappresentato nella posizione di capolista aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e dopo le parole: può essere rappresentato aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale e dopo le parole: può essere rappresentato nella posizione di capolista aggiungere le seguenti:, a pena di inammissibilità,;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 109. Fabbri, Gribaudo, Piccione, Gasparini, Giacobbe, Patrizia Maestri, Malisani, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Gnecchi, Incerti.

  Al comma 9, lettera e), al comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;
   b) al secondo periodo sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma;.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: a livello circoscrizionale;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma;.
1. 50. Locatelli, Pastorelli, Marzano, Vezzali, Cominelli, Malisani, Blazina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

Pag. 177

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole:
a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale;
   b) al medesimo primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
   c) al secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire la parola:
nazionale con la seguente: regionale;
   b) al medesimo primo periodo, aggiungere le seguenti parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
   c) al secondo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionale.
1. 59. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1 primo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale.
1. 165. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo, Garnero Santanchè.

  Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 131. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

  Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, sostituire, ovunque ricorrano le parole da: nessuno dei due generi fino a: più prossima con le seguenti: il numero di candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.
1. 22. Distaso, Latronico.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 60 per cento con le seguenti: 75 per cento.
1. 192. La Russa.

  Al comma 9, lettera e), comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole:
60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire la parola:
60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 110. Fabbri, Gribaudo, Piccione, Gasparini, Giacobbe, Patrizia Maestri, Malisani, Paola Boldrini, Giovanna Sanna, Gnecchi, Incerti.

Pag. 178

  Al comma 9, lettera e), comma 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole:
60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire la parola:
60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 52. Locatelli, Pastorelli, Marzano, Vezzali, Cominelli, Malisani, Blazina, Centemero, Bruno Bossio, Pes, Pannarale, Paola Boldrini, Valeria Valente, Iori, Galgano, Pellegrino, Binetti.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole:
al 60 per cento con le seguenti: al 50 per cento;
   b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circoscrizionale.
1. 166. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 60 con la parola seguente: 50.
*1. 179. Centemero.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 60 con la seguente: 50.
*1. 163. Mucci, Galgano, Quintarelli, Giammanco, Locatelli, Gribaudo.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 62. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 9, lettera e), dopo il primo periodo inserire il seguente: La proporzione del primo periodo deve essere garantita anche a livello circoscrizionale.
1. 164. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo, Garnero Santanchè.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale;
   b) sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 169. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: a livello nazionale con le seguenti: a livello circoscrizionale.
1. 167. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Garnero Santanchè.

  Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, sostituire le parole: nessuno dei Pag. 179due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 132. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

  Al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole:
60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circoscrizionale.
1. 168. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo.

  Al comma 9, lettera e), capoverso comma 3.1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di candidature della stessa persona nella posizione di capolista in più di un collegio plurinominale ai sensi dell'articolo 19 del presente Testo Unico, la percentuale di cui al periodo precedente è calcolata sulla base del numero di persone candidate.
1. 43. Lupi, Misuraca.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «1-bis. Ogni lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, in tutti i collegi plurinominali, ovvero, fino ad un massimo di sei collegi, un candidato diverso dal capo della forza politica in posizione di capolista.».

  Conseguentemente, al comma 2 premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,.
1. 182. La Russa.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Per ciascuna lista o coalizione di liste un solo candidato può essere, incluso, nell'intero territorio nazionale, in liste con lo stesso contrassegno in un collegio uninominale e fino a tre collegi plurinominali.
  2-bis. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale o in più di un collegio plurinominale, a pena di nullità.
  2-ter. Ad eccezione di quanto previsto al comma 2, nessuno può essere candidato in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale, a pena di nullità.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
1. 44. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sopprimere le parole: in più di tre collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, capoverso «articolo 19», comma 4, sostituire le parole da:
può essere candidato sino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità;
   b) sostituire il comma 28, con il seguente: L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 88. Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

Pag. 180

  Al comma 10, capoverso «Art. 19.», comma 2, sopprimere le parole: in più di tre collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire le parole da: può essere candidato sino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, salvo in una lista a sé collegata nel collegio plurinominale nel quale il suo collegio uninominale è incluso, a pena di nullità.;
   al comma 28, sostituire le lettere a) e b) con la seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il deputato eletto in un collegio uninominale collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
1. 89. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: dieci collegi.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
1. 183. La Russa.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».

  Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 19.» comma 4, sostituire le parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.
*1. 25. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».

  Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 19.» comma 4, sostituire le parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.
*1. 184. La Russa.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19» comma 2, sostituire le parole: tre collegi con le seguenti: cinque collegi».

  Conseguentemente, al medesimo comma capoverso «Art. 19.» comma 4, sostituire le parole: massimo di tre con le seguenti: massimo di cinque.
*1. 42. Lupi, Misuraca.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: tre collegi plurinominali con le seguenti: un collegio plurinominale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 19.», comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre con le seguenti: in un solo collegio plurinominale.
1. 65. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.
1. 41. Lupi, Misuraca.

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre» con le seguenti: anche in un massimo di tre collegi plurinominali.
1. 26. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Pag. 181

  Al comma 10, capoverso «Art. 19», dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. Il candidato nella circoscrizione Estero può essere candidato anche in un massimo di tre collegi plurinominali e in un solo collegio uninominale».

  Conseguentemente:
   al comma 28, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
   al comma 28, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti commi:
  «1-ter. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.
  1-quater. Il candidato eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d)»;
   all'articolo 2, comma 9, capoverso «Art. 17-bis», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in un collegio uninominale si intende eletto nel collegio uninominale.
  3-ter. Il senatore eletto nella circoscrizione Estero e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d)»;
   all'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi in qualsiasi ripartizione. Se residenti all'estero, i candidati possono presentarsi solo nella ripartizione nella quale sono elettori»;
   b)  al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se residenti in Italia, i candidati possono presentarsi, col medesimo contrassegno, in qualsiasi ripartizione».
1. 40. Lupi, Misuraca.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione».
1. 124. Galgano, Menorello.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
  8-bis. Il Ministero dell'interno, entro il 45o giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.
1. 29. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: e quarto con le seguenti: e al quarto.
1. 38. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

Pag. 182

  Al comma 14, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, capoverso, premettere le seguenti parole:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis»;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate tutte le irregolarità.».
1. 193. La Russa.

  Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: negli altri collegi uninominali della circoscrizione con le seguenti: dei candidati, anche nel territorio di detto collegio uninominale, ai fini dell'elezione nel collegio plurinominale.
1. 37. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 15, capoverso numero 2), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che ricomprende anche le altre liste collegate.
1. 99. Gasparini.

  Al comma 17, capoverso Art. 31, comma 1, dopo le parole: caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter inserire le seguenti: A-quater e A-quinquies.
1. 125. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, dopo le parole: la scheda aggiungere le seguenti: per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali.
1. 120. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sotto con la seguente: sopra.

  Conseguentemente:
   a) al comma 17, capoverso Art. 31, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: sotto con la seguente: sopra;
   b) al comma 34, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Pag. 183

   c) al medesimo comma 34, sostituire la Tabella A con la seguente:

1. 172. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 17, capoverso Art. 31, comma 2, primo periodo, in fine, aggiungere le parole: o, nel caso di collegamento con più liste.
1. 121. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La scheda per l'elezione dei candidati nei collegi plurinominali reca i contrassegni delle singole liste contenuti ciascuno Pag. 184in un rettangolo. A fianco del contrassegno nello stesso rettangolo sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, presentati nella lista, secondo il rispettivo ordine di presentazione. A fianco di ciascun nome è tracciato un quadrato di un centimetro di lato per l'apposizione della preferenza.
1. 118. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso «Art. 31», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e quello del candidato nel collegio uninominale.
1. 119. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso «Art. 31», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. con le seguenti: sono posti su righe orizzontali.
1. 116. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso «Art. 31», comma 4, sopprimere il primo periodo.
1. 117. Galgano, Menorello.

  Al comma 17, capoverso Art. 31, aggiungere, in fine, il seguente:
  4-bis. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che sarà rimosso e conservato dagli uffici elettorali, prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

  Conseguentemente:
   al comma 18, premettere la seguente lettera:
    0a) al primo comma, dopo il termine «scheda» sono aggiunte le seguenti parole: «, annota il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode»;
   al comma 18, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) al terzo comma sostituire le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» con le seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda, senza tagliando, nell'urna».
1. 20. Coppola, Boccadutri.

  Al comma 18, premettere la seguente lettera:
   0a) al primo comma, dopo la parola: «scheda» sono aggiunte le seguenti: «per l'elezione del candidato nel collegio uninominale ed una per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale».
1. 111. Galgano, Menorello.

  Al comma 18, lettera a), sostituire le parole da: il contrassegno delle liste fino alla fine della lettera con le seguenti: il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto.
1. 112. Galgano, Menorello.

  Al comma 18, lettera b), sostituire le parole da: sul nome del candidato fino alla fine della lettera con le seguenti: sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.
1. 113. Galgano, Menorello.

Pag. 185

  Al comma 18, lettera b), sostituire le parole da: a favore della lista fino alla fine della lettera con le seguenti: solo ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

  Conseguentemente al medesimo articolo 1:
   al comma 21, lettera a), il numero 2.2) è soppresso;
   al comma 24, capoverso Art. 77, lettera
c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole da: a favore delle liste fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
   al comma 7, capoverso Art. 16, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.
1. 45. Lattuca, Lauricella.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 18, lettera b), sostituire le parole da: a favore della lista, fino alla fine della lettera con le seguenti: ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 24, capoverso Art. 77, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole da: a favore della lista, fino alla parola: plurinominale, con le seguenti: ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 7, capoverso Art. 16, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.
1. 66. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 18, lettera b), sostituire le parole da: i voti sono ripartiti fino alla fine della lettera con le seguenti: il voto non è assegnato ad alcuna lista né alla coalizione;
   2) al comma 24, capoverso Art. 77, sostituire la lettera c), con la seguente:
    c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   1) il comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: i voti sono ripartiti sino alla fine del comma con le seguenti: il voto non è assegnato ad alcuna lista né alla coalizione.;
   2) al comma 16, capoverso Art. 16, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;.
1. 14. Marcon, Civati, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

  Al comma 18, lettera b) sostituire le parole: sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti Pag. 186da ciascuna nel collegio plurinominale con le seguenti:, ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, sono sommati a quelli espressi in favore delle liste unite in coalizione.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore fino alla fine della lettera;
    2) al medesimo comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera
e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista componente la coalizione e dei voti espressi in favore dei soli candidati collegati alla coalizione nei collegi uninominali della circoscrizione;
    3) al medesimo comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, lettera g), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: e di ciascuna coalizione di liste;
    4) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: nazionali delle liste collegate in coalizione con le seguenti: circoscrizionali della coalizione di liste.
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sostituire le parole: sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale con le seguenti:, ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi, sono sommati a quelli espressi in favore delle liste unite in coalizione;
    2) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore fino alla fine della lettera;
    3) al medesimo comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista componente la coalizione e dei voti espressi in favore dei soli candidati collegati alla coalizione nei collegi uninominali della circoscrizione;
    4) al medesimo comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera g), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: e di ciascuna coalizione di liste;
    5) al medesimo comma 7, capoverso Art. 16-bis, primo comma, lettera c), sostituire le parole: nazionali delle liste collegate in coalizione con le seguenti: circoscrizionali della coalizione di liste.
1. 36. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 18, lettera b), sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo 1:
    1) al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;
    2) al medesimo comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;Pag. 187
   2) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sostituire, ovunque ricorra, la parola: plurinominale con la seguente: uninominale;
   3) al medesimo comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista.
1. 100. Gasparini.

  Al comma 18, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente le schede chiuse e la matita. Il presidente constata la chiusura delle schede e, ove queste non siano chiuse, invita l'elettore a chiuderle, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone le schede stesse nell'urna.
1. 114. Galgano, Menorello.

  Al comma 20, sostituire i commi 1, 2 e 3, con il seguente:
  1. Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo.
1. 115. Galgano, Menorello.

  Al comma 21, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura è la stessa, sia per lo spoglio delle schede dei collegi uninominali che per le schede dei collegi plurinominali. Ma se nelle schede per i collegi plurinominali non è attribuita nessuna preferenza, viene enunciato il nome del candidato primo nell'ordine di lista».
1. 141. Galgano, Menorello.

  Al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «o di ciascun candidato nel collegio uninominale».
1. 142. Galgano, Menorello.

  Al comma 21, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: che devono obbligatoriamente essere annotate a verbale.
1. 136. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Hanno la precedenza a ricoprire l'incarico di scrutatore i disoccupati da almeno 6 mesi che abbiano raggiunto i 18 anni».
1. 215. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di parità, è eletto il candidato più anziano per età.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caso di parità, è eletto il candidato più anziano per età.
1. 101. Fabbri.

Pag. 188

  Al comma 24, capoverso «Art. 77», lettera c) sostituire le parole: del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, con le seguenti: dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale che non sia risultato eletto.
1. 91. Dadone, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Cecconi.

  Al comma 24, lettera c) sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione fino alla fine della lettera.
1. 143. Galgano, Menorello.

  Al comma 24, capoverso art. 77, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
1. 92. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1:
    1) al medesimo comma 24, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
    2) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1:
     a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a.1) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre Pag. 189elettorali circoscrizionali per il riparto» conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
     b) dopo la lettera a-ter), aggiungere la seguente:
   a-ter.1) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-ter);
     c) dopo la lettera a-quater), aggiungere la seguente:
   a-quinquies) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-ter);
     d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
    3) al comma 26, capoverso Art. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1:
     a) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
     b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
    2) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
     1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
     2) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera c);
   c-ter) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera c);
    3) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».
1. 67. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler.

Pag. 190

  Al comma 24, capoverso Art. 77, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b).
1. 177. Biancofiore.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione in cui è compreso il collegio plurinominale, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni individuate secondo quanto previsto al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.
  Al comma 7, capoverso art. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 84, che si applicano solo qualora al termine di tutte le operazioni previste dal suddetto articolo 84 residuino ancora seggi da attribuire alla lista.».
*1. 175. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;Pag. 191
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 27, capoverso Art. 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione in cui è compreso il collegio plurinominale, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-ter). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni individuate secondo quanto previsto al comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   e-ter) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento.
  Al comma 7, capoverso art. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 84, che si applicano solo qualora al termine di tutte le operazioni previste dal suddetto articolo 84 residuino ancora seggi da attribuire alla lista.».
*1. 108. Gasparini.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, lettera g), dopo le parole di ciascuna lista aggiungere le seguenti: la graduatoria di cui alla lettera f-ter, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale.
1. 145. Galgano, Menorello.

  Al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
1. 144. Galgano, Menorello.

  Al comma 25 capoverso Art. 83, comma 1:
  sopprimere le lettere a-ter), a-quater).

Pag. 192

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma:

    a) alla lettera b), sopprimere il n. 1) e, al n. 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;
    b) alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole» e, ovunque ricorrano, fino alla fine della lettera, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola»;
    c) sopprimere la lettera d);
    d) alla lettera e), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole» e «coalizione di liste o singola»;
    e) sopprimere la lettera f);
   b) al comma 27, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4.
   c) all'articolo 2:
   1) al comma 7, capoverso articolo 16-bis:
    a) sopprimere le lettere c) e d);
    b) alla lettera e) sopprimere il n. 1) e, al n. 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;
    c) alla lettera f) sopprimere le parole: «e coalizioni di liste» e le parole: «numeri 1) e 2)».
   2) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
   a) sopprimere le parole «singole e le coalizioni di liste» e le parole: «numeri 1) e 2)».
   b) alla lettera a) sostituire le parole «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse» con le seguenti: «ogni lista ammessa» e sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola», nonché le parole «coalizioni di liste e singole», ovunque ricorrano;
   c) sopprimere la lettera b);
   d) alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le seguenti parole «coalizione di liste o singola».
1. 68. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, sostituire al comma 1, la lettera a-ter), con la seguente: a-ter) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in colazione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 17. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 174. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 33. Parisi, Zanetti, Sottanelli.

Pag. 193

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), sostituire il terzo periodo con il seguente:
  Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera b);.
1. 81. Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera: a-ter), dopo le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento aggiungere le seguenti: salvo che abbiano conseguito almeno il dieci per cento dei voti validi in almeno una circoscrizione;.
1. 146. Galgano, Menorello.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera: a-ter), sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 5.
1. 80. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, al comma 1, lettera a-ter) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 7, capoverso articolo 16-bis, alla lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.
1. 130. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, al comma 1, lettera a-ter) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.
1. 79. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a-ter) sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento;
   b) alla lettera b) n. 1) e n. 2) sostituire ovunque ricorrono le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

  Conseguentemente:
   a) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   b) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c) sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento;
   c) al medesimo articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e) n. 1) e n. 2) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 19. Civati.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 16. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera b);.
1. 102. Gasparini.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), n. 1), sostituire la parola: 3 con la seguente: 5.

Pag. 194

  Conseguentemente:
   a) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sostituire la parola: 3 con la seguente: 5.
   b) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 3 con la seguente: 5.
1. 82. Cozzolino, Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   1) al n. 1, sostituire le parole da: «rappresentativa di» fino alla fine del numero con le seguenti: «che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in una regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;
   2) al n. 2, sostituire le parole da: «non collegate» fino alla fine del numero con le seguenti: «che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in una regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;.
1. 147. Galgano, Menorello.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
1. 209. Malisani.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), n. 1), sostituire la parola: 20 con la seguente: 8.

  Conseguentemente:
   a) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sostituire la parola: 20 con la seguente: 8.
   b) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 20 con la seguente: 8.
1. 83. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera d), sostituire ovunque ricorrono le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento;
   b) alla lettera e), numeri 1) e 2), ovunque ricorrano sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
1. 70. Kronbichler.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero 1.

  Conseguentemente:
   a) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero.
   b) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d) primo periodo, sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del periodo.
1. 84. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e lettera d), sostituire le parole: in almeno due collegi uninominali con le seguenti: in almeno un collegio uninominale.

Pag. 195

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: in almeno due collegi uninominali con le seguenti: in almeno un collegio uninominale;
   b) alla lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: in almeno due collegi uninominali con le seguenti: in almeno un collegio uninominale.
1. 71. Kronbichler.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), numero 1) dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 205. Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), n. 1), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere in fine le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 203. Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), n. 1), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere in fine le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nella regione medesima.
1. 204. Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
  1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Tali liste sono ammesse al riparto di cui al punto c).
1. 23. Distaso, Latronico.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numero 2, sopprimere le parole da: e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), numero 2) sopprimere le parole: e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi almeno in una regione.
1. 176. Biancofiore.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), numero 2) sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative Pag. 196di minoranze linguistiche, con le seguenti: le singole liste, collegate e non collegate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste, collegate e non collegate, rappresentative di minoranze linguistiche.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), n. 2 sostituire le parole: le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbia conseguito almeno il 20 per cento, con le seguenti: le singole liste, collegate e non collegate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste, collegate e non collegate, che abbia conseguito almeno il 20 per cento.
1. 18. Marcon, Civati, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), n. 2), sostituire le parole: liste non collegate, con le seguenti: liste collegate e non collegate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), n. 2), sostituire le parole: liste non collegate, con le seguenti: liste collegate e non collegate.
1. 69. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), numero 2), dopo le parole: le singole liste non collegate inserire le seguenti: e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), numero 2), dopo le parole: le singole liste non collegate inserire le seguenti: e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1).
1. 97. Il relatore.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
1. 210. Malisani.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative nome di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico.
1. 39. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), n. 2), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre Pag. 1972009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 207. Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, lettera b), n. 2), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, aggiungere le seguenti: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 206. Gigli.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi in una regione o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera c). Nel l'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;.
1. 148. Galgano, Menorello.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera d) sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 5 per cento.
1. 211. Malisani.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), sopprimere l'ottavo periodo.

  Conseguentemente:
   a) dopo le parole: il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata inserire le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione».
   b) al medesimo capoverso Art. 83, comma 1, lettera f), dopo le parole: Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata inserire le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la Pag. 198stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
1. 103. Famiglietti.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera e), sopprimere l'ottavo periodo.
1. 35. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 27, capoverso Art. 84, sostituire il comma 1 con il seguente: Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato; b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio secondo l'ordine di presentazione; c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter dell'articolo 77.
1. 149. Galgano, Menorello.

  Al comma 28, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
1. 216. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 28, lettera a) sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.
1. 217. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, secondo periodo, le parole: «Essa pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «È devoluto alla Corte Costituzionale il».
1. 137. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.
(Inammissibile)

  Al comma 31, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al primo comma il numero 4 è sostituito dal seguente:
    4) La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
1. 104. Fabbri.

Pag. 199

  Al comma 34, sostituire la tabella A con la seguente:

Tabella A
(Articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

  

1. 105. Gasparini.

Pag. 200

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo la parola: «provvedono» aggiungere la seguente: «direttamente»;
   b) al sesto comma, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo la parola: «provvedono» aggiungere la seguente: «direttamente»:
   b) al sesto comma, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie».
1. 218. Cristian Iannuzzi.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino Alto Adige-Südtirol.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è soppresso;
   b) all'articolo 2, sopprimere il comma 13;
   c) all'articolo 3, comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
   d) all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. 38. Biancofiore.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso;
   b) all'articolo 2, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse.
2. 17. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.
2. 3. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Pag. 201

  Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 102 collegi uninominali con le seguenti: 109 collegi uninominali.
2. 59. Marco Di Maio.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.
2. 41. La Russa.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, con le seguenti: un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a tre.
2. 26. Galgano, Menorello.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: ed alle coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   b) al comma 5, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: alle coalizioni e alle liste non collegate con le seguenti: alle liste;
   c) al comma 6, capoverso Art. 14, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
   d) al comma 7:
    1) al capoverso Art. 16, comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: collegato a più liste fino alla fine della lettera;
    2) al capoverso Art. 16-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numero 1) della lettera e);
    3) al capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole, ovunque ricorrano: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste.
    4) al capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e coalizioni di liste;
   e) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
    1) alla lettera a) sopprimere le parole: coalizione di liste e singola e coalizione di lista o singola ovunque ricorrano;
    2) sopprimere la lettera b);
    3) alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: coalizione di lista o singola;
   f) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:

Pag. 202

2. 19. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  «2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
   f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti Pag. 203seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma primo, dopo le parole: della regione inserire le parole:, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,.
2. 43. La Russa.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-bis. 1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.
2. 39. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
   b) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali, come da scheda riportata in allegato. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
   c) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
   d) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

Pag. 204

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

2. 40. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
   b) al comma 6, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto, come da scheda riportata in allegato;
   c) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
   d) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

Pag. 205

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

2. 42. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso fino a: quattro.
2. 44. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non può essere inferiore a due né superiore a quattro con le seguenti: non può essere inferiore a due né superiore a tre.
2. 27. Galgano, Menorello.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo.
2. 47. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.
2. 46. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.
2. 45. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore Pag. 206al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
2. 25. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi fino a: unità più prossima con le seguenti: il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi fino a: unità più prossima con le seguenti: il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.
2. 1. Distaso, Latronico.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 75 per cento.
2. 48. La Russa.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
2. 37. Centemero.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità,.
2. 24. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con un arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
2. 23. Galgano, Locatelli, Vezzali, Pes, Cominelli, Pannarale, Marzano, Binetti, Paola Boldrini, Bueno, Iori, Pellegrino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis). All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate tutte le irregolarità».
2. 49. La Russa.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede, i contrassegni sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14 – 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista e di un voto per l'espressione della preferenza tra i candidati compresi nella lista votata.Pag. 207
  2. Il voto di lista si esprime tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
  3. Il voto di preferenza si esprime indicando, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il candidato prescelto»;
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   a-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi assegnati a ciascun candidato;
   a-ter) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali;
   c) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. All'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno conseguito le cifre individuali più elevate sulla base della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter). A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età»;
   d) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter).
2. 58. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 6, sostituire il capoverso Art. 14 con il seguente: Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.
2. 14. D'Ambrosio, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome del candidato scelto ed il contrassegno della lista o delle liste cui è collegato. L'elettore esprime il voto per l'elezione dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno nel rettangolo contenente i nomi della lista prescelta ed il relativo contrassegno. Può esprimere la preferenza per uno o due candidati tracciando anche un segno nel quadrato posto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato prescelto».
  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul quadrato posto a fianco del nome del candidato nel collegio plurinominale, i voti sono validi anche a favore della lista cui appartiene il candidato.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera Pag. 208dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
2. 28. Galgano, Menorello.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato;
   b) al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
   c) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 5, sostituire la Tabella A con la seguente:

    

2. 18. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Pag. 209

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole: del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale con le seguenti: dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale che non sia risultato eletto.
2. 15. Dieni, Dadone, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Cecconi.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c) sopprimere le parole: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.
2. 29. Galgano, Menorello.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
2. 16. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera g) premettere le parole: la graduatoria di cui alla lettera f-ter, la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale;
   b) al comma 9, capoverso Art. 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale:
   a) verifica se le preferenze ottenute da almeno un candidato nei collegi plurinominali sia pari o superiore al 25 per cento della cifra elettorale riportata dalla sua lista nel collegio in cui è candidato;
   b) nel caso che la verifica di cui alla lettera a) sia negativa proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
   c) per le liste per le quali la verifica di cui alla lettera a) sia positiva proclama Pag. 210eletti i candidati spettanti alla lista medesima nel collegio a partire dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze come riportato dalla graduatoria di cui alla lettera f-ter) dell'articolo 16.
2. 30. Galgano, Menorello.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere la lettera g).
2. 55. Malisani.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: Non concorrono fino a 1 per cento con le seguenti: Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e).
2. 11. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.
2. 10. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
2. 9. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, la lettera c), sostituire le parole: tranne il caso in cui fino alla fine della lettera con le seguenti:
   c) salvi i casi che abbiano conseguito almeno il dieci per cento dei voti validi in almeno una circoscrizione o che tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico.
2. 32. Galgano, Menorello.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), numero 1) sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero.
   b) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), numero 2) sopprimere le parole da: ovvero una lista collegata fino alla fine del numero.
2. 13. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e) numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 12. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7 capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 56. Malisani.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento e Pag. 211sopprimere le parole: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, nonché le parole della circoscrizione.
2. 33. Galgano, Menorello.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2. 8. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine, le parole: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 52. Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 50. Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi nella regione medesima.
2. 51. Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, lettera f) sostituire le parole: ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2) con le seguenti: ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2).
2. 2. Distaso, Latronico.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione con le seguenti: abbiano presentato candidature in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validi espressi Pag. 212almeno in una regione, limitatamente alle regioni nel cui ambito abbiano conseguito almeno tale percentuale di voti validi espressi.
2. 6. Lupi, Misuraca.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 57. Malisani.

  Al comma 7 capoverso Art. 16-bis, lettera e), numero 2, apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento; b) e sopprimere le parole: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, c) sopprimere le parole: della circoscrizione.
2. 34. Galgano, Menorello.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: una lista collegata con le seguenti: una singola lista non collegata.
2. 60. Fabbri.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 54. Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 53. Gigli.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ammesse al riparto aggiungere le seguenti:, che abbiano conseguito sul Pag. 213piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;
   b) al medesimo capoverso Art. 17, comma 1, lettera c):
    1) sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a) e b);
    2) sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
    3) sostituire le parole: della lettera a) con le seguenti: delle lettere a) e b).
2. 20. Gasparini.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: ammesse al riparto con le seguenti: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico.
2. 5. Lupi, Misuraca.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ammesse al riparto aggiungere le seguenti:, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico.
2. 21. Fabbri.

  Al comma 9, capoverso Art. 17-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d).
2. 4. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è soppresso.
2. 22. Fabbri.

  Sopprimere il comma 13
*2. 7. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 13
*2. 36. Biancofiore.

Pag. 214

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Parità di genere nella circoscrizione Estero).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
   b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza.»;
2. 01. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto.
2. 02. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici».
2. 03. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).

  1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.Pag. 215
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
  3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno. 
  4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
  5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
2. 04. Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
  3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno Pag. 216della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
  5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
  7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
  8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
  3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
  5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
  6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Pag. 217Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
  7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.».

  2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
2. 05. Di Battista, Dieni, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni primarie).

  1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
  2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
  3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
  4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
  5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
  6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
  7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
  8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature Pag. 218e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
  9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
  10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 8 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
  11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
  12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
  13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
  14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
  15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
  16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
  17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 16, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica della stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13.
2. 06. La Russa.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trentino Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti:, Friuli Venezia Giulia e dopo la parola: sei aggiungere la seguente:, sei.
3. 15. Malisani.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a uno e non superiore a due e sopprimere le parole: Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata Pag. 219è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.
3. 9. Galgano, Menorello.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: 10 per cento in eccesso o in difetto o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.
3. 5. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: 10 per cento in eccesso o in difetto.
3. 2. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale del Friuli Venezia Giulia, al fine di consentire l'eleggibilità di esponenti della minoranza nazionale slovena e gli scopi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il quaranta per cento in eccesso o in difetto.
3. 3. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: dieci con la seguente: nove;
   b) dopo la parola: svolgere, aggiungere le seguenti: nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno.
3. 4. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nominati d'intesa dai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i capigruppo.
3. 6. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
3. 8. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

Pag. 220

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi. Il Governo recepisce i pareri non difformi resi con la maggioranza dei due terzi. Nessuna altra modificazione è consentita.
3. 7. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7.
3. 1. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 7, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: sei mesi con la seguente: tre mesi;
   b) dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti: e per la presentazione dei quesiti nelle consultazioni referendarie.
3. 14. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
3. 11. Mucci, Quintarelli, Catalano, Dallai, Giachetti, Coppola, Galgano, Menorello.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
3. 10. Mucci, Quintarelli, Catalano, Coppola, Dallai, Giachetti, Galgano, Menorello.

  Al comma 7 dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti: e per la presentazione dei quesiti nell'ambito delle consultazioni referendarie.
3. 12. Mucci, Menorello, Galgano, Catalano, Quintarelli, Giachetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto e la più alta partecipazione alla vita democratica del Paese, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, è delegato ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che per motivi di studio, salute o lavoro si trovino in un comune non appartenente alla propria regione di residenza, la facoltà di esercitare su richiesta il diritto di voto in una sezione elettorale diversa da quella Pag. 221nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza con una procedura capace di assicurare la segretezza del voto e il rapporto col territorio di residenza;
   b) disciplinare la procedura di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, per le elezioni europee e i referendum, attivabile su richiesta da parte del cittadino fino a trenta giorni prima della data della consultazione;
   c) nel caso di elezioni politiche ed europee, individuare il luogo dell'esercizio del diritto di voto di questa categoria di cittadini presso la Prefettura del capoluogo di provincia all'interno della quale si trova il cittadino per motivi di studio, salute o lavoro;
   d) nel caso di elezioni politiche ed europee, definire termini temporali per l'esercizio del diritto di voto anticipati rispetto alla consultazione elettorale di modo che le schede elettorali di questa categoria di cittadini possano essere depositate presso la rispettiva sezione elettorale del comune di residenza entro un'ora dall'insediamento dei seggi;
   e) nel caso di referendum, prevedere che l'esercizio del diritto di voto avvenga nelle date fissate per la consultazione referendaria direttamente presso apposite sezioni elettorali del comune in cui il cittadino che ne ha fatto richiesta lavora, studia o è in cura;
   f) individuare le più opportune modalità di comunicazione e coordinamento tra le singole Prefetture e i comuni e, nel caso di referendum, tra i comuni stessi ai fini della verifica dell'iscrizione alla lista elettorale e della registrazione del voto.

  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere entro il trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
3. 13. Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per l'abolizione della tessera elettorale).

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato all'adozione di un decreto legislativo per disciplinare le modalità di voto per attuare il superamento dell'attuale tessera elettorale e garantire l'esercizio del diritto di voto sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire per ogni cittadino la possibilità di esercitare il proprio voto previa esibizione della sola carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
   b) prevedere l'apposizione della firma dell'elettore in apposita colonna presente nella lista elettorale accanto alla firma dello scrutatore, a garanzia dell'avvenuto esercizio di voto; e nei casi di voto assistito, prevedere le modalità per l'apposizione della firma della persona con funzioni di accompagnatore, in apposita colonna;
   c) definire le modalità di comunicazione agli elettori della sezione elettorale dove esercitare il diritto di voto, all'atto dell'iscrizione anagrafica e in caso di variazione di indirizzo, con prevalenza della modalità digitale, e in particolare se l'elettore ha fornito un domicilio digitale, previsione dell'invio del documento esclusivamente in formato digitale;

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque Pag. 222giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 è abrogato.
3. 01. Coppola, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole da: «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».
3. 02. Distaso, Latronico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.Pag. 223
  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;
   b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;
   c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;
   d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;
   e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;
   f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;
   g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo.
3. 03. Bossa, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. I soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i sessi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private.»;
   b) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I messaggi autogestiti mettono in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i sessi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.».
3. 04. Centemero, Martelli, Locatelli, Binetti, Ravetto.
(Inammissibile)

Pag. 224

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   d) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
    2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia»;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica»;
    6) il comma 8 è abrogato;
   e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
  2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
  3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge».
   g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 05. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. In via transitoria, in caso di scioglimento delle Camere o di una di esse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, i Pag. 225collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono pari a 231, esclusa la Valle d'Aosta, e sono indicati nella Tabella n. 1 allegata alla presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.
  2. In via transitoria, in caso di scioglimento delle Camere o di una di esse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono pari a 100, esclusi il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. I collegi uninominali sono quelli determinati dalla Tabella A del decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 122 recante determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52. I collegi del Trentino Alto Adige sono quelli indicati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica. In Valle d'Aosta è costituito un solo collegio uninominale.
  3. Nei casi di cui al presente articolo, i collegi plurinominali della Camera e del Senato sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa delibera del Consiglio dei ministri, e sono formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui sulla base dei principi e criteri definiti dall'articolo 3 in numero non superiore, in ogni caso, a 65 collegi plurinominali per la Camera e a 30 collegi plurinominali per il Senato.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente Allegato:

Allegato 5

  Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.

  I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 1
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 6;

  Circoscrizione PIEMONTE 1
   PIEMONTE CAMERA 1 – Piemonte n. 1;
   PIEMONTE CAMERA 2 – Piemonte n. 2;
   PIEMONTE CAMERA 3 – Piemonte n. 3;
   PIEMONTE CAMERA 4 – Piemonte n. 4;
   PIEMONTE CAMERA 5 – Piemonte n. 5;
   PIEMONTE CAMERA 6 – Piemonte n. 6;
   PIEMONTE CAMERA 7 – Piemonte n. 7;
   PIEMONTE CAMERA 8 – Piemonte n. 8;Pag. 226
   PIEMONTE CAMERA 9 – Piemonte n. 9;

  Circoscrizione PIEMONTE 2
   PIEMONTE CAMERA 10 – Piemonte n. 10;
   PIEMONTE CAMERA 11 – Piemonte n. 11;
   PIEMONTE CAMERA 12 – Piemonte n. 12;
   PIEMONTE CAMERA 13 – Piemonte n. 13;
   PIEMONTE CAMERA 14 – Piemonte n. 14;
   PIEMONTE CAMERA 15 – Piemonte n. 15;
   PIEMONTE CAMERA 16 – Piemonte n. 16;
   PIEMONTE CAMERA 17 – Piemonte n. 17;

  Circoscrizione LOMBARDIA 1
   LOMBARDIA CAMERA 1 – Lombardia n. 1;
   LOMBARDIA CAMERA 2 – Lombardia n. 2;
   LOMBARDIA CAMERA 3 – Lombardia n. 3;
   LOMBARDIA CAMERA 4 – Lombardia n. 4;
   LOMBARDIA CAMERA 5 – Lombardia n. 5;
   LOMBARDIA CAMERA 6 – Lombardia n. 6;
   LOMBARDIA CAMERA 7 – Lombardia n. 8;
   LOMBARDIA CAMERA 8 – Lombardia n. 9;
   LOMBARDIA CAMERA 9 – Lombardia n. 10;
   LOMBARDIA CAMERA 10 – Lombardia n. 11;
   LOMBARDIA CAMERA 11 – Lombardia n. 12;
   LOMBARDIA CAMERA 12 – Lombardia n. 13;
   LOMBARDIA CAMERA 13 – Lombardia n. 14;
   LOMBARDIA CAMERA 14 – Lombardia n. 15;
   LOMBARDIA CAMERA 15 – Lombardia n. 16;

  Circoscrizione LOMBARDIA 2
   LOMBARDIA CAMERA 16 – Lombardia n. 17;
   LOMBARDIA CAMERA 17 – Lombardia n. 18;
   LOMBARDIA CAMERA 18 – Lombardia n. 19;
   LOMBARDIA CAMERA 19 – Lombardia n. 20;
   LOMBARDIA CAMERA 20 – Lombardia n. 21;
   LOMBARDIA CAMERA 21 – Lombardia n. 34;
   LOMBARDIA CAMERA 22 – Lombardia n. 35;

  Circoscrizione LOMBARDIA 3
   LOMBARDIA CAMERA 23 – Lombardia n. 22;
   LOMBARDIA CAMERA 24 – Lombardia n. 23;
   LOMBARDIA CAMERA 25 – Lombardia n. 24;
   LOMBARDIA CAMERA 26 – Lombardia n. 25;
   LOMBARDIA CAMERA 27 – Lombardia n. 31;
   LOMBARDIA CAMERA 28 – Lombardia n. 32;
   LOMBARDIA CAMERA 29 – Lombardia n. 33.

Pag. 227

  Circoscrizione LOMBARDIA 4
   LOMBARDIA CAMERA 30 – Lombardia n. 7;
   LOMBARDIA CAMERA 31 – Lombardia n. 26;
   LOMBARDIA CAMERA 32 – Lombardia n. 27;
   LOMBARDIA CAMERA 33 – Lombardia n. 28;
   LOMBARDIA CAMERA 34 – Lombardia n. 29;
   LOMBARDIA CAMERA 35 – Lombardia n. 30;

  Circoscrizione VENETO 1
   VENETO CAMERA 1 – Veneto n. 1;
   VENETO CAMERA 2 – Veneto n. 2;
   VENETO CAMERA 3 – Veneto n. 3;
   VENETO CAMERA 4 – Veneto n. 4;
   VENETO CAMERA 5 – Veneto n. 5;
   VENETO CAMERA 6 – Veneto n. 6;
   VENETO CAMERA 7 – Veneto n. 7;

  Circoscrizione VENETO 2
   VENETO CAMERA 8 – Veneto n. 8;
   VENETO CAMERA 9 – Veneto n. 9;
   VENETO CAMERA 10 – Veneto n. 10;
   VENETO CAMERA 11 – Veneto n. 11;
   VENETO CAMERA 12 – Veneto n. 12;
   VENETO CAMERA 13 – Veneto n. 13;
   VENETO CAMERA 14 – Veneto n. 14;
   VENETO CAMERA 15 – Veneto n. 15;
   VENETO CAMERA 16 – Veneto n. 16;
   VENETO CAMERA 17 – Veneto n. 17;

  Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 – Friuli Venezia Giulia n. 1
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 – Friuli Venezia Giulia n. 2
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 – Friuli Venezia Giulia n. 3
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 – Friuli Venezia Giulia n. 4
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 – Friuli Venezia Giulia n. 5.

  Circoscrizione LIGURIA
   LIGURIA CAMERA 1 – Liguria n. 1;
   LIGURIA CAMERA 2 – Liguria n. 2;
   LIGURIA CAMERA 3 – Liguria n. 3;
   LIGURIA CAMERA 4 – Liguria n. 4;
   LIGURIA CAMERA 5 – Liguria n. 5;
   LIGURIA CAMERA 6 – Liguria n. 6;

  Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 – Emilia Romagna n. 1;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 – Emilia Romagna n. 2;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 – Emilia Romagna n. 3;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 – Emilia Romagna n. 4;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 – Emilia Romagna n. 5;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 – Emilia Romagna n. 6;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 – Emilia Romagna n. 7;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 – Emilia Romagna n. 8;Pag. 228
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 – Emilia Romagna n. 9;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 – Emilia Romagna n. 10;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 – Emilia Romagna n. 11;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 – Emilia Romagna n. 12;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 – Emilia Romagna n. 13;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 – Emilia Romagna n. 14;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 – Emilia Romagna n. 15;

  Circoscrizione TOSCANA
   TOSCANA CAMERA 1 – Toscana n. 1;
   TOSCANA CAMERA 2 – Toscana n. 2;
   TOSCANA CAMERA 3 – Toscana n. 3;
   TOSCANA CAMERA 4 – Toscana n. 4;
   TOSCANA CAMERA 5 – Toscana n. 5;
   TOSCANA CAMERA 6 – Toscana n. 6;
   TOSCANA CAMERA 7 – Toscana n. 7;
   TOSCANA CAMERA 8 – Toscana n. 8;
   TOSCANA CAMERA 9 – Toscana n. 9;
   TOSCANA CAMERA 10 – Toscana n. 10;
   TOSCANA CAMERA 11 – Toscana n. 11;
   TOSCANA CAMERA 12 – Toscana n. 12;
   TOSCANA CAMERA 13 – Toscana n. 13;
   TOSCANA CAMERA 14 – Toscana n. 14;

  Circoscrizione UMBRIA
   UMBRIA CAMERA 1 – Umbria n. 1;
   UMBRIA CAMERA 2 – Umbria n. 2;
   UMBRIA CAMERA 3 – Umbria n. 3;
   UMBRIA CAMERA 4 – Umbria n. 4;
   UMBRIA CAMERA 5 – Umbria n. 5;

  Circoscrizione MARCHE
   MARCHE CAMERA 1 – Marche 1;
   MARCHE CAMERA 2 – Marche 2;
   MARCHE CAMERA 3 – Marche 3;
   MARCHE CAMERA 4 – Marche 4;
   MARCHE CAMERA 5 – Marche 5;
   MARCHE CAMERA 6 – Marche 6.

  Circoscrizione LAZIO 1
   LAZIO CAMERA 1 – Lazio n. 1;
   LAZIO CAMERA 2 – Lazio n. 2;
   LAZIO CAMERA 3 – Lazio n. 3;
   LAZIO CAMERA 4 – Lazio n. 4;
   LAZIO CAMERA 5 – Lazio n. 5;
   LAZIO CAMERA 6 – Lazio n. 6;
   LAZIO CAMERA 7 – Lazio n. 7;
   LAZIO CAMERA 8 – Lazio n. 8;
   LAZIO CAMERA 9 – Lazio n. 9;
   LAZIO CAMERA 10 – Lazio n. 10;
   LAZIO CAMERA 11 – Lazio n. 11;
   LAZIO CAMERA 12 – Lazio n. 15;
   LAZIO CAMERA 13 – Lazio n. 20;
   LAZIO CAMERA 14 – Lazio n. 21.

  Circoscrizione LAZIO 2
   LAZIO CAMERA 15 – Lazio n. 12;
   LAZIO CAMERA 16 – Lazio n. 13;
   LAZIO CAMERA 17 – Lazio n. 14;Pag. 229
   LAZIO CAMERA 18 – Lazio n. 19;
   LAZIO CAMERA 19 – Lazio n. 16;
   LAZIO CAMERA 20 – Lazio n. 17;
   LAZIO CAMERA 21 – Lazio n. 18.

  Circoscrizione ABRUZZO
   ABRUZZO CAMERA 1 – Abruzzo n. 1;
   ABRUZZO CAMERA 2 – Abruzzo n. 2;
   ABRUZZO CAMERA 3 – Abruzzo n. 3;
   ABRUZZO CAMERA 4 – Abruzzo n. 4;
   ABRUZZO CAMERA 5 – Abruzzo n. 5.

  Circoscrizione MOLISE
   MOLISE CAMERA 1 – Molise n. 1;
   MOLISE CAMERA 2 – Molise n. 2.

  Circoscrizione CAMPANIA 1
   CAMPANIA CAMERA 1 – Campania n. 1;
   CAMPANIA CAMERA 2 – Campania n. 2;
   CAMPANIA CAMERA 3 – Campania n. 3;
   CAMPANIA CAMERA 4 – Campania n. 4;
   CAMPANIA CAMERA 5 – Campania n. 5;
   CAMPANIA CAMERA 6 – Campania n. 6;
   CAMPANIA CAMERA 7 – Campania n. 7;
   CAMPANIA CAMERA 8 – Campania n. 8;
   CAMPANIA CAMERA 9 – Campania n. 9;
   CAMPANIA CAMERA 10 – Campania n. 10;
   CAMPANIA CAMERA 11 – Campania n. 11;
   CAMPANIA CAMERA 12 – Campania n. 12.

  Circoscrizione CAMPANIA 2
   CAMPANIA CAMERA 13 – Campania n. 13;
   CAMPANIA CAMERA 14 – Campania n. 14;
   CAMPANIA CAMERA 15 – Campania n. 15;
   CAMPANIA CAMERA 16 – Campania n. 16;
   CAMPANIA CAMERA 17 – Campania n. 17;
   CAMPANIA CAMERA 18 – Campania n. 18;
   CAMPANIA CAMERA 19 – Campania n. 19;
   CAMPANIA CAMERA 20 – Campania n. 20;
   CAMPANIA CAMERA 21 – Campania n. 21;
   CAMPANIA CAMERA 22 – Campania n. 22.

  Circoscrizione PUGLIA
   PUGLIA CAMERA 1 – Puglia n. 1;
   PUGLIA CAMERA 2 – Puglia n. 2;
   PUGLIA CAMERA 3 – Puglia n. 3;
   PUGLIA CAMERA 4 – Puglia n. 4.
   PUGLIA CAMERA 5 – Puglia n. 5;
   PUGLIA CAMERA 6 – Puglia n. 6;
   PUGLIA CAMERA 7 – Puglia n. 7;
   PUGLIA CAMERA 8 – Puglia n. 8;
   PUGLIA CAMERA 9 – Puglia n. 9;
   PUGLIA CAMERA 10 – Puglia n. 10;Pag. 230
   PUGLIA CAMERA 11 – Puglia n. 11;
   PUGLIA CAMERA 12 – Puglia n. 12;
   PUGLIA CAMERA 13 – Puglia n. 13;
   PUGLIA CAMERA 14 – Puglia n. 14;
   PUGLIA CAMERA 15 – Puglia n. 15;
   PUGLIA CAMERA 16 – Puglia n. 16.

  Circoscrizione BASILICATA
   BASILICATA CAMERA 1 – Basilicata n. 1;
   BASILICATA CAMERA 2 – Basilicata n. 2;
   BASILICATA CAMERA 3 – Basilicata n. 3;
   BASILICATA CAMERA 4 – Basilicata n. 4;
   BASILICATA CAMERA 5 – Basilicata n. 5.

  Circoscrizione CALABRIA
   CALABRIA CAMERA 1 – Calabria n. 1;
   CALABRIA CAMERA 2 – Calabria n. 2;
   CALABRIA CAMERA 3 – Calabria n. 3;
   CALABRIA CAMERA 4 – Calabria n. 4;
   CALABRIA CAMERA 5 – Calabria n. 5;
   CALABRIA CAMERA 6 – Calabria n. 6;
   CALABRIA CAMERA 7 – Calabria n. 7;
   CALABRIA CAMERA 8 – Calabria n. 8.

  Circoscrizione SICILIA 1
   SICILIA CAMERA 1 – Sicilia n. 1;
   SICILIA CAMERA 2 – Sicilia n. 2;
   SICILIA CAMERA 3 – Sicilia n. 3;
   SICILIA CAMERA 4 – Sicilia n. 4;
   SICILIA CAMERA 5 – Sicilia n. 5;
   SICILIA CAMERA 6 – Sicilia n. 6;
   SICILIA CAMERA 7 – Sicilia n. 7;
   SICILIA CAMERA 8 – Sicilia n. 8;
   SICILIA CAMERA 9 – Sicilia n. 9;
   SICILIA CAMERA 10 – Sicilia n. 10.

  Circoscrizione SICILIA 2
   SICILIA CAMERA 11 – Sicilia n. 11;
   SICILIA CAMERA 12 – Sicilia n. 12;
   SICILIA CAMERA 13 – Sicilia n. 13;
   SICILIA CAMERA 14 – Sicilia n. 14;
   SICILIA CAMERA 15 – Sicilia n. 15;
   SICILIA CAMERA 16 – Sicilia n. 16;
   SICILIA CAMERA 17 – Sicilia n. 17;
   SICILIA CAMERA 18 – Sicilia n. 18;
   SICILIA CAMERA 19 – Sicilia n. 19;
   SICILIA CAMERA 20 – Sicilia n. 20.

  Circoscrizione SARDEGNA
   SARDEGNA CAMERA 1 – Sardegna n. 1;
   SARDEGNA CAMERA 2 – Sardegna n. 2;
   SARDEGNA CAMERA 3 – Sardegna n. 3;
   SARDEGNA CAMERA 4 – Sardegna n. 4;
   SARDEGNA CAMERA 5 – Sardegna n. 5;
   SARDEGNA CAMERA 6 – Sardegna n. 6.
3. 06. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

Pag. 231

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52 è abrogato.

  Conseguentemente all'allegato 3, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:
   a) Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Tabella A-bis, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

Pag. 232
   b) Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali. Tabella A-ter, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

Pag. 233
   c) Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Tabella A-quater, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

Pag. 234
   d) Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati nei collegi plurinominali. Tabella A-quinquies, articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 361/1957).

4. 12. Galgano, Menorello.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:
  «Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2017.».
4. 10. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «, per la Camera e per il Senato,»;
   b) dopo le parole: «costituiti in gruppo parlamentare,» sono aggiunte le seguenti: «, o che abbiano un eletto,»;
   c) le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
4. 7. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

Pag. 235

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «, per la Camera e per il Senato,»;
   b) dopo le parole: «costituiti in gruppo parlamentare,» sono aggiunte le seguenti: «, o che abbiano una rappresentanza,»;
   c) le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
4. 8. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «, per la Camera e per il Senato,»;
   b) dopo le parole: «costituiti in gruppo parlamentare,» sono aggiunte le seguenti: «, o componente politica»;
   c) le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
4. 9. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: dopo le parole: «gruppo parlamentare» sono aggiunte le seguenti: «o in componente del Gruppo Misto» e le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
4. 1. Distaso, Latronico.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 14. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: momento della convocazione dei comizi.
4. 6. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.
4. 15. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero in componenti del gruppo Misto costituite in continuità con un gruppo precedente, esistente a tale data.
4. 13. Menorello, Galgano, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale».
4. 11. Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2, articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà.
4. 2. Distaso, Latronico.

Pag. 236

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
   a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
   b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo».

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: Entrata in vigore.
4. 16. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».
4. 3. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, dopo le parole «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani» e dopo le parole «al presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «, al sindaco metropolitano».
4. 4. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Sindaco del comune di residenza, o il presidente del tribunale avente competenza su tale comune, può delegare alle autenticazioni di cui al comma precedente i cittadini italiani indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
4. 5. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Pag. 237

ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, per i profili di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso),
   rilevato che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2017-2020 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile;
   osservato che, quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, in risposta alla raccomandazione del Consiglio europeo, la Nota di aggiornamento illustra lo stato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), il cui completamento rappresenta una delle azioni strategiche previste dal Programma nazionale di riforma 2017 (paragrafo III.4) allegato al DEF;
   rilevato, in particolare, che nel periodo che va da aprile ad oggi sono stati approvati in via definitiva ed entrati in vigore otto ulteriori decreti legislativi in attuazione della legge n. 124 del 2015;
   osservato che in materia di organizzazione del comparto sicurezza sono intervenuti: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di Polizia (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95); il riordino dell'ordinamento del personale, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97);
   considerato che, per quanto riguarda la riforma del lavoro pubblico è stata approvata: la riforma delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74); la riforma del Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75);
   osservato che in tema di semplificazione amministrativa è stato definitivamente approvato il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, sulla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, che prevede che la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà;
   valutato che il Governo ha, inoltre, adottato tre decreti legislativi correttivi volti principalmente a dare seguito ai rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha censurato parzialmente la legge delega di riforma;
   ricordato, in particolare, che, in seguito alla pronuncia della Corte, il Governo ha scelto la strada dei decreti correttivi, che sono stati approvati in via definitiva in materia di licenziamento disciplinare (decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118) di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 16 giugno Pag. 2382017, n. 100) e di dirigenza sanitaria (decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126);
   osservato altresì che l'Esecutivo ricorda che a settembre 2017 sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri gli schemi di tre ulteriori decreti legislativi, che prevedono disposizioni integrative e correttive di riforme già adottate in materia di: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452); Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Atto n. 455); razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451), schemi attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per il parere;
   rilevato che il processo di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015 risulta pertanto concluso, fatta eccezione per la possibilità di adottare ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, entro 12 mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione della riforma;
   osservato che, rispetto al quadro definito dalla legge n. 124 del 2015, le deleghe non esercitate dal Governo sono quelle relative alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Presidenza del Consiglio; ministeri, agenzie ed enti pubblici nonché prefetture-UTG), nonché quella sulla definizione di norme comuni sul personale e sul finanziamento delle autorità indipendenti (articolo 8, legge n. 124 del 2015);
   rilevato, inoltre, che non è giunto a compimento il procedimento di attuazione della riforma in materia di dirigenza pubblica e di servizi pubblici locali;
   ricordato in proposito che entrambe le deleghe sono state esercitate dal Governo con la presentazione di due schemi di decreto alle competenti commissioni parlamentari che hanno espresso il prescritto parere, e che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, entrambi i provvedimenti non sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.